Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2013.3

 

TB

Lugano

12 giugno 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2013 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 17 gennaio 2013 emanata da

 

Cassa CO 1  

 

 

in materia di rendite AVS

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                                  A.   RI 1, nata nel 1933 e divorziata dal 1973 (doc. 34), dal 1° luglio 1995 (Fr. 1'675.-) è stata posta al beneficio di una rendita di vecchiaia semplice, calcolata sul cumulo dei redditi con l'ex marito, deceduto nel 1990, secondo le regole della 9a revisione della LAVS (doc. 51).

 

A decorrere dal 1° gennaio 2001, la rendita ordinaria di vecchiaia versata all'assicurata è stata sostituita da una rendita di vecchiaia adattata al nuovo diritto (10a revisione), secondo cui le persone vedove ricevevano un supplemento ex art. 35bis LAVS.

Da quella data, la rendita di vecchiaia dell'assicurata è stata quindi fissata in Fr. 1'779.- mensili, fino ad arrivare a Fr. 2'056.- al mese dal 1° gennaio 2011 (docc. 35-41).

 

                                  B.   Nel maggio 2012 (doc. 32), la Cassa CO 1 ha accertato presso il competente Ufficio controllo abitanti lo stato civile dell'assicurata, da cui è risultato che quest'ultima è divorziata dal 1973 e quindi non vedova.

 

Così, il 27 novembre 2012 (doc. C1) la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto alla rendita di vecchiaia dell'assicurata, evidenziando che dal 1° luglio 1995 RI 1 era stata posta al beneficio di una rendita di vecchiaia con supplemento per persona vedova, ma siccome era divorziata non aveva diritto a questo supplemento del 20%. L'amministrazione ha quindi ricalcolato il suo diritto alla rendita AVS dal 1° dicembre 2007 (Fr. 1'646.-), dal 1° gennaio 2009 (Fr. 1'698.-) e dal 1° gennaio 2011 (Fr. 1'727.-), ricordando che, fino a quel momento, le aveva versato un totale di Fr. 101'871.- e che questa somma sarebbe stata compensata con la contemporanea decisione di restituzione di Fr. 121'259.-.

 

Infatti, sempre il 27 novembre 2012 (doc. C2), la Cassa ha emesso una decisione di restituzione dell'importo di Fr. 121'259.- per prestazioni dal 1° dicembre 2007 al 30 novembre 2012, rilevando che tale importo sarebbe stato compensato dal pagamento retroattivo di Fr. 101'871.-.

 

Invero, nel frattempo, il 23 novembre 2012 (doc. C3) la Cassa di compensazione ha informato l'assicurata dell'avvenuta compensazione fra le prestazioni versate (Fr. 103'598.-) e le prestazioni di diritto (Fr. 121'259.-), da cui risulta che l'importo residuo da restituire alla Cassa creditrice ammonta a Fr. 19'388.-.

 

                                  C.   L'opposizione del 21 dicembre 2012 (doc. D) contro l'ordine di restituzione è stata respinta con decisione su opposizione del 17 gennaio 2013 (doc. B), con cui l'amministrazione ha in sostanza evidenziato l'errata considerazione dell'assicurata quale persona vedova, mentre in realtà il suo stato era di persona divorziata e quindi non avrebbe avuto diritto, con la modifica in essere dal 1° gennaio 2001, al supplemento di vedovanza ex art. 35bis LAVS. Infatti, con DTF 128 V 5 l'allora TFA ha confermato che solo le vedove e i vedovi nel senso proprio di simile stato civile (matrimonio sciolto per decesso del coniuge) hanno diritto al supplemento del 20% sulla rendita di vecchiaia giusta l'art. 35bis LAVS.

La restituzione dell'importo versato in eccesso indebitamente è dunque corretta e la sua pretesa non è per nulla perenta, giacché è solo nel corso del mese di aprile 2012 che la Cassa, dopo una verifica interna, si è resa conto di questo errore.

 

                                  D.   Sempre patrocinata dall'avv. RA 1, con ricorso del 18 febbraio 2013 (doc. I) RI 1 ha chiesto che la decisione su opposizione sia annullata.

A suo dire, come dimostrano gli scritti interlocutori prodotti (docc. E-H), la Cassa era a conoscenza che era divorziata e non risposata. Comunque, quando ha divorziato la ricorrente adempiva i presupposti dell'art. 24a LAVS ed è perciò che, verosimilmente, le è stato riconosciuto il supplemento per vedovanza. Di conseguenza, la decisione di revisione della rendita - e la relativa diminuzione dell'importo di diritto - non è corretta, sebbene il TFA, ma soltanto nel 2002 e quindi tale regola è inapplicabile al caso concreto, abbia sancito che il supplemento di vedovanza sia riservato ai soli vedovi/e nel senso proprio di stato civile.

Inoltre, la ricorrente ha sollevato la prescrizione della decisione di restituzione, ritenendo che già al più tardi nel 2002, a seguito della citata sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni, la Cassa avrebbe dovuto accorgersi di questo suo errore.

Pertanto, un eventuale adeguamento della rendita potrà se del caso avvenire soltanto per il futuro.

L'assicurata ha infine chiesto il condono dell'importo da restituire, facendo valere la sua buona fede e la sua situazione economica.

 

                                  E.   Con risposta del 4 aprile 2013 (doc. III) la Cassa di compensazione si è riconfermata nella decisione su opposizione, mentre ha ritenuto prematura la domanda di condono.

 

L'insorgente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).

 

                                  F.   Il 5 giugno 2013 (doc. V) l'amministrazione ha inviato al Tribunale, con copia all'insorgente, uno scritto con cui ha proposto di accogliere il ricorso dell'assicurata riconoscendole determinati importi per la rendita di vecchiaia dal 2003 al 2013 e questi importi "concorrono poi ad annullare la decisione di restituzione del 27 novembre 2012.". La Cassa di compensazione ha dato una nuova lettura del caso basandosi sulla Disposizione transitoria della 10a revisione dell'AVS e delle Disposizioni finali della modifica del 29 novembre 1995 dell'OAVS, procedendo ad un nuovo calcolo dal 2001 in poi del reddito annuo medio e giungendo quindi a confermare gli importi mensili della rendita AVS già riconosciuta e versata alla ricorrente dal 2003 al 2012.

considerato                    in diritto

 

in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

 

nel merito

 

                                   2.   Oggetto del contendere è in primo luogo la questione di sapere se la prestazione della ricorrente sia stata correttamente ricalcolata dalla Cassa di compensazione in quanto comprensiva del supplemento vedovile del 20%. Se l'ammontare della nuova prestazione calcolato dalla Cassa è corretto, occorrerà esaminare se vi sono i presupposti per chiedere la restituzione delle prestazioni pagate in troppo e se l'amministrazione ha agito tempestivamente oppure se il diritto di chiedere la restituzione è perento.

 

                                   3.   Secondo l'art. 25 LPGA, applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LAVS, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2 prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

 

La restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).

Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – allorquando l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06 del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).

Inoltre, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007).

Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

 

                                   4.   In concreto, per il calcolo della rendita di vecchiaia della ricorrente, fino al 31 dicembre 2000 l'amministrazione ha ritenuto il cumulo dei redditi, ossia si è basata sulle regole di calcolo previste dalla 9a revisione della LAVS per coniugi per calcolare la rendita ordinaria di vecchiaia spettante all'assicurata.

 

La rendita della ricorrente è stata calcolata conformemente all'art. 31 cpv. 3 lettera b LAVS (doc. 56), che si applicava alle persone divorziate.

Infatti, per l'(ormai abrogato) art. 31 cpv. 3 lett. b vLAVS, la rendita semplice di vecchiaia, spettante a donne divorziate, è calcolata in base al reddito annuo medio, che sarebbe stato determinante per il calcolo della rendita di vecchiaia per coniugi, se ne risulta una rendita di ammontare più elevato e la donna divorziata all'atto del divorzio, aveva compiuto 45 anni o aveva uno o più figli, sempreché il matrimonio è durato almeno 5 anni.

La rendita, fissata con decisione del 23 giugno 1995 (doc. 44), è pertanto stata calcolata prendendo in considerazione lo stato civile corretto. Con la scala 38 ed un reddito annuo medio determinante di Fr. 73'332.-, la Cassa ha calcolato in Fr. 1'675.- al mese la rendita semplice di vecchiaia spettante nel 1995.

Con la 10a revisione dell'AVS, in vigore dal 1° gennaio 1997, per sopperire allo svantaggio che avrebbe avuto, per le persone vedove, l'introduzione dello splitting dei redditi coniugali, è stato introdotto il supplemento del 20% della rendita di vecchiaia per le persone vedove (cfr. DTF 128 V 5, consid. 3d: „Im Rahmen der parlamentarischen Beratungen der 10. AHV-Revision wollte der Nationalrat zunächst unerwünschte Verschlechterungen (namentlich bei verwitweten Alters- oder Invalidenrentnerinnen und -rentnern mit Kindern) auf Grund des für die Ehejahre vorzunehmenden Einkommenssplittings mit einer (weiteren) Änderung der Rentenformel korrigieren, wobei die für die Rentenberechtigten (noch) günstigere Formel grundsätzlich nur für Neurentnerinnen und -rentner vorgesehen war (Amtl.Bull. 1993 N 258, 264, 295 und 297 f.). Im Verlaufe der weiteren Beratungen setzte sich jedoch die ständerätliche Auffassung durch, dass sowohl für Alt- wie auch für Neurentnerinnen und -rentner an der mit Art. 1 des Bundesbeschlusses vom 19. Juni 1992 über Leistungsverbesserungen in der AHV und der IV sowie ihre Finanzierung auf den 1. Januar 1993 bereits angepassten Rentenformel definitiv festzuhalten sei und die splittingbedingten Nachteile bei verwitweten Alters- oder Invalidenrentnerinnen und -rentnern gezielt mit einem 20%igen Rentenzuschlag gemäss revidiertem Art. 35bis AHVG auszugleichen seien (Amtl.Bull. 1994 S 552 f., 562, 598-600 und 606, N 1357-1359)”).

 

Come ha già rilevato il TCA nella sua composizione a tre giudici con STCA 30.2013.1+4 del 22 maggio 2013, portante su una fattispecie simile alla presente, occorre pertanto ritenere che l'errore che ha avuto una conseguenza sul calcolo dell'ammontare della rendita è stato commesso quando la prestazione è stata ricalcolata in seguito all'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS ed è stato aggiunto il supplemento del 20% all'importo della rendita di vecchiaia, poiché l'interessata è stata considerata quale persona vedova, stante il marito deceduto nel 1990, anziché quale persona divorziata dal 1973 (cfr. consid. 2.3).

 

In effetti, nel 2001 l'amministrazione ha ricalcolato il reddito annuo medio della ricorrente sulla base della lett. c cpv. 7 della Disposizione finale della 10a revisione dell'AVS che prevedeva il mantenimento della scala delle rendite, il dimezzamento del reddito annuo determinante ed il riconoscimento, nei limiti previsti dalla legge, degli accrediti transitori.

La Cassa, sulla base di un vecchio RAM di Fr. 75'978.- che è stato dimezzato ed a cui sono stati aggiunti accrediti transitori, è partita da un nuovo reddito annuo medio di Fr. 49'440.- e ha quindi calcolato una rendita mensile di Fr. 1'779.-, già comprensiva del supplemento vedovile del 20% e dunque superiore a quella di Fr. 1'736.- versata in precedenza.

 

Ritenuto, tuttavia, che l'insorgente non era vedova, bensì divorziata, l'amministrazione, come essa stessa ha confermato nel suo ultimo scritto del 5 giugno 2013 (doc. V) che propone di accogliere il ricorso riconoscendo all'assicurata determinati importi quali rendita AVS che concorrono ad annullare la decisione di restituzione di Fr. 19'388.-, avrebbe dovuto applicare la lett. c cpv. 10 della Disposizione transitoria della 10a revisione dell'AVS, in combinazione con la lett. b cpv. 2 delle Disposizioni finali della modificazione del 29 novembre 1995 dell'OAVS.

La prima norma prevede che i nuovi redditi determinanti non devono provocare prestazioni inferiori. Il Consiglio federale emana disposizioni relative alle modalità di calcolo.

Per la lett. b cpv. 2 delle Disposizioni finali della modificazione del 29 novembre 1995 dell'OAVS, se la conversione del reddito annuo medio determinante delle persone divorziate in virtù del numero 1 lettera c capoverso 7 della Disposizione transitoria della decima revisione dell'AVS non comporta un reddito più elevato, è mantenuto il vecchio valore.

 

Pertanto, la Cassa ha rilevato che con un RAM di Fr. 49'440.- nel 2001, l'interessata avrebbe avuto diritto ad una rendita di Fr. 1'494.- (quindi senza il supplemento del 20% per persone vedove), ossia inferiore a quella precedentemente percepita di Fr. 1'736.- (nel 2000; doc. 42). In applicazione delle predette Disposizioni finali, si sarebbe dovuto mantenere ancora il vecchio RAM, aggiornato al 2001 a Fr. 77'868.- per una prestazione mensile, nel 2001, di Fr. 1'779.-.

Per i bienni successivi (art. 33ter LAVS), la situazione sarebbe la seguente: anni 2003/2004: RAM di Fr. 79'758.- per una rendita AVS di Fr. 1'870.-; anni 2005/2006: RAM di Fr. 81'270.- pari ad una rendita AVS di Fr. 1'906.-; biennio 2007/2008: RAM di Fr. 83'538.- per una rendita AVS di Fr. 1'959.-; 2009/2010: RAM di Fr. 86'184.- che dà una rendita AVS di Fr. 2'021.-; biennio 2011/2012: RAM pari a Fr. 87'696.- per una rendita di Fr. 2'056; anno 2013: RAM di Fr. 88'452.- equivalente ad una rendita di vecchiaia di Fr. 2'074.-.

 

Con questi parametri, gli importi di spettanza della ricorrente corrispondono a quelli effettivamente da essa già percepiti. È quindi a giusta ragione che, come proposto dalla Cassa stessa, il ricorso debba essere accolto e nessun importo sia più da restituire.

                                   5.   In queste circostanze, la ricorrente non può essere seguita laddove chiede, in applicazione dell'art. 24a LAVS, il supplemento di vedovanza del 20%.

 

Per l'art. 24a LAVS:

 

"  1 Il coniuge divorziato è parificato alla persona vedova se:

a. ha uno o più figli e il matrimonio è durato almeno dieci anni;

b. il matrimonio è durato almeno dieci anni e il divorzio è intervenuto dopo che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni;

c. il figlio più giovane ha compiuto i 18 anni dopo che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni.

2 Se il coniuge divorziato non soddisfa almeno una delle condizioni del capoverso 1, il diritto a una rendita vedovile sussiste soltanto e fintantoché ha figli di meno di 18 anni.".

 

Nella citata recente STCA 30.2013.1+4, il TCA ha al riguardo evidenziato che a prescindere dalla questione di sapere se l'interessata ne adempie le condizioni, con sentenza pubblicata in DTF 128 V 5 l'Alta Corte, a proposito degli artt. 24a e 35bis LAVS e dell'interpretazione della nozione di “vedove e… vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia”, ha stabilito che “solo le vedove e i vedovi nel senso proprio di simile stato civile (vale a dire le persone percettrici di rendita il cui matrimonio è stato sciolto in seguito a decesso del loro coniuge e che non si sono risposate) hanno diritto al supplemento del 20% sulla rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 35 bis LAVS; ne consegue che le persone divorziate al beneficio di una rendita di vecchiaia il cui ex coniuge è deceduto non possono pretendere il riconoscimento di tale supplemento quand'anche a determinate condizioni l'art. 24a LAVS parifichi il coniuge divorziato alla persona vedova”.

 

Ne segue che l'erogazione di una rendita comprensiva del 20% del supplemento vedovile era manifestamente errata, mentre il calcolo corretto è stato esposto precedentemente.

 

Di conseguenza, come detto, l'insorgente non deve più restituire alcunché, giacché i nuovi importi della rendita di vecchiaia di sua spettanza quale persona divorziata calcolati nello scritto del 5 giugno 2013 equivalgono agli importi che la Cassa di compensazione le ha già riconosciuto e versato quale persona vedova.

 

In queste circostanze, viene a cadere la necessità di esaminare se la Cassa abbia richiesto tempestivamente alla ricorrente, con la decisione del 27 novembre 2012, la restituzione della somma di Fr. 19'388.- per prestazioni (erroneamente) indebitamente ricevute dal 1° dicembre 2007 al 30 novembre 2012.

                                   6.   Infine, uguale sorte spetta alla richiesta della ricorrente che la Cassa di compensazione le conceda il condono della restituzione dell'importo percepito in eccesso. L'assicurata ha fatto valere la sua buona fede e la sua difficile situazione finanziaria.

 

Infatti, stante l'accoglimento del ricorso, tale richiesta diventa priva di oggetto.

 

Va comunque qui rilevato che l'amministrazione ha correttamente evidenziato che è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

 

Nella misura in cui l'insorgente solleva censure inerenti la domanda di condono, il ricorso si rivela pertanto irricevibile.

 

                                   7.   Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata.

Di conseguenza, l'insorgente non deve restituire nulla alla Cassa di compensazione a titolo di rendite di vecchiaia indebitamente percepite tra il 2007 ed il 2012.

 

Vincente in causa e patrocinata da un legale, l'assicurata ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto.

 

                                         § La decisione impugnata è annullata.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa di compensazione verserà alla ricorrente Fr. 1'800.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti