Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2015.19

 

cs

Lugano

2 dicembre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul rinvio di cui alla sentenza 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 del Tribunale federale nella causa promossa con ricorso del 30 gennaio 2014 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 23 gennaio 2014 emanata da

 

Cassa di compensazione CO 1

 

 

in materia di rendite AVS

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Il 9 gennaio 2009, RI 1, nato il __________ 1944, ha inoltrato alla Cassa __________ (doc. A11, inc. 30.2014.11) una domanda di richiesta di una rendita futura, indicando, tra le possibili varianti del calcolo, quella del rinvio del versamento di 3 anni (allegato al doc. A2, inc. 30.2014.11). La Cassa __________ ha trasmesso la richiesta alla Cassa __________ CO 1, competente per il caso di specie (doc. A2, inc. 30.2014.11).

                               1.2.   Il 29 maggio 2009 la Cassa __________ CO 1 ha comunicato al proprio assicurato l’ammontare della rendita di vecchiaia in caso di inizio del versamento della prestazione al 1° ottobre 2009 e al 1° ottobre 2012, con le varianti nel caso in cui anche il proprio coniuge avesse diritto ad una prestazione di vecchiaia, allegando il formulario di richiesta per una rendita di vecchiaia (allegato al doc. A2, inc. 30.2014.11).

 

                               1.3.   Il 10 luglio 2013 RI 1 ha trasmesso un’e-mail ad una funzionaria della Cassa __________ CO 1 dove ha spiegato quanto successo nel 2009, rilevando che dopo aver ricevuto il calcolo della prestazione, ha deciso di rinviare il versamento della rendita di vecchiaia di 3 anni, compilando il relativo formulario. La richiesta, di cui non è stata tenuta una copia, è stata inoltrata al Comune di __________. L’assicurato, da allora, non ha più saputo nulla. Egli si chiede se ciò possa essere dovuto al fatto che negli ultimi anni in quel Comune vi sono stati diversi avvicendamenti o se il documento sia stato perso dalla Posta (doc. A10, inc. 30.2014.11).

 

                               1.4.   Il 30 settembre 2013 RI 1 e __________, RA 1, si sono rivolti alla Cassa __________ CO 1, allegando una richiesta di rendita, datata 18 settembre 2013, tramite la quale RI 1 ha precisato di voler ottenere il rinvio del versamento della prestazione per il periodo dal 1° ottobre 2009 al 1° ottobre 2013 (doc. A8 e A9, inc. 30.2014.11). Gli interessati hanno rilevato che RI 1 nel 2009 aveva già consegnato all’addetto del Comune di __________ il formulario compilato per ottenere la rendita posticipata, ma che questo formulario è andato perso, non per colpa sua, e che la nuova domanda di rendita non sostituisce quella del 2009.

 

                               1.5.   Con decisione del 9 dicembre 2013 la Cassa __________ CO 1 ha fissato l’ammontare della rendita dovuta a RI 1 dal 1° ottobre 2009, respingendo la richiesta di rinvio del versamento della prestazione (doc. A 6, inc. 30.2014.11). Con decisione su opposizione del 23 gennaio 2014 la Cassa ha confermato la reiezione della domanda di rinviare il pagamento della rendita di vecchiaia poiché non risulta alcuna richiesta in tal senso e non è stato comprovato che la domanda sia stata presentata al Comune di __________ o alla Cassa __________. Agli atti vi è solo la richiesta del gennaio 2009 contenente la domanda di un calcolo per una rendita futura (doc. A2, inc. 30.2014.11).

 

                               1.6.   RI 1, rappresentato __________ __________, RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I, inc. 30.2014.11).

                                         In primo luogo l’insorgente rileva che il provvedimento è stato firmato da __________ e non è chiaro se questa firma abbia valore legale per la Cassa __________ CO 1.

                                         Nel merito l’insorgente ribadisce di aver consegnato all’addetto del Comune di __________ il formulario compilato per ottenere la rendita posticipata, documento che sarebbe stato perso tra __________, __________ e __________ e di non aver chiesto il pagamento della rendita dal 2009 proprio perché intendeva posticiparne il versamento. Secondo il ricorrente la Cassa, dal mese di ottobre 2009, avrebbe trattenuto la sua rendita in deposito, senza dargli alcuna comunicazione. L’amministrazione avrebbe agito come una “cassa di risparmio” e avrebbe di conseguenza dovuto comunicargli ogni mese il conteggio del deposito, ciò che avrebbe reso evidente l’assenza di una richiesta di prestazioni. Non agendo in tal modo, secondo il ricorrente, la Cassa ha violato gli obblighi di chi trattiene una somma senza l’espresso consenso del proprietario a cui spetta di diritto stabilirne la destinazione. L’assicurato ribadisce che la sua intenzione era quella di ottenere la rendita posticipata e non di lasciare depositata (senza interessi) la sua rendita presso la Cassa __________ CO 1. Se avesse ricevuto subito la comunicazione del deposito avrebbe capito che vi era stato un disguido e avrebbe potuto ossequiare tempestivamente l’art. 55 quater cpv. 1 OAVS che prevede che la dichiarazione di rinvio va presentata per iscritto entro un anno dall’inizio del periodo di rinvio. Solo il 18 settembre 2013, poco prima dell’inizio del versamento della rendita posticipata (e solo in quel momento), la Cassa ha invitato RI 1 a compilare il formulario per ottenere la rendita AVS sebbene sapesse che lui vi aveva diritto già a partire dal 1° ottobre 2009. L’interessato si domanda cosa poteva pensare la Cassa in questi 4 anni di silenzio: che l’insorgente era deceduto?, che era partito all’estero senza i suoi soldi?, che è ricco ed ha rinunciato tacitamente alla sua rendita?, oppure che vuole evidentemente posticipare la rendita per poterla aumentare? E si domanda se sono legittimi 4 anni di silenzio da parte di una Cassa __________ mentre ogni autorità diventa attiva quando una fattura non è pagata.

                                         La circostanza che la Cassa non abbia ricevuto il formulario non significa che l’insorgente non lo abbia trasmesso. Del resto presso il Comune di __________, nel corso del __________ la gestione delle pratiche è stata cambiata per 3 volte. Dato che la Cassa conosceva il suo indirizzo non poteva trattenere ogni mese la somma corrispondente alla rendita semplice senza darne comunicazione all’avente diritto, titolare della rendita, e senza precisare che non matureranno interessi di nessun genere. E’ la cassa di compensazione a dover dimostrare che il lavoratore (residente in Svizzera ad un indirizzo noto) ha fatto questa libera scelta di lasciare presso la Cassa la rendita semplice, altrimenti vi è l’apparenza di un’appropriazione indebita da parte dell’amministrazione. L’insorgente evidenzia che proprio perché il deposito della rendita per 4 anni senza interessi e con ripercussioni fiscali è una strana scelta del tutto antieconomica, in base al criterio della verosimiglianza non si può considerare come provato che il lavoratore abbia scelto di lasciare la sua rendita semplicemente nelle mani della Cassa. In altre parole per il fatto di non poter comprovare di aver consegnato brevi manu il formulario al proprio Comune di domicilio non ne consegue che ha perso il diritto di tale posticipazione (con le maggiorazioni previste dalla normativa) se la Cassa a sua volta non si è attivata, indicando subito al beneficiario di tenere in deposito mese per mese le somme della rendita accumulata a suo nome. Non è l’insorgente a dover subire le conseguenze negative del fatto che il formulario compilato nel 2009 sia andato perso tra __________, __________ e __________. Per evitare queste decisioni unilaterali della Cassa occorre un meccanismo di sicurezza che consiste nella comunicazione al titolare che la sua rendita al compimento del 65esimo anno (10.2009) è depositata (senza interessi) presso la Cassa. Il formulario del 2013 non sostituisce quello firmato nel maggio 2009 e consegnato a mano al Comune di __________, con il quale egli ha chiesto una rendita posticipata.

                                         Soltanto per il mese di gennaio 2014 (e non anche da ottobre 2013) è stato effettuato il pagamento della rendita nella misura riconosciuta dalla Cassa. Dal 1° ottobre 2013 sono pertanto dovuti interessi, mese per mese, sulla somma riconosciuta dalla Cassa quale rendita dovuta fino al momento del pagamento.

                                         L’interessato invoca il principio della buona fede e della parità di trattamento e sostiene che siano state violate le norme della Costituzione federale e meglio: l’art. 5 cpv. 2 Cost. fed., l’art. 8 cpv. 2 Cost. fed., l’art. 41 cpv. 2 Cost. fed., l’art. 46 cpv. 1 Cost. fed., l’art. 49 Cost. fed., l’art. 111 cpv. 1 Cost. fed. e l’art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed.

                                         L’insorgente ribadisce che la Cassa non ha reagito al compimento del 65esimo anno di età, non lo ha informato di trattenere la rendita, non ha risposto alle argomentazioni sollevate da lui e dal suo legale, così che ha violato il principio di legalità (art. 1 CEDU) e il diritto di essere sentiti di cui all’art. 6 § 1 CEDU, il principio di uguaglianza (art. 14 CEDU) ed il divieto dell’abuso di diritto (art. 17 CEDU).

                                         L’insorgente richiama le norme sulle banche, le norme penali relative all’appropriazione indebita in relazione al comportamento della Cassa, l’art. 39 cpv. 1 e 2 LAVS sulla possibilità ed effetto del rinvio e l’art. 55 quater cpv. 1 OAVS. Il ricorrente ribadisce che per la regola della verosimiglianza preponderante ha ottemperato ad ogni suo onere per quanto sia riconoscibile secondo il principio della fiducia nelle autorità e della buona fede. La mancata prova di aver consegnato il formulario chiedente la rendita posticipata non è determinante in questo caso, in considerazione del fatto che la Cassa si è messa in contatto con l’insorgente solo nel settembre 2013 anziché già nel mese di ottobre 2009.

                                         In conclusione il ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento di una rendita posticipata dal 1° ottobre 2013, oltre agli interessi di mora al 5% sulla rendita nella misura già riconosciuta dalla Cassa, mese per mese, salvo conguaglio e le ripetibili anche nella procedura di opposizione.

                                         L’insorgente chiede di essere sentito e di sentire in qualità di teste __________ della Cassa convenuta.

 

                               1.7.   Con risposta del 4 febbraio 2014 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso (doc. III, inc. 30.2014.11). L’amministrazione ha evidenziato che l’insorgente l’ha contattata telefonicamente il 10 luglio 2013 perché voleva richiedere la rendita di vecchiaia dal mese di ottobre 2013 ed ha comunicato che nel maggio 2009 aveva richiesto al Comune di __________ un rinvio della rendita e dopo 4 anni voleva fare la richiesta di una rendita con un supplemento del 24%. La Cassa ha rilevato di aver ricevuto la richiesta per il calcolo della rendita futura il 30 gennaio 2009 e di non aver ricevuto ulteriori domande.

 

                               1.8.   Il 13 febbraio 2014 il ricorrente ha prodotto una replica (doc. V, inc. 30.2014.11). L’insorgente ribadisce le sue censure e sottolinea che, dopo aver ricevuto il calcolo della rendita posticipata, nel mese di luglio 2009 ha consegnato all’addetto del Comune di __________ il vero e proprio formulario compilato per ottenere la rendita posticipata. La patrocinatrice, come persona informata sui fatti, dà atto di tutto ciò e formula la richiesta di informazioni al Comune di __________ sulla persona che all’epoca seguiva quel tipo di pratica e se è vero che in quel momento, oltre a __________ e a __________, ci fosse una terza persona. Il formulario sembra essere andato perso tra __________, __________ e __________. L’insorgente rileva che __________ il   10 luglio 2013, quando era ancora alle dipendenze della Cassa, gli ha promesso per telefono di regolare ogni cosa, così che potesse ottenere una rendita posticipata. Per cui fino a quel momento la richiesta di rendita posticipata non è stata messa in dubbio dalla Cassa.

                                         Per il ricorrente si deve dare atto che il deposito di una rendita per 4 anni, senza interessi (e con ripercussioni fiscali onerose al momento del versamento) è una strana scelta, del tutto antieconomica, così che, in base al criterio della verosimiglianza preponderante, non si può considerare come provato, che il lavoratore – che non ha ricevuto il versamento della rendita al compimento del 65esimo anno - abbia scelto di lasciare la sua rendita semplicemente nelle mani della Cassa o che addirittura l’abbia dimenticata. Ciò è ancora meno verosimile in considerazione del fatto che con la richiesta del calcolo di rendita futura l’insorgente aveva già indicato alla Cassa di voler una rendita posticipata, come indicato al punto A1 pag. 2-3. Questa dichiarazione, per l’insorgente, non è priva di qualsiasi valore, come vorrebbe la Cassa, che secondo lui pecca di eccessivo formalismo. Il disguido che giustifica la mancata ricezione del secondo formulario non è imputabile all’insorgente anche in considerazione del fatto che al Comune di __________ proprio negli anni __________ è cambiata per ben 3 volte la gestione di queste pratiche. Ritenuto che la gestione della pratica relativa al pensionamento è avvenuta per il tramite del Comune di __________ e di due Cantoni, quello di attinenza e quello di domicilio, il disguido non è imputabile al ricorrente. Proprio perché il formulario viene consegnato a mano e al Comune di domicilio, viene posto nella mani di un’Autorità di fiducia. Oltre alle persone già citate, l’insorgente chiede l’audizione dell’RA 1 come persona informata sui fatti. Per il resto l’insorgente ha ribadito quanto già espresso in sede ricorsuale aggiungendo: “dato che nel caso concreto è stato consegnato al Comune di __________ il formulario per ottenere una rendita posticipata, si rileva (soltanto in via abbondanziale) che per un cittadino comune compilare un primo formulario relativo al conseguimento di una rendita secondo il diritto federare (punto 7 pag. 3), e più precisamente al suo calcolo, suscita in lui l’impressione di essersi ufficialmente annunciato alle competenti autorità ai fini di conseguire la propria rendita la prima volta nel mese seguente al compimento del 65° anno o successivamente come rendita posticipata su richiesta già indicata così dall’interessato in quel formulario. RI 1 aveva allora previsto una posticipazione di almeno tre anni”. Il ricorrente evidenzia poi che la Cassa non ha speso alcuna parola in relazione alle norme della Costituzione federale (art. 5 cpv. 2, 9 cpv. 2, 8 cpv. 2, 12, 41 cpv. 1 lett. b, 41 cpv. 2, 46 cpv. 1 e 3, 49, 111 cpv. 1 e 2, 112 cpv. 2 lett. b) e della CEDU. E’ inoltre rimasto incontestato, secondo il ricorrente, che sono dati i presupposti per riconoscere le ripetibili sia per la procedura di opposizione sia per quella davanti al TCA.

                                        

                               1.9.   Il 19 febbraio 2014 la Cassa ha confermato la reiezione della domanda in assenza di qualsiasi prova circa l’inoltro della richiesta di posticipare la rendita nel luglio 2009 al Comune di __________ (doc. VII, inc. 30.2014.11).

 

                             1.10.   Il 25 febbraio 2014 il ricorrente ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. IX, inc. 30.2014.11). L’interessato sostiene che la Cassa ammette che nel formulario per il calcolo della rendita futura vi sono indicazioni riguardanti una richiesta di rendita posticipata. Infatti al punto 7 a pag. 3 del formulario di calcolo di una rendita futura l’insorgente ha indicato esplicitamente che richiedeva una rendita posticipata presumibilmente di tre anni. La Cassa non ha ragione di ritenere che tale indicazione sia priva di valore nei suoi confronti. Al contrario, la Cassa aveva l’onere di considerare quella indicazione di una rendita posticipata, in quanto scritta dall’avente diritto alla rendita, RI 1, dunque non poteva lasciarla inosservata, come se non fosse stata apposta. Il formulario è predisposto dalla Cassa, la quale deve rispettare i criteri generali che valgono per esempio anche per i formulari che contengono le condizioni generali di un contratto e che vanno esaminati a favore dell’utente che è tutelato anche in riferimento a clausole inusuali e in modo particolare a interpretazioni inusuali, quella secondo la quale la dichiarazione di RI 1 al punto 7 a pag. 3 del formulario di calcolo di una rendita futura non avrebbe alcun valore per la cassa nel caso che non le pervenga una successiva comunicazione ad essa contraria, cioè di non volere più il formulario per ottenere una rendita posticipata. RI 1 non ha fatto una comunicazione di questo tipo. La prima dichiarazione relativa ad una rendita posticipata ha di per sé valore.

                                         Il controllo delle informazioni statistiche da parte dell’Ufficio federale dipende dall’operatività delle Autorità comunali e cantonali. Se fosse vero che la Cassa non ha ricevuto a suo tempo il “faximile doc. 9”, ciò potrebbe dipendere dal fatto che tali Autorità sono rimaste inerti, nel senso che il formulario, consegnato a mano da RI 1, potrebbe non essere stato trasmesso. Non è comunque chiaro come avvenga e sia avvenuto nel caso in oggetto il controllo delle informazioni statistiche da parte dell’Ufficio federale. In nessun caso la mancata corretta comunicazione tra Autorità comunali, cantonali (__________e __________) e federali può danneggiare l’avente diritto alla rendita che per 40 anni ha fatto regolarmente, mese per mese, i versamenti alla Cassa di compensazione secondo il diritto federale.

                                         La Cassa convenuta ha scritto al ricorrente non al compimento dei 65 anni (2009) né dopo 3 anni come chiesto nel doc. 12 ma solo dopo 4 anni (2013) esattamente come indicato nel formulario per ottenere la rendita posticipata (“faximile doc. 9”).       

                                         La legittimazione di __________ a rappresentare la Cassa convenuta non è ancora stata chiarita.

 

                             1.11.   Il 31 marzo 2014 il TCA ha interpellato la Cassa __________ per sapere se sono pervenuti all’amministrazione, a partire dal mese di gennaio 2009, richieste di rendite e/o calcolo di una rendita futura o altri scritti relativi a RI 1 ed alla sua rendita di vecchiaia, da parte dello stesso assicurato, del suo Comune di domicilio o di altre Casse di compensazione ed ha richiamato l’incarto completo del ricorrente (doc. XI, inc. 30.2014.11).

 

                             1.12.   In risposta la Cassa __________ ha affermato di aver ricevuto una richiesta di calcolo di una rendita futura il 13 gennaio 2009 ed il 26 gennaio 2009 la domanda è stata trasferita alla Cassa competente, ossia la Cassa CO 1 (doc. XII, inc. 30.2014.11).

 

                             1.13.   Il 7 aprile 2014 il Giudice delegato del TCA ha chiesto al Municipio di __________ i dati (nome, cognome, indirizzo e data di nascita) dei funzionari che nel 2009 si occupavano delle pratiche relative all’AVS (doc. XIII, inc. 30.2014.11).

 

                             1.14.   Il 15 aprile 2014 il Comune di __________ ha scritto a questo Tribunale affermando che “in base __________ __________, si certifica il passaggio di __________ dal signor __________, __________, al signor __________, __________. Il passaggio è avvenuto a decorrere dal __________”. Il Comune ha inoltre fornito i dati personali di entrambi i funzionari (doc. XIV, inc. 30.2014.11).                                       

 

                             1.15.   Il 24 aprile 2014 il TCA ha trasmesso al ricorrente gli accertamenti effettuati, chiedendo di precisare se si rammenta il nome del funzionario, tra quelli indicati dal Comune di __________, al quale sostiene di aver consegnato il formulario per la rendita anticipata (doc. XV, inc. 30.2014.11).

 

                             1.16.   Il 5 maggio 2014 l’insorgente ha affermato:

 

" (…)

Le comunico che RI 1 ritiene di aver consegnato il formulario con la richiesta della rendita AVS posticipata al Signor __________ e di aver intravvisto la presenza del Signor __________.

 

La consegna in Comune di tale formulario per la rendita posticipata è avvenuta nell’estate 2009 (fine luglio o inizio agosto).

 

In relazione al doc. XII si precisa che RI 1 ha ricevuto dei versamenti (recepiti quale acconto, in attesa di giudizio) di Fr. 1'870.- ca. mensili a partire (soltanto) da gennaio 2014. Il suo diritto alla rendita è maturato già il 1° ottobre 2013." (doc. XVI, inc. 30.2014.11)

 

                             1.17.   Con scritto del 7 maggio 2014 le parti sono state convocate ad un’udienza per il 22 maggio 2014 al fine di sentire, quale teste, __________ Il 15 maggio 2014 la Cassa CO 1 ha comunicato che non avrebbe partecipato all’udienza (doc. XIX, inc. 30.2014.11).

 

                             1.18.   Dall’udienza del 22 maggio 2014, nel corso della quale l’insorgente e la sua patrocinatrice hanno potuto esprimersi (cfr. in particolare pag. 4, doc. XX, inc. 30.2014.11), è emerso, tra l’altro, quanto segue:

 

" (…)

Ho iniziato la collaborazione con il Comune di __________ dal __________.

 

In quel periodo io ho preso le consegne __________ sig. __________ che me le passava proprio __________ 2009. Io mi occupavo tra l'altro __________.

 

Devo precisare che il gerente __________ di __________ quale sono stato non tiene nessun tipo di protocollo delle corrispondenza nel senso che le verifiche che ci venivano chieste gli accertamenti che svolgevano venivano trasmessi all'unico nostro interlocutore che era la __________ __________. Era poi la __________ __________ ad occuparsi dei rapporti con altre __________ __________.

 

Nella mia attività di responsabile __________ ho visto raramente richiesta di posticipo delle rendite AVS, in qualche caso in più delle richieste di anticipo, credo che si possono contare i posticipi sulle dita di una mano. Sinceramente devo dire che non rammento che nel periodo di tempo che è stato precisato, ossia nel corso della prima settimana di agosto, in particolare giovedì 6 o venerdì 7 agosto 2009 come i sig.ri RI 1 sono in grado di precisare perché hanno ricostruito la data per una partenza per ferie, di aver visto o ricevuto la richiesta di posticipo in questione. Debbo anche precisare che è dal __________ di __________ e che mi vengono chieste delle informazioni in merito a fatti che sono avvenuti 5 anni fa.

Ricordo semplicemente che l'attività legata __________ non era la priorità del Comune nel senso che prendeva una percentuale di tempo abbastanza limitata e si trattava di attività discontinua.

 

In Cancelleria a quell'epoca eravamo in 2, c'ero io e un collega a tempo pieno.

 

È possibile come mi chiede l’RA 1 che in quei primi giorni __________ fosse anche in parte presente in Cancelleria ma io di questo non ho una precisa memoria.

 

Il sig. RI 1 precisa qui che il formulario che lui ha usato non l'ha chiesto in Cancelleria ma l'ha scaricato da internet ma ricorda che al suo giungere era presente il teste sig. __________ il sig. __________ e l'altro collaboratore e rammenta di avere scherzosamente rilevato l'aumento del personale dicendo "adesso siete in 3".

 

Il teste dopo aver sentito queste allegazioni dichiara che non le rammentano niente e la circostanza di fatto non è presente nella sua memoria.

 

(…)

 

Il ricorrente precisa che dopo aver consegnato la sua richiesta di posticipo della rendita per 4 anni è stato tranquillo e non si è preoccupato siccome pensava che tutto fosse a posto.

 

Nel 2013 ha contattato telefonicamente la Cassa a __________ parlando con la sig.ra __________. La sig.ra mi disse che mancava la domanda di posticipo ma che era ancora in possesso dei documenti riferiti al calcolo provvisorio e ha detto che si sarebbe occupata di tutto.

 

Dopo 2 mesi il sig. RI 1 ha ricontattato la Cassa parlando però con altra collaboratrice che le ha confermato che non poteva essere posticipata la rendita.

 

La sig.ra __________ avrebbe detto che si occupava della cosa ma poi io non l'ho più sentita e lei non si è fatta più viva. Per tale motivo ho richiamato parlando con una signora e non era la __________.

 

La richiesta di posticipo era dettata dal fatto che i miei anni di contribuzione erano nella sostanza tutti dati, il problema era la remunerazione che ho conseguito durante la mia carriera lavorativa poiché lavorando in __________ i salari non era altissimi per cui si prospettava una rendita abbastanza contenuta, insufficiente per le necessità. Per questo motivo io postulavo la posticipazione che mi avrebbe permesso di introitare, secondo il mio calcolo fr. 400.-- in più al mese.

 

Il giudice mi dice che il calcolo di previsione della rendita fatto dalla Cassa il 29.5.2009 prevedeva in effetti un rendita di fr. 300.-- superiore con un posticipo di 3 anni.

 

Purtroppo la Cassa indica di non aver ricevuto questo formulario.” (doc. XX)

 

                             1.19.   Alla Cassa CO 1, che non si è presentata all’udienza, per garantire il diritto costituzionale di essere sentita, è stato assegnato un termine scadente il 2 giugno 2014 per prendere posizione in merito (doc. XXI, inc. 30.2014.11).

 

                             1.20.   Pendente causa il Tribunale ha interpellato la Cassa e l’UFAS per stabilire la competenza di __________ a firmare la decisione impugnata (doc. da XXIII a XXX, inc. 30.2014.11). Con scritti del 6 agosto 2014 (doc. XXIX, inc. 30.2014.11) e del 12 agosto 2014 (doc. XXXI, inc. 30.2014.11 ) il Giudice delegato del TCA ha informato il ricorrente (doc. XXIX, inc. 30.2014.11) e la Cassa (doc. XXXI, inc. 30.2014.11) delle risultanze degli accertamenti, senza trasmettere i documenti sensibili, come richiesto dall’amministrazione (doc. XXVIII inc. 30.2014.11: “[…] entrambi i documenti sono confidenziali e non destinati al pubblico […]”) e rilevando che la censura dell’interessato andava considerata evasa. Con scritto del 19 agosto 2014 l’insorgente ha preso atto che la Cassa convenuta ha indicato i responsabili della decisione, affermando che “non risulta ancora quale fosse la posizione della Signora __________” (doc. XXXII, inc. 30.2014.11).

 

                             1.21.   Con sentenza 30.2014.11 del 22 agosto 2014 il TCA, statuendo a giudice unico, ha respinto il ricorso.

 

                             1.22.   Con pronunzia 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 il Tribunale federale ha annullato la sentenza cantonale e rinviato gli atti al TCA per l’emissione di una nuova decisione nella composizione di tre giudici.

 

                             1.23.   Il 9 ottobre 2015, in assenza della Cassa che ha informato il TCA che non sarebbe stata presente (doc. IV, inc. 30.2015.19), è stato sentito quale teste __________ che ha affermato:

 

" (…)

Il teste dichiara di conoscere il ricorrente, di avere svolto l’attività per __________ __________ al Comune di __________.

 

A proposito della consegna del formulario di richiesta di posticipo il teste non esclude che possa essere successo ma non ha memoria dell’episodio.

Il teste dichiara in particolare che non ha visto un incarto relativo alla domanda di posticipo, ricorda che nel corso del mese di luglio fino verso la metà è stato assente all’estero e dal suo rientro nelle 2 settimane che lo hanno portato alla fine del rapporto di lavoro si è concentrato esclusivamente sui conti comunali per aggiornare a tutto luglio.

 

La nomina di __________ era effettiva a partire dal __________ e da quella data lui era __________.

 

Il teste non è in grado di dire se la mancata prosecuzione di una richiesta sia da ricondurre ad un disguido perché non ha mai visto la documentazione relativa.

 

Nel corso della mia attività __________ mi sono occupato diverse volte di anticipi e posticipi di rendita, di richieste di prestazioni complementari.

 

Io svolgevo il mio compito in qualità __________, verificavo la completezza del dossier che mi veniva trasmesso e lo facevo proseguire alla Cassa mediante le buste ufficiali.

 

Non c’è un obbligo legale per cui non ho tenuto copie o registri delle richieste dei cittadini di __________ in questo senso.

 

Il teste aggiunge che la terza persona in Cancelleria in quel periodo di transizione oltre a lui stesso e __________ era __________ ex apprendista e poi divenuto impiegato del Comune. Nel corso del mese di luglio posso ricordare che __________ è stato assente, non so precisare le date, qualche giorno per malattia.

 

Io ricordo di aver visto __________ in ufficio in quel periodo dell’ultima quindicina di luglio per 4/5 volte al massimo.

 

Non ho più fornito le mie prestazioni al Comune di __________ successivamente al fine del mese di luglio perché con il primo feriale di agosto ho iniziato presso un nuovo datore di lavoro.

 

Aggiungo solo che nel corso del primo anno di attività di __________ la __________. __________.

 

Le richieste di rendite sono documenti importanti per cui, nel corso della mia esperienza, io li ho sempre spediti il giorno stesso e non li ho mai lasciati accumulare per avere un certo numero di pratiche.” (doc. V, inc. 30.2015.19)

 

                                         In coda all’udienza il ricorrente ha affermato:

 

" (…)

In questa sede il ricorrente ribadisce che la sua ferma intenzione era quella di posticipare la percezione della rendita e per tale motivo ha inoltrato la sua richiesta di informazione relativa alla quantificazione della rendita dopo 3 anni.

 

L’art. 55 quater cpv. 1 dell’ordinanza prevede unicamente che la domanda sia formulata in forma scritta e nel caso concreto dopo avere domandato la quantificazione della rendita posticipata la Cassa ha rilevato la continuazione dell’attività lavorativa del ricorrente incassando i relativi contributi e per tale motivo non poteva sfuggire la volontà del posticipo indiziata dalla richiesta scritta di quantificazione della rendita.

 

La Cassa non si è riattivata e in questo contesto specifico e particolare avrebbe dovuto farlo rendendosi conto della situazione.

 

La legge impone esclusivamente la forma scritta per la domanda di posticipo, ma non dettaglia le modalità.

 

La lacuna di queste procedure non può essere imputata al ricorrente.

 

Il ricorrente evidenzia che è probabile che il formulario sia andato perso in seno al Comune alla luce __________, della malattia di __________ e __________, questo non deve essere sopportato dall’assicurato stesso in questo particolare contesto.

 

Viene poi lamentata l’omessa registrazione già a livello di agenzia della richiesta di posticipo, anticipo o di versamento della rendita.

 

Si tratta di una lacuna amministrativa importante che ancora una volta non deve essere di pregiudizio per l’assicurato.

 

Il sig. RI 1 ribadisce che la Cassa ha sostanzialmente svolto un ruolo di cassa di risparmio, soprattutto con il dicembre 2009, e per tale motivo non poteva non emettere un’attestazione circa l’avere in conto, almeno alla fine dell’anno 2009.

 

Viene ulteriormente sollevato l’argomento, già evidenziato negli atti della procedura 30.14.11 secondo cui vi sono state gravi violazione formali in tutta la procedura di emanazione della decisione da parte della Cassa.

 

Si tratta in particolare della mancata sottoscrizione della decisione formale e il tema della rappresentanza della funzionaria della Cassa e quindi della sua possibilità di vincolare la Cassa stessa con dei provvedimenti.

 

Il ricorrente ribadisce ulteriormente che comunque a partire dal mese di ottobre 2013 l’importo della rendita doveva essere versato, mentre la Cassa ha iniziato i suoi versamenti unicamente dal gennaio 2014.

 

Anche se si tratta di un importo inferiore rispetto a quello che viene preteso con la procedura in discussione per i 3 mesi citati gli importi dovevano essere e devono essere comunque versati.

 

La rappr. del ricorrente evidenzia come su questi 3 mesi di ottobre-dicembre 2013 la Cassa ha ammesso il debito, e sull’importo da essa riconosciuta sono comunque dovuti ai sensi del CO interessi di moratoria al 5%. Non si applica in questa situazione particolare la LPGA poiché si è confrontati con un riconoscimento di debito da parte della Casa stessa.

 

La Cassa non ha mai dato seguito alla propria decisione formale del 9.12.13 con cui ha riconosciuto di dovere versare fr. 91'527.--, solo dal gennaio 2014 versa la rendita ordinaria.

 

La parte ricorrente evidenzia comunque la sua tesi subordinata secondo cui quand’anche fosse ritenuto un inoltro non conforme della richiesta di rendita posticipata deve valer la tesi per cui la richiesta di calcolo pervenuta il 30.1.2009 alla Cassa contiene già essa la domanda di posticipo, circostanza questa confermata dall’attività lavorativa continuata e dal pagamento dei contributi, nonché dal mancato versamento, siccome non richiesto, della rendita ordinaria.

 

Viene richiesto al ricorrente se non abbia trattenuto una fotocopia della sua domanda di posticipo egli risponde che ciò non è avvenuto perché egli tende a fare il minor numero di fotocopie possibili.

 

__________.

 

La richiesta di calcolo per la rendita futura è il formulario che il ricorrente ha ottenuto presso l’agenzia AVS di __________, mentre il formulario di richiesta di posticipo è stato scaricato direttamente da internet. La risposta alla richiesta di calcolo di rendita futura pervenuta nel maggio del 2009 e quindi lo scarico del formulario è intervenuto successivamente alla ricevuta della comunicazione CO 1 a maggio e prima della fine di luglio 2009.

 

Lo scarico del formulario da internet è la conseguenza del fatto che avevo chiesto alla cancelleria comunale il formulario ma non sapevano quale darmi, io avevo parlato con una praticante che ha saputo evadere la mia richiesta.

 

Viene chiesto al ricorrente il motivo per cui il formulario relativo alla richiesta del calcolo ottenuto a __________ è stato mandato a __________ alla Cassa __________, mentre il formulario di posticipo ho indicato di averlo consegnato alla Cancelleria comunale. Per quale motivo non è stato addirittura spedito a __________ alla CO 1.

 

Rispondo dicendo che i miei contatti con le Casse __________ e a __________ mi hanno insegnato che potevo rivolgermi all’Agenzia comunale, per me era più facile.

 

Il ricorrente ribadisce che la Cassa avrebbe dovuto farsi parte dirigenti e attingere informazioni da lui alla luce delle circostanze particolari come fa lo Stato ad esempio quando al compimento dei 70 anni impone di riempire un formulario per continuare a guidare un veicolo (controllo oculistico).

 

In questo caso secondo il ricorrente la responsabilità toccava all’amministrazione.” (doc. V, inc. 30.2015.19)

 

                             1.24.   Il 15 ottobre 2015 la Cassa ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. VII, inc. 30.2015.19). L’amministrazione ha rilevato che l’art. 55 quater OAVS definisce chiaramente la procedura esatta inerente la dichiarazione di rinvio e di revoca e che capita sovente che persone assicurate continuano ad esercitare un’attività lucrativa dopo aver raggiunto l’età regolare di pensionamento e continuano a pagare i contributi per le assicurazioni sociali. La Cassa ha precisato che la decisione del 9 dicembre 2013 comprende le prestazioni per il periodo dal 1.10.2009 al 31.12.2013 e non è ancora cresciuta in giudicato, mentre la rendita viene regolarmente versata dal 1° gennaio 2014. Circa gli interessi trova applicazione la LPGA e non il CO. Nell’ambito della richiesta di calcolo per una rendita futura l’insorgente ha chiesto alla Cassa il risultato di un possibile rinvio di 3 anni. La successiva documentazione contenente il calcolo della prestazione in caso di rinvio non può essere assimilato ad una richiesta di posticipo. Infine l’amministrazione, con riferimento agli art. 29 cpv. 1 LPGA e 67 cpv. 1 OAVS ha evidenziato che spetta alla persona assicurata chiedere le prestazioni, come pure il rinvio e la revoca del rinvio (art. 39 cpv. 1 LAVS e art. 55 quater OAVS) e non alla Cassa agire spontaneamente.

 

                             1.25.   Il 16 ottobre 2015 il ricorrente ha chiesto di poter presentare le conclusioni, prima che venga emessa la sentenza, richiamando il principio di “gerarchia delle norme con a capo la Cost. fed., spec. gli artt. 29 e 30 e l’art. 6 § 1 CEDU” (doc. VIII, inc. 30.2015.9).

 

                             1.26.   Il 16 ottobre 2015 il TCA ha assegnato all’insorgente un termine scadente il 23 ottobre 2015 per presentare, in particolare laddove ritenesse che vi siano argomenti nuovi sollevati dalla Cassa, puntuali osservazioni finali (doc. IX, inc. 30.2015.9).

 

                             1.27.   Il 23 ottobre 2015 il ricorrente ha prodotto le conclusioni, unitamente ad ulteriori documenti (doc. X, inc. 30.2015.9). L’assicurato ha ribadito le proprie lagnanze, sollevando ulteriori contestazioni ed in particolare (pag. da 1 a 5):

 

" (…)

1. Osservazioni della Cassa __________ CO 1

 

Si osserva innanzitutto che la presa di posizione per fax non è valida. La firma non è originale. Il diritto di firma e il campo di competenza delle persone che firmano tale scritto non è evidente. Vi sono state gravi violazioni formali in tutta la procedura di emanazione della decisione da parte della Cassa. Si tratta in particolare della mancata sottoscrizione della decisione formale di diniego del posticipo del 9.12.2013 e la mancata prova della rappresentanza della funzionaria della Cassa e quindi della sua possibilità di vincolare la Cassa stessa con le decisioni che sono oggetto dell’impugnativa.

 

In ogni caso queste osservazioni della Cassa non sono mai state fatte valere prima, nella procedura che si è conclusa davanti al TCA (prima del ricorso al TF), dunque se non fossero nulle, sarebbero comunque tardive.

 

Il fatto che la Cassa non si sia fatta rappresentare da un avvocato non allevia la sua posizione, ma anzi l’aggrava, infatti ne suo caso non sono dati i presupposti per una difesa d’ufficio, né il giudice sarebbe potuto intervenire a favore della parte che ha rinunciato a nominare un rappresentante legale e che non ha provato il proprio diritto di firma e il campo di competenza delle persone che hanno firmato la decisione 23.01.2014 su opposizione della Cassa.

 

Quindi per i motivi indicati si chiede al giudice di non tenere conto delle osservazioni della controparte.

 

2. Verbale del 9.10.2015 e questioni relative alla procedura davanti al TCA

 

2.1. Il giudice che continua a seguire il caso è il “giudice delegato”. Egli afferma nel verbale del 9.10.2015 di agire in rappresentanza della Corte “nella sua composizione ordinaria”. Il giudice fa riferimento alla sentenza STF 9C_111/2014 che secondo lui dovrebbe essere determinante.

 

A tale proposito occorre ricordare che la DTF 9C_699/2014 ha affermato: “Il giudizio impugnato si limita ad indicare – secondo una formulazione regolarmente utilizzata dal tribunale cantonale ticinese – l’adempimento dell’art. 49 cpv. 2 LOG/TI”… “Va inoltre osservato che, la circostanza che molti giudizi cantonali resi in forma monocratica siano stati impugnati in passato al Tribunale federale, senza che questi abbia formulato una critica al riguardo, come rilevato dal giudice cantonale, non ha alcuna rilevanza. Infatti il Tribunale federale non esamina d’ufficio l’applicazione dei diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LZF), segnatamente la corretta composizione di un tribunale in base a norme di diritto cantonale (DTF 140/141 consid. 1.1 pag. 144 seg.); ora in quelle controversie i singoli ricorrenti non avevano sollevato la questione.”

 

Questa sentenza, promulgata nella composizione di 5 giudici, ha ordinato al TCA di mutare la prassi precedente.

 

2.2 E’ opportuno rilevare che l’indicazione “TCA del Tribunale d’appello” non è appropriata. E’ addirittura sviante indicare che il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (TCA) è una Sezione del Tribunale d’appello, infatti il giudizio del TCA è solo di primo grado e non “d’appello”.

 

2.3 A parere della sottoscritta deve essere mutato anche il modo di porre le domande e di trasformare – nel dettato del giudice – le osservazioni e le dichiarazioni delle parti che sono impossibilitate a leggere il verbale durante la dettatura e alla fine non leggono neppure il verbale – in assenza del giudice, come nel caso in oggetto – anche se vi è la formula prestampata “letto e approvato”.

 

Un errore particolarmente sviante va considerato a pag. 5 del verbale che si deve leggere così: “quand’anche il formulario (il secondo formulario) di richiesta della rendita posticipata non fosse pervenuto alla Cassa” e non “quand’anche fosse ritenuto un indirizzo non conforme della richiesta di rendita posticipata.”

Riguardo alla procedura è sviante la domanda del giudice delegato che chiede per quale motivo RI 1 abbia mandato il formulario relativo alla richiesta di calcolo (ottenuto a __________, visto che non lo aveva ottenuto a __________, vedi verbale di audizione e punto 3 seguente) direttamente a __________ alla Cassa __________, mentre il formulario di posticipo lo ha consegnato alla Cancelleria comunale e per quale motivo non lo ha addirittura spedito a __________ alla CO 1.

 

Anche a __________, nella cancelleria del Comune di domicilio vi è un Agenzia AVS che riceve le domande in oggetto, conformemente alla LAVS (art. 65 cpv. 2 LAVS) che stabilisce che “di regola, le casse di compensazione cantonali devono avere un’agenzia in ogni Comune” e alla Legge cantonale (6.4.5.2). A __________ quale persona preposta all’agenzia dell’AVS, nominata dal Municipio, è stato prima __________, e poi __________.2009 __________. Anche la dichiarazione del Comune di __________ del 15.04.2014 (doc. XIV) risulta essere errata nella misura in cui afferma che il passaggio di gerenza dell’Agenzia AVS è avvenuto il 1.08.2009 anziché il 1.07.2009.

 

La forma mentis di RI 1 nato nel 1944, granatiere della scuola recluta a __________ nel __________, è quella di una persona che ha una fiducia totale nelle istituzioni, così che con la consegna del secondo formulario all’agenzia dell’AVS in Comune pensava che fosse tutto a posto per ottenere la rendita posticipata.

 

2.4. Il Giudice delegato ha messo a verbale che la patrocinatrice di RI 1 è __________. La circostanza non è rilevante, e non lo è in particolare in riferimento alle ripetibili, perché il lavoro della patrocinatrice va retribuito, come a suo tempo lei ha retribuito RI 1 per il lavoro di traduzioni prestato nello studio legale.

 

E’ vero che la patrocinatrice ha gestito la procedura soltanto in riferimento all’opposizione e ai ricorsi il cui lavoro solo in parte è retribuito dalle ripetibili e queste finora sono state assegnate soltanto per il ricorso davanti al TF.

 

Che la questione del disguido di questa pratica __________ serve soltanto a sottolineare la gravità di questo tipo di procedura dell’Agenzia AVS: l’omessa registrazione della posta in entrata da parte dell’Agenzia (e dunque della richiesta di posticipo) è molto grave alla luce dell’art. 6 § 1 CEDU che si applica non soltanto alle procedure giudiziarie, ma anche a quelle “procedimentali” come quella in oggetto. Il fatto che non vi sia un obbligo legale a registrare le domande AVS (teste __________ a pag. 3 e teste __________) non esonera dalla responsabilità dello Stato per questa lacuna procedimentale.

 

2.5. Nella cancelleria di __________ in quel periodo lavorava anche __________ ex apprendista, poi divenuto impiegato del Comune che però non si occupava di pratiche AVS (vedi doc. XIV del Comune di __________).

 

RI 1 si riferisce a __________ quando afferma: “avevo chiesto alla cancelleria comunale il formulario (il primo formulario), ma non sapevano quale darmi, io avevo parlato con un praticante che non aveva saputo evadere la mia richiesta”. E’ evidente che questi non è mai stato nemmeno aiuto gerente dell’Agenzia AVS.

 

__________ ha confermato di aver ricevuto proprio __________, come chiarito dal teste __________) 2009 le consegne dell’attività di __________, compresa questa attività AVS “che non era la priorità del Comune, nel senso che prendeva una percentuale di tempo abbastanza limitata e si trattava di attività discontinua” (verbale 22.05.2014, doc. XX pag. 3): non vi era alcuna forma di registrazione delle pratiche AVS in entrata, che poi venivano trasmesse alla Cassa __________ a __________.

 

A quanto pare questo (secondo) formulario (doc. 9 faximile), compilato da RI 1, sarebbe andato perso tra __________ e __________, probabilmente proprio a __________.

 

Il teste __________ non ha escluso di aver visto RI 1 consegnare in Comune la richiesta di posticipo della rendita AVS da parte di RI 1 allo sportello comunale quando è stato in cancelleria nelle ultime due settimane di luglio 2009, ma in quel momento non aveva più le mansioni di __________. Comunque ha confermato che in quei giorni erano in tre a lavorare in segreteria, così che è probante l’osservazione fatta allora da RI 1 (verbale del 22.05.2014 doc. XX): adesso siete in tre (a lavorare per il Comune).

 

Si deve pertanto ritenere ragionevolmente che RI 1 ha consegnato in quella circostanza (cioè della contemporanea presenza in Comune di 3 impiegati) il secondo formulario (doc. 9 faximile) e che la mancata prosecuzione della richiesta sia da condurre ad un disguido di cancelleria.

 

Il nuovo __________ __________ (__________) ha lavorato senza un vero e proprio passaggio di consegne nelle prime due settimane di luglio, perché il Signor __________ era assente, e poi nelle ultime due settimane __________ è stato assente alcuni giorni per malattia, tanto è vero che __________ dice di averlo visto per quattro o cinque volte al massimo nell’arco di quelle due settimane.

 

Quella che era la prassi a tale proposito del precedente __________ è la stessa del subentrante, anche prima infatti non venivano conservate le copie e non vi era alcuna forma di registrazione delle pratiche AVS in entrata. Comunque in questa fase di passaggio, nelle ultime due settimane di luglio, il gerente è stato presente soltanto 4 o 5 volte e a quanto pare vi sono stati altri disguidi e __________.

 

Ciò dimostra che è provata la consegna del formulario nella seconda metà di luglio 2009 in base alla regola della verosimiglianza preponderante, determinante nel diritto delle assicurazioni sociali (art. 3 cpv. 1 lett. f LPC). Dunque il ricorrente ha ottemperato al suo onere probatorio, secondo il principio della fiducia nelle Autorità e della buona fede.

 

3. Il TCA menziona questa regola della verosimiglianza preponderante, e si spera che ora la applichi a favore del ricorrente (precedente sentenza impugnata al TF, punto 5 pag. 22), ma cita erroneamente a favore della Cassa proprio l’art. 55 quater cpv. 1 OAVS che richiede invece soltanto una qualsiasi richiesta scritta di rinvio per esempio per il tramite dell’apposita Agenzia comunale AVS, senza indicare un preciso formulario.

 

L’art. 55 quater cpv. 1 dell’OLAVS prescrive infatti che la richiesta di posticipo sia fatta per scritto, ma non prevede alcun formulario e tanto meno due formulari: quello per il calcolo con la dichiarazione di volere il rinvio e quello di rinvio. Comunque la persona che seguiva il suo caso presso l’CO 1, __________, aveva confermato a RI 1 che questo primo formulario risultava agli atti di CO 1, dunque deve risultare dalla documentazione agli atti del Giudice (doc.XII/5, pag. 3), che viene qui prodotto quale doc. 13 per agevolare il lavoro del giudice. In ogni caso a tale proposito – qualora fosse necessario – si può sentire __________ all’indirizzo probabilmente noto ad CO 1, anche se non lavora più per questa Cassa.

 

3.1 Inoltre si deve considerare il fatto che la Cassa non si è mai messa in contatto con RI 1 per informarlo sul suo capitale AVS (con l’aggiunta dei versamenti dei nuovi contributi tra 1.10.2009 e il 30.09.2013) e sulla trattenuta della rendita. Così facendo la Cassa non ha considerato nemmeno che lui aveva dichiarato di posticipare la rendita con il primo formulario (già doc. XII/5, pag. 3, qui allegato quale doc. 13). Questo fatto così importante non è stato considerato dal TCA (nella precedente sentenza impugnata al TF, punto inizio pag. 28) che ha concluso affrettatamente respingendo la richiesta di RI 1 in violazione del principio della buona fede, del divieto di arbitrio, e dunque dello stesso principio di legalità e di essere sentiti (artt. 1 e 6 § 1 CEDU).

 

3.2. Per questi 3 mesi di ottobre-dicembre 2013 la Cassa ha ammesso il debito, ma non ha effettuato il versamento e ciò in contraddizione con il principio della buona fede. Vi è infatti un riconoscimento di debito da parte della Cassa stessa, seppure limitato alla rendita semplice. Assurda l’idea che siccome viene richiesta una rendita maggiorata, la Cassa non versa nemmeno la rendita semplice – riconosciuta – e la cosa è particolarmente grave in quanto si tratta di “alimenti” e del piccolo risparmio di tutta una vita. RI 1 finora non ha fatto spiccare un PE contro la Cassa, soltanto per evitarle un danno d’immagine. Comunque sull’importo riconosciuto dalla Cassa e non pagato sono dovuti interessi di mora al 5%, perché non si applica in questo caso l’art. 105 CO vi è un comportamento doloso della Cassa che viola l’art. 2 CCS e sembra avere addirittura una valenza penale.

 

Anche se l’importo riconosciuto è inferiore, rispetto a quello che viene preteso con la procedura in discussione per i 3 mesi citati (ottobre-dicembre 2013) doveva essere comunque versato, inoltre è stato richiesto ripetutamente in tutta la procedura e nuovamente anche ora in questa sede.” (doc. X, inc. 30.2015.9)

 

                                         In seguito, nel suo memoriale conclusivo, da pag. 6 a 14, il ricorrente ha ribadito le sue argomentazioni ed ha in sostanza affermato che la Cassa dal 1° ottobre 2009 ha trattenuto in deposito capitale e rendite senza dare alcuna comunicazione, pur continuando a percepire contributi AVS, avendo l’interessato continuato a lavorare ed essendo sua intenzione ottenere una rendita posticipata. L’interessato sottolinea che se avesse ricevuto comunicazione del deposito, avrebbe capito che vi era stato un disguido ed avrebbe di conseguenza potuto inoltrate nuovamente l’altro formulario simile a quello di cui al “faximile doc. 9”, pur non essendo necessario poiché l’art. 55 quater cpv. 1 OAVS prevede solo che la dichiarazione di rinvio sia presentata per iscritto senza richiedere alcun formulario specifico, cosicché va considerata la dichiarazione contenuta nel primo formulario. Con il suo silenzio la cassa avrebbe violato i suoi obblighi di informazione di chi trattiene e amministra una somma di denaro senza l’espresso consenso del proprietario. La convenuta non poteva, in buona fede, ritenere che egli avesse rinunciato alla rendita anche in considerazione della prima dichiarazione, di calcolo della prestazione, trasmessa e pervenuta alla Cassa. L’insorgente ribadisce che l’art. 55 quater cpv. 1 OAVS esige soltanto una richiesta scritta e non un formulario particolare. Il ricorrente afferma:

 

" (…)

Non è legittimo il silenzio da parte una Cassa di Compensazione AVS – ente pubblico o che comunque svolge un’attività di pubblica utilità e per questo ha il privilegio di raccogliere denaro dei dipendenti dei datori di lavoro affiliati – tanto più che il lavoratore dipendente RI 1 ha continuato a versare i contributi AVS, poiché ha lavorato ancora per 4 anni. A tale proposito si menziona in via incidentale che per esempio molte altre persone, anche la sottoscritta, sono venute a conoscenza quasi per caso di un avere di cassa pensione di cui non avevano più notizia, dunque vi deve essere una qualche forma di informazione ai titolari dal denaro da parte di chi detiene il loro avere , per di più destinato al loro fabbisogno esistenziale in vecchiaia. (…)”

 

                                         Per il ricorrente dalla semplice dichiarazione della Cassa di non avere nei suoi atti il secondo formulario per ottenere la rendita posticipata non si può concludere che non può ottenere una rendita posticipata.

 

                                         L’interessato rammenta che l’onere della prova va letto alla luce dell’art. 6 § 2 CEDU a favore della parte più debole e verosimilmente l’interessato non può aver fatto una scelta così antieconomica e in contraddizione con la sua dichiarazione scritta di volere una rendita posticipata (doc. XII/5 pag. 3). La Cassa non poteva ignorare la scelta di una rendita posticipata e fingere semplicemente che il lavoratore affiliato avesse fatto la libera scelta di lasciare accumulare presso di lei la sua rendita e il capitale. Dato che la Cassa non riesce ad addurre tale prova, per il ricorrente vi è l’apparenza di un’appropriazione indebita della Cassa. A questo proposito chiede che il caso venga segnalato alla FINMA.

 

                                         L’assicurato afferma nuovamente che il disguido di trasmissione del secondo formulario deve essere avvenuto nel Comune di __________, che non lo ha spedito alla Cassa e rileva, alla luce delle affermazioni del teste __________, che solo per 3 o 4 giorni nella seconda metà del mese di luglio 2009 vi sono stati contemporaneamente 3 impiegati, tra i quali __________, nuovo __________. Vi è stato un disguido amministrativo ed a farne le spese non può essere l’assicurato. Il ricorrente sostiene che vi sia una lacuna legislativa che non prevede l’obbligatorietà di un registro come per esempio “(detto tra parentesi e in via incidentale) non vi è l’obbligatorietà __________ di __________ di tenere un registro per l’insinuazione delle copie autentiche all’archivio notarile, facendo riferimento ad un episodio avvenuto alla sottoscritta __________: in questo caso anche le ricevute non sono una garanzia che possa essere apportata la prova della consegna: che sia superato il detto verba volant scripta manent. Comunque a parte le disgressioni è chiaro che è diversa la capacità probatoria di un registro tenuto dall’ente competente. Tale oculatezza e trasparenza procedimentale è necessaria, proprio a tutela della parte debole nei confronti delle istituzioni e di enti che assolvono compiti istituzionali e di quelli che gestiscono il denaro di terzi destinato al loro mantenimento in vecchiaia.” Secondo l’insorgente in base al criterio della verosimiglianza preponderante non si può considerare come provato che l’insorgente ha scelto di lasciare in deposito la sua rendita nelle mani della convenuta. In altre parole per il fatto che la Cassa afferma di non aver ricevuto il secondo formulario con la richiesta di una rendita posticipata, consegnato brevi manu al Comune di domicilio, non ne consegue automaticamente che l’insorgente avrebbe perso il diritto al posticipo se la cassa a sua volta non si è attivata. Secondo l’insorgente la trasmissione tramite il Comune svizzero di domicilio è prevista in modo regolamentare, dunque non è il lavoratore a dover subire le conseguenze negative del fatto che il secondo formulario consegnato al Comune sia andato perso, tanto più che già nel primo formulario aveva indicato di voler posticipare la rendita di almeno 3 anni. Per evitare questi disguidi di trasmissione occorre un meccanismo di sicurezza che consiste nella semplice comunicazione al titolare che la sua rendita dopo il compimento del 65esimo anno è depositata senza interessi presso la Cassa. Per l’assicurato “tale comunicazione da parte della Cassa al titolare non è difficile, non è costosa, ed è l’unica a garantire il diritto di proprietà dei fondi accumulati per oltre 40 anni alla luce dell’art. 26 Cost. fed., e a garantire la tutela dei diritti fondamentali ex art. 36 Cost. fed. nonché il rispetto del principio di essere sentiti (art. 6 § 1 CEDU) e lo stesso principio di legalità (art. 1 CEDU). Infatti tali garanzie fondamentali non valgono soltanto nel processo, ma anche in ogni procedura, in particolare in quella nella quale il contribuente AVS è la parte debole.” Per l’insorgente “molti in Svizzera non si rendono conto che la CEDU ha coniato dei principi generali di procedura che fanno parte del patrimonio dell’umanità come diritto delle genti che la Svizzera (e il Cantone Ticino) non si può lasciar rimproverare di non voler rispettare o di non rispettarle”. L’insorgente ribadisce che la richiesta di un preciso formulario secondo l’art. 55 quater cpv. 1 OAVS costituisce un formalismo eccessivo. In ogni caso la mancanza del secondo formulario non annulla la precedente richiesta scritta. L’assicurato fa poi ancora valere la nullità della decisione formale emessa dalla cassa poiché senza firma e senza l’indicazione del nome della cassa e della decisione su opposizione poiché non figura il rapporto di rappresentanza dei firmatari e nemmeno le ultime osservazioni dell’ottobre 2015 indicano il rapporto di rappresentanza. Per il ricorrente il mancato pagamento della somma riconosciuta nella decisione formale per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013 è inammissibile ed ha rilevanza penale.

                                         Dal 1° ottobre 2013 sono dovuti interessi di mora del 5% sulla somma riconosciuta come dovuta. “A tale proposito non si applica l’art. 105 CO, essendo diversa la fattispecie, in quanto vi è stato un indebito e immotivato ritardo nel pagamento di un debito riconosciuto dalla Cassa e finanziato dal ricorrente, depositato in forma fiduciaria quale ente che svolge un’attività pubblicamente rilevante con l’autorizzazione ad incassare capitali di terzi, piccoli risparmiatori. Pertanto a tale proposito devono essere informati, oltre alla FINMA, anche le autorità preposte alle istruttorie penali”. Per gli altri crediti dell’assicurato sono dovuti gli interessi previsti dalle norme sulle assicurazioni sociali. Il ricorrente afferma inoltre che:

 

" (…)

Anche in questa occasione si sollecita il TCA di dar seguito alla richiesta del 19.08.2014 (doc. IV) di informare la FINMA sul comportamento della Cassa. Tale richiesta non può rimanere insabbiata. La cosa non è di poco conto, visto che dall’1.10.2009 al 31.12.2013 (per 51 mesi) la Cassa ha messo da parte complessivamente la somma di Fr. 91'527.- senza informare per molto tempo il legittimo titolare e proprietario RI 1 e senza che intenda versare alcun interesse, nel caso che malauguratamente RI 1 risulti soccombente (e siamo già quasi alla fine del 2015). Inoltre ha trattenuto indebitamente anche la rendita di 3 mesi (ottobre –dicembre 2013) riconosciuta per l’ammontare corrispondente alla rendita semplice. (…)”

 

                                         L’insorgente richiama tutte le prove prodotte, compreso il doc. XII/5 e chiede “eventualmente “(a comprova della presenza negli atti della Cassa del doc. 13 qui allegato) anche l’audizione di __________” e domanda di essere posto al beneficio di congrue ripetibili affermando che esse “non possono essere denegate, in casi di un eventuale diniego di tale principio dovrebbe decidere tutto il collegio, ferme restando tutte le censure in relazione alla mancanza del doppio grado di giurisdizione a livello cantonale”.

 

                             1.28.   Le conclusioni del ricorrente sono state trasmesse per conoscenza alla Cassa (doc. X, inc. 30.2015.9).

 

                                         In diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   In seguito al rinvio della causa al TCA, questo Tribunale, nella misura in cui non sono già contenute nel ricorso del 30 gennaio 2014 (doc. I, inc. 30.2014.11) e nelle osservazioni prodotte successivamente, e concernono la sentenza 30.2014.11 del 22 agosto 2014, prenderà in considerazione anche le censure sollevate nell’impugnativa al Tribunale federale. In particolare si prende atto che per l’insorgente “il TCA ha affermato – a torto – che il ricorrente ha richiamato l’art. 12 Cost. fed. (sentenza impugnata, punto 7.8 pag. 26 e inizio pag. 28): ciò non è vero. Questa norma ha carattere meramente sussidiario. Nel caso concreto il ricorrente è convinto di riuscire a far valere i propri diritti, cosicché non ha motivo di indicarla nel ricorso” (ricorso al TF, pag. 13). Di conseguenza il passaggio relativo a questo disposto costituzionale contenuto nella sentenza del 22 agosto 2014 (inc. 30.2014.11) non sarà più ripreso (cfr. tuttavia replica, doc. V, inc. 30.2014.11, pag. 7 punto 3: “L’__________ non spende nemmeno una parola anche in relazione alle norme citate della Costituzione federale: art. 5 cpv. 2 e anche 9 cpv. 2, art. 8 cpv. 2, art. 12, art. 41 cpv. 1 let. b, art. 41 cpv. 2, art. 46 cpv. 1 e 3, art. 49, art. 111 cpv. 1 e 2 e art. 112 cpv. 2 lett. b Costituzione federale e anche della CEDU: dunque non contraddice l’applicabilità di tali norme”).

 

                               2.2.   L’insorgente, con l’impugnativa all’Alta Corte, contesta l’assenza nella decisione formale della firma e del nome “Cassa __________ CO 1 – __________” (ricorso al TF, pag. 9).

 

                                         In sede di ricorso al TCA il ricorrente ha inoltre rilevato che la decisione su opposizione è firmata da __________ e non sarebbe chiaro se questa firma ha valore legale per la Cassa __________ CO 1 di __________.

                                                                               

                               2.3.   Ai sensi dell’art. 53 LAVS

 

" 1Sono autorizzate a costituire casse di compensazione professionali una o più associazioni professionali svizzere, come pure una o più associazioni interprofessionali svizzere o regionali, di datori di lavoro o di persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, qualora:

 

a.    si possa prevedere, secondo il numero dei membri e la composizione delle associazioni, che la costituenda cassa di compensazione comprenderà almeno 2000 datori di lavoro oppure persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, o incasserà contributi di almeno 50 milioni di franchi l’anno;

b.   la decisione di costituire una cassa di compensazione sia stata presa dall’organo dell’associazione competente a modificare gli statuti, alla maggioranza di tre quarti dei voti emessi, e sia stata documentata con atto pubblico.

 

2Se parecchie delle associazioni indicate nel capoverso 1 costituiscono insieme una cassa di compensazione o se una siffatta associazione intende partecipare alla gestione di una cassa di compensazione esistente, ogni singola associazione deve prendere una decisione conforme al capoverso 1 lettera b per quanto concerne la gestione in comune della cassa."

 

                                         Per l’art. 57 LAVS:

 

" 1 Le associazioni fondatrici stabiliscono il regolamento della cassa. Soltanto esse hanno la competenza di modificarlo. Il regolamento della cassa e le modificazioni dello stesso devono essere sottoposti all’approvazione del Consiglio federale.

 

2 Il regolamento deve contenere disposizioni su:

 

a.   la sede della cassa di compensazione;

b.   la composizione e la nomina del comitato direttivo della cassa;

c.   i compiti e le competenze del comitato direttivo della cassa e del gerente della cassa;

d.   l’organizzazione interna della cassa;

e.   la istituzione di agenzie, nonché i compiti e le competenze delle stesse;

f.    le norme relative alla riscossione di contributi per le spese di amministrazione;

g.   la revisione della cassa e il controllo dei datori di lavoro;

h.    la partecipazione, nel caso di più associazioni fondatrici, delle associazioni alla prestazione della garanzia nel senso dell’articolo 55 e l’ordinamento del regresso nei casi in cui sono applicabili l’articolo 78 LPGA e l’articolo 70 della presente legge."

 

 

 

 

                                         Secondo l’art. 58 LAVS:

 

" 1L'organo supremo di una cassa di compensazione professionale è il comitato direttivo della cassa.

2Il comitato direttivo si compone di rappresentanti delle associazioni fondatrici e, all'occorrenza, di rappresentanti delle organizzazioni di impiegati od operai, se ad esse sono affiliati complessivamente almeno il 10 per cento degli impiegati od operai che dipendono dalla cassa di compensazione. Il presidente, nonché la maggioranza dei membri del comitato direttivo sono designati dalle associazioni fondatrici; gli altri membri, in ogni caso un terzo almeno, dalle organizzazioni di impiegati od operai interessate, in proporzione del numero degli impiegati od operai da esse rappresentati e appartenenti alla cassa di compensazione. Possono essere nominati membri del comitato direttivo soltanto cittadini svizzeri, affiliati alla rispettiva cassa di compensazione in qualità di assicurati o di datori di lavoro.

3La composizione del comitato direttivo delle casse di compensazione professionali paritetiche è stabilita a norma del regolamento delle stesse.

 

4Al comitato direttivo incombe:

a.

l'organizzazione interna della cassa;

b.

la nomina del gerente della cassa;

c.

la fissazione dei contributi per le spese di amministrazione;

d.

il disciplinamento delle revisioni della cassa e dei controlli dei datori di lavoro;

e.

l'approvazione del conto d'esercizio e del rapporto annuale. Il regolamento può attribuire altri compiti e competenze al comitato direttivo."

 

                                         A norma dell’art. 63 LAVS:

 

" 1I compiti che, in conformità di legge, incombono alle casse di compensazione sono i seguenti:

a.   la fissazione, la riduzione e il condono dei contributi;

b.   la fissazione delle rendite e degli assegni per grandi invalidi;

c.   la riscossione dei contributi e il pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi;

d.   l’allestimento del conto dei contributi riscossi, delle rendite e degli assegni per grandi invalidi pagati con i propri affiliati (datori di lavoro, persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e persone che non esercitano un’attività lucrativa) da una parte, e con l’Ufficio centrale di compensazione, dall’altra parte;

e.   la tassazione d’ufficio e l’applicazione della procedura di diffida e di esecuzione;

f.    la tenuta dei conti individuali;

g.   la riscossione dei contributi per le spese di amministrazione.

 

2 Le casse di compensazione cantonali devono inoltre vigilare che siano assoggettate all’assicurazione tutte le persone tenute a pagare dei contributi.

3 Il Consiglio federale può affidare alle casse di compensazione altri compiti nell’ambito della presente legge. Esso disciplina la collaborazione tra le casse di compensazione e l’Ufficio centrale di compensazione e provvede a un impiego opportuno d’attrezzature tecniche.

 

4 La Confederazione e, con l’approvazione del Consiglio federale, i Cantoni e le associazioni fondatrici possono affidare alle casse di compensazione altri compiti, in particolare quelli relativi alla protezione dei militari e della famiglia.

 

5 Le casse di compensazione possono affidare a terzi l’esecuzione di determinati compiti; necessitano a tal fine dell’autorizzazione del Consiglio federale. L’autorizzazione può essere subordinata a condizioni e oneri. Gli incaricati e il loro personale sottostanno all’obbligo del segreto secondo l’articolo 33 LPGA; sono tenuti a rispettare le prescrizioni della presente legge relative al trattamento e alla comunicazione di dati. La responsabilità di cui all’articolo 78 LPGA e all’articolo 70 della presente legge per i compiti svolti da terzi resta alle associazioni fondatrici o ai Cantoni."

 

                                         Per l’art. 100 OAVS il regolamento della cassa deve essere presentato all’Ufficio federale il quale ha la competenza di approvarlo.

 

                                         A norma dell’art. 101 OAVS:

 

" 1 Il regolamento della cassa deve contenere disposizioni sul diritto di voto dei membri del comitato direttivo della cassa e degli eventuali supplenti, nonché per stabilire la validità delle deliberazioni e delle decisioni.

 

2 Il regolamento delle casse di compensazione paritetiche deve contenere, oltre a quelle citate nell’articolo 57 capoverso 2 LAVS, e nel capoverso 1 del presente articolo, disposizioni su:

a.   la partecipazione alle spese di amministrazione, nonché all’obbligo di fare versamenti supplementari conformemente all’articolo 97;

b.   la nomina del presidente e del vicepresidente del comitato direttivo della cassa, e la durata della loro carica;

c.   la ripartizione dell’eventuale attivo o la copertura di un eventuale disavanzo delle spese di amministrazione nel caso di liquidazione."

 

                                         Per l’art. 106 OAVS:

 

" 1 Il gerente della cassa deve essere cittadino svizzero. Egli non deve essere in rapporto di dipendenza con un datore di lavoro, con una persona che esercita un’attività lucrativa indipendente o con una persona che non esercita attività lucrativa ed è affiliata alla cassa, e deve occuparsi della gestione della cassa a titolo di attività principale;

ove le circostanze lo giustificano, l’Ufficio federale può consentire eccezioni.

 

2 I poteri di rappresentanza del gerente della cassa devono essere delimitati nel regolamento della cassa. Questo non può tuttavia escludere né la competenza del gerente della cassa a prendere decisioni nei casi particolari, né i rapporti diretti tra il gerente della cassa e gli uffici federali e tra il gerente della cassa e i datori di lavoro e gli assicurati affiliati alla cassa di compensazione.

3 Il rapporto di servizio tra la cassa di compensazione e il gerente deve essere regolato mediante contratto. È vietato affidare la gerenza della cassa a una persona giuridica o a una corporazione.

 

                               2.4.   Circa l’assenza della firma nella decisione formale, questo Tribunale evidenzia che in DTF 112 V 87 l’allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: TF), ha stabilito:

 

" (…)

In ordine alle censure ricorsuali relative alla carenza di una firma sulle decisioni amministrative rese dalla Cassa cantonale di compensazione deve essere osservato che, secondo la giurisprudenza (DTF 105 V 248 segg.), di massima la firma non è presupposto di validità delle decisioni rese in forma scritta conformemente alle disposizioni della legge in materia, quando la legge stessa, oltre a prescrivere la forma scritta del provvedimento, non ne domanda espressamente la firma da parte dell'organo che emana l'atto amministrativo.

Secondo l'art. 128 cpv. 1 OAVS tutti gli atti amministrativi delle casse di compensazione concernenti crediti o debiti degli assicurati o delle persone tenute a pagare contributi devono rivestire la forma di una decisione scritta. Per il cpv. 2 della medesima norma le decisioni delle casse devono indicare entro quale termine, in che forma e a quale istanza può essere presentato ricorso.

Per quanto riguarda la firma delle decisioni le Direttive sulle rendite, edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, cfr. marg. 1153, rinviano delle disposizioni applicabili secondo la Circolare sul contenzioso pure edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Secondo la cfr. marg. 4.1 di questa Circolare e il relativo supplemento n. 1, validi con effetto dal 1o aprile 1982, per principio la decisione deve essere firmata da un rappresentante autorizzato della cassa di compensazione. Devono inoltre sempre essere firmate le decisioni concernenti il rifiuto, la soppressione, la riduzione o la restituzione di prestazioni. La firma può tuttavia essere omessa quando le decisioni di contributi sono redatte su formulari stampati o con l'ausilio di un elaboratore elettronico o quando le decisioni relative all'attribuzione di prestazioni assicurative sono compilate con l'ausilio di un elaboratore elettronico.

Le disposizioni della Circolare sul contenzioso sopra richiamate non violano i principi giurisprudenziali enunciati in DTF 105 V 248 e segg. e tengono rettamente conto dell'evoluzione nell'ambito amministrativo dovuta all'uso di elaboratori elettronici nella resa di decisioni amministrative (v. al riguardo GRISEL, Traité de droit administratif, pag. 406; DEGRANDI, Die automatisierte Verwaltungsverfügung, 1977, tesi Zurigo 1977, pag. 117 e segg.). Esse meritano di essere confermate in quanto non sono contrarie alle vigenti disposizioni legali applicabili in materia d'AVS (art. 128 cpv. 1 OAVS) e AI (art. 91 cpv. 1 OAI).

Dato quanto precede le censure formali proposte dalla ricorrente devono essere respinte.”

 

                                         Cfr. anche la sentenza C 241/04 del 9 maggio 2006, al consid. 8.1 dove l’allora TFA ha affermato che “Neppure il diritto di procedura cantonale prevede quindi alcunché a proposito dei requisiti formali che la risposta di causa dovrebbe rispettare (a proposito dei requisiti formali di una decisione in ambito delle assicurazioni sociali, in particolare della necessità o meno della firma, si veda DTF 112 V 87 seg.,105 V 248 segg.; Kieser, op.cit., no. 20 all'art. 49)” e la sentenza 1P.330/2000 del 12 dicembre 2000, pubblicata in DTF 127 I 44, dove il TF al consid. 3b, non pubblicato, ha affermato che “Nach Lehre und Rechtsprechung ist die Unterschrift nicht von Bundesrechts wegen Gültigkeitserfordernis für eine Verfügung, solange das anwendbare Recht nicht ausdrücklich eine Unterschrift verlangt (BGE 112 V 87 E. 1; 105 V 248  E. 4 S. 251 ff.). Das Fehlen einer vorgeschriebenen Unterschrift führt zudem in der Regel nicht zur Nichtigkeit, sondern höchstens zur Anfechtbarkeit der Verfügung (Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl. , Zürich 1998, S. 131 Rz. 365; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel/Frankfurt 1990, S. 104, 283). Dies gilt zumindest dann, wenn sie anstatt von zwei nur von einer Person unterzeichnet wurde (Rhinow/Krähenmann, a.a.O., S. 120 f.).”

 

                                         Per l’art. 49 cpv. 1 LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 3 LPGA le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato.                    

 

                                         La dottrina, e meglio Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea, Ginevra, Zurigo, 2a edizione, 2009, n. 32 ad art. 49, pag. 618, rammenta che “eine Unterschrift ist bei sozialversicherungsrechtlichen Verfügungen nicht generell verlangt; insbesondere ergibt sich die Unterschriftspflicht nicht aus dem Grundsatz der Schirfltlichkeit (vgl. BGE 105 V 249 ff.) und besteht namentlich bei Verfügungen, welche IT-gestützt ausgefertigt werden, nicht (vgl. BGE 112 V 87 f.).

                                         A questo proposito cfr. anche le direttive sulle rendite (DR) al marg. 9101 dove viene rammentato che “Les caisses de compensation établissent leurs décisions à l’aide d’installations de traitement électronique des données” e la pag. 313, allegato VII, dove figura un esempio di decisione di fissazione della rendita in calce alla quale viene indicato “valable sans signature”.

                                         La circolare sul contenzioso nell’AVS/AI/IPG e PC, al marg. 1007 prevede che “La décision doit être, d’une manière générale, signée par la personne qui est habilitée à représenter l’organe d’exécution. On peut renoncer à cette signature: a. s’il s’agit de décisions de cotisations établies sur des formules préimprimées ou à l’aide d’un ordinateur; b. s’il s’agit de décisions concernant l’octroi de prestations d’assurance établies à l’aide d’un ordinateur.”

                                     

                                         In concreto la decisione formale del 9 dicembre 2013 (doc. A6), priva di firma, è di conseguenza stata emessa correttamente. Inoltre, contrariamente a quanto sembra emerge dal ricorso al TF (cfr. pag. 9, punto 14) in calce alla medesima è stato indicato quale Cassa ha emesso la decisione (Cassa __________ CO 1). A pagina 1 figura l’indirizzo della Cassa (doc. A6, inc. 30.2014.11: “[…] __________ __________ […]”) e: “(…) Pagamento tramite (…) __________ CO 1 (…)” (doc. A6, inc. 30.2014.11).

 

                                         La decisione su opposizione impugnata è invece stata firmata da __________. Il ricorrente sostiene che non avrebbe il potere di firma e che la decisione sarebbe di conseguenza nulla.

 

                                         Pendente causa il TCA ha effettuato alcuni accertamenti presso la Cassa convenuta e presso l’UFAS. Dai medesimi è emerso che __________ poteva, come ha fatto, emettere e firmare la decisione impugnata e nome e per conto di CO 1 (doc. da XXIX a XXXI). Del resto l’insorgente, con le osservazioni del 19 agosto 2014, non sembrava più contestare questa circostanza (doc. XXXII: “in riferimento ai suoi due scritti con gli allegati, prendo atto che tardivamente e in corso di procedura la Cassa __________ CO 1, __________, ha indicato i responsabili della sua decisione e dunque i responsabili degli atti e delle omissioni da essi direttamente o indirettamente commessi, anche di quelli che sono sottoposti alla vigilanza della FINMA. Il comportamento preprocessuale e processuale della controparte non è stato corretto. Non vale a sua giustificazione il richiamo alla segretezza di atti interni, bastava infatti una dichiarazione dell’Autorità di vigilanza e il suo tempestivo invio al giudice”). In sede di ricorso al TF e di conclusioni finali del 23 ottobre 2015 l’insorgente ha nuovamente contestato il potere di firma di __________ (cfr. doc. X, inc. 30.2015.19).

 

                                         Questo TCA, come nella sentenza del 22 agosto 2014, ribadisce che dagli atti emerge che l’UFAS, che ha rammentato come “in der Regel unterzeichnen die für eine Leistungsfestsetzung zuständigen Mitarbeitenden oder deren Vorgesetzte eine Rentenverfügung“ (doc. XXX; cfr. anche il marg. 1007 della circolare sul contenzioso nell’AVS/AI/IPG e PC: “La décision doit être, d’une manière générale, signée par la personne qui est habilitée à représenter l’organe d’exécution”), conformemente all’art. 57 LAVS ha approvato il regolamento della Cassa, la quale può esercitare i compiti previsti dalla LAVS (cfr. in particolare art. 63 cpv. 1 LAVS), compresa l’emissione delle decisioni in ambito di rendite e che __________ è __________ della CO 1 ed è gerarchicamente immediatamente subordinata al gerente, __________, il quale conduce gli affari della Cassa nella misura in cui tale obbligo non compete al comitato direttivo della Cassa (cfr. anche art. 13 cpv. 1 del regolamento).

 

                                         Anche la decisione su opposizione impugnata è stata emessa correttamente.

 

                               2.5.   L’insorgente sostiene che la Cassa non avrebbe esaminato nel merito ogni singola censura sollevata in sede di opposizione e nemmeno si sarebbe chinata sulle eccezioni formali (mancanza di firma, assenza del nome della Cassa) e fa valere una violazione del diritto di essere sentito.

 

                                         Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006 nella causa H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,  124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

 

                                         In concreto dalla decisione impugnata emerge il motivo topico per il quale la Cassa ha deciso di respingere l’opposizione e meglio l’assenza, secondo l’amministrazione, di una richiesta tempestiva di posticipo della rendita.

                                         La motivazione ha permesso all'insorgente di comprendere i motivi alla base del rifiuto e di potersi opporre con cognizione di causa al provvedimento. Infatti, l'interessato li ha diffusamente contestati in sede di ricorso e con le successive prese di posizione (cfr. ad esempio: doc. I, inc. 30.2014.11; doc. V, inc. 30.2014.11; doc. IX, inc. 30.2014.11; doc. X, inc. 30.2015.19).

 

                                         Del resto secondo giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183). In concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3).

 

                                         Inoltre questo Tribunale evidenzia che il ricorrente, malgrado abbia sollevato numerose censure formali, con il ricorso non chiede il rinvio alla Cassa ma domanda una sentenza di merito, e meglio il riconoscimento di una rendita posticipata dal 1° ottobre 2013, oltre agli interessi di mora fino al momento del versamento (doc. I, pag. 7 e 8, inc. 30.2014.11).

 

                                         Ora, il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).

 

                                         Ne segue che il TCA deve entrare nel merito del ricorso.

 

                               2.6.   Il ricorrente sostiene che le osservazioni del 15 ottobre 2015 dell’amministrazione (doc. VII, inc. 30.2015.19) non sono valide poiché trasmesse via fax e che comunque non devono essere prese in considerazione poiché nessuno della Cassa si è presentato all’udienza del 9 ottobre 2015. Inoltre esse non contengono una specifica circa il potere di rappresentanza delle persone che le hanno firmate.

 

                                         Circa l’invio delle osservazioni, questo TCA rileva che l’amministrazione ha anticipato via fax la sua presa di posizione del 15 ottobre 2015 (doc. VII, inc. 30.2015.19), ma ha poi trasmesso l’originale per posta, con la firma del gerente aggiunto della Cassa e della consulente alla clientela (allegato al doc. VII, inc. 30.2015.19; cfr., circa le firme, il consid. 2.4). Dal punto di vista formale non vi sono di conseguenza motivi per ritenere le osservazioni nulle. Esse non possono neppure essere considerate tardive, essendo state trasmesse entro il termine assegnato dal TCA (doc. VI e VII, inc. 30.2015.19).

 

                                         In secondo luogo questo Tribunale rileva di aver trasmesso il verbale di udienza alla cassa con facoltà di presentare osservazioni scritte in ragione del diritto costituzionale di essere sentito di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost. Fed. e 6 CEDU. Con sentenza 8C_100/2014 del 28 aprile 2014, il TF ha, ad esempio, affermato:

 

" (…)

5.1. L'art. 29 cpv. 2 Cost. garantisce alle parti il diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 129 II 497 consid. 2.2 pag. 504 con riferimenti; 126 V 130 consid. 2b pag. 131 con riferimenti).  

 

5.2. Avendo in concreto il primo giudice aderito al parere della dott.ssa E.________, al ricorrente andava riconosciuto il diritto di essere sentito. La questione di sapere se la Corte cantonale abbia violato tale diritto per avere concesso all'assicurato solo pochi giorni per una eventuale presa di posizione può rimanere irrisolta. Trattasi, semmai, di una violazione di poco conto poiché la valutazione della dott.ssa E.________ riguardava la tematica in merito alla quale l'interessato in precedenza aveva già potuto esprimersi parecchie volte. Inoltre, il Tribunale federale dispone nella presente procedura di pieno potere di esame, motivo per cui il preteso vizio procedurale censurato dal ricorrente può ritenersi sanato (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390; 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437 e riferimenti).

 

                                         In concreto era pertanto necessario dare alla convenuta la possibilità di esprimersi in merito. Del resto, lo stesso ricorrente, il 16 ottobre 2015, invocando gli art. 29 e 30 Cost. fed. e 6 § 1 CEDU ha invocato la possibilità di essere sentito e di poter produrre conclusioni scritte (doc. VIII, inc. 30.2015.19).

 

                               2.7.   In sede di conclusioni il ricorrente rileva che il giudice che continua a seguire il caso è il “giudice delegato” e nel verbale del 9 ottobre 2015 ha affermato di agire “in rappresentanza della Corte “nella sua composizione ordinaria” (doc. X, inc. 30.2015.19) e sostiene che con la sentenza 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 il TF ha mutato la prassi precedente.

 

                                         In primo luogo, pur non essendoci alcuna richiesta di ricusa, va sottolineato che un intero Tribunale non può essere ricusato per il semplice motivo che, in un procedimento anteriore, ha deciso a sfavore dell’attuale ricorrente (DTF 114 Ia 278 consid. 1). A maggior ragione ciò vale nel caso di specie, ritenuto che la presente sentenza, a differenza di quella sfociata nella pronunzia 30.2014.11 del 22 agosto 2014, viene decisa nella composizione a 3 giudici e non più dal solo Giudice delegato.

 

                                         In secondo luogo questo TCA evidenzia che di principio la conduzione della procedura incombe al Giudice delegato (cfr. ad esempio, art. 4 Lptca, art. 5 Lptca, art. 8 Lptca, ecc.). Ciò non significa tuttavia che gli altri Giudici della Camera non siano coinvolti negli accertamenti. Nel caso di specie, ad esempio, l’udienza del teste __________ è stata decisa dal collegio giudicante dopo la lettura dell’intera documentazione agli atti. Lo stesso collegio ha indicato al Giudice delegato alcune domande da sottoporre al teste ed all’insorgente. La sentenza viene emesse nella composizione completa, come stabilito dalla pronunzia 9C_699/2014 del 31 agosto 2015.

 

                               2.8.   Il ricorrente, in sede di conclusioni, sostiene che l’indicazione “TCA del Tribunale d’appello” non è appropriata. Sarebbe sviante indicare che il Tribunale cantonale delle Assicurazioni è una Sezione del Tribunale d’appello poiché il giudizio è solo di primo grado e non d’appello (doc. X, inc. 30.2015.19).

                                         A torto. Secondo l’art. 74 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 i tribunali hanno giurisdizione in materia civile, penale e amministrativa. A un tribunale possono essere affidate più giurisdizioni.

                                         L’art. 77 cpv. 1 Cost. cant. prevede che la giurisdizione amministrativa è esercitata dal Tribunale amministrativo (lett. a), dal Tribunale delle assicurazioni (lett. b), dal Tribunale fiscale (lett. c) e dal Tribunale delle espropriazioni (lett. d).

 

                                         Per l’art. 42 cpv. 1 LOG il Tribunale di appello è composto di 27 giudici e 27 supplenti ed è suddiviso in tre sezioni, tra cui la Sezione di diritto pubblico (let. b). Ai sensi dell’art. 49 cpv. 1 LOG la Sezione di diritto pubblico è composta di 11 giudici e comprende il Tribunale cantonale delle assicurazioni, composto di 3 membri, che giudica come istanza unica le contestazioni in materia di assicurazioni sociali, come pure le altre contestazioni che gli sono attribuite dalla legge (let. a).

 

                                         L’indicazione del Tribunale cantonale delle assicurazioni quale appartenente al Tribunale di appello è dunque corretta.

 

                               2.9.   In sede di conclusioni il ricorrente contesta anche il “modo di porre le domande e di trasformare - nel dettato del giudice - le osservazioni e le dichiarazioni delle parti che sono impossibilitate a leggere il verbale durante la dettatura e alla fine non leggono neppure il verbale – in assenza del giudice, come nel caso in oggetto – anche se vi è la formula prestampata “letto e approvato”.” (doc. X, inc. 30.2015.19).

 

                                         Anche questa censura va respinta. Il ricorrente non è stato in alcun modo impedito di leggere il verbale durante la dettatura, né tantomeno di leggerlo prima di sottoscriverlo. Del resto, l’insorgente è rappresentato da una legale, la quale, se non fosse stata d’accordo con il contenuto del verbale, avrebbe potuto intervenire seduta stante. Alcuna obiezione è pervenuta né nel corso dell’udienza, né immediatamente al termine di essa. Inoltre il Giudice delegato è sempre stato presente nel corso dell’udienza.

 

                             2.10.   L’insorgente, nelle osservazioni finali del 23 ottobre 2015, accenna alla responsabilità dello Stato e sostiene che il fatto che non vi sia un obbligo legale a registrare le domande AVS non esonera lo Stato dalle sue responsabilità (doc. X, inc. 30.2015.19).

                                         Questo TCA rileva tuttavia che la questione non è oggetto della decisione impugnata.

                                         Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

                                         Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

 

                                         In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione su opposizione che non tratta della responsabilità statale che esula di conseguenza dalla presente vertenza.

                                         Le censure in tal senso sono irricevibili.

 

                             2.11.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto, tutto ben considerato, essendo le censure formali da respingere, in quanto manifestamente infondate, il TCA può entrare nel merito del ricorso.

 

                                         Nel merito

 

                             2.12.   Giusta l'art. 1a LAVS, sono assicurati in conformità della LAVS le persone fisiche domiciliate in Svizzera (lett. a); le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera (lett. b); i cittadini svizzeri che lavorano all'estero a determinate condizioni.

 

Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni.

 

Hanno diritto alle rendite di vecchiaia e superstiti i cittadini svizzeri, gli stranieri e gli apolidi (art. 18 cpv. 1 LAVS) che hanno compiuto 65 anni se uomini (art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS), rispettivamente 64 anni se donne (art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS).

 

Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario (art. 21 cpv. 2 LAVS).

La LAVS dà la possibilità di rinviare (art. 39 LAVS) o di anticipare (art. 40 LAVS) il godimento della rendita grazie all'età flessibile.

 

Per ciò che attiene al caso in esame, torna applicabile l'art. 39 LAVS, che regola la possibilità e l'effetto del rinvio della rendita:

 

" 1 Le persone aventi diritto a una rendita di vecchiaia possono rinviare, di un anno almeno e di cinque anni al massimo, l'inizio del godimento della rendita, con facoltà di revocare il rinvio durante tale periodo, per la scadenza di un determinato mese.

2 La rendita di vecchiaia rinviata e, se del caso, la rendita per superstite a essa succedente, sono aumentate del controvalore attuariale della prestazione non ricevuta.

3 Il Consiglio federale stabilisce, in modo uniforme, le aliquote d'aumento per gli uomini e per le donne, e istituisce la procedura. Può escludere il rinvio per certi generi di rendite."

 

Gli art. 55bis-55quater OAVS concretizzano il diritto al rinvio della rendita, mentre gli artt. 56 e 57 OAVS trattano dell'anticipazione della rendita (cfr. anche la sentenza 9C_903/2013 del 30 gennaio 2014, consid. 6.2).

 

L'art. 55ter OAVS stabilisce il supplemento percentuale della rendita a dipendenza degli anni (da 1 a 5) di rinvio, mentre l'art. 55quater OAVS regolamenta il modo in cui tale rinvio deve avvenire rispettivamente la sua revoca:

 

" 1 Il periodo di rinvio comincia il primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS. La dichiarazione di rinvio va presentata, per iscritto, entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio. Se, durante questo termine, nessuna domanda di rinvio fu presentata, la rendita di vecchiaia va stabilita, e pagata, secondo le disposizioni generali vigenti.

2 La revoca va fatta per iscritto.

3 Quando il rinvio di una rendita è revocato, essa è pagata dal mese seguente; è escluso il pagamento retroattivo delle rendite.

4 Il decesso dell'avente diritto alla rendita comporta la revoca del rinvio."

 

Il calcolo anticipato è effettuato dalla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi al momento dell'inoltro della domanda. L'articolo 64a LAVS e gli articoli 122 e seguenti OAVS si applicano per analogia (art. 59 OAVS).

 

Quanto all'esercizio del diritto, l'art. 67 cpv. 1 OAVS prevede che il diritto alla rendita o all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente giusta gli articoli 122 e seguenti, un modulo di richiesta debitamente riempito. Sono legittimati alla richiesta il richiedente e, per lui, il suo rappresentante legale, il coniuge, i genitori o i nonni, i figli o gli abiatici, i fratelli e sorelle come pure i terzi o l'autorità che possono domandare il versamento della rendita nelle loro mani.

Per l'art. 67 cpv. 1bis OAVS, soltanto l'avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere il diritto alla rendita ordinaria anticipata di vecchiaia. Questo diritto non può essere richiesto retroattivamente.

Una volta l'anno almeno, le casse cantonali di compensazione devono, mediante pubblicazioni, richiamare l'attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, le condizioni di diritto e la richiesta (art. 67 cpv. 2 OAVS).

 

Le rendite sono fissate e pagate dalla cassa di compensazione che, al verificarsi dell'evento assicurato, era competente a riscuotere i contributi. Se più casse di compensazione erano contemporaneamente competenti, il beneficiario della rendita designerà la cassa che dovrà fissare e pagare la rendita (art. 122 cpv. 1 OAVS).

Giusta l'art. 122 cpv. 2 OAVS, se il beneficiario della rendita è ancora tenuto a pagare i contributi in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, la rendita sarà pagata dalla cassa di compensazione competente a riscuotere i contributi.

 

                             2.13.   Nel caso di specie l’insorgente sostiene di aver inoltrato la richiesta di una rendita di vecchiaia posticipata nel corso del 2009 presso il suo Comune di domicilio (__________).

 

                                         Il 13 gennaio 2009 la Cassa __________ ha ricevuto, dal ricorrente, una richiesta di calcolo di una rendita futura, datata 9 gennaio 2009 (doc. XII e XII/5, inc. 30.2014.11). Nella domanda l’insorgente ha indicato, quale variante di calcolo, quella relativa alla posticipazione della rendita di 3 anni (doc. XII/5, pag. 3, inc. 30.2014.11).

                                         La richiesta è stata trasmessa per competenza alla Cassa convenuta, dove l’interessato ha da ultimo pagato i contributi (doc. XII/4, inc. 30.2014.11).

 

                                         Il 29 maggio 2009 la CO 1 Cassa __________ ha trasmesso al ricorrente quanto richiesto (doc. A13, inc. 30.2014.11). Secondo il calcolo allestito dalla Cassa, l’interessato avrebbe beneficiato di una rendita di fr. 1'769 al mese dal 1° ottobre 2009 in caso di pensione a 65 anni, di fr. 2'071 in caso di rinvio al 1° ottobre 2012 dell’erogazione della prestazione di vecchiaia (doc. A 13, inc.30.2014.11).

 

                                         La Cassa di compensazione ha precisato che dal calcolo della prestazione non deriva alcun diritto ad una rendita (“Insbesondere kann aus dieser Berechnung kein Rentenanspruch abgeleitet werden”), ha citato l’art. 55quater OAVS per il quale la dichiarazione di rinvio va presentata, per iscritto, entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio ed ha allegato il formulario per la richiesta di una rendita, oltre ai Bollettini (Doc. A13, pag. 3, inc. 30.2014.11: “Beilagen: . Merkblatt 1.04 ‘Erläuterungen zum Auszug aus dem Individuellen Konto (IK)’ . Merkblatt 3.04 ‘Flexibles Rentenalter’ . Formular ‘Anmeldung für eine Altersrente’”).

 

                                         L’interessato non può ritenere che la domanda del 9 gennaio 2009 inoltrata per conoscere l’ammontare della rendita in caso di posticipo del suo versamento potesse essere ritenuta quale richiesta di rinvio (cfr. in tal senso anche le censure a pag. 10 del ricorso al TF). L’insorgente ha infatti ricevuto dalla Cassa il formulario per la richiesta di una rendita di vecchiaia ed i Bollettini informativi relativi all’estratto conto individuale ed al pensionamento flessibile ed avrebbe di conseguenza dovuto trarne le dovute conseguenze, e meglio inoltrare la richiesta di posticipo e/o chiedere ulteriori informazioni alla Cassa. A comprova del fatto che anche l’assicurato era cosciente della necessità di inoltrare una vera e propria richiesta di rinvio del versamento della prestazione tramite un formulario separato vi è la circostanza che lo stesso ricorrente ha affermato di essersi recato nel corso dei mesi di luglio/agosto 2009 presso il Comune di __________ proprio per consegnare la domanda di posticipo dell’erogazione della rendita.

 

                                         A questo proposito vi sono alcune incongruenze circa la data in cui l’interessato afferma di essersi recato presso l’Agenzia AVS del suo Comune. Alcune imprecisioni emergono anche da quanto affermato dai testi, __________ e __________ (doc. XX, inc. 30.2014.11 e doc. V, inc. 30.2015.19).

                                         Ciò è verosimilmente dovuto al lungo tempo trascorso.

 

                                         Mentre nella replica del 13 febbraio 2014 (doc. V, inc. 30.2014.11) il ricorrente aveva affermato di aver consegnato il secondo formulario nel mese di luglio 2009 (pag. 3 punto 2; a pag. 6 precisa inoltre che il modulo sarebbe stato firmato nel maggio 2009 [punto 7 pag. 9 secondo paragrafo: “il formulario (faximile) inviato da RI 1 nel 2013 non ha inteso sostituire quello firmato nel maggio 2009 e consegnato a mano al Comune di __________, con il quale ha chiesto una rendita posticipata”]), il 5 maggio 2014 ha indicato nell’estate 2009, verso fine luglio o inizio agosto, il momento topico dell’inoltro del formulario (cfr. doc. XVI, inc. 30.2014.11). Il 22 maggio 2014, quando è stato sentito il teste __________, indicato dal ricorrente quale persona cui avrebbe consegnato la citata domanda (doc. XVI, inc. 30.2014.11), l’interessato, in sede di udienza, ha indicato nel 6 o 7 agosto il giorno in cui si è recato presso il Comune di __________ per produrre il formulario (cfr. doc. XX, inc. 30.2014.11: “Sinceramente devo dire che non rammento che nel periodo di tempo che è stato precisato, ossia nel corso della prima settimana di agosto, in particolare giovedì 6 o venerdì 7 agosto 2009 come i sig.ri RI 1 sono in grado di precisare perché hanno ricostruito la data per una partenza per ferie, di aver visto o ricevuto la richiesta di posticipo in questione”; cfr. anche ricorso al TF, pag. 4: “Il 6 o 7agosto 2009 (sentenza impugnata, punto 5, pag. 20) , prima di partire per le vacanze, RI 1 ha consegnato all’addetto del Comune di __________ (__________) un secondo formulario “per ottenere la rendita posticipata” […]”).

                                         Successivamente all’audizione del teste __________, quando è risultato che il medesimo ha cessato l’attività presso il Comune di __________ il __________, il ricorrente ha poi sostenuto di aver consegnato il formulario nel corso del mese di luglio 2009 (cfr. doc. X, inc. 30.2015.19).

 

                                         Imprecisioni emergono pure nelle affermazioni dei testi sentiti dal Tribunale. Mentre il Comune di __________ ed il teste __________ hanno affermato che la collaborazione è iniziata il __________, il teste __________ ha sostenuto che __________ ha iniziato l’attività lavorativa già in __________, aggiungendo che solo durante 3 o 4 giorni entrambi hanno lavorato insieme, a causa dell’assenza di __________ per malattia e di __________ per vacanze. Ciò è verosimilmente dovuto alla circostanza che nel corso del mese di luglio 2009 vi è stato __________ tra i due funzionari e che __________ ha effettivamente iniziato l’attività di __________ solo il __________, pur essendo già presente nel corso del mese di luglio (cfr. doc. XIV, inc. 30.2014.11, lettera del 15 aprile 2014 del Comune di __________: “in base alla __________, si certifica __________ __________, __________, al signor __________, __________”).

                                         Questo TCA rileva che, a prescindere dalla data esatta nel corso della quale l’interessato si sarebbe recato presso l’Agenzia del suo Comune di domicilio, in ogni caso entrambi i testi sentiti da questo Tribunale non hanno alcun ricordo della consegna della domanda di posticipo della rendita da parte del ricorrente (doc. XX, inc. 30.2014.11, teste __________: “[…] Sinceramente devo dire che non rammento che nel periodo di tempo che è stato precisato […] di aver visto o ricevuto la richiesta di posticipo in questione […]” e doc. V, inc. 30.2015.19, teste __________: “[…] A proposito della consegna del formulario di richiesta di posticipo il teste non esclude che possa essere successo ma non ha memoria dell’episodio […]”).

 

                                         Del resto, quest’ultimo, non ha tenuto copia dell’asserita domanda di posticipo dell’erogazione della rendita di vecchiaia e neppure ha prodotto un esibito di ricevuta da parte dell’amministrazione e né la Cassa __________, né la Cassa convenuta hanno ricevuto una comunicazione in tal senso.

                                         Interpellato circa l’assenza di una copia dell’asserito formulario di rinvio, l’insorgente ha rilevato di non aver tenuto alcunché poiché “tende a fare il minor numero di fotocopie possibili” (doc. V, inc. 30.2015.19). Questa circostanza, così come quella secondo cui una funzionaria della Cassa, e meglio __________, avrebbe promesso al ricorrente di regolare ogni cosa così da poter ottenere una rendita posticipata non può essergli d’aiuto.

 

                                         La semplice (asserita) disponibilità a trovare una soluzione non significa che la richiesta di una rendita posticipata è stata inoltrata tempestivamente. D’altra parte in sede di udienza il ricorrente ha precisato che __________ ha affermato di non essere in possesso della domanda di posticipare la prestazione ma solo dei documenti riferiti al calcolo provvisorio (doc. XX, inc. 30.2014.11). Il solo fatto di aver promesso che si “sarebbe occupata di tutto”, non fa nascere alcun diritto per il ricorrente. L’audizione di __________, richiesta dal ricorrente, si rivela di conseguenza superflua ai fini dell'esito della vertenza.

 

                                         L’interessato non può neppure prevalersi del fatto, sollevato in sede di ricorso (cfr. pag. 3) che il 18 settembre 2013, “proprio poco prima dell’inizio del versamento della rendita posticipata (e solo in quel momento)” la Cassa convenuta lo ha invitato “a compilare il formulario per ottenere la rendita AVS, sebbene sapesse che lui vi aveva diritto già a partire dal 1.10.2009” (doc. I, pag. 3, inc. 30.2014.11). Infatti, il formulario gli è stato trasmesso poiché il medesimo ricorrente ha preso contatto con la Cassa spiegandogli la situazione (cfr. doc. A10, inc. 30.2014.11). Inoltre l’interessato afferma di aver chiesto il posticipo di 3 anni (doc. A10, inc. 30.2014.11), ossia fino a ottobre 2012, mentre il formulario è stato trasmesso 4 anni dopo. Non vi è di conseguenza alcun nesso tra l’invio al ricorrente, da parte della Cassa, del formulario per la richiesta di una rendita AVS nel settembre 2013 e l’asserito inoltro della domanda di posticipo nel 2009.

 

                                         Giova qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA I 83/01 del 31 maggio 2001; STFA U 429/00 del 13 marzo 2001; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

 

Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).

 

L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

 

                                         Ora, mentre per quel che concerne la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione essa dev'essere dimostrata - dall'amministrazione stessa - secondo il grado della verosimiglianza preponderante valido in materia di assicurazioni sociali, questa attenuazione del grado della prova - dettata da esigenze legate all'attuabilità dell'amministrazione di massa - non si giustifica laddove si tratta di dover dimostrare circostanze di fatto a sostegno della tempestività dell'esercizio di un diritto soggetto a termine e a perenzione. In questi casi infatti la prova della verosimiglianza preponderante non basta. La tempestività dell'atto o della dichiarazione deve essere determinata con certezza (sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 3.3; DTF 119 V 7 consid. 3c/bb pag. 10; DLA 2000 n. 25 pag. 118 [C 294/99] consid. 2a; cfr. pure DTF 121 V 204 consid. 6b; 120 V 33 consid. 3c pag. 37).

 

                                         In concreto l’insorgente non ha comprovato di aver inoltrato (tempestivamente) una richiesta di posticipare la rendita nei termini di cui all’art. 55quater OAVS. Certo, come rileva l’assicurato (cfr. ricorso al TF, pag. 5), questo disposto prevede che la dichiarazione di rinvio sia presentata per iscritto ma non impone l’utilizzo di alcun formulario specifico. Inoltre per l’art. 29 cpv. 3 LPGA se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è trasmessa a un servizio incompetente, per quanto riguarda l’osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio.

                                         Tuttavia agli atti, con l’eccezione del “faximile doc. 9” (doc. A9, inc. 30.2014.11) del 18 settembre 2013, e dunque tardivo, non è stato prodotto alcuno scritto (neppure in copia) di nessun tipo successivo alla richiesta del calcolo di una rendita futura, tramite il quale l’interessato chiederebbe il rinvio della prestazione. Né i testi, sentiti dal Tribunale rammentano alcunché.

                                         Quanto affermato dai testi non consente di dimostrare l'effettiva consegna e ricezione della richiesta di posticipo della rendita di vecchiaia (sulle possibili agevolazioni di questa prova, a condizione però che l'interessato - contrariamente al caso di specie - sia in grado di produrre una ricevuta postale attestante l'avvenuta spedizione e una copia dell'atto in questione cfr. DLA 1994 n. 20 pag. 150 consid. 3b [C 94/94]; cfr. anche sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 3.4), mentre il formulario compilato per conoscere l’ammontare della rendita in caso di rinvio, non è sufficiente a ritenere l’intenzione dell’assicurato di posticipare l’erogazione della prestazione. La cassa, nello scritto del 29 maggio 2009, cui ha allegato inoltre il formulario per la richiesta di una rendita ordinaria di vecchiaia, ha esplicitamente affermato che “insbesondere kann aus dieser Berechnung kein Rentenanspruch abgeleitet werden” (allegato al doc. A2, inc. 30.2014.11) ed ha allegato il formulario per la richiesta della prestazione, in tedesco, ossia la lingua madre dell’insorgente.

 

                                         A questo proposito va rammentata la sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, riferita alla STCA 1° febbraio 2010 emanata a giudice unico dal TCA, dove il TF ha affermato:

 

" (…)

3.4 Ciò premesso, la valutazione del primo giudice che non ha ritenuto provata, con la necessaria certezza, la trasmissione del modulo per esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario italiano, non lede alcuna norma di diritto (federale o internazionale), né risulta da un accertamento manifestamente errato o incompleto dei fatti o da un apprezzamento arbitrario delle prove (sul concetto di arbitrio nel presente contesto cfr. sentenza 9C_337/2007 del 12 giugno 2008, in SVR 2008 IV n. 60 pag. 195 consid. 6.2.2). Le dichiarazioni della teste O.________ non permettono infatti di raggiungere questa necessaria certezza né di fondare un caso giustificato ai sensi dell'ALC (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa seconda frase). Esse non consentono in particolare di dimostrare l'effettiva spedizione e ricezione della dichiarazione d'opzione che per potere esplicare effetti giuridici doveva appunto pervenire (tempestivamente) nella sfera di influenza del destinatario (sulle possibili agevolazioni di questa prova, a condizione però che l'interessato - contrariamente al caso di specie - sia in grado di produrre una ricevuta postale attestante l'avvenuta spedizione e una copia dell'atto in questione cfr. DLA 1994 n. 20 pag. 150 consid. 3b [C 94/94]). Certamente senza arbitrio, e anzi in conformità agli atti, la Corte cantonale ha accertato che l'unico modulo che la rappresentante della datrice di lavoro avrebbe rispedito all'UAM - comunque verso metà dicembre 2008, ossia ben oltre il termine di fine settembre 2008 che era stato fissato per esercitare, in via di sanatoria, il diritto di opzione, quello ordinario essendo per contro scaduto da tempo - era quello, debitamente crociato e firmato, che si limitava a certificare, su richiesta 15 dicembre 2008 dell'amministrazione, la presenza della lavoratrice in ditta. Del resto, pur dicendosi "certa di avere avuto in mano il formulario per il diritto di opzione della sig.ra S.__________", la teste O.________, confrontata con il modulo TI1, non lo ha riconosciuto. Di conseguenza, non potendosi dimostrare l'avvenuto e tempestivo esercizio del diritto di opzione in favore del sistema sanitario italiano, l'interessata - che deve sopportare le conseguenze della mancata prova - non poteva (giustamente) essere esentata dall'obbligo di affiliazione in Svizzera (cfr. DTF 136 V 295 consid. 2.3.1 - 2.3.4 pag. 299 segg.).”

 

                                         La decisione della Cassa che rifiuta di concedere il posticipo del versamento della rendita in assenza del formulario debitamente compilato e firmato è di conseguenza conforme alla legge e non viola il principio del divieto di formalismo eccessivo.

 

                             2.14.   L’insorgente afferma di non aver chiesto alcunché per 4 anni e di aver continuato a lavorare pagando i relativi contributi sociali. La Cassa non poteva ritenere, in buona fede, che egli avesse rinunciato alla rendita, anche in relazione alla prima richiesta trasmessa e pervenuta all’amministrazione (cfr. ricorso al TF, pag. 5), la quale avrebbe dovuto fornire informazioni aggiornate circa il capitale depositato e la rendita trattenuta (cfr. ricorso al TF, pag. 10).

 

                                         Va qui rilevato che l'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

 

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

 

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

 

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

                                      

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", 2.a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).

                                        

                                         Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.= SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

 

                                         Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

                                         Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).

 

                                         Riguardo, più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

                                         L’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

                                         In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         

                                         Con sentenza C 36/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, l’Alta Corte ha stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.

 

                                         L’assenza di informazioni in una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in concreto l’assicuratore) a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede derivante dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5). Secondo la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).

                                         Questi principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

 

                             2.15.   In concreto l’insorgente non può prevalersi del principio della buona fede poiché l’amministrazione non ha fornito informazioni erronee, ed anzi ha esplicitamente reso attento l’interessato che il calcolo della rendita futura non faceva sorgere alcun diritto e gli ha trasmesso un formulario per eventualmente inoltrare la richiesta, nella sua lingua madre (cfr. allegato al doc. A2 inc. 30.2014.11, pag. 1: “Insbesondere kann aus dieser Berechnung kein Rentenanspruch abgeleitet werden”; allegato doc. A2, inc. 30.2014.11 pag. 3: “Artikel 55quater AHV-Verordnung: Die Aufschubsdauer beginnt vom ersten Tag an zu laufen, der dem Monat folgt, in welchem das Rentenalter nach Artikel 21 Absatz 1 AHVG erreicht wurde. Der Aufschub ist innert eines Jahres vom Beginn der Aufschubsdauer an schriftlich zu erklären. Ist innert Frist keine Aufschubserklärung erfolgt, so wird die Altersrente nach den allgemein Vorschriften festgesetzt und ausbezahlt” e “Beilagen: […] Formular ‘Anmeldung für eine Altersrente’ “).

                                         Se da una parte è vero che l’amministrazione avrebbe potuto essere più precisa circa il formulario da inviare per fare valere il diritto alla rendita, anziché citare solo l’articolo dell’ordinanza (55quater OAVS) applicabile al caso di specie, d’altra parte la stessa Cassa ha trasmesso all’insorgente il formulario per la richiesta di una rendita di vecchiaia e 2 Bollettini informativi. Per cui egli era correttamente informato circa la procedura da seguire per ottenere il rinvio.

 

                                         Il ricorrente sostiene che sarebbe spettato alla Cassa, a conoscenza del suo indirizzo, al momento del compimento dei suoi 65 anni, renderlo attento circa il suo diritto al versamento della rendita di vecchiaia. Non avendolo avvisato, l’amministrazione avrebbe trattenuto indebitamente la sua prestazione, senza neppure rendere conto, mensilmente, del suo avere e degli interessi ivi maturati.

 

La censura dell’insorgente va respinta. Infatti, incombe all’assicurato far valere i propri diritti e domandare, ai sensi dell’art. 67 OAVS, di poter beneficiare della rendita di vecchiaia. Se la prestazione non viene richiesta, di norma non è versata. La circostanza che la prestazione, di principio, deve essere richiesta e non viene erogata d’ufficio, costituisce un principio generale delle assicurazioni sociali ed è una conseguenza dell’obbligo di collaborare delle parti (Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, ad art. 29 pag. 429, n. 7 e seguenti; cfr. anche Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna, 1995, pag. 188-189;  cfr. anche DTF 113 V 13, DTF 127 V 209, sentenza I 731/01 del 3 giugno 2002, sentenza 8C_977/2012 del 27 marzo 2013; cfr. anche sentenza H 271/04 del 3 agosto 2005).

 

                                         In concreto, inoltre, conformemente all’art. 67 cpv. 2 OAVS la Cassa __________ ha pubblicato nel 2009 le condizioni di diritto e di richiesta delle rendite AVS nel Foglio Ufficiale __________. Ora, con sentenza 9C_903/2013 del 30 gennaio 2014 il TF ha rammentato:

 

" (…)

5.  

Nel confermare l'operato dell'amministrazione, la Corte cantonale ha osservato che secondo il testo chiaro dell'art. 55quater cpv. 1 OAVS, la dichiarazione di rinvio andava presentata, per iscritto, entro il 1° luglio 2010, ossia entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio che - in virtù dello stesso disposto - comincia (va) il primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'art. 21 cpv. 1 LAVS. La domanda non poteva pertanto, come ha invece fatto l'interessato, essere presentata entro un anno dall'età in cui egli intendeva andare in pensione. Riguardo alla censura di carente informazione da parte delle autorità amministrative che non lo avrebbero reso edotto, nel 2009, che una domanda di rinvio doveva essere presentata tra il 65° e il 66° anno di età, i giudici cantonali hanno accertato che l'amministrazione in realtà aveva fornito un'informazione adeguata sui propri siti internet che ben illustrava le possibilità e le modalità per chiedere il rinvio della rendita e beneficiare del relativo supplemento (cfr. art. 39 cpv. 2 LAVS in relazione con l'art. 55ter cpv. 1 OAVS). In tali condizioni, la Cassa cantonale di compensazione aveva correttamente stabilito la rendita di vecchiaia secondo le disposizioni generali vigenti, vale a dire con effetto dal 1° luglio 2009.

 

6.

 

6.1. Contravvenendo al proprio obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF), il ricorrente non spiega in quale misura l'accertamento della Corte cantonale in merito alla (contestata) informazione da parte delle autorità amministrative sarebbe contrario al diritto e - trattandosi di una questione di fatto - addirittura arbitrario. In tale misura il ricorso si dimostra inammissibile siccome manifestamente non motivato in modo sufficiente. A titolo abbondanziale si osserva comunque - per quanto peraltro già fatto notare dall'amministrazione in sede di decisione su opposizione - che la Cassa cantonale di compensazione assolve pienamente al proprio obbligo, sancito dall'art. 67 cpv. 2 OAVS, di richiamare mediante pubblicazioni, almeno una volta l'anno, l'attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, le condizioni di diritto e la richiesta. Ciò avviene notoriamente mediante pubblicazione periodica sul Foglio ufficiale cantonale e contestuale rinvio alle informazioni di dettaglio dell'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali, nel quale è integrata la Cassa (cfr. http://www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Informazioni_periodiche.htm).”

 

                                         Del resto lo stesso insorgente, in sede di osservazioni, il 23 ottobre 2015, a pag. 8 rammenta che la medesima problematica è stata sollevata nell’ambito del secondo pilastro, dove numerosi lavoratori hanno averi in giacenza senza neppure esserne al corrente. Già nel rapporto annuale 2001/2002 delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali, emergeva che (FF 2002 pag. 5297 e seguenti, in particolare pag. 5325):

 

" (…)

Nel 1996, si è saputo che un numero considerevole di averi AVS di ex lavoratori emigrati dei Paesi vicini non erano mai stati rivendicati dagli aventi diritto. Nel corso degli anni seguenti, la Centrale di compensazione dell’AVS di Ginevra ha svolto indagini all’estero per trovare gli aventi diritto a queste rendite. Lo stesso problema sussiste anche per gli averi delle casse pensioni della previdenza professionale. Nel 1999, la revisione della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità ha permesso di istituire una centrale per gli averi di previdenza dimenticati («centrale del 2° pilastro»). Su domanda degli aventi diritto, questa centrale ha per compito di identificare l’istituto di previdenza o di libero passaggio interessato, in collaborazione con la Centrale di compensazione dell’AVS. In autunno 2001, la CdG-N ha esaminato se le misure adottate in materia erano appropriate, conformi alle disposizioni legali e se i costi erano in rapporto con l’obiettivo perseguito. La sua sottocommissione «Affari generali» ha sentito in merito i rappresentanti della Centrale di compensazione e dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Le attività di ricerca della Centrale di compensazione in Italia e in Spagna – Paesi di residenza della maggior parte degli aventi diritto interessati – si sono concluse nel 2000. Gli aventi diritto sono stati informati dei loro diritti. Come le persone che abitano in Svizzera, questi devono annunciarsi per poter ricevere le rendite. Solo il 10 per cento degli aventi diritto ha presentato le relative domande. La ragione principale di questo scarso interesse risiede nel fatto che per numerose persone che abitano in Italia il fatto di beneficiare di una rendita svizzera ridurrebbe o eliminerebbe il loro diritto a una rendita italiana. La campagna della Centrale di compensazione ha permesso di procedere a versamenti unici o di versare rendite per un importo equivalente a quasi 40 milioni di franchi. La somma degli averi non reclamati ammonta con ogni probabilità a un multiplo di questa somma. Le spese dell’amministrazione per queste azioni sono ammontate a quasi 450 000 franchi.

La ricerca di aventi diritto di averi di casse pensioni si è rilevata nettamente più difficile e costosa. I motivi risiedono da una parte nella decentralizzazione del sistema della previdenza professionale (quasi 11 000 istituti di previdenza) e, dall’altra, nel fatto che il sistema dei tre pilastri non è conosciuto all’estero e dunque poco noto alle persone interessate. Tutti i conti degli istituti di previdenza devono essere annunciati alla centrale del 2° pilastro istituita nel 1999. Su domanda degli aventi diritto, questa centrale può identificare l’istituto interessato. Su 75 000 domande, di cui l’85 per cento provenienti dall’Italia, solo 3600 conti sono stati localizzati prima della fine dell’autunno 2001. Gli oneri della centrale del 2° pilastro sono ammontati a 1 milione di franchi nel 1999 e a 1,7 milioni di franchi nel 2000. Queste spese dovrebbero tuttavia diminuire nel corso degli anni futuri.

Non è possibile evitare completamente la comparsa di nuovi averi dimenticati.

L’informazione dei lavoratori è stata tuttavia fortemente migliorata e l’entrata in vigore degli accordi bilaterali con l’Unione europea rafforza l’obbligo delle autorità estere di informare i loro cittadini.

La CdG-N è stata soddisfatta dei risultati di questo esame. Stima che per il momento non si debbano adottare misure particolari.” (sottolineatura del redattore)

 

                                                      La problematica è tuttora attuale (cfr. anche la notizia apparsa su www.rsi.ch/news/svizzera/Dimenticati-27-miliardi-3539320.html del 16 gennaio 2015:

 

" (…)

Nei bilanci delle casse pensioni svizzere si annidano 2,7 miliardi franchi dimenticati dai lavoratori su circa 600'000 conti dormienti di cui non si riescono a rintracciare i proprietari. I soldi del secondo pilastro sono sovente dimenticati dai lavoratori al momento in cui cambiano datore, cessano l'attività o lasciano la Svizzera, ha spiegato all’ATS Max Meili, direttore della Fondazione istituto collettore LPP, rilevando che la cifra raggiunta a fine 2014 non ha precedenti.

La massa è costituita da prestazioni di libero passaggio che i lavoratori dovrebbero preoccuparsi di trasferire al momento in cui la loro situazione professionale cambia.

I soldi “abbandonati” al più tardi entro due anni vengono trasferiti sotto l'amministrazione dell'istituto collettore. I due terzi dei proprietari vengono rintracciati. Ma per un terzo questo non è possibile. Ciò che fa costantemente aumentare la consistenza dei conti in giacenza. Nel 2014 erano 599'212 per un totale di oltre 2,7 miliardi di franchi. In media si tratta quindi di 4'500 franchi per conto.

Chi pensa di avere "soldi di cassa pensione dimenticati" può rivolgersi all'Ufficio centrale del secondo pilastro. Nel solo 2014 le richieste sono state circa 33'000”)

 

                                         Ciò a comprova che nel sistema previdenziale svizzero, di norma, spetta all’assicurato farsi parti diligente e chiedere le prestazioni di cui ritiene aver diritto.

 

                                         Non spetta al Tribunale, ma semmai al legislatore, apportare le modifiche ritenute necessarie.

 

                             2.16.   In queste circostanze le tesi del ricorrente circa l’agire della convenuta quale “banca” o “cassa di risparmio” che avrebbe dovuto comunicargli mese per mese il conteggio del deposito, che sarebbe soggetta alla vigilanza della FINMA ed il richiamo alle norme penali sull’appropriazione indebita sono infondate. Ciò vale anche per quanto concerne l’ammontare del “capitale” presso la Cassa. Infatti, spetta semmai all’assicurato, conformemente all’art. 141 OAVS, chiedere alla Cassa di compensazione il proprio estratto conto.

 

                                         Circa la vigilanza, l’art. 76 cpv. 1 LPGA prevede che il Consiglio federale sorveglia l’applicazione delle assicurazioni sociali e ne rende regolarmente conto. A questo proposito per l’art. 49 cpv. 1 LAVS l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è applicata, sotto la vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA), dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle casse di compensazione professionali, dalle casse di compensazione cantonali, dalle casse di compensazione della Confederazione e da un Ufficio centrale di compensazione

                                         Secondo l’art. 72 cpv. 1 LAVS per svolgere le sue funzioni di vigilanza secondo l'articolo 76 LPGA, il Consiglio federale può incaricare il competente ufficio federale di impartire istruzioni agli enti incaricati dell'attuazione dell'assicurazione allo scopo di garantire un'applicazione unitaria. Inoltre, può autorizzare l'ufficio federale ad allestire tavole vincolanti per il calcolo dei contributi e delle prestazioni. L’art. 72 cpv. 4 LAVS prevede che le casse di compensazione devono presentare periodicamente al Consiglio federale, nella forma da questo prescritta, una relazione sulla loro gestione. Gli uffici di revisione e di controllo devono presentare al Consiglio federale, in conformità delle sue istruzioni, un rapporto sulle revisioni e i controlli da essi eseguiti conformemente all'articolo 68. Il Consiglio federale provvede affinché siano eliminati i difetti rilevati.

 

                                         Per l’art. 176 cpv. 1 OAVS il DFI è incaricato di eseguire i compiti che in conformità dell'articolo 76 LPGA e dell'articolo 72 LAVS incombono al Consiglio federale. Esso può affidare determinati compiti all'Ufficio federale, perché li disbrighi direttamente. Il cpv. 2 prevede che l'Ufficio federale può, in generale e nei casi particolari, impartire ai servizi incaricati dell'applicazione dell'assicurazione istruzioni che ne garantiscano l'uniformità. Per l’art. 176 cpv. 4 OAVS l'Ufficio federale disciplina la collaborazione tra le casse di compensazione e l'UCC e provvede all'impiego razionale delle installazioni tecniche. Le prescrizioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'UCC sono emanate d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.

 

                                         Infine per l’art. 178 OAVS le casse di compensazione devono presentare ogni anno all'Ufficio federale, in conformità delle istruzioni da esso impartite, un rapporto di gestione.

 

                                         Circa l’Ufficio federale competente, l’ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI; RS 172.212.1), all’art. 11 cpv. 1 prevede che l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) è l'autorità competente in materia di sicurezza sociale, mentre per il cpv. 2 lett. a l’UFAS persegue soprattutto gli obiettivi seguenti: garantire la sicurezza sociale contro le conseguenze di vecchiaia, invalidità e perdita della persona che si assume il sostentamento e di perdita di guadagno delle persone che prestano il servizio militare, il servizio civile, il servizio di protezione civile.

 

                                         Per l’art. 11 cpv. 3 OOrg-DFI al fine di raggiungere questi obiettivi, l'UFAS assume le funzioni seguenti: a. prepara e mette in atto le decisioni per una politica coerente in materia di assicurazioni sociali nel proprio ambito di competenze; b. mette a disposizione le basi decisionali politiche e la documentazione riguardante la sicurezza sociale e promuove la ricerca in questo settore; c. informa e consiglia nel settore delle assicurazioni sociali; d. promuove, nel settore delle assicurazioni sociali, la collaborazione tra le cerchie interessate. Coordina ed adegua tra loro le varie misure tanto all'interno del proprio settore di competenze quanto con le ulteriori misure sociopolitiche della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni.

 

                                         La vigilanza spetta pertanto all’UFAS e non alla FINMA, alla quale la presente fattispecie non deve essere segnalata.

 

                             2.17.   L’assicurato fa valere la violazione di numerose norme costituzionali e della CEDU, sostenendo che il mancato riconoscimento del posticipo della rendita sarebbe contrario alla Costituzione federale ed al diritto internazionale.

 

                                         L’interessato invoca il principio della buona fede e della parità di trattamento e sostiene che non siano stati rispettati gli art. 5 cpv. 2 Cost. fed., art. 8 cpv. 2 Cost. fed., art. 41 cpv. 2 Cost. fed., art. 46 cpv. 1 Cost. fed., art. 49 Cost. fed., art. 111 cpv. 1 Cost. fed. e art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. In sede di replica cita ulteriori articoli (doc. V, inc. 30.2014.11).

                                         L’insorgente ribadisce che la Cassa non ha reagito al compimento del 65esimo anno di età, non lo ha informato di trattenere la rendita, non ha risposto alle argomentazioni sollevate da lui e dal suo legale, così che ha violato il principio di legalità (art. 1 CEDU) e il diritto di essere sentiti di cui all’art. 6 § 1 CEDU, il principio di uguaglianza (art. 14 CEDU) ed il divieto dell’abuso di diritto (art. 17 CEDU).

 

                                         Già solo per il fatto che l’interessato con il ricorso e le osservazioni invoca genericamente, elencandole, le norme costituzionali e della CEDU senza motivare in maniera approfondita le ragioni di una loro eventuale lesione, le censure andrebbero ritenute manifestamente infondate. Questo TCA, nella misura in cui non ne ha già tenuto conto in precedenza e ritenuto che con l’impugnativa al TF l’interessato ha in parte sviluppato le sue considerazioni, le riprenderà comunque di seguito, con l’esclusione dell’art. 12 Cost. fed. (cfr. consid. 2.1), spiegando perché l’agire della Cassa va tutelato.

 

                          2.18.1.   L’insorgente invoca il principio della parità di trattamento e meglio gli art. 8 cpv. 2 Cost. fed. e 14 CEDU (pag. 14 del ricorso al TF), sostenendo che “un’attività pubblica o di pubblico interesse (come è quella svolta da una Cassa di Compensazione AVS) deve rispettare il principio della legalità (art. 1 CEDU e art. 5 cpv. 1 e 4 Cost. fed.alla luce dell’art. 55 quater cpv. 1 OAVS e 39 cpv. 1 e 2 LAVS), deve essere proporzionata e rispondere al pubblico interesse (art. 5 cpv. 2 Cost. fed. alla luce dell’art. 55 quater cpv. 1 OAVS e 39 cpv. 1 e 2 LAVS): non possono essere predisposte procedure amministrative (come quella dell’amministrazione delle domande per il tramite delle Agenzie comunali AVS) che non registrano tale corrispondenza e che dunque mettono a rischio i diritti degli affiliati” (pag. 14 del ricorso al TF).

 

                                         A norma dell’art. 8 cpv. 1 Cost. fed. tutti sono uguali davanti alla legge. Per l’art. 8 cpv. 2 Cost. fed. nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.

 

L’insorgente non fa valere per quale motivo vi sarebbe stata una disparità di trattamento nei suoi confronti ed in cosa consisterebbe questa disparità. L’interessato ha potuto far valere i suoi diritti come qualsiasi altro cittadino, senza subire discriminazione alcuna ed è stato trattato come lo sarebbe stato qualsiasi altro assicurato. Il TCA ha già spiegato che in concreto il motivo della reiezione della domanda non si basa sul fatto che l’interessato avrebbe fatto valere i suoi diritti senza utilizzare il formulario corretto, bensì sulla circostanza che non ha comprovato di aver inoltrato la domanda di posticipazione della rendita tempestivamente. L’agire della Cassa, che rispetta il principio di legalità (cfr. art. 39 LAVS, 55 quater OAVS e 67 OAVS) è stato proporzionato e risponde al pubblico interesse di un trattamento uguale di tutti i cittadini.

 

                          2.18.2.   A norma dell’art. 41 cpv. 1 lett. b Cost. fed. a complemento della responsabilità e delle iniziative private, la Confederazione e i cantoni si adoperano affinché ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute. Per l’art. 41 cpv. 2 Cost. fed. la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità, della malattia, dell’infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell’orfanità e della vedovanza.

 

Di principio gli obiettivi sociali non sono "self-executing" e quindi non possono essere invocati dai cittadini per una loro applicazione diretta. L'art. 41 Cost. fed. non conferisce ai cittadini, ed in casu all’assicurato qui ricorrente, dei diritti soggettivi di diritto pubblico che possano essere fatti valere direttamente in giustizia (nel medesimo senso la giurisprudenza in DTF 130 I 113).

L’insorgente non può dedurre diritti dalla norma costituzionale invocata.

 

Quanto all'accenno all'art. 41 cpv. 2 Cost. fed., che prevede che la Confederazione ed i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, il TCA rileva come tale precetto sia stato recepito dalla Confederazione nella LAVS.

 

In sede di ricorso al TF (pag. 16), il ricorrente sostiene che tale principio non può essere privato del suo contenuto essenziale al fine di garantire il rispetto delle garanzie negli art. 1 e 6 cpv. 1 CEDU, “tanto più che l’art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. stabilisce che le rendite devono coprire adeguatamente il fabbisogno vitale. Il TCA trascura questo aspetto come si si trattasse di semplici norme teleologiche” e richiama l’art. 49 Cost. fed. secondo cui la Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni, rilevando che per diritto federale s’intende necessariamente la CEDU e in particolare gli art. 1 e 6 cpv. 1 CEDU. Per cui anche le autorità cantonali e gli enti che svolgono una pubblica funzione devono rispettare la CEDU anche in relazione alle procedure di notifica adottate.

 

Questo TCA rileva nuovamente che il ricorso va respinto perché l’interessato, il quale è stato messo al beneficio di una rendita ordinaria di vecchiaia, non ha comprovato di aver esercitato tempestivamente il suo diritto sulla base delle norme della LAVS e dell’OAVS (cfr. consid. 2.13 e seguenti) e non per asserite lacune delle amministrazioni nella trasmissione di dati e/o formulari.

 

La sua censura va di conseguenza respinta. Del resto, se lo ritiene necessario, e ritiene che la rendita versata non gli permette di coprire il fabbisogno vitale, l’interessato può chiedere di essere posto al beneficio delle prestazioni complementari. Spetterà poi alla Cassa competente decidere circa un eventuale suo diritto in tale senso.

 

                          2.18.3.   Per l’art. 46 cpv. 1 Cost. fed. i Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge. Secondo l’art. 46 cpv. 3 Cost. fed. la Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d’azione possibile e tiene conto delle loro particolarità. A norma dell’art. 49 cpv. 1 Cost. fed. il diritto federale prevale su quello cantonale contrario.

 

                                         In concreto la Cassa ha correttamente applicato la legge federale (LAVS e OVAS) e non ha fatto prevalere il diritto cantonale su quello federale (cfr. consid. 2.13 e seguenti). Non vi sono motivi per ritenere che nel caso di specie questi articoli costituzionali siano stati violati.

 

                                         Con il ricorso al TF (pag. 14), il ricorrente, circa le garanzie della procedura comunale e cantonale, afferma “che non è chiaro come ciò avvenga, e come sia avvenuto nel caso in oggetto, il controllo delle informazioni statistiche da parte dell’Ufficio federale. Il TCA conclude senza motivazione che “questa circostanza non è d’aiuto all’assicurato”. Per l’insorgente il TCA ha omesso di considerare che “questa procedura delle agenzie comunali e cantonali AVS – che è di diritto pubblico – non dà alcuna garanzia di trasmissione dei formulari alla Cassa (in violazione dei principi stabiliti dagli art 6 cpv. 1 CEDU e 29 cpv. 2 Cost. fed.)”. Egli rimprovera inoltre questa istanza di disconoscere “che la Confederazione deve anche adottare i necessari provvedimenti relativi ad una procedura che dia all’affiliato la garanzia che le sue comunicazioni giungano al destinatario (la Cassa), altrimenti non può garantire di prendere i provvedimenti per una previdenza sufficiente in materia di vecchiaia (art. 111 cpv. 1 Cost. fed.)” (cfr. pag. 16 del ricorso al TF).

 

                                         Questo Tribunale ribadisce che nel preciso caso di specie l’insorgente non ha comprovato di aver esercitato (tempestivamente) il suo diritto di posticipare il versamento della rendita di vecchiaia, indipendentemente dalla forma che intendeva utilizzare o afferma di aver utilizzato. Egli non ha inoltre prodotto alcuna copia del formulario che sostiene di aver consegnato nel corso del mese di luglio/agosto 2009 ad un funzionario del Comune di __________.

 

                                         Ne segue che non può essere rimproverato alle amministrazioni di aver applicato una procedura errata di comunicazione, che non vi sarebbe stata una garanzia di trasmissione dei formulari o che non vi sarebbe alcuna garanzia che le sue comunicazioni giungano al destinatario.

 

                          2.18.4.   Secondo l’art. 111 cpv. 1 Cost. fed. la Confederazione prende provvedimenti per una previdenza sufficiente in materia di vecchiaia, superstiti e invalidità. Questa previdenza poggia su tre pilastri, l’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la previdenza individuale. Secondo l’art. 111 cpv. 2 Cost. fed. la Confederazione provvede affinché sia l’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, sia la previdenza professionale possano adempiere durevolmente la loro funzione.

 

                                         Per l’art. 112 cpv. 2 lett. b Cost fed. le rendite devono coprire adeguatamente il fabbisogno vitale.

 

Questi articoli costituiscono la base legale per l’emanazione delle norme della legge sull'assicurazione vecchiaia e superstiti (LAVS).

 

Il mandato costituzionale è stato concretizzato tramite l’emanazione della citata legge e la Cassa di compensazione ha applicato correttamente i disposti normativi al caso di specie (cfr. consid. 2.13 e seguenti).

 

A dipendenza del vissuto professionale ed economico dei singoli assicurati è possibile che le rendite non coprano adeguatamente il fabbisogno vitale. Pertanto, nel caso in cui la previdenza costituita dai tre pilastri (l'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la previdenza individuale, art. 111 Cost. fed.) non sia sufficiente, la Confederazione ed i Cantoni intervengono versando prestazioni complementari (art. 112a Cost. fed.).

Nel caso di specie, come già anticipato, l’interessato, se lo ritiene necessario e se i presupposti sono dati, può pertanto inoltrare una richiesta per eventualmente ottenere l’erogazione di prestazioni complementari. Egli non può per contro dedurre alcun diritto specifico per il caso in esame.

 

                          2.18.5.   Nel caso di specie questo TCA non ravvisa una violazione, da parte della convenuta, del principio di “legalità”, che secondo l’insorgente è insito nell'art. 1 CEDU, il quale prevede che le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al titolo primo della Convenzione, il diritto di essere sentito di cui all’art. 6 § 1 CEDU (di cui si è già detto; l’insorgente è stato del resto sentito sia nel corso dell’udienza tenutasi il 22 maggio 2014 [doc. XX, inc. 30.2014.11], sia nel corso dell’udienza del 9 ottobre 2015 [doc. V, inc. 30.2015.19]), il principio di uguaglianza (art. 14 CEDU: “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione”, già esaminato nell’ambito dell’invocata violazione dell’art. 8 Cost. fed.) ed il divieto dell’abuso di diritto (art. 17 CEDU: "Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, gruppo o individuo di esercitare una attività o compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni maggiori di quelle previste in detta Convenzione").

 

                                         La Cassa si è attenuta alle norme di legge vigenti e le ha applicate correttamente (cfr. consid. 2.13 e seguenti).

 

                          2.18.6.   In sede di replica (doc. V, inc. 30.2014.11), il ricorrente accenna, genericamente e senza alcuna motivazione, alla violazione di ulteriori articoli della Costituzione federale e della CEDU, in gran parte già discussi in precedenza. In particolare l’interessato cita l’art. 9 Cost. fed. (in relazione con l’art. 5 cpv. 3 Cost. fed. e 2 CCS), secondo cui ognuno ha diritto ad essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. Il ricorrente fa inoltre valere il principio di legalità di cui all’art. 5 cpv. 1 Cost. fed., il preambolo della CEDU e cita gli art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (le parti hanno il diritto di essere sentite; di cui si è già detto in precedenza), 30 Cost. fed. (procedura giudiziaria: nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d’essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d’eccezione sono vietati [cpv. 1]. Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro [cpv. 2]. L’udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni [cpv. 3]) e 5 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza: “Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente; b) se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per garantire l'esecuzione di un obbligo imposto dalla legge; c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso; d) se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per sorvegliare la sua educazione, o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;  e) se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire la propagazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcoolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo; f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di penetrare irregolarmente nel territorio, o contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione. 2.  Ogni persona che venga arrestata deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico. 3.  Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l'istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza. 4.  Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale. 5.  Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione”).

                                        

                                         Come già accennato, a prescindere dall’assenza di una motivazione relativa alla loro asserita violazione, in concreto non vi sono motivi per ritenere che la Cassa non abbia correttamente applicato i citati articoli costituzionali e di diritto internazionale.

                                         L’amministrazione, come ampiamente esposto in precedenza (cfr. in particolare i consid. 2.13, 2.14 e 2.15) non ha agito in maniera arbitraria (a questo proposito cfr. anche la sentenza 8C_247/2015 del 24 settembre 2015) e non ha violato il principio della buona fede (cfr. consid. 2.15).

 

                          2.18.7.   Il ricorrente fa valere in più occasioni la priorità della CEDU sulla Costituzione federale anche in ambiti che esulano dal diritto penale e in particolare nelle assicurazioni sociali (cfr. pag. 16 del ricorso al TF). Questo Tribunale rileva che oggetto del contendere, per quanto concerne gli aspetti materiali, é la questione di sapere se ha esercitato tempestivamente il suo diritto a posticipare la rendita di vecchiaia. Ciò che per i motivi più volte espressi in precedenza non è il caso. Non è messo in dubbio che la CEDU, di massima, si applica anche alla presente procedura.

 

                          2.18.8.   L’assicurato richiama anche l’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU “che garantisce la tutela dei beni dei cittadini, anche di quelli accumulati come capitale di vecchiaia” (pag. 18 del ricorso al TF). Questo TCA rileva che l’amministrazione non ha messo in discussione il suo diritto ad ottenere una prestazione e con la decisione impugnata gli ha riconosciuto una rendita ordinaria di vecchiaia con effetto retroattivo dal mese di ottobre 2009 sulla base dei contributi da lui versati ed in conformità dei disposti della LAVS.

 

                             2.19.   L’insorgente afferma che non è chiaro come avvenga, e come sia avvenuto nel caso in oggetto, il controllo delle informazioni statistiche da parte dell’Ufficio federale. Questa circostanza non è in ogni caso d’aiuto all’assicurato e comunque, in assenza dell’inoltro tempestivo della richiesta di rinvio della rendita, non è rilevante e non merita ulteriore approfondimento.

 

                             2.20.   Il ricorrente rimprovera al TCA di aver agito lentamente vista la lunga durata della procedura “(30.01.2013 al 22.08.2014)” (pag. 29 del ricorso al TF). Questo Tribunale rileva che in realtà il ricorso è del 30 gennaio 2014 (e non del 30 gennaio 2013; cfr. doc. I, inc. 30.2014.11) e che alla luce degli accertamenti effettuati, 7 mesi per decidere questa causa non possono essere ritenuti eccessivi.

                                         Va abbondanzialmente rilevato che dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Se l'autorità si è occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza del 25 giugno 2003, I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., l’allora TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., l’allora TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa). Con sentenza del 20 settembre 1995 del Tribunale del Canton Argovia, è stata riconosciuta una ritardata giustizia, poiché un'autorità aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.). Nel caso giudicato il 22 giugno 1998 dal TC Nidwaldo l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67).

 

                             2.21.   L’insorgente afferma che soltanto nel mese di gennaio 2014, e non anche per quelli da ottobre a dicembre 2013, è stato effettuato il pagamento della rendita nell’ammontare riconosciuto dalla Cassa. L’interessato contesta il conteggio e sostiene che è irregolare il mancato pagamento dei tre mesi precedenti e di conseguenza dal 1° ottobre 2013 sono dovuti, mese per mese, gli interessi di mora del 5% sulla somma riconosciuta dalla Cassa quale rendita dovuta fino al momento del pagamento. Per il ricorrente vanno applicate le norme del CO (cfr. doc. V, inc. 30.2015.19 e doc. X, inc. 30.2015.19). Per gli altri crediti si applicano invece le norme previste dalle assicurazioni sociali (doc. X, inc. 30.2015.19).

 

Con la decisione formale del 9 dicembre 2013, confermata dalla decisione impugnata, la Cassa ha correttamente calcolato l’ammontare complessivo delle rendite dovuto dal mese di ottobre 2009 (mese susseguente il compimento del 65esimo anno di età del ricorrente [cfr. art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS]) al mese di dicembre 2013 (doc. A6, pag. 3, inc. 30.2014.11), mentre con il 1° gennaio 2014 ha iniziato il versamento, ogni mese, della rendita di vecchiaia (doc. A6, inc. 30.2014.11).

 

Per quanto concerne gli interessi, nella già citata (cfr. consid. 2.15) sentenza 9C_903/2013 del 30 gennaio 2014 il TF ha rammentato al consid. 7.2 che ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l’assicurato si sia pienamente attenuto all’obbligo di collaborare, l’assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto. Il diritto è fatto valere nel momento in cui è rivendicato ai sensi dell’art. 29 LPGA (Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea, Ginevra, Zurigo, 2a edizione 2009, n. 27 all’art. 26 LPGA, pag. 384-385). A partire da questo momento l’assicuratore sociale ha 12 mesi di tempo per statuire (cfr. sentenza 9C_903/2013 del 30 gennaio 2014, consid. 7.2). Ciò significa che esso è tenuto a versare interessi di mora sulle sue prestazioni soltanto alla doppia condizione che siano trascorsi 24 mesi dalla nascita del diritto e 12 mesi dalla sua rivendicazione (cfr. Kieser, op. cit., n. 24 [pag. 383], 26 [pag. 384] e, a contrario, 43 [pag. 390] all’art. 26 LPGA). Come nel caso giudicato dal TF, anche in concreto è evidente che la seconda condizione non si realizza nel caso di specie, il diritto alla rendita essendo stato rivendicato ai sensi degli art. 29 LPGA e 67 cpv. 1 OAVS soltanto nei mesi di settembre/ottobre 2013 (doc. A9, inc. 30.2014.11) e la decisione impugnata essendo stata emessa il 23 gennaio 2014 (doc. A2, inc. 30.2014.11).

                                         Ora, secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta

                                         all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 23 gennaio 2014, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).

 

                                         Nella fattispecie a giusta ragione la Cassa ha negato gli interessi.

 

                  2.22.   Il ricorrente ha chiesto l’assunzione di numerose prove (cfr. doc. I, inc. 30.2014.11; cfr. anche doc. X, inc. 30.2015.19).

                              Pendente causa il TCA ha dato seguito alle richieste dell’interessato, ha effettuato diversi accertamenti ed ha sentito il ricorrente e la sua patrocinatrice sia nel corso dell’udienza del 22 maggio 2014 quando è stato interrogato quale teste __________ (doc. VIII, inc. 30.2014.11), __________ di __________ all’epoca dei fatti, sia al termine dell’udienza del 9 ottobre 2015 quando è stato sentito il teste __________, alle dipendenze del Comune di __________ fino al __________ (doc. V, inc. 30.2015.19).

 

                              Il TCA ha invece rinunciato a sentire __________, la quale, interpellata il 10 luglio 2013 (doc. I, inc. 30.2014.11 e doc. A10, inc. 30.2014.11), secondo quanto indicato in sede di ricorso, avrebbe “promesso a RI 1 di regolare ogni cosa, così che potesse ottenere una rendita posticipata, come da lui richiesto” (doc. I, pag. 3, inc. 30.2014.11), poiché, come spiegato al consid. 2.13, una sua audizione non avrebbe alcun influsso sull’esito della vertenza, nella misura in cui, come ammesso dall’interessato in sede di udienza il 22 maggio 2014, __________ si è limitata ad affermare che si sarebbe occupata del caso ed aveva anch’essa rilevato che mancava la domanda di rinvio (doc. XX, inc. 30.2014.11, pag. 4: “ […] Nel 2013 ha contattato telefonicamente la Cassa a __________ parlando con la sig.ra __________. La sig.ra mi disse che mancava la domanda di posticipo ma che era ancora in possesso dei documenti riferiti al calcolo provvisorio e ha detto che si sarebbe occupata di tutto. Dopo 2 mesi il sig. RI 1 ha ricontattato la Cassa parlando però con altra collaboratrice che le ha confermato che non poteva essere posticipata la rendita. La sig.ra __________ avrebbe detto che si occupava della cosa ma poi io non l'ho più sentita e lei non si è fatta più viva. Per tale motivo ho richiamato parlando con una signora e non era la __________. […]”)

 

                              In sede di conclusioni il ricorrente chiede nuovamente la sua audizione, questa volta per comprovare che il doc. 13 allegato alle osservazioni del 23 ottobre 2015, e meglio la richiesta di calcolo della rendita futura del 9 gennaio 2009 è pervenuta alla Cassa convenuta (doc. X, inc. 30.2015.19 pag. 5 e 13). Sennonché, questa circostanza non è contestata dalla Cassa che ha prodotto il documento con la risposta di causa del 4 febbraio 2014 (doc. III/1, inc. 30.2014.11, con timbro della cassa del 30 gennaio 2009) e non deve di conseguenza essere indagata oltre (cfr. del resto anche il doc. V/A12, inc. 30.2014.11).

 

                              Il TCA ritiene inoltre superflua anche l’audizione di __________ ex apprendista e poi impiegato presso il Comune di __________, audizione peraltro non richiesta dall’assicurato. Il medesimo insorgente evidenzia infatti che il funzionario non si occupava di pratiche AVS (cfr. conclusioni, doc. X, pag. 4, punto 2.5, inc. 30.2015.19) e che non è mai stato nemmeno aiuto gerente dell’Agenzia AVS (cfr. conclusioni, doc. X, pag. 4, punto 2.5, inc. 30.2015.19). Il 5 maggio 2014 (doc. XVI, inc. 30.2014.11) e con l’impugnativa al TF il ricorrente ha del resto sostenuto di aver consegnato il formulario per la richiesta di posticipo della rendita a __________ (ricorso al TF, pag. 4).

 

                              Ne segue che questo TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.

 

Va a questo proposito rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in precedenza dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

 

                             2.23.   Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto. Di conseguenza non deve essere esaminata la richiesta dell’interessato, ancora ribadita in sede di conclusioni il 23 ottobre 2015 (doc. X, inc. 30.2015.19), rappresentato dalla RA 1, che ha manifestamente un interesse all’esito della vertenza in virtù di un obbligo di assistenza coniugale (cfr. art. 159 cpv. 3 CC), di condannare la Cassa al pagamento di ripetibili sia in sede giudiziaria che in sede amministrativa.

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti