Raccomandata |
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Incarto n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 13 dicembre 2013 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di contributi AVS |
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ritenuto in fatto
A. Con decisione del 25 novembre 2013 (doc. C) la Cassa CO 1 ha fissato definitivamente i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti per l'anno 2008 da RI 1, 1946, affiliata come indipendente dal 2007 (doc. 26). Basandosi su un reddito da attività indipendente di Fr. 176'327.- riportato al lordo dei contributi AVS/AI/IPG giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS, sul reddito soggetto a contribuzione di Fr. 194'834.- la Cassa ha determinato in Fr. 19'168,75 i contributi personali dovuti, comprese le spese amministrative.
B. La decisione su opposizione del 13 dicembre 2013 (doc. A) ha respinto l'opposizione del 1° dicembre 2013 (doc. 5), con cui l'assicurata sosteneva che l'importo di Fr. 176'327.- fosse già al lordo dei contributi, e ha confermato la decisione formale. L'amministrazione ha infatti osservato che dal 1° gennaio 2012 il nuovo metodo di calcolo previsto dal nuovo art. 9 cpv. 4 LAVS dispone che ai redditi netti da attività indipendente comunicati dall'autorità fiscale devono essere aggiunti i contributi pagati.
C. Il 13 gennaio 2014 (doc. I) RI 1 si è rivolta al TCA chiedendo di stabilire in Fr 176'327.- il reddito da attività lucrativa indipendente per il 2008 da assoggettare ai contributi personali. La ricorrente ha rilevato che poiché la Cassa di compensazione si è basata sui dati accertati presso l'assicurata medesima e non sui dati comunicati dall'autorità fiscale, che avrebbe dedotto i contributi dal reddito, il rinvio all'art. 9 cpv. 4 LAVS è incomprensibile. Inoltre, l'insorgente ha richiamato l'art. 4 cpv. 1 LAVS e l'art. 17 OAVS, rilevando che il reddito assoggettato ai contributi è quello ricavato dall'esercizio dell'attività lucrativa indipendente. Infine, l'interessata ha evidenziato che se si seguisse la tesi della Cassa e si aggiungessero i contributi al reddito effettivamente conseguito portandolo a Fr. 194'834.-, i contributi così calcolati (Fr. 18'506,40) rappresenterebbero il 10,4955% del reddito effettivo da attività indipendente, anziché il 9,5% previsto dalla legge.
D. Con risposta del 28 gennaio 2014 (doc. III) la Cassa di compensazione ha proposto di respingere il ricorso, osservando che nell'ottobre 2013 (doc. 14) ha ricevuto dalla competente autorità fiscale i dati della dichiarazione fiscale dell'assicurata per l'anno 2008 in assenza della tassazione fiscale 2008, così da potere fissare i relativi contributi. La mancata segnalazione di un reddito da attività indipendente ha comportato l'accertamento, da parte della Cassa, del reddito conseguito dall'assicurata presso l'__________ quale indipendente il quale, tuttavia, ha rilasciato un certificato di salario come se l'interessata fosse una dipendente. Anche la dichiarazione dei redditi inseriti tutti alla voce reddito da attività dipendente ha tratto in inganno l'autorità fiscale, visto che tanto nella notifica quanto nella IC/IFD dopo reclamo del 27 novembre 2013, non figurava alcun reddito da attività indipendente. Due giorni prima dell'emanazione della notifica su reclamo la Cassa ha quindi emesso la decisione formale di fissazione dei contributi basandosi sulla notifica di tassazione non ancora cresciuta in giudicato ed applicando il principio insito nell'art. 9 cpv. 4 LAVS e ripreso dalle Direttive al N. 1170.1 DIN.
E. Nelle sue osservazioni del 4 febbraio 2014 (doc. V) la ricorrente ha precisato che la notifica di tassazione per il 2008 è stata emessa il 12 novembre 2013 e rettificata, per un errore di calcolo, il 27 novembre seguente. Tuttavia, essa non ha interposto reclamo contro l'errata denominazione del reddito da attività dipendente anziché indipendente, siccome ininfluente per il reddito imponibile. Essa ha ribadito il suo disappunto sulla considerazione del reddito lordo conseguito ed accertato dall'__________ alla stregua di un reddito netto notificato dall'autorità fiscale e riportato al reddito lordo per la determinazione dei contributi. D'altronde, già in passato la Cassa di compensazione ha accettato la dichiarazione con cui veniva attestato il suo reddito lordo da attività indipendente (2007), identica a quella in discussione. Di conseguenza, "l'__________ non può avere comunicato alla Cassa CO 1 il reddito lordo d'attività lucrativa indipendente pari a CHF 176'327, poiché sono gli unici dati che mi ha comunicato, versato e attestato e che io ho a mia volta dichiarato e fornito.".
F. La Cassa di compensazione ha rilevato come l'assicurata abbia erroneamente dichiarato a livello fiscale tutte le sue entrate quale reddito da attività dipendente, mentre avrebbe dovuto suddividerle in reddito da attività dipendente (Fr. 5'642.-) e da attività indipendente (Fr. 176'327.-). Inoltre, dalla IC/IFD 2008 risulta che l'assicurata ha dedotto dal reddito Fr. 11'108.- quali contributi pagati nel 2008 concernenti gli anni di contribuzione 2007 e 2008. Pertanto, l'autorità fiscale avrebbe dovuto accorgersi che mancava la dichiarazione di un reddito da attività indipendente. Ecco spiegato il motivo per cui l'Ufficio di tassazione non ha debitamente informato la Cassa dei redditi da attività indipendente. Se l'autorità fiscale avesse proceduto correttamente, le avrebbe quindi comunicato un reddito da attività indipendente pari a Fr. 164'519.- (Fr. 176'327.- - Fr. 11'808.-), importo che la Cassa eventualmente è disposta ad utilizzare quale reddito aziendale ed a cui aggiunge i relativi contributi ex art. 9 cpv. 4 LAVS, per ottenere un nuovo reddito determinante soggetto a contribuzione di Fr. 181'787.- (Fr. 164'519.- + Fr. 17'268.- [contributi]) (doc. VII).
G. L'insorgente ha ribadito, il 21 febbraio 2014 (doc. IX), di avere correttamente compilato le sue dichiarazioni fiscali, disponendo di un unico certificato di salario e che la suddivisione del salario conseguito era chiaramente ivi indicata. A suo dire, il fatto che abbia esposto in deduzione i contributi pagati e che non siano stati direttamente dedotti dal reddito dichiarato dimostrerebbe che il reddito d'attività lucrativa indipendente dichiarato era lordo. La ricorrente ha ribadito la sua richiesta.
La Cassa di compensazione ha confermato la proposta di modifica del reddito da assoggettare e ha ricordato alla ricorrente di esporre in futuro chiaramente il reddito da attività dipendente e quello da attività lucrativa indipendente, cosicché anche l'autorità fiscale disporrà di corrette informazioni (doc. XI).
L'assicurata ha risposto rinviando al suo precedente scritto del 4 febbraio scorso (doc. XIII).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
2. Il 1° gennaio 2007 (art. 23 cpv. 3 OAVS) ed il 1° gennaio 2009 (art. 22 cpv. 2, 3 e 5 OAVS) sono entrate in vigore delle modifiche alla OAVS portanti sulla fissazione e determinazione dei contributi.
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; DTF 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che, nel caso in esame, lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell'assoggettamento dell'eventuale reddito da attività indipendente ai contributi personali) si è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2009, le citate modifiche legali inerenti l'art. 22 OAVS non sono applicabili al periodo di contribuzione 2008, ma fanno stato le norme vigenti fino al 31 dicembre 2008 (STCA 30.2013.16 del 21 ottobre 2013; STCA 30.2013.2 del 24 luglio 2013; STCA 36.2012.78 del 6 febbraio 2013; STCA 36.2012.2 del 16 aprile 2012).
nel merito
3. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
4. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre (art. 22 cpv. 2 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).
Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).
Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).
5. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2006).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
6. In concreto, per la fissazione dei contributi personali dovuti dalla ricorrente per l'anno 2008, la Cassa di compensazione si è basata su un reddito da attività indipendente di Fr. 176'327.- ricavato dall'attestato 2008 rilasciato il 27 dicembre 2012 (doc. B) dall'__________.
Questo scritto attesta che gli onorari dei pazienti ambulatoriali non soggetti all'AVS ammontano a Fr. 176'327.- e che gli onorari dei pazienti degenti sono pari a Fr. 6'092,40. In calce, questa attestazione specifica che "Gli importi relativi agli onorari summenzionati sono già inclusi nel salario lordo indicato nel certificato di salario ufficiale.".
In effetti, la ricorrente ha ricevuto un certificato di salario per l'anno 2008 (doc. B1) indicante un salario di Fr. 182'419.- e dei contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP di Fr. 451.-, per un salario netto di Fr. 181'968.-.
La ricorrente ha contestato il principio stesso dell'applicazione dell'art. 9 cpv. 4 LAVS nel caso concreto, giacché il reddito confermato dalla predetta documentazione costituisce già, a suo dire, il reddito lordo su cui determinare i contributi personali, senza che occorra, come ha fatto la Cassa, riportare questo reddito, ritenuto netto, al lordo dei premi versati. Pertanto, i contributi dovuti vanno calcolati sul reddito lordo di Fr. 176'327.-.
Oggetto del contendere è sapere se la Cassa deve aggiungere i contributi personali sul reddito da attività indipendente comunicato dalle autorità fiscali per il calcolo dei contributi per il 2008.
7. Per giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 313).
Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 consid. 5a).
8. Pendente causa la Cassa di compensazione ha proposto all'assicurata di considerare pari a Fr. 164'519.- il suo reddito aziendale netto. Questo importo deriva dalla deduzione dal reddito aziendale di Fr. 176'327.- dei contributi di Fr. 11'808.- versati durante l'anno 2008. Poi, al reddito netto la Cassa ha aggiunto i contributi ex art. 9 cpv. 4 LAVS, per assoggettare quindi ai contributi la somma di Fr. 181'787.- (Fr. 164'519.- + Fr. 17'268.-).
Giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'articolo 8 della presente legge, all'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e all'articolo 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.
Per la disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 2011 (computo delle deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale), l'articolo 9 capoverso 4 si applica a tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa indipendente comunicati dalle autorità fiscali dopo l'entrata in vigore della modifica.
Nella recente STCA 30.2014.13 del 24 marzo 2014, emanata da questo Tribunale nella sua composizione di tre giudici e cresciuta incontestata in giudicato, è stato evidenziato che con sentenza 9C_189/2013 del 13 dicembre 2013 (DTF 139 V 537 = SVR 2014 AHV Nr. 2) l'Alta Corte ha stabilito che vi è un'eccezione all'applicazione dell'art. 9 cpv. 4 LAVS.
Nel caso giudicato dal TF nella sua sentenza di principio l'Alta Corte ha ritenuto che, nelle comunicazioni relative al 2008 e al 2009, l'autorità fiscale ha negato che dall'importo comunicato fossero stati dedotti i contributi sociali. L'istanza inferiore, ossia il Tribunale amministrativo del Canton Zugo, aveva accolto il ricorso dell'assicurato, affermando che la Cassa non doveva aggiungere all'importo soggetto a contribuzione gli oneri sociali e rinviando l'incarto all'amministrazione per un nuovo calcolo dopo avere accertato l'ammontare del reddito netto.
Dal canto suo il Tribunale federale ha stabilito che la lettera della norma è chiara, nel senso che il reddito che l'autorità fiscale deve comunicare deve corrispondere al reddito netto e che la Cassa di compensazione competente deve ricalcolarlo al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili. A livello di ordinanza, l'art. 23 cpv. 4 OAVS prevede che le comunicazioni delle autorità fiscali sono vincolanti per le casse (cfr. consid. 5.3).
L'Alta Corte ha quindi affermato che scopo e senso dell'art. 9 cpv. 4 LAVS si evincono dal Messaggio del Consiglio federale. Al fine di semplificare il loro compito e di applicare unitariamente la norma, le autorità fiscali devono essere sgravate dal ricalcolo dei contributi. Il legislatore è consapevole che con il nuovo disposto i contributi dedotti a livello fiscale non collimano necessariamente con quelli ricalcolati dalle casse di compensazione, poiché la deduzione fiscale non viene loro comunicata. Scopo e senso della norma consistono nella semplificazione del lavoro per il fisco e per le casse di compensazione (cfr. consid. 5.4).
Secondo l'interpretazione letterale e teleologica della nuova norma, la ratio legis della modifica consiste nel fatto che le casse di compensazione, contrariamente alla prassi in vigore precedentemente (DTF 111 V 289), non devono più preoccuparsi della questione di sapere se le autorità fiscali hanno o meno dedotto i contributi sociali dal reddito loro comunicato. Devono partire dal principio che si tratta di un reddito netto e devono di conseguenza aggiungervi i contributi sociali. L'assicurato dichiara al fisco anche i contributi sociali e può impugnare la tassazione se rileva che la deduzione non è avvenuta correttamente. Vale anche in questo contesto il principio secondo il quale l'indipendente deve far valere i propri diritti nell'ambito della procedura fiscale (DTF 110 V 369). Se la tassazione non viene contestata, di principio diventa vincolante per il calcolo dei contributi (cfr. consid. 5.5).
La nostra Massima istanza ha tuttavia stabilito che questo principio non è assoluto e non vale quando tramite la comunicazione fiscale è attestato chiaramente, espressamente e senza nessun dubbio che dal reddito non è stata eseguita alcuna deduzione. Nel caso giudicato dal TF, nella comunicazione relativa al 2009 l'autorità fiscale ha risposto negativamente alla questione di sapere se i contributi personali sono stati dedotti dal reddito da attività indipendente. Dalle risposte alle domande poste dall'Alta Corte emerge infatti che alla cassa di compensazione è stato comunicato il reddito senza la deduzione dei contributi sociali, perché il ricorrente non li ha dichiarati o non ne ha fatto domanda in tal senso. Se dalla comunicazione fiscale è chiaro che non sono state fatte deduzioni e per la cassa non vi è alcun dubbio che il reddito dichiarato è un reddito lordo, la cassa non deve procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 LAVS. Infatti, secondo il Messaggio del Consiglio federale, il legislatore partiva dal presupposto che il fisco aveva effettivamente dedotto i contributi. Per questo motivo, il TF ha ritenuto che la sentenza di prima istanza è corretta nel suo risultato e l'amministrazione deve ricalcolare i contributi dovuti dall'assicurato (cfr. consid. 6).
Nel caso giudicato da questo Tribunale (30.2014.13), la fattispecie era analoga a quella trattata dal Tribunale federale, visto che alla domanda se l'assicurato avesse dedotto i contributi dal reddito aziendale l'autorità fiscale ha risposto negativamente. Pertanto, il TCA ha concluso che il reddito accertato fiscalmente era lordo ed ha accolto il ricorso e rinviato gli atti all'amministrazione, affinché ricalcoli il contributo dovuto sulla base di questo importo, senza dunque applicare l'art. 9 cpv. 4 LAVS.
9. Il caso concreto non differisce dalle due fattispecie appena esposte.
In effetti, è indubbio che l'importo di Fr. 176'327.- si riferisca al reddito da attività indipendente conseguito dalla ricorrente nel 2008, come peraltro confermato dall'assicurata stessa nella sua opposizione del 1° dicembre 2013 (doc. 5) e nel suo ricorso del 13 gennaio 2014 (doc. I pag. 1).
Il certificato di salario rilasciato dall'__________ per l'anno 2008 è quindi manifestamente errato, poiché attesta implicitamente che la ricorrente ha conseguito un reddito da attività dipendente e che su questo reddito di Fr. 182'419.- sono stati prelevati degli oneri sociali di (soli) Fr. 451.-. In realtà, invece, come ha correttamente evidenziato la Cassa di compensazione, questo importo andava suddiviso in reddito da attività indipendente (Fr. 176'327.-) ed in reddito da attività dipendente (Fr. 6'092.-) e solo quest'ultima somma doveva essere inserita nel certificato di salario.
In tal modo, la Cassa di compensazione non sarebbe stata tratta in inganno dalle dichiarazioni dell'autorità fiscale (che già nel 2007 ha tassato l'assicurata come salariata (doc. 25) e che ha confermato questo dato nel 2012 (doc. 23) a specifica richiesta della Cassa di compensazione), dal certificato di salario dell'__________ come pure dalla compilazione della tassazione fatta dall'assicurata stessa, la quale ha erroneamente dichiarato (anche) per il 2008 di avere conseguito un reddito (netto) da attività dipendente di Fr. 181'969.-.
L'esistenza di un'attività indipendente emerge dall'attestato del 27 dicembre 2012 (doc. B) rilasciato dall'__________ per l'anno 2008, in cui la voce "onorari pazienti ambulatoriali (non soggetti AVS)" si riferisce ai pazienti privati dell'assicurata e quindi curati nell'ambito della sua attività indipendente per la quale l'assicurata è stata iscritta nella relativa categoria dal 1° gennaio 2007 (doc. 26).
In effetti, come ha spiegato l'interessata alla Cassa già il 15 ottobre 2008 (doc. 28), essa svolge la sua attività indipendente all'interno dell'ospedale e "lo stesso Ospedale emette le mie fatture e trattiene una quota parte che comprende tutte le spese amministrative, di locazione, di personale, ecc.".
Alla luce di ciò, è palese che il reddito di Fr. 176'327.- conseguito dalla sua attività indipendente è al netto delle spese che l'interessata si è assunta nell'esercizio della sua professione (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
Tuttavia, come risulta chiaramente dalla notifica di imposta IC 2008 prodotta dalla Cassa (doc. VII/1), questo importo non comprende però anche i contributi AVS/AI/IPG, che restano a carico della ricorrente, visto che spetta all'assicurata pagarli separatamente alla Cassa di compensazione mediante acconti a dipendenza del reddito aziendale conseguito negli anni precedenti (art. 14 LAVS). In effetti, dagli atti emerge che nell'anno 2008 la ricorrente ha versato Fr. 11'808.- a titolo di contributi (e meglio Fr. 5'904.- per l'anno di contribuzione 2007 e Fr. 5'904.- per il periodo 2008).
In concreto, in assenza dell'emanazione della decisione di tassazione IC/IFD 2008 e stante l'imminente scadenza del termine di prescrizione (art. 16 LAVS) per la fissazione dei contributi per l'anno 2008, nel 2013 la Cassa di compensazione ha accertato autonomamente il reddito da attività lucrativa dell'assicurata direttamente presso l'__________, visto che dalla documentazione a disposizione non era possibile che fosse iscritta quale indipendente ma che, come per il 2007, fosse retribuita come persona esercitante un'attività lucrativa dipendente.
Gli accertamenti eseguiti presso l'__________ hanno permesso di determinare, come detto, il reale reddito da attività indipendente della ricorrente e calcolare, in un primo momento, i contributi dovuti riportando, giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS, questo reddito netto al lordo dei premi pagati.
In seguito, poiché è emerso dalla notifica di tassazione 2008, emessa due giorni dopo la decisione di fissazione dei contributi, che in realtà l'assicurata aveva dichiarato quale deduzione dal reddito l'importo di Fr. 11'808.- per contributi personali, la Cassa di compensazione ha dunque ritenuto, quale reddito al netto dei contributi AVS/AI/IPG, l'importo di Fr. 164'519.- che, riportato al lordo dei contributi giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS, dà un reddito determinante soggetto a contribuzione di Fr. 181'787.-.
Secondo il TCA, questa soluzione non è corretta.
Infatti, così facendo la Cassa di compensazione ha considerato due volte, nel reddito da attività lucrativa dell'assicurata, i contributi personali: la prima volta, laddove ha ritenuto un reddito di Fr. 176'327.- comprensivo dei contributi di Fr. 11'808.- versati nel 2008 dall'interessata e la seconda volta quando le ha conteggiato Fr. 17'268.- a titolo di contributi da pagare, sempre per il 2008.
Per l'anno 2008, in assenza di una notifica di tassazione e di una comunicazione del reddito da parte dell'autorità fiscale alla Cassa di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS), a giusta ragione l'amministrazione ha proceduto accertando manualmente il reddito da attività indipendente dell'assicurata determinando l'ammontare di Fr. 176'327.- che costituisce chiaramente un reddito lordo.
Di conseguenza, trattandosi di reddito lordo, in virtù della recente DTF 139 V 537 consid. 6 l'importo di Fr. 176'327.- deve essere posto come tale, in via eccezionale, alla base del calcolo dei contributi personali dell'assicurata e, pertanto, il principio di cui all'art. 9 cpv. 4 LAVS non deve essere qui applicato (STCA 30.2014.13 del 24 marzo 2014).
Di conseguenza, né il riporto di Fr. 176'327.- al lordo dei contributi come stabilito con la decisione definitiva di fissazione dei contributi, né la soluzione adottata dalla Cassa pendente causa di riportare il reddito lordo di Fr. 176'327.- al netto dei contributi (Fr. 164'519.-) e poi di calcolare i contributi sulla base del nuovo reddito lordo ottenuto (Fr. 181'787.-), devono essere tutelati.
La decisione impugnata deve essere pertanto annullata e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione per calcolare nuovamente i contributi personali per l'anno 2008, considerando quale reddito soggetto a contribuzione l'ammontare di Fr. 176'327.-.
Il ricorso va accolto, senza attribuzione di ripetibili malgrado l'esito vincente, siccome l'insorgente non è patrocinata (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione affinché calcoli nuovamente i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurata per l'anno di contribuzione 2008 considerando un reddito determinante soggetto a contribuzione di Fr. 176'327.-.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti