Raccomandata |
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Incarto
n.
cs |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 9 dicembre 2014 emanata da |
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CO 1
in materia di rendite AVS (interessi) |
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ritenuto, in fatto
A. Con decisione del 7 agosto 2013, confermata dalla decisione su opposizione del 6 febbraio 2014, la CO 1 ha ricalcolato l’ammontare della rendita di vecchiaia versata a RI 1, nato il __________ 1929, chiedendogli contestualmente la restituzione di fr. 2'186, pari alla prestazione versata in troppo dal mese di agosto 2008.
B. RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, contestando sia il ricalcolo della prestazione sia l’avvenuta compensazione tra le rendite erogate in agosto e settembre 2013 e l’importo di fr. 2'186 che la Cassa ha trattenuto in seguito al nuovo calcolo della rendita.
C. Con sentenza 30.2014.18 del 14 luglio 2014, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha parzialmente accolto il ricorso ai sensi dei considerandi nel senso che ha confermato l’obbligo di restituzione del ricorrente dell’importo litigioso ma ha nel contempo annullato la compensazione poiché non era stato effettuato, previamente, il calcolo del minimo vitale ed ha condannato la Cassa a versare all’insorgente fr. 2’186.
D. Il 12 settembre 2014 la CO 1 ha informato RI 1 che avrebbe versato l’importo di fr. 2'186 con valuta 17 settembre 2014 (doc. 36, 30.2015.17).
E. Con decisione formale del 12 settembre 2014 la Cassa ha chiesto all’insorgente il pagamento dell’importo di fr. 2'186 (doc. 35, inc. 30.2015.17).
F. Il 19 settembre 2014 l’interessato si è opposto alla citata decisione, chiedendo interessi al 5% dal 14 agosto 2013 al 17 settembre 2014 su fr. 2'186 (doc. 33, inc. 30.2015.17).
G. Con decisione del 22 ottobre 2014 (doc. 32, 30.2015.17), confermata dalla decisione su opposizione del 9 dicembre 2014 (doc. 30, inc. 30.2015.17), la CO 1 ha negato il pagamento degli interessi.
H. Con scritto del 16 dicembre 2014, trasmesso direttamente alla CO 1, RI 1 ha rammentato di aver contestato la decisione del 12 settembre 2014 ed ha ribadito il diritto ad ottenere gli interessi (doc. 29, inc. 30.2015.17).
I. Il 26 febbraio 2015 l’UFAS ha risposto ad uno scritto di RI 1, informandolo tra l’altro, circa la lettera del 16 dicembre 2014, che “essa non può che essere considerata altro che un ricorso contro la decisione su opposizione dell’8 dicembre 2014 alla decisione con la quale la Cassa verosimilmente rigettava la sua opposizione del 18 novembre 2014 alla decisione del 22 ottobre 2014 con cui la Cassa ha respinto la richiesta da lei formulata affinché le venissero riconosciuti interessi di mora per un ammontare di 117 franchi. Ostacolati dalla separazione dei poteri, non spetta a noi pronunciarsi sulla validità della decisione su opposizione dell’8 dicembre 2014. Spetterà perciò al giudice esprimersi sulla validità della sua pretesa d’indennizzo” (doc. 28, inc. 30.2015.17).
L. Dopo aver interpellato l’__________ di __________ (doc. 27, inc. 30.2015.17), ed aver ottenuto il calcolo del minimo vitale (doc. 25, inc. 30.2015.17), la CO 1, il 15 maggio 2015, ha deciso che dal 1° giugno 2015 al 31 luglio 2015 sarebbero stati compensati gli importi di fr. 1'093 con le rendite correnti sino ad estinzione del debito (doc. 24, inc. 30.2015.17).
M. Il 28 maggio 2015 RI 1 si è opposto alla predetta decisione (doc. 23, inc. 30.2015.17), mentre il 17 giugno 2015 ha chiesto alla Cassa l’emissione della decisione su opposizione (doc. 21, inc. 30.2015.17).
N. Con scritto del 13 luglio 2015 (doc. I, inc. 30.2015.17), cui ha fatto seguito un complemento il 18 agosto 2015 (doc. III, inc. 30.2015.17), in seguito alle spiegazioni del 15 luglio 2015 del Giudice delegato del TCA (doc. II, inc. 30.2015.17), RI 1 si è rivolto a questo Tribunale chiedendo se l’agire della Cassa è corretto e se corrisponde alla sentenza 30.2014.18 del 14 luglio 2014.
O. Il 21 agosto 2015 il Giudice delegato del TCA ha trasmesso l’intera documentazione alla CO 1 per la risposta di causa (doc. IV, V, VI, inc. 30.2015.17).
P. Il 31 agosto 2015 RI 1 ha nuovamente scritto al TCA, riassumendo la fattispecie, contestando le considerazioni dell’amministrazione ed allegando la decisione su opposizione del 5 agosto 2015 della CO 1 tramite la quale ha confermato la compensazione effettuata (doc. VII e G, inc. 30.2015.17). Lo scritto, unitamente alla documentazione prodotta, è stato trasmesso alla Cassa per la risposta di causa (doc. VIII, inc. 30.2015.17).
Q. Con risposta del 18 settembre 2015 la CO 1 ha chiesto di confermare la decisione su opposizione e di rigettare il ricorso poiché è stato “proceduto all’incasso della restituzione di Fr. 2'186.00 tenendo conto delle disposizioni di legge vigenti e delle norme di attuazione” (doc. IX, inc. 30.2015.17).
R. Il 29 settembre 2015 il ricorrente ha scritto al TCA, stigmatizzando l’agire della Cassa, contestando la decisione formale del 7 agosto 2013 e rilevando di non essere stato negligente, avendo tempestivamente informato l’amministrazione del proprio divorzio con lettera del 31 agosto 2001. L’insorgente ha affermato inoltre che “tenuto conto delle osservazioni del suddetto punto 1), avevo interpretato il termine “parzialmente accolto” della sentenza TCA del 14.07.2014 che il rimborso di CHF 2'186.00 liquidava la vertenza una volta per sempre, mentre gli altri punti del ricorso vennero respinti. Un’altra interpretazione è illogica e privo di senso, perché bonificarmi l’importo a causa di un vizio per poi doverlo rimborsare, tenendo conto del minimo vitale, mi sembra assurdo e significava solo far girare soldi. Riguardo allo scritto dell’UFAS del 17.02.2015 di vostra competenza è solo la questione degli interessi compensativi dell’importo di CHF 119.30, che è prassi corrente esigere”. L’insorgente ha infine chiesto che la Cassa sia condannata a versargli l’importo di fr. 2'186 oltre gli interessi (doc. XI, inc. 30.2015.17).
S. Con pronunzia del 5 ottobre 2015 il TCA ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata giustizia del 13 luglio 2015 in seguito all’emissione della decisione su opposizione del 5 agosto 2015 ed ha assegnato all’assicurato un termine di 30 giorni dal ricevimento della sentenza per presentare ricorso contro la predetta decisione su opposizione (inc. 30.2015.17).
T. Il 7 ottobre 2015 il TCA ha scritto alle parti, informandole di aver aperto un nuovo incarto (30.2015.23), relativo alla contestazione sollevata da RI 1 nello scritto del 16 dicembre 2014 (in particolare al punto 3) contro la decisione su opposizione emessa il 9 dicembre 2014 ed ha assegnato alla Cassa un termine di 20 giorni per presentare la risposta (doc. III).
U. Con risposta del 26 ottobre 2015 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
V. Il 3 novembre 2015 l’insorgente ha contestato la risposta della Cassa, mettendo in dubbio l’applicabilità dell’art. 26 cpv. 2 LPGA (doc. VI).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2. Ai sensi dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione possono essere impugnate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
L’art. 58 cpv. 1 LPGA prevede che è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso.
Giusta l’art. 39 cpv. 2 LPGA, applicabile per analogia in virtù del rinvio di cui all’art. 60 cpv. 2 LPGA, se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato.
Secondo l’art. 12 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca; RL 3.4.1.1.), se la parte si rivolge in tempo utile a un tribunale o a un’autorità amministrativa incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 1). L’autorità che si considera incompetente deve trasmettere senza indugio il ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cpv. 2).
3. In concreto con decisione su opposizione del 9 dicembre 2014 la Cassa convenuta ha respinto la richiesta del ricorrente di pagamento degli interessi al 5% sull’importo di fr. 2'186 per il periodo dal 14 agosto 2013 (pagamento della rendita del mese di agosto 2013 senza l’importo di fr. 2'186) al 17 settembre 2014 (pagamento dell’importo di fr. 2'186). L’amministrazione ha correttamente indicato la possibilità di ricorso al TCA entro 30 giorni (doc. 30, inc. 30.2015.17).
L’assicurato, il 16 dicembre 2014 ha tuttavia scritto direttamente alla Cassa, contestando anche la reiezione della domanda di versamento degli interessi (doc. 29, punto 3; inc. 30.2015.17).
Il 26 febbraio 2015 l’UFAS ha risposto ad uno scritto di RI 1, informandolo tra l’altro, circa la lettera del 16 dicembre 2014, che “essa non può che essere considerata altro che un ricorso contro la decisione su opposizione dell’8 dicembre 2014 alla decisione con la quale la Cassa verosimilmente rigettava la sua opposizione del 18 novembre 2014 alla decisione del 22 ottobre 2014 con cui la Cassa ha respinto la richiesta da lei formulata affinché le venissero riconosciuti interessi di mora per un ammontare di 117 franchi. Ostacolati dalla separazione dei poteri, non spetta a noi pronunciarsi sulla validità della decisione su opposizione dell’8 dicembre 2014. Spetterà perciò al giudice esprimersi sulla validità della sua pretesa d’indennizzo” (doc. 28, inc. 30.2015.17).
Il 29 settembre 2015, nell’ambito della procedura 30.2015.17, con riferimento allo scritto dell’UFAS, l’interessato ha affermato che di competenza del TCA “è solo la questione degli interessi compensativi dell’importo di CHF 119.30, che è prassi corrente esigere” (doc. XI, inc. 30.2015.17).
In applicazione degli art. 39 cpv. 2 LPGA e 12 cpv. 1 Lptca, questo Tribunale accerta la tempestività delle contestazioni del ricorrente contro la decisione su opposizione del 9 dicembre 2014 ed entra nel merito delle censure sollevate.
4. Nelle osservazioni del 3 novembre 2015 l’insorgente contesta anche la lentezza con la quale la Cassa avrebbe proceduto al calcolo del minimo vitale, ossia il periodo di tempo tra la lettera del 12 settembre 2014 e la richiesta del 22 aprile 2015 (doc. VI).
Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione impugnata, e meglio il rifiuto della Cassa di pagare interessi su fr. 2'186 dal 14 agosto 2013 al 17 settembre 2014.
Altre questioni esulano dalla procedura in esame e sono irricevibili (cfr. anche il decreto del 5 ottobre 2015, inc. 30.2015.17).
nel merito
5. In concreto oggetto del contendere è la questione di sapere se l’insorgente ha diritto ad interessi al 5% sull’importo di fr. 2'186 per il periodo dal 14 agosto 2013 al 17 settembre 2014.
6. Per l’art. 1 cpv. 1 LAVS le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti sempre che la legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
Ai sensi dell’art. 26 LPGA, applicabile al caso di specie trattandosi di una richiesta di versamento di una prestazione dell’AVS (cfr. sentenza 9C_903/2013 del 30 gennaio 2014 e Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea, Ginevra, Zurigo, 2a edizione, 2009, n. 43 ad art. 26 pag. 390):
" (…)
1 I crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.
2 Sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto.
3 Se i ritardi sono causati da assicuratori esteri non sono dovuti interessi di mora.
4 Non hanno diritto a interessi di mora:
a. la persona avente diritto alle prestazioni o i suoi eredi, se le prestazioni sono versate retroattivamente a terzi;
b. i terzi che hanno versato anticipi o fornito prestazioni anticipate ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 e ai quali le prestazioni accordate retroattivamente sono state cedute;
c. le altre assicurazioni sociali che hanno fornito prestazioni anticipate ai sensi dell'articolo 70.”
Con sentenza 9C_903/2013 del 30 gennaio 2014 il TF ha rammentato al consid. 7.2 che ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l’assicurato si sia pienamente attenuto all’obbligo di collaborare, l’assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto. Il diritto è fatto valere nel momento in cui è rivendicato ai sensi dell’art. 29 LPGA (Kieser, op. cit., n. 27 all’art. 26 LPGA, pag. 384-385). A partire da questo momento l’assicuratore sociale ha 12 mesi di tempo per statuire (cfr. sentenza 9C_903/2013 del 30 gennaio 2014, consid. 7.2). Ciò significa che esso è tenuto a versare interessi di mora sulle sue prestazioni soltanto alla doppia condizione che siano trascorsi 24 mesi dalla nascita del diritto e 12 mesi dalla sua rivendicazione (cfr. Kieser, op. cit., n. 24 [pag. 383], 26 [pag. 384] e, a contrario, 43 [pag. 390] all’art. 26 LPGA).
In DTF 133 V 9 il Tribunale federale, circa il diritto ad interessi di mora in caso di pagamento di prestazioni arretrate, ha stabilito che l’obbligo di versare interessi di mora giusta l’art. 26 cpv. 2 LPGA comincia per l’insieme delle prestazioni maturate fino a quel momento 24 mesi dalla nascita del diritto in quanto tale, e non solo due anni dopo la scadenza di ogni singola rendita mensile (consid. 3.6).
In DTF 140 V 558 l’Alta Corte ha affermato che in caso di revisione d’ufficio con conferma della rendita d’invalidità in corso, eventualmente dopo che l’ufficio AI aveva dapprima diminuito o soppresso la rendita, il termine di 24 mesi (dalla nascita del diritto) ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 LPGA inizia al più tardi nel momento dell’introduzione della procedura di revisione (consid. 3.3 e 3.4).
7. In concreto, la Cassa, in seguito al ricalcolo della rendita AVS avvenuto dopo aver appreso di non aver tenuto conto del divorzio del ricorrente pronunciato nel 2001 e di cui era stata tempestivamente informata (cfr. consid. 2.1 della sentenza 30.2014.18 del 14 luglio 2014), il 14 agosto 2013 ha versato all’insorgente un importo di fr. 117 in luogo dei fr. 2'303 cui avrebbe avuto diritto, poiché ha compensato i fr. 2'186 versati in troppo all’assicurato dal mese di agosto 2008 (cfr. sentenza 30.2014.18 del 14 luglio 2014).
Il 17 settembre 2014 l’amministrazione, in seguito alla sentenza 30.2014.18 del 14 luglio 2014 che ha confermato l’obbligo di restituzione del ricorrente dell’importo litigioso ma che ha nel contempo annullato la compensazione poiché non era stato effettuato, previamente, il calcolo del minimo vitale, ha versato al ricorrente fr. 2'186.
Nell’ambito della procedura 30.2014.18 era emerso che l’amministrazione era stata informata dall’UFAS circa la possibilità di un errore nella registrazione dello stato civile dell’insorgente e dunque nel calcolo della sua rendita di vecchiaia, in data 14 giugno 2013 (cfr. consid. 1.4 della sentenza 30.2014.18). Interpellata dal TCA la Cassa aveva inoltre precisato che “la domanda all’ufficio dello stato civile è stata inviata dalla nostra cassa in data 4 luglio 2013. La data riportata sulla nostra lettera è errata. Questo errore è dovuto al fatto che la lettera tipo non conteneva l’aggiornamento automatico della data. Le autorità comunali hanno dato seguito al nostro scritto in data 9 luglio 2013. Qui di seguito vi trasmettiamo i dati dettagliati trasmessi all’UFAS” (cfr. consid. 1.4 e 1.5 della sentenza 30.2014.18 del 14 luglio 2014 con riferimento al doc. VI, inc. 30.2014.18).
Alla luce di quanto sopra, pur prendendo in considerazione, per pura ipotesi di lavoro, quale data di decorrenza dei 24 mesi di cui all’art. 26 cpv. 2 LPGA, la data più favorevole per il ricorrente, e meglio quella del 14 giugno 2013 quando la Cassa è stata informata dell’errore di registrazione dello stato civile e ha dato avvio alla procedura di riconsiderazione della rendita di vecchiaia (cfr. anche consid. 2.9 della sentenza 30.2014.18 del 14 luglio 2014), il 17 settembre 2014, ossia al momento del rimborso al ricorrente dei fr. 2'186, non erano ancora passati 24 mesi. L’interessato non ha di conseguenza diritto ad interessi di mora (art. 26 cpv. 2 LPGA e DTF 140 V 558).
Ne segue che il ricorso va respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti