Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2014.30

 

cs

Lugano

23 ottobre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

                                        

 

statuendo sul ricorso del 30 giugno 2014 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 2 giugno 2014 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In seguito al controllo del conteggio dei salari (ex art. 162 segg. OAVS) relativo al periodo 1° gennaio 2009-31 dicembre 2012 presso la __________, __________ (cfr. doc. 4), un ispettore della CO 1 ha effettuato delle riprese per complessivi fr. 345’018, corrispondenti, in gran parte, a reddito in natura d’altra specie (art. 13 OAVS; assegnazione di un’abitazione gratuita; fr. 247'706) e alle indennità per pranzo dei dipendenti impegnati sul __________ __________ a __________ (fr. 65'836; doc. 1) per il biennio 2011-2012.

                               1.2.   Ritenendo tale importo come reddito determinante l’amministrazione, con tassazione d’ufficio del 26 marzo 2014, ha fissato i contributi paritetici dovuti dalla società dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012 per un importo complessivo di fr. 55'320.80 (allegato doc. 33).

 

                               1.3.   Con decisione su opposizione del 2 giugno 2014 la Cassa di compensazione ha confermato la ripresa.

                                         Circa il reddito in natura d’altra specie ai sensi dell’art. 13 OAVS, l’amministrazione ha affermato che la società ha messo a disposizione un’abitazione gratuita sia per i lavoratori prestati alla “__________” impegnati __________ “____________________” a __________, sia per i dipendenti prestati alla “__________” impegnati a __________ e a __________.

                                         Per quanto concerne le indennità per il pranzo, la Cassa ha affermato che gli operai impiegati __________ “__________” potevano rientrare nelle strutture dove alloggiavano che si trovavano nelle vicinanze del luogo di lavoro oppure presso la società con sede a __________, a cui __________ ha messo a disposizione i lavoratori. L’amministrazione ha rammentato che i contratti collettivi di lavoro (di seguito: CCL) prevedono, di norma, un riconoscimento dell’indennità pranzo soltanto se il cantiere si trova ad una certa distanza dalla sede aziendale o dal domicilio del lavoratore. In concreto l’art. 25 CCL, a partire dal 1° gennaio 2010, prevede l’assoggettamento ai contributi sociali delle indennità (orarie) versate se il dipendente può rientrare per il pranzo al proprio domicilio o alla sede della ditta (art. 25 cpv. 2 lett. a CCL), per la quota che eccede i fr. 2'640 annui corrispondenti a fr. 12 per giorno lavorato per 220 giorni all’anno (art. 25 cpv. 2 lett. b CCL). La Cassa sostiene che la società ha applicato la lettera b, ma non la lettera a (doc. 34).

                                        

                               1.4.   RI 1 __________ è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione ed ha chiesto l’annullamento della ripresa dell’importo di fr. 313'542, corrispondente al reddito in natura d’altra specie (alloggi gratuiti) ed all’indennità per i pasti (doc. I).

                                         La ricorrente evidenzia di aver sottoscritto, il 1° settembre 2011, un contratto con il __________ __________ con il quale è stata regolamentata la fornitura del personale.

                                         L’art. 11 della convenzione stipulava l’incarico per la ricorrente di organizzare i pernottamenti settimanali del personale, di __________ __________ e domiciliato in __________. I costi, secondo il contratto, venivano assunti dalla __________ poiché il personale, per esigenze lavorative, necessitava di un luogo dove poter dormire. Gli alloggi sono stati messi a disposizione del personale per un’esigenza e una necessità di __________ e non per una richiesta o una necessità dei lavoratori.

                                         Il costo dell’alloggio, rifatturato ad RI 1 dal __________ __________, non è stato assoggettato ai contributi sociali. Questo perché tutti i dipendenti hanno un onere di locazione o di casa propria in __________, dove sono domiciliati e la messa a disposizione di un luogo per dormire non è stata considerata una prestazione di alloggio gratuito. Il luogo di lavoro è stato stabilito dal __________ __________ e non è stato scelto dai dipendenti o da RI 1.

                                         Tutti i dipendenti __________ hanno sempre avuto il centro dei loro interessi personali ed affettivi in __________ tanto che ogni 15 giorni, alcuni anche settimanalmente, vi rientravano. Tramite __________ il volo andata e ritorno costa solo __________.

                                         Inoltre, i locali messi a disposizione dei dipendenti erano più d’uno, ma per più salariati che vivevano sotto lo stesso tetto. A comprova che i locali messi a disposizione non sono un’abitazione di famiglia la ricorrente ha prodotto documentazione da cui emerge il domicilio in __________ dei propri dipendenti. La messa a disposizione dei locali da parte del __________ __________ per il tramite di RI 1 deve essere considerata come un costo di alloggio perché imposta dal __________ __________ per poter svolgere il lavoro ed è parificabile ad un villaggio di cantiere. La ricorrente sostiene di essere stata in buona fede e non ha assoggettato tale costo che non era di sua competenza.

                                         Anche i lavoratori prestati alla __________, a cui sono stati pagati gli alloggi, avevano il loro domicilio all’estero. La ricorrente produce una fattura da cui emerge l’uso di 6 camere per 12 dipendenti e per gli stessi motivi evocati in precedenza, chiede l’annullamento della ripresa.

                                        

                                         In secondo luogo l’insorgente contesta la ripresa dell’indennità pasto di fr. 1.40 all’ora.

                                         La ricorrente ribadisce che il domicilio primario dei dipendenti è in __________ e che i salariati hanno soggiornato in diversi alberghi (a __________, a __________, a __________ e a __________), mentre la sede operativa di RI 1 è a __________, dove viene gestita l’operatività della fornitura di prestito di personale. I dipendenti non potevano rientrare a __________ per il consumo del pasto. Non può neppure essere ritenuta la sede di __________ dove si svolgono unicamente lavori amministrativi come la stesura della contabilità.

                                         Il tragitto tra il cantiere e la sede operativa della ditta è superiore ai 10 Km di distanza, valore che la Cassa prende in considerazione per dover assoggettare tale indennità, sin dalla prima ora di lavoro, al contributo AVS.

                                         Per l’insorgente non si può ritenere il luogo dove dormivano i salariati poiché hanno soggiornato in alberghi dove non avevano la possibilità di rientrare a mangiare o di cucinare. In conclusione la ricorrente sostiene di aver rispettato anche l’art. 25 cpv. 2 lett. a CCL.

                                        

                               1.5.   Con risposta del 26 agosto 2014 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni analoghe a quelle figuranti nella decisione su opposizione (doc. III). A titolo abbondanziale l’amministrazione ha rilevato che in altri casi simili, con lavoratori che hanno mantenuto il proprio domicilio all’estero, impegnati nel periodo di attività presso lo stesso cantiere, l’indennità alloggio erogata dal datore di lavoro è stata totalmente assoggettata ai contributi sociali ed è pure stata considerata reddito dall’Autorità fiscale.

 

                               1.6.   Il 29 agosto 2014 l’insorgente ha chiesto di poter avere copia della documentazione prodotta dalla Cassa (doc. V). Interpellata in merito dal TCA (doc. VI), l’amministrazione ha affermato di non aver obiezioni alla trasmissione alla società ricorrente della documentazione prodotta con la risposta di causa, ad eccezione dell’allegato 35, essendo un documento dell’autorità fiscale (doc. VIII).

 

                               1.7.   Il 9 settembre 2014 il Giudice delegato del TCA ha scritto alla società ricorrente, trasmettendo le fotocopie richieste, eccetto il documento 35, il cui contenuto è stato riassunto, e le ha assegnato un termine per presentare osservazioni (doc. IX).

 

                               1.8.   Con scritto del 16 settembre 2014 l’insorgente ha domandato una proroga del termine, chiedendo di poter visionare il documento 35 (doc. XI).

 

                               1.9.   Il 19 settembre 2014 il Giudice delegato del TCA ha scritto alla ricorrente, informandola della convocazione delle parti per un’udienza nel corso della quale sarebbe stato tematizzato anche il contenuto della documentazione dell’autorità fiscale prodotta dalla Cassa. A questo proposito il Giudice delegato ha

                                         nuovamente elencato in dettaglio le norme del Contratto nazionale mantello dell’edilizia e del genio civile (CNM) citate dall’autorità fiscale ed il contenuto dello scritto. Contestualmente il termine per presentare osservazioni è stato prorogato (doc. XIII).

                             1.10.   Il 25 settembre 2014 lo studio legale RA 1 ha comunicato al TCA di aver assunto il patrocinio della ricorrente (doc. XIV) ed il 7 ottobre 2014 ha prodotto le osservazioni (doc. XVII).

                                         La ricorrente ha ribadito che i dipendenti sono stati alloggiati in strutture alberghiere che spesso condividevano tra di loro. Ai medesimi era inoltre versata un’indennità di pasto considerato che la distanza tra luogo d’impiego e sede operativa del datore di lavoro o domicilio dei dipendenti non permetteva il rientro. Considerata la situazione, ed in perfetta buona fede, il datore di lavoro non ha assoggettato ai contributi il costo dell’alloggio e l’indennità pasti versata.

                                         Dopo aver fatto valere la violazione del diritto di essere sentita per non aver potuto visionare il documento 35 prodotto dalla Cassa, utilizzato, secondo l’insorgente, a fondamento della reiezione delle censure sollevate, la società ha chiesto l’annullamento della decisione, irrimediabilmente viziata da una grave violazione procedurale.

                                         Nel merito la ricorrente contesta di dover versare contributi sociali per avere messo a disposizione dei propri dipendenti delle camere d’albergo, e meglio una camera quadrupla ed una camera singola presso l’Hotel __________, più camere a 3-4 letti presso l’Hotel __________, 14 operai in camerate da più posti letto presso il __________. Queste sistemazioni non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 13 OAVS, non configurando un caso di messa a disposizione di un’abitazione gratuita di più locali ai sensi del marginale 2062 della direttiva sul salario determinante (di seguito: DSD).

                                         Circa il soggiorno presso l’Hotel __________, sono stati messi a disposizione dei dipendenti 5 monolocali e 3 appartamenti di 2 locali (che i dipendenti dovevano tuttavia condividere tra di loro). Tutto ciò per una durata molto limitata, e meglio meno di un mese. Le stanze erano interne ad un albergo che non permette un soggiorno di tipo duraturo ed i dipendenti vi sono rimasti per poche settimane (nel mese di aprile). I 5 monolocali non rientrano nel concetto di “abitazione” contenuto nelle direttive (che esige degli spazi formati da più locali). Circa gli appartamenti bilocali, essi non erano messi a disposizione unicamente del dipendente o della sua famiglia così come richiede la citata direttiva. Gli spazi dovevano essere condivisi tra i lavoratori, ciò che esclude possa trattarsi di un’abitazione ai sensi delle DSD.

                                         Per quanto concerne le indennità per il pasto, l’insorgente, dopo aver rammentato le norme applicabili, ribadisce che per i dipendenti era impensabile tornare a __________, dove ha sede la società, per mangiare. Ciò non era possibile neppure presso gli alloggi per la notte, giacché nella gran parte dei casi i lavoratori avevano a disposizione unicamente le camere. L’insorgente evidenzia infine che nella denegata ipotesi in cui si dovesse ammettere che i monolocali ed i bilocali all’Hotel __________ __________ siano parificabili ad un domicilio in cui i lavoratori potevano rientrare per il pranzo, le trattenute andrebbero comunque limitate al periodo di alloggio presso questi locali e in ogni caso escluse per il periodo di soggiorno in hotel.

 

                             1.11.   Il 9 ottobre 2014 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza (doc. XVIII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   La ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentita, non essendo stato possibile prendere visione e ottenere copia del documento 35, citato e prodotto dalla Cassa in sede di risposta di causa. La società sostiene che nel caso concreto il documento è stato utilizzato a fondamento della decisione impugnata, che di conseguenza va annullata, essendo il vizio procedurale insanabile (doc. XVII).

 

                                         Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006 nella causa H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,  124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

                                        

                                         In concreto il Tribunale rileva innanzitutto che il citato documento, concernente una disposizione emessa dal fisco sulla base del CNM nell’ambito della trattazione fiscale delle indennità per alloggio e per il pranzo su un altro cantiere, non è stato utilizzato dalla Cassa a fondamento della decisione formale e della decisione su opposizione. Esso è stato citato dall’amministrazione unicamente in sede di risposta e solo abbondanzialmente (cfr. doc. III, pag. 3: “(…) A titolo abbondanziale la Cassa rileva che in altri casi simili (vedi cantiere __________), con lavoratori che hanno mantenuto il proprio domicilio all’estero, impegnati nel periodo di attività sullo stesso cantiere, l’indennità alloggio erogata dal DL è stata totalmente assoggettata ai contributi sociali ed è pure stata considerata reddito dall’Autorità fiscale (Imposta alla fonte, doc. 35).”).

 

                                         In secondo luogo il Giudice delegato ha riassunto il contenuto del documento 35 alla ricorrente, assegnandole la possibilità di esprimersi in merito (cfr. doc. IX e XIII).

                                         La questione è inoltre stata ampiamente discussa nell’ambito dell’udienza tenutasi il 9 ottobre 2014 in presenza delle parti (doc. XVIII). In quell’occasione il Giudice delegato ha ribadito che il documento è stato ripreso praticamente alla lettera, fatto salvo un nominativo ed alcune cifre, nello scritto del 19 settembre 2014 destinato alla ricorrente e che si tratta di una comunicazione dell’Ufficio delle imposte alla fonte diretta ai consorzi ed alle ditte attive su un altro cantiere per il quale non è noto se vi siano state contestazioni di ordine giudiziario. Il Giudice ha inoltre affermato che si tratta comunque di un’altra autorità amministrativa, e meglio fiscale, e di un altro contesto giuridico (doc. XVIII).

 

                                         Questo TCA rileva infine che questo documento (numero 35) non sarà utilizzato per motivare la sentenza in esame.

                                          Ne segue che nulla osta all’esame di merito della vertenza.

 

                                         Del resto secondo giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).

                                         In concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

 

                                         Non va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).

 

                                         Alla luce di tutto quanto sopra esposto questo tribunale deve entrare nel merito del ricorso.

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   Va innanzitutto rilevato che il periodo di controllo porta sugli anni dal 2009 al 2012, ma che le riprese concernono unicamente il 2011 ed il 2012 (cfr. doc. 1).

 

                                         In assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03, consid. 3; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).

                                        

Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell'eventuale assoggettamento delle indennità contestate agli oneri sociali) si è realizzato nel biennio 2011-2012, vanno applicate le norme sostanziali in vigore in quegli anni (sentenza 30.2013.2 del 24 luglio 2013).

 

                               2.3.   I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS).

Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato "salario determinante", è prelevato un contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS).

Giusta l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance.

L'art. 5 cpv. 4 LAVS prevede che il Consiglio federale può escludere dal salario determinante le prestazioni di carattere sociale, nonché le elargizioni fatte da un datore di lavoro a favore dei suoi dipendenti in occasione di avvenimenti particolari.

 

Questo reddito ingloba dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti), incluse le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono state effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana.

 

Per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese, sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS).

 

Dal 1° gennaio 2009 il testo dell'art. 9 cpv. 1 OAVS è il seguente:

 

" Sono spese generali quelle cui il datore di lavoro [recte: salariato] deve far fronte nell'ambito della propria attività. Le indennità per spese generali non rientrano nel salario determinante.”

 

Non fanno parte di queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS).

 

                               2.4.   Configurano, di norma, spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio), le spese di rappresentanza e quelle per la clientela (STFA H 57/04 del 20 aprile 2006, consid. 7.1 in: RtiD II-2006 n. 46 pag. 214; STFA H 257/03 dell'11 gennaio 2005, consid. 4.3.1, concernente la ricorrente); le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese supplementari di viaggio dal domicilio al luogo di lavoro, se questi sono considerevolmente lontani l'uno dall'altro; le spese supplementari per i pasti che il salariato deve consumare fuori dal domicilio a causa della distanza del domicilio dal luogo di lavoro, come pure le spese d'alloggio per il pernottamento fuori casa nonché le spese di formazione e di perfezionamento professionali (tasse d'iscrizione a corsi o ad esami, libri o materiale, ecc.), che sono in stretta relazione con l'attività professionale del salariato (N. 3003 delle Direttive sul salario determinante (DSD), edite dall'UFAS, valide dal 1° gennaio 2008; RDAT II-1992 n. 60, pag. 140; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Berna 1996, N. 4.151, pag. 164-166).

 

Di principio si deve dedurre l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982 pag. 354, RCC 1983 pag. 310).

 

Per costante giurisprudenza del TF, si può ammettere l'esistenza di spese generali ai sensi dell'art. 9 OAVS soltanto se l'esercizio dell'attività professionale obbliga il salariato ad effettuare spese supplementari (STF 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; Pratique VSI 1994 pag. 84 consid. 3b).

Spetta poi al datore di lavoro o al salariato fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79).

Occorre infatti dimostrare i costi rimborsati, siccome si tiene conto soltanto delle spese effettive (STFA H 257/03, consid. 4.3.2). Il rimborso spese concesso sotto forma d'importi forfetari deve ad ogni modo corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (STF 9C_412/2007, consid. 3.2; STFA 216/96 dell’11 settembre 1997; Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza, gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; STFA H 216/96 dell'11 settembre 1997). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.

A tale principio è possibile derogare solo nei casi in cui, pur essendo dimostrata l'esistenza di spese generali, l'importo dettagliato delle stesse non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze speciali (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172). In tal caso, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, che dovrà stimarne l'ammontare fissando un importo forfetario (STF 9C_412/2007, consid. 3.2; STFA H 57/04, consid. 7.1 = RtiD II-2006 no. 46 pag. 214; STFA H 257/03, consid. 4.3.2; N. 3005 e N. 3011 DSD), tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; Käser, op. cit., N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).

 

L'amministrazione non può quindi limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310 consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b).

A tale scopo è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella causa T. & Co. N.J.).

Alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve dunque provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (citata STFA H 257/03, consid. 4.3.2; RCC 1990 pag. 42 consid. 4).

 

                               2.5.   La Cassa ha innanzitutto ripreso quale reddito in natura d’altra specie ai sensi dell’art. 13 OAVS la messa a disposizione degli alloggi dove hanno soggiornato i dipendenti della società ricorrente.

 

                                         Per l'art. 7 lett. f OAVS le prestazioni in natura regolari costituiscono salario determinante.

 

                                         A norma dell’art. 11 cpv. 1 OAVS il vitto e l’alloggio dei lavoratori occupati nell’azienda e del personale domestico sono valutati 33 franchi il giorno. E’ fatto salvo l’articolo 14. Per il cpv. 2 se il datore di lavoro non dà vitto e alloggio completo, l’importo totale è ripartito come segue: colazione fr. 3.50, pranzo fr. 10.-, cena    fr. 8.- e alloggio fr. 11.50.

 

                                         Giusta l’art. 13 OAVS le prestazioni in natura di altra specie sono valutate, caso per caso, dalla cassa di compensazione secondo le circostanze.

 

                                         Il marg. 2062 delle DSD recita:

 

" Le seguenti prestazioni del datore di lavoro, se assegnate regolarmente, sono considerate reddito in natura di altra specie:

 

-   assegnazione di un’abitazione gratuita unicamente per il salariato o per tutta la famiglia risp. per il partner registrato. Quest’ultimo caso si verifica quando è messo a disposizione del salariato più d’un locale;

-   vestiario e calzature;

-   consegna di un veicolo di servizio per uso privato;

-   il valore del diritto concesso a un pastore di tenere il proprio bestiame sull’alpe del datore di lavoro (diritto d’alpeggio) o di usufruire dei suoi terreni. Gli utili ricavati dal diritto d’alpeggio o dalla coltivazione dei terreni costituiscono un reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente."

 

                                         Ai sensi del marg. 2064 DSD se il datore di lavoro mette un alloggio a disposizione del salariato e quest’ultimo è tenuto a versargli la pigione, tale importo dev’essere riconosciuto al momento del calcolo dei contributi, se non si discosta molto dal valore locativo usuale di quella località.

 

                                         In una sentenza del 13 dicembre 1982, pubblicata in RCC 1983 pag. 515, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), ha stabilito che l'affitto pagato dal datore di lavoro per un appartamento messo a disposizione di uno dei suoi salariati è un elemento del salario determinante ai sensi dell’art. 13 OAVS. Nella misura in cui il vantaggio concesso al proprio dipendente costituisce una parte della sua rimunerazione, non vi è alcun motivo per non calcolare i contributi sulla base effettiva del vantaggio conseguito.

 

                                         Con sentenza del 7 settembre 1988 pubblicata in RCC 1989 pag. 405 e seguenti l’Alta Corte ha stabilito che il valore della messa a disposizione gratuita da parte del datore di lavoro di un appartamento, come pure il valore dell’utilizzazione di un’automobile a scopi privati costituiscono salario determinante quali prestazioni in natura aventi carattere regolare. Nel caso giudicato dall’allora TFA una squadra di pallacanestro metteva gratuitamente a disposizione dei suoi giocatori stranieri i veicoli nonché, ad un giocatore americano, un appartamento di 5 locali e mezzo, non ammobiliato ed in parte utilizzato per depositare il materiale della squadra di pallacanestro, occupato al 50% e per 8 mesi all’anno dal giocatore e la cui locazione ammontava a fr. 710 al mese. La cassa di compensazione ha considerato che le prestazioni in natura versate dal club sportivo ai suoi giocatori costituivano salario determinante. Il TFA ha confermato la ripresa.

                                        

                                         Con sentenza del 17 gennaio 1996, pubblicata in Pratique VSI 1996, pag. 165 l'Alta Corte, in un caso in cui non era contestato l’assoggettamento del vantaggio ottenuto, ma l’ammontare dell’importo da assoggettare a contribuzione, ha affermato che quando il datore di lavoro mette gratuitamente a disposizione del salariato un appartamento indipendente dal suo e il cui valore locativo supera sensibilmente le norme minime fissate nell’art. 11 OAVS, il vantaggio concesso deve essere calcolato conformemente all’art. 13 OAVS.

                                         L'Alta Corte si è così espressa:

 

" Par contrat du 30 janvier 1981; les époux W. ont été engagés en qualité de «couple de direction» au service de Maison S., entreprise qui loue des studios et appartements dans un immeuble dudit lieu. Un appartement de quatre pièces est mis à la disposition du couple, au 10e étage de l'immeuble. Les charges de l'appartement incombent à l'employeur. Dès l'origine, le loyer déclaré dans le salaire pour cet appartement fut de 300 francs par mois. A la suite d'un contrôle d'employeur, la caisse de compensation a constaté que le loyer déclaré était sensiblement inférieur aux montants usuels locaux. Elle a fixé à 9780 francs par an la valeur locative de l'appartement occupé par le couple, ce qui entraînait une augmentation du revenu- en nature soumis à cotisations pour la différence entre ce montant et le loyer déclaré de 300 francs par mois (3600 francs par an).

 

(…)

 

b. Les premiers juges considèrent que les époux W. sont engagés dans une entreprise non agricole au sens de l'art. 11 RAVS (ancien). Cette disposition, selon eux, l'emporte sur l'art. 13 RAVS, en tant que «lex specialis». Par conséquent, c'est un montant mensuel de 270 francs au maximum (30x 9) qui doit être soumis à cotisations pour la mise à disposition d'un logement par l'employeur en faveur de ces mêmes époux.

 

c. La recourante et l'OFAS critiquent à juste titre cette solution. En effet, à l'art. 11 RAVS précité, le Conseil fédéral n'a en principe voulu viser que les seules prestations fournies directement par l'employeur, au sein même de sa propre communauté domestique (RCC 1983 p. 515).

Lorsque l'employeur met gratuitement à la disposition du salarié un appartement indépendant du sien, dont la valeur locative dépasse sensiblement les normes minimales précitées, l'avantage concédé doit être estimé conformément à l'art. 13 RAVS (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, p.133, note 4.97). Peu importe, à cet égard, que l'appartement se trouve dans un immeuble appartenant à l'employeur (RCC 1989 p. 405, 1983 p. 515; arrêt non publié Commune de V du 27 février 1991 [H 63/89]).

 

Le fait que l'employeur consent un loyer de faveur, ou même renonce à percevoir un loyer, pour compenser certaines difficultés de la fonction de l'employé, n'y saurait rien changer. La somme non réclamée par l'employeur n'en constitue pas moins une prestation en nature, complémentaire au salaire et qui doit, à ce titre, être comptabilisée dans le revenu soumis à cotisations (arrêt Commune de V, déjà mentionné), comme d'ailleurs dans le revenu imposé par l'autorité fiscale (arrêt du 7 octobre 1986 en la cause G. [A. 234/1982], publié dans Steuerentscheid, 1987, B 101.2 n° 3). Tout au plus convient-il de tenir compte, dans l'estimation du loyer, d'éventuels inconvénients de service (arrêt commune de V).

 

4. Pour l'estimation de la prestation en nature sous la forme de la mise à disposition d'un appartement, l'autorité administrative fixe en principe la valeur effective de l'avantage en opérant la différence entre la valeur locative et le loyer payé, si celui-ci est sensiblement plus bas que les loyers fixés habituellement dans la région concernée. Elle jouit pour ce faire d'un large pouvoir d'appréciation (ATFA 1965 p. 153 = RCC 1966 p. 31; RCC 1989 p. 405, 1983 p. 515, 1981 p. 354).

 

En l'espèce, la caisse de compensation a retenu un montant de 9780 francs par année au titre d'avantage en nature concédé par l'employeur, soit un loyer de 815 francs par mois. Ce montant se situe certainement dans les normes du marché. Il semble même peu élevé, s'agissant d'un appartement de quatre pièces à Genève, où les loyers sont notoirement élevés et si l'on considère, en outre, que les charges de l'appartement incombent à l'employeur. II n'y a en tout cas pas lieu, dans ces circonstances, de retrancher du loyer retenu par l'administration un certain montant au titre d'inconvénients de service.

 

Au demeurant, il faut relever que c'est l'employeur lui-même qui, à la demande de la caisse, a suggéré de fixer à 815 francs par mois le montant du loyer de l'appartement en cause."

 

                                         Va ancora segnalata la sentenza 30.2006.10 del 6 novembre 2006 dove il TCA ha confermato la ripresa quale reddito in natura dell’assegnazione di un’abitazione gratuita (appartamento di 2 locali e mezzo) messa a disposizione del direttore della società ricorrente che sosteneva che il locale era adibito ad ufficio.

 

                               2.6.   Nel caso di specie, la società ricorrente ha messo a disposizione dei propri dipendenti, domiciliati in gran parte in __________, numerosi alloggi presso alcuni alberghi della zona per permettere loro di soggiornare nei pressi dei cantieri (__________), rispettivamente degli aeroporti (__________, cfr. doc. G).

                                         Agli atti figura una fattura del 18 settembre 2011 dell’Hotel __________ di fr. 1'575 per una camera quadrupla ed una camera singola occupate dall’11 al 18 settembre (doc. C), una fattura dell’Hotel __________ per il mese di settembre 2011 per un soggiorno dal 26 settembre al 30 settembre per 20 persone in camere da 3-4 letti (doc. D), una fattura per il mese di aprile 2012 relativa a 5 monolocali ed a 3 appartamenti di 2 locali presso l’Hotel __________ (doc. E) e una fattura per l’alloggio del mese di dicembre 2012 per 14 operai presso il __________ (doc. F). La ricorrente ha anche prodotto la fattura della __________ per 6 “Ein Zimmer Apartments” per il mese di marzo 2012 (doc. H).

 

                                         La Cassa ha effettuato una ripresa, ritenendo l’assegnazione degli alloggi quali redditi in natura d’altra specie ai sensi dell’art. 13 OAVS ed applicando il marg. 2062 DSD.

                                         L’insorgente contesta l’applicazione del citato marginale, affermando che vale unicamente se viene messo a disposizione del dipendente più di un locale, ciò che in concreto, manifestamente, non è il caso, dovendo i salariati dividersi le camere a disposizione. Inoltre, i lavoratori erano domiciliati in __________, dove si recavano regolarmente (ogni 15 giorni ed in alcuni casi ogni settimana), poiché il viaggio in aereo di andata e ritorno costava solo __________.

 

                                         Il marginale 2062 DSD, nella sua versione italiana, prevede che le prestazioni del datore di lavoro, se assegnate regolarmente, sono considerate reddito in natura d’altra specie in caso di “assegnazione di un’abitazione gratuita unicamente per il salariato o per tutta la famiglia risp. per il partner registrato. Quest’ultimo caso si verifica quando è messo a disposizione del salariato più d’un locale”.

 

                                         In francese la marginale 2062 DSD, primo trattino, recita :

 

«Les prestations suivantes de l’employeur sont notamment

considérées comme revenu en nature d’un autre genre, lorsqu’elles sont accordées régulièrement:

– l’octroi gratuit d’une habitation pour le salarié seul ou pour toute sa famille resp. pour son partenaire enregistré.

Il en va ainsi dès que le salarié dispose de plus d’une pièce d’habitation.»

 

                                         Nella versione tedesca il marg. 2062 DSD, primo trattino,  prevede:

 

" Dazu gehören namentlich folgende Leistungen der Arbeitgebenden, sofern sie regelmässig gewährt werden:

– Freie Wohnung für die Arbeitnehmenden allein oder für die ganze Familie bzw. die eingetragene Partnerschaft; sie ist anzunehmen, wenn den Arbeitnehmenden mehr als nur ein Zimmer zur Verfügung steht."

 

                                         Alla luce della direttiva menzionata emerge che laddove al dipendente viene assegnata un’abitazione gratuita, essa va ritenuta quale reddito in natura d’altra specie quando il salariato dispone di più di un locale.

 

                                         Ciò non significa tuttavia che se l’assicurato utilizza solo un locale (o una camera) o lo deve condividere con altre persone, non si è in presenza di una prestazione in natura ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAVS.

                                         Infatti per l’art. 7 lett. f OAVS, le prestazioni in natura se sono regolari fanno di norma parte del reddito determinante (cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants [LAVS], Basilea e Francoforte sul Meno, 1996, pag. 164, n, 48 seg. ad art. 5).

 

                                         Nella misura in cui, come nel caso di specie, le prestazioni in natura sono riconosciute regolarmente, e non sono occasionali (cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants [LAVS], Basilea e Francoforte sul Meno, 1996, pag. 164, n, 48 seg. ad art. 5), esse vanno pertanto assoggettate ai contributi sociali.

 

                                         La circostanza che i lavoratori erano domiciliati in __________ è un’ulteriore comprova della circostanza che essi hanno beneficiato di un vantaggio in natura soggetto a contribuzione, rilevato che la messa a disposizione di un alloggio ha permesso loro di evitare di doverlo pagare personalmente.

                                         Se il datore di lavoro non fosse intervenuto, i lavoratori avrebbero dovuto cercare una sistemazione a loro spese. Nulla muta alla qualifica del vantaggio ottenuto il basso costo del viaggio in aereo per la __________ o il fatto che quando erano raggiunti dalle loro famiglie per le vacanze i costi degli alloggi erano a loro carico.

 

                                         Del resto ciò non è contrario ed anzi è coerente con quanto avviene a livello fiscale, dove, di norma, la messa a disposizione di una camera in favore del proprio personale, anche se occupata cumulativamente, viene ritenuta quale provento in natura. Infatti il promemoria N2/2007 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni relativo ai proventi in natura dei dipendenti, e meglio la stima del vitto e dell’alloggio, elenca le quote applicabili, giornalmente, mensilmente e annualmente, tra l’altro per l’alloggio in camera (reperibile in internet: www.estv.admin.ch/index.html?lang=it). La direttiva precisa che la quota tiene conto di un’eventuale occupazione cumulativa della camera e che se il datore di lavoro mette a disposizione non soltanto una camera ma un appartamento, si aggiungerà l’importo dell’affitto corrispondente al prezzo del locale invece delle quote, rispettivamente l’importo di cui la pigione è stata ridotta in confronto alle pigioni usuali nella località per un appartamento analogo.

A questo proposito va rammentato che con sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009, il Tribunale federale al  consid. 4.2 ha affermato che:

 

" (…)

Per decidere se una prestazione abbia carattere di salario determinante o di reddito da capitale, le casse di compensazione non sono vincolate alla qualifica dell'autorità fiscale. Tuttavia, dall'ordinamento risultante dall'art. 23 OAVS si evince che le casse di compensazione si attengono in linea di massima alla valutazione dell'amministrazione fiscale. In considerazione del principio di unità e coerenza dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili. Al parallelismo tra qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato. È quanto stabilisce del resto la prassi giudiziaria che subordina all'esistenza di motivi decisivi la possibilità di qualificare come salario determinante prestazioni che sono state assoggettate all'imposizione dell'utile netto con decisione cresciuta in giudicato. Il mancato rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti. (…)." (sottolineatura del redattore)

 

                                         Del resto, di principio, l’assegnazione regolare, come in concreto, a titolo gratuito, da parte del datore di lavoro, di un alloggio, costituisce un reddito in natura d’altra specie ai sensi dell’art. 13 OAVS, da includere nel salario determinante.

                                         Si tratta infatti di un vantaggio in natura e costituisce una parte della rimunerazione del dipendente (cfr. anche Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag. 151, n. 4.113 seguenti; cfr. pure Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants [LAVS], Basilea e Francoforte sul Meno, 1996, pag. 165, n, 51 seg. ad art. 5; cfr. anche e contrario la sentenza H 443/00 del 19 febbraio 2002).

                                         Non può invece essere d’aiuto alla ricorrente la circostanza che il contratto con la __________ e quello con la __________ prevedono, all’art. 11, che l’insorgente si impegna a organizzare i pernottamenti per personale proveniente dall’estero nel pieno rispetto delle esigenze e della dignità delle persone e che i costi saranno preventivamente concordati ed addebitati a __________, rispettivamente a __________. Si tratta infatti di questioni riguardanti i rapporti interni tra le parti al contratto e non hanno alcuna incidenza sul pagamento degli oneri sociali.

 

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, è a giusta ragione che la Cassa ha assoggettato al prelievo dei contributi i vantaggi ottenuti dalla messa a disposizione del soggiorno gratuito.

 

                               2.7.   In secondo luogo la ricorrente contesta la ripresa degli importi versati quale rimborso per i pasti, sostenendo che la sede operativa dell’azienda si trova a __________, mentre il luogo di lavoro a __________ e l’art. 25 cpv. 2 lett. a del CCL-TI prevede espressamente che l’indennità è sottoposta alla trattenuta dei contributi sociali se il dipendente può rientrare per il pranzo al proprio domicilio o alla sede della ditta.

 

                                         L’amministrazione ha giustificato la ripresa sostenendo che gli operai impiegati sul __________ __________ a __________ potevano rientrare per il pranzo nelle strutture dove alloggiavano o presso la società alla quale la ricorrente ha messo a disposizione i propri lavoratori.

 

                                         Ora, le direttive sul salario  determinante (DSD) prevedono alle marginali 3002 e seguenti (nella versione francese, la versione italiana essendo aggiornata al 1° gennaio 2008 [cfr. i marg. 3004, 3004.1 e 3004.2 in parte simili]), che non sono considerate spese generali quelle spese di mantenimento che incomberebbero in modo uguale o analogo alla persona interessata anche se non esercitasse un’attività lucrativa. In particolare non rientrano nelle indennità per spese generali, l’indennizzo regolare dei pasti usuali a domicilio o sul posto di lavoro abituale (marg. 3004.1 in vigore fino al 31 dicembre 2008 e nuovo marg. 3006 [nella versione in francese], in vigore dal 1° gennaio 2009).

                                         Il predetto indennizzo rientra nel salario determinante (ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAVS), salvo qualora, tra l’altro, l’indennizzo dei pasti abituale sia di entità insignificante e non venga versato in contanti e il calcolo dell’importo dello stesso comporti oneri amministrativi sproporzionati. Se il buono pasto, altri buoni di ristoranti o le riduzioni concesse sui pasti hanno un valore superiore a 180 franchi al mese, l’importo eccedente questo limite fa parte in ogni caso del salario determinante (3004.2 nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008 = marg. 3007 [versione francese] in vigore dal 1° gennaio 2009).

                                         E’ vero che nel caso di specie i lavoratori sono alle dipendenze della società ricorrente che ha sede a __________, tuttavia essi sono arrivati appositamente dalla __________ per essere prestati ad una società con sede a __________ per attività da svolgere sul __________ del __________, sito a __________. Certo, per la prima volta con le osservazioni del 7 ottobre 2014, peraltro senza apportare alcuna prova, l’insorgente ha affermato che i dipendenti erano occupati su svariati cantieri. In sede di udienza la ricorrente ha comunque attenuato questa affermazione, rilevando che __________ aveva “altri luoghi dove operava e qualche collaboratore si è spostato” su “quei cantieri ma per la stragrande maggioranza i collaboratori (95%) è stata attiva sul __________ __________ (doc. XVIII).

                                         Per cui il posto di lavoro abituale dei lavoratori della ricorrente, ai sensi della marginale 3006 DSD (3004.1 nel tenore in italiano in vigore fino al 31 dicembre 2008) era ____________________. Non __________. Essi non avevano pertanto diritto ad alcun indennizzo per i pasti consumati fuori casa.

                                        

                                         Determinante nel caso di specie non è tanto la circostanza che i salariati lavoravano lontano dalla sede della ditta, bensì che il lavoro veniva svolto dalla quasi totalità dei collaboratori sempre ed unicamente presso il medesimo __________ a __________, dove si trovava il luogo di lavoro abituale.

                                        

                                         Già solo per questo motivo non vi è spazio per riconoscere un’indennità per pasti come chiesta dalla ricorrente.

 

                                         Del resto, non si vede per quale motivo essi non avrebbero potuto consumare il pasto nelle strutture dove alloggiavano oppure presso la società (__________) con sede a __________ a cui è stato messo a disposizione il personale.

 

                               2.8.   Infine, l’insorgente accenna al principio della buona fede. La società afferma che per le ragioni figuranti nel ricorso “supportate da buona fede, non ha assoggettato tale costo alloggio, costo che non era di sua competenza, al contributo AVS” (doc. I) e che “il datore di lavoro, considerata la situazione e in perfetta buona fede, non ha assoggettato ai contributi il costo dell’alloggio e l’indennità pasti versata” (doc. XVII).

 

Il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost. fed., tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa e gli permette in particolare di esigere che l'amministrazione rispetti le promesse fatte e che eviti di contraddirsi. Così, un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se cinque condizioni cumulative, che in specie non sono date, sono riunite (STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1).

 

                                         Nel caso di specie la ricorrente riconduce, implicitamente, la sua buona fede alle convenzioni sottoscritte con i partner contrattuali dove figura che i costi dei pernottamenti del personale “saranno preventivamente concordati ed addebitati” a __________, rispettivamente a __________ (doc. 11 e 10 degli allegati al doc. 20).

                                         Le pattuizioni tra le parti non possono tuttavia essere imputate alla Cassa, che non ha fornito informazioni erronee. Del resto l’insorgente neppure lo pretende. Le modalità di pagamento stabilite con i rispettivi partner contrattuali non permettono all’insorgente di chiedere la tutela del principio della buona fede.

 

                               2.9.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va respinto, mentre la decisione merita conferma.                                                  

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti