Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2014.43

 

cs

Lugano

15 dicembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 6 novembre 2014 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 7 ottobre 2014 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di rendite AVS

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Il 30 ottobre 2011 RI 1, nata ____________________ 1948, ha inoltrato una richiesta per ottenere una rendita di vecchiaia (doc. 53).

 

                               1.2.   Con decisione del 12 gennaio 2012, dopo aver accertato il reddito lordo presumibile conseguito dall’assicurata nel 2011 (doc. 49), la CO 1 ha fissato la prestazione dovuta a RI 1, riconoscendole un importo mensile di fr. 2'134 dal 1° febbraio 2012, calcolato sulla base di un scala di rendita 44 (periodo contributivo di 43 anni) e di un reddito annuo medio di fr. 69'600 (doc. 39).

                               1.3.   Dopo aver ottenuto l’estratto del conto individuale di RI 1, da cui è emerso un reddito lordo, per il 2011, leggermente inferiore rispetto a quello utilizzato per il calcolo della prestazione (doc. 34), con decisione del 24 luglio 2014 la CO 1 ha ridotto l’ammontare della rendita mensile a fr. 2'116 nel 2012 (fr. 2'134 nel 2013), essendo il reddito annuo determinante di fr. 68'796 (doc. 23). Contestualmente l’amministrazione ha chiesto all’interessata la restituzione di fr. 559 (doc. 24). La riduzione del reddito del 2011 è dovuta alla circostanza che esso comprendeva un importo di fr. 2'189 di indennità per infortunio non sono soggetto a contribuzione ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS (doc. 19).

 

                               1.4.   In seguito alle censure sollevate dall’assicurata, la quale ha evidenziato di non aver usufruito di tutte le vacanze cui aveva diritto nel 2011 e di aver ottenuto dal datore di lavoro (__________) il corrispondente in denaro (fr. 3'421.30; cfr. doc. 15) con lo stipendio del mese di gennaio 2012, la Cassa, tramite decisione su opposizione del 7 ottobre 2014, ha confermato il calcolo della rendita, ma ha ridotto a fr. 247 l’ammontare della prestazione da restituire, pari al periodo dal luglio 2013 al luglio 2014, essendo il diritto alla restituzione per il periodo precedente ormai perento (doc. 5).                          

 

                               1.5.   RI 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione ribadendo che occorre tener conto delle vacanze non godute nel 2011 e rimborsatele dal datore di lavoro nel 2012 (doc. I).

 

                              1.6.   Con risposta del 19 novembre 2014 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

 

                               1.7.   Il 27 novembre 2014 l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione (doc. V), sulla quale l’amministrazione è stata chiamata a presentare eventuali osservazioni che sarebbero dovute pervenire entro il 9 dicembre 2014 (doc. VI).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se le vacanze non usufruite dall’assicurata nel 2011 e pagate dal datore di lavoro nel 2012 sono da conteggiare nel reddito lordo percepito dalla ricorrente nel 2011, e dunque sono da prendere in considerazione nel calcolo della rendita di vecchiaia.

                               2.2.   A norma dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.

                                         Per l’art. 21 cpv. 2 LAVS il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario.

 

                                         Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art. 29 cpv. 1 LAVS).

                                         A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).

 

                                         Il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

 

                                         Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

                                         - una persona ha pagato i contributi (lett. a);

                                         - il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato  almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

                                         - possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).

                                     

                                         Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

                                         Esso si compone:

                                         - dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

                                         - degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

                                         - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

                                         La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

                                         Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

 

                                         Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.

 

                               2.3.   Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

                                         I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

 

                                         Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

                                         -  entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

                                         - una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

                                         - il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

 

                                         Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

                                         - tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

                                         - i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati  all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS). 

 

                               2.4.   In concreto, RI 1, nata il __________ 1948, ha diritto ad una rendita di vecchiaia con effetto dal 1° febbraio 2012.

 

                                         Infatti il diritto al beneficio di una rendita nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui l’assicurata ha raggiunto l’età pensionabile (art. 21 cpv. 2 LAVS).

 

                                         Con la decisione contestata l’insorgente è stata messa al beneficio di una rendita calcolata sulla base di un periodo di contribuzione effettivo di 43 anni per una scala (massima) 44 ed un reddito annuo medio di fr. 68’796 (doc. 6).

 

                               2.5.   Circa il periodo di contribuzione, non contestato, nel caso della ricorrente sono determinanti gli anni dal 1° gennaio 1969 (1° gennaio seguente il 20.o anno di età) al 31 dicembre 2011 (31 dicembre che precede il compimento del 64.o anno di età).

                                         Infatti l’art. 29bis cpv. 1 LAVS prevede, di principio, che il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato (in concreto: età conferente il diritto alla rendita).

                                        

                                         Nel caso di specie dagli atti emerge che l’interessata, nubile, dispone di un periodo contributivo completo di 43 anni. Per cui le va riconosciuta la scala massima, ossia la 44, come calcolato dalla Cassa.

 

                               2.6.   Va ora esaminato se anche il calcolo del reddito annuo medio (di seguito: RAM) è stato effettuato correttamente, ed in particolare quale importo va preso in considerazione per il 2011.

 

                                         Di norma il RAM è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa e dagli eventuali accrediti computabili durante il proprio periodo di contribuzione (in concreto dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 2011), diviso per gli anni di contribuzione (in concreto 43 anni).

 

                                         La somma dei redditi da attività lucrativa della ricorrente va rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa per gli anni di contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la rendita.

 

                                         Nel caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in considerazione è quella del 1969 (anno seguente il compimento del 20.o anno di età).

                                         Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.260.

 

                                         L'importo rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (in concreto: 43 anni).

 

                                         Nella fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che l’interessata, durante il proprio periodo di contribuzione, ha pagato ininterrottamente contributi sociali su complessivi fr. 2'326'058 (doc. 30).

 

                                         Per l’anno 2011 nel conto individuale figura un importo di fr. 88'580 (doc. 34), in luogo dei fr. 90'769 indicati nel certificato di salario (doc. 50). La differenza di fr. 2'189 corrisponde alle indennità versate dall’assicuratore contro gli infortuni (doc. 19).

                                         L’insorgente, correttamente, non sostiene che il reddito di fr. 2'189 sia da prendere in considerazione nel calcolo della rendita. Infatti, ai sensi dell’art. 6 lett. b OAVS non sono considerati reddito proveniente da un’attività lucrativa, tra l’altro, le prestazioni di assicurazione in caso d’infortunio.

 

                                         L’assicurata chiede invece che l’ammontare di fr. 3'421.30, pari all’importo in denaro delle vacanze non usufruite nel 2011 e pagate con lo stipendio del mese di gennaio 2012, sia utilizzato per il calcolo del reddito annuo medio determinante.

 

                                         La ricorrente ha prodotto numerosa documentazione a sostegno della sua tesi, comprensiva di alcuni scambi di e-mail con la __________ (doc. A1-A14 e B1-B8).

 

                                         Da uno scritto del 1° febbraio 2012 della __________ si evince che al termine della propria attività, il 31 gennaio 2012, l’interessata aveva diritto ad un residuo di vacanze per il 2011 pari a 10.5 giorni (doc. 3: 16.5 – 6), corrispondenti a fr. 3'421.30 (doc. 4). Il 27 agosto 2014 la medesima __________ ha affermato che “il pagamento delle vacanze non godute relative all’anno 2011 le sono state pagate con lo stipendio di gennaio 2012 (doc. 4).

 

                                        Da uno scambio di e-mail del 24 novembre 2011 tra la ricorrente ed __________ della __________ emerge che l’assicurata ha smesso di lavorare nel corso del mese di dicembre 2011, nel senso che i giorni restanti fino al pensionamento sono stato compensati con ore lavorate in eccesso o con vacanze (cfr. doc. B6 e B7).

 

                                         La documentazione prodotta non è tuttavia d’aiuto alla ricorrente.

 

                                         Nel preciso caso di specie, determinante è la circostanza che il diritto al pagamento delle vacanze in arretrato è sorto unicamente nel 2012, al termine del rapporto lavorativo.

                                         Infatti, se l’insorgente, nel 2011 avesse effettuato le vacanze maturate nel corso del medesimo anno, essa, come tutti gli altri dipendenti, non avrebbe avuto diritto, né nel 2011, né nel 2012 ad un reddito supplementare di fr. 3'421.30.

                                         Il diritto al pagamento delle vacanze non usufruite è maturato unicamente con la fine del rapporto di lavoro il 31 gennaio 2012 e solo in quel momento è sorto, per il datore di lavoro, l’obbligo di pagamento dei contributi sociali.

                                        

                                         A questo proposito va evidenziato che per __________ __________) il diritto alle vacanze si estingue il 31 agosto dell’anno successivo.

 

                                         Ai sensi dell’art. __________ __________ __________ __________, in vigore all’epoca del pensionamento della ricorrente, le vacanze non possono essere compensate con denaro riservati i casi di cessazione del rapporto d’impiego ove, per esigenze di servizio e senza colpa dell’impiegato, le vacanze maturate non hanno potuto essere godute.  Anche il __________ dei __________ __________ __________ (che ha abrogato quello __________), all’art. __________, prevede che le vacanze non possono essere compensate in denaro riservati i casi di cessazione del rapporto d’impiego ove, per esigenze di servizio e senza colpa del dipendente, le vacanze maturate e non ancora estinte, non hanno potuto essere godute.

 

                                         Per l’art. 14 cpv. 1 LAVS i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Per l’art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS devono pagare i contributi alla cassa di compensazione i datori di lavoro ogni mese o, se la somma non supera i 200 000 franchi, ogni trimestre. Per l’art. 34 cpv. 3 OAVS, prima frase, i contributi devono essere pagati entro 10 giorni dalla scadenza del periodo di pagamento.

 

                                         Va ancora rilevato che per il marg. 1010 delle direttive sul salario determinante si considera che la retribuzione accreditata è conseguita quando corrisponde a un credito avente valore economico e del quale il salariato può disporre. Le retribuzioni accreditate, che costituiscono una semplice aspettativa di salario, non sono considerate retribuzioni conseguite (per esempio nel caso in cui le retribuzioni acquistano valore effettivo solo se gli affari del datore di lavoro evolvono favorevolmente).

 

Con sentenza del 9 luglio 1975 nella causa N. SA, pubblicata in RCC 1976 pag. 87, l'Alta Corte ha ribadito che i contributi devono essere riscossi nel momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario; ciò avviene al momento del pagamento in contanti del salario o quando lo stesso è accreditato al lavoratore dipendente.

 

Con sentenza H 78/03 del 13 settembre 2004, a proposito del pagamento di contributi nel caso in cui il salario non è stato versato, l’Alta Corte ha rammentato che:

 

" (…) 6.2 Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88 consid. 2). Di conseguenza, solo il salario AVS determinante che è stato realizzato viene considerato per la determinazione dell'importo da risarcire.

 

6.2.1 Per giurisprudenza, simile realizzazione si verifica se il salario viene versato in contanti, se viene allibrato oppure risulta disponibile dal profilo civilistico sotto forma di un credito esigibile (STFA 1966 pag. 205, cui rinviano pure le sentenze pubblicate in DTF 111 V 166 consid. 4a e 110 V 277 consid. 3a; cfr. inoltre RCC 1989 pag. 317 consid. 3c: "Als erzielt gilt das Einkommen in dem Zeitpunkt, in welchem der Rechtsanspruch auf die Leistung erworben worden ist"). Se, eccezionalmente, la retribuzione non viene versata bensì soltanto accreditata nei libri contabili del datore di lavoro, la cassa di compensazione può pertanto partire dalla presunzione che il reddito è stato realizzato nel momento di tale accredito. Il datore di lavoro come pure i lavoratori interessati possono tuttavia fornire la controprova dell'esistenza di una mera aspettativa alla rimunerazione o al salario (STFA 1957 pag. 36 consid. 2 e 125 consid. 2; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a ed., Berna 1996, pag. 112 n. 4.9 )

 

                                         Nel caso di specie solo in seguito alla cessazione dell’attività lavorativa a causa del pensionamento dell’insorgente è sorto il diritto per l’assicurata di ottenere in denaro i giorni di vacanza non goduti e conseguentemente per il datore di lavoro l’obbligo di pagare i contributi sociali. Infatti, se l’interessata avesse effettuato le sue vacanze prima del proprio pensionamento, essa non avrebbe avuto diritto ad alcun reddito supplementare.

 

                                         Ritenuto che il diritto alla compensazione delle vacanze in salario è sorto nel 2012, i relativi redditi non devono essere presi in considerazione nel calcolo della rendita. Infatti ai sensi dell’art. 52c OAVS, promulgato in virtù della delega di cui all’art. 29 bis cpv. 2 LAVS, secondo il quale il Consiglio federale disciplina il computo dei mesi di contribuzione trascorsi durante l’anno di inizio del diritto alla rendita, dei periodi di contributo precedenti il 1° gennaio dell’anno che segue quello in cui ha compiuto i 20 anni e degli anni concessi in più, i periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita.

 

                                         Ne segue che giustamente la Cassa non ha preso in considerazione, per il 2011, l’importo di fr. 3'421.30 relativo alle vacanze non usufruite nel 2011 e pagate nel 2012.

 

                                         Il reddito complessivo per il periodo dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 2011 ammonta di conseguenza a fr. 2'326'058, mentre la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 68’159 (2'326'058 X 1.260 : 43 anni), che arrotondato secondo le tabelle edite dall’UFAS, raggiunge fr. 68'208 nel 2012 (fr. 68'796 nel 2013), per una prestazione mensile di fr. 2'116 nel 2012 e di fr. 2'134 nel 2013 come calcolato dalla Cassa.

 

                               2.7.   Va ora esaminato se l’amministrazione può chiedere la restituzione dell’importo di fr. 247 pari alla differenza tra la rendita versata dal 1° luglio 2013 al 31 luglio 2014, ossia fr. 27’989 (fr. 2'153 X 13) e la rendita cui ha diritto l’insorgente nel medesimo lasso di tempo, ossia fr. 27’742 (2'134 x 13).

 

                                         Secondo l’art. 25 LPGA, applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LAVS, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2 prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

                                         La restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).

                                         Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

                                         Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06 del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).

                                         Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007).

                                         Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

 

                               2.8.   In concreto, a giusta ragione la Cassa ha riesaminato la decisione 12 gennaio 2012 con la quale è stata attribuita una rendita maggiore (doc. 39).

 

                                         Infatti la precedente decisione è manifestamente errata, essendo stato utilizzato per il calcolo della prestazione un reddito superiore rispetto a quello soggetto a contribuzione e la modifica è di notevole importanza. A questo proposito va rammentato che se da una parte, di regola, per giurisprudenza invalsa, una correzione non va considerata di notevole importanza se l’importo da restituire è di poche centinaia di franchi (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione 2009, n. 34 ad art. 53 pag. 678; ad esempio fr. 165.90; fr. 265.20 e fr. 568.10 in ZAK 1989 pag. 518 o fr. 954.25 in SVR 1995 KZ Nr. 13), dall’altra, tuttavia, se si tratta di prestazioni periodiche, come in concreto, anche in caso di importi minimi, la correzione riveste un’importanza notevole (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione 2009, n. 34 ad art. 53 pag. 678; DTF 102 V 128).

 

                                         Circa il lasso di tempo entro il quale può essere chiesta la restituzione, peraltro non contestato dall’insorgente, va evidenziato che la Cassa, in sede di decisione su opposizione, ha affermato di aver saputo che avrebbe dovuto prendere in considerazione per il 2011 l’importo di fr. 88'580 in luogo di fr. 90'796, il 14 febbraio 2012 (doc. 5). Pertanto l’amministrazione, in applicazione dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, ha stabilito che il diritto alla restituzione delle prestazioni versate a torto è perento il 14 febbraio 2013.

 

                                         Ne segue che la restituzione può essere chiesta solo per le prestazioni versate da luglio 2013, ossia nell’anno precedente la decisione di restituzione del 24 luglio 2014 (doc. 23). Infatti, conformemente alla giurisprudenza il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate (cfr. sentenza 795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL n. 12 pag. 35 e sentenza 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2) e detto termine inizia a decorrere dal giorno del versamento mensile di ogni singola prestazione (sentenza 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 4.5; cfr. anche la sentenza 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011).

 

                                         Pertanto, visto che, conformemente alla succitata giurisprudenza, l’ordine di restituzione va confermato per l’anno precedente la decisione di restituzione del 24 luglio 2014 e che da luglio 2013 a luglio 2014 l’interessata ha percepito un importo di fr. 27’989 (fr. 2'153 X 13) in luogo di fr. 27’742 (2'134 x 13), l’importo complessivo da restituire ammonta a fr. 247.

 

                                         Anche su questo punto la decisione impugnata merita conferma.

 

                               2.9.   Infine, va ancora rammentato che l’interessata può chiedere all’amministrazione il condono della somma da restituire, conformemente a quanto prevede l’art. 4 OPGA:

                                        

" 1 Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

2 Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato.

3 Le autorità cui sono state versate prestazioni in virtù dell’articolo 20 LPGA o delle disposizioni delle singole leggi non possono far valere una grave difficoltà.

4 Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato.

5 Sul condono è pronunciata una decisione.”

 

                                         E’ tuttavia possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

 

                                         L’insorgente può pertanto chiedere il condono dell’importo da restituire tramite una richiesta scritta alla Cassa di compensazio-ne nei modi e tempi previsti dalla legge.

 

                             2.10.   Alla luce di quanto sopra esposto la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

 

                                     

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti