Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 4 giugno 2013 di
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1. RI 1 2. RI 2
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contro |
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la decisione su opposizione del 6 maggio 2013 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di contributi AVS |
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ritenuto, in fatto
A. In seguito alla revisione della società RI 1, iscritta a registro di commercio in Ticino nel __________ (in precedenza iscritta nel Canton __________), per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, la Cassa CO 1 ha emesso una tassazione d’ufficio tramite la quale ha ripreso l’importo complessivo di fr. 164'594, ritenendo quale salario determinante gli onorari percepiti da RI 2 in quel periodo (fr. 5'000 nel 2008, fr. 54'500 nel 2009, fr. 49'722 nel 2010 e fr. 55'322 nel 2011).
La ripresa è stata confermata con la decisione su opposizione del 6 maggio 2013 (doc. A1).
B. RI 1 e RI 2 sono insorti al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo di annullare l’affiliazione come dipendente (doc. I).
I ricorrenti contestano la dipendenza economica di RI 2 nei confronti della società, evidenziano che la ditta individuale di quest’ultimo ha svolto numerose attività anche per altri committenti e sottolineano che sui salari ripresi dalla Cassa sono già stati pagati i contributi AVS sul reddito da indipendente conseguito da RI 2. Quest’ultimo organizza, per il tramite della sua dita individuale, da 15 anni, un’esposizione di auto a __________.
Dal 2009 ha chiuso la “partita IVA” della ditta individuale poiché i clienti non volevano rinunciare alla detrazione dell’imposta. Per cui le fatture sono state effettuate per il tramite della società ricorrente. I rapporti con i garage vengono tuttavia conclusi dalla ditta individuale.
I ricorrenti sostengono che, semmai, la Cassa avrebbe dovuto effettuare il calcolo sulla base di due mesi lavorativi a partire dal 2010, come esposto e dimostrato in precedenza. Essi evidenziano che il veicolo e lo stabile della ditta sono di proprietà di RI 2, ma vengono utilizzati anche dalla società.
L’interessato lavora anche quale indipendente per __________ da oltre 28 anni e non è mai stato ritenuto dipendente.
Per evitare future controversie, gli interessati hanno iniziato le procedure amministrative per cessare l’attività della Sagl.
C. Con risposta del 17 giugno 2013 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
D. Il 26 giugno 2013 gli insorgenti hanno prodotto ulteriori prove, evidenziando che nel 2010 e nel 2011 la società ha pagato per errore il premio LAinf al ricorrente. Il veicolo, inoltre, è usato privatamente e pagato a tale scopo fr. 4'000 all’anno. Per i ricorrenti una prova definitiva del rischio economico incorso da RI 2 lo si evince dalla circostanza che la società non ha la possibilità di pagare i contributi dovuti, ossia fr. 26'325.50, e l’interessato dovrà utilizzare le sue economie per liquidare il debito ed evitare il processo di fallimento. Con la cessazione dell’attività della Sagl la Cassa non avrà più dubbi circa l’indipendenza di RI 2 (doc. V).
E. Il 4 luglio 2013 la Cassa si è riconfermata nella sua risposta di causa evidenziando che RI 2, socio e gerente della RI 1, ha fatturato nel 2009 e nel 2010 la gran parte e nel 2011 la totalità della sua cifra d’affari (doc. VII).
F. Il 17 luglio 2013 i ricorrenti hanno prodotto ulteriori prove (doc. XI). La Cassa non si è ulteriormente espressa (doc. XII).
in diritto
in ordine
1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel merito
2. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
3. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).
4. Secondo la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
5. Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
6. Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).
Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
Infine vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
7. In concreto RI 2 è titolare di una ditta individuale, la “__________”, iscritta dal __________ presso il registro di commercio del Canton __________. Scopo dell’attività è __________” (doc. V).
L’interessato è affiliato quale indipendente presso la Cassa convenuta ed organizza da oltre 15 anni un’esposizione di automobili nel Canton __________. Egli inoltre collabora con __________ ed esegue ulteriori lavori per altre società (cfr. doc. B3).
Per gli anni dal 2008 al 2011 la Cassa ha emanato 3 distinte decisioni formali, cresciute in giudicato, tramite le quali ha fissato i contributi dovuti da RI 2 nel corso dei rispettivi anni. Per il 2008 il reddito aziendale ammontava a fr. 86'602, per il 2009 a fr. 71'602 e per il 2010 a fr. 54'516 (cfr. doc. V/4A, V/4B e V/4C). Per gli anni seguenti l’interessato ha pagato degli acconti, ma i contributi non sono ancora stati fissati definitivamente.
La Cassa non contesta che il reddito sui quali sono già stati fissati e pagati i contributi come indipendente, fanno parte del reddito ripreso con la decisione impugnata per il lavoro svolto in favore della società ricorrente. Tant’è che la base principale della motivazione del provvedimento amministrativo consiste proprio nel sostenere che gran parte del reddito conseguito quale indipendente lo è grazie al lavoro svolto per la RI 1.
A questo proposito va rammentato che, nella sua più recente giurisprudenza, il TF ha rilevato che nel settore dei servizi, di cui fa parte l’attività del ricorrente, ai fini della qualifica dello statuto lavorativo, l’accento va posto sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (cfr., ad esempio, la sentenza 9C_930/2012 del 6 giugno 2013 al consid. 6.2: “Nach der Rechtsprechung ist das Unternehmerrisiko nicht allein entscheidend dafür, ob von unselbständiger oder selbständiger Erwerbstätigkeit auszugehen ist. Von Bedeutung ist grundsätzlich die Gesamtheit der Umstände des konkreten Falles, insbesondere Art und Umfang der wirtschaftlichen und arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit vom Auftrag- oder Arbeitgeber. Dieser Gesichtspunkt kann insbesondere dort, wo die in Frage stehende Tätigkeit keine erheblichen Investitionen etwa in die Infrastruktur oder personellen Mittel erfordert, zugunsten unselbständiger Erwerbstätigkeit sprechen (SVR 2011 AHV Nr. 11 S. 33, 9C_946/2009 E. 5.1). Bei Tätigkeiten im Bereich der Dienstleistungen, die ihrer Natur nach nicht notwendigerweise bedeutende Investitionen erfordern, kommt der arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit gegenüber dem Investitionsrisiko erhöhtes Gewicht zu, wie die Ausgleichskasse richtig vorbringt (unter Hinweis auf das Urteil 9C_141/2008 vom 5. August 2008 E. 2.2; vgl. auch die hier erwähnten Präjudizien sowie SVR 2012 AHV Nr. 10 S. 37, 9C_799/2011 E. 5.5 und 5.6)“; cfr. anche sentenza 9C_141/2008 del 5 agosto 2008 al consid. 4.2: “[…] Bei den Tätigkeiten der Beschwerdegegnerin handelt es sich um Dienstleistungen. Dass dabei nur geringe Investitionen - insbesondere für Inserate und den Internetauftritt - anfallen, schliesst eine selbständige Erwerbstätigkeit nicht aus (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 30/99 vom 14. August 2000 E. 6b [AHI 2001 S. 58 ff.]). Ob der Abschluss von Versicherungen ein relevantes Kriterium für die Beurteilung des Unternehmerrisikos darstellt, kann offen bleiben, da in Anbetracht des von der Vorinstanz verbindlich festgestellten Sachverhaltes der arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit grösseres Gewicht beizumessen ist“).
In tali casi per l’Alta Corte, determinante è la questione di sapere se la perdita di un cliente è assimilabile alla perdita di un posto di lavoro oppure se la persona assicurata effettua regolarmente ed in maniera mirata un’attività di acquisizione di clientela che le permette di aumentare il numero di committenti come un piccolo imprenditore (cfr. sentenza 9C_141/2008 del 5 agosto 2008, consid. 4.2: “[…] In welchem Ausmass dies tatsächlich der Fall ist resp. wie sich dies auf die Zusammensetzung des Kundenkreises auswirkt, ist im konkreten Fall ausschlaggebend für die Beantwortung der Frage, ob sich das wirtschaftliche Risiko in der alleinigen Abhängigkeit vom persönlichen Arbeitserfolg erschöpft und beim Dahinfallen eines Erwerbsverhältnisses eine Situation wie beim Stellenverlust einer Arbeitnehmerin eintritt oder ob die Beschwerdegegnerin sich über eine regelmässige und zielgerichtete Akquisitionstätigkeit auszuweisen vermag, welche ihr den Aufbau einer Geschäftskundschaft ermöglicht, wie sie eine Kleinstunternehmerin üblicherweise hat“).
Alla luce della citata giurisprudenza, per i motivi che seguono, RI 2 va considerato indipendente per il 2008, mentre per gli anni dal 2009 al 2011 deve essere affiliato come dipendente della società interessata.
Nel 2008, con la sua attività in favore della RI 1, l’insorgente ha conseguito solo un importo di fr. 5'000, a fronte di un reddito complessivo da attività indipendente, su cui sono già stati pagati i contributi, di fr. 86'602 (doc. V/4).
Non essendoci alcuna dipendenza economica e non essendoci, per quell’anno, ulteriori indizi in favore di un’attività dipendente, la ripresa del 2008 non può essere confermata.
Del resto, la stessa amministrazione, nelle sue osservazioni del 4 luglio 2013, rileva che il ricorrente ha fatturato alla società gran parte o la totalità della sua cifra d’affari negli anni dal 2009 al 2011, restando silente circa il 2008 (doc. VII).
Diversa la situazione per il 2009 e soprattutto per il 2010 ed il 2011.
Nel 2009 l’interessato ha percepito dalla ricorrente un importo di fr. 54'500, mentre i contributi per quell’anno sono stati calcolati su un reddito aziendale totale di fr. 71'602, pari ad una percentuale del 76%, nel 2010 RI 2 ha incassato fr. 49'317 per un reddito aziendale soggetto a contribuzione di fr. 54'516, ossia oltre il 90%, mentre nel 2011 ha percepito fr. 54'867 su un reddito aziendale, non ancora fissato, di fr. 65'265.35 (cfr. doc. B2), ossia l’84%.
Ne segue che se l’interessato non avesse ottenuto alcuna commessa dalla società ricorrente, si sarebbe trovato nella stessa situazione di un dipendente che perde il proprio posto di lavoro.
Circa la dipendenza dalla medesima società, non va poi dimenticato che RI 2, insieme a sua moglie, ne è socio e gerente (allegato doc. 4). Il fatto che poi il 12 maggio 2011 abbia delegato alla moglie la possibilità di sottoscrivere “il trasferimento dell’incarico della gerenza nonché ad assumere, autonomamente e con poteri decisionali, tutte le incombenze necessarie allo svolgimento dell’incarico”, non è un motivo per decidere diversamente.
Non può essergli d’aiuto neppure il contratto che ha concluso con la società dove figura che lui stesso si assume tutti gli oneri contributivi (doc. V/1). Il TF ha già avuto modo di stabilire che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005; cfr. DTF 122 V 169, al consid. 6a)aa): “Festzustellen ist vorab, dass die Bezeichnung der Verträge mit den Telefonhostessen mit "Auftrag" wie auch die Vertragsklausel, wonach sich die "Beauftragte" verpflichtet, insbesondere mit der AHV als selbständigerwerbend abzurechnen, für die beitragsrechtliche Abgrenzung unselbständiger von selbständiger Erwerbstätigkeit nicht entscheidend ist").
Infine, seppur non decisiva, vi è pure la circostanza che nel 2010 e nel 2011 la RI 1 ha pagato i premi dell’assicurazione contro gli infortuni dell’interessato. Il fatto che, in sede di ricorso, solo in seguito al rilievo dell’amministrazione, sia stato precisato che la registrazione verrà corretta nella contabilità del 2012 (doc. V/3), non è rilevante (cfr., a proposito della “dichiarazione della prima ora”: A. Maurer, Schweizerisches Unfall versicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28, secondo cui, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche; cfr. anche DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546; cfr. STFA del 3 gennaio 2000, U 236/98 e del 18 luglio 2001, U 430/00; DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Alla luce di quanto sopra esposto l’affiliazione di RI 2 come dipendente della RI 1 è corretta per gli anni dal 2009 al 2011, mentre va annullata per il 2008.
Va ora esaminato se l’amministrazione poteva modificare lo statuto del ricorrente a titolo retroattivo.
8. Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui i contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente cresciuta in giudicato è solo possibile quando siano dati i presupposti del riesame o della revisione processuale. Se non si tratta di un cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con effetto per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite. Se la questione del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).
Va inoltre rammentato che in DTF 104 V 126 il TFA ha rilevato che:
" Dans l'intérêt de la sécurité du droit, il faut toutefois prendre garde à
ce que les caisses de compensation ne puissent revenir sur une décision entrée en force portant sur des cotisations que lorsque cette décision se révèle comme sans nul doute erronée et que de plus un montant appréciable est en jeu; (…)"
Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.
Va qui rammentato che una decisione è manifestamente errata quando non vi è alcun dubbio che la decisione era sbagliata, ossia quando era possibile concludere unicamente in tal senso (sentenza H 97/03 del 10 settembre 2003: “(…) wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesatgen (Erw. 1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass präsentierte“).
Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.
Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. DTF 126 V 42).
9. In concreto la Cassa ha già stabilito, con decisioni formali cresciute in giudicato, i contributi dovuti nel 2008, nel 2009 e nel 2010 da RI 2 come indipendente (doc. V/4A; V/4B; doc. V/4C).
Per il 2008 l’insorgente va considerato indipendente, per cui la questione del riesame o della revisione della decisione non si pone.
Per il 2011, in assenza di una decisione definitiva di fissazione dei contributi, la Cassa poteva, come ha fatto, esaminare liberamente la questione dello statuto lavorativo del ricorrente.
La qualifica di dipendente va pertanto confermata (cfr. consid. 7).
Per contro, circa il 2009 ed il 2010, in presenza di decisioni di fissazione dei contributi cresciute in giudicato e ritenuto come l’insorgente avesse espressamente rilevato di aver già pagato i contributi nella sua qualità di indipendente, l’amministrazione avrebbe dovuto esaminare se nel caso di specie fossero dati i presupposti per un riesame od una revisione delle decisioni.
Malgrado questo TCA, in numerose sentenze, abbia più volte indicato come procedere in caso di modifica dello statuto contributivo a titolo retroattivo (cfr., fra le tante: sentenza 30.2012.12 dell’8 ottobre 2012, consid. 2.12), la Cassa né in sede di decisione formale, né in sede di decisione su opposizione, e neppure con la risposta di causa, ha esaminato se in concreto trovano applicazione le norme sulla revisione o sul riesame della decisione, ma ha affermato che “procederà, conformemente alle disposizioni vigenti, alla restituzione di quanto pagato a torto (…)”.
Siccome la questione non è stata oggetto di esame nelle decisioni emanate dalla Cassa e ritenuto che neppure con la risposta di causa l’amministrazione si è espressa in merito, questo TCA non può decidere senza garantire alla parte ricorrente il diritto di essere sentita anche su questo argomento.
Con sentenza 9C_182/2009 del 2 marzo 2010, in ambito di assicurazione sociale contro le malattie, il TF ha avuto modo di affermare:
" (…)
7.3 Per parte sua, il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) comprende segnatamente il diritto dell'interessato di esprimersi sugli elementi pertinenti prima che sia presa una decisione atta ad avere effetti sulla sua situazione giuridica (DTF 134 I 140 consid. 5.3 pag. 148). Se il diritto di essere sentito prima della decisione si applica di principio senza restrizioni per le questioni di fatto, in materia di apprezzamento giuridico esso è limitato ai casi in cui l'autorità intende motivare la sua decisione con una norma o con una argomentazione giuridica che non erano state evocate nella precedente procedura e di cui le parti non potevano supporne la pertinenza (DTF 130 III 35 consid. 5 pag. 39; 128 V 272 consid. 5b/bb pag. 278; 124 I 49 consid. 2c pag. 52; 115 Ia 94 consid. 1b pag. 96 e le sentenze ivi citate).
(…)
7.7 E comunque, tenuto anche conto della delicatezza e della complessità della materia, anziché dichiarare direttamente inequivalente la copertura offerta dall'assicuratore di X.________ per il fatto che il piano complementare non interverrebbe per alcuni tipi di prestazioni (segnatamente per il rimborso dei farmaci), i giudici cantonali avrebbero quantomeno dovuto dare la possibilità al ricorrente (se non addirittura anche all'assicuratore coinvolto) di esprimersi e di confrontarsi su questi aspetti particolari, che fin lì non erano stati oggetto né di discussione né tanto meno di disamina. Considerati l'estensione di un sistema di assicurazione contro le malattie e il tenore degli accertamenti compiuti fino a quel momento dalla Corte cantonale, che aveva piuttosto incentrato il proprio esame sulla questione della limitazione massima (regolamentare) a fr. 35'000.- del credito per le prestazioni complementari, il ricorrente non poteva ragionevolmente prevedere l'argomentazione, fin lì nemmeno specificatamente evocata dall'amministrazione, sulla quale l'autorità giudiziaria di primo grado avrebbe poi fondato il proprio giudizio. Né egli poteva o doveva, in tali circostanze, preventivamente informarsi sull'eventuale esistenza - da lui apparentemente appresa solo a seguito della pronuncia impugnata - di una prassi dell'assicuratore di X.________ in merito all'applicazione del piano complementare anche per il rimborso di alcuni farmaci. Agendo come ha fatto, la Corte cantonale non ha garantito nelle debite forme all'interessato il diritto di esprimersi che lo avrebbe dovuto tutelare dalla ricezione di una decisione che può, alla luce delle particolari circostanze del caso, definirsi imprevedibile (sulla funzione ammonitrice ["Warnfunktion"] del diritto di esprimersi cfr. Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 259; cfr. pure sentenza 1A.119/2004 del 6 luglio 2004 consid. 3.3 in fine).
7.8 Visto quanto precede e contrariamente a quanto (implicitamente) ritenuto dall'autorità giudiziaria cantonale e dall'amministrazione, non è dunque possibile - allo stadio attuale e sulla base degli elementi agli atti - statuire con la necessaria attendibilità (cfr. sentenza citata 8C_364/2007 consid. 5.1) sulla equivalenza, con la LAMal, della copertura dell'assicuratore di X.________ per le cure in Svizzera. A tale scopo la causa va pertanto rinviata all'istanza precedente - che ha determinato il vizio procedurale - affinché, dopo concessione alle parti del pieno diritto di esprimersi, completi l'istruttoria su quegli aspetti da lei fin qui ritenuti decisivi per rifiutare l'esenzione dall'obbligo assicurativo.” (sottolineature del redattore)
Non va poi dimenticato che con sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, l’Alta Corte, ha rammentato:
" 8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98]).” (sottolineatura del redattore)
In queste condizioni, annullata la ripresa per il 2008 e confermata quella per il 2011, per quanto concerne gli anni 2009 e 2010, l’incarto va rinviato all’amministrazione affinché esamini se sono dati i presupposti per una revisione o un riesame delle decisioni di fissazione dei contributi quale indipendente di RI 2 e dunque se anche per quegli anni, oltre che nel 2011, l’interessato va affiliato quale dipendente della RI 1.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata, eccetto per l’anno 2011, e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conforme-mente ai considerandi.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti