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Raccomandata |
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Incarto
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 19 novembre 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 20 ottobre 2014 emanata da |
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CO 1
in materia di rendite AVS (assegno per grandi invalidi) |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 (cfr. doc. 2-1), nata nel 1949, con decisione del 13 febbraio 2008 è stata posta al beneficio di un assegno per grandi invalidi dell’AI di grado elevato con effetto dal 1° settembre 2007 (doc. 81-1).
1.2. Nel corso del mese di gennaio 2014 l’amministrazione ha avviato una procedura di revisione (doc. 83-1). La Cassa CO 1, dopo aver preso atto delle risposte del medico curante, dr. med. __________, FMH medicina generale, del 22 marzo 2014 (doc. 84-1) e del 30 giugno 2014 (doc. 86-1), ed aver fatto allestire un’inchiesta a domicilio in data 9 settembre 2014 (doc. 87), con decisione del 19 settembre 2014 (doc. 91-5) ha diminuito da elevato a medio il grado dell’assegno per grandi invalidi (dell’AVS) con effetto dal 1° novembre 2014, poiché l’interessata necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere 4 (e non più 6) atti ordinari della vita, rispettivamente di sorveglianza personale continua.
1.3. In seguito alle censure inoltrate dall’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, la Cassa ha confermato la riduzione della prestazione con effetto dal 1° novembre 2014 e, accertato che l’interessata, il 12 ottobre 2014, è caduta procurandosi una possibile frattura delle ultime due costole nella zona cartilagine, ha stabilito che avvierà una revisione d’ufficio per stabilire se nel frattempo vi è stato un peggioramento dello stato di salute (doc. 98).
1.4. L’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento (doc. I).
La ricorrente evidenzia di aver contestato la decisione formale del 19 settembre 2014 tramite la quale le è stato ridotto l’assegno per grande invalido poiché ritiene di continuare a necessitare della sorveglianza personale e continua anche per l’attività di mangiare e andare al gabinetto.
L’assicurata si lamenta della circostanza che, in sede di opposizione, non le è stata concessa la proroga richiesta per meglio verificare la sua situazione di fatto e che la Cassa ha subito proceduto con l’emissione della decisione su opposizione, senza lasciarle il tempo di produrre le prove a sostegno della sua tesi, rendendo necessario il ricorso in esame.
Nel merito l’insorgente sostiene che la riduzione dell’assegno per grandi invalidi manca di un solido fondamento. Nel verbale l’assistente sociale lascerebbe intendere che la sua valutazione si è basata sulle dichiarazioni rilasciate dalla medesima assicurata e dal marito, senza che abbia verificato la fattibilità o meno dell’atto quotidiano in questione (mangiare e andare al gabinetto). Con l’ausilio di ulteriori certificati medici l’interessata evidenzia di presentare un pregiudizio della deglutizione e quindi una difficoltà nel mangiare e una difficoltà nell’eseguire i movimenti per spostarsi, alzarsi e sedersi e quindi nell’attività di andare al gabinetto.
Abbondanzialmente l’assicurata rileva che nel frattempo il suo stato di salute è peggiorato e ciò in considerazione della difficoltà a deambulare. Pur affermando che questo accertamento è posteriore alla decisione contestata (certificato medico del 16 ottobre 2014) e che si giustificherebbe solo l’avvio di una revisione per il periodo successivo al 12 ottobre 2014, l’insorgente ribadisce che il suo stato di salute non è migliorato, ma semmai peggiorato e dunque una riduzione dell’assegno non si giustifica. La ricorrente afferma che “accogliere la decisione su opposizione senza permettere all’assicurata di esprimere preventivamente le sue ragioni e non da ultimo riconoscendogli però solamente il diritto all’avvio di una revisione in concreto pregiudicherebbe anche i diritti acquisiti dell’assicurata e meglio nella misura in cui un nuovo assegno per grandi invalidi di grado elevato certamente non raggiungerebbe più lo stesso importo già riconosciuto quest’oggi e ciò proprio in considerazione degli attuali diritti acquisiti” (doc. I).
1.5. Con risposta del 5 dicembre 2014 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.6. L’11 dicembre 2014 la ricorrente ha ribadito la sua posizione, ha contestato la risposta della Cassa, ha rammentato che “le dichiarazioni dell’assicurata non possono prevalere agli accertamenti oggettivi che la Cassa è tenuta ad eseguire d’ufficio” ed ha chiesto che venga ordinato l’allestimento di una perizia giudiziaria (doc. V).
in diritto
2.1. L’insorgente fa in primo luogo valere una violazione del suo diritto di essere sentita poiché l’amministrazione non ha prorogato il termine per inoltrare l’opposizione, non permettendole di produrre ulteriori prove (doc. I).
2.2. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006 nella causa H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
2.3. In concreto l’insorgente aveva chiesto il 1° ottobre 2014 una proroga del termine di opposizione per poter meglio esporre le motivazioni contro la decisione formale del 19 settembre 2014 (doc. 91-2). In seguito al rifiuto della Cassa, la quale ha rammentato che un termine fissato per legge, di principio, è improrogabile, il 6 ottobre 2014 l’interessata ha ribadito la richiesta di proroga per poter acquisire ulteriore documentazione medica (doc. 94-1). Con scritto del 9 ottobre 2014 l’amministrazione ha rammentato, nuovamente, che di norma, il termine per presentare opposizione non può essere prorogato (doc. 95-1). Il 13 ottobre 2014 l’interessata ha motivato la propria opposizione, rilevando tuttavia di non “conoscere ancora il parere dei medici interpellati” (doc. 96-1), mentre il 17 ottobre ha prodotto un certificato medico (doc. 97-1). Il 20 ottobre 2014 la Cassa ha emanato la decisione su opposizione (doc. 98-1).
In concreto l’amministrazione non ha agito correttamente.
Certo, il termine di opposizione di 30 giorni previsto dall’art. 52 cpv. 1 LPGA, di principio, non può essere prorogato, essendo fissato per legge (art. 40 cpv. 1 LPGA).
Tuttavia la decisione su opposizione è stata emanata prematuramente.
Infatti, la decisione formale è stata emessa venerdì 19 settembre 2014 (doc. 90-1; il rapporto dell’assistente sociale relativo all’esame al domicilio dell’insorgente è del 17 settembre 2014 [doc. 87-1]), mentre la decisione su opposizione porta la data di lunedì 20 ottobre 2014 (doc. 99-8). Anche volendo ritenere, nell’ipotesi più favorevole per l’amministrazione, che la decisione formale è stata notifica alla ricorrente il sabato 20 settembre 2014, il termine di 30 giorni per inoltrare opposizione, comprese eventuali ulteriori prove, sarebbe scaduto proprio il 20 ottobre 2014.
Ora, l’ultimo giorno, il 20 ottobre 2014, l’insorgente avrebbe ancora avuto diritto di produrre un ulteriore allegato da depositare a un ufficio postale svizzero il medesimo giorno (cfr. l’art. 39 cpv. 1 LPGA per il quale le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine).
Ma vi è di più. L’insorgente, in 2 occasioni (doc. 94-1 e 96-1), aveva indicato di aver contattato i propri medici per avere una loro presa di posizione ed aveva chiesto una proroga del termine. Se la proroga non poteva essere concessa (cfr. art. 40 cpv. 1 LPGA), l’amministrazione da una parte avrebbe comunque dovuto attendere lo scadere dei 30 giorni dalla notifica della decisione formale prima di poter emettere la decisione su opposizione e dall’altra avrebbe dovuto dare all’insorgente la possibilità, tramite l’assegnazione di un termine, di produrre le prove prospettate (cfr. anche la sentenza 32.2011.197 del 15 settembre 2011).
Va qui infatti rammentato che per l'art. 42 LPGA le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione. Il diritto di essere sentito deve essere garantito soprattutto durante la procedura di opposizione. In ogni caso al più tardi durante la procedura di opposizione, l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 4.2; DTF 132 V 368 consid. 6).
Inoltre, l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all’amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall’art. 43 cpv. 1 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3). L'amministrazione non può rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3 e riferimenti).
Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 390 consid. 5.1; 127 V 437 consid. 3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa). Da un rinvio degli atti per garantire il diritto di essere sentito si può inoltre prescindere - anche in caso di grave violazione - se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse della parte lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (STF 935/06 del 21 febbraio 2008 consid. 7.1 con riferimento a DTF 132 V 390 consid. 5.1, 116 V 187 consid. 3d).
Nel caso in esame l’amministrazione ha emesso la decisione impugnata senza attendere la scadenza del termine di 30 giorni per inoltrare l’opposizione e senza concedere alla ricorrente la possibilità di produrre la documentazione medica che stava acquisendo (doc. 94-1 e 96-1).
La violazione del diritto di essere sentito è grave e non può essere eccezionalmente sanata davanti al TCA. Ammettere il contrario significherebbe svuotare di ogni suo significato il principio del diritto d'essere sentito in quanto tale e la procedura di opposizione (cfr. anche STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 4.2; DTF 132 V 368 consid. 6). Inoltre, così facendo questo Tribunale si pronuncerebbe sulla decisione contestata per meri motivi di economia procedurale, ciò che però in specie priverebbe irrimediabilmente l'assicurata di un grado di giudizio.
A questo proposito va qui segnalata le sentenza 32.2011.230 del 18 ottobre 2011 dove il TCA aveva annullato, a causa della violazione del diritto di essere sentito, una decisione in ambito AI poiché l’amministrazione l’aveva emanata prima che fosse trascorso il termine di 30 giorni per inoltrare osservazioni al progetto di decisione.
In queste condizioni la decisione impugnata, viziata da una grave violazione del diritto di essere sentito, va annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per l’emanazione di un nuovo provvedimento che, visto il tempo trascorso, dovrà pure tener conto di quanto avvenuto il 12 ottobre 2014 (caduta a domicilio e possibile frattura delle ultime due costole nella zona cartilagine).
Alla luce dell’esito del ricorso la domanda di assumere ulteriori prove e segnatamente la richiesta di allestire una perizia giudiziaria diviene priva di oggetto.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà alla ricorrente fr. 1'800.-- (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti