Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2013.47

 

cs

Lugano

18 dicembre 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 novembre 2013 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione dell’11 novembre 2013 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   In seguito alla revisione della società RI 1, iscritta a registro di commercio in Ticino nel __________ (in precedenza iscritta nel Canton __________), per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, la Cassa CO 1 ha emesso una tassazione d’ufficio tramite la quale ha ripreso l’importo complessivo di fr. 164'594, ritenendo quale salario determinante gli onorari percepiti da RI 2 in quel periodo (fr. 5'000 nel 2008, fr. 54'500 nel 2009, fr. 49'722 nel 2010 e fr. 55'322 nel 2011).

                                         La ripresa è stata confermata con la decisione su opposizione del 6 maggio 2013.

                                  B.   RI 1 e RI 2 sono insorti al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo di annullare l’affiliazione come dipendente (doc. I, inc. 30.2013.20+21).

                                        

                                  C.   Con sentenza 30.2013.20+21 del 19 settembre 2013, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha annullato la ripresa del 2009 e confermato quella del 2011. Per gli anni 2009 e 2010, pur qualificando __________ quale dipendente della RI 1, ritenuto che per quegli anni erano già state emesse decisioni di fissazione dei contributi dovuti da __________ quale indipendente, ha rinviato l’incarto alla Cassa per esaminare se vi fossero gli estremi per una riconsiderazione e/o una revisione delle citate decisioni.

RI 1                           D.   Con tassazione d’ufficio del 28 ottobre 2013 (doc. 15), confermata dalla decisione su opposizione dell’11 novembre 2013 (doc. 17), la Cassa CO 1 ha stabilito che sono dati i presupposti per il riesame delle decisioni di fissazione dei contributi quale indipendente per il 2009 e per il 2010, poiché manifestamente errate e la loro rettifica ha una notevole importanza. L’amministrazione ha inoltre calcolato gli interessi dovuti dalla società conformemente all’art. 41bis cpv. 1 lett. c OAVS e ha confermato anche una ripresa salariale di fr. 455 (2010 e 2011), mai contestata, poiché si tratta di spese assicurative private di __________, pagate dalla società.

 

                                  E.   RI 1, rappresentata da __________ e dal medesimo __________, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I).         

                                         L’insorgente sostiene che la Cassa non ha indicato per quale motivo le decisioni di fissazione dei contributi 2009 e 2010 sono manifestamente errate e la loro rettifica ha una notevole importanza. L’amministrazione non avrebbe infatti indicato alcun valore numerico.

                                         Per la ricorrente la rettifica non ha una notevole importanza giacché i valori da accreditare e da stornare sono uguali. L’importo percepito dalla cassa non subisce una notevole differenza, rispetto alle spese amministrative e burocratiche che dovrà invece sopportare la società.

                                         L’insorgente non comprende inoltre per quale motivo è tenuta a pagare gli interessi di mora, allorché è la Cassa medesima ad aver sbagliato nel qualificare l’attività di __________ quale dipendente e ritiene di aver diritto al pagamento delle spese amministrative, spese della fiduciaria, spese della chiusura della ditta e quelle per il “notevole danno finanziario e psicologico”. La società ricorrente evidenzia di essere in attesa dal mese di aprile 2013 dell’importo da stornare e di non aver ancora ottenuto alcunché e sostiene di non aver mai versato fr. 455 a __________, ma che si tratta di un errore della fiduciaria.

                                         L’insorgente chiede al Tribunale “che il valore della fattura sia soltanto la differenza tra ditta individuale e Sagl”, “che la Cassa ci presente l’estratto dei calcoli insieme all’emissione della fattura e non soltanto i valori”, “che non sia richiesto interesse di mora (ritardo) perché stato un errore della Cassa (un suo ritardo) e perché questi valori sono già stati incassati, penso che non sia corretto che dobbiamo pagare CHF 3'215.55 d’interesse di mora (vedi allegato n. 2) per valori già versati e per l’errore della Cassa”, “che non sia ripreso il valore di 2 X CHF 455.00 poiché si tratta di un errore della fiduciaria nel registrare, già rettificato”, “che la Cassa sia responsabilizzata per i suoi errori e ci indennizzi con il pagamento delle spese amministrative, spese della fiduciaria per rettificare il suo errore, spese per la chiusura della ditta, infine, spese per i notevoli danni finanziari e psicologici”.

 

                                  F.   Con risposta del 28 novembre 2013 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

 

                                  G.   Il 3 dicembre 2013 la ricorrente ha prodotto ulteriori osservazioni, ribadendo che la Cassa “non ci fa vedere i calcoli per questa “errata decisioni”” e che “se la decisione cresciuta in giudicato è errata, la sua rettifica non ha una notevole importanza perché l’importo da accreditare e stornare sono uguale” (doc. V). Chiamata ad esprimersi in merito (doc. VI), la Cassa si è riconfermata nella propria risposta di causa (doc. VII).

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                   2.   La ricorrente fa valere una serie di indennizzi nei confronti dell’amministrazione che tuttavia non sono oggetto della decisione impugnata.

 

                                         Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

 

                                         Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

 

                                         In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione impugnata, e meglio, alla luce anche della sentenza di rinvio 30.2013.20+21 del 19 settembre 2013, cresciuta incontestata in giudicato, la questione di sapere se la Cassa poteva riesaminare le decisioni di fissazione dei contributi quale indipendente dovuti da __________ nel 2009 e nel 2010 in seguito alla qualifica di dipendente del medesimo assicurato per il lavoro svolto in favore della RI 1.

 

                                         Ogni ulteriore questione sollevata dalla ricorrente, in particolare le richieste di indennizzo per spese amministrative, della fiduciaria, per la chiusura della ditta e per “danni finanziari e psicologici”, esula dal presente procedimento ed è dunque irricevibile.

                                     

                                         Spetterà semmai alla ricorrente chiedere alla Cassa l’emanazione di una decisione anche su questo punto.

 

                                   3.   La ricorrente sostiene che la Cassa non avrebbe sufficientemente spiegato in cosa consiste la notevole importanza della rettifica delle decisioni di fissazione dei contributi dovuti da __________ quale indipendente nel 2009 e nel 2010. Essa fa implicitamente valere una violazione del diritto di essere sentita.

 

                                         Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006 nella causa H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,  124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

                                        

                                         In concreto la censura della ricorrente va respinta.

 

                                         La motivazione dell’amministrazione è chiara.

                                         La Cassa ha infatti affermato che alla luce dell’attività lavorativa svolta in favore della ricorrente, la decisione di ritenere l’interessato quale indipendente per il periodo in esame è manifestamente errata e, visto l’importo elevato su cui sono stati calcolati i contributi, la modifica dello statuto contributivo riveste una notevole importanza (cfr. doc. A1).

 

                                         La ricorrente ha potuto comprendere la portata della decisione, impugnarla al TCA, confrontarsi con il suo contenuto e riproporre le medesime censure (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2).

 

                                         Va del resto qui evidenziato che un’eventuale violazione del diritto di essere sentito è comunque sanata in questa sede, giacché il Tribunale dispone di pieno potere cognitivo (cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).

                                         Giova ancora precisare che anche nel caso di una grave violazione del diritto di essere sentito è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione, se - come in concreto - una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse – di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387, consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti; sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013, consid. 6.1; sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3; sentenza 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011).

 

                                         Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

 

                                   4.   Per costante giurisprudenza federale le decisioni delle Casse di compensazione concernenti i contributi paritetici devono essere notificate per principio non solo al datore di lavoro, ma anche ai salariati toccati, riservate eccezioni ammesse per ragioni pratiche, quando è in discussione la qualificazione dell’attività dei lavoratori, come pure quando è litigiosa la natura di determinanti versamenti. Questa procedura deve in generale essere applicata allorché si è in presenza di una ripresa di salari determinanti (DTF 113 V pag. 4 consid. 3).

                                         Quali ragioni pratiche che giustificano l'intimazione della decisione solo al datore di lavoro, l’allora TFA ha in particolare indicato il caso in cui le riprese salariali concernono un numero elevato di lavoratori, oppure quando il domicilio dei salariati è all’estero o è sconosciuto, oppure quando si tratta di contributi paritetici di poco conto (DTF 113 V pag. 3 consid. 2).

                                         Infine, quando il salariato deve esser posto in condizione di ricorrere contro una decisione concernente i contributi paritetici, spetta anzitutto alla cassa di compensazione di procedere alla notificazione. L’autorità di ricorso che constata l’omissione può, ma non deve necessariamente, porvi rimedio invitando il salariato ad intervenire nel procedimento ricorsuale (DTF 113 V pag. 5-6 consid. 4a). Essa può pure limitarsi ad annullare in ordine la decisione dell'amministrazione.

 

                                         Con sentenza H 162/06 del 20 dicembre 2007 il Tribunale federale ha inoltre rammentato:

 

"  2.7 Vista la situazione di specie, in virtù della quale in caso di crescita in giudicato del giudizio cantonale la Cassa procederebbe senz'altro nei confronti della ricorrente per il recupero dei contributi paritetici dovuti per l'attività svolta da O.________, si giustifica di applicare per analogia i suddetti principi. Ciò significa che il Tribunale cantonale avrebbe dovuto chiamare in causa il Golf Club X._________ e offrirgli la possibilità di quantomeno esprimersi sugli allegati processuali delle parti principali. Orbene, dal momento che, prima di notificargli il giudizio, si sono sostanzialmente limitati a chiedere al Golf Club X._________ una semplice presa di posizione sulla qualifica dell'attività in esame e a sottoporgli un solo documento - e più precisamente lo scritto 20 marzo 2001 della Cassa, di cui già si è detto - senza per il resto dargli anche la possibilità di confrontarsi con gli allegati processuali, i primi giudici non hanno adeguatamente tenuto conto degli interessi del Golf Club X._________ e del suo diritto di essere sentito. Il Golf Club, che in sostanza si è trovato a dover subire una decisione sfavorevole nei suoi confronti senza essersi potuto difendere compiutamente davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, a giusta ragione lamenta una violazione di questo diritto.”

 

                                         Nel caso di specie il ricorso è stato presentato dalla RI 1 ed è stato sottoscritto anche da __________, socio e gerente, assieme alla moglie, della RI 1. Ne segue che, essendosi potuto esprimere sull’intera fattispecie (__________ ha firmato anche le osservazioni del 3 dicembre 2013), una sua esplicita chiamata in causa si rivela superflua.

 

nel merito

 

                                   5.   In concreto oggetto del contendere, in seguito alla sentenza di rinvio del 19 settembre 2013 (inc. 30.2013.20+21), è in sostanza la questione di sapere se l’amministrazione poteva, dopo il cambiamento dello statuto di __________ da indipendente a dipendente, procedere con il riesame e/o la revisione delle decisioni di fissazione dei contributi dovuti nel 2009 e nel 2010 quale indipendente emesse il 18 ottobre 2011 ed il 27 novembre 2012 (plico doc. 12).

 

                                   6.   Come già evidenziato nella sentenza 30.2013.20+21 del 13 settembre 2013, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui i contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente cresciuta in giudicato è solo possibile quando siano dati i presupposti del riesame o della revisione processuale. Se non si tratta di un cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con effetto per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite. Se la questione del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).

                                         Va inoltre rammentato che in DTF 104 V 126 il TFA ha rilevato che:

 

" Dans l'intérêt de la sécurité du droit, il faut toutefois prendre garde à ce que les caisses de compensation ne puissent revenir sur une décision entrée en force portant sur des cotisations que lorsque cette décision se révèle comme sans nul doute erronée et que de plus un montant appréciable est en jeu; (…)"

 

                                         Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.

                                         Va qui rammentato che una decisione è manifestamente errata quando non vi è alcun dubbio che la decisione era sbagliata, ossia quando era possibile concludere unicamente in tal senso (sentenza H 97/03 del 10 settembre 2003: “(…) wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesatgen (Erw. 1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass präsentierte“).

 

                                         Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

                                         Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. DTF 126 V 42).

                                   7.   Nel caso di specie, per quanto concerne gli anni oggetto del contendere, ossia il 2009 ed il 2010, la Cassa ha fissato definitivamente i contributi dovuti da __________ con decisioni del 18 ottobre 2011 e del 27 novembre 2012 (doc. 12, cfr. anche sentenza 30.2013.20+21 del 19 settembre 2013, cresciuta incontestata in giudicato), sulla base di un reddito determinante di fr. 71'602, rispettivamente di fr. 54'516 (cfr. doc. 12).

 

                                         Non vi è alcun dubbio, né del resto la ricorrente lo contesta (più), che nel caso di specie la qualifica di dipendente della società ricorrente è corretta ed era l’unica possibile, giacché, come emerso nella precedente procedura, praticamente l’intero reddito conseguito da __________ lo era per le attività in favore della RI 1 e l’unica qualifica possibile, in quel biennio, era quella di dipendente della società ricorrente.

                                         Nella sentenza 30.2013.20+21 del 19 settembre 2013, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha infatti affermato:

 

"  In concreto RI 2 è titolare di una ditta individuale, la “__________”, iscritta dal __________ presso il registro di commercio del Canton __________. Scopo dell’attività è __________” (doc. V).

L’interessato è affiliato quale indipendente presso la Cassa convenuta ed organizza da oltre 15 anni un’esposizione di automobili nel Canton __________. Egli inoltre collabora con __________ ed esegue ulteriori lavori per altre società (cfr. doc. B3).

Per gli anni dal 2008 al 2011 la Cassa ha emanato 3 distinte decisioni formali, cresciute in giudicato, tramite le quali ha fissato i contributi dovuti da RI 2 nel corso dei rispettivi anni. Per il 2008 il reddito aziendale ammontava a fr. 86'602, per il 2009 a fr. 71'602 e per il 2010 a fr. 54'516 (cfr. doc. V/4A, V/4B e V/4C). Per gli anni seguenti l’interessato ha pagato degli acconti, ma i contributi non sono ancora stati fissati definitivamente.

La Cassa non contesta che il reddito sui quali sono già stati fissati e pagati i contributi come indipendente, fanno parte del reddito ripreso con la decisione impugnata per il lavoro svolto in favore della società ricorrente. Tant’è che la base principale della motivazione del provvedimento amministrativo consiste proprio nel sostenere che gran parte del reddito conseguito quale indipendente lo è grazie al lavoro svolto per la RI 1.

 

A questo proposito va rammentato che, nella sua più recente giurisprudenza, il TF ha rilevato che nel settore dei servizi, di cui fa parte l’attività del ricorrente, ai fini della qualifica dello statuto lavorativo, l’accento va posto sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (cfr., ad esempio, la sentenza 9C_930/2012 del 6 giugno 2013 al consid. 6.2: “Nach der Rechtsprechung ist das Unternehmerrisiko nicht allein entscheidend dafür, ob von unselbständiger oder selbständiger Erwerbstätigkeit auszugehen ist. Von Bedeutung ist grundsätzlich die Gesamtheit der Umstände des konkreten Falles, insbesondere Art und Umfang der wirtschaftlichen und arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit vom Auftrag- oder Arbeitgeber. Dieser Gesichtspunkt kann insbesondere dort, wo die in Frage stehende Tätigkeit keine erheblichen Investitionen etwa in die Infrastruktur oder personellen Mittel erfordert, zugunsten unselbständiger Erwerbstätigkeit sprechen (SVR 2011 AHV Nr. 11 S. 33, 9C_946/2009 E. 5.1). Bei Tätigkeiten im Bereich der Dienstleistungen, die ihrer Natur nach nicht notwendigerweise bedeutende Investitionen erfordern, kommt der arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit gegenüber dem Investitionsrisiko erhöhtes Gewicht zu, wie die Ausgleichskasse richtig vorbringt (unter Hinweis auf das Urteil 9C_141/2008 vom 5. August 2008 E. 2.2; vgl. auch die hier erwähnten Präjudizien sowie SVR 2012 AHV Nr. 10 S. 37, 9C_799/2011 E. 5.5 und 5.6)“; cfr. anche sentenza 9C_141/2008 del 5 agosto 2008 al consid. 4.2: “[…] Bei den Tätigkeiten der Beschwerdegegnerin handelt es sich um Dienstleistungen. Dass dabei nur geringe Investitionen - insbesondere für Inserate und den Internetauftritt - anfallen, schliesst eine selbständige Erwerbstätigkeit nicht aus (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 30/99 vom 14. August 2000 E. 6b [AHI 2001 S. 58 ff.]). Ob der Abschluss von Versicherungen ein relevantes Kriterium für die Beurteilung des Unternehmerrisikos darstellt, kann offen bleiben, da in Anbetracht des von der Vorinstanz verbindlich festgestellten Sachverhaltes der arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit grösseres Gewicht beizumessen ist“).

In tali casi per l’Alta Corte, determinante è la questione di sapere se la perdita di un cliente è assimilabile alla perdita di un posto di lavoro oppure se la persona assicurata effettua regolarmente ed in maniera mirata un’attività di acquisizione di clientela che le permette di aumentare il numero di committenti come un piccolo imprenditore (cfr. sentenza 9C_141/2008 del 5 agosto 2008, consid. 4.2: “[…] In welchem Ausmass dies tatsächlich der Fall ist resp. wie sich dies auf die Zusammensetzung des Kundenkreises auswirkt, ist im konkreten Fall ausschlaggebend für die Beantwortung der Frage, ob sich das wirtschaftliche Risiko in der alleinigen Abhängigkeit vom persönlichen Arbeitserfolg erschöpft und beim Dahinfallen eines Erwerbsverhältnisses eine Situation wie beim Stellenverlust einer Arbeitnehmerin eintritt oder ob die Beschwerdegegnerin sich über eine regelmässige und zielgerichtete Akquisitionstätigkeit auszuweisen vermag, welche ihr den Aufbau einer Geschäftskundschaft ermöglicht, wie sie eine Kleinstunternehmerin üblicherweise hat“).

                                     

Alla luce della citata giurisprudenza, per i motivi che seguono, RI 2 va considerato indipendente per il 2008, mentre per gli anni dal 2009 al 2011 deve essere affiliato come dipendente della società interessata.

 

Nel 2008, con la sua attività in favore della RI 1, l’insorgente ha conseguito solo un importo di fr. 5'000, a fronte di un reddito complessivo da attività indipendente, su cui sono già stati pagati i contributi, di fr. 86'602 (doc. V/4).

Non essendoci alcuna dipendenza economica e non essendoci, per quell’anno, ulteriori indizi in favore di un’attività dipendente, la ripresa del 2008 non può essere confermata.

Del resto, la stessa amministrazione, nelle sue osservazioni del 4 luglio 2013, rileva che il ricorrente ha fatturato alla società gran parte o la totalità della sua cifra d’affari negli anni dal 2009 al 2011, restando silente circa il 2008 (doc. VII).

 

Diversa la situazione per il 2009 e soprattutto per il 2010 ed il 2011.

Nel 2009 l’interessato ha percepito dalla ricorrente un importo di fr. 54'500, mentre i contributi per quell’anno sono stati calcolati su un reddito aziendale totale di fr. 71'602, pari ad una percentuale del 76%, nel 2010 RI 2 ha incassato fr. 49'317 per un reddito aziendale soggetto a contribuzione di fr. 54'516, ossia oltre il 90%, mentre nel 2011 ha percepito fr. 54'867 su un reddito aziendale, non ancora fissato, di fr. 65'265.35 (cfr. doc. B2), ossia l’84%.

Ne segue che se l’interessato non avesse ottenuto alcuna commessa dalla società ricorrente, si sarebbe trovato nella stessa situazione di un dipendente che perde il proprio posto di lavoro.

Circa la dipendenza dalla medesima società, non va poi dimenticato che RI 2, insieme a sua moglie, ne è socio e gerente (allegato doc. 4). Il fatto che poi il 12 maggio 2011 abbia delegato alla moglie la possibilità di sottoscrivere “il trasferimento dell’incarico della gerenza nonché ad assumere, autonomamente e con poteri decisionali, tutte le incombenze necessarie allo svolgimento dell’incarico”, non è un motivo per decidere diversamente.

 

Non può essergli d’aiuto neppure il contratto che ha concluso con la società dove figura che lui stesso si assume tutti gli oneri contributivi (doc. V/1). Il TF ha già avuto modo di stabilire che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005; cfr. DTF 122 V 169, al consid. 6a)aa): “Festzustellen ist vorab, dass die Bezeichnung der Verträge mit den Telefonhostessen mit "Auftrag" wie auch die Vertragsklausel, wonach sich die "Beauftragte" verpflichtet, insbesondere mit der AHV als selbständigerwerbend abzurechnen, für die beitragsrechtliche Abgrenzung unselbständiger von selbständiger Erwerbstätigkeit nicht entscheidend ist").

 

Infine, seppur non decisiva, vi è pure la circostanza che nel 2010 e nel 2011 la RI 1 ha pagato i premi dell’assicurazione contro gli infortuni dell’interessato. Il fatto che, in sede di ricorso, solo in seguito al rilievo dell’amministrazione, sia stato precisato che la registrazione verrà corretta nella contabilità del 2012 (doc. V/3), non è rilevante (cfr., a proposito della “dichiarazione della prima ora”: A. Maurer, Schweizerisches Unfall versicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28, secondo cui, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche; cfr. anche DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546; cfr. STFA del 3 gennaio 2000, U 236/98 e del 18 luglio 2001, U 430/00; DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

 

Alla luce di quanto sopra esposto l’affiliazione di RI 2 come dipendente della RI 1 è corretta per gli anni dal 2009 al 2011, mentre va annullata per il 2008.”

 

                                         Resta pertanto da esaminare se la rettifica delle decisioni di fissazione dei contributi dovuti da __________ quale indipendente riveste una notevole importanza.

 

                                         La ricorrente lo contesta, poiché, in sostanza, l’importo già pagato da __________ quale indipendente, non si distanzia molto dall’ammontare che dovrebbe pagare la società.

 

                                         Tuttavia, determinante per stabilire se la rettifica riveste una notevole importanza, non è tanto la differenza tra quanto già pagato dall’assicurato indipendente rispetto a quello che dovrebbe pagare il datore di lavoro. Altrimenti, il requisito della notevole importanza sarebbe difficilmente adempiuto.

                                         Determinante è piuttosto la questione di sapere su quale importo va effettuata la ripresa (cfr. sentenza 30.2012.12 dell’8 ottobre 2012 consid. 2.12).

                                         In concreto l’importo sul quale la ricorrente dovrà pagare contributi sui redditi versati a __________ è importante poiché ammonta a fr. 54'500 nel 2009 ed a fr. 49'317 nel 2010 (cfr. plico doc.15), importi che andranno dedotti dal reddito aziendale soggetto a contribuzione di __________ in quegli anni.

                                        

                                         La rettifica delle decisioni del 18 ottobre 2011 e del 27 novembre 2012 ha di conseguenza una notevole importanza.

 

                                         In queste condizioni, essendo adempiuti entrambi i requisiti della riconsiderazione (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA), a giusta ragione la Cassa ha confermato la ripresa effettuata nel 2009 e nel 2010.

 

                                         Come richiesto dalla ricorrente, l’amministrazione dovrà restituire, con gli eventuali interessi (se dovuti), i contributi versati in troppo da __________ quale indipendente per il medesimo periodo.

 

                                   8.   L’insorgente contesta di dover pagare gli interessi, poiché la qualifica iniziale di indipendente sarebbe dovuta ad un errore della Cassa.

 

                                         Per l’art. 41bis cpv. 1 lett. c OAVS, devono pagare gli interessi di mora i datori di lavoro sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell'ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione.

                                         Il TF ha già avuto modo di ribadire, nell’ambito di controversie relative ad assicurati indipendenti, che gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente da qualsiasi colpa del debitore, poiché la loro funzione consiste nel compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio (cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008, consid. 5.3., pubblicata in DTF 134 V 405).

                                         L’Alta Corte ha poi precisato che:

 

"  7.

Né egli può validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un comportamento negligente.

 

7.1 Innanzitutto va precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla cassa di compensazione (DTF 134 V 202 consid. 3.3.1 pag. 206 con riferimenti).

 

Alla luce di questa giurisprudenza, gli argomenti proposti con il ricorso sono irrilevanti. Dal momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa (o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 202 consid. 3.3.2 pag. 206; v. inoltre sentenza citata H 157/04, consid. 3.4.2 con riferimento a RCC 1992 pag. 177, consid. 4c). Il ricorrente avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. È per contro irrilevante il fatto che durante questo tempo egli abbia effettivamente o meno tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio di legge. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. Finzione che del resto si ritrova ugualmente nell'evenienza contraria del versamento di interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione (art. 41ter cpv. 1 OAVS).”

 

                                         Ne segue che, anche nel caso di specie, il datore di lavoro deve pagare gli interessi sui contributi non soluti. Va del resto evidenziato che la Cassa, a sua volta, nell’ambito dei contributi da restituire a __________, dovrà stabilire l’ammontare degli eventuali interessi a lui dovuti. Va a questo proposito rammentato che per l’art. 41ter OAVS:

 

"  1 Vengono accordati interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione.

2 Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati versati i contributi non dovuti.

3 Sui contributi paritari che sono da compensare in base al conteggio, dopo la ricezione del conteggio completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono accordati interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro 30 giorni.

4 Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa.”

 

                                         La Cassa è di conseguenza invitata ad emettere la relativa decisione di restituzione dei contributi a __________, compresi gli interessi eventualmente dovuti.

 

                                   9.   L’insorgente contesta infine la ripresa di fr. 455 sia nel 2010 che nel 2011 per premi dell’assicurazione privata di __________, pagati dalla società, sostenendo che si tratta di una registrazione errata, corretta nel 2012. A questo proposito ha prodotto una dichiarazione della propria fiduciaria (doc. A3).

 

                                         Questo TCA rileva in primo luogo che con la sentenza 30.2013.20+21 del 19 settembre 2013, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha annullato unicamente le riprese per gli anni dal 2008 al 2010, mentre ha confermato quella del 2011.

                                         Ne segue che la censura può semmai portare unicamente sul 2010.

                                         Dagli atti emerge che nel 2010 la ricorrente ha pagato il premio personale di __________ tramite il conto __________ (assicurazione infortuni Lainf, cfr. plico doc. 7).

 

Per l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance.

                                        

                                         In concreto, ritenuto che l’importo versato a __________ è una spesa personale del medesimo ricorrente, pagata tuttavia dal datore di lavoro, è a giusta ragione che la Cassa ha proceduto con la ripresa.

 

                                         Certo, il 21 giugno 2013 la fiduciaria __________ ha affermato che “negli anni 2010 e 2011 il premio dell’assicurazione infortuni è stato registrato come costo, invece di addebitarli al correntista”, ma ha aggiunto che “questa registrazione verrà corretta nella contabilità del 2012 (doc. A3, sottolineatura del redattore). Ne segue che nell’anno oggetto del contendere la registrazione è stata confermata e pertanto la ripresa non può essere annullata.

 

                                10.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti