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Raccomandata |
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Incarto
n.
cs |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 18 settembre 2015 emanata da |
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CO 1
in materia di contributi AVS |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con sentenza del __________ la Corte di appello e di revisione penale, in virtù dell’art. 87 LAVS, applicabile su rinvio dell’art. 70 LAI, ha ritenuto RI 1 colpevole di infrazione alla legge federale sull’assicurazione invalidità per avere, nel periodo dal 1° maggio 2006 al 15 novembre 2008, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottenuto per sé prestazioni a norma della LAI che non gli spettavano, rispettivamente non ha ottemperato all’obbligo di comunicazione che gli incombeva, e meglio per avere, benché invalido ai sensi della LAI nella misura del 100%, omesso di comunicare __________, che egli esercitava due attività lucrative, e così ottenuto indebitamente prestazioni dall’Ufficio AI per complessivi fr. 36'467.-.
1.2. In seguito all’inchiesta penale ed alla crescita in giudicato della sentenza del __________ 2014 della Corte di appello e di revisione penale, con 6 distinte decisioni del 21 ottobre 2014, la CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1 quale indipendente per i periodi 1.3.2006-31.12.2006 (doc. 19; su fr. 27’837), 2007 (doc. 18; su fr. 46’036), 2008 (doc. 17; su fr. 4’078), 2009 (doc. 16; su fr. 13’200), 2010 (doc. 15; su fr. 13’200) e 1.1.2011-30.04.2011 (doc. 14; su fr. 4’400).
1.3. Le decisioni formali sono state confermate dalla decisione su opposizione del 18 settembre 2015, con la quale l’amministrazione ha rilevato di aver affiliato RI 1 in parte come indipendente dal 1.3.2006 (“primi incassi da __________ per le cucine: marzo 2006”) al 30.4.2011, per gli utili derivanti dall’attività di coordinatore dei lavori di ristrutturazione negli stabili “__________e __________”, nonché per la ristrutturazione presso la __________ (art. 9 LAVS) ed in parte come dipendente, per l’attività di custode dello __________ dal 01.05.2006 al 30.11.2008 (salario in natura ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAVS; doc. 2 e 10).
1.4. RI 1, rappresentato dall’avv. __________, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento (doc. I). Il ricorrente, che fa valere una violazione del suo diritto di essere sentito poiché la decisione impugnata non sarebbe motivata non raffrontandosi con le censure sollevate in sede di opposizione, sostiene che non vi siano motivi per affiliarlo quale indipendente, poiché tutte le prestazioni erano indistintamente destinate ad un unico soggetto, e meglio il proprietario dell’immobile, di cui il ricorrente era dipendente in qualità di portinaio. L’interessato contesta l’ammontare degli importi ripresi, poiché in palese contrasto con gli accertamenti di fatto emersi in sede penale, non essendo chiaro su quale base la Cassa, che afferma di fondarsi sulle sentenze emesse in sede penale, abbia ripreso importi diversi rispetto a quelli figuranti segnatamente nella sentenza della Corte di revisione e di appello penale. La decisione sarebbe pertanto, oltre che carente di motivazione, anche arbitraria.
1.5. Con risposta del 16 novembre 2015 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.6. L’8 gennaio 2016 l’avv. __________ ha informato il Tribunale che dal 30 novembre 2015, con la partenza dell’avv. __________, lo studio legale __________ non avrebbe più patrocinato RI 1 (doc. V).
1.7. Il 28 gennaio 2016 il Giudice delegato del TCA ha nominato d’ufficio l’avv. RA 1 quale nuovo patrocinatore di RI 1. Il legale ha visionato gli atti il 29 gennaio 2016 (doc. VII).
1.8. Il 19 febbraio 2016 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza, al termine della quale l’insorgente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, richiamando, su questo specifico punto, la documentazione prodotta in ambito di richiesta di prestazioni dell’AI (doc. IX). In sede di udienza alla Cassa è stata consegnata la sentenza del __________ 2014 della Corte di appello e di revisione penale e le è stato assegnato un termine per prendere posizione in merito. Contestualmente le parti hanno ampiamente discusso la qualifica del ricorrente come dipendente oppure indipendente, la possibile perenzione dei contributi dal 2006 al 2008 e l’attività svolta per la __________.
1.9. Il 22 febbraio 2016 il TCA ha richiamato dalla Pretura di __________ l’incarto relativo alla procedura RI 1 /__________ (doc. X).
1.10. Con scritto del 25 febbraio 2016 (doc. XI), su cui l’insorgente si è espresso il 4 marzo 2016 (doc. XV), la Cassa ha affermato:
" (…)
. è stata confermata l’infrazione alla legge federale sull’AI, sia in riferimento all’attività lucrativa di custode tra maggio 2006 e novembre 2008, sia all’attività di responsabile delle ristrutturazioni tra giugno 2006 e gennaio 2008. Entrambe le attività esercitate, non sono mai state annunciate alle assicurazioni sociali, alla stregua di un lavoratore in nero secondo la LLN.
. E’ stato prosciolto dall’accusa di appropriazione indebita, pertanto l’importo utilizzato dalla Cassa derivante dall’ipotetica somma trattenuta per sé da RI 1 e ricevuta da __________, ma non riversata all’artigiano __________ potrebbe essere stralciata, come la somma presunta e trattenuta per se ma non riversata dall’artigiano __________.
Ne consegue, che alla luce dei nuovi dati emersi nella citata Sentenza CARP completa, i nuovi redditi soggetti a contribuzione quale indipendente potrebbero essere modificati in:
. 2006: fr. 23'791.-
. 2007: fr. 39'100.-
. 2008: fr. 3'500.-
. 2009/2010/2011: restano invece invariati (13'200.-/13'200.-/4'400.-).
. Se anche la valutazione della Cassa, sugli ipotetici importi che RI 1 avrebbe trattenuto per se in riferimento alla differenze tra il costo per la fornitura di cucine (in base alle fatture delle aziende fornitrici) e l’importo che __________ ha consegnato a mano a RI 1 per saldare le stesse (desunte dagli estratti dei verbali di interrogatorio ed in parte legati al reato di truffa per il quale RI 1 è stato assolto in Sentenza delle assise correzionali del __________) non dovesse trovare accoglimento, i redditi soggetti a contribuzione quale indipendente verrebbero ulteriormente modificati in:
. 2006: fr. 7'000.-
. 2007: fr. 22'300.-
. 2008: fr. 2'100.-
. 2009/2010/2011: restano invece invariati (13'200.-/13'200.-/4'400).
. Infine, meritatamente all’applicazione dell’art. 16 cpv. 1 LAVS (prescrizione) alla fattispecie a seguito del proscioglimento dell’accusa di appropriazione indebita, al momento la Cassa non è in grado di fornire ulteriori osservazioni, rifacendosi alla decisione del lodevole TCA” (doc. XI)
1.11. Dopo aver ricevuto dalla Pretura di __________, l’incarto richiamato, questo Tribunale ha scritto alle parti informandole che il 15 novembre 2007 RI 1 e __________ hanno sottoscritto una transazione tramite la quale la società “si impegna a versare alla parte istante RI 1 l’importo di fr. 3'000.-- a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa tra le parti a dipendenza della presente vertenza” ed ha assegnato loro un termine scadente il 7 marzo 2016 per produrre eventuali osservazioni scritte (doc. XIV).
in diritto
in ordine
2.1. L’insorgente fa valere una violazione del suo diritto di essere sentito per carenza di motivazione poiché la Cassa non si sarebbe espressa sulle censure sollevate in sede di opposizione alla decisione formale e non avrebbe spiegato il calcolo degli importi soggetti a contribuzione.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Nel caso di specie le ragioni per le quali la Cassa ha ritenuto l’assicurato quale indipendente sono state indicate, seppur in maniera succinta, nella decisione su opposizione (punti da 1 a 7), dove al punto 3 figurano pure gli importi che l’amministrazione ritiene siano stati guadagnati dall’insorgente, nonché la loro provenienza (doc. A, pag. 4-5).
Quest’ultimo ha potuto comprendere i motivi alla base del provvedimento, tant’è che ha prodotto un ricorso di 9 pagine tramite il quale ha diffusamente spiegato le ragioni delle sue censure (doc. I).
Va del resto rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
Nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche la sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
In concreto le parti sono inoltre state sentite, il 19 febbraio 2016, nel corso di un’udienza (doc. IX).
Ne segue che il suo diritto di essere sentito è stato ampiamente salvaguardato.
Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.2. Con la decisione su opposizione la Cassa accenna anche all’attività di custode, ritenuta di carattere dipendente, svolta dall’assicurato dal mese di maggio 2006 al mese di novembre 2008 e per la quale ha conseguito un reddito mensile di fr. 850 (fr. 1'100 di esonero dal pagamento dell’affitto da cui vanno dedotti fr. 250 al mese per il pagamento della donna delle pulizie).
L’insorgente non contesta questa qualifica, che non è di conseguenza oggetto del contendere. Tant’è che ancora in sede di audizione egli ha sostenuto che anche per le attività per le quali è stato considerato come indipendente, va qualificato quale persona con attività subordinata (doc. IX).
Nel merito
2.3. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
Per l’art. 17 OAVS sono considerati reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente ai sensi dell’art. 9 capoverso 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un’azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall’esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l’articolo 18 capoverso 2 LIFD e gli utili conseguiti con l’alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l’articolo 18 capoverso 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l’articolo 18 capoverso 2 LIFD.
2.4. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Il reddito non è convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).
2.5. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
2.6. Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).
Secondo la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
2.7. Nel caso di specie, circa la quantificazione del reddito soggetto a contribuzione ai fini AVS/AI/IPG, la Cassa di compensazione ha ritenuto quanto segue:
" (…)
Per le attività di custode il sig. RI 1 deve essere considerato salariato dello __________ dal 01.05.2006 al 15.11.2008 (uso gratuito dell’appartamento = prestazioni in natura, art. 5 cpv. 2 LAVS).
Invece per le attività di coordinatore dei lavori di ristrutturazione nello stabile __________ e __________, nonché per la ristrutturazione presso la __________, il sig. RI 1 deve essere considerato quale lavoratore indipendente (art. 9 LAVS).
La pigione gratuita di cui ha beneficiato dal dicembre 2008 all’aprile 2011, versata quale controprestazione per la pretesa di 30'000 nei confronti del sig. __________ per le attività di ristrutturazione presso gli stabili citata, viene qualificata al pari dei versamenti in contanti e degli utili sulle fatture degli artigiani, quale reddito d’attività indipendente.
Per le attività quale donna delle pulizie dello __________, la sig.ra __________ (generalità non conosciute) deve essere considerata salariata dello Stabile __________, anche se riceveva i soldi da RI 1 (rapporto di lavoro a più stadi, marg. 1017 DRC)” (doc. 22)
Nella decisione su opposizione i redditi sono stati calcolati nel seguente modo:
" (…)
Primi incassi da __________ per le cucine: marzo 2006
2006 (6-12): fr. 7'000.- (fr. 1'000.- al mese ® coordinatore/
organizzatore dei lavori di ristrutturazione degli appartamenti degli Stabili __________ e __________ di proprietà di __________)
(4): fr. 6'991.- (profitto € 4'500.- per compra/vendita 4 cucine; € 12’000-7500)x1.55370=sfr. 6991)
(6-12): fr. 9'800.- (“profitto” compra/vendita cucine **)
(6-12): fr. 4'046.- (indebito profitto pagamento artigiani °°)
fr. 27'837.-
2007 (1-12): fr. 12'000.- (>fr. 1'000.- al mese ® coordinatore/
organizzatore dei lavori di ristrutturazione degli appartamenti degli Stabili __________ e __________ di proprietà di __________)
(3): fr. 10'300.- guadagno complessivo ristr. Ditta __________
)
(1-12): fr. 16'800.- (“profitto” compra/vendita cucine **)
(1-12): fr. 6'936.- (indebito profitto pagamento artigiani °°)
fr. 46'036.-
2008 (1): fr. 1'000.- (>fr. 1'000.- al mese > coordinatore/
organizzatore dei lavori di ristrutturazione degli appartamenti degli Stabili __________ e __________ di proprietà di __________)
(1): fr. 1'400.- (“profitto” compra/vendita cucine **)
(1): fr. 578.- (indebito profitto pagamento artigiani °°)
(12): fr. 1'100.- (affitto gratuito quale controprestazione
ristrutturaz.)
fr. 4'078.-
2009 (1-12): fr. 13'200.- (affitto gratuito quale controprestazione
ristrutturaz. 1’100x12)
2010 (1-12): fr. 13'200.- (affitto gratuito quale controprestazione
ristrutturaz. 1’100x2)
2011 (1-4): fr. 4'400.- (affitto gratuito quale controprestazione
ristrutturaz. 1’100x4)
** “profitto” compra/vendita cucine, media di fr. 3'500.- di utile su ogni strutturazione cucina, ha ristrutturato 12 appartamenti in 20 mesi (per 4 l’utile è già indicato nell’importo di fr. 6'991)
® (12-4)=8 x 3'500.- = 28'000 ® /20 = fr. 1'400.- al mese di media di utile
°° indebito profitto complessivo di almeno fr. 11'560.- (cfr. Decreto di accusa MP del __________) in 20 mesi
® 11'560.- / 20 = fr. 578 al mese di media di utile
{ artigiano __________ (7'300 – 1000) = 6’300
artigiano __________ (17'460 – 12'200) = 5’260
Totale 11'560 }
4. Osserviamo, che nel periodo da maggio 2006 a gennaio 2008 l’opponente ha potuto contare su entrate per l’attività svolta (Stabile __________) per complessivi fr. 1'850.- al mese, cioè fr. 1'100.- per l’attività di custode (uso gratuito dell’appartamento, art. 5 cpv. 2 LAVS) dedotti i fr. 250.- versati alla donna delle pulizie e fr. 1'000.- per la supervisione delle ristrutturazioni (art. 9 LAVS).
Ne consegue che il signor RI 1 per le attività di custode sono stati calcolati i seguenti salari (pigione gratuita = salario):
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Anno |
Dipendente |
Periodo |
Salario AVS |
osservazioni |
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2006 |
RI 1 |
5-12 |
Fr. 6’800 |
(pigione gratuita=salario ./. donna pulizie) (1’100-250)=850x8=6’800 |
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2007 |
RI 1 |
1-12 |
Fr. 10’200 |
(pigione gratuita=salario ./. donna pulizie) (1’100-250)=850x12=10’200 |
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2008 |
RI 1 |
1-11 |
Fr. 9’350 |
(pigione gratuita=salario ./. donna pulizie) (1’100-250)=850x11=9’350 |
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mentre, è stato considerato reddito aziendale (attività svolta a titolo indipendente), l’eccedente reddito di fr. 1'000.- al mese (supervisione delle ristrutturazione Stabile __________).
5. Alla luce di quanto precede, le contestate decisioni riferite agli anni 2006 (03-12), 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 (01-4) vengono confermate in quanto rispettose delle disposizioni di legge AVS (art. 9 cpv. 1 LAVS e 17 OAVS), va inoltre precisato che la Cassa esclude una doppia imposizione AVS sul totale dei redditi conseguiti dal signor RI 1 (custode, attività di coordinatore dei lavori di ristrutturazione nello stabile __________ e __________, nonché per la ristrutturazione presso la __________ e gli utili sulle fatture degli artigiani), poiché gli stessi sono stati imposti separatamente. (…)”
(Doc. 2)
L’amministrazione afferma di aver evinto questi dati dagli atti penali.
2.8. Nella pronunzia della Corte di appello e di revisione penale del __________ 2014, circa gli importi percepiti dal ricorrente, a pag. 18 figura:
" (…)
13. In prima sede, l’imputato è stato ritenuto colpevole di infrazione alla LAI, poiché non ha annunciato né l’attività di portinaio che gli consentiva di percepire un reddito di fr. 1'100.- al mese (tramite esenzione dal pagamento di fr. 950.- di affitto e fr. 150.- di spese), né quella di responsabile delle ristrutturazioni che, per finire, con l’accordo giudiziario del 28 maggio 2010 (AI 54 all. B), gli ha reso fr. 20'000.- in 20 mesi, corrisposti mediante l’esenzione dal pagamento del canone di locazione e delle spese per il periodo sino al 30 aprile 2011.
(…)
In sostanza, nel periodo dal giugno 2006 al gennaio 2008 (20 mesi) l’accusato ha potuto contare su entrate non segnalate per complessivi fr. 1'850.- al mese, cioè fr. 1'100.- per l’attività di custode, dedotti i fr. 250.- versati alla donna delle pulizie, e fr. 1'000.- per la supervisione delle ristrutturazioni (non quindi fr. 2'200.- come erroneamente indicato nel decreto di accusa e nella sentenza impugnata).
(…)
In totale l’importo non segnalato è di fr. 37'000 (fr. 1’850 per 20 mesi).”
Dalla sentenza, e dagli altri atti, non emergono altri importi, se non l’ammontare di fr. 3'000 percepito per l’attività in favore della __________ e di cui si dirà in seguito.
L’interessato è infatti stato assolto da tutti gli altri capi di imputazione, tra cui la truffa e l’appropriazione indebita, poiché non è stato comprovato che abbia trattenuto per sé, indebitamente, soldi a lui versati per o dagli artigiani come invece era stato ipotizzato in un primo momento.
2.9. In concreto, rammentato che l’insorgente è stato considerato quale dipendente di __________ per il periodo da maggio 2006 a novembre 2008 quando, per l’attività di portinaio, ha percepito fr. 850 al mese (1'100 di esenzione canone locazione [comprese le spese] – 250 versati alla donna di pulizie), la Cassa, per i motivi che seguono, avrebbe dovuto assoggettare al prelievo dei contributi quale indipendente unicamente l’importo complessivo di fr. 20'000 per l’attività di ristrutturazione di appartamenti, oltre ai fr. 3’000 per l’attività per la __________.
2.9.1. Riprendendo posta per posta i redditi assoggettati dalla Cassa al prelievo dei contributi va in primo luogo rilevato che l’amministrazione ha calcolato due volte l’importo complessivo di fr. 20'000 (fr. 1'000 al mese) che l’insorgente ha percepito per l’attività di “ristrutturazione” degli appartamenti ed ha preso in considerazione anche un importo di fr. 10'000 che in realtà costituisce un credito che il ricorrente riteneva di avere nei confronti del proprietario dell’immobile per i lavori che aveva eseguito nel proprio appartamento (in particolare per aver acquistato una cucina a gas e una vasca idromassaggio).
In particolare la Cassa ha calcolato un importo di fr. 1'000 al mese da giugno 2006 a gennaio 2008 ed ha poi nuovamente calcolato un importo, questa volta di fr. 1'100 al mese, da gennaio 2008 ad aprile 2011.
Sennonché come emerge dagli atti e dalla sentenza penale di seconda istanza, il ricorrente nel biennio 2006 – 2008 non aveva inizialmente percepito alcunché per l’attività di ristrutturazione degli appartamenti. Dopo aver fatto spiccare nei confronti del proprietario dell’immobile un precetto esecutivo di fr. 30'000 composti di fr. 20'000 quale compenso per l’attività di ristrutturatore di immobili e fr. 10'000 per i lavori eseguiti nel proprio appartamento (cucina a gas e vasca idromassaggio) ed a carico del proprietario, le parti si sono accordate in Pretura, tramite una transazione del 28 maggio 2010, con la quale è stato convenuto che l’importo di fr. 30'000 sarebbe in sostanza stato pagato con l’esenzione dal pagamento dell’affitto per 20 mesi fino ad aprile 2011 (verbale di interrogatorio del 18 agosto 2010, pag. 5: “ADR che io ho inviato un precetto esecutivo di fr. 30'000.- a __________ che in parte è riferito ai costi che io ho dovuto sostenere per degli apparecchi nel mio appartamento (quali vasca idromassaggio e cucina a gas) e per il resto quale retribuzione per me per il lavoro svolto per le ristrutturazioni (…). Oggi la causa è stata stralciata a seguito di avvenuta transazione (unitamente alla causa di sfratto avviata nei miei confronti), in base alla quale io posso rimanere nell’appartamento gratuitamente fino al 30 aprile 2011 e in compenso devo provvedere al ritiro del precetto di fr. 30'000.—“ e pag. 16: “[…] Inoltre preciso che dal 15 novembre 2008 fino a tutt’oggi e a valere fino al mese di aprile del 2011, è stato trovato un accordo con il signor __________ in base al quale io non devo più pagare la pigione mensile a fronte della mia pretesa iniziale nei confronti di __________ di 30'000.-- a valere quale pagamento per mobili a apparecchi del mio appartamento (10'000.--) e per il lavoro di gestione delle ristrutturazioni da me svolto (restanti fr. 20'000.-)”).
Ciò è confermato anche dalla sentenza delle assise correzionali del __________ (cfr. pag. 11: “per l’attività di “gestione delle ristrutturazioni” svolta durante 20 mesi (dal giugno 2006 fino al gennaio 2008), __________ e __________ si sono accordati per una retribuzione totale di Fr. 20'000.-, corrispondenti dunque a Fr. 1'000.-- mensili”) e dalla sentenza della Corte di appello e di revisione penale del __________ 2014: (pag. 18: “[…] gli ha reso fr. 20'000.-- in 20 mesi, corrisposti mediante l’esenzione dal pagamento del canone di locazione e delle spese per il periodo sino al 30 aprile 2011”).
Ne segue che teoricamente l’interessato ha percepito un reddito mensile di fr. 1'850 dal maggio 2006, per 20 mesi, per le attività di custode (considerata dipendente e non contestata) e di ristrutturatore di immobili, ma la seconda attività è stata pagata in seguito all’accordo tra le parti del 28 maggio 2010 con l’esenzione, per 20 mesi, dal pagamento dell’affitto fino al mese di aprile 2011.
Il reddito per la ristrutturazione di immobili va di conseguenza assoggettato nella misura di fr. 4'000 nel 2011, fr. 12'000 nel 2010 e fr. 4'000 nel 2009 (complessivi fr. 20'000 in 20 mesi).
Infatti, per il marg. 1078 delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI/IPG (DIN), il reddito è considerato acquisito nel momento in cui l’assicurato può realmente disporne. E’ il caso del reddito conseguito in contanti o al quale l’assicurato può pretendere se necessario tramite della via esecutiva. Se l’assicurato deve tenere una contabilità, il momento dell’acquisizione del reddito è in generale quello in cui il guadagno è registrato (“Un revenu est réputé acquis dès l’instant que l’assuré peut réellement en disposer. C’est le cas du revenu touché en es-pèces ou auquel l’assuré peut prétendre s’il le faut par la voie de l’exécution forcée. Si l’assuré doit tenir une comptabilité, le moment de l’acquisition du revenu sera en général celui où le gain est passé en compte”).
2.9.2. Circa l’importo di fr. 11'560 che la Cassa ha ripreso dal 2006 al 2008 (fr. 4'046, fr. 6'936 e fr. 578), che l’amministrazione ha definito quale “indebito profitto pagamento artigiani” e che l’insorgente avrebbe ottenuto in seguito alle attività svolte da __________ e __________, va rilevato quanto segue.
La Corte delle assise correzionali, per quanto concerne __________ (fr. 6'300), e la Corte di appello e di revisione penale, per quanto concerne __________ (fr. 5'260), hanno assolto il ricorrente poiché non vi sono prove circa l’agire di cui era accusato. In particolare non è stato ritenuto credibile che l’interessato abbia intascato dal proprietario di immobili importi superiori rispetto alle fatture emesse dai citati artigiani per il lavoro svolto nell’ambito della ristrutturazione di immobili.
Circa __________, la Corte di prima istanza ha stabilito, a pag. 22, che “Detto che i lavori erano, sia quel che sia, tutti eseguiti in nero, appare quantomeno strano che __________ abbia consegnato all’accusato CHF. 7'000.- a fronte di prestazioni per soli mille franchi (…) Con il che la Corte è rimasta nel dubbio in merito all’effettivo valore dell’opera proposta da __________ e, di conseguenza, sul fatto che l’imputato abbia effettivamente trattenuto per sé l’importo indebito che gli viene rimproverato, prosciogliendo l’imputato da questa accusa.”
Per quanto concerne __________, la Corte di appello e di revisione penale a pag. 17 ha concluso che: “a fronte di dichiarazioni così poco chiare e concludenti, con la negazione assoluta di qualsivoglia appropriazione da parte del prevenuto che ha giustificato la differenza di fr. 400.- con una possibile – e verosimile, vista l’assenza di qualsivoglia traccia cartacea – dimenticanza” dell’artigiano “considerato che appare impossibile ricostruire ora, con la riassunzione dei testi, i rapporti di dare e avere tra le parti, non si può ritenere provato il reato prospettato”.
Ne segue che non essendo stato comprovato, secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che l’interessato ha conseguito un reddito superiore a quello pattuito con __________, e meglio che avrebbe trattenuto per sé importi inizialmente previsti per il pagamento degli artigiani __________ e __________, l’importo complessivo di fr. 11'560 non può essere qualificato quale guadagno dell’assicurato, non essendoci alcuna prova del suo conseguimento, e va di conseguenza stralciato dal reddito soggetto a contribuzione.
2.9.3. Allo stesso modo non hanno trovato conferma le accuse di truffa per aver ottenuto un indebito profitto di Euro 4'500 per 4 cucine acquistate dalla __________ per gli immobili da ristrutturare e che la Cassa ha ripreso nel 2006 per un importo di fr. 6'991. Già la Corte delle assise correzionali, a pag. 18, ha infatti stabilito che “in aula RI 1, ribadendo la sua tesi, ha spiegato che in realtà è stato per assecondare la ditta __________, che è stata allestita una fattura finale inferiore, il tutto per evidenti ragioni fiscali. La Corte, pur rimanendo qualche dubbio (…) non ha raggiunto il necessario pieno convincimento della colpevolezza dell’accusato, ritenuto come, in effetti, per ben quattro cucine, risparmio fiscale a parte, appaia estremamente poco probabile che una ditta che proviene dall’estero incassi solo l’equivalente, al cambio di allora, di fr. 10'000.-.. L’imputato è stato quindi assolto”.
2.9.4. Né vi sono indizi per il “profitto compra/vendita” di fr. 3'500 sulle altre cucine installate negli appartamenti ristrutturati nel biennio 2006-2008 e che la Cassa aveva desunto, come confermato con le osservazioni del 25 febbraio 2016 (doc. XI), dal verbale di interrogatorio del 18 agosto 2010 (cfr. anche nota interna, doc. 24: “da interrogatori controversi si ipotizza di un guadagno di ca. fr. 3-4'000.- a cucina). Anzi, il proscioglimento per truffa ed appropriazione indebita in assenza di qualsiasi elemento atto a stabilire che l’interessato avrebbe trattenuto per sé soldi che avrebbe dovuto versare agli artigiani fanno semmai ritenere che non vi sia stato alcun arricchimento. D’altra parte non vi sono prove in tale senso, neppure applicando il principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali.
2.9.5. Infine, non può neppure essere confermato l’importo di fr. 10'300 quale “guadagno complessivo per la ristr. ditta __________”.
A proposito di questa attività, l’interessato, nell’interrogatorio del 18 agosto 2010, a pag. 10/11 ha affermato che un collaboratore “della __________, era passato presso lo stabile di __________ in quanto in cerca di un appartamento. In quell’occasione notava che io stavo dirigendo i lavori di ristrutturazione e mi chiedeva se quegli stessi operai sarebbero stati disposti a lavorare anche alla ristrutturazione degli uffici __________ e io rispettivamente a coordinarli/organizzare i lavori. Io ero in sostanza una persona di riferimento per la ditta __________. Per finire però mi sono distanziato da questi lavori in quanto ad un certo punto gli artigiani lamentavano il mancato pagamento dei lavori svolti e se la presero con me”.
Il proprietario della __________ ha asserito di aver versato fr. 10’300 all’insorgente per il pagamento degli operai ed ha affermato che l’assicurato non li avrebbe mai pagati. RI 1 ha tuttavia persistito nel rilevare di aver pagato gli artigiani e di non aver trattenuto alcunché (pag. 11-12 del verbale di interrogatorio: “[…] lei ha incassato dalla __________, rispettivamente da __________ per i lavori di rifacimento dei locali […] complessivi fr. 10'300.-. Cosa ha fatto di questi soldi? R: Confermo di aver ricevuto tali importi da parte di __________ e di averli impiegati in parte per pagare gli operai e in parte per acquistare il materiale per svolgere i lavori” e “Nel corso del suo verbale […] __________ ha inoltre dichiarato: “Preciso che da questi artigiani ho ricevuto diverse fatture, per i lavori che hanno svolto […] in quanto RI 1 non aveva mai provveduto a pagarli. In pratica io ho da una parte versato a RI 1 gli acconti per i lavori di ristrutturazione, dall’altra ho pagato gli artigiani che hanno fatto il loro lavoro” Prenda posizione. […] R: Non è vero, o meglio io ho sì pagato gli artigiani ma solo una parte in quanto in seguito mi sono ritirato da questo lavoro e presumo che per finire li abbia pagati direttamente __________”).
L’insorgente non è stato posto in stato di accusa per questa fattispecie, a differenza di quanto avvenuto per gli importi, inferiori, che avrebbe trattenuto, ma per i quali è poi stato assolto, nei confronti di __________, di __________ e delle cucine della ditta __________ di __________. Per cui anche questo importo va stralciato dall’ammontare soggetto a contribuzione.
Restano i fr. 3'000 che l’interessato ha ammesso di aver conseguito al termine della causa contro la __________ in Pretura (cfr. pag. 11 del verbale del 18 agosto 2010: “ADR che io per questo lavoro avrei dovuto percepire qualcosa come 2/3'000.-, cosa che per finire ho ricevuto al termine della causa che ho dovuto inoltrare in Pretura nei confronti della __________”) e che dagli atti richiamati da questo Tribunale risultano essere stati confermati dalla transazione sottoscritta il 15 novembre 2007 presso la Pretura di __________ (cfr. doc. XIV).
2.9.6. Alla luce di quanto sopra esposto risulta che, a parte per il lavoro di custode per il quale è stato riconosciuto come dipendente, e che non è oggetto della presente procedura, l’interessato ha conseguito “unicamente” fr. 20'000 per lavori eseguiti dal giugno 2006 al gennaio 2008, svolgendo l’attività di “gestione delle ristrutturazioni degli appartamenti”, pagati nella misura di fr. 1'000 al mese tramite l’esonero dal pagamento della locazione fino al mese di aprile 2011 (cfr. pag. 9 e 11 della sentenza della Corte delle assise correzionali) e i fr. 3'000 per l’attività presso la __________.
Queste attività devono essere qualificate di indipendenti.
Infatti, l’insorgente si presentava agli artigiani come ristrutturatore edile, come arredatore nell’ambito della ristorazione e della vendita (cfr. pag. 19 sentenza della Corte delle assise correzionali), ed agiva in maniera indipendente, non essendo vincolato da alcun orario, istruzione od altro (cfr. verbale di interrogatorio del 18 agosto 2010, pag. 15: ha dichiarato che non aveva “degli orari di lavoro o di presenza obbligatori, pertanto quando avevo tempo e mi sentivo in forma facevo i lavori che necessitavano, senza alcuna pressione”). Il ricorrente decideva insieme al proprietario degli immobili quale appartamento ristrutturare. In seguito l’insorgente si metteva “in contatto con i vari artigiani i quali mi fornivano poi le rispettive offerte scritte. Io poi sottoponevo queste offerte a __________ il quale decideva a chi far eseguire lavoro. Per quanto riguarda il pagamento, inizialmente si versava un acconto, che a dipendenza poteva variare, acconto che lo ricevevo direttamente da __________ dopo avergli fatto firmare la relativa ricevuta allestita da lui stesso. Alla fine dei lavori dicevo l’importo del saldo a __________, il quale, sempre dietro ricevuta, mi corrispondeva la cifra necessaria a saldare il dovuto e io provvedevo a versare l’importo agli artigiani. Preciso che questo avveniva perlopiù nel suo ufficio in via __________ o a volte a casa mia”.
A comprova della circostanza che l’attività svolta debba essere considerata quale attività indipendente, vi è il fatto che l’interessato il 19 febbraio 2007 ha sottoscritto un’offerta per la __________ per la ristrutturazione degli uffici della società e per la quale, in seguito ad una causa in Pretura, ha conseguito un reddito di fr. 3'000.- (verbale di interrogatorio del 18 agosto 2010, pag. 11: “In quell’occasione notava che io stavo dirigendo i lavori di ristrutturazione e mi chiedeva se quegli stessi operai sarebbero stati disposti a lavorare anche alla ristrutturazione degli uffici __________ e io rispettivamente a coordinarli/organizzare i lavori. Io ero in sostanza una persona di riferimento per la ditta __________ (…) ADR che io per questo lavoro avrei dovuto percepire qualcosa come 2/3'000.-, cosa che per finire ho ricevuto al termine della causa che ho dovuto inoltrare in Pretura nei confronti della __________”).
La pluralità dei committenti, l’indipendenza nell’organizzazione della propria attività e per quanto concerne l’orario di lavoro, l’assenza di qualsiasi pressione da parte del committente, il rischio economico inizialmente assunto (per entrambe le attività ha dovuto aprire un contenzioso in Pretura alfine di percepire il compenso per l’attività svolta), l’assenza di un vero e proprio rapporto di subordinazione, sono tutti indizi in virtù dei quali occorre concludere che gli elementi a favore di un’attività indipendente sono preponderanti rispetto a quelli in favore dell’attività dipendente.
Ne segue che la qualifica effettuata dalla Cassa è corretta.
2.10. In concreto, pertanto, l’insorgente deve pagare contributi su fr. 4’000 nel 2009, fr. 12'000 nel 2010 e fr. 4'000 nel 2011. Inoltre nel 2007 dovrebbe pagare i contributi su fr. 3’000.
Ora, per l’art. 16 cpv. 1 LAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002, i contributi, il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti, non possono essere né pretesi né pagati. Trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta. Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA che ha modificato l’art. 16 cpv. 1 LAVS seconda frase giusta il quale in deroga all’art. 24 capoverso 1 LPGA, trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta.
Il tenore di questa seconda frase è stato reso più comprensibile il 24 settembre 2009 dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (RU 2009 5021):
" In deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA, trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1, il termine di prescrizione scade alla fine dell'anno civile successivo a quello in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta."
Con il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore una nuova versione, leggermente modificata, dell’art. 16 cpv. 1 prima e seconda frase LAVS, secondo cui i contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato.
I citati termini di prescrizione sono in realtà dei termini di perenzione e una decisione contributiva resa nei termini legali esclude una volta per tutte la perenzione prevista dall’art. 16 cpv. 1 LAVS (Kieser, ATSG Kommentar, Basilea Zurigo Ginevra 2009, 2.a ed., ad art. 24, p. 347, N. 26, rammenta che “Mit dem Erlass einer Beitragsverfügung wird die Verwirkung ein für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die Verfügung in der Folge gerichtlich oder wieder erwägungsweise aufgehoben und durch eine neue ersetzt wird […] ”).
Prima che la perenzione diventi definitiva i contributi devono essere indicati in una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillese et survivants (LAVS), pag. 409).
A determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo contenuto è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del datore di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia l’ammontare richiesto successivamente non può superare quello della decisione precedentemente notificata (cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., pag. 410, n. 9 ad art. 16: “Dès l’instant où la créance de cotisations a été consigné en temps utile dans une décision, la prescription du droit de fixer les cotisations ne peut jamais intervenir. Peu importe que la décision entre en force ou soit ultérieurement annulée par le juge ou par la caisse elle-même. Une décision de cotisations rendue dans le délai fixé à l’article 16 alinéa 1 LAVS exclut une fois pour toutes la péremption à concurrence au plus du montant réclamé”).
Nel caso di specie non vi è alcun dubbio che i contributi fissati per gli anni dal 2009 al 2011 con le decisioni emesse il 21 ottobre 2014 e dunque entro il termine quinquennale di perenzione, sono tempestive.
I contributi del 2006, fissati nel 2014, che, come visto, non sono comunque dovuti, sarebbero in ogni caso perenti, essendo stati fissati oltre il termine di 7 anni di prescrizione previsti dal diritto penale per il reato per il quale è stato condannato.
Stessa sorte vale per i contributi del 2007 dovuti sull’importo di fr. 3'000 conseguito per l’attività svolta in favore della __________.
Infatti, l’insorgente, in sede penale, è stato condannato per infrazione alla legge federale sull’AI per aver violato l’art. 87 LAVS, applicabile su rinvio dell’art. 70 LAI, per il quale chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene per se o per altri una prestazione a norma della legge che non gli spetta, rispettivamente (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008) chiunque non ottempera all’obbligo di comunicazione che gli incombe (ai sensi dell’art. 31 LPGA), è punito, sempreché non si tratti di un crimine o di un delitto cui è comminata una pena più grave, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere (cfr. sentenza del __________ 2014 della Corte di appello e di revisione penale).
La prescrizione per questo reato è di 7 anni (art. 97 cpv. 1 lett. d CP) e con la pronunzia del __________ 2014 la Corte di appello e di revisione penale ha in sostanza condannato il ricorrente per non aver dichiarato, dal 1° maggio 2006 al 15 novembre 2008, l’importo complessivo di fr. 37'000: fr. 20'000 per l’attività di ristrutturazione degli appartamenti (qui assoggettata per il periodo dal settembre 2009 all’aprile 2011, quando è stata pagata con l’esonero dalla locazione in seguito alla transazione del 28 maggio 2010) e fr. 17'000 per l’attività di portinaio, considerata dipendente e non oggetto della presente vertenza. Per gli altri importi, di cui si è già ampiamente discusso in precedenza, la prescrizione rimane quella ordinaria di 5 anni, essendo l’insorgente stato assolto (segnatamente per i casi __________, __________ e ditta __________) oppure non avendo l’autorità penale, in seguito ad un’accurata inchiesta iniziata con la denuncia del 16 dicembre 2008 del proprietario degli immobili (sentenza della Corte delle assisi correzionali del __________, pag. 7) e conclusasi con l’emissione della decisione del __________ 2014 della Corte di appello e di revisione penale, riscontrato alcun elemento per la costituzione di altri reati (segnatamente ditta __________ e guadagni su vendite cucine).
Va a questo proposito rammentato che secondo giurisprudenza, in presenza di un giudizio penale (di condanna o di assoluzione) l’autorità amministrativa è di norma vincolata a tale giudizio. Lo stesso vale in caso di un decreto di abbandono da parte della competente autorità inquirente, a condizione che abbia gli stessi effetti come una sentenza definitiva di assoluzione. Qualora non vi sia ancora un giudizio penale, l’amministrazione e, se del caso, il Tribunale delle assicurazioni devono procedere in via preliminare ad una propria valutazione se la richiesta di restituzione, rispettivamente l’assoggettamento al pagamento dei contributi si fonda su un atto penalmente punibile il cui autore andrebbe condannato (DTF 138 V 74 consid. 6.1. con riferimenti, in particolare DTF 113 V 256, consid. 4a, dove l’Alta Corte ha in sostanza affermato che in assenza di un giudizio in ambito penale spetta alla cassa ed in seguito al giudice delle assicurazioni sociali esaminare preliminarmente se vi è una violazione delle norme di diritto penale. L’allora TFA ha inoltre rammentato che in EVGE 1957 pag. 195 e seguenti il medesimo principio è stato applicato per la prescrizione di cui all’art. 16 cpv. 1 terza frase LAVS concernente la perenzione di contributi; cfr. anche sentenza 32.2013.185 del 4 dicembre 2014 confermata dalla sentenza 9C_49/2015 del 28 ottobre 2015; cfr. anche la STF 9C_870/201 del 29 aprile 2014 consid. 5.3, dove l’Alta Corte, accertata l’assenza di una sentenza penale, aveva rinviato gli atti al tribunale delle assicurazioni per determinarsi, dopo acquisizione di atti penali, se procedere ad una valutazione preliminare o sospendere la procedura). La legge sul lavoro nero (LNN), cui accenna la Cassa con le osservazioni del 25 febbraio 2016, per quanto concerne le sanzioni penali, di principio, non può essere applicata alle attività svolte nel 2006 e nel 2007, essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2008 (RS 822.41). Del resto, circa le norme penali, la LNN all’art. 18 prevede unicamente una contravvenzione, che, di norma, si prescrive in tre anni (cfr. art. 109 CP).
Va infine abbondanzialmente rilevato che nel 2007 l’insorgente ha comunque già pagato il contributo minimo in qualità di persona senza attività lucrativa (doc. 32) e che quale indipendente con un reddito di fr. 3'000, per quanto concerne i contributi AVS/AI/IPG, avrebbe dovuto pagare il medesimo importo (cfr. art. 21 OAVS nel tenore in vigore nel 2007).
2.11. In conclusione il ricorrente deve pagare contributi sociali quale indipendente su fr. 4’000 da settembre a dicembre 2009, su fr. 12'000 nel 2010 e su fr. 4'000 da gennaio ad aprile 2011.
Il ricorso va di conseguenza parzialmente accolto ed all’insorgente, vincente in causa e rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
2.12. L’assicurato, in sede di udienza, il 19 febbraio 2016 ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Ritenuti l’esito della lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per quanto attiene alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; sentenza 164/02 del 9 aprile 2003). Per la parte del ricorso in cui l’assicurato è soccombente, l’interessato può invece essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria, sempre che adempia le relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 102s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544).
L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2).
In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.
L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo.
Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo l’Alta Corte infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia. La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3).
2.13. In concreto dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria trasmesso in sede amministrativa il 3 giugno 2015 nell’ambito della procedura AI (cfr. doc. AI 188-29, inc. 32.2015.169), emerge che l’insorgente beneficiava di una rendita AI mensile di fr. 1'700, ridotta a fr. 863 con la decisione impugnata in sede AI (doc. A1, inc. 32.2015.169) e di una rendita della __________ di fr. 1'700. Le entrate complessive ammontano di conseguenza a fr. 2'563 (fr. 1'700 + fr. 863).
Egli, dopo essere stato sfrattato, si trova attualmente ospitato da un’amica (doc. IX) e segnala che fr. 712 di rendite gli sono pignorati mensilmente (egli possiede esecuzioni in corso per oltre fr. 159'000; cfr. estratto delle esecuzioni del 3 marzo 2014, doc. AI 188-31, inc. 32.2015.169).
Va ancora rammentato che secondo la Tabella per il calcolo del minimo d’esistenza agli effetti del diritto esecutivo allestita dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale autorità di vigilanza cantonale, in vigore dal 1° settembre 2009, l’importo base mensile per persone sole è di fr. 1'200, cui va aggiunto, in concreto, il supplemento del 25% (cfr. consid. 2.12; ossia fr. 300).
Ora, con entrate per complessivi fr. 2'563 ed uscite per fr. 2'212 (1200 + 300 + 712), ritenuto che verosimilmente deve ancora versare un contributo per l’alloggio all’amica che lo ospita e senza che sia necessario tener conto del premio LAMal, l’indigenza deve essere ammessa.
Considerato che l’interessato non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento di un legale appare senz'altro giustificato e che le argomentazioni non erano palesemente destituite di esito favorevole, il TCA ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell’insorgente dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; sentenza 32.2011.202 del 16 maggio 2012; STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione impugnata è modificata conformemente al consid. 2.11.
2.L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, nella misura in cui non è diventata priva d’oggetto, è accolta.
Di conseguenza RI 1 è ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. __________ fino al 30 novembre 2015 e dell’avv. RA 1 dal 28 gennaio 2016.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà al ricorrente fr. 2'500 (IVA inclusa se dovuta) a titolo di ripetibili.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti