Raccomandata |
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Incarto
n.
IR/sc |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sul ricorso del 25 settembre 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 28 agosto 2014 emanata da |
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CO 1
in materia di contributi AVS |
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considerato in fatto ed in diritto
· che RI 1, , ha conseguito, nel 2009, un reddito da attività indipendente cifrato dall’UT __________, per l’allora domicilio dell’assicurato, in CHF 75'000.-- dopo reclamo contro la decisione di tassazione del medesimo ufficio;
· che l’assicurato non si è aggravato ulteriormente contro il provvedimento di natura fiscale;
· che, con decisione formale del 24 giugno 2014 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti dall’assicurato per l’attività indipendente svolta nel 2009 determinando il reddito in CHF 82'873.--;
· che l’assicurato si è opposto alla decisione con scritto del 16 luglio 2014 in cui ha evidenziato quanto, per semplicità, viene riportato in esteso:
" (…)
Da luglio 2009 a gennaio 2011, disoccupato, effettuato oltre 500 ricerche sia in Ticino che in svizzera interna, tutte senza esito positivo. Terminato il periodo quadro diritto alla disoccupazione ho ovviamente continuato ad effettuare le ricerche ma senza trovare lavoro e senza alcuna fonte di reddito.
Come si sa quando le cose non funzionano si accumulano i problemi e nel 2011 ho anche effettuato la separazione con la moglie.
Da febbraio a settembre 2011, non ho percepito redditi e ho praticamente vissuto con i miei risparmi accumulati negli anni, bruciando letteralmente tutto il capitale a disposizione. In una situazione disperata in autunno mi sono iscritto per ottenere l'assistenza sociale non avendo più mezzi finanziari.
Da autunno fino l'estate 2012 sono stato a carico dell'assistenza, vivendo con il minimo vitale.
(…)
.. effettivamente il sottoscritto nel 2009, non ha percepito fisicamente fr. 75'000.-- di reddito aziendale indipendente, come indicato nella notifica di tassazione.
Il mio unico reddito è stato come sempre il salario lordo percepito in qualità di dipendente.
L'autorità fiscale ha aggiunto nella mia notifica di tassazione quale reddito di attività indipendente aziendale per prassi fiscale e tassato per la relativa imposta unicamente per le imposte federali.
Nella __________ ero oltre dipendente anche amministratore unico. Nella transazione di una vendita di una casa in costruzione è semplicemente stato intestato a mio nome il terreno che è stato ceduto / pari al prezzo d'acquisto. Infatti tutti i costi di costruzione sono stati sopportati dalla società e non dal sottoscritto, come pure i ricavi della relativa vendita sono stati incassati dalla società e non dal sottoscritto. Praticamente per tale operazione ho fatto esclusivamente di prestanome, affinché venisse erogato un credito di costruzione da parte della banca, per l'edificazione di una casa al mapp. __________ RFD di __________, in un complesso di 4 case a favore della promotrice __________. (…)" (doc. 7)
· che l’amministrazione ha proceduto alle verifiche d’uso presso l’UT di __________ acquisendo il verbale di audizione del signor RI 1 del 10 febbraio 2011 da cui emerge come l’importo di CHF 75'000.-- determinato per l’IFD 2009 è stato cifrato dopo audizione del signor RI 1 ed alla luce delle deduzioni da questi invocate (doc. 5a);
· che con decisione su opposizione la Cassa CO 1 ha rettificato l’importo ritenuto alla base della determinazione dei contributi alla luce della recente giurisprudenza del TF (9C_189/2013) riportando il valore al netto ossia CHF 75'000.-- senza aggiunte;
· che l’attività indipendente è stata considerata alla luce delle scelte dell’UT competente, confermate su reclamo ed in quanto tali non oggetto di contestazione dell’assicurato;
· che RI 1 si è aggravato al Tribunale cantonale delle Assicurazioni contro la decisione su opposizione con ricorso del 25 settembre 2014 noto alle parti e che si dà per integralmente riprodotto (il gravame riprende sostanzialmente le considerazioni dell’opposizione). In esso il signor RI 1 evidenzia ulteriormente che:
" (…)
… se a suo tempo fossi stato avvisato che tale importo fosse stato oltre l'imposta federale soggetto a contributi AVS non avrei mai accettato tale reddito in aggiunta alla mia dichiarazione fiscale con la dicitura "reddito da attività indipendente", bensì eventualmente reddito d'altra fonte quindi non sottoposto all'AVS. Purtroppo oggi essendo la notifica di tassazione cresciuta in giudicato non posso più ricorrere contro la notifica di tassazione del 2009 essendo stata evasa su reclamo il 23.2.2011.
Attraverso la presente chiedo che i relativi contributi vengano ridotti al contributo minimo legale conformemente all'art. 11 cpv. 1 LAVS …" (doc. I)
· che a sostegno della sua domanda egli evidenzia il suo attuale salario, gli alimenti dovuti, le spese di trasferta e le spese professionali complessive che deve sopportare concludendo egli ribadisce che è suo desiderio vedersi ridurre l’importo dei contributi richiesti al minimo di legge;
· che la Cassa CO 1 ha postulato (il 20 ottobre 2014 doc. III) che il ricorso venga dichiarato inammissibile e gli atti a lei trasmessi a valere quale istanza di riduzione dei contributi;
· che al ricorrente è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’assunzione di nuove prove (doc. V);
· che il giudice delegato ha contattato il ricorrente ed ha, il medesimo giorno, redatto una lettera a lui destinata e trasmessa in copia all’amministrazione (doc. IV del 22 ottobre 2014) in cui si evidenzia:
" (…)
… oggetto del contendere è la decisione su opposizione 28 agosto 2014 che fissa il contributo personale da attività indipendente per l’anno 2009 determinato in base alla tassazione 2009 e che ritiene un importo di CHF 75'000.- .
Nel suo ricorso lei fa riferimento a detto importo, ricordandone la natura ed indicando che si tratta dell’ “utile di vendita di una casa costruita a __________” incassato dalla __________ che ha pure soluto la TUI e l’imposta federale diretta.
Per il resto lei non muove però lamentele alla determinazione di questo importo ed alla percezione di contributi sulla base dello stesso..
L’argomentazione principale del suo ricorso, e quindi l’istanza che formula, è quella oggetto dell’art. 11 cpv. 1 LAVS (riduzione del contributo) che argomenta dovutamente.
Come le ho indicato telefonicamente, per costante prassi, il Tribunale deve analizzare nel merito la decisione impugnata (qui la fissazione dei contributi su fr. 75'000.-) e non può esaminare nel merito la domanda formulata ai sensi dell’art 11 cpv. 1 LAVS in assenza di decisione impugnabile resa dalla Cassa in questo ambito. (…)"
· che il ricorrente non ha fatto pervenire ulteriori osservazioni e rilievi;
· che la presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
· che il ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione resa su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei fatti, una motivazione adeguata e conclusioni precise a seguito del decreto di completazione citato. Il gravame è quindi ricevibile in questa sede;
· che il 1° gennaio 2007 (art. 23 cpv. 3 OAVS) ed il 1° gennaio 2009 (art. 22 cpv. 2, 3 e 5 OAVS) sono entrate in vigore delle modifiche alla OAVS portanti sulla fissazione e determinazione dei contributi.
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; DTF 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che, nel caso in esame, lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell'assoggettamento dell'eventuale reddito da attività indipendente ai contributi personali) si è realizzato successivamente al 1° gennaio 2009, le citate modifiche legali inerenti l'art. 22 OAVS sono applicabili al periodo di contribuzione (STCA 30.2014.8 del 22 maggio 2014; STCA 30.2013.16 del 21 ottobre 2013; STCA 30.2013.2 del 24 luglio 2013; STCA 36.2012.78 del 6 febbraio 2013; STCA 36.2012.2 del 16 aprile 2012);
· che sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente. I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS);
· che contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre (art. 22 cpv. 2 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008). Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008). Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS). Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008)
· che le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS). In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS). Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2006). Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS);
· che per giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242). Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; K¿er, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 313). Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 consid. 5a);
· che in concreto il ricorrente ha mosso generica lamentela relativa all’importo ritenuto dall’autorità fiscale, non contestandone la natura in sede di reclamo fiscale, ricordiamo che il reddito è costituito dal passaggio al patrimonio personale di un fondo poi edificato con finanziamento della fiduciaria di cui il ricorrente era AU, per poi essere ceduto. In quest’ottica l’attività indipendente riconosciuta a livello fiscale è manifesta e non soggetta a contestazioni di sorta, circostanza che ad un fiduciario certamente non poteva sfuggire;
· che la Cassa di compensazione ha corretto con la sua decisione su opposizione (rispetto a quanto ritenuto nella decisione formale), l’importo del reddito da attività indipendente in CHF 75'000.--. Giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'articolo 8 della presente legge, all'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e all'articolo 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili. Per la disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 2011 (computo delle deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale), l'articolo 9 capoverso 4 si applica a tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa indipendente comunicati dalle autorità fiscali dopo l'entrata in vigore della modifica. Nella recente STCA 30.2014.13 del 24 marzo 2014, emanata da questo Tribunale nella sua composizione di tre giudici e cresciuta incontestata in giudicato, ripresa nella STCA 30.2014.8 del 22 maggio 2014, è stato evidenziato che con sentenza 9C_189/2013 del 13 dicembre 2013 (DTF 139 V 537 = SVR 2014 AHV Nr. 2) l'Alta Corte ha stabilito che vi è un'eccezione all'applicazione dell'art. 9 cpv. 4 LAVS. Nel caso giudicato nella sua sentenza di principio il Tribunale federale ha ritenuto che, nelle comunicazioni relative al 2008 e al 2009, l'autorità fiscale ha negato che dall'importo comunicato fossero stati dedotti i contributi sociali. L'istanza inferiore, ossia il Tribunale amministrativo del Canton Zugo, aveva accolto il ricorso dell'assicurato, affermando che la Cassa non doveva aggiungere all'importo soggetto a contribuzione gli oneri sociali e rinviando l'incarto all'amministrazione per un nuovo calcolo dopo avere accertato l'ammontare del reddito netto. Dal canto suo il Tribunale federale ha stabilito che la lettera della norma è chiara, nel senso che il reddito che l'autorità fiscale deve comunicare deve corrispondere al reddito netto e che la Cassa di compensazione competente deve ricalcolarlo al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili. A livello di ordinanza, l'art. 23 cpv. 4 OAVS prevede che le comunicazioni delle autorità fiscali sono vincolanti per le casse (cfr. consid. 5.3). L'Alta Corte ha quindi affermato che scopo e senso dell'art. 9 cpv. 4 LAVS si evincono dal Messaggio del Consiglio federale. Al fine di semplificare il loro compito e di applicare unitariamente la norma, le autorità fiscali devono essere sgravate dal ricalcolo dei contributi. Il legislatore è consapevole che con il nuovo disposto i contributi dedotti a livello fiscale non collimano necessariamente con quelli ricalcolati dalle casse di compensazione, poiché la deduzione fiscale non viene loro comunicata. Scopo e senso della norma consistono nella semplificazione del lavoro per il fisco e per le casse di compensazione (cfr. consid. 5.4). Secondo l'interpretazione letterale e teleologica della nuova norma, la ratio legis della modifica consiste nel fatto che le casse di compensazione, contrariamente alla prassi in vigore precedentemente (DTF 111 V 289), non devono più preoccuparsi della questione di sapere se le autorità fiscali hanno o meno dedotto i contributi sociali dal reddito loro comunicato. Devono partire dal principio che si tratta di un reddito netto e devono di conseguenza aggiungervi i contributi sociali. L'assicurato dichiara al fisco anche i contributi sociali e può impugnare la tassazione se rileva che la deduzione non è avvenuta correttamente. Vale anche in questo contesto il principio secondo il quale l'indipendente deve far valere i propri diritti nell'ambito della procedura fiscale (DTF 110 V 369). Se la tassazione non viene contestata, di principio diventa vincolante per il calcolo dei contributi (cfr. consid. 5.5). La nostra Massima istanza ha tuttavia stabilito che questo principio non è assoluto e non vale quando tramite la comunicazione fiscale è attestato chiaramente, espressamente e senza nessun dubbio che dal reddito non è stata eseguita alcuna deduzione. Nel caso giudicato dal TF, nella comunicazione relativa al 2009 l'autorità fiscale ha risposto negativamente alla questione di sapere se i contributi personali sono stati dedotti dal reddito da attività indipendente. Dalle risposte alle domande poste dall'Alta Corte emerge infatti che alla cassa di compensazione è stato comunicato il reddito senza la deduzione dei contributi sociali, perché il ricorrente non li ha dichiarati o non ne ha fatto domanda in tal senso. Se dalla comunicazione fiscale è chiaro che non sono state fatte deduzioni e per la cassa non vi è alcun dubbio che il reddito dichiarato è un reddito lordo, la cassa non deve procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 LAVS. Infatti, secondo il Messaggio del Consiglio federale, il legislatore partiva dal presupposto che il fisco aveva effettivamente dedotto i contributi. Per questo motivo, il TF ha ritenuto che la sentenza di prima istanza è corretta nel suo risultato e l'amministrazione deve ricalcolare i contributi dovuti dall'assicurato (cfr. consid. 6). Nel primo caso giudicato da questo Tribunale (30.2014.13), la fattispecie era analoga a quella trattata dal Tribunale federale, visto che alla domanda se l'assicurato avesse dedotto i contributi dal reddito aziendale l'autorità fiscale ha risposto negativamente. Pertanto, il TCA ha concluso che il reddito accertato fiscalmente era lordo ed ha dunque accolto il ricorso e rinviato gli atti all'amministrazione, affinché ricalcolasse il contributo dovuto sulla base di questo importo, senza dunque applicare l'art. 9 cpv. 4 LAVS. Anche nella seconda controversia (30.2014.8, si vedano anche le considerazioni contenute STCA 30.2014.10 del 6 giugno 2014) il TCA ha potuto accertare che il reddito da attività indipendente ricavato dalla documentazione raccolta era lordo;
· che, da quanto precede, l’operato della Cassa CO 1 è corretto e l’importo ritenuto pure. Non vi è motivo per questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni, anche alla luce dell’assenza di concreta motivazione di segno contrario del ricorrente, su questo punto, per non ritenere l’importo fissato dall'amministrazione e sottoposto ai contributi, da un lato, e per non ritenere lo stesso proveniente da un’attività che la giurisprudenza costante del TF in materia fiscale considera di natura indipendente;
· che la decisione impugnata è quindi corretta e va pienamente confermata;
· che con il suo gravame RI 1 chiede la riduzione dell’importo dovuto per i contributi in discussione al minimo di legge evidenziando le sue attuali difficoltà;
· che, a ragione, la cassa osserva come detta istanza esula dal contesto del gravame e le vada sottoposta per esame, valutazione e decisione semmai impugnabile;
· che infatti, per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b);
· che in concreto la decisione impugnata ha per oggetto unicamente la fissazione dei contributi per l’attività indipendente svolta da RI 1 nel 2009 e non invece un diniego di riduzione dei contributi stessi;
· che per l'art. 11 cpv. 1 LAVS, i contributi secondo gli articoli 6, 8 cpv. 1 o 10 cpv. 1, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori al contributo minimo. Giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS il contributo minimo il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente può essere condonato, a richiesta motivata e previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati il Cantone di domicilio paga il contributo minimo. I Cantoni possono far contribuire i Comuni di domicilio al pagamento di questo contributo. L'art. 31 OAVS sulla riduzione dei contributi prevede al capoverso 1 che chi intende chiedere la riduzione dei suoi contributi, deve presentare alla cassa di compensazione cui è affiliato una domanda scritta, corredata dei documenti giustificativi necessari e rendere verosimile che non si può esigere da lui il pagamento del contributo intero. La cassa di compensazione accorda la riduzione dopo aver fatto le indagini necessarie (art. 31 cpv. 2 OAVS);
· che per quanto attiene la riduzione dei contributi, la richiesta deve essere presentata per iscritto (N. 3014 delle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI/IPG (DIN), edite dall'UFAS, edizione 2001, stato 2006) e deve essere sufficientemente motivata. L'assicurato deve inoltre provare che si trova in uno stato di bisogno e che non si può pretendere da lui il pagamento di contributi (N. 3015 DIN). La riduzione dei contributi è una misura straordinaria che presuppone notevoli e straordinarie difficoltà finanziarie dell'assicurato; si deve dunque trattare di un effettivo stato di necessità (RCC 1950 pag. 334). Ciò si verifica in particolare quando l'assicurato è economicamente rovinato (RCC 1954 pag. 70; N. 3020 DIN). La condizione dell'inesigibilità è soddisfatta quando il pagamento dell'intero contributo non permetterebbe all'assicurato di coprire il suo fabbisogno vitale e quello della sua famiglia (RCC 1949 pag. 162; RCC 1952 pag. 319; RCC 1989 pag. 122), vale a dire quando le spese indispensabili al mantenimento (minimo vitale) non sarebbero più coperte dai mezzi disponibili (N. 3021 DIN). Occorre tenere presente la situazione economica complessiva del debitore e non solo fondarsi sul suo reddito da attività lucrativa (DTF 104 V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501; N. 3023 DIN). Si devono inoltre considerare le condizioni di reddito e di sostanza del coniuge e dei figli che vivono nell'economia domestica comune, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 120 V 275 consid. 5a/cc; RCC 1981 pag. 516, RCC 1951 pag. 457; N. 3024 DIN). Per situazione di bisogno si intende il minimo vitale ai sensi della LEF (RCC 1988 pag. 132; RCC 1989 pag. 122). Salvo in circostanze molto particolari, il minimo vitale previsto dal diritto dell'esecuzione rappresenta il limite sotto cui il pagamento di un intero contributo non è esigibile (RCC 1981 pag. 321; N. 3025 DIN), costituendo un onere troppo gravoso. La giurisprudenza federale ha stabilito che si può riconoscere una particolare situazione di disagio economico, allorquando il reddito netto dell'assicurato è inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli effetti del diritto esecutivo (RCC 1978 pag. 523). Perché vi debba essere riduzione, occorre che il richiedente non possa far fronte ai propri bisogni vitali, non bastando invece che, abituato a una vita agiata, si senta soggettivamente in una situazione di disagio, senza che il pagamento dell'intero contributo lo metta in uno stato di necessità (RCC 1981 pag. 322; RCC 1953 pag. 319; N. 3027 DIN). I contributi personali di un assicurato che possiede sostanza (immobili, titoli) non possono essere di principio ridotti per mancanza di inesigibilità, a meno che si tratti di un onere troppo pesante, anche se l'assicurato non ne può disporre (N. 3029 DIN). In questa situazione si giustifica al massimo la concessione di una dilazione di pagamento (RCC 1978 pag. 523, RCC 1951 pag. 239; STFA 13 dicembre 1990 in re G.P.C.). Tuttavia, se l'assicurato dispone di una certa sostanza, ma è gravato da debiti per un importo superiore, in questo caso può essergli riconosciuto il diritto di beneficiare di una riduzione dei contributi invece della dilazione di pagamento (STCA 5 marzo 1986 in re H.H., STCA 14 aprile 1986 in re H.J.M.). Per le proprietà fondiarie, una riduzione può entrare in linea di conto quando non è possibile aumentare il debito ipotecario. Le parti di sostanza bloccate (ad es. le assicurazioni sulla vita) possono essere oggetto di un prestito e giustificano tutt'al più la concessione di una proroga di pagamento (N. 3030 DIN), mentre non sono un motivo di riduzione (RCC 1978 pag. 521). Se del caso, è possibile pretendere che venga contratto un prestito per pagare i contributi dovuti (RCC 1980 pag. 501; N. 3030 DIN). Per determinare se il pagamento del contributo minimo costituisce un onere troppo grave per l'assicurato, la giurisprudenza ha definito dei criteri (DTF 120 V 274 consid. 5 = Pratique VSI 1995 pag. 162). In particolare, i debiti fiscali non fanno parte degli obblighi della vita quotidiana da includere nel minimo vitale (DTF 120 V 274 consid. 5a/aa; RCC 1984 pag. 177; N. 3033 DIN). Il debito contributivo di cui si chiede la riduzione non può essere preso in considerazione per la determinazione del minimo vitale dell'assicurato (RCC 1989 pag. 125 consid. 4; N. 3033 DIN). Nemmeno gli interessi passivi sono deducibili, a meno che si tratti di interessi ipotecari in relazione con l'abitazione del debitore o di altri suoi bisogni vitali (DTF 120 V 271 consid. 5a/bb; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des art. 1 à 16 de la LAVS, pag. 355 n. 8 ad art. 11). La riduzione dei contributi deve essere esclusa se la concessione di una dilazione di pagamento permette alla cassa di ottenere il pagamento dell'intero importo (N. 3036 DIN). Per stabilire se esiste una situazione d'inesigibilità, occorre fondarsi sulla situazione economica del debitore che esiste al momento in cui egli dovrebbe pagare i contributi (STFA H 164/99; DTF 120 V 275 consid. 5a/dd; DTF 113 V 254 consid. 4b, DTF 104 V 61; DTF 98 V 251; N. 3040 DIN). Questo momento è quello in cui la decisione sulla domanda di riduzione è cresciuta in giudicato e, di conseguenza, eventualmente quello in cui l'autorità cantonale di ricorso o il Tribunale federale statuisce sulla questione della riduzione. In questo caso, sebbene il Tribunale federale sia vincolato dalle constatazioni dell'autorità di prima istanza, eccezionalmente può tenere conto dei fatti nuovi, posteriori alla decisione della Cassa o della sentenza cantonale (DTF 120 V 275 consid. 5a/dd; DTF 104 V 61; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., n. 14 ad art. 11). Inoltre, un condono fiscale non implica necessariamente una riduzione dei contributi AVS/AI/IPG. Tale condono può tutt'al più rappresentare un indizio (RCC 1954 pag. 230; N. 3045 DIN), ma in ogni caso spetta all'amministrazione dell'AVS di valutare se e in quale misura il pagamento dei contributi debba essere considerato un onere troppo elevato (DTF 120 V 271 consid. 6). I contributi non devono essere ridotti in misura superiore a quanto richiesto dall'assicurato (N. 3046 DIN). I contributi pagati senza riserva non possono più essere ridotti, ossia una domanda di riduzione può vertere solo su debiti contributivi non pagati (RCC 1952 pag. 428; N. 3047 DIN). Di regola, il grado di riduzione è stabilito dal rapporto esistente tra l'insieme dei mezzi economici dell'assicurato e di quelli che gli garantiscono il minimo vitale (RCC 1949 pag. 163), oppure dalla parte del reddito che non copre il minimo vitale previsto dal diritto dell'esecuzione (N. 3048 DIN). I debiti ed i loro interessi non giustificano di per sé il fatto che si consideri l'esistenza economica dell'assicurato come seriamente minacciata né, di conseguenza, la concessione di una riduzione che abbassi il contributo ad un tasso inferiore a quello del contributo usuale versato dai salariati, come avviene in caso di rovesci di fortuna o di malattie (RCC 1954 pag. 70; N. 3049 DIN). La riduzione riguarda la totalità del contributo annuale. Se l'assicurato ha già versato una parte dei contributi prima di presentare la domanda, la parte già pagata deve essere presa in considerazione al momento del conteggio (RCC 1954 p. 70; N. 3050 DIN). Anche se il contributo AVS/AI/IPG è stato fissato secondo la tavola scalare, non può essere ridotto ad un importo inferiore a quello che deve essere pagato da un salariato, quindi al 5,05% del reddito determinante (RCC 1950 pag. 257; N. 3051 DIN);
· che in concreto la cassa non ha ancora esaminato i presupposti di una riduzione del contributo come postulata dal qui ricorrente, alla luce della prassi appena esposta;
· che per tale motivo il ricorso su questo aspetto appare inammissibile e gli atti vanno trasmessi alla Cassa CO 1 affinché proceda nei suoi incombenti. Per tali motivi in quanto ammissibile il ricorso è respinto senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. In quanto ammissibile il ricorso 25 settembre 2014 formulato da RI 1, , è respinto.
1.1. Gli atti vengono ritrasmessi alla Cassa subito dopo l'emanazione del presente giudizio per quanto di sua competenza conformemente ai considerandi che precedono.
2. Non si percepiscono tasse di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti