Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2013.29 + 32

 

cs

Lugano

26 settembre 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

statuendo sui ricorsi del 7 agosto 2013 e del 20 agosto 2013 di

 

 

RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

AC 1

 

 

contro

 

 

 

le decisioni su opposizione del 17 luglio 2013 emanate da

 

CO 1  

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   AC 1, nata nel __________, il 2 aprile 2013 ha inoltrato alla Cassa CO 1 una richiesta di affiliazione come indipendente quale “consulente comunicazione-stampa”, allegando un accordo di collaborazione con il Comune di __________ (doc. 11, inc. 30.2013.29).

 

                               1.2.   Con decisione del 5 giugno 2013, confermata dalla decisione su opposizione del 17 luglio 2013, trasmesse anche al Comune di __________, l’amministrazione ha respinto la richiesta dell’interessata e ha affiliato AC 1 quale dipendente del Comune (doc. 6, 8, 9, inc. 30.2013.9).

                               1.3.   Il Comune di __________, rappresentato dal proprio Municipio, è insorto contro la predetta decisione con ricorso del 6 agosto 2013 (doc. I, inc. 30.2013.9).

                                         Il ricorrente evidenzia che con risoluzione __________ il Municipio ha approvato l’accordo di medesima data concernente l’attribuzione a AC 1 di un mandato per prestazioni nel campo della comunicazione. In questo ambito la forma del mandato era già stata scelta nel 2005 e nel 2010. L’attività di comunicazione non figura tra le funzioni del regolamento organico dei dipendenti del Comune di __________, per cui dev’essere considerata un caso speciale ai sensi dell’art. __________ del medesimo regolamento.

                                         L’insorgente evidenzia che, se è vero che gli accordi tra le parti non costituiscono in materia AVS elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un’attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente, essi costituiscono comunque un indizio. In concreto il rapporto tra le parti non configura un normale contratto di lavoro e se l’interessata fosse considerata dipendente comunale il contratto sarebbe in contrasto con il Regolamento __________ __________ __________.

                                         L’insorgente evidenzia che l’amministrazione, in sede di decisione su opposizione, non è entrata nel merito delle censure sollevate dalle parti, limitandosi ad elencare le condizioni necessarie per la definizione dello statuto di indipendente e fa valere una violazione del diritto di essere sentito.

                                         Nel merito il ricorrente evidenzia come la circostanza che l’interessata percepisca un pagamento mensile regolare non è determinante ai fini della qualifica del proprio statuto. L’interessata fattura mensilmente a proprio nome le ore di lavoro prestate, ad una tariffa oraria omnicomprensiva che tiene già conto dell’indennizzo delle vacanze, come pure degli oneri sociali, assicurativi e previdenziali che rimangono a carico della mandataria nella sua qualità di libera professionista. Altrimenti la rimunerazione annua supererebbe i massimi consentiti dal regolamento comunale per i collaboratori amministrativi e l’impiego sarebbe in contrasto con il regolamento. Ciò configurerebbe, per il Comune, un’inammissibile violazione del principio della legalità. Inoltre, in caso di disdetta l’interessata non beneficerebbe delle misure previste dall’art. __________               L’insorgente evidenzia inoltre che per il TF attività analoghe a quelle di giornalista freelance non necessitano di investimenti importanti ed in tal caso va posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio economico. L’interessata si è organizzata in modo da poter lavorare da casa o in sedi appropriate senza rendere necessario il pagamento di un locale apposito. Essa non ha personale alle sue dipendenze, ma non esclude di assumerlo con l’intensificarsi dei mandati cui è costantemente alla ricerca, tra cui quelli con la __________ e quello del __________.

                                         Il ricorrente evidenzia come l’attività in esame è limitata ad un massimo di 600 ore annue, inferiori quindi ad un impegno a metà tempo. L’interessata può pertanto assumere ulteriori mandati senza sottostare alle specifiche condizioni di cui all’art. __________. L’insorgente rammenta a questo proposito che per il TF all’avvio di un’attività indipendente è usuale che un unico cliente costituisca la base degli affari, la conquista di nuovi clienti potendo per contro avvenire a poco a poco con il passare del tempo.

                                         Il Comune di __________ contesta infine anche l’asserita subordinazione nei suoi confronti, poiché l’interessata, ritenuto il massimo di ore di cui al punto 4 del contratto, rimane libera di determinare personalmente il suo orario di lavoro come pure il luogo. Soltanto una minima parte delle ore e meglio quelle della settimanale riunione dei __________ dev’essere svolta presso l’amministrazione comunale. Per l’esecuzione e l’organizzazione delle mansioni conferitele, l’insorgente non è legata da particolari istruzioni.

                                         In conclusione l’insorgente afferma che AC 1 per la maggior parte delle ore non esercita la sua attività presso l’amministrazione comunale, ma in spazi propri, può svolgere l’attività in piena libertà, senza vincoli di orari e senza dover sottostare a direttive/istruzioni particolari e non può essere considerata subordinata al Municipio di __________ né per quanto concerne l’impiego del tempo, né per l’organizzazione del lavoro.

 

                                         Con risposta del 20 agosto 2013 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III, inc. 30.2013.29).

 

                               1.4.   Il 20 agosto 2013 AC 1 ha inoltrato a sua volta ricorso al TCA contro la decisione su opposizione del 17 luglio 2013 (doc. I, inc. 30.2013.32).

                                         L’insorgente rileva in primo luogo una violazione del suo diritto di essere sentita, poiché la decisione non sarebbe sufficientemente motivata.

                                         L’interessata evidenzia di essere una giornalista freelance, professione intrapresa con l’ottenimento del relativo diploma nel __________. Dopo aver svolto attività dipendente presso la __________, il __________ e la __________ per motivi familiari ha ridefinito la modalità dei tempi lavorativi, dapprima come dipendente di __________, e dallo scorso autunno, a causa della riorganizzazione del personale, come freelance. Ciò le permette di pianificare e scegliere liberamente ulteriori proposte lavorative, non ancora remunerate poiché in fase di elaborazione progettuale.

                                         A __________ ha stipulato con il Comune di __________ un mandato di prestazioni nel campo della comunicazione. Nel regolamento __________ __________, il tema dei mandati figura nell’art. __________. L’attività di comunicazione si configura come un caso speciale di cui al citato articolo. Questa funzione non è presente nell’art. __________.

                                         L’insorgente evidenzia che deve effettuare un numero massimo di 600 ore annue in favore del Comune di __________, con tariffa forfettaria onnicomprensiva, IVA esclusa, quando e dove è di principio irrilevante.

                                         La presenza richiestale concerne una minima parte delle ore in questione e si riferisce quasi esclusivamente alla settimanale riunione dei caposettore. Per il resto non esercita la sua attività presso l’amministrazione comunale ma nell’abitazione, in piena libertà, senza vincoli di orari e senza dover sottostare a istruzioni particolari. Non può di conseguenza essere considerata subordinata al Municipio di __________ né per quanto concerne l’impiego del tempo, né per l’organizzazione del lavoro.

                                         L’insorgente rammenta come nemmeno la regolarità del pagamento delle prestazioni di cui al mandato può essere sintomo di dipendenza e rammenta di aver rilasciato al Comune di __________ regolari fatture a proprio nome. Lo stesso avverrà per i mandati che saranno formalizzati con la società __________ e __________, poiché nelle prossime settimane concretizzerà i contratti concernenti una collaborazione fissa come addetta stampa dello __________ e con la redazione della rivista __________ della __________, sia per la stesura – in atto – di una pubblicazione editoriale per il __________ d’esistenza e attività della __________ prevista nel 2014. Il tutto senza dimenticare la disponibilità a collaborare con la __________ e con __________.

                                         Circa la tariffa oraria versata dal Comune di __________ l’interessata evidenzia di averla fissata lei stessa e comprende l’indennizzo delle vacanze, gli oneri sociali, assicurativi e previdenziali che rimangono a suo carico. L’insorgente rileva inoltre di essersi assunta gli oneri economici organizzandosi in modo da poter lavorare da casa o in sedi appropriate, senza rendere necessario il pagamento dell’affitto di un apposito locale. La circostanza che svolge l’attività per un solo mandante non è sufficiente, all’inizio della medesima, per definire lo statuto di dipendente. Il fatto di non più essere iscritta all’albo dei giornalisti è la conseguenza della situazione finanziaria dovuta alla separazione che non le permette di sopportare ulteriori costi.

 

                                         Con risposta del 30 agosto 2013 l’amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III, inc. 30.2013.32).

 

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   In concreto si pone innanzitutto la questione della congiunzione dei ricorsi. Gli insorgenti hanno infatti inoltrato due ricorsi distinti con contenuto diverso, contro due decisioni su opposizione distinte, tramite le quali l’amministrazione si è comunque espressa sulla medesima fattispecie e meglio l’affiliazione della ricorrente quale dipendente del Comune di __________.

 

                                         Per l’art. 31 Lptca, “per quanto non stabilito dalla presente legge, valgono le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali che regolano le singole materie e, sussidiariamente, la legge cantonale di procedura per le cause amministrative”.

 

                                         L’art. 51 LPamm, a proposito della congiunzione dei ricorsi, prevede che quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.

 

                                         In concreto, ritenuto come gli insorgenti abbiano inoltrato due ricorsi distinti ma che sollevano quesiti giuridici analoghi, contro due decisioni su opposizione che concernono la medesima fattispecie, il TCA decide di congiungere le procedure.

 

                               2.2.   I ricorrenti sostengono che l’amministrazione con la decisione impugnata non ha preso posizione sulle censure sollevate in sede di opposizione e fanno valere una violazione del loro diritto di essere sentiti.

 

                                         Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006, H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,  124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

                                         In concreto l’amministrazione ha compiutamente motivato le proprie decisioni, spiegando le ragioni alla base della reiezione della richiesta di affiliazione come indipendente.

                                         Del resto, con i ricorsi, gli insorgenti hanno nuovamente potuto prendere posizione sull’intera fattispecie, produrre ulteriori prove e spiegare i motivi per i quali ritengono che l’interessata debba essere considerata indipendente.

 

                                         Rammentato che il TCA dispone del pieno potere cognitivo come l’istanza precedente (cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431), l’asserita violazione del diritto di essere sentito, e meglio la carenza di motivazione della decisione impugnata, è comunque sanata in questa sede.

                                     

                                         Del resto, giova precisare che anche nel caso di una grave violazione del diritto di essere sentito è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione, se - come in concreto - una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse – di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387, consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti; sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013, consid. 6.1; sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3; sentenza 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011).

 

                                         Il TCA deve pertanto entrare nel merito dei ricorsi.

 

                                         nel merito

 

                               2.3.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

 

Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

 

                               2.4.   Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).

 

                               2.5.   Secondo la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

 

L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

 

                               2.6.   Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

 

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

 

                               2.7.   Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

                                         Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

 

                                         Infine vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

 

                               2.8.   A proposito dello statuto di giornalista, in DTF 119 V 161 l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), ha stabilito che i giornalisti liberi che lavorano regolarmente per lo stesso giornale sono da ritenere, per detta attività, lavoratori dipendenti.

 

                                         L’Alta Corte ha evidenziato che nell’ambito della fissazione dello statuto di dipendente od indipendente di un giornalista freelance il rischio imprenditoriale è raramente decisivo, poiché in questi casi il giornalista non deve effettuare investimenti importanti o pagare stipendi a dipendenti, ciò che di principio caratterizza il rischio di un imprenditore (“Diese Betrachtungsweise kann nicht als bundesrechtswidrig bezeichnet werden. Bei der Beurteilung der Frage, ob die Tätigkeit eines freiberuflichen Journalisten selbständiger oder unselbständiger Natur ist, kommt dem Unternehmerrisiko selten eine statusentscheidende Bedeutung zu (KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, S. 119 Rz. 4.65). Denn der freie Journalist hat für die Ausübung seines Berufes in der Regel weder beträchtliche Investitionen zu tätigen noch Angestelltenlöhne zu bezahlen, welche Merkmale das Unternehmerrisiko praxisgemäss charakterisieren (vgl. ZAK 1986 S. 333 E. 2d, 1982 S. 215 und 1980 S. 118)“).

                                         Neppure l’aspetto organizzativo è così determinante per stabilire lo statuto di un libero giornalista. Per contro non è criticabile la circostanza che per permettere un’applicazione uniforme della legge a livello svizzero, l’Ufficio federale e i partner sociali abbiano ritenuto che l’attività regolare e continua in favore del medesimo editore sia determinante per la qualifica dell’attività svolta, poiché colui che scrive regolarmente articoli per il medesimo giornale o il medesimo editore si trova in un rapporto di subordinazione ritenuto che se il rapporto lavorativo cessa, il giornalista si trova nella medesima situazione di un dipendente che perde il proprio posto di lavoro (“Aber auch das Begriffsmerkmal der arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit wird beim freien Journalisten häufig nicht derart sein, dass daraus ohne weiteres auf unselbständige Erwerbstätigkeit geschlossen werden könnte (vgl. KÄSER, a.a.O., S. 119 Rz. 4.65). Es lässt sich daher nicht beanstanden, dass das Bundesamt - in Absprache mit den Sozialpartnern (Verleger, Journalisten; vgl. KÄSER, a.a.O., S. 120 Rz. 4.65) - im Hinblick auf eine gleichmässige Gesetzesanwendung dem Element der regelmässigen Arbeitsleistung für einen Verlag eine massgebliche Bedeutung zumisst. Denn wer seine Artikel regelmässig für dieselbe Zeitschrift oder denselben Verlag verfasst, begibt sich damit insofern in ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis, als bei Dahinfallen dieses Erwerbsverhältnisses eine ähnliche Situation eintritt, wie dies beim Stellenverlust eines Arbeitnehmers der Fall ist“).

                                         Ciò ha come conseguenza che il libero giornalista che scrive sempre per il medesimo giornale, va affiliato quale dipendente. Del resto, la situazione non è molto diversa per gli agenti o i viaggiatori di commercio che di norma sono considerati indipendenti solo laddove, cumulativamente, dispongono di un locale proprio, hanno personale alle loro dipendenze e si assumono i costi (“Dies hat zur Folge, dass damit den freierwerbenden Journalisten, welche regelmässig für die nämliche Zeitschrift arbeiten, für diese Tätigkeit in der Regel AHV-rechtlich die Stellung eines Unselbständigerwerbenden zukommt. Es verhält sich aber diesbezüglich nicht anders als bei Agenten (ZAK 1988 S. 378 E. 2b, 1986 S. 121 E. 2b und S. 575 E. 2b mit Hinweisen) und Reisevertretern (ZAK 1980 S. 325 E. 2), die praxisgemäss nur als selbständigerwerbend gelten, wenn sie kumulativ eigene Geschäftsräumlichkeiten benützen, eigenes Personal beschäftigen und die Geschäftskosten im wesentlichen selber tragen (vgl. auch Rz. 4028 WML), welche Kriterien der Bundesrat für die obligatorische Unfallversicherung in Art. 2 lit. b Ziff. 2 UVV übernommen hat (…)“ ).

 

                                         A questo proposito le direttive sul salario determinante (DSD), prevedono al marginale n. 4075 che le indennità versate ai giornalisti ed ai fotoreporter fanno parte del salario determinante, con riserva del marginale 4077, il quale stabilisce che le indennità versate a collaboratori occasionali per articoli e fotografie inviati spontaneamente e pubblicati di tanto in tanto rappresentano un reddito d’attività indipendente.

 

                               2.9.   Nel caso di specie, alla luce della citata giurisprudenza e della documentazione agli atti, questo Tribunale deve concludere che l’affiliazione dell’assicurata quale dipendente del Comune di __________ è corretta.

 

 

                                         La ricorrente si trova infatti manifestamente in un rapporto di subordinazione con il Comune di __________, dal quale dipende finanziariamente e per il quale svolge un’attività regolare e continua (cfr. DTF 119 V 161, consid. 3b; cfr. anche le fatture di cui ai doc. 11b, 11c, 11d, 11e, inc. 30.2013.29).

                                     

                                         Nella convenzione sottoscritta dalle parti figurano del resto numerosi elementi che confermano lo stretto rapporto di dipendenza dell’interessata nei confronti del Comune __________.

                                     

                                         __________ le parti hanno concluso un accordo sulla base del regolamento __________ __________ __________, e meglio del suo art. __________, e sulla base della risoluzione municipale __________.

 

                                         Dal medesimo risulta in primo luogo che all’interessata “sono affidate le attività che competono al Servizio comunicazione dell’Amministrazione comunale, segnatamente”, la consulenza per tutti gli aspetti della comunicazione verbale, scritta e virtuale, la pianificazione e supervisione degli strumenti comunicativi cartacei e virtuali, lo sviluppo di progetti e di metodi di lavoro per migliorare la comunicazione esterna ed interna del Comune, in collaborazione con la Responsabile della qualità, la gestione degli strumenti comunicativi del Comune (foglio informativo, pagine web, ecc.), in collaborazione con il Servizio informatico e con la Cancelleria, nonché attività di ufficio stampa (doc. 7C, inc. 30.2013.29).

 

                                         Circa l’esecuzione del mandato, la ricorrente s’impegna ad assicurare, su richiesta, la presenza in Municipio, per l’edizione del foglio informativo e per la preparazione di altri eventi comunicativi, alla settimanale riunione dei caposettore, nonché in amministrazione, per il tempo necessario al disbrigo delle pratiche di sua competenza.

 

                                         L’interessata assume, in particolare, le seguenti mansioni: informazione attiva; redazione del foglio informativo del Municipio, trasmissione delle informazioni su __________ richieste per altre comunicazioni istituzionali, sviluppo dell’attività di comunicazione da e per la popolazione di __________, nell’ambito del progetto di __________ __________, verifica della comunicazione interna ed esterna del Comune, presentazione al Municipio di un progetto e preventivo con le proposte di adeguamento dell’attività di comunicazione (la verifica è da effettuarsi in collaborazione con il Capodicastero comunicazione e vicesindaco, con il funzionario di riferimento, con la responsabile del servizio qualità e con il responsabile del servizio informatico, considerando anche le richieste del consiglio comunale); implementazione dell’aggiornamento della comunicazione interna ed esterna, nei termini concordati con il Municipio; selezione della documentazione da progressivamente trasferire dall’archivio amministrativo all’archivio storico, decorsi i termini di cui alla __________, bilancio dell’attività svolta nell’anno 2012 e proposte per l’anno 2013.

 

                                         Si tratta di attività che sono strettamente connesse con l’operatività del Comune di __________ e che lasciano all’interessata ben poco margine di manovra. Essa infatti, pur non dovendo sempre svolgere l’attività presso la sede dell’amministrazione comunale, senza alcun dubbio è comunque tenuta a seguire le istruzioni fornitegli dall’ente pubblico e deve svolgere la sua attività redazionale in base alle decisioni del Municipio o del Consiglio comunale.

                                         Infatti i contenuti dell’informazione attiva, del foglio informativo, delle notizie relative al Comune e __________ __________, delle pagine web, ecc., non possono essere liberamente stabilite dall’insorgente ma devono seguire le decisioni politiche dell’ente interessato. La ricorrente dipende inoltre dal Comune __________ nella misura in cui deve comunque garantire una certa presenza, seppure minima, in loco.

                                         Ella, in caso di disdetta dell’accordo si troverebbe inoltre nella medesima situazione di un dipendente licenziato dal proprio datore di lavoro, giacché, al momento dell’emissione della decisione su opposizione, che determina il limite temporale in cui il Giudice deve porsi per stabilire la correttezza del provvedimento amministrativo impugnato (cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b), non aveva ancora concretizzato altre attività (cfr. doc. I, inc. 30.2009.32: “Lo stesso avverrà per i mandati che ben presto saranno formalizzati […]”, sottolineatura del redattore; cfr. anche doc. 4b e 4a, inc. 30.2013.29).

                                         Certo, le parti evidenziano che è usuale che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente svolga un lavoro principalmente per un solo committente (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3).

                                         Nel caso di specie tuttavia determinante è la circostanza che tutti gli elementi convergono verso una dipendenza sia economica, che organizzativa nei confronti del Comune di __________.

 

                                         Del resto l’insorgente non dispone di personale, né ha locato spazi adibiti unicamente alla sua attività (cfr. DTF 119 V 161, consid. 3b) e, seppure non determinante, la circostanza che la fatturazione ed il lavoro svolto abbiano una certa regolarità è un’ulteriore conferma del carattere dipendente.

                                         A questo proposito l’accordo prevede che “visto l’art__________ __________ __________, per la retribuzione delle attività di cui ai punti 1 e 2 del presente accordo la tariffa forfetaria onnicomprensiva è fissata in fr. 60.-- orari, IVA esclusa, per un numero massimo di 600 ore annue. Per lo sviluppo su richiesta di progetti e metodi di lavoro per migliorare la comunicazione esterna e interna del Comune, come pure per il coordinamento di progetti particolari di comunicazione decisi dal Municipio, la tariffa viene concordata di volta in volta”.

 

                                         Infine, contrariamente alle norme sul mandato (cfr. art. 404), l’accordo tra le parti prevede una durata minima del contratto (un anno), un rinnovo tacito del medesimo ed un termine di disdetta  (tre mesi di preavviso).

 

                                         La circostanza che le parti abbiano deciso di applicare, a titolo suppletivo, le norme sul mandato, il fatto che il regolamento comunale non contempli la possibilità di versare ad un proprio dipendente amministrativo un salario dell’ammontare di quello che percepirebbe l’interessata se non fosse ritenuta indipendente e la circostanza che l’attività dell’insorgente non rientra tra le funzioni di cui all’art. __________, non sono elementi decisivi per poter qualificare l’attività svolta di carattere indipendente (cfr. DTF 122 V 169, al consid. 6a)aa): “Festzustellen ist vorab, dass die Bezeichnung der Verträge mit den Telefonhostessen mit "Auftrag" wie auch die Vertragsklausel, wonach sich die "Beauftragte" verpflichtet, insbesondere mit der AHV als selbständigerwerbend abzurechnen, für die beitragsrechtliche Abgrenzung unselbständiger von selbständiger Erwerbstätigkeit nicht entscheidend ist.").

 

                                         Alla luce di quanto sopra esposto la qualifica effettuata dalla Cassa è corretta, le decisioni impugnate meritano di conseguenza conferma, mentre i ricorsi vanno respinti.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   I ricorsi, congiunti, sono respinti.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti