Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2014.19

 

ir/gm

Lugano

5 marzo 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

 

 

statuendo sull’esposto del 3 marzo 2014 di

 

 

AT 1  

 

 

contro

 

 

 

 CV 1  

 

 

in materia di l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (art. 87 e 88 LAVS)

 

 

 

 

 

Considerato come

 

                                    ·   la AT 1 si è rivolta al Tribunale amministrativo (recte: Tribunale cantonale delle Assicurazioni) cui ha presentato una denuncia nei confronti della signora CV 1 per asserita violazione degli art. 87 e 88 LAVS siccome l’assicurata non avrebbe trasmesso all’amministrazione il certificato dei salari debitamente compilato;

 

                                    ·   che l’atto è stato ricevuto da questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ma non è stato intimato all’assicurata per la presentazione di una risposta di causa stante la incompetenza del Tribunale;

 

                                    ·   che non sono state acquisite prove ulteriori;

 

                                    ·   che la presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);

 

                                    ·   che, in via preliminare, occorre precisare che nella procedura giudiziaria amministrativa la decisione determina l'oggetto della lite che può essere deferito a un tribunale per mezzo di ricorso;

 

                                    ·   che nel caso in esame, come accertato telefonicamente dal giudice delegato presso l’assicuratore, non sono state emanate decisioni in merito alla pretesa manchevolezza dell’assicurata;

 

                                    ·   che nel caso di specie appare volontà dell’assicuratore rivolgersi a questa autorità per conseguire il perseguimento penale dell’assicurata stante l’esplicito richiamo degli art. 87 ed 88 LAVS che regolano il tema dei reati e delle contravvenzioni (così le marginali) in ambito di applicazione della LAVS;

 

                                    ·   che il Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha competenze di natura amministrativa e non ha competenza per perseguire penalmente reati, compito quest’ultimo che spetta invece al Ministero Pubblico del cantone Ticino (art. 67 LOG);

 

                                    ·   che in effetti il Tribunale cantonale delle Assicurazioni giudica come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali federali ai sensi dell’art. 57 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (in seguito LPGA) e le azioni in materia di previdenza professionale;

 

                                    ·   che d’altra parte questo Tribunale può essere adito anche se l’assicuratore o l’autorità competente, nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo; ciò che palesemente non è il caso in concreto;

 

                                    ·   che l’esposto dell’amministrazione fa riferimento all’art. 87 LAVS secondo cui:

 

                                         “Chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene per se o per altri una prestazione a norma della presente legge che non gli spetta,

                                         chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, si sottrae, in tutto o in parte, all’obbligo di pagare i contributi,

                                         chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, versa a un lavoratore salari da cui sono stati dedotti i contributi e, invece di pagare alla cassa di compensazione i contributi dovuti dal lavoratore, li utilizza lui stesso o li adopera per soddisfare altre pretese,

                                         chiunque viola l’obbligo del segreto oppure, nell’applicazione della presente legge, abusa del suo ufficio, quale organo o funzionario, a danno di terze persone o a suo vantaggio,

                                         chiunque non ottempera all’obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA)

                                         chiunque, nella sua qualità di revisore o di aiuto revisore, procedendo a una revisione o a un controllo, oppure alla stesura o alla presentazione del rapporto di revisione o di controllo viola in modo grave i suoi doveri,

                                         chiunque utilizza sistematicamente il numero d’assicurato senza esserne autorizzato, è punito, sempreché non si tratti di un crimine o di un delitto cui è comminata una pena più grave, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.”

 

                                    ·   che invece l’art. 88 LAVS regola le contravvenzioni alla legge prescrivendo che:

 

                                         “Chiunque, in violazione dell'obbligo che gli incombe, fornisce intenzionalmente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni,

                                         chiunque si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce,

                                         chiunque non riempie o riempie in modo non conforme al vero i moduli prescritti,

                                         chiunque, nell'utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato, non adotta misure ai sensi dell'articolo 50g capoverso 2 lettera a, è punito con la multa, sempreché non si verifichi una fattispecie indicata nell'articolo 87.”

 

                                    ·   che a non averne dubbio dunque la Cassa intendeva sporgere nei confronti di CV 1 una denuncia penale per avere omesso di trasmettere il certificato dei salati, ottenendone conseguentemente la condanna;

 

                                    ·   che non spetta a questo giudice analizzare se i presupposti dell’art. 87 rispettivamente quelli dell’art. 88 LAVS siano adempiuti in concreto, osservato che gli atti vanno immediatamente trasmessi al Ministero Pubblico per i suoi incombenti;

 

                                    ·   che si giustifica trasmettere copia di questo decreto, con cui l’esposto della Cassa viene dichiarato non ricevibile, direttamente alla Cassa ed all’assicurata la quale viene comunque invitata a volere dare il necessario seguito alle richieste amministrative della cassa di compensazione – qualora non lo avesse già fatto o se non vi ostassero altri particolari motivi – al fine di permettere all’amministrazione di dare compiuto seguito all’applicazione delle norme di legge.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   L’esposto 3/5 marzo 2014 della AT 1 di __________ è irricevibile.

 

                                   2.   Gli atti vengono trasmessi al Ministero Pubblico di __________ per il necessario seguito.

 

                                   3.   Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   4.   Intimazione alle parti (AT 1, __________ e CV 1, __________).

 

                                   5.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti