Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2013.49

 

cs

Lugano

20 febbraio 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 20 novembre 2013 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 24 ottobre 2013 emanata da

 

Cassa CO 1  

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Con decisione formale del 27 settembre 2013 (doc. 7), confermata dalla decisione su opposizione del 24 ottobre 2013 (doc. A), la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1, nato nel 1941, nel 2008, quale indipendente. L’amministrazione ha ritenuto l’assicurato quale commerciante professionale di immobili ed ha chiesto il pagamento di un contributo di fr. 815.95, calcolato sulla base di un reddito lordo di fr. 32'034, da cui ha dedotto la quota esente di fr. 16'800 per beneficiari di una rendita AVS.

 

                                  B.   RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione chiedendo l’annullamento della medesima poiché non può essere ritenuto commerciante professionale di immobili. In via subordinata chiede che venga dedotta anche la quota esente di sua moglie.

                                         Dopo aver riassunto la fattispecie l’insorgente contesta innanzitutto la circostanza che sia la medesima Cassa ad essere in primo luogo preposta a decidere sull’opposizione da lui presentata, non ritenendola un organo indipendente.

                                         Nel merito l’assicurato afferma di aver venduto, insieme alla moglie, la particella __________ __________ del Comune di __________ per necessità ed evidenzia di essere ancora attivo professionalmente e di pagare i contributi AVS malgrado non siano presi in considerazione nel calcolo della sua rendita.

                                         Circa la vendita dell’immobile, il ricorrente sostiene che si tratta di una mera transazione di natura amministrativa effettuata per far fronte ai propri debiti e che non svolge regolarmente un commercio professionale di immobili e non sfrutta il mercato immobiliare per trarne profitto. Non è dimostrata un’attività continua nel commercio di immobili e non vi è un esercizio commerciale. Nelle tassazioni precedenti e successive non vi è commercio di immobili. Non ha un’azienda commerciale e non svolge una professione liberale. Sono trascorsi 5 anni dalla vendita immobiliare. 

 

                                  C.   Con risposta del 28 novembre 2013 la Cassa propone la reiezione del ricorso (doc. III). L’amministrazione afferma tra l’altro che il competente Ufficio di tassazione di __________ “ha confermato che i dati comunicati alla Cassa sono esatti e che la tassazione è definitiva. Inoltre, il contribuente è stato considerato come commerciante professionale d’immobili, pertanto il reddito deve essere interamente a lui attribuito (doc. 4b)” e che “secondo il TF, vi è commercio di immobili non appena il contribuente svolge un’attività che eccede la mera amministrazione del patrimonio e sfrutta il mercato immobiliare alla stregua di un commerciante professionale, nell’intento di realizzare un profitto (DTF 112 Ib 81 consid. 2a e rif.; STF 2 P 56/200 del 27 marzo 2001)”.

 

                                  D.   Pendente causa il TCA ha richiamato gli atti fiscali del ricorrente relativi al 2008 (doc. VII), mentre il 16 dicembre 2013 il Giudice delegato del TCA ha sentito il ricorrente nel corso di un’udienza (doc. VIII). Alla Cassa è stata data la possibilità di esprimersi in merito (doc. IX).

 

                                  E.   In data 17 gennaio 2014 il TCA ha interpellato l’UT di __________ (doc. XII), che ha risposto il 7 febbraio 2014 (doc. XIV). Alle parti è stato concesso un termine scadente il 19 febbraio 2014 per produrre osservazioni scritte in merito (doc. XV).

 

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                   2.   Il ricorrente si lamenta in primo luogo della circostanza che l’opposizione sia stata decisa dalla medesima Cassa che ha emanato la decisione formale.

 

                                         A questo proposito va rammentato che la procedura di opposizione presso la medesima amministrazione che ha emesso la decisione formale è stata introdotta dalla LPGA, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, per sgravare i Tribunali.

                                         A norma dell’art. 52 cpv. 1 LPGA infatti le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

 

                                         Contro la decisione su opposizione la persona assicurata può in seguito inoltrare ricorso al tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 57, 58 e 60 LPGA).

 

                                         La censura del ricorrente va di conseguenza respinta.

 

                                         nel merito

 

                                   3.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

 

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

 

                                   4.   I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

                                                      I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l’anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell’azienda al 31 dicembre (art. 22 cpv. 2 OAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).

                                         Il reddito dell’anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell’anno (art. 22 cpv. 3 OAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).

                                         Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).

                                         Se l’esercizio commerciale non corrisponde all’anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).

 

                                   5.   Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

                                         Nei casi di procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

 

                                   6.   Va ancora rammentato che per l’art. 16 cpv. 1 LAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002, i contributi, il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti, non possono essere né pretesi né pagati. Trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta. Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

 

                                         Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA che ha modificato l’art. 16 cpv. 1 LAVS seconda frase giusta il quale in deroga all’art. 24 capoverso 1 LPGA, trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta.

 

Il tenore di questa seconda frase è stato reso più comprensibile il 24 settembre 2009 dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (RU 2009 5021):

 

"  In deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA, trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1, il termine di prescrizione scade alla fine dell'anno civile successivo a quello in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta."

 

                                         Con il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore una nuova versione, leggermente modificata, dell’art. 16 cpv. 1 prima e seconda frase LAVS, secondo cui i contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato.

 

                                         Una decisione contributiva resa nei termini legali esclude una volta per tutte la perenzione prevista dall’art. 16 cpv. 1 LAVS (Kieser, ATSG Kommentar, Basilea Zurigo Ginevra 2009, 2.a ed., ad art. 24, p. 347, N. 26, rammenta che “Mit dem Erlass einer Beitragsverfügung wird die Verwirkung ein für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die Verfügung in der Folge gerichtlich oder wieder erwägungsweise aufgehoben und durch eine neue ersetzt wird […] ”).

                                         Prima che la perenzione diventi definitiva i contributi devono essere indicati in una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillese et survivants (LAVS), pag. 409).

                                         A determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo contenuto è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del datore di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia l’ammontare richiesto successivamente non può superare quello della decisione precedentemente notificata (cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., pag. 410, n. 9 ad art. 16: “Dès l’instant où la créance de cotisations a été consigné en temps utile dans une décision, la prescription du droit de fixer les cotisations ne peut jamais intervenir. Peu importe que la décision entre en force ou soit ultérieurement annulée par le juge ou par la caisse elle-même. Une décision de cotisations rendue dans le délai fixé à l’article 16 alinéa 1 LAVS exclut une fois pour toutes la péremption à concurrence au plus du montant réclamé”).

 

                                         In concreto la Cassa ha agito tempestivamente, giacché ha emanato la decisione formale di fissazione dei contributi per il 2008 entro la fine del 2013.

 

                                   7.   Per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

 

                                         L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

 

                                         Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

                                         Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).

 

                                   8.   Va ancora rilevato che a norma dell'art. 17 OAVS, di cui al rinvio dell'art. 9 LAVS, sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'articolo 18 capoverso 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l'articolo 18 capoverso 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'articolo 18 capoverso 2 LIFD.

 

                                         Secondo l'art. 18 cpv. 1 LIFD sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

                                         Pronunciandosi sulla portata di questa norma, nonostante i dubbi sollevati dalla giurisprudenza cantonale e dalla dottrina, il Tribunale federale ha confermato, con una sentenza del 1999, l'imponibilità degli utili provenienti da commercio professionale di beni, in particolare immobili e titoli (DTF 125 II 113).

                                         L'Alta Corte ha posto l'accento sul fatto che l'art. 16 cpv. 1 LIFD dichiara imponibile "la totalità dei proventi, periodici e unici" e afferma pertanto il principio dell'imposizione del reddito netto complessivo. Esenti sono invece secondo l'art. 16 cpv. 3 LIFD solo gli utili in capitale "conseguiti nella realizzazione di sostanza privata": la legge si limiterebbe a esplicitare quanto vigeva già in precedenza; da parte loro, gli articoli da 17 a 23 LIFD si limiterebbero a descrivere i redditi imponibili più importanti e definiscono in particolare i redditi da attività lucrativa dipendente ed indipendente. Per il legislatore, dunque, secondo quanto conclude il Tribunale federale, anche utili provenienti da un'attività che oltrepassa la mera amministrazione della sostanza privata rappresentano reddito da attività lucrativa indipendente ed anche i beni impiegati per tale attività costituiscono sostanza aziendale, anche se manca ogni attività organizzata nella forma di una vera e propria impresa.

                                         Ne consegue che l'esenzione secondo l'art. 16 cpv. 3 LIFD è limitata a quegli utili in capitale che sorgono nel quadro della usuale amministrazione del patrimonio, cioè senza una particolare attività del contribuente indirizzata al conseguimento di un lucro, oppure in seguito ad un'occasione che si offre in modo casuale. Poiché bisogna fondarsi su una nozione ampia di attività lucrativa indipendente, l'art. 18 LIFD permette di considerare un'attività che oltrepassa la semplice amministrazione del patrimonio come una forma di attività lucrativa indipendente.

 

                                         Va infine ricordato che secondo la pluridecennale prassi del Tribunale federale, vi è commercio professionale di immobili non appena il contribuente svolge un'attività che eccede la mera amministrazione del patrimonio e sfrutta il mercato immobiliare alla stregua di un commerciante professionale, nell'intento di realizzare un profitto (DTF 112 Ib 81 consid. 2a e rif.; STF 2P.56/2000 del 27 marzo 2001). In particolare, sono considerati indizi di un'attività lucrativa, un'elevata frequenza di operazioni, l'esistenza di legami tra tali operazioni e l'attività professionale del contribuente, l'uso di notevoli crediti, il fatto che l'interessato si serva di conoscenze professionali proprie o di terzi, la breve durata del possesso dei fondi e il reinvestimento dei profitti in ulteriori operazioni immobiliari (STF del 25 marzo 2004 nella 2A.37/2004).

                                         Per stabilire se si è o no in presenza di un commercio professionale d'immobili, si deve tenere conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. DTF 125 II 113 consid. 3c e 6a).

 

                                   9.   In concreto, l’amministrazione, a fondamento della sua decisione, ha affermato che il fisco “ha confermato che i dati comunicati alla Cassa sono esatti e che la tassazione è definitiva. Inoltre, il contribuente è stato considerato come commerciante professionale d’immobili, pertanto il reddito deve essere interamente a lui attribuito (doc. 4b)” e che “secondo il TF, vi è commercio di immobili non appena il contribuente svolge un’attività che eccede la mera amministrazione del patrimonio e sfrutta il mercato immobiliare alla stregua di un commerciante professionale, nell’intento di realizzare un profitto (DTF 112 Ib 81 consid. 2a e rif.; STF 2 P 56/200 del 27 marzo 2001)”, senza effettuare particolari accertamenti.

 

                                         Il 16 dicembre 2013 il Giudice delegato del TCA ha sentito RI 1 nel corso di un’udienza dalla quale è emerso:

 

"  (…)

A livello d'imposta federale è stato ritenuto un reddito d'attività indipendente per la cessione dell'immobile di __________. Voglio precisare qui che è la prima volta che vengo ritenuto quale indipendente per una operazione di questa natura. Ho acquisito dai miei atti le tassazioni dal 2003 al 2009 che sono qui a dimostrarlo. Le tassazioni successive al 2008 sono la 2009 dove non mi hanno considerato indipendente con riferimento ad operazioni immobiliari e le successive sono ancora pendenti. In realtà io ho fatto una sola operazione immobiliare a __________ perché avevo comperato il terreno su cui ho poi edificato la casa di mia figlia. Io ho regalato il terreno a mia figlia. E una parte poi del terreno che era grande è stato frazionato e venduto.

 

Io contesto in questa sede il fatto che si possa ritenere in quest'operazione l'esercizio di un'attività indipendente. Io ho ricevuto la tassazione 2008 l'ho contestata ma la contestazione era riferita ad una ripresa di redditi per Fr. 12'000.- che poi in sede di reclamo mi sono stati tolti. Devo sinceramente dire che probabilmente perché era dentro solo nella federale la questione del reddito indipendente mi è sfuggita.

Dopo il reclamo io non ho più fatto ricorso perché la mia lamentela era stata accolta.

 

E' vero che io dispongo di numerosi terreni, vedo la distinta che è consegnata nell'incarto fiscale e preciso che il __________ di __________ è la sede dell'azienda alla quale io come persona fisica do in locazione il fondo conseguendo un affitto. La __________ è la nostra casa primaria. Per il resto si tratta di fondi che non hanno valori locativi, si tratta sostanzialmente di boschi, a parte a __________ dove ho un rustico che uso per me. Si tratta, per i boschi sostanzialmente di immobili ereditati. Quindi ribadisco la mia posizione rilevando di aver pagato la tassa sul maggior valore immobiliare al momento del frazionamento e della rivendita.” (doc. VIII)

 

                                         Il 17 gennaio 2014 il TCA ha interpellato l’UT di __________, chiedendo:

 

"  (…)

1. Per quali ragioni RI 1 è stato ritenuto commerciante professionale di immobili (In particolare vi è stata una frequenza del medesimo tipo di operazioni? Vi è un legame tra questa operazione e l’attività professionale del contribuente? Vi è stato l’uso di notevoli crediti? L’interessato si è servito di conoscenze professionali proprie o di terzi? Il fondo venduto è stato detenuto per poco tempo? I profitti sono stati reinvestiti in ulteriori operazioni immobiliari? Altri motivi?)?

 

2. L’immobile venduto (o gli immobili venduti) era(no) di esclusiva proprietà di RI 1 o apparteneva(no) anche alla moglie (in tal caso, in quale percentuale? e, in tal caso, parte del reddito da attività indipendente va attribuito anche a lei?)?

 

3. Vi chiediamo di descrivere brevemente l’operazione immobiliare alla base della tassazione quale commerciante professionale di immobili nel 2008.” (doc. XII)

 

                                         Con risposta del 7 febbraio 2014 l’UT di __________ ha affermato:

 

"  (…)

In risposta alla vostra richiesta del 17.1.2014 confermiamo che l’importo di Fr. 31'258.- è un guadagno derivante dal commercio professionale di immobili, conseguito nel 2008 con la vendita della particella No. __________ __________ del Comune di __________.

RI 1 ha acquistato e intestato a suo nome la part. no. __________ __________ (in origine di mq. 1029) in data 8.5.2005 al prezzo di Fr. 411'600.-. L’acquisto è stato finanziato con un prestito di Fr. 200'000.- ottenuto dalla __________, società dalla quale il contribuente detiene no. 70 azioni. Dal frazionamento sono state ricavate tre particelle (no. __________ __________) sulle quali sono poi state costruite tre case. La particella no. __________ __________, dopo l’edificazione, è stata donata a __________ il 17.3.2006. La part. no.  __________ __________, dopo l’edificazione, è stata venduta, in data 11.5.2006, a __________. Il reddito conseguito con questa operazione non è però stato considerato come un reddito derivante dal commercio professionale d’immobili.

La particella rimanente, no. __________ __________, dopo l’edificazione è stata venduta il 17.6.2008 a __________. L’utile conseguito è stato considerato un reddito aziendale derivante dal commercio professionale d’immobili.

Dopo quest’ultima vendita infatti l’autorità di tassazione ha esaminato in dettaglio l’operazione ed ha rilevato la presenza di diversi indizi che il contribuente non ha semplicemente amministrato la propria sostanza.

Oltre alla breve durata del possesso degli immobili, è stata rilevata la correlazione tra l’operazione immobiliare nel suo complesso e l’attività principale del signor RI 1, direttore, dipendente e azionista dell’impresa di costruzioni __________ ed azionista della società immobiliare che ha parzialmente finanziato l’operazione. Anche il frazionamento del terreno ha costituito indubbiamente un altro elemento a sostegno della natura commerciale dell’operazione immobiliare. Infatti, suddividere un fondo in diverse parcelle è già di per sé considerato come attività volta ad aumentare il valore del terreno.

 

Rileviamo che, nonostante il contribuente abbia presentato reclamo contro altri elementi delle tassazioni IC/IFD 2008, egli non ha contestato l’imposizione, ai fini dell’imposta federale diretta, del reddito aziendale di Fr. 31'258.-. Le decisioni su reclamo sono state emesse il 7 luglio 2010 e sono divenute definitive.” (doc. XIV)

 

                                         Il 14 febbraio 2014 l’assicurato ha preso posizione, contestando la risposta dell’Ufficio di tassazione (doc. XIX). L’insorgente afferma che l’acquisto del terreno è stato finanziato dalla ditta __________, società di sua moglie, la quale detiene il 70% delle azioni e ne è proprietaria, mentre il 30% delle restanti azioni è suddiviso tra le due figlie, __________ ed __________. Nessuna azione è invece da lui detenuta. Il ricorrente evidenzia in secondo luogo un errore circa il nome della persona cui è stata donata la particella n. __________; si tratta di __________ e non __________. L’insorgente sostiene inoltre che l’UT non ha elencato gli indizi secondo cui non avrebbe semplicemente amministrato la sostanza e contesta la circostanza che suddividere il fondo in diverse parcelle ne aumenta il valore. L’interessato evidenzia che l’acquisto del terreno è stato fatto per dare la possibilità alla figlia __________ di costruire la propria casa e dopo la donazione il rimanente terreno è stato venduto poiché la figlia non era in grado di mantenerlo, essendo il marito invalido.

                                         L’insorgente ribadisce di non dover essere considerato commerciante di immobili ed in via subordinata chiede che venga presa in considerazione anche la franchigia di fr. 16'800 della moglie poiché ha partecipato al finanziamento (doc. IX).

 

                                10.   In concreto dagli accertamenti effettuati dal TCA, malgrado alcune imprecisioni nelle risposte dell’UT di __________, emerge che la qualifica di commerciante professionale d’immobili per il 2008 è corretta, poiché vi sono numerosi elementi che confermano la natura dell’attività svolta dall’insorgente.

 

                                         In primo luogo la tassazione IC/IFD 2008 emessa su reclamo é regolarmente cresciuta in giudicato. In tali circostanze, le informazioni ivi contenute fornite dall'Ufficio di tassazione devono essere di principio considerate vincolanti per l'amministrazione e per il Giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS). Per questo anno di contribuzione, lo scrivente Tribunale non è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dell’Ufficio di tassazione, a meno che essi appaiano manifestamente errati. A questo proposito va segnalata la sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009, dove al consid. 4.2 l’Alta Corte ha tra l’altro affermato che “In considerazione del principio di unità e coerenza dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili. Al parallelismo tra qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato”.

                                         Altro elemento determinante è l'attività professionale del ricorrente. Egli é amministratore unico, direttore ed azionista della __________ il cui scopo è la __________.

                                         Vi è una relazione diretta tra la professione del contribuente e l'attività svolta nel settore immobiliare quando detta attività ha per scopo di procacciare del lavoro al contribuente stesso o alla sua impresa, oppure quando questi utilizza le conoscenze acquisite nell'ambito della propria professione, ciò che, a non averne dubbio, è il caso in concreto.

                                         Questo legame diviene evidente se si tien conto del fatto che il ricorrente ha acquistato a suo nome la particella no. __________ __________ ricavando parte del finanziamento dalla __________ immobiliare di cui la moglie e le figlie detengono l’intero capitale azionario (doc. XIX).

                                         Pure significative sono l'entità dell'attività svolta, la quale concerne un fondo che è stato frazionato in tre particelle (attività che già di per sé è considerata come volta ad aumentare il valore del terreno [cfr. doc. XIV]) e sulle quali ha poi costruito tre case, di cui una donata alla figlia __________ e due vendute in momenti diversi (nel 2006 e nel 2008; cfr. doc. VIII e XIV) e la breve durata del possesso (la particella è stata acquistata nel 2005 e l’immobile venduto nel 2008).

                                         Non si può che rilevare che un'attività così ampia e svolta da una persona cognita del settore immobiliare, supera largamente la semplice amministrazione della propria sostanza privata e costituisce un'attività lucrativa indipendente.

                                        

                                         In queste circostanze il TCA non ha motivo alcuno per scostarsi dalla valutazione fatta dall'autorità fiscale e dalla Cassa di compensazione e deve confermare la qualifica di commercio professionale di immobili.

 

                                         L’insieme delle circostanze sopra descritte porta inequivocabilmente a concludere che il ricorrente non si è limitato semplicemente ad amministrare il proprio patrimonio o ad approfittare di un’opportunità risultante da circostanze fortuite, ma ha sfruttato il mercato immobiliare alla stregua di un commerciante professionale, nell’intento di realizzare un profitto.

 

                                11.   Circa la quota esente per beneficiari di una rendita AVS ai sensi dell’art. 6quater cpv. 2 OAVS per il quale i contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che hanno compiuto i 64 anni, se di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile, sono percepiti soltanto sulla parte del reddito eccedente 16 800 franchi l'anno, va evidenziato quanto segue.

 

                                         L’interessato chiede che dal reddito soggetto a contribuzione oltre alla sua parte, vada ritenuto un ulteriore importo di fr. 16'800 anche per la moglie.

 

                                         Accertato tuttavia che l’immobile acquistato e venduto era di sua esclusiva proprietà (cfr. doc. XIV), a giusta ragione l’amministrazione non ha dato seguito alla richiesta.

                                         La circostanza che per l’acquisto il ricorrente ha ricevuto parte dei finanziamenti da una SA detenuta nella misura del 70% dalla moglie non è un motivo per applicare una doppia franchigia. Da una parte è la SA ad essere intervenuta con il finanziamento e non la moglie direttamente. D’altra parte la consorte non è da considerare commerciante professionale d’immobili per l’operazione in esame.

 

                                12.   Infine, l’insorgente non contesta che, conformemente all’art. 9 cpv. 4 LAVS, il reddito di fr. 31'258 va riportato al lordo dei contributi sociali a fr. 32'034.

 

                                         Ne segue che l’importo soggetto a contribuzione ammonta a fr. 15’234 (32'034 – 16'800) per un contributo di fr. 815.95, come calcolato dalla Cassa.

 

                                         In queste condizioni il ricorso va respinto mentre la decisione merita conferma.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti