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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 22 gennaio 2014 emanata da |
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CO 1
in materia di contributi AVS |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione formale del 20 dicembre 2013 (doc. 11), confermata dalla decisione su opposizione del 22 gennaio 2014 (doc. 2), la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1 nel 2008 quale indipendente sulla base di un reddito di fr. 82'500 riportato al lordo dei premi AVS/AI/IPG a fr. 91'160.
1.2. RI 1, rappresentato dalla RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione chiedendone in via principale il suo annullamento poiché il reddito conseguito non deriverebbe da un’attività indipendente e domandando in via subordinata che il calcolo del contributo avvenga sulla base di un importo di fr. 82'000 (doc. I).
L’insorgente rileva di aver percepito un reddito di fr. 82'000 derivante da una intermediazione immobiliare, ma che tale importo va assoggettato presso la persona che gli ha versato i soldi, trattandosi di un reddito di natura dipendente. Egli ne chiede di conseguenza lo stralcio.
In via subordinata l’interessato afferma che l’art. 9 LAVS non è applicabile al caso di specie poiché il reddito di fr. 82'000 è stato stabilito quale base imponibile ai fini fiscali, prima della deduzione dei contributi sociali. “Il capoufficio non volle a quel momento riconoscere in deduzione tali costi in quanto riteneva che il reddito non fosse da assoggettare ai contributi AVS”. Per l’insorgente con la decisione impugnata la Cassa determina una base di calcolo errata poiché se il fisco avesse dedotto i contributi sociali, l’amministrazione li avrebbe ripresi ed avrebbe stabilito una base imponibile di fr. 82'000.
1.3. Con risposta del 14 febbraio 2014 la Cassa, dopo aver confermato che l’importo conseguito dal ricorrente va ritenuto quale reddito derivante da un’attività lucrativa indipendente poiché l’interessato ha svolto la professione di mediatore nell’ambito del commercio professionale di immobili, ha proposto al Tribunale di rettificare l’ammontare soggetto a contribuzione a fr. 82'500. Ciò sulla base della sentenza federale 9C_189/2013 del 13 dicembre 2013 (doc. III).
1.4. Con osservazioni del 21 febbraio 2014, trasmesse alla Cassa per conoscenza, il ricorrente, preso atto della risposta di causa, ha informato il TCA che “ritiriamo la richiesta principale formulata nel nostro ricorso alfine di snellire il lavoro” e che “manteniamo per contro la richiesta (accolta dall’istituto) di determinare la base di imposizione AVS del reddito contestato in CHF 82'000 (+ 500 per altra attività)” (doc. V).
in diritto
2.1. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
2.2. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l’anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell’azienda al 31 dicembre (art. 22 cpv. 2 OAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).
Il reddito dell’anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell’anno (art. 22 cpv. 3 OAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).
Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).
Se l’esercizio commerciale non corrisponde all’anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).
2.3. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
2.4. Per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).
2.5. Nel caso di specie l’interessato, a giusta ragione, non contesta più (doc. V) che l’importo percepito quale mediatore nell’ambito del commercio professionale d’immobili va qualificato quale reddito da attività indipendente e va assoggettato al prelievo dei contributi sociali (cfr. DTF 112 Ib 81, DTF 125 II 113, sentenza 30.2007.1 del 6 novembre 2007).
Egli aderisce inoltre alla proposta della Cassa, formulata in sede di opposizione, di assoggettare agli oneri sociali l’importo di fr. 82'500, senza applicare l’art. 9 cpv. 4 LAVS (cfr. doc. V: “manteniamo per contro la richiesta [accolta dall’istituto] di determinare la base di imposizione AVS del reddito contestato in CHF 82'000 [+ 500 per altra attività]”).
Va qui rammentato che per l’art. 9 cpv. 4 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'articolo 8 della presente legge, all'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e all'articolo 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.
Per la disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 2011 (computo delle deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale), l’articolo 9 capoverso 4 si applica a tutti i redditi provenienti da un’attività lucrativa indipendente comunicati dalle autorità fiscali dopo l’entrata in vigore della modifica.
Nel caso di specie all’importo di fr. 82'500 andrebbe di conseguenza applicato l’art. 9 cpv. 4 LAVS, poiché il reddito è stato comunicato dal fisco alla Cassa dopo il 1° gennaio 2012.
Tuttavia, con una recente sentenza 9C_189/2013 del 13 dicembre 2013, destinata a pubblicazione, il TF, in un caso analogo al presente, ha in sostanza stabilito che vi è un’eccezione all’applicazione dell’art. 9 cpv. 4 LAVS.
Nel caso giudicato dall’Alta Corte, dai fatti emerge che il 10 gennaio 2012 l’autorità fiscale del Canton Zugo ha comunicato alla Cassa cantonale che il ricorrente aveva conseguito nel 2008 un reddito da attività indipendente di fr. 9'934. Alla domanda se i contributi personali erano stati dedotti, l’autorità fiscale ha risposto negativamente.
Il 24 aprile 2012 la Cassa ha fissato i contributi da indipendente in fr. 526.80 (incluse le spese amministrative), aggiungendo all’importo soggetto a contribuzione fr. 534 quali contributi personali.
Anche nella comunicazione del 7 agosto 2012, relativa al 2009, l’autorità fiscale ha negato che dall’importo comunicato fossero stati dedotti i contributi sociali. Con decisione del 14 agosto 2012 la Cassa ha fissato i contributi dovuti in fr. 8'192 (fr. 8'376.60 con le spese amministrative).
Il Tribunale amministrativo del Canton Zugo ha accolto il ricorso dell’assicurato contro la decisione su opposizione del 7 novembre 2012, affermando che la Cassa non doveva aggiungere all’importo soggetto a contribuzione gli oneri sociali ed ha rinviato l’incarto all’amministrazione per un nuovo calcolo conformemente ai considerandi.
L’UFAS ha interposto ricorso al TF. L’Alta Corte, dopo aver interpellato l’autorità fiscale del Canton Zugo ed aver tenuto un’udienza pubblica, ha respinto l’impugnativa.
Il TF ha innanzitutto rammentato le norme applicabili al caso di specie ed ha sottolineato che oggetto del contendere è la questione di sapere se nel calcolo dei contributi sociali dovuti nel 2009 al reddito da attività indipendente comunicato dal fisco vanno aggiunti i contributi personali (consid. 3: „Letztinstanzlich ist nur mehr strittig, ob die Ausgleichskasse bei der Bemessung der für das Jahr 2009 zu entrichtenden AHV/IV/EO-Beiträge des Beschwerdegegners auf dem von der Steuerbehörde gemeldeten Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit persönliche Beiträge aufrechnen durfte“).
L’Alta corte ha in seguito descritto il contenuto della sentenza cantonale e del ricorso inoltrato dall’UFAS.
Il Tribunale amministrativo del Canton Zugo ha evidenziato che l’importo figurante nella comunicazione del fisco era un reddito lordo e non un reddito netto. La Cassa di compensazione ha tuttavia aggiunto i contributi sociali sulla base delle direttive dell’UFAS. Il Tribunale cantonale ha rammentato che le direttive non sono vincolanti per il Giudice se sono incompatibili con la legge o se portano a risultati errati. Ritenuto che nel caso giudicato il reddito comunicato era quello lordo, per l’istanza cantonale, senza ulteriori accertamenti, non sarebbe stato possibile aggiungere i contributi personali al reddito da assoggettare al prelievo dei contributi. Il Tribunale cantonale ha di conseguenza deciso di rinviare gli atti alla Cassa per accertare l’ammontare del reddito netto e per un nuovo calcolo dei contributi (consid. 3.1: „Die Vorinstanz erwog, es lasse sich aus der am 7. August 2012 ergangenen Meldung der Steuerbehörde unschwer schliessen, dass es sich bei dem angegebenen Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit nicht um ein Netto-, sondern um ein Bruttoeinkommen handelte. Die Ausgleichskasse habe es trotzdem aufgerechnet, weil die Weisungen des BSV für sie verbindlich und vorbehaltlos anzuwenden seien. Diese seien jedoch für das Gericht nicht verbindlich; es dürfe jedenfalls dann davon abweichen, wenn ihre Anwendung mit dem Gesetz nicht vereinbar sei bzw. zu einem falschen Ergebnis führe. Da sich in casu aus dem Hinweis in der Meldung der Steuerbehörde unmissverständlich ergebe, dass diese vorliegend einen Bruttolohn meldete bzw. melden wollte, vermöchten die neuen Rz. 1169 ff. WSN (E. 2.3) eine Aufrechnung der persönlichen Beiträge ohne weitere Abklärungen nicht zu rechtfertigen. Sie wies die Sache zur Abklärung des Nettoeinkommens aus selbstständiger Erwerbstätigkeit und zur Neubestimmung der AHV/IV/EO-Beiträge an die Ausgleichskasse zurück.“).
Nel ricorso al TF, l’UFAS sosteneva invece che in virtù dell’art. 9 cpv. 4 LAVS la Cassa sarebbe stata tenuta per legge ad aggiungere i contributi sociali al reddito da attività indipendente comunicato dal fisco, che va considerato al netto dei contributi, indipendentemente dal fatto che i contributi presi in considerazione dall’autorità fiscale siano maggiori o minori a quelli calcolati dalla Cassa. Ciò vale anche quando non è stato dedotto alcun contributo a livello fiscale. Scopo dell’art. 9 cpv. 4 LAVS è infatti quello di eliminare qualsiasi discussione circa l’ammontare dei contributi da aggiungere al reddito da attività indipendente. Altrimenti la Cassa dovrebbe verificare la correttezza della comunicazione fiscale, ciò che sarebbe contrario al senso dell’art. 9 cpv. 4 LAVS (consid. 3.2: “Das BSV hält dagegen, die Beitragsaufrechnungspflicht nach Art. 9 Abs. 4 AHVG sei den Ausgleichskassen gesetzlich auferlegt. Nach der Übergangsbestimmung gelte sie explizit für alle Einkommen, die nach dem 1. Januar 2012 gemeldet würden. Diese Einkommen gälten als Nettoeinkommen, und zwar unbekümmert darum, ob die von den Steuerbehörden tatsächlich berücksichtigten persönlichen AHV/IV/EO-Beiträge höher oder tiefer waren als die von der Ausgleichskasse bei der Aufrechnung des gemeldeten Einkommens ermittelten. Dies sei auch dann der Fall, wenn steuerseitig überhaupt kein Abzug berücksichtigt worden sei. Nach den Intentionen des Gesetzgebers solle diese Festlegung jegliche Diskussionen um die zutreffende Höhe der Beitragsrechnung ausschliessen und die Durchführung erleichtern. Art. 9 Abs. 4 AHVG stelle eine gesetzliche Fiktion auf, die nicht widerlegt werden könne. Jede andere Betrachtungsweise würde dazu führen, dass die Ausgleichskassen die Richtigkeit der Steuermeldungen in jedem Fall anhand der Steuerveranlagungen überprüfen müssten. Gerade dem habe der Gesetzgeber jedoch mit der Regelung in Art. 9 Abs. 4 AHVG vorbeugen wollen. Die Bindungswirkung von Art. 9 Abs. 4 AHVG ergänze die in Art. 23 Abs. 4 AHVV statuierte Verbindlichkeit der Steuermeldungen. Als gesetzliche Fiktion sei sie von den Gerichten zu beachten”).
Dopo aver rammentato le varie modifiche che si sono succedute negli anni, aver ricordato il contenuto del Messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 2010 relativo, anche, all’introduzione dell’art. 9 cpv. 4 LAVS, e i metodi utilizzati per interpretare la legge, l’Alta Corte ha stabilito che nel caso di specie la lettera della norma è chiara, nel senso che il reddito che l’autorità fiscale deve comunicare deve corrispondere al reddito netto e che la Cassa di compensazione competente deve ricalcolarlo al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili. A livello di ordinanza, l’art. 24 cpv. 4 OAVS prevede che le comunicazioni delle autorità fiscali sono vincolanti per le casse (consid. 5.3: “Der Wortlaut der gesetzlichen Regelung ist insofern klar, als es sich bei dem von der Steuerbehörde zu meldenden Einkommen um das um die steuerrechtlich zulässigen AHV/IV/EO-Beitragsabzüge gekürzte Nettoein-kommen handeln soll. Es ist durch die Ausgleichskasse auf 100 Prozent aufzurechnen. Hierzu wird - auf Verordnungsstufe (Art. 23 Abs. 4 AHVV) - geregelt, dass die Angaben der Steuerbehörden für die Ausgleichskassen verbindlich sind.“).
L’Alta Corte ha quindi affermato che scopo e senso dell’art. 9 cpv. 4 LAVS si evince dal già citato Messaggio del Consiglio federale. Al fine di sburocratizzare ed applicare unitariamente la norma, le autorità fiscali devono essere sgravate dal ricalcolo dei contributi. Il legislatore è consapevole che con il nuovo disposto i contributi dedotti a livello fiscale non collimano necessariamente con quelli ricalcolati dalle casse di compensazione poiché la deduzione fiscale non viene loro comunicata. Scopo e senso della norma consistono nella semplificazione del lavoro per il fisco e per le casse di compensazione (consid. 5.4: “Sinn und Zweck der Neuregelung ergibt sich aus der bundesrätlichen Botschaft zur Verbesserung der Durchführung des AHVG (oben E. 4.3) mit aller Deutlichkeit. Im Sinne einer administrativen Vereinfachung und einheitlichen Gesetzesanwendung sollen die Steuerbehörden von der Beitragsaufrechnung und vom entsprechenden Meldeverkehr entlastet werden. Diese Gesetz gewordene legislatorische Absicht nimmt bewusst in Kauf, dass die auf Steuerseite abgezogenen Beiträge nicht zwingend mit den auf AHV-Seite aufgerechneten übereinstimmen, da der steuerliche Abzug der Ausgleichskasse nicht gemeldet wird. Der klare Sinn und Zweck der Bundesrechtsanpassung besteht in der Vereinfachung der Arbeitsabläufe auf Seiten der Steuerbehörden und Ausgleichskassen“).
Secondo l’interpretazione letterale e teleologica della nuova norma, la ratio legis della modifica consiste nel fatto che le casse di compensazione, contrariamente alla prassi in vigore precedentemente (DTF 111 V 289), non devono più preoccuparsi della questione di sapere se le autorità fiscali hanno o meno dedotto i contributi sociali dal reddito loro comunicato. Devono partire dal principio che si tratta di un reddito netto e devono di conseguenza aggiungervi i contributi sociali. L’assicurato dichiara al fisco anche i contributi sociali e può impugnare la tassazione se rileva che la deduzione non è avvenuta correttamente. Vale anche in questo contesto il principio secondo il quale l’indipendente deve far valere i propri diritti nell’ambito della procedura fiscale (DTF 110 V 369). Se la tassazione non viene contestata, di principio diventa vincolante per il calcolo dei contributi (consid. 5.5: “Nach Wortlaut, Sinn und Zweck der neuen Regelung liegt somit die ratio legis der Änderung darin, dass die Ausgleichskasse sich in Abweichung zur alten Praxis (BGE 111 V 289) gerade nicht mehr darum kümmern muss und soll, ob und was die Steuerbehörde vom gemeldeten Einkommen abgezogen hat. Sie hat davon auszugehen, dass das gemeldete Einkommen beitragsrechtlich ein Nettoeinkommen ist, und hat die AHV/IV/EO-Beiträge auf dieses aufzurechnen. In diesem Sinn trifft die Umschreibung des BSV, Abs. 4 von Art. 9 AHVG stelle eine nicht zu widerlegende gesetzliche Fiktion auf, den Rechtssinn der Neuregelung. Es ist darin nicht eine stossende Beitragserhebung zu erblicken; der Versicherte deklariert im Steuerveranlagungsverfahren die Sozialversicherungsbeiträge und kann steuerrechtlich Einsprache erheben, wenn er feststellt, dass der Abzug nicht ordnungsgemäss vorgenommen wurde. Es gilt auch in diesem Kontext der seit jeher beachtete Grundsatz, dass der Steuerpflichtige seine Rechte bezüglich des Ausmasses der Beitragspflicht im steuerrechtlichen Veranlagungs- und Rechtsmittelverfahren zu wahren hat (BGE 110 V 369 E. 2a S. 370 mit Hinweisen). Sieht er davon ab, bleibt es grundsätzlich bei der Steuermeldung.“).
L’Alta Corte ha tuttavia stabilito che questo principio non è assoluto e non vale quando tramite la comunicazione fiscale è attestato chiaramente, espressamente e senza nessun dubbio che dal reddito non è stata eseguita alcuna deduzione. Nel caso giudicato dal TF, nella comunicazione relativa al 2009 l'autorità fiscale ha risposto negativamente alla questione di sapere se i contributi personali sono stati dedotti dal reddito da attività indipendente. Dalle risposte alle domande poste dall’Alta Corte emerge infatti che alla cassa di compensazione è stato comunicato il reddito senza la deduzione dei contributi sociali perché il ricorrente non li ha dichiarati o non ne ha fatto domanda in tal senso. Se dalla comunicazione fiscale è chiaro che non sono state fatte deduzioni e per la cassa non vi è alcun dubbio che il reddito dichiarato è un reddito lordo, la cassa non deve procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai sensi dell’art. 9 cpv. 4 LAVS. Infatti, secondo il già citato Messaggio del Consiglio federale, il legislatore partiva dal presupposto che il fisco aveva effettivamente dedotto i contributi. Per questo motivo il TF ha ritenuto che la sentenza di prima istanza è corretta nel suo risultato e l’amministrazione deve ricalcolare i contributi dovuti dall’assicurato (consid. 6: „Davon ist indes abzuweichen, wenn - wie hier - durch die Steuermeldung klar, ausdrücklich und vorbehaltlos bestätigt wird, dass kein Abzug vorgenommen worden ist. In der Steuermeldung für das Geschäftsjahr 2009 ist gegenüber der Ausgleichskasse die Frage, ob die persönlichen AHV/IV/EO-Beiträge vom Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit abgezogen worden seien, verneint worden (A.b). Wie die Nachfrage des Bundesgerichts bei der kantonalen Steuerverwaltung (C.b) ergeben hat, wurde das der Ausgleichskasse gemeldete Einkommen ohne Abzug von AHV/IV/EO-Beiträgen veranlagt, weil der Beschwerdegegner einen solchen nicht deklariert oder beantragt hatte. Wenn jedoch bei der Steuerveranlagung erklärtermassen keine Abzüge gemacht worden sind und für die Ausgleichskasse unmissverständlich ein Bruttoeinkommen gemeldet wird, hat eine prozentuale Aufrechnung im Sinne von Art. 9 Abs. 4 AHVG nicht zu erfolgen. Denn gemäss Botschaft zur Verbesserung der Durchführung der AHV (E. 4.3 hievor) hatte der Gesetzgeber klarerweise das Bild vor Augen, dass auf der Steuerseite tatsächlich Beiträge abgezogen werden. Damit ist der vorinstanzliche Entscheid im Ergebnis richtig, weshalb die Verwaltung die strittigen Beiträge neu festzulegen hat.”).
2.6. In concreto, come del resto ammesso implicitamente anche dalla Cassa di compensazione (doc. III), la fattispecie è analoga. Infatti, alla domanda posta dall’amministrazione il 9 gennaio 2014: “Per l’anno 2008: l’assicurato ha dedotto i contributi personali AVS/AI/IPG dal reddito aziendale SI/NO? se SI a quanto ammonta la cifra dedotta?”, l'autorità di tassazione ha risposto: “no” (doc. 6; cfr. anche sentenza 9C_189/2013 del 13 dicembre 2013, consid. C.b: “[…] 1. Trifft die in Ihrer Meldung vom 7. August 2012 gemachte Angabe ("nein") zu, dass vom Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit in Höhe von Fr. 82'237.- die persönlichen AHV/IV/EO-Beiträge nicht abgezogen worden waren? Ja; zumindest ist aus der Jahresrechnung nichts anderes ersichtlich (kein Aufwandkonto "Sozialversicherungsbeiträge"). 2. Bei Bejahung von Frage Ziff. 1: Was ist der Grund für den fehlenden Abzug der Selbstständigenbeiträge im steuerlichen Veranlagungs-verfahren? Ein solcher Abzug wurde weder deklariert noch beantragt. 2.1 Bestand der Grund darin, dass der Steuerpflichtige keine solchen Beiträge deklariert hatte? Ja, der Steuerpflichtige hatte keine solchen Beiträge deklariert.“).
Ciò è confermato dal verbale del 5 febbraio 2008 sottoscritto dal ricorrente e dall’Ufficio __________ Tassazione __________ dove emerge che “considerate le spese sostenute per realizzare il reddito verrà imposto un importo di fr. 82'000.- netti relativi alla prestazione lorda di fr. 96'000.-. Il contribuente documenterà l’eventuale contributo AVS che verrà dedotto dalla tassazione relativa all’anno del pagamento dello stesso” (doc. 7a).
Ne segue che, in applicazione della sentenza 9C_189/2013 del 13 dicembre 2013, destinata a pubblicazione, l’amministrazione dovrà ricalcolare il contributo dovuto sulla base dell’importo complessivo di fr. 82'500 senza applicare l’art. 9 cpv. 4 LAVS.
2.7. L’insorgente, solo vincente in causa con riferimento alle sue prime richieste, rappresentato da una fiduciaria, avrebbe per principio diritto a perlomeno parziali ripetibili.
Infatti, secondo l'art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal Tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento.
Nel caso di specie l’assicurato è amministratore unico, con firma individuale, della fiduciaria che lo rappresenta e la firma figurante in calce al ricorso (doc. I) non si discosta molto da quella apposta personalmente al reclamo del 27 agosto 2012 inoltrato contro la tassazione del 2009 (doc. 7b).
Con sentenza 30.2004.78 del 21 marzo 2005, nel caso di un’amministratrice unica della società ricorrente che aveva interposto ricorso per il tramite di una fiduciaria di cui era titolare ma che si era presentata in calce al ricorso come amministratrice unica della società ricorrente, il TCA, dopo aver rammentato il contenuto della DTF 129 V 113 = Pratique VSI 2004 pag. 60 relativa al riconoscimento di ripetibili ad un esecutore testamentario, ha negato il diritto a ripetibili alla società ricorrente giacché la rappresentante aveva agito nella sua qualità di amministratrice unica della società insorgente e non di titolare della fiduciaria che la rappresentava e non erano adempiuti i presupposti per riconoscere l’indennità per ripetibili alla persona che agisce per proprio conto.
A questo proposito va rammentato che l'Alta Corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (cfr. consid. 7 non pubblicato in DTF 139 V 289: DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a).
Con sentenza 30.2005.37 del 14 novembre 2005, il TCA, che ha dovuto giudicare sul nuovo ricorso inoltrato dalla medesima ricorrente contro la nuova decisione su opposizione emessa in seguito al rinvio di cui alla sentenza 30.2004.78 del 21 marzo 2005, ha invece riconosciuto il diritto a ripetibili poiché l’amministratrice unica della ricorrente non si è più presentata come tale, bensì come titolare dello studio fiduciario (consid. 2.15 della sentenza 30.2005.37 del 14 novembre 2005).
Con sentenza 9C_864/2007 del 30 aprile 2008, il TF ha affermato:
" Per giurisprudenza, un legame di parentela tra la persona assicurata e l'avvocato che la rappresenta in giudizio non esclude di per sé l'assegnazione di un'indennità di parte, a meno che il rappresentante legale non abbia lui stesso un interesse proprio all'esito del processo, segnatamente in virtù di un obbligo di assistenza, coniugale (art. 159 cpv. 3 CC; v. RCC 1984 pag. 287, consid. 4), parentale (art. 296 segg. CC; DTF 129 V 113 consid. 4.1 pag. 116) o altrimenti familiare (art. 328 CC; DTF 129 V 113 consid. 4.1 pag. 116 con riferimenti).
Benché tale principio sia stato (principalmente) elaborato per la rappresentanza in giudizio di una persona che non dispone di conoscenze giuridiche particolari, non vi è serio motivo per non applicarlo, per analogia, anche all'avvocato che rappresenta in giudizio un collega suo parente. In effetti, in assenza di un interesse proprio del patrocinatore all'esito del processo nel senso suesposto e in mancanza di un chiaro tentativo di elusione della prassi che solo eccezionalmente - in presenza di un dispendio particolare - riconosce all'avvocato agente in causa propria il diritto a ripetibili (v. DTF 129 II 297 consid. 5 pag. 304), non si giustifica di trattare differentemente l'avvocato patrocinato da un collega suo parente da chi invece, nella stessa situazione, si fa rappresentare da un collega con il quale non intrattiene legami di (stretta) parentela. Tenuto conto del fatto che in quest'ultima evenienza, la prassi riconosce normalmente alla parte vincente in lite il diritto a ripetibili (v. ad es. consid. 3b non pubblicato in DTF 126 I 228; cfr. inoltre sentenza 2P.163/2003 del 30 gennaio 2004, consid. 5.2), lo stesso diritto, per motivi di parità di trattamento, non può essere negato al qui ricorrente (in questo senso, sebbene senza motivazione particolare, cfr. il consid. 4.2 non pubblicato in DTF 130 II 270, e la sentenza 2A.18/2004 del 13 agosto 2004, consid. 10)."
In una sentenza K 63/06 del 5 settembre 2007 il TF ha rammentato che:
" 5.4.3 Il diritto a ripetibili è per contro stato rifiutato - in applicazione del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, abrogato in seguito all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA - a un assicurato, che, pur vincendo in causa, era stato patrocinato da un ente incaricato dell'assistenza pubblica. Questa Corte ha ritenuto non giustificarsi in simile evenienza l'assegnazione di un'indennità di parte poiché il mandatario assisteva l'interessato a titolo gratuito e quest'ultimo non aveva pertanto da assumersi le spese per la tutela dei suoi interessi (DTF 126 V 11 consid. 5 pag. 13; giurisprudenza che è stata confermata anche sotto l'imperio della LPGA dalla sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 245/04 del 14 aprile 2005)." (sottolineatura del redattore)
Nella citata sentenza I 245/04 del 14 aprile 2005 il TF ha affermato che secondo la giurisprudenza relativa all’art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS, che resta applicabile in ambito LPGA per l’interpretazione dell’art. 61 lett. g LPGA, un assicurato rappresentato gratuitamente da un’istituzione d’assistenza pubblica non può pretendere ripetibili davanti all’autorità giudiziaria cantonale, in mancanza di una giustificazione economica (consid. 2.2 della citata sentenza). Infatti una tale istituzione non guadagna le sue risorse finanziarie tramite contributi o sostegni dei suoi membri, bensì essenzialmente grazie a sussidi statali che gli permettono di adempire alla sua funzione di organismo di assistenza pubblica (consid. 2.2 della citata sentenza). Nel caso giudicato dal TF il ricorrente era rappresentato gratuitamente da un’assistente sociale del Centro d’azione sociale e della salute, unità del servizio di azione sociale della Città di Ginevra (consid. 3.2: «En l'occurrence, l'intimé était représenté gratuitement - le contraire n'est ni allégué ni établi - en instance cantonale par un assistant social du Centre d'action sociale et de santé, Unité de service action sociale de la Ville de Genève […] », sottolineatura del redattore). Il TF ha pertanto applicato la giurisprudenza di cui alla DTF 126 V 11 (secondo cui un assicurato patrocinato da un ente incaricato dell'assistenza pubblica vincente in causa non ha diritto a indennità di parte) ed ha negato in mancanza di una giustificazione economica (« […] faute de justification économique […] ») il diritto a ripetibili.
In concreto, ritenuto che il ricorrente ha agito per il tramite della propria fiduciaria, che nulla gli avrebbe impedito di agire personalmente come in ambito di opposizione alla decisione del 20 dicembre 2013 (doc. 7) o di reclamo contro la tassazione 2009 (doc. 7b) e che l’interessato non pretende e neppure rende verosimile di essere rappresentato a titolo oneroso, in assenza di una giustificazione economica non ha diritto ad alcuna indennità per ripetibili.
In concreto, l’interessato non avrebbe diritto ad alcuna indennità per ripetibili neppure se si volesse applicare la giurisprudenza relativa alla persona che agisce in causa propria (cfr. DTF 129 V 113) già solo per il fatto che, a non averne dubbio, il lavoro svolto (ricorso di 3 pagine [doc. I] ed osservazioni di una pagina [doc. V] non ha impedito in maniera notevole la propria attività professionale e neppure gli ha causato una perdita di guadagno.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per un nuovo calcolo del contributo dovuto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti