statuendo sull’istanza del 24 settembre 2015 di
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RI 1
chiedente la revisione della sentenza emessa il 31 agosto 2015 da questo Tribunale (inc. 30.2015.15) nella causa da lui promossa con ricorso del 28 maggio 2015
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contro |
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la decisione su opposizione del 13 maggio 2015 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di contributi AVS |
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ritenuto in fatto che
con sentenza del 31 agosto 2015 (30.2015.15), intimata lo stesso giorno, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha parzialmente accolto il ricorso con cui RI 1, il 28 maggio 2015, ha preteso il riconoscimento del rimborso di Fr. 174,55 relativo agli anni di contribuzione 2007 e 2009, sostenendo che gli importi pagati a titolo di contributi e accessori sarebbero superiori alla somma che la Cassa di compensazione gli ha restituito;
nel suo giudizio il TCA ha distintamente analizzato i contributi AVS/AI/IPG per l’anno 2007 (cfr. consid. 2.3-2.5) e per l’anno 2009 (cfr. consid. 2.6-2.7);
per l’anno 2007, il Tribunale ha riconosciuto la discrepanza fra quanto versato complessivamente dall’assicurato debitore e quanto ricevuto dalla Cassa di compensazione creditrice, concludendo che la differenza di Fr. 23,65, avente natura di spese esecutive in generale, doveva essere rimborsata al ricorrente, trattandosi di inutili spese d’incasso che sono state generate dall’avvio di una procedura esecutiva che poteva essere evitata se la Cassa di compensazione stessa avesse attentamente valutato le circostanze concrete;
quanto ai contributi AVS/AI/IPG per l’anno 2009, sostenuti nella misura di Fr. 680,80 dall’assicurato contro l’importo di Fr. 529,90 restituitogli dall’amministrazione, il TCA ha stabilito che la differenza di Fr. 150,90 rimaneva a carico dell’assicurato, giacché egli non ha dato seguito alle richieste di pagamento degli acconti trimestrali del contributo minimo dovuto, ciò che ha dato luogo all’addebito di tasse di diffida e di interessi di ritardo, così pure ad una procedura esecutiva;
di conseguenza, il Tribunale ha annullato la decisione impugnata per quanto concerne i contributi AVS/AI/IPG dovuti per l’anno 2007, con conseguente rimborso da parte della Cassa di compensazione all’assicurato dell’importo di Fr. 23,65, mentre la decisione impugnata è stata confermata per i contributi AVS/AI/IPG dovuti per l’anno 2009;
con scritto del 24 settembre 2015 (doc. VIII) intitolato “Revisione (art. 24 Lptca) della decisione del 31.08.15/1.9.2015 (incarto n. 30.2015.15 Importante”, RI 1 si è nuovamente rivolto a questo Tribunale affermando che “Dopo un’attenta lettura della lunga decisione (17 pagine) prendo atto che purtroppo, non sono stati trattati alcuni fatti e mezzi di prova argomentati e comprovati con atti allegati col 28.5.2015. Il 2009 è stato trattato diversamente rispetto a 2008 (e al 2007 + 2011). Pertanto con la presente ve li sottopongo come nuovi fatti e mezzi di prova.” e ha dettagliatamente motivato la sua istanza di revisione;
per i motivi che seguono, questo Tribunale non ha ritenuto necessario trasmettere alla Cassa CO 1 questa istanza di revisione per la risposta di causa;
considerato in diritto che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (DTF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; DTF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; DTF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; DTFA I 707/00 del 21 luglio 2003; DTFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; DTFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; DTFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; DTFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; DTFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; DTFA I 623/98 del 26 ottobre 1999);
sul tema del giudice unico da ultimo il TF si è espresso con la STF 9C_ 699/2014 in re M. del 31 agosto 2015, che, nonostante sia stata promulgata nella composizione a 5 giudici, non è destinata alla pubblicazione. In quel giudizio l’Alta Corte ha mosso al Giudice unico del Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese il rimprovero di avere esaminato, senza il concorso degli altri colleghi formanti la Camera, un caso di applicazione della LAVS. In quella fattispecie il ricorrente segnalava di avere chiesto il posticipo del versamento della rendita di vecchiaia mentre l’assicuratore sociale indicava di non avere invece ricevuto la richiesta (caso non dissimile da quello giudicato dal Tribunale cantonale delle assicurazioni nella sua composizione a 3 giudici [alla luce dei risvolti penali di quella vicenda] il 7 gennaio 2014; inc. 30.2013.35; sentenza impugnata al TF che ha dichiarato il ricorso inammissibile con la STF 9C_111/2014).
La decisione cantonale (del 22 agosto 2014) sfociata nell’illuminante STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 (ossia oltre un anno dopo) è stata emessa in seguito all’indizione di un’udienza nel corso della quale è stato sentito un testimone e dopo avere acquisito informazioni presso l’UFAS (il TF non ha analizzato però la natura delle informazioni acquisite dall’UFAS, di natura prettamente formale [relative all’autorizzazione di una persona a sottoscrivere una decisione su opposizione emanata da parte di una cassa AVS], con risultato lapidario e senza necessità di valutazione) ed informazioni presso la Cassa di compensazione. La motivazione di quel giudizio cantonale è contenuta in 30 pagine.
Il TF, nella sua dotta analisi contenuta nella STF 9C_ 699/2014, si è rifatto ai lavori preparatori dell’art. 49 LOG, alla propria giurisprudenza, in particolare la STF U 347/98 (pubblicata in RDAT 2002 I n. 11 p. 190 e segg.) ed ha richiamato una STF 1C_858/2013 del 21 ottobre 2014 relativa ad un caso trattato in Ticino dal TRAM. L’Alta Corte ha considerato che un’udienza, l’acquisizione di documentazione da uffici pubblici e 30 pagine di motivazione (consid. 7.1. in fine) imponessero macroscopicamente e palesemente l’adozione di un giudizio a tre giudici e quindi a Corte cantonale completa (“Già solo dalla breve esposizione dello svolgimento del processo in sede cantonale risultava chiaramente che non v’era spazio per decidere a giudice unico”; consid. 7.3.).
Il TF non ha però limitato la sua critica a tale aspetto, ma ha anche rimproverato il TCA di fare uso, per motivare l’emanazione di un giudizio a giudice unico, di una formula che non permetterebbe agli assicurati di comprendere le ragioni per l’emanazione della sentenza in tale forma. L’Alta Corte ha, infatti, affermato che: “Ci si potrebbe chiedere se il cittadino sia in grado di capire ove risieda nel caso concreto la competenza del giudice unico”. Qui va evidenziato come l’uso di formule contenenti precetti giuridici è uso dei tribunali. In queste formule, usate sempre anche dal TF, sono espressi i concetti giuridici che reggono la materia e, spesso, anche le succinte motivazioni per cui ci si diparte o si condivide la conclusione della norma giuridica applicabile. La formula usata non ha mai fatto, in precedenza, oggetto di critica per il suo apparente ermetismo e l’adempimento delle condizioni poste dall’art. 49 LOG è sempre stato spiegato semplicemente: “la procedura in discussione non presenta complicazioni dal profilo istruttorio o di valutazione delle prove”, “non è di rilevante importanza”, “non pone questioni di principio” (il concetto appare semplice da comprendere anche per un ricorrente patrocinato, come era il caso del giudizio 9C_699/2014, tanto da vedersi riconoscere ripetibili [a carico del Cantone e non della Cassa, diversamente dalla STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 in una fattispecie sangallese] nonostante il diretto interesse della patrocinatrice all’esito della procedura alla luce dello stretto vincolo con l’assicurato, e qui si richiamano per completezza le STF 9C_864/2007 del 30 aprile 2008, consid. 5.2 [la sentenza è in lingua italiana], rispettivamente 2C_686/2008 del 5 agosto 2009, consid. 8, di chiaro senso contrario e sorge la domanda a sapere se il TF abbia, su questo punto, mutato la sua giurisprudenza senza farne espresso cenno nelle motivazioni della STF 9C_699/2014, tema che non va analizzato oltre in questa sede).
Nella profonda ed arguta analisi che la sentenza 31 agosto 2015 del TF presenta, si ripete che il giudizio è stato emanato a Corte completa, il TF sembra però avere completamente omesso di vedere, considerare, ritenere, analizzare e discettare (nonostante l’impegno profuso nelle sue 10 pagine di giudizio) la STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 (emanata nella composizione a 3 giudici, di cui uno solo ancora presente nel giudizio 31 agosto 2015). In quel caso ricorrente era la signora S., debitamente patrocinata da un legale ticinese.
Si tratta di una sentenza, indubbiamente recente (al momento della redazione della STCA 30.2014.11 del 28 agosto 2014 era l’ultima in ordine di tempo sull’argomento; la STF pubblicata in RtiD 2015 I n. 4 p. 625 e segg. non era ancora stata emanata siccome successiva poiché datata 21 ottobre 2014) e che deve essere ritenuta conosciuta all’estensore della sentenza federale. Nel giudizio 18 febbraio 2011 l’Alta Corte ha esaminato la decisione cantonale ticinese del 1° febbraio 2010 precedente, emanata a giudice unico (con argomentazione relativa alle ragioni che hanno permesso l’emanazione della decisione a giudice unico del tutto identica a quella contenuta nella STCA 30.2014.11 del 28 agosto 2014).
Oggetto di quel giudizio cantonale era l’applicazione degli accordi sulla libera circolazione delle persone, ad una signora frontaliera, che non aveva esercitato il diritto d’opzione che le norme le accordano, in favore del sistema sanitario del suo paese. Nel ricorso presentato all’Alta Corte contro il giudizio cantonale, l’avvocato patrocinatore della frontaliera aveva sollevato, tra altri, i seguenti argomenti (ricorso 4 marzo 2010 p. 4):
“In primo luogo si lamenta una probabile violazione della composizione corretta del Tribunale cantonale statuente. …l’ampia sentenza qui impugnata concerneva una pratica che ha richiesto di sentire pure una persona quale teste, nonché il richiamo di incarti da tre uffici diversi, la sentenza conta oltremodo di 37 pagine e ha toccato pure il problema a sapere se (le norme del [n.d.r.]) Corpus Schengen potessero o meno essere applicabili … anche sotto questo aspetto la tematica non poteva essere considerata secondaria o di poca rilevanza ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG”.
Nella sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 il TF ha espresso queste considerazioni:
“…la ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere reso la pronuncia impugnata a giudice unico.
2.1 Già è stato detto in passato, con riferimento alla precedente versione della legge ticinese di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961 (Lptca; vecchio art. 2 cpv. 1) che i membri del Tribunale cantonale delle assicurazioni possono decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza. Sono state considerate tali le vertenze nelle quali il tema giuridico è già risolto da consolidata giurisprudenza federale, quelle che non presentano particolari difficoltà nell'apprezzamento delle prove o quelle nelle quali il valore di causa è estremamente ridotto (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 347/98 del 10 ottobre 2001, in RDAT I-2002 n. 11 pag. 190 consid. 1c; cfr. pure sentenza 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 consid. 2). Sebbene la nuova Lptca del 23 giugno 2008 (v. RL/TI 3.4.1.1) non preveda più espressamente questa possibilità, il principio è tuttora ancorato all'art. 49 cpv. 2 della legge cantonale sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL/TI 3.1.1.1). Questo disposto stabilisce infatti che il Tribunale cantonale delle assicurazioni, il Tribunale cantonale amministrativo e la Camera di diritto tributario possono decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza. (…)
2.2 Orbene, la decisione del Tribunale cantonale di statuire nel caso di specie a giudice unico non è contraria all'art. 30 cpv. 1 Cost. poiché, anche per quanto verrà esposto in seguito, il tema giuridico della vertenza è regolato da consolidata giurisprudenza federale. Del resto, il caso della ricorrente si inserisce nella serie dei molti ricorsi presentati da frontalieri italiani contro le affiliazioni d'ufficio ordinate dagli organi esecutivi dell'assicurazione malattia svizzera, sulla cui questione di principio l'istanza giudiziaria cantonale si era già pronunciata a tre giudici (v. giudizio n. 36.2009.18 del 9 novembre 2009, sempre consultabile al sito www.ti.ch). È vero, esso differisce dalle vertenze fin qui esaminate (e risolte nella sentenza 9C_1042/2009 [pubblicata in DTF 136 V 295]) nella misura in cui riguarda una situazione che si può dire opposta alle altre. La ricorrente - che afferma di avere regolarmente compilato e rispedito a tale scopo il modulo per esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario italiano - non contesta infatti di essere stata a conoscenza di tale possibilità, ma solo di non aver esercitato tempestivamente questo diritto come le rimprovera invece la Corte cantonale. Ciò non toglie tuttavia che la decisione della Corte cantonale sia comunque difendibile, ritenuto che la vertenza nemmeno pone questioni di principio o presenta particolari difficoltà nell'apprezzamento delle prove.”
Quella fattispecie non appare certamente meno complessa rispetto a quella esaminata dal TF nel suo giudizio 9C_699/2014 e le modalità istruttorie sono state del tutto identiche con un’udienza ed audizione di un teste e richiamo da diversi uffici di documentazione. Da ultimo il giudizio 1° febbraio 2010 del giudice unico constava di 37 pagine, mentre quello del 22 agosto 2014 di “sole” 30 pagine. Da quanto precede discende che la giurisprudenza federale in tema di sentenze emanate a giudice unico non è (perlomeno) univoca e chiara in conseguenza all’ultima decisione del 31 agosto 2015.
Sia come sia in concreto questo giudizio può essere emanato a giudice unico, siccome giunge alla conclusione della non ricevibilità dell’istanza ed alla necessità di trasmettere gli atti al TF, con copia di questo decreto e per l’assenza di istruttoria.
Secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto;
l'art. 24 LPTCA prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:
a) se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio;
secondo l'art. 25 cpv. 1 LPTCA la domanda di revisione, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, deve essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24; nel caso dell'art. 24 lett. a) la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza;
l'art. 25 cpv. 2 LPTCA stabilisce che la forma è quella stabilita dall'art. 3; si applica la procedura prescritta dalla presente legge;
un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999);
per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999);
costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3);
la revisione configura un rimedio giuridico straordinario di impugnazione (STF 8C_130/2011 del 30 maggio 2011 consid. 3), non devolutivo e, se non deciso specificatamente dal Presidente dell'autorità adita, non ha effetto sospensivo (STCA 33.2014.33 del 4 marzo 2015; STCA 36.2009.179 dell'11 gennaio 2010; Marco Borghi/ Guido Corti: Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 36);
il rimedio della revisione, cui il ricorrente non può essere obbligato a fare capo (STF 8C_130/2011 del 30 maggio 2011 consid. 3), non è dunque ammissibile quando il difetto lamentato poteva essere censurato con l’impugnazione della decisione e quindi seguendo le vie ordinarie ricorsuali (STCA 36.2009.179 dell'11 gennaio 2010);
in altri termini, l’istituto della revisione interviene soltanto dopo l’avvenuta crescita in giudicato della decisione impugnata;
nell’evenienza concreta, ad oggi il termine di ricorso di 30 giorni dalla notifica della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) non è ancora trascorso, ritenuto che la STCA datata 31 agosto 2015, impugnata dall’assicurato, gli è stata notificata in pari data;
ne discende che lo scritto del 24 settembre 2015 intitolato “Revisione (art. 24 Lptca) della decisione del 31.8.2015/1.9.2015 (incarto n. 30.2015.15) Importante” deve essere considerato alla stregua di un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 62 cpv. 1 LPGA), essendo stato inoltrato entro il termine di ricorso di 30 giorni dalla notifica della decisione del 31 agosto 2015;
l’istanza di revisione del 24 settembre 2015 viene dunque trasmessa all’Alta Corte per quanto di sua competenza con una copia della presente decisione;
in queste circostanze, il rimedio della revisione fatto valere dall’assicurato ex art. 61 lett. i LPGA e art. 24 Lptca non può entrare in linea di conto trattandosi, come detto, di una via straordinaria di ricorso non ancora, in concreto, attuabile;
visto quanto esposto, l’istanza di revisione della STCA del 31 agosto 2015 non può che essere considerata irricevibile.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L’istanza di revisione è irricevibile.
§ La stessa, ritenuta quale ricorso siccome formulata entro il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza impugnata, viene trasmessa al Tribunale federale, 6004 Lucerna, per quanto di sua competenza, con copia della presente decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti