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redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 27 aprile 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 26 marzo 2015 emanata da |
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CO 1 Cassa di compensazione
in materia di contributi AVS |
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ritenuto in fatto
1.1. Nel febbraio 2011 (doc. 8) la società RI 1 ha trasmesso a CO 1 Cassa di compensazione due dichiarazioni dei salari e degli assegni familiari per l'anno 2010, contemplanti la prima un totale di salari determinanti AVS ammontante a Fr. 588'932,81, mentre la seconda distinta presentava un importo totale di Fr. 236'847,85.
1.1.1. Con decisione del 14 marzo 2011 (doc. 7) la Cassa di compensazione ha fissato in Fr. 86'534,85 i contributi dovuti dalla SA, calcolandoli su una somma salariale di Fr. 588'932,81.
1.2. Durante la revisione della società dell'11 luglio 2014, la Cassa di compensazione ha effettuato un controllo sul periodo contributivo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012, riscontrando la notifica di Fr. 236'847,85 di salari in meno per l'anno 2010 (doc. 6).
1.3. Con decisione del 14 luglio 2014 (doc. 1), confermata dalla decisione su opposizione del 26 marzo 2015 (doc. A), la CO 1 Cassa di compensazione ha quindi calcolato i contributi dovuti da RI 1 per l'anno 2010 fissandoli in Fr. 35'100,25, a cui ha aggiunto Fr. 6'173,05 quali interessi di mora.
La Cassa di compensazione ha giustificato il computo degli interessi di ritardo per gli anni 2011-2014 affermando che quando nel 2011 ha ricevuto il conteggio annuale la società era a conoscenza dei salari mancanti di Fr. 236'847,85, ma non le ha mai fatto presente questo errore. Pertanto, gli interessi sono dovuti in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS, trattandosi di contributi reclamati per gli anni civili passati.
La Cassa ha dunque confermato che la SA è tenuta al pagamento di Fr. 41'273,30, comprensivi degli interessi di ritardo.
1.4. Il 27 aprile 2015 (doc. I) RI 1, per il tramite della rappresentante RA 1, si è rivolta a questo Tribunale contestando di dovere degli interessi di mora, avendo dichiarato correttamente la massa salariale per l'anno 2010.
1.5. Nella risposta del 20 maggio 2015 (doc. III) la Cassa di compensazione ha proposto di respingere il ricorso ribadendo le proprie argomentazioni e le ha completate affermando che gli interessi di mora sono dovuti anche se il ritardo non è imputabile ad una manchevolezza della Cassa né ad una colpa dell'assicurato.
La ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
2.1. Nel caso in esame questo Tribunale deve valutare se, correttamente, la Cassa abbia chiesto alla società ricorrente il versamento di interessi moratori, sebbene nel 2010 RI 1 abbia regolarmente dichiarato i salari versati a suoi dipendenti, importi che però la Cassa di compensazione non ha ritenuto interamente, nel senso che quest'ultima ha erroneamente calcolato i contributi sociali dovuti dalla SA soltanto su una parte del salario determinante AVS. Sulla parte di salario dimenticata nel 2011 l'amministrazione ora chiede, oltre al normale pagamento dei contributi allora non fissati, anche degli interessi di ritardo.
2.2. L'art. 14 cpv. 1 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.
I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione (art. 14 cpv. 2 LAVS).
Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.
Giusta l'art. 14 cpv. 4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi rimunerativi (lett. e).
A quest'ultimo proposito va osservato che con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e dell'art. 14 cpv. 4 LAVS relativa alla riscossione di interessi di mora ed il pagamento di interessi rimunerativi è stata abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni sono retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (STF 9C_632/2007 del 26 settembre 2008, STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008).
A norma dell'art. 36 cpv. 1 OAVS, i conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale.
L'art. 36 cpv. 2 OAVS prevede che i datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio.
Il periodo di conteggio comprende l'anno civile. Qualora i contributi siano pagati conformemente all'articolo 35 capoverso 3, il periodo di conteggio corrisponde al periodo di pagamento (art. 36 cpv. 3 OAVS).
La Cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i contributi d'acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla Cassa di compensazione (art. 36 cpv. 4 OAVS).
Giusta l'art. 39 cpv. 1 OAVS, se ha conoscenza che una persona non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a quelli dovuti, la Cassa di compensazione deve esigere il pagamento dei contributi arretrati e, ove occorra, stabilirlo mediante decisione. È fatta salva la prescrizione prevista dall'art. 16 cpv. 1 LAVS.
Per l'art. 39 cpv. 2 OAVS, i contributi reclamati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.
Oltre ai citati disposti sulla fissazione e la determinazione dei contributi che hanno modificato le norme di esecuzione dell'AVS, con il 1° gennaio 2001 sono entrate in vigore delle disposizioni che hanno mutato in maniera sostanziale il capitolo relativo alla fissazione degli interessi di mora.
Infatti, giusta l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:
a. di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;
b. le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti;
c. i datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;
d. i datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;
e. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;
f. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della Legge contro il lavoro nero del 17 giugno 2005 (LLN), le lett. c e d dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS sono state modificate e hanno il seguente tenore:
" c. i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da
versare nell'ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;
d. i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell'ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN per i quali non presentano alla cassa di compensazione un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;".
Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).
In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).
Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre 2003).
Infine, le summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi sociali sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di calcolo rispettivamente di riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (art. 3 LAI ed art. 1 OAI), per l'assicurazione indennità per perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG, art. 27 cpv. 3 LIPG ed art. 42 OIPG), per gli assegni di famiglia (art. 47 LAF ticinese, art. 63 cpv. 4 LAVS) e per le spese amministrative prelevate su questi contributi (art. 69 cpv. 1 LAVS, art. 157 OAVS). Si vedano inoltre i NN. 4009, 4010 e 4011 CIM.
2.3. Nel caso in esame, la Cassa di compensazione ha chiesto alla ricorrente il versamento di interessi di mora basandosi sull'art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS, lamentando un ritardo nel pagamento dei contributi sociali per l'anno 2010.
Secondo il N. 4009 DRC (Direttive sulla riscossione dei contributi (DRC) nell'AVS/AI e nelle IPG, valide dal 1° gennaio 2008, stato 1° gennaio 2014, edite dall'UFAS), sono considerati contributi arretrati reclamati per un anno civile passato quelli che non possono essere richiesti fino alla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti. Sono considerati richiesti i contributi dei datori di lavoro che, con l'autorizzazione della Cassa di compensazione, versano i contributi effettivamente dovuti per il periodo di pagamento (art. 35 cpv. 3 OAVS).
Per il N. 4011 DRC, rientrano nella regolamentazione concernente il reclamo di contributi arretrati in particolare:
– i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili passati in caso di affiliazione retroattiva del datore di lavoro;
– i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili passati in base ad un controllo del datore di lavoro;
– i contributi personali arretrati reclamati per gli anni di con-tribuzione passati in caso di affiliazione retroattiva della persona assicurata;
– i contributi personali d'acconto arretrati reclamati per gli anni di contribuzione passati in caso di affiliazione retroattiva;
– i contributi personali arretrati reclamati in base ad una tas-sazione consecutiva ad una procedura per sottrazione d'imposte;
– i contributi salariali arretrati reclamati dopo l'avvenuta com-pensazione come anche i contributi personali arretrati reclamati, fatta eccezione per quelli che devono essere fatturati in base ad una rettifica della dichiarazione fiscale (v. N. 4021).
Per il N. 4013 DRC, gli interessi decorrono dal 1° gennaio successivo alla fine dell'anno civile per i quali i contributi sono dovuti fino alla fatturazione, a condizione che i contributi vengano versati entro 30 giorni dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2 in relazione con l'art. 41bis cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OAVS) o, in caso contrario, fino al loro pagamento completo o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione di una moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7 LEF). Si vedano il N. 4052 per la definizione di pagamento, i N. 4054 segg. per il calcolo degli interessi e i N. 4060 segg. per la decorrenza degli interessi in caso di esecuzione.
2.4. In concreto non è contestato l'ammontare degli interessi di mora, ma il principio stesso di averli computati alla ditta ricorrente.
Va al riguardo osservato che l'insorgente ha regolarmente notificato alla Cassa di compensazione i salari versati ai suoi dipendenti durante l'anno 2010. Infatti, nel mese di febbraio 2011 RI 1 ha compilato e inviato alla Cassa resistente l'apposita Dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l'anno 2010, in cui sono indicati i nomi dei suoi dipendenti, il periodo di occupazione e il salario determinante versato a ciascuno.
La prima distinta, ricevuta da CO 1 Cassa di compensazione il 10 marzo 2011 (doc. 8), segnala dei salari determinanti ammontanti a Fr. 588'932,81.
La seconda dichiarazione attesta che per altri 7 dipendenti è stata versata una retribuzione complessiva di Fr. 236'847,85.
Per ammissione della stessa Cassa di compensazione (doc. A), quando il 14 marzo 2011 ha emesso il conteggio dei contributi dovuti dalla SA per l'anno 2010 essa si è basata soltanto su dei salari determinanti di Fr. 588'932,91 e quindi non ha erroneamente considerato anche i salari di Fr. 236'847,85 figuranti sulla seconda distinta dei salari. I contributi dovuti sono così stati calcolati in Fr. 86'534,85 (doc. 7) e ritenuto che la società datrice di lavoro aveva già versato la somma di Fr. 82'131,15, soltanto la differenza di Fr. 4'403,70 le è stata fatturata a conguaglio il 14 marzo 2011, a cui si sono aggiunti Fr. 32,60 quali interessi di mora per la presentazione, oltre il 31 gennaio 2011, delle apposite dichiarazioni dei salari.
È solo durante il controllo della datrice di lavoro avvenuto nel 2014 che l'amministrazione si è accorta che, tre anni prima, non aveva fissato i contributi sociali dovuti anche sul salario determinante di Fr. 236'847,85 figurante sulla seconda distinta dei salari.
In queste circostanze, è evidente che l'errore risiede nell'agire della Cassa di compensazione e non certo nel comportamento della ditta ricorrente. Quest'ultima, infatti, ha regolarmente prodotto all'amministrazione il conteggio dei datori di lavoro (art. 36 cpv. 2 OAVS), seppure in ritardo di un mesetto.
La Cassa ha da parte sua proceduto alla compensazione fra i contributi d'acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti (art. 36 cpv. 4 OAVS), emanando sì il conteggio annuale dei contributi paritetici (conguaglio) del 14 marzo 2011 (doc. 7) ma, come visto, utilizzando una base di calcolo sbagliata.
A tal proposito, la Cassa resistente ha sostenuto che spettava alla datrice di lavoro, nell'ambito dell'obbligo delle parti di collaborare, farle osservare che la decisione di fissazione dei contributi del 2011 era errata, visto che la SA le aveva correttamente inviato i conteggi dei salari e che i contributi fissati non corrispondevano al totale dei salari determinanti notificati alla Cassa.
Per sostenere la correttezza del suo agire, la Cassa di compensazione ha rinviato al N. 4001 DRC, secondo cui gli interessi di mora sono interessi di compensazione in quanto sono volti a compensare l'utile conseguito dal debitore pagando i suoi contributi in ritardo con il danno subito dal creditore. Gli interessi di mora sono dovuti anche se il ritardo non è imputabile ad una manchevolezza della Cassa di compensazione né ad una colpa dell'assicurato.
Occorre dunque verificare l'applicabilità di tale principio al caso concreto.
2.5. Pronunciandosi su delle fattispecie ticinesi concernenti delle persone esercitanti un'attività di tipo indipendente debitori di contributi personali, alle quali è stata applicata la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti (DTF 134 V 405, consid. 7.1; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid. 4.2, del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha affermato che l'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno per funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio. Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti. L'assicurato avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova pure nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati.
Il TF ha inoltre indicato che il ricorrente non poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un comportamento negligente. L'Alta Corte ha infatti precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione (DTF 134 V 202, consid. 3.3.1; STFA H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Siccome l'obbligo di pagare degli interessi di mora esiste anche quando il ritardo è ascrivibile ad una colpa della Cassa di compensazione, gli interessi vanno giustamente fatti valere quando dovesse presentarsi un'omissione da parte di un'altra amministrazione, segnatamente dell'autorità fiscale, anche qualora dovesse avere trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 202, consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2).
Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V 297, che ha stabilito che l'art. 42 cpv. 2 OAVS poggia su una base legale sufficiente e il tasso d'interesse da esso fissato al 5% per anno non è contrario al diritto né tantomeno è arbitrario:
" 3.3.2.2 Dem Verzugszins kommt die Funktion eines Vorteilsausgleichs wegen verspäteter Zahlung der Hauptschuld zu. Die Verzugszinsen bezwecken, unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und Schaden, den Zinsverlust des Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in pauschalierter Form auszugleichen. Hingegen weist der Verzugszins nicht pönalen Charakter auf und ist unabhängig von einem Verschulden am Verzug geschuldet. Für die Verzugszinspflicht im Beitragsbereich ist daher nicht massgebend, ob den Beitragspflichtigen, die Ausgleichskasse oder eine andere Amtsstelle ein Verschulden an der Verzögerung der Beitragsfestsetzung oder -zahlung trifft (BGE 134 V 202 E. 3.3.1, 3.3.2 und 3.5 S. 206 f.).
Nebst dem pauschalen Ausgleich von Zinsgewinn und -verlust - der überdies für Verzugs- und Vergütungszinsen gleich hoch ausfällt - bezweckt der Verzugszins zusätzlich eine Abgeltung des administrativen Aufwands für die verspätete resp. nachträgliche Beitragserhebung und für die Erhebung des Verzugszinses selbst. Auch wenn sich gewisse Abweichungen zu den jeweils geltenden Zinssätzen auf dem Geld- und Kapitalmarkt ergeben, sind diese systemimmanent und bedürfen nur dann einer Korrektur, wenn Abweichungen über längere Zeit hinweg und in beträchtlichem Ausmass bestehen. Der AHV-rechtliche Verzugszins ist ferner nicht mit einem Marktzins zu vergleichen. Vielmehr handelt es sich um einen "technischen" Zinssatz. Er wurde vom Bundesrat im Rahmen der gesetzlich an ihn delegierten Kompetenz in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen AHV-Kommission (vgl. Art. 73 AHVG) und den Fachkommissionen so festgesetzt, dass er in dem für die Sozialversicherung eigenen Inkasso- und Bezugsverfahren von den mit der Durchführung der AHV beauftragten Ausgleichskassen ohne allzu grossen administrativen Aufwand effizient angewendet werden kann (ZAK 1990 284, H 170/89 E. 4b/ee und 4b/ff).
3.3.3 Ein Grund, von der in E. 3.3.2 dargelegten Rechtsprechung grundsätzlich abzuweichen (vgl. BGE 136 III 6 E. 3 S. 8; BGE 135 I 79 E. 3 S. 82; BGE 134 V 72 E. 3.3 S. 76), ist nicht ersichtlich und wird auch nicht geltend gemacht. Daher lässt sich aus einem "seit Jahren herrschenden Zinsniveau von 1-2 %" allein noch nicht auf fehlende Gesetzmässigkeit schliessen. (…)".
2.6. Nell'evenienza concreta, come visto, la società insorgente ha correttamente dato seguito ai suoi obblighi notificando alla Cassa di compensazione la dichiarazione dei salari per l'anno 2010.
Un errore, come ammesso dalla diretta interessata, è stato invece compiuto dalla stessa Cassa di compensazione, la quale ha fissato i contributi dovuti dalla SA datrice di lavoro soltanto su una parte dei salari versati ai suoi dipendenti.
Tuttavia, le esposte precisazioni del Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio. Pertanto, gli interessi di mora sono dovuti anche se il ritardo è ascrivibile ad una colpa della Cassa di compensazione, che ha tardato a emanare la decisione di fissazione dei contributi per il 2010 su una parte di salari erroneamente non assoggettati già nel 2011. Ciò ha permesso alla SA di posticipare per tre anni il versamento dei contributi dovuti (Fr. 35'100,25) a scapito della Cassa creditrice, malgrado sapesse che la decisione di fissazione dei contributi del 14 marzo 2011 era errata, ma non ne ha chiesto la rettifica.
2.7. Va infine osservato che gli interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS cessano di decorrere soltanto con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 2 OAVS). Questo significa che finché tutti i contributi personali dell'assicurata esatti per l'anno 2010 non sono stati versati alla Cassa di compensazione, non è possibile non conteggiare all'interessata degli interessi di ritardo.
E ciò, indipendentemente da quando questi contributi sociali siano stati definitivamente fissati dalla Cassa.
L'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS prevede però anche che in caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato, quindi entro 30 giorni dalla fatturazione.
2.8. Da quanto precede discende che la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto.
2.9. La società ricorrente ha chiesto di essere sentita per meglio esporre la situazione (doc. I).
Questo Tribunale, in virtù del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove, prescinde dal dare seguito alla richiesta dell'insorgente ritenuto, come visto, che benché sia stata riconosciuta una negligenza da parte della Cassa di compensazione, la giurisprudenza del Tribunale federale non permette di scostarsi dalla decisione presa dall'amministrazione.
Può dunque essere rifiutata la richiesta di sentire i rappresentanti della SA, senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94).
In concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un'udienza pubblica”, questo TCA rinuncia all'audizione della rappresentante della ricorrente, poiché superflua ai fini dell'esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all'applicazione dell'art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti