omandata

 

 

Incarto n.
30.2015.11+14

 

cs

Lugano

3 settembre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 4 maggio 2015 di

 

 

RI 1

 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 2 aprile 2015 emanata da

 

 

 

 

parte chiamata in causa:

CO 1 

 

 

 

TERZ 1

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 2 marzo 2015, sostanzialmente confermata dalla decisione su opposizione del 2 aprile 2015 (doc. 1), la CO 1 ha respinto la richiesta di affiliazione quale indipendente inoltrata da TERZ 1 e lo ha qualificato quale salariato di __________, titolare della ditta individuale RI 1, per il lavoro svolto in suo favore da gennaio 2014 ad aprile 2014 (doc. 9 e 10).

 

                               1.2.   __________, titolare della RI 1 (di seguito: RI 1) è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone in sostanza l’annullamento.

                                         L’insorgente, che evidenzia una mancanza di motivazione della decisione impugnata poiché l’amministrazione non avrebbe indicato le ragioni per le quali gli indizi ritenuti a favore dell’attività dipendente sarebbero prevalenti rispetto a quelli a favore dell’attività indipendente, rileva di essere sorpreso dal provvedimento impugnato, poiché al momento del conferimento del mandato a __________, la qualifica come indipendente, per entrambe le parti, era pacifica.

                                         Il ricorrente evidenzia che la RI 1 è stata attiva quale Compliance Officer in outsourcing presso un istituto bancario con sede a __________, e meglio il __________, dal __________. Nel __________. Verso la fine del mese di dicembre __________ hanno contattato la ditta individuale chiedendole di occuparsi di un progetto speciale ed urgente di analisi della clientela della banca nel contesto dell’”__________”, iniziativa del __________ diretta nei confronti __________. Il lavoro consisteva nell’analisi della documentazione contrattuale dei clienti, scansionata nell’archivio informatico della banca __________ o presente in quello cartaceo depositato in archivio, alfine di individuare/escludere che il tale cliente era/non era __________ __________ (presenza di indizi __________). Si trattava di passare al setaccio circa __________ relazioni bancarie.

                                         Non avendo risorse disponibili per occuparsi del progetto e neppure la necessaria padronanza della materia nel dicembre 2013 è stato contattato __________, il quale, nel suo curriculm vitae, affermava di svolgere attività di consulenza quale indipendente “free lance”. In occasione di un colloquio l’interessato aveva evidenziato di aver svolto dal 1986 al 2000 un’attività presso il __________ e dal 2000 al 2010 presso la __________, con il compito, fra gli altri, di gestione della banca dati dei clienti. Egli ha inoltre confermato di possedere ampie conoscenze della tematica __________.

                                         L’accordo tra le parti prevedeva un orario flessibile, pur con l’obbligo di garantire almeno 8 ore quotidiane vista l’urgenza ed i termini molto stretti per completare il mandato, a fronte dell’enorme mole di analisi da compiere (__________relazioni bancarie da esaminare in circa 1 mese e mezzo); la postazione di lavoro presso il __________ (sito logisticamente al 1° piano dello stabile della Banca, in prossimità dell’Ufficio Compliance “per ovvii motivi di efficienza, giacché per le aperture di conti il __________ si interfaccia regolarmente con la funzione Compliance”); l’emissione mensile delle relative fatture sulla base di una remunerazione oraria di Fr. 60.- tutto compreso, senza rimborsi spese e senza IVA.

                                         L’8 gennaio 2014 TERZ 1 si è presentato in banca, dove è stato invitato __________ a sottoscrivere una “Dichiarazione di riservatezza”, che doveva essere firmata da ogni consulente esterno suscettibile di entrare in contatto con dati sensibili coperti dal segreto bancario.

                                         Il ricorrente rileva che alla fine di ogni mese TERZ 1 ha fatturato alla RI 1 le proprie prestazioni. Le 4 fatture, sulle quali figura che sono state effettuate “come da mandato”, sono state regolarmente pagate. L’insorgente afferma che il lavoro si è rilevato più lungo di quanto inizialmente stimato e TERZ 1 “ha cercato comunque di limitare al massimo i tempi alfine di ottemperare al suo incarico e garantire, nel limite del possibile, un’esecuzione conforme alle istruzioni ricevute”. L’insorgente evidenzia che TERZ 1 “si è impegnato mediamente ben oltre le 8 ore quotidiane di cui si era discusso, raggiungendo picchi di 11.5 ore giornaliere”. L’interessato ha dovuto fatturare oltre 750 ore che gli hanno fruttato un onorario complessivo di fr. 45'485 in poco meno di 4 mesi alla tariffa oraria di fr. 60. Per il ricorrente l’assicurato ha ampiamente garantito il suo obbligo di rendiconto nei confronti del mandante ed il descrittivo evidenzia come TERZ 1 abbia svolto il proprio incarico in forma autonoma ed indipendente avendo dimostrato, nei fatti, di possedere tutti i requisiti necessari per garantire una fedele esecuzione dei servizi richiesti. Una volta concluso il mandato la ditta individuale non ha più avuto alcun contatto con TERZ 1, se non il 6 novembre 2014 per il rilascio di un attestato di collaborazione, nel quale è menzionata “l’attività di supporto a titolo indipendente da lui svolta a favore della società”.

                                         L’insorgente evidenzia che la decisione del 2 marzo 2015 è stata emanata a quasi un anno dalla fine del mandato. L’iniziativa di affiliarsi quale indipendente è stata presa in una fase successiva da TERZ 1, all’insaputa della ditta. Quest’ultima ha sempre ritenuto, sin dall’inizio, l’interessato quale indipendente.

 

                                         Entrambe le parti erano concordi su questo aspetto. Questa consapevolezza deve prevalere rispetto alle ragioni ritenute dall’amministrazione.

                                         Nel merito l’insorgente critica il contenuto della decisione impugnata, sostenendo che l’amministrazione ricorre a citazioni generiche ed avulse dal contesto. Per il ricorrente “i documenti versati agli atti dimostrano che TERZ 1 ha svolto il proprio mandato in modo indipendente, poggiandosi sulle competenze specifiche nella materia acquisite durante la sua pregressa attività professionale, procedendo alle proprie analisi della clientela __________ conformemente alle istruzioni ricevute”. Per l’insorgente l’interessato si è organizzato autonomamente, aveva la propria postazione presso il __________, sito in prossimità dell’ufficio Compliance, ma si occupava di un progetto specifico, particolare e non di compliance per la quale non disponeva di alcuna competenza. Egli si presentava in banca agli orari che più lo aggradavano, come dimostrano le ore fatturate, caratterizzate peraltro da prestazioni non omogenee in termini di dispendio orario, sovente ben più consistenti di quelle normalmente attese da un semplice lavoratore dipendente, ma senza che vi fosse una pressione in tal senso. Prova ne è che il mandato, inizialmente previsto per la durata di un mese e mezzo, si è protratto per quasi 4 mesi, avendo la qualità delle prestazioni fornite assoluta priorità rispetto alla durata del mandato. L’interessato ha fornito un dettagliato e regolare rendiconto del proprio operato alla ditta individuale che, se non fosse stata soddisfatta della qualità dei servizi, avrebbe immediatamente interrotto l’incarico e avrebbe contestato le fatture emesse, decurtandole o non riconoscendo l’onorario richiesto. TERZ 1 è pertanto incorso in un rischio economico ed imprenditoriale, nonché in un rischio d’incasso. Colui che opera in veste di “free lance” viene generalmente retribuito su base oraria come qualsiasi indipendente o consulente esterno e si assume le spese generali e di trasporto sul luogo di lavoro. L’insorgente evidenzia che se avesse nutrito ragionevoli dubbi circa la qualifica di indipendente, avrebbe potuto eventualmente valutare un’assunzione a tempo determinato, con versamento di un salario dignitoso che non avrebbe mai raggiunto il cospicuo onorario di oltre fr. 45'000 incassati in meno di 4 mesi. La ditta aveva necessità di disporre nell’immediato di un consulente esterno preparato e cognito nella materia in grado di assumersi personalmente le responsabilità derivanti dall’incarico per il quale la RI 1 non disponeva di esperienze specifiche. L’indicazione di una tariffa oraria apparentemente modesta (fr. 60 all’ora) non è un elemento atto a suffragare un rapporto di dipendenza.

                                         Sull’insorgente non deve ricadere alcuna responsabilità per il fatto che TERZ 1 non sia apparentemente riuscito ad acquisire nuova clientela nel corso del 2014. Il ricorrente rileva infine nuovamente che gli imprecisati richiami alla giurisprudenza contenuti nella decisione impugnata violano il principio dell’affidamento poiché il destinatario non viene messo nella condizione di valutare il fondamento della medesima e di formarsi un’opinione pro o contro la decisione stessa. In questo modo l’autorità tende arbitrariamente a limitare i diritti del destinatario della decisione.

                                        

                               1.3.   Con risposta del 27 maggio 2015 l’amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

 

                               1.4.   Con decreto del 2 giugno 2015 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa TERZ 1, assegnandogli un termine scadente il 14 luglio 2015 per visionare gli atti, determinarsi in merito e postulare l’acquisizione di eventuali prove (doc. V).

 

                               1.5.   Dopo aver visionato l’incarto, con scritto del 13 luglio 2015 TERZ 1 ha sostenuto di aver inoltrato la richiesta di affiliazione quale indipendente nel corso del 2015 in quanto necessaria per le pratiche relative all’iscrizione presso l’ufficio regionale di collocamento e per l’eventuale futura richiesta di prestazioni assistenziali al proprio Comune di domicilio. Dal mese di ottobre 2013 non ha più avuto alcuna occupazione lavorativa e quando ha iniziato la collaborazione con la ditta individuale aveva chiesto ad __________ se fosse necessario inoltrare una richiesta di affiliazione quale indipendente e gli sarebbe stato risposto negativamente visto che l’attività sarebbe durata poco più di un mese (doc. VI).

 

                               1.6.   Il 17 luglio 2015 l’insorgente ha presentato un’ulteriore presa di posizione, ribadendo in sostanza le argomentazioni contenute nell’impugnativa e contestando le affermazioni del 13 luglio 2015 di TERZ 1 (doc. VIII).

 

 

 

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   L’insorgente sostiene che la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata e che i richiami poco precisi alla giurisprudenza federale ivi contenuti ledono il principio dell’affidamento poiché il destinatario della decisione non viene messo in condizione di valutare il fondamento della medesima. Egli intravvede un arbitrio, poiché i suoi diritti sarebbero stati limitati, e fa implicitamente valere una violazione del diritto di essere sentito.

 

                                         Un provvedimento è arbitrario e vìola quindi l’art. 9 Cost. qualora disattenda gravemente una regola di diritto o un principio giuridico chiaro e indiscusso o contraddica in modo urtante il sentimento di equità. La violazione deve essere manifesta e riconoscibile di primo acchito. Non è ravvisabile arbitrio per il solo fatto che appaia concepibile o persino preferibile una soluzione diversa. Un provvedimento deve essere annullato se è arbitrario nel suo risultato – ma non quando solo i suoi motivi siano insostenibili – oppure ove esso non è motivato (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti).

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,  124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

 

                                         Nel caso di specie l’amministrazione, nella decisione impugnata, ha indicato le ragioni per le quali ha affiliato TERZ 1 quale dipendente di __________ titolare della RI 1, elencando, al punto 7, le risultanze degli accertamenti effettuati ed ai punti da 9 ad 11, seppur succintamente, i motivi di tale qualifica (cfr. doc. A1).

                                         La decisione è sufficientemente motivata.

 

                                         Va del resto qui rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).

                                         In concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

 

                                         Nel caso di specie, l’insorgente ha potuto diffusamente esprimersi nel proprio ricorso, esponendo le ragioni per le quali non condivide la decisione su opposizione del 2 aprile 2015. Il ricorrente ha pure preso posizione sulle osservazioni di TERZ 1. Il suo diritto di essere sentito è stato ampiamente salvaguardato.

                                     

                                         Non va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).

 

                                         In queste condizioni il TCA può entrare nel merito del ricorso.

 

 

 

                                         Nel merito

                                     

                               2.2.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

 

Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

 

                               2.3.   Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).

 

                               2.4.   Secondo la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

 

L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

 

                               2.5.   Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

 

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

 

                               2.6.   Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

                                         Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

 

                                         Infine vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

 

                               2.7.   A proposito dei consulenti in generale va rammentato che in una sentenza pubblicata in DTF 110 V 72, al consid. 4 l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), ha dovuto esaminare la qualifica (dipendente oppure indipendente) di un “consigliere tecnico d’impresa.” L’attività consisteva nel fornire una consulenza nell’ambito della costruzione di 2 fabbriche di colori e della formazione del personale attivo in entrambe le strutture.

                                         Al fine di un’accurata analisi del caso di specie, l’Alta Corte ha modificato la sentenza di prima istanza ed ha stabilito che l’interessato andava affiliato quale indipendente.

Per l’Alta Corte il contenuto del contratto sottoscritto dalle parti conteneva maggiormente elementi in favore di un’attività indipendente. In particolare l’interessato poteva svolgere la sua funzione senza essere inserito nell’organizzazione dell’azienda e senza dover sottostare a particolari direttive degli amministratori della società. Non era neppure ravvisabile una subordinazione a livello organizzativo e la dipendenza economica si esauriva nella circostanza che l’interessato, nel periodo in esame, poteva lavorare unicamente per la medesima società (consid. 4: “[…]

                                         Die erwähnten Bestimmungen, welche als Indizien für eine Arbeitnehmerbeschäftigung gelten könnten, halten sich durchaus im Rahmen des auch für eine selbständige Beratertätigkeit Üblichen. Die rigorosen gegenseitigen Möglichkeiten der Vertragsauflösung (Art. 11) weisen sodann ganz eindeutig auf den selbständigen Charakter des Beratungsauftrages hin. Auch konnte der Beschwerdeführer nach seiner unwidersprochen gebliebenen Schilderung der effektiven Vertragsabwicklung seine Beraterfunktion tatsächlich in unabhängiger Stellung ausüben, ohne in die Administration der Firma BECSA eingegliedert und einem speziellen Weisungsrecht der Firmenleitung unterstellt gewesen zu sein (Art. 3, 6 f. des Vertrages). Eine arbeitsorganisatorische Abhängigkeit, welche gemäss der erwähnten Rechtsprechung ein Hauptmerkmal unselbständiger Erwerbstätigkeit ist, lässt sich nicht feststellen. Die wirtschaftliche Abhängigkeit erschöpft sich darin, dass der Beschwerdeführer während der Dauer des Vertragsverhältnisses ausschliesslich für die Firma BECSA tätig sein musste. Dies ergibt sich aber aus dem grossen Umfang des vorliegenden Geschäftes (technische Beratung beim Bau zweier Farbfabriken und der Personalinstruktion) und ist für sich allein nicht entscheidend. Zu denken ist beispielsweise an die grosse Zahl von Zulieferfirmen in Industrie und Landwirtschaft, deren Produktion ebenfalls auf einen einzigen Grossabnehmer ausgerichtet ist und bei denen gleichwohl nicht zweifelhaft ist, dass es sich um eine selbständige Erwerbstätigkeit handelt“).

                                         Nei contratti di consulenza il rischio imprenditoriale consiste proprio in questa unilateralità che viene ancor più esacerbata dalle citate possibilità di scioglimento del contratto (“Bei Beratungsverträgen wie dem vorliegenden liegt das typische Unternehmerrisiko vielmehr gerade in dieser Einseitigkeit, welche durch die erwähnten Möglichkeiten der Vertragsauflösung noch verschärft wird“). Rientra del resto nella natura dell’attività di consulenza il fatto che il consulente investe poco o nulla (“Anderseits liegt es in der Natur eines Beratungsauftrages, dass der Berater unter Umständen keine oder nur wenige spezifische Investitionen vorzunehmen hat. Im vorliegenden Fall dürften sich diese praktisch in der vorübergehenden Einrichtung und Führung eines Büros in Brüssel erschöpft haben. Bei Beratungsaufträgen wie dem vorliegenden geht es nicht an, das Merkmal des Unternehmerrisikos und damit die selbständige Erwerbstätigkeit mit dem blossen Hinweis auf fehlende erhebliche Investitionen zu verneinen, weil hier das Unternehmerrisiko auf einer andern Ebene liegt. Falls die Beraterfunktion unter Beizug eigener Angestellter und/oder durch Einsatz von Hilfsmitteln (Apparate, Maschinen u.a.m.) ausgeübt würde, wären die dadurch bedingten Investitionen lediglich als zusätzlicher Bestandteil des Unternehmerrisikos zu betrachten“).

 

                                         In una sentenza 9C_459/2011 del 26 gennaio 2012, il TF ha citato la DTF 110 V 72, rammentando al consid. 5.1.1. che in quell’occasione il carattere indipendente dell’attività di consulente derivava dal rigore con il quale nel contratto erano regolate le possibilità di disdetta del medesimo e dalla circostanza che l’interessato non fosse integrato nell’amministrazione della società e neppure dovesse sottostare a particolari direttive (“In BGE 110 V 72 ging es um einen Versicherten, dessen Tätigkeit für eine (ausländische) Firma in der Beratung bei der Errichtung zweier Farbfabriken und bei der Ausbildung des für den Betrieb dieser Produktionsstätten vorgesehenen Personals bestand. Das damalige Eidg. Versicherungsgericht hielt u.a. fest, es sei eine bekannte Erscheinung der neueren Zeit, dass sich sowohl Einzelpersonen als auch Organisationen, die auf ein bestimmtes technisches oder kaufmännisches Fachgebiet spezialisiert seien, einer Firma (exklusiv oder neben andern) auf bestimmte oder unbestimmte Zeit in einem selbständigen Auftragsverhältnis in Beraterfunktion zur Verfügung stellten. Ein typisches solches selbständiges Beratungsverhältnis liege im konkreten Fall vor, worauf insbesondere die rigorosen gegenseitigen Möglichkeiten der Vertragsauflösung gemäss Art. 11 des "Contrat pour une mission de conseiller" hinwiesen. Anderseits sei der Versicherte nicht in die Administration der Auftraggeberin eingegliedert und keinem speziellen Weisungsrecht unterstellt gewesen. Eine arbeitsorganisatorische Abhängigkeit lasse sich nicht feststellen. Die wirtschaftliche Abhängigkeit habe sich darin erschöpft, dass der Versicherte während der Dauer des Vertragsverhältnisses ausschliesslich für dieselbe Firma habe tätig sein müssen, was für sich allein jedoch nicht entscheidend sei (E. 3b)“).

 

                                         Nel caso giudicato nella sentenza 9C_459/2011 del 26 gennaio 2012 si trattava di un’assicurata, amministratrice unica di una SA, la quale è stata assunta inizialmente quale consulente (consid. 3.1: […] Die Tätigkeit war zu Beginn beratender Natur, wobei sie bereits damals in ihrer Funktion als Ambassador der Geschäftsführung operative Aufgaben übernahm […])”, dapprima per un giorno a settimana, poi all’80% presso la ETH Zürich Foundation e che è stata dichiarata dipendente di quest’ultima fondazione in virtù del chiaro rapporto di subordinazione organizzativo-lavorativo nei confronti della società di cui doveva pure seguire le direttive (consid. 5 della citata sentenza).

                                        

                                         Va qui evidenziato che la citata sentenza è stata oggetto di un’interpellanza dell’11 dicembre 2013 (n. 13.4126: “Abgrenzung zwischen selbstständig- und unselbstständigerwerbend. Wer ist mein Arbeitgeber?“) del Consigliere agli Stati Konrad Graber, sfociata in una presa di posizione scritta del Consiglio federale. L’autore dell’interpellanza, pur dicendosi soddisfatto della risposta dell’Esecutivo federale, ha chiesto la discussione. Il Consigliere federale Alain Berset, il 19 marzo 2014, ha tra l’altro affermato che:

 

«(…)

En fait, ce que j'aimerais souligner ici, c'est que, dans l'arrêt du Tribunal fédéral qui est à l'origine de votre interpellation, cette question ne se posait même pas. Il ne s'agissait pas d'une activité

typique de conseil en entreprise; la mandataire était déléguée du conseil de fondation de l'EPFZ et directrice du secrétariat et, pour ces fonctions-là, elle était clairement intégrée dans l'organisation du travail de la fondation et soumise à ses instructions. En conclusion, le Conseil fédéral estime que la jurisprudence et la pratique en matière de statut AVS des conseillers d'entreprise ainsi que de leurs collaborateurs ne sont absolument pas remises en cause et qu'à partir de là, aucune action politique n'est nécessaire.»

 

                                         Va ancora segnalata la sentenza 9C_324/2009 del 3 luglio 2009, dove il TF ha confermato la qualifica di dipendente di un consulente che svolgeva, in seno alla medesima società, anche altre attività e il cui contratto conteneva numerose clausole che facevano propendere per una subordinazione in ambito organizzativo-lavorativo (consid. 3: “[…] Ausgehend davon, dass das Unternehmerrisiko bei Beratungstätigkeiten als Unterscheidungsmerkmal in den Hintergrund trete, legte es das Schwergewicht auf die Frage nach der betriebswirtschaftlich-arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit. Dabei zog es namentlich den Beratervertrag vom 13. Dezember 2006 heran, welcher verschiedene Klauseln aufweise, die als gewichtige Indizien für eine betriebswirtschaftlich-arbeitsorganisatorische Abhängigkeit sprächen. Da die von J.________ übernommenen Tätigkeiten wie Akquisition, Projekt- und Bauleitungsarbeiten sowie Vermittlung, Vermarktung und Vorfinanzierung von Immobilienprojekten dem Gesellschaftszweck der Beschwerdeführerin entsprechen, stünden sie in einem direkten Zusammenhang mit dem Verwaltungsratsmandat. Dies erlaube den Schluss, dass J.________ diese Tätigkeit nicht ausführen würde, wenn er nicht Verwaltungsrat der Gesellschaft wäre. Auch deshalb sei er mit Bezug auf die für die Gesellschaft geleistete Arbeit als Unselbstständigerwerbender zu betrachten.“ e consid. 4: “Die Tatsache sodann, dass Fachleute, die einmalig oder wiederholt als Berater zur Lösung bereichsspezifischer oder organisatorischer Probleme hinzugezogen werden, rechtsprechungsgemäss regelmässig als Selbstständigerwerbende gelten (BGE 110 V 72 E. 4b S. 78 f.), führt zu keinem anderen Ergebnis, wie das BSV richtig bemerkt. Denn J.________ ist nicht nur oder in erster Linie in beratender Funktion tätig, sondern er hat auch zahlreiche andere Aufgaben zu erfüllen: Akquisition, kundenbezogene Beratung, Projekt- und Bauleitungsarbeiten sowie Vermittlung, Vermarktung und Vorfinanzierung von Immobilienprojekten.“).

 

                                         Infine, va segnalata la sentenza 9C_132/2011 del 26 aprile 2011 pubblicata in SVR 2011, AHV Nr. 17, pag. 62 e seguenti e concernente un informatico indipendente attivo presso la Confederazione e che in occasione di un controllo da parte della Cassa federale di compensazione è stato considerato dipendente del Dipartimento federale per il quale aveva lavorato. Dopo aver riassunto, al consid. 3.2 la giurisprudenza in merito alla qualifica dell’attività dipendente o indipendente di un’attività, che questo Tribunale ha rammentato nei considerandi precedenti, il TF ha confermato il carattere dipendente del lavoro svolto dall’assicurato. L’Alta Corte, con riferimento agli accertamenti dell’istanza inferiore, ha segnatamente rilevato come il ricorrente fosse, dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro, dipendente dal proprio mandante: ha lavorato, percependo un reddito orario, in postazioni di lavoro messe a disposizione dal mandante, seguendo precise direttive, partecipando alle sedute stabilite dal mandante, allestendo, ogni mese, i rapporti di lavoro. Era tenuto a svolgere l’attività personalmente, anche se una sua sostituzione con l’accordo scritto del mandante sarebbe stata possibile. Non è incorso in alcun rischio imprenditoriale, non ha dovuto effettuare alcun investimento notevole, non ha dovuto accollarsi alcun rischio d’incasso o delcredere diverso da quello nel quale sarebbe incorso un lavoratore nell’ambito di pretesa per salari (consid. 4.1 della citata sentenza: „Die Vorinstanz hat festgestellt, der Beschwerdeführer sei in arbeitsorganisatorischer Hinsicht vom Auftraggeber abhängig: Er habe im Stundenlohn mit den Einrichtungen des Bundes am Ort des beauftragenden Amtes gearbeitet, an periodischen, praxisgemäss durch den Auftraggeber festgelegten Sitzungen teilgenommen und monatliche Arbeitsrapporte erstellt. Er sei vertraglich zur persönlichen Arbeitsleistung verpflichtet gewesen, auch wenn eine Substitution mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig gewesen wäre. Weiter trage er im Hinblick auf die Tätigkeiten beim UVEK kein nennenswertes Unternehmerrisiko: Er habe keine erheblichen Investitionen getätigt. Die Aufwendungen für Buchhaltung, Büromaterial, Infrastruktur, Versicherungen und Mitgliederbeiträge stünden zwar im Kontext der Erwerbstätigkeit, aber nicht im direkten Zusammenhang mit der Betätigung beim UVEK oder den diesem unterstehenden Ämtern. Weiter habe er kein Inkasso- und Delkredererisiko zu tragen, welches nicht in ähnlicher Form auch für Arbeitnehmer in Bezug auf Lohnforderungen bestehe.”). Dopo aver rilevato che le censure sollevate dal ricorrente andavano respinte od erano inammissibili, il TF ha aggiunto che dagli atti non risultava che l’insorgente, con l’eccezione di un ulteriore mandato per un importo di fr. 4'000 e dunque di un’importanza nettamente inferiore in rapporto a quanto conseguito con l’attività svolta in favore della Confederazione (fr. 47'740), fosse attivo per altre società e/o persone ed ha concluso rilevando che lo svolgimento di un solo mandato è un ulteriore indizio in favore di un’attività dipendente (consid. 4.3: “Aus den (vorinstanzlichen) Akten ist nicht ersichtlich, dass der Beschwerdeführer für andere Auftrag- oder Arbeitgeber als die dem UVEK unterstellten Bundesämter tätig war (vgl. E. 3.2); eine Ausnahme bildet einzig der undatierte Subplanervertrag mit der A.________ Consulting, welcher angesichts der Vergütungssumme von Fr. 4'000.- im Vergleich zu den übrigen Verträgen eher von untergeordneter Bedeutung ist und ebenfalls ein Projekt eines solchen Bundesamtes betrifft. Diese Konzentration auf einen einzigen Vertragspartner stellt ein weiteres Indiz für den unselbstständigen Charakter der Tätigkeit dar. […]”).

 

                               2.8.   In concreto occorre stabilire se TERZ 1 va considerato dipendente della ditta individuale RI 1, il cui titolare è __________. Per i motivi che seguono, alla luce della documentazione prodotta dalle parti e della giurisprudenza rammentata nei considerandi precedenti, questo TCA condivide la qualifica effettuata dalla Cassa.

 

                                         Il caso di specie, se non per l’attività svolta, non si scosta molto, per le sue caratteristiche, da quello giudicato dal TF nella sentenza 9C_132/2011 del 26 aprile 2011 pubblicata in SVR 2011, AHV Nr. 17, pag. 62 e seguenti.

 

                                         TERZ 1, formatosi in ambito bancario, è stato chiamato a collaborare con la ditta individuale RI 1 di __________ nell’ambito un progetto speciale ed urgente di analisi della clientela di una banca per la quale la ditta in questione era attiva quale “Compliance Officer” in outsourcing (doc. I).

 

                                         L’interessato aveva il compito di esaminare la documentazione contrattuale dei clienti scansionata nell’archivio informatico della banca __________ (o cartoteca) o presente in quello cartaceo depositato in archivio, alfine di individuare/escludere che il tale cliente era/non era __________. Si trattava di passare al setaccio circa __________ relazioni bancarie.

 

                                         TERZ 1 era stato chiamato a collaborare con la ditta individuale RI 1 di __________ viste le sue ampie conoscenze della tematica “__________”, essendosi occupato del cosiddetto “__________” __________ nonché sapendo padroneggiare l’applicativo gestionale in uso nella banca (cfr. doc. I). Egli, per le sue specifiche conoscenze, era pertanto chiamato a svolgere il suo lavoro personalmente. Del resto non risulta dagli atti, né le parti lo sostengono, che l’interessato abbia fatto capo a subordinati per l’esecuzione del proprio lavoro. TERZ 1 era inoltre integrato nell’organizzazione della ditta, dalla quale dipendeva dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro. Pur non essendo vincolato da orari fissi e disponendo di una qual certa flessibilità, aveva l’obbligo di garantire almeno 8 ore quotidiane di lavoro (cfr. doc. I, pag. 4 e doc. A) e svolgeva la propria attività in una postazione situata presso il “__________” sito logisticamente al 1° piano dello stabile della Banca, in prossimità dell’Ufficio “Compliance”. Ciò perché per le aperture di conti il __________ si interfaccia regolarmente con la funzione “Compliance” (cfr. doc. I, pag. 4 e doc. A).

                                         L’interessato ha dovuto seguire le istruzioni fornitegli (cfr. doc. I, pag. 4: “TERZ 1 ha cercato comunque di limitare al massimo i tempi alfine di ottemperare al suo incarico e garantire, nel limite del possibile, un’esecuzione conforme alle istruzioni ricevute”, sottolineatura del redattore), redigere un rendiconto completo per permettere alla ditta di verificare lo stato di avanzamento del lavoro (doc. I, pag. 5) e partecipare regolarmente a riunioni con il titolare (cfr. i rendiconti, doc. A5). L’8 aprile 2014, in occasione dell’incontro con l’__________, rappresentante del __________ nell’ambito __________ ha dovuto difendere l’attività svolta indicando le ragioni per le quali un cliente era da considerare __________ oppure no (cfr. doc. I, pag. 5).

                                        

                                         L’interessato, oltre a dipendere dalla ditta individuale di __________ dal punto di vista organizzativo e temporale, dipendeva dalla medesima anche per quanto concerne l’aspetto economico. Nel 2014 ha esercitato unicamente l’attività in favore della RI 1 di __________ (cfr. doc. 12). Ciò che di principio costituisce un elemento essenziale in favore della qualifica dell’attività di dipendente (cfr. sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002, nonché sentenza 9C_132/2011 del 26 aprile 2011 pubblicata in SVR 2011, AHV Nr. 17, pag. 62 e seguenti).

 

                                         Inoltre TERZ 1 non si è accollato alcun rischio d’incasso o delcredere diverso da quello nel quale incorre qualsiasi lavoratore dipendente. Se non fosse stato pagato, si sarebbe trovato nella medesima situazione del dipendente al quale non viene versato il salario o che viene privato della propria attività.

                                         Del resto l’interessato ha dovuto fatturare le proprie prestazioni direttamente alla ditta individuale RI 1 di __________ e non al cliente finale di quest’ultima, ossia la banca __________. Il rischio d’incasso apparteneva di conseguenza all’insorgente.

 

                                         Quanto alla circostanza che le parti sono sempre partite dal presupposto che l’attività in esame, come emerge segnatamente dalle fatture emesse da TERZ 1 (cfr. doc. D) e dall’attestato di fine attività redatto dal ricorrente (cfr. allegato F), fosse di carattere indipendente, va rammentato che spetta all’amministrazione e non alle parti determinare la natura del lavoro svolto. Il TF ha già avuto modo di stabilire che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005; cfr. DTF 122 V 169, al consid. 6a)aa): “Festzustellen ist vorab, dass die Bezeichnung der Verträge mit den Telefonhostessen mit "Auftrag" wie auch die Vertragsklausel, wonach sich die "Beauftragte" verpflichtet, insbesondere mit der AHV als selbständigerwerbend abzurechnen, für die beitragsrechtliche Abgrenzung unselbständiger von selbständiger Erwerbstätigkeit nicht entscheidend ist").

 

                                         A questo proposito la circostanza, sollevata da TERZ 1 ma contestata dal ricorrente, secondo cui quest’ultimo avrebbe ritenuto superfluo l’iscrizione quale indipendente dell’interessato visto il limitato periodo di attività lavorativa svolta o il fatto, sollevato dall’insorgente, secondo cui l’interessato stesso si sarebbe presentato come indipendente, sono privi di rilievo per la risoluzione del caso, trattandosi di questioni interne tra le parti e non vincolando di conseguenza in alcun modo l’amministrazione.

 

                                         Quanto alla circostanza che la Cassa ha emesso la decisione formale quasi un anno dopo la fine dell’attività lavorativa di TERZ 1 in favore dell’insorgente, basti qui rilevare che per l’art. 16 cpv. 1 LAVS, di principio, i contributi possono essere fissati entro un termine di 5 anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti (“I contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato. Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante”) e che in concreto, in precedenza, in relazione con l’attività in esame, non era stata emanata alcuna decisione.

 

                                         Alla luce di tutto quanto sopra esposto, conformemente alla giurisprudenza federale (cfr., fra le tante, la sentenza 9C_132/2011 del 26 aprile 2011 pubblicata in SVR 2011, AHV Nr. 17, pag. 62 e seguenti), questo TCA deve concludere che gli indizi in favore di un’attività dipendente, nel preciso caso di specie, sono nettamente predominanti rispetto a quelli in favore di un’attività indipendente e che la decisione della Cassa merita conferma. __________, titolare della ditta individuale RI 1, è tenuto a pagare i contributi sociali sull’importo versato a TERZ 1 nel periodo litigioso.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti