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Raccomandata |
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Incarto n.
cs |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 18 dicembre 2012 emanata da |
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CO 1
in materia di rendite AVS |
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ritenuto, in fatto
1.1. Il 27 marzo 1990 __________, nata nel 1928, ha compilato il formulario di richiesta di una rendita di vecchiaia, segnalando di essere divorziata dal __________ e rilevando che l’ex-marito era deceduto (doc. 222; __________; cfr. doc. 88). Con decisione del 12 giugno 1991, cresciuta in giudicato, l’interessata è stata messa al beneficio di una rendita AVS di fr. 1'360 al mese, con effetto dal 1° giugno 1990, calcolata sulla base di una scala completa (44) e di un reddito annuo determinante di fr. 43'200, comprensivo dei suoi redditi e di quelli dell’ex coniuge (doc. 132).
1.2. __________
1.3. Dopo aver accertato, il 15 maggio 2012, presso l’Ufficio controllo abitanti di __________ che RI 1 è divorziata dal __________, con decisione del 19 settembre 2012 la Cassa CO 1 ha emanato una decisione di restituzione di fr. 120'300 per prestazioni ricevute dal 1° ottobre 2007 al 30 settembre 2012, con l’indicazione che “a causa di una verifica del suo stato civile la sua rendita viene rivalutata e siamo costretti a richiederle in restituzione una parte di rendita versata in eccesso in quanto non ha comunicato il suo divorzio” (doc. 100).
Alla citata decisione è stata aggiunta una “parte 2”, in cui l’amministrazione ha specificato che “a complemento della decisione di restituzione datata 19 settembre 2012 specifichiamo quanto segue. Dopo il ricalcolo delle rendite (causa divorzio) l’ammontare della restituzione ammonta effettivamente a
fr. 20'031.- (&)” (doc. 102).
Lo stesso giorno la Cassa ha emesso un’ulteriore decisione tramite la quale ha ricalcolato il diritto alle prestazioni mensili dal 1° ottobre 2007 al 30 settembre 2012, per un importo complessivo di fr. 100’269, indicando che “abbiamo ricalcolato la sua rendita a causa della mutazione dello stato civile mai comunicata” (doc. 103).
Infine, sempre il 19 settembre 2012, la Cassa CO 1 ha emesso una decisione di compensazione ed ha chiesto a CO 1 la restituzione dell’importo di fr. 20'031 (doc. 98).
1.4. RI 1, rappresentata da RA 1, il 17 ottobre 2012 ha chiesto il condono della somma da restituire ed il 22 ottobre 2012, non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell’amministrazione, ha inoltrato un’opposizione alle predette decisioni. L’assicurata, che vive con la sola rendita di vecchiaia, ha evidenziato di non comprendere la motivazione “mutazione dello stato civile mai comunicata” e di non disporre più di tutta la documentazione che la concerne, ma di essere certa di aver sempre informato correttamente le autorità circa il suo stato civile ed ha domandato di aver accesso a tutti gli atti.
Dopo aver visionato l’intero incarto, l’interessata ha contestato le motivazioni poste a fondamento delle decisioni (“[…] a causa della mutazione dello stato civile mai comunicata” e “[…] rendita versata in eccesso in quanto non ha comunicato il suo divorzio”), ha ribadito di non aver nascosto alcunché ed ha prodotto uno scritto del 5 aprile 1991, ricevuto l’11 aprile 1991 dalla stessa Cassa CO 1, cui era stato allegato il libretto di famiglia con tutti i dati dello stato civile aggiornati (doc. 42).
1.5. Con decisione su opposizione del 18 dicembre 2012 la Cassa CO 1 ha confermato il nuovo calcolo della prestazione e la domanda di restituzione (doc. 3). L’amministrazione evidenzia che dal 1° giugno 1990 l’assicurata beneficiava di una rendita ordinaria di vecchiaia basata sulle regole di calcolo della 9a revisione dell’AVS (“cumulo dei redditi coniugali; art. 31 cpv. 3 lett. 1 LAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 1996”). Quattro anni dopo l’entrata in vigore della 10a revisione dell’AVS, ossia dal 1° gennaio 2001, le rendite correnti semplici di vecchiaia assegnate alle persone vedove o divorziate (cumulo dei redditi coniugali) sono state sostituite da rendite di vecchiaia adattate al nuovo diritto tenendo conto del fatto che le persone vedove ricevono un supplemento giusta l’articolo 35bis LAVS (lett. c cpv. 7 delle disposizioni transitorie della 10a revisione della LAVS). Per un errore, scoperto solo nel corso del 2012, in seguito alla segnalazione dell’UFAS, alla rendita di RI 1 è stato aggiunto il supplemento di vedovanza del 20%. Per la Cassa, la decisione di restituzione è di conseguenza corretta e tempestiva.
1.6. RI 1, sempre rappresentata da RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo contestualmente il ripristino dell’effetto sospensivo (doc. I).
Circa quest’ultimo aspetto, l’interessata ha chiesto che venga sospesa la decisione di compensazione, rispettivamente di restituzione dell’importo di fr. 20'031.
Nel merito, l’interessata chiede di poter avere accesso alla segnalazione dell’UFAS, non presente nell’incarto da lei visionato in sede di opposizione, e contesta sia il nuovo calcolo della rendita sia la richiesta di restituzione. La ricorrente evidenzia che le motivazioni poste a fondamento delle decisioni non corrispondono alla realtà, avendo dichiarato sin da subito di essere divorziata ed avendo trasmesso il libretto di stato civile, dove figura anche la data di morte del suo ex-marito. Per cui la richiesta di restituzione sarebbe perenta fin dal 1991. In ogni caso, essendo adempiute le condizioni della buona fede e delle gravi difficoltà economiche, in applicazione dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, ogni richiesta di restituzione va esclusa.
L’insorgente contesta il ricalcolo della prestazione affermando che l’art. 24a LAVS parifica il coniuge divorziato alla persona vedova ove siano adempiute determinate condizioni e chiede a questo proposito al Tribunale di verificare se i requisiti per un nuovo calcolo della rendita sono effettivamente dati. L’interessata ha infatti divorziato a 55 anni, il matrimonio è durato più di 10 anni e l’ultimo dei 4 figli non aveva ancora compiuto 18 anni al momento del divorzio. Per cui, sulla base dell’art. 24a LAVS il supplemento di vedovanza è dovuto.
In secondo luogo la ricorrente sostiene che il diritto di restituzione è perento poiché la Cassa era a conoscenza del suo stato civile sin dal 1990. L’amministrazione disponeva di tutti i dati, sia al momento dell’emissione della decisione nel 1991, sia al momento dell’entrata in vigore della 10a revisione dell’AVS. In ogni caso la motivazione della Cassa, secondo cui l’interessata non avrebbe comunicato alcunché, è arbitraria e lesiva dei suoi diritti e vi sono nuovi fatti o nuovi mezzi di prova che la Cassa ha scoperto per procedere con il riesame della decisione.
Infine l’interessata chiede all’amministrazione di rinunciare alla restituzione, tenuto conto della sua buona fede e della sua situazione economica.
1.7. Con risposta del 19 febbraio 2013 la Cassa chiede la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.8. Con decreto del 21 febbraio 2013 il giudice delegato del TCA ha respinto, nella misura in cui non era priva di oggetto, l’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo (doc. V).
1.9. Il 26 febbraio 2013 l’insorgente ha chiesto di poter visionare l’intero incarto (doc. VI). Il 28 febbraio 2013 il TCA ha chiesto alla Cassa se vi erano obiezioni motivate alla visione di tutto l’incarto da parte della ricorrente, compresi i doc. da 108 a 119, tra cui gli scambi di e-mail con l’UFAS e di autorizzare il TCA a sottoporre l’intera documentazione alla ricorrente (doc. VII). In data 4 marzo 2013 l’amministrazione ha affermato: “nessuna obiezione circa alla visione dell’incarto, compresi gli atti da 108 a 119, da parte della rappresentante legale della ricorrente” e “nessuna obiezione ad autorizzare il TCA a sottoporre tutta la documentazione alla rappresentante legale della ricorrente” (doc. IX).
1.10. Il 20 marzo 2013 l’insorgente, dopo aver visionato l’intero incarto, ha ribadito le sue contestazioni (doc. XI). In particolare sostiene che la Cassa avrebbe dovuto accorgersi dell’errore non solo in occasione delle diverse decisioni emesse nel contesto degli adeguamenti della rendita, ma anche e soprattutto al momento dell’attuazione delle modifiche della 10a revisione dell’AVS. Secondo l’insorgente l’amministrazione non avrebbe fatto prova della diligenza richiesta, poiché “in tale occasione, come evidenziato dalla stessa Cassa, le rendite di vecchiaia sono state adeguate al nuovo diritto, con possibilità di supplemento per le persone vedove (cfr. decisione su opposizione, punto 4). Essendo lo stato di vedovanza determinante per il riconoscimento di un supplemento, esso avrebbe dovuto essere verificato nel contesto della decisione di rendita del 2001.”
1.11. Con osservazioni del 28 marzo 2013 l’amministrazione ha ribadito la sua posizione, evidenziando quanto segue:
" 2.
L’indebito è stato causato da un errore della Cassa la quale al momento della concessione della rendita di vecchiaia, nel 1990, ha attribuito erroneamente all’assicurata lo stato civile di persona vedova (codice 3) in luogo di persona divorziata (codice 4).
Questa codificazione ha poi generato, con il trasferimento automatizzato di questa rendita dalle regole di calcolo di 9a revisione AVS a quelle della 10a revisione AVS (1.01.2001 – cfr. lett. c cpv. 7 delle Disposizioni transitorie relative alla 10a revisione della LAVS), l’erronea concessione del supplemento previsto per le persone vedove.
Va pure osservato che, contrariamente a quanto affermato dall’assicurata, gli adeguamenti periodici intervenuti anche dopo il 2001, eseguiti sempre in forma automatica, non presuppongono alcun controllo del calcolo o di altri elementi costitutivi l’ammontare della rendita (es. stato civile).
(…)
L’assicurata rileva che nella contestata decisione di restituzione l’amministrazione, a torto, ha imputato impropriamente all’assicurata la mancata comunicazione dell’effettivo di stato civile.
Tuttavia, in sede di decisione su opposizione (cfr. punto 4) la Cassa ha comunque richiamato i reali motivi che hanno poi generato la pretesa di restituzione permettendo così all’interessata di prendere conoscenza dello svolgimento dei fatti.” (doc. XIII)
Infine la Cassa ha affermato che “l’assicurata ha certamente riscosso le prestazioni in buona fede”, ma che tuttavia, “la procedura di condono (cfr. punto 6 della decisione su opposizione), con la notifica di una decisione, non potrà prendere avvio prima della crescita in giudicato della contestata decisione” (doc. XIII).
1.12. Il 12 aprile 2013 la ricorrente ha ribadito che la richiesta di restituzione è perenta, non avendo la Cassa, in occasione della modifica intervenuta con la 10a revisione dell’AVS, verificato nuovamente il suo stato civile (doc. XV). All’amministrazione è stato assegnato un termine scadente il 22 aprile 2013 per presentare eventuali osservazioni (doc. XVI).
1.13. Il 19 aprile 2013 il Giudice delegato del TCA ha interpellato l’amministrazione, affermando:
" Nel foglio di calcolo datato 19.4.91 (doc. 135), che ha portato all’emanazione della decisione di fissazione della rendita del 12 giugno 1991 (doc. 132), a pag. 4 è stato inserito il codice di stato civile “4” (ossia persona divorziata secondo quanto riportato nel vostro scritto del 28 marzo 2013 a proposito del significato dei codici). Sulla prima pagina del medesimo foglio di calcolo, a mano, figura che la rendita è stata calcolata “conformemente all’art. 31, cpv. 3, lettera b” (doc. 135) LAVS.
All’epoca questo disposto prevedeva che “la rendita semplice di vecchiaia, spettante a donne divorziate, è calcolata in base al reddito annuo medio, che sarebbe stato determinante per il calcolo della rendita di vecchiaia per coniugi, se ne risulta una rendita di ammontare più elevato e la donna divorziata all’atto del divorzio, aveva compiuto 45 anni o aveva uno o più figli, sempreché il matrimonio è durato almeno 5 anni”.
Alla luce di quanto sopra, vi chiedo di confermare che la rendita, nel 1991, è stata calcolata applicando, correttamente, le norme relative alle persone divorziate.
In secondo luogo rilevo che il cpv. 10, lett. c delle disposizioni transitorie della 10a revisione dell’AVS, prevede che i nuovi redditi determinanti non devono provocare prestazioni inferiori. Il Consiglio federale emana disposizioni relative alle modalità di calcolo.
Le disposizioni finali della modificazione del 29 novembre 1995 dell’OAVS, alla lett. b cpv. 2 prevedono che se la conversione del reddito annuo medio determinante delle persone divorziate in virtù del numero 1 lettera c capoverso 7 delle disposizioni transitorie della decima revisione dell’AVS non comporta un reddito più elevato, è mantenuto il vecchio valore.
Dagli atti emerge che nel 2001, al momento della conversione del reddito annuo medio, apparentemente il vecchio reddito annuo determinante di fr. 54'270 è stato dimezzato e sono stati aggiunti accrediti transitori, in applicazione dei cpv. 3 e 7 delle disposizioni transitorie della decima revisione della LAVS. Sulla base del reddito annuo medio di fr. 34'608 è stata calcolata una rendita mensile (comprensiva del 20% di supplemento per vedove in applicazione dell’art. 35bis LAVS) di fr. 1'814, ossia superiore a quella di fr. 1'769 precedentemente versata.
Ai fini del giudizio vi chiedo quanto segue:
1. Indicare, motivandolo, il calcolo esatto che ha portato ad un RAM di fr. 34'608 nel 2001;
2. Considerato che la ricorrente va ritenuta quale persona divorziata e rilevato che con un RAM di fr. 34'608 nel 2001 avrebbe avuto diritto ad una rendita di fr. 1'512 (senza il supplemento del 20% per le persone vedove), ossia inferiore a quella precedentemente percepita di fr. 1'769 (nel 2000; cfr. doc. 124), in applicazione della lett. b cpv. 2 delle disposizioni finali della modificazione del 29 novembre 1995 dell’OAVS sopra citate, non si sarebbe dovuto mantenere il vecchio RAM, aggiornato al 2001 a fr. 55'620 per una prestazione mensile, nel 2001, di fr. 1'813, ciò che avrebbe una conseguenza anche sulle rendite degli anni successivi?
3. Vi chiedo di prendere posizione in merito e, nel caso in cui manteniate il calcolo della rendita come esposto nelle decisioni formali del 19 settembre 2012, di spiegarne i motivi.” (doc. XVII)
1.14. Con scritto del 25 aprile 2013 (doc. XVIII), trasmesso alla ricorrente per presentare eventuali osservazioni entro il 6 maggio 2013, l’amministrazione ha innanzitutto confermato che la rendita nel 1991 è stata calcolata applicando le norme valide per le persone divorziate, ossia sulla base di un reddito annuo medio valido per la rendita di vecchiaia per coniugi (cumulo dei redditi). In secondo luogo, dopo aver spiegato il calcolo che l’ha condotta a fissare un RAM di fr. 34'608 nel 2001, ha affermato che “considerato che l’assicurata va ritenuta persona divorziata trova quindi applicazione il capoverso 3 della lett. b delle Disposizioni finali della modifica del 29 novembre 1995 dell’OAVS che dispone il mantenimento del vecchio valore RAM, aggiornato al 2001 a fr. 55'620 per un importo di rendita di fr. 1'813.- mensili”, aggiornati a fr. 1'945 nel 2007, fr. 2’009 nel 2006, fr. 2’042 nel 2011 e fr. 2'059 nel 2013.
La Cassa ha infine affermato:
" (…)
Visto quanto precede (punto 2) le decisioni di fissazione della rendita del 19 settembre 2012 (Prestazione rendita AVS) è riformata nel senso che all’assicurata è assegnata una prestazione AVS mensile di fr. 1’945 dal 1° ottobre 2007, di fr. 2'006.- dal 1° gennaio 2009 e di fr. 2'042 dal 1° gennaio 2011. Per cui anche l’ammontare della restituzione va rettificato di conseguenza.
L’assicurata per il periodo dal 1° ottobre 2007 al 30 settembre 2012 ha diritto a fr. 120'201.- ([dal 1.10.2007 al 31.12.2008: fr. 1'945.- x 15] + [dal 1.01.2009 al 31.12.2010: fr. 2'006 x 24] + [dal 1.01.2011 al 30.09.2012: fr. 2'042.- x 21]).
Per contro ha ricevuto fr. 120'300.- ([dal 1.10.2007 al 31.12.2008; fr. 1'947.- x 15] + [dal 1.01.2009 al 31.12.2010: fr. 2'008 x 24] + [dal 1.01.2011 al 30.09.2012: fr. 2'043.- x 21]).
Essa deve quindi restituire la somma di fr. 99.- (fr. 120'300 - fr. 120'021).”
La rappresentante della ricorrente ha preso posizione in merito ribadendo le sue tesi (doc. XX del 6 maggio 2013).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è in primo luogo la questione di sapere se la prestazione della ricorrente deve essere ricalcolata in quanto comprensiva del supplemento vedovile del 20%. Se l’ammontare della nuova prestazione calcolato dalla Cassa è corretto, occorrerà esaminare se vi sono i presupposti per chiedere la restituzione delle prestazioni pagate in troppo e se l’amministrazione ha agito tempestivamente oppure se il diritto di chiedere la restituzione è perento.
E’ per contro stato ammesso dall’amministrazione, come del resto emerge chiaramente dall’incarto, e dunque non è più controverso, che l’interessata, sin da subito, ha dichiarato correttamente il suo stato civile di divorziata, producendo anche il proprio libretto di famiglia. L’iniziale motivazione della Cassa, che imputava all’insorgente un’errata comunicazione dei propri dati non trova conferma ed è del resto stata, implicitamente, rettificata con le motivazioni della decisione su opposizione.
2.2. Secondo l’art. 25 LPGA, applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LAVS, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2 prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
La restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).
Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06 del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007).
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.3. In concreto, l’amministrazione il 28 marzo 2013 (doc. XIII) ha affermato che “l’indebito è stato causato da un errore della Cassa la quale al momento della concessione della rendita di vecchiaia, nel 1990, ha attribuito erroneamente all’assicurata lo stato civile di persona vedova (codice 3) in luogo di persona divorziata (codice 4)”.
Dagli atti emerge tuttavia che nel foglio di calcolo della rendita AVS, compilato dal calcolatore della Cassa il 19 aprile 1991, era stato indicato correttamente, quale codice dello stato civile, il numero 4 (cfr. doc. 139), ossia quello relativo alle persone divorziate (cfr. doc. XIII) ed un importo mensile di fr. 1’360. A pagina 1 del foglio di calcolo, scritto a mano, figura inoltre: “rendita calcolata conformemente all’art. 31, cpv. 3, lettera b” (doc. 135) LAVS, che si applicava alle persone divorziate. Infatti, per l’(ormai abrogato) art. 31 cpv. 3 lett. b vLAVS, la rendita semplice di vecchiaia, spettante a donne divorziate, è calcolata in base al reddito annuo medio, che sarebbe stato determinante per il calcolo della rendita di vecchiaia per coniugi, se ne risulta una rendita di ammontare più elevato e la donna divorziata all’atto del divorzio, aveva compiuto 45 anni o aveva uno o più figli, sempreché il matrimonio è durato almeno 5 anni.
La rendita, fissata con decisione del 12 giugno 1991 (doc. 132), è pertanto stata calcolata prendendo in considerazione lo stato civile corretto. Con la scala 44 ed un reddito annuo determinante di fr. 43'200, la rendita semplice di vecchiaia ammontava nel 1991 a fr. 1'360 al mese, come calcolato dalla Cassa (cfr. tabella delle rendite UFAS del 1990).
Ciò è stato confermato dall’amministrazione in data 25 aprile 2013 (doc. XVIII).
Negli anni seguenti, e meglio dal 1992, la prestazione è stata adeguata agli aumenti periodici decisi dall’Esecutivo federale in applicazione dell’art. 33ter LAVS, il cui cpv. 1 prevede che di regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile il Consiglio federale adegua le rendite ordinarie all’evoluzione dei prezzi e dei salari fissando, su proposta della Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, un nuovo indice delle rendite.
Nel 1992 il reddito annuo medio (di seguito: RAM) è passato da fr. 43'200 a fr. 48'600 e la rendita della ricorrente da fr. 1'360 a fr. 1'530 (doc. 131).
In quell’occasione, in un documento interno della Cassa intitolato “aumento della rendita”, in luogo dello stato civile 4 (divorziata) è stato riportato lo stato civile 3 (vedova, cfr. doc. XIII). Tale errore (interno), confermato nei successivi adeguamenti della rendita ai sensi dell’art. 33ter LAVS (cfr. doc. 125, 126, 127 e 130), non ha tuttavia avuto alcuna influenza sull’ammontare della prestazione, sia perché la medesima era ormai già stata calcolata, sia perché a quell’epoca non vi era il supplemento del 20% della rendita di vecchiaia per le persone vedove.
Quest’ultimo è stato introdotto con la 10a revisione della LAVS, in vigore dal 1° gennaio 1997, per sopperire allo svantaggio che avrebbe avuto, per le persone vedove, l’introduzione dello splitting dei redditi coniugali (cfr. DTF 128 V 5, consid. 3d: „Im Rahmen der parlamentarischen Beratungen der 10. AHV-Revision wollte der Nationalrat zunächst unerwünschte Verschlechterungen (namentlich bei verwitweten Alters- oder Invalidenrentnerinnen und -rentnern mit Kindern) auf Grund des für die Ehejahre vorzunehmenden Einkommenssplittings mit einer (weiteren) Änderung der Rentenformel korrigieren, wobei die für die Rentenberechtigten (noch) günstigere Formel grundsätzlich nur für Neurentnerinnen und -rentner vorgesehen war (Amtl.Bull. 1993 N 258, 264, 295 und 297 f.). Im Verlaufe der weiteren Beratungen setzte sich jedoch die ständerätliche Auffassung durch, dass sowohl für Alt- wie auch für Neurentnerinnen und -rentner an der mit Art. 1 des Bundesbeschlusses vom 19. Juni 1992 über Leistungsverbesserungen in der AHV und der IV sowie ihre Finanzierung auf den 1. Januar 1993 bereits angepassten Rentenformel definitiv festzuhalten sei und die splittingbedingten Nachteile bei verwitweten Alters- oder Invalidenrentnerinnen und -rentnern gezielt mit einem 20%igen Rentenzuschlag gemäss revidiertem Art. 35bis AHVG auszugleichen seien (Amtl.Bull. 1994 S 552 f., 562, 598-600 und 606, N 1357-1359)”).
Occorre pertanto ritenere che l’errore che ha avuto una conseguenza sul calcolo dell’ammontare della rendita, è stato commesso quando la prestazione è stata ricalcolata in seguito all’entrata in vigore della 10a revisione dell’AVS ed è stato aggiunto il supplemento del 20% all’importo della rendita di vecchiaia, poiché l’interessata era stata considerata quale persona vedova.
In effetti, nel 2001 l’amministrazione ha ricalcolato il reddito annuo medio della ricorrente sulla base della lett. c cpv. 7 delle Disposizioni finali della 10a revisione dell’AVS che prevedeva il mantenimento della scala delle rendite, il dimezzamento del reddito annuo determinante e il riconoscimento, nei limiti previsti dalla legge, degli accrediti transitori (cfr. doc. XVIII).
La Cassa, sulla base di un RAM di fr. 34'608 avrebbe dovuto riconoscere alla ricorrente una rendita mensile di fr. 1'512, inferiore a quella precedentemente percepita di fr. 1'769. Con l’aggiunta del supplemento vedovile del 20% essa ha tuttavia riconosciuto una prestazione mensile di fr. 1'814.
Ritenuto tuttavia che l’insorgente non era vedova, bensì divorziata, l’amministrazione, come confermato nello scritto del 25 aprile 2013 (doc. XVIII), avrebbe dovuto applicare la lett. c cpv. 10 delle disposizioni transitorie della 10a revisione dell’AVS, in combinazione con la lett. b cpv. 2 delle disposizioni finali della modificazione del 29 novembre 1995 dell’OAVS.
La prima norma prevede che i nuovi redditi determinanti non devono provocare prestazioni inferiori. Il Consiglio federale emana disposizioni relative alle modalità di calcolo.
Per la lett. b cpv. 2 delle disposizioni finali della modificazione del 29 novembre 1995 dell’OAVS se la conversione del reddito annuo medio determinante delle persone divorziate in virtù del numero 1 lettera c capoverso 7 delle disposizioni transitorie della decima revisione dell’AVS non comporta un reddito più elevato, è mantenuto il vecchio valore.
Considerato che con un RAM di fr. 34'608 nel 2001 l’interessata avrebbe avuto diritto ad una rendita di fr. 1'512, ossia inferiore a quella precedentemente percepita di fr. 1'769 (nel 2000; cfr. doc. 124), si sarebbe dovuto mantenere il vecchio RAM, aggiornato al 2001 a fr. 55'620 per una prestazione mensile, nel 2001, di fr. 1'813.
Con questi parametri, aggiornati conformemente all’art. 33ter LAVS, l’interessata negli anni 2007/2008 avrebbe avuto diritto a una rendita mensile di fr. 1’945 (in luogo dei fr. 1'947 riconosciuti), di fr. 2'006 nel biennio 2009/2010 (in luogo di fr. 2'008) e di fr. 2'042 dal 1° gennaio 2011 (in luogo di fr. 2'043), ossia importi di poco inferiori rispetto a quelli effettivamente percepiti (cfr. anche la presa di posizione dell’amministrazione del 25 aprile 2013, doc. XVIII).
Per contro la ricorrente non può essere seguita laddove chiede, in applicazione dell’art. 24a LAVS, il supplemento di vedova del 20%.
Per l’art. 24a LAVS:
" Il coniuge divorziato è parificato alla persona vedova se:
a. ha uno o più figli e il matrimonio è durato almeno dieci anni;
b. il matrimonio è durato almeno dieci anni e il divorzio è intervenuto dopo che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni;
c. il figlio più giovane ha compiuto i 18 anni dopo che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni.
2 Se il coniuge divorziato non soddisfa almeno una delle condizioni del capoverso 1, il diritto a una rendita vedovile sussiste soltanto e fintantoché ha figli di meno di 18 anni."
Ora, a prescindere dalla questione di sapere se l’interessata ne adempie le condizioni, con sentenza pubblicata in DTF 128 V 5 l’Alta Corte, a proposito degli art. 24a e 35bis LAVS e dell’interpretazione della nozione di “vedove e… vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia”, ha stabilito che “solo le vedove e i vedovi nel senso proprio di simile stato civile (vale a dire le persone percettrici di rendita il cui matrimonio è stato sciolto in seguito a decesso del loro coniuge e che non si sono risposate) hanno diritto al supplemento del 20% sulla rendita di vecchiaia ai sensi dell’art. 35 bis LAVS; ne consegue che le persone divorziate al beneficio di una rendita di vecchiaia il cui ex coniuge è deceduto non possono pretendere il riconoscimento di tale supplemento quand’anche a determinate condizioni l’art. 24a LAVS parifichi il coniuge divorziato alla persona vedova”.
Ne segue che l’erogazione di una rendita comprensiva del 20% del supplemento vedovile era manifestamente errata, mentre il calcolo corretto è stato esposto precedentemente.
La differenza tra quanto versato dall’amministrazione dal 1° ottobre 2007 al 30 settembre 2012 (fr. 120'300: [dal 1.10.2007 al 31.12.2008; fr. 1'947.- x 15] + [dal 1.01.2009 al 31.12.2010: fr. 2'008 x 24] + [dal 1.01.2011 al 30.09.2012: fr. 2'043.- x 21) e quanto avrebbe avuto diritto l’interessata (fr. 120'201: [dal 1.10.2007 al 31.12.2008: fr. 1'945.- x 15] + [dal 1.01.2009 al 31.12.2010: fr. 2'006 x 24] + [dal 1.01.2011 al 30.09.2012: fr. 2'042.- x 21]), risulta essere di soli fr. 99.
Di norma, per giurisprudenza invalsa, una correzione non va considerata di notevole importanza se l’importo da restituire è di poche centinaia di franchi (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione 2009, n. 34 ad art. 53 pag. 678; ad esempio fr. 165.90; fr. 265.20 e fr. 568.10 in ZAK 1989 pag. 518 o fr. 954.25 in SVR 1995 KZ Nr. 13).
Tuttavia se si tratta di prestazioni periodiche, come in concreto, anche in caso di importi minimi, la correzione riveste un’importanza notevole (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione 2009, n. 34 ad art. 53 pag. 678; DTF 102 V 128).
Ne segue che la ricorrente, di principio, è tenuta a restituire l’importo percepito in troppo.
2.4. Va ora esaminato se la Cassa può chiedere la restituzione fin dal mese di ottobre 2007.
Come rammentato ancora recentemente dal TF con sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo 2013, il termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1). Se per l'assegnazione (e il pagamento: cfr. sentenza 9C_276/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 5.1, non ancora pubblicata nella raccolta ufficiale) della prestazione o per l'esame del diritto alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la (sopra definita) conoscenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 112 V 180 consid. 4c pag. 182 seg.; RCC 1989 pag. 558).
In caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]). Nel concretare questi principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione della decisione originaria e che se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia della decisione originaria ma soltanto quando in un momento successivo subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (sentenza I 308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2).
2.5. Come visto dagli atti emerge che la rendita, fissata con decisione del 12 giugno 1991 (doc. 132), era stata calcolata prendendo in considerazione lo stato civile corretto. Con la scala 44 ed un reddito annuo determinante di fr. 43'200, la rendita semplice di vecchiaia ammontava nel 1991 a fr. 1'360 al mese, come calcolato dalla Cassa (cfr. tabella delle rendite UFAS del 1990).
Nel 1992, in un documento interno della Cassa intitolato “aumento della rendita”, in luogo dello stato civile 4 (divorziata) è stato riportato lo stato civile 3 (vedova, cfr. doc. XIII). Tale errore (interno), confermato nei successivi adeguamenti della rendita ai sensi dell’art. 33ter LAVS (cfr. doc. 125, 126, 127 e 130), non ha tuttavia avuto alcuna influenza sull’ammontare della prestazione, sia perché la medesima era ormai già stata calcolata, sia perché a quell’epoca non vi era il supplemento del 20% della rendita di vecchiaia per le persone vedove.
L’errore che ha avuto una conseguenza sul calcolo dell’ammontare della rendita, è stato commesso quando la prestazione è stata ricalcolata in seguito all’entrata in vigore della 10a revisione dell’AVS ed è stato aggiunto il supplemento del 20% all’importo della rendita di vecchiaia, poiché l’interessata era stata considerata quale vedova.
Del resto anche dal doc. 119, relativo alla lista degli assicurati che percepiscono una rendita da verificare, per la ricorrente figura, quale inizio del diritto alla prestazione da riesaminare (“début du droit”), la data del 1° gennaio 2001.
In queste circostanze non è necessario esaminare oltre se il calcolo della prestazione effettuato nel 2001 e la conseguente attribuzione della ricorrente nella categoria delle persone vedove avrebbe dovuto portare l’amministrazione ad una verifica accurata dell’incarto, come sostiene l’insorgente, oppure se, come rileva la Cassa, il trasferimento è avvenuto in maniera automatizzata, senza nuova verifica della fattispecie.
Infatti, considerato che l’errore che ha avuto una conseguenza sull’ammontare della rendita è stato commesso nel 2001, il termine di perenzione non poteva comunque partire da quel momento ma solo quando, in un secondo tempo, l’amministrazione poteva rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione da lei ragionevolmente esigibile (cfr. consid. 2.4).
Ritenuto che l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari ai sensi dell’art. 33ter LAVS, che di norma avviene ogni due anni, non è, di regola, un motivo che induce l’amministrazione a riesaminare il fascicolo, poiché l’aumento avviene per tutte le rendite indistintamente ed in maniera automatica senza un verifica particolare del calcolo della prestazione, occorre ritenere che solo con l’e-mail dell’UFAS del 17 aprile 2012 (doc. 108), la Cassa è venuta a conoscenza della possibilità di errori nel calcolo di alcune rendite e solo con la risposta del 15 maggio 2012 del Comune di __________ ad un suo accertamento (doc. 106) l’amministrazione ha potuto essere resa cognita dell’errore compiuto nel 2001 nel calcolo della rendita della ricorrente.
Le decisioni di restituzione, di fissazione della nuova rendita e di compensazione del 19 settembre 2012, pur errate nel loro importo (cfr. 2.3) sono di conseguenza tempestive, poiché notificate entro il termine di perenzione relativo di un anno dell’art. 25 cpv. 2 LPGA.
In applicazione del termine assoluto di 5 anni previsto dall’art. 25 cpv. 2 LPGA, l’amministrazione può chiedere la restituzione delle rendite percepite in troppo dal mese di ottobre 2007.
Come visto (consid. 2.3), l’importo complessivo da restituire ammonta a fr. 99.
In questo senso la decisione impugnata deve essere modificata.
2.6. La ricorrente chiede che la cassa rinunci alla restituzione e, facendo valere la sua buona fede e la sua difficile situazione finanziaria, chiede che le venga concesso il condono.
L’amministrazione ha correttamente evidenziato che è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Nella misura in cui l’insorgente solleva censure inerenti la domanda di condono, il ricorso si rivela pertanto irricevibile.
In concreto, l’interessata ha già chiesto di poter beneficiare del condono (doc. 78) e la Cassa ha già ammesso la buona fede della ricorrente (doc. XIII).
Spetterà all’amministrazione esaminare se è data anche la condizione dell’onere troppo grave (cfr. art. 4 OPGA) non appena la decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato.
2.7. Alla luce di quanto sopra esposto la decisione impugnata va modificata nel senso che l’importo da restituire ammonta a fr. 99 e che la ricorrente ha diritto ad una rendita mensile di fr. 1'945 dal 1° ottobre 2007 al 31 dicembre 2008 calcolata sulla base di un RAM di fr. 59'670, di fr. 2'006 dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 calcolata sulla base di un RAM di fr. 61'560, di fr. 2'042 dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 sulla base di un RAM di fr. 62'640 e di fr. 2'059 dal 1° gennaio 2013 sulla base di un RAM di fr. 63'180.
Alla ricorrente, parzialmente vincente in causa, vanno assegnate le ripetibili (cfr. art. 61 LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è modificata conformemente al consid.
2.7.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà alla ricorrente fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti