Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2014.42

30.2014.46

 

TB

Lugano

22 gennaio 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2014 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 9 ottobre 2014 emanata da

 

 

 

chiamata in causa

Cassa CO 1 

 

 

TERZ 1

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                                  A.   A seguito di un controllo del conteggio dei salari presso la TERZ 1 di __________, la Cassa CO 1 di __________ ha effettuato delle riprese per salari versati a RI 1 nel 2012 e nel 2013, ma non notificati come tali. Pertanto, con decisione di tassazione d'ufficio del 5 settembre 2014 (doc. 9) la Cassa ha fissato i contributi dovuti dalla SA sul salario versato al predetto lavoratore, qualificando così (implicitamente) come di natura dipendente la sua collaborazione con questa società.

Lo stesso 5 settembre 2014 (doc. 1) la Cassa di compensazione ha intimato una decisione di tassazione d'ufficio anche a RI 1, avvisandolo che gli importi di Fr. 40'000.- e di Fr. 37'350.- percepiti da TERZ 1 negli anni 2012 e 2013 sono stati considerati come salari, sui quali dovevano essere prelevati i contributi paritetici, tuttavia chiesti al datore di lavoro ex art. 14 LAVS ed art. 34 OAVS.

 

                                  B.   Quest'ultimo provvedimento, impugnato dal lavoratore perché si ritiene indipendente (docc. 2 e 4), è stato confermato con decisione su opposizione del 9 ottobre 2014 (doc. A), con cui la Cassa di compensazione ha esposto i principi legali e giurisprudenziali in ambito di qualifica dello statuto contributivo di un assicurato.

Secondo l'amministrazione, l'interessato ha effettuato le sue prestazioni unicamente per la ditta in questione, perciò vi sarebbe una dipendenza economica. L'interessato nemmeno avrebbe poi emesso fatture nei confronti dei clienti di TERZ 1, ma avrebbe chiesto ed ottenuto il pagamento delle sue prestazioni direttamente dalla SA mediante versamento di importi regolari, ciò che farebbe ritenere che egli non abbia sopportato un rischio economico. L'assicurato non avrebbe infatti avuto rapporti con i terzi committenti, ma unicamente con la società in questione, la quale concludeva, ed essa soltanto, i contratti con i clienti ed egli si limitava a garantirne l'esecuzione. Il rischio d'incasso apparteneva dunque alla SA. Da ultimo, la Cassa ha precisato che le spese generali fatturate dal collaboratore gli sono state rimborsate dalla ditta.

 

                                  C.   Contro questa decisione RI 1 ha presentato ricorso a questo Tribunale il 30 ottobre 2014 (doc. I), contestando lo statuto di dipendente di TERZ 1, visto che non prendeva ordini da questa ditta, non era tenuto a presenziare a tempo pieno sul cantiere né aveva l'obbligo di operare personalmente. La sua responsabilità si riferiva alla gestione di un progetto entro i tempi ed i costi che erano stati definiti in fase di preventivo e di vegliare a che tutte le misure di sicurezza fossero scrupolosamente osservate. L'insorgente ha affermato che si occupava dell'allestimento di tutta la documentazione necessaria e gestiva l'operato delle aziende che fornivano prestazioni all'interno del progetto. Egli ha osservato come le sue competenze fossero specifiche, quali la rimozione di rifiuti pericolosi legati alla rimozione di tetti in eternit, ed esulavano dalla normale attività di TERZ 1.

                                  D.   Con risposta del 21 novembre 2014 (doc. III) la Cassa di compensazione, riprendendo le medesime argomentazioni della decisione impugnata, ha proposto di respingere il ricorso e quindi di confermare la natura di attività dipendente svolta da RI 1 nei confronti della società TERZ 1.

 

                                  E.   Il 26 novembre 2014 (doc. V) il TCA ha chiamato in causa TERZ 1 di __________, dandole la possibilità di esaminare gli atti e di determinarsi in merito alla procedura entro il 19 gennaio 2015, diritto di cui la SA non si è però avvalsa.

 

Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

 

 

considerato                    in diritto

 

in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

 

 

nel merito

 

                                   2.   Oggetto del contendere è la qualifica dello statuto contributivo di RI 1 (dipendente oppure indipendente) per il lavoro svolto a favore della ditta TERZ 1 negli anni 2012 e 2013.

 

                                   3.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

 

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

 

Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi impiega salariati.

Secondo l'art. 12 LPGA, è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

 

                                   4.   Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti (cpv. 3).

 

Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (N. 1001 DSD).

 

La LAVS presume che la persona che paga dei salari è un datore di lavoro (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).

                                   5.   Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA H 322/03 dell'11 marzo 2005; STFA H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

 

Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

 

Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA H 59/00 del 18 settembre 2000).

 

                                   6.   Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di un'attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall'assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell'attività, le spese generali incorse sono sopportate dall'assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un'attività lucrativa indipendente è l'esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). Al riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

 

Si è in presenza di un'attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l'assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l'attività svolta, è integrato nell'azienda di quest'ultimo, e non può praticamente esercitare un'altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l'esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell'assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

 

L'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 13 marzo 2008, 30.2007.76; STCA del 1° febbraio 2008, 30.2008.20; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), N. 149 ad art. 9 LAVS, pag. 313).

 

                                   7.   La nostra Massima Istanza ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non è conseguenza del fatto, puramente formale, della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, poiché lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo statuto professionale definitivamente.

 

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

 

Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi, per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un'attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

 

                                   8.   Nella più recente giurisprudenza, il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché STF H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e come il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare     un'attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (STF H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

 

Per quanto concerne l'investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l'accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; citata STF H 194/05, consid. 5.2).

 

Infine, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; citata STF H 194/05, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente ed in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; citata sentenza H 194/05, consid. 7.4, STF H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

 

                                   9.   Nel caso di specie, alla luce della documentazione agli atti e della sopra citata giurisprudenza, la decisione della Cassa di ritenere RI 1, attivo quale consulente, come dipendente della società TERZ 1 per gli anni 2012 e 2013, va tutelata, poiché gli elementi a favore di un'attività salariata sono nettamente predominanti rispetto a quelli che potrebbero far propendere per un'attività indipendente.

 

Dalle tavole processuali emerge infatti chiaramente il rapporto di subordinazione del ricorrente nei confronti della ditta chiamata in causa.

 

Il ricorrente era innanzitutto dipendente economicamente dal lavoro svolto per quest'ultima.

I redditi percepiti nel 2012 (Fr. 40'000.-), se paragonati al reddito netto da attività indipendente dichiarato fiscalmente (Fr. 28'260.-) dall'assicurato per la IC/IFD 2012 (doc. 20), risultano infatti costituire la sua unica entrata annua, nel senso che è evidente che il lavoro svolto per la società chiamata in causa rappresentava la principale fonte di guadagno del ricorrente.

Medesima conclusione può essere tratta per i redditi di Fr. 37'500.- corrispostigli nel 2013 da TERZ 1, visto che il ricorrente non ha nemmeno avanzato l'ipotesi di avere conseguito altri redditi da altri committenti e per altri lavori e men che meno ha comprovato questa circostanza a mano di specifica documentazione, quale delle fatturazioni o altri giustificativi.

 

Egli non ha neppure comprovato di avere effettuato degli investimenti per potere svolgere la sua attività di consulente per conto della TERZ 1.

Questo elemento caratterizza un'attività dipendente, dato che l'assicurato non ha dovuto sopportare un rischio particolare legato all'esercizio della sua attività di consulente.

 

Anche nei rapporti verso terzi il ricorrente non aveva voce in capitolo, dato che i contratti con i clienti/committenti erano conclusi dalla TERZ 1 ed il lavoratore si limitava a garantirne l'esecuzione, mentre il pagamento delle sue prestazioni avveniva fra il committente e la predetta società.

Il rischio d'incasso apparteneva pertanto a quest'ultima ditta.

 

RI 1 non agiva in nome e per conto proprio, ma per conto dell'impresa chiamata in causa, la quale era l'unica responsabile dell'eventuale cattiva esecuzione del lavoro verso i clienti finali e che, semmai, si rifaceva poi sull'esecutore stesso. In effetti, quest'ultimo ha affermato che la sua responsabilità si estendeva alla gestione del progetto entro i tempi ed i costi che erano stati definiti con il preventivo e che doveva inoltre vegliare a che tutte le misure di sicurezza fossero scrupolosamente osservate.

Il lavoratore non ha emesso alcuna fattura nei confronti dei clienti della ditta TERZ 1, ma ha sempre e soltanto chiesto il pagamento delle sue prestazioni a quest'ultima e quindi non sopportava un rischio economico specifico analogo a quello di un imprenditore.

Il ricorrente era pertanto estraneo al rapporto committente-prestatore dell'opera e qualora la predetta ditta non avesse incassato dai clienti quanto di sua spettanza, egli avrebbe avuto come unico interlocutore (e debitore dell'importo per il lavoro svolto) la SA chiamata in causa, trovandosi nella medesima posizione dei lavoratori dipendenti che non debbono recuperare i loro crediti dai diversi (e spesso numerosi) clienti dell'azienda incaricante, ma hanno un unico e solo debitore a cui riferirsi, ossia il datore di lavoro. Il lavoratore non si è dunque assunto un rischio di incasso.

 

In effetti, quanto all'aspetto remunerativo di queste attività, va qui rilevato che il ricorrente ha richiesto le proprie prestazioni (unicamente) alla ditta in questione in tre occasioni nel 2012, mentre nove volte nel 2013, oltre alle quattro richieste di rimborsi spese (di cui tre nel 2013).

Nel dettaglio, il 13 agosto 2012 (doc. 6) l'assicurato ha chiesto il pagamento di Fr. 20'000.- per la consulenza svolta per il caso di danni dalla grandine occorsi alla ditta __________ di __________, specificando le sue prestazioni in: accertamento danni e pianificazione intervento di risanamento; preparazione della documentazione da sottoporre all'assicurazione; verifica preliminare delle aziende cui appaltare i lavori di risanamento. Il relativo pagamento è avvenuto il 21 dicembre 2012.

Le fatture del 5 novembre 2012 (doc. 6) e del 12 dicembre 2012 (doc. 6) si riferiscono entrambe alla consulenza per la direzione lavori al cantiere presso la ditta __________ nell'ambito del rifacimento dei tetti a causa dei danni dalla grandine ed entrambe recano l'importo di Fr. 10'000.- per 25 giorni di lavoro a Fr. 400.-/ dì. La prima fattura è stata evasa il 12 novembre 2012, mentre la seconda il 21 dicembre 2012.

 

Nell'anno 2013 (doc. 6), alcune fatture (4) dell'assicurato indirizzate alla società chiamata in causa si riferiscono ancora alla medesima prestazione ed ammontano a Fr. 8'400.- per 21 giorni di lavoro (fattura del 28 febbraio 2013 pagata il 6 marzo 2013), a Fr. 8'800.- per 22 giorni di direzione lavori (fattura del 28 marzo 2013 saldata l'11 aprile 2013), a Fr. 9'000.- per 22,5 giorni di consulenza (fattura del 28 aprile 2013 riconosciuta il 15 maggio 2013) ed a Fr. 4'400.- per 11 giorni sempre di consulenza per la direzione lavori sul cantiere __________ di __________ (fattura del 22 maggio 2013 soluta in contanti il 18 giugno 2013).

 

A queste prestazioni vanno ad aggiungersi le consulenze per i rilevamenti e le misurazioni relative alla sostituzione del montacarichi ed alle tubature del monoblocco dell'aria condizionata sempre presso la __________, che il ricorrente ha effettuato per conto della TERZ 1 (Fr. 3'000.- fatturati il 31 agosto 2013 e pagati al ricorrente 2 giorni dopo e Fr. 850.- chiesti ed ottenuti il 27 settembre 2013), come pure le consulenze per il progetto di risanamento del tesoro e la sostituzione dei forni presso la medesima società (Fr. 1'200.- fatturati il 24 ottobre 2013 ed incassati in contanti il 4 novembre seguente, Fr. 850.- fatturati e ricevuti il 26 novembre 2013 ed ancora Fr. 850.- chiesti ed ottenuti in contanti il 30 dicembre 2013).

 

A questi ammontari vanno addizionati i rimborsi spese che l'assicurato ha vantato nei confronti della ditta che gli affidava le summenzionate consulenze (doc. 7).

Infatti, per i mesi di novembre e dicembre 2012 il collaboratore ha chiesto il riconoscimento di Fr. 1'120.- per trasferte dalla sede della ditta al luogo di lavoro, oltre a Fr. 500.- per telefono ed internet, per un totale di Fr. 1'620.-.

Per gennaio e febbraio 2013 l'assicurato ha fatturato un importo forfettario sia per le spese di trasferta (Fr. 700.-) sia per il telefono ed internet (Fr. 1'000.-), a cui ha aggiunto il costo di un pranzo per due persone (Fr. 64,80).

Sempre per gennaio e febbraio 2013 sono stati chiesti Fr. 1'008.- per le spese di trasferta (36 giorni x 40 km x Fr. 0,70/km) e Fr. 500.- per telefono ed internet.

Per i mesi di aprile e maggio 2013 la fattura, come le altre allestita su carta intestata della TERZ 1, intitolata spese di viaggio e già prestampata, in cui il collaboratore inserisce manualmente eventuali specifiche ed i totali di ogni singola spesa, annovera un totale di Fr. 1'553,40 (Fr. 616.- per trasferte, Fr. 337,40 per ristoranti e Fr. 600.- per parcheggi e spese telefoniche).

 

Va qui osservato che la rifusione delle spese, come in qualsiasi tipo di mandato, non costituisce elemento decisivo. D'altronde, anche in un rapporto dipendente/datore di lavoro il lavoratore ha diritto al rimborso di determinate spese se il suo lavoro si svolge al di fuori della sede usuale di impiego. Peraltro, queste indennità per spese generali non rientrano nel salario determinante soggetto all'AVS (art. 9 OAVS).

 

Inoltre, tutti questi importi sono stati regolarmente contabilizzati dalla SA nel conto 3104 "Spese trasferta e rappr." per i rimborsi spese, mentre nel conto 3690 "Prestazioni di terzi" per le consulenze effettuate dal ricorrente (docc. 13 e 16).

 

Come risulta dagli atti e dagli estratti conto contabile prodotti dalla Cassa di compensazione attinenti alla società TERZ 1, emerge poi che alcuni pagamenti del dovuto avvenivano via versamento su conto bancario del lavoratore, mentre altri (in particolare gli ultimi) in contanti.

Eccetto per la prima fattura datata agosto 2012 ed incassata a fine dicembre 2012, tutte le altre fatture emesse dall'assicurato sono state incassate nel giro di una, massimo due settimane.

 

Inoltre, grazie alla regolarità delle sue fatturazioni - tranne per i mesi di giugno e luglio 2013 che sono assenti -, l'assicurato ogni mese ha comunque ricevuto per le sue prestazioni delle retribuzioni dalla SA chiamata in causa - seppure per gli ultimi mesi essi erano piuttosto contenuti -, alla stessa stregua di un lavoratore dipendente che ogni fine mese riceve il compenso per la sua attività e che non ha dunque alcun rischio economico.

 

Non va poi dimenticato di rilevare la dipendenza di tempo dell'insorgente nei confronti della società che gli affidava le consulenze da svolgere a favore di terzi. In effetti, dalle fatture allegate risulta chiaramente che il dispendio di tempo che l'assicurato dedicava all'attività per conto della SA in questione era del 100% nel periodo di esecuzione del progetto di rifacimento dei tetti della ditta __________ di __________ a causa dei danni dalla grandine.

Nei mesi di ottobre e novembre 2012 l'impegno del ricorrente è infatti stato di 25 giorni ciascuno, per febbraio 2013 di 21 giorni, in marzo 2013 di 22 giorni, nell'aprile 2013 di 22,5 giorni ed in maggio 2013, a chiusura dei lavori, di 11 giorni. Per sei mesi e mezzo, dunque, fatti salvi i mesi di dicembre 2012 e gennaio 2013 per i quali l'assicurato non ha fatturato le proprie prestazioni, egli ha lavorato in maniera praticamente continua ed unicamente per la TERZ 1, ciò che sottolinea ulteriormente l'intensità del rapporto di dipendenza fra le parti, visto che in quel lasso di tempo il consulente non poteva accettare altri mandati da altri committenti.

 

Pertanto, malgrado il lavoratore abbia affermato che poteva gestire la sua attività con una certa libertà, non prendere ordini dall'appaltatore, non essere tenuto a presenziare a tempo pieno sul cantiere né essere obbligato ad operare personalmente (ciò che, invece, come visto, ha fatto, altrimenti non avrebbe potuto fatturare dei mesi interi di presenza per le sue prestazioni e nemmeno ha giustificato di avere subappaltato i suoi compiti a terzi), va qui ribadito che egli, in concreto, non si è assunto un vero e proprio rischio aziendale, visto che le sue prestazioni sono state onorate dalla ditta chiamata in causa e non dal beneficiario finale delle prestazioni, quindi nemmeno si è assunto un rischio di incasso nel non vedersi riconosciuto il proprio compenso, tipico dell'imprenditore.

 

Quanto alla natura dell'attività svolta, il ricorrente ha affermato che gestiva l'operato delle aziende che fornivano prestazioni all'interno del progetto che egli stesso aveva realizzato e le sue competenze erano specifiche, trattandosi di consulenze in ambito di rimozione di rifiuti pericolosi legati alla rimozione di tetti in eternit. A questo scopo l'interessato allestiva in proprio tutta la documentazione necessaria.

Va qui osservato che la circostanza che l'interessato abbia svolto la sua attività praticamente “su chiamata” non è un elemento a favore di un'attività indipendente, al contrario (STCA 30.2014.9 del 16 ottobre 2014; STCA 30.2013.12 dell'11 dicembre 2013; STCA 30.2008.37 del 12 dicembre 2008). Da anni è in corso un mutamento economico e sociale che si riverbera anche nel mondo del lavoro. Il lavoro su chiamata, e quindi discontinuo, non è sinonimo di attività indipendente; occorre infatti sganciarsi da stereotipi (come consiglia di fare il TF in STFA H 117/04 del 17 agosto 2005 consid. 4.4) e verificare la natura specifica del rapporto tra le parti in causa - qui con una sola possibile valenza di un rapporto di dipendenza. È ormai un fatto notorio che diverse aziende, ad esempio nell'ambito del commercio, assumono personale dipendente che viene “chiamato” nel corso della giornata a seconda delle necessità di lavoro dettate dal volume della clientela presente nel negozio.

Di conseguenza, il fatto che il ricorrente abbia svolto la sua attività di consulente in maniera irregolare non è un motivo per qualificarlo quale indipendente (citate STCA 30.2014.9; 30.2008.51).

 

Infine, terminato il progetto di risanamento del tetto della __________ di __________, nel corso del 2013 il ricorrente ha continuato a fornire la propria consulenza alla TERZ 1 per due ulteriori progetti. Da un lato per il rifacimento del tesoro e dei forni, d'altro lato per la sostituzione del montacarichi e delle tubature dell'aria condizionata sempre presso la __________.

Questi ulteriori incarichi evidenziano che il rapporto di collaborazione fra le parti era particolarmente intenso nel 2012 e nel 2013, tanto da costituire un altro elemento tipico dell'attività dipendente.

 

                                10.   In conclusione, stanti le argomentazioni esposte, secondo questo Tribunale va ritenuto che nei rapporti con la società chiamata in causa gli elementi a favore di un'attività dipendente, nel caso di specie, siano più numerosi rispetto a quelli a favore di un'attività indipendente. Per cui la qualifica effettuata dalla Cassa per l'attività svolta da RI 1 nel 2012 e nel 2013 in favore della TERZ 1 va confermata.

 

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

 

                                11.   Per quanto concerne, infine, il riferimento del ricorrente in merito al giudizio dell'11 agosto 2014 di questo stesso Tribunale sul suo statuto contributivo, va osservato quanto segue.

 

Con sentenza dell'11 agosto 2014 (30.2014.17) in effetti il TCA si è pronunciato sullo statuto contributivo dell'assicurato da marzo ad ottobre 2010, giungendo alla conclusione che egli doveva essere affiliato come persona salariata il cui datore di lavoro non è soggetto al versamento di oneri sociali.

In effetti, in quel periodo l'interessato ha lavorato all'estero e vi ha realizzato i suoi redditi, motivo per cui egli sosteneva di non essere assoggettato al sistema sociale svizzero.

Per contro, il Tribunale ha stabilito che poiché egli era domiciliato in Svizzera, era data anche una sola delle tre condizioni alternative previste dall'art. 1a cpv. 1 LAVS e quindi il ricorrente doveva essere obbligatoriamente affiliato all'AVS/AI/IPG.

 

Se è vero che in quell'occasione il TCA ha potuto accertare che nel 2010 l'assicurato ha avuto diversi clienti, tuttavia la medesima conclusione non può essere tratta per il periodo qui in esame. Come visto, infatti, né per il 2012 né per il 2013 l'interessato ha saputo comprovare di avere lavorato, oltre che per la TERZ 1, anche per altri clienti. L'affermazione secondo cui "Sarebbe quindi arbitrario considerarmi indipendente o dipendente svolgendo il medesimo lavoro per clienti diversi." (doc. I pag. 2) non può dunque essere tutelata.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti