|
Raccomandata |
|
|
|
|
|
|
Incarto
n.
IR/sc |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2015 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione dell'8 gennaio 2015 emanata da |
||
|
|
CO 1
in materia di rendite AVS |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto__________
1.1. RI 1, cittadina italiana nata il 25 ottobre 1949, beneficiaria di un permesso di dimora (Permesso CE/AELS), residente a __________ é beneficiaria di una rendita pensionistica versata dall’INPS di __________. La signora RI 1 ha risieduto in territorio italiano sino al suo pensionamento, quindi, dal 16 settembre 2010, ha raggiunto il marito __________, 1939, che si era in precedenza trasferito in Ticino.
Affiliata quale persona senza attività lucrativa alla CO 1 la signora RI 1 ha postulato la rendita di vecchiaia dal novembre 2013 in seguito al raggiungimento dei suoi 64 anni il 25 ottobre 2013, con richiesta del 28 giugno 2013 (doc. 48). Sulla base degli anni di contribuzione la Cassa ha ritenuto una scala 3, il reddito medio è stato determinato in CHF 14'390.-- che, con gli accrediti riconosciuti, è stato aumentato a CHF 15'444. La rendita semplice di vecchiaia ordinaria è stata quindi determinata dall’amministrazione in CHF 82.-- dal novembre 2013 (doc. 39).
1.2. Con l’ottenimento della pensione per vecchiaia svizzera la signora RI 1 è stata astretta ad assicurarsi contro le malattie presso un assicuratore ammesso ad esercitare la LAMal, mentre in precedenza, quando la signora RI 1 beneficiava unicamente della rendita pensionistica italiana, essa era assicurata al sistema sanitario italiano e le prestazioni assicurative venivano solute per il tramite dell’Istituzione comune LAMal di Soletta.
Con lettera manoscritta del 26 giugno 2014 RI 1 ha segnalato alla Cassa che, successivamente all’ottenimento della rendita pensionistica per vecchiaia, "… Da novembre 2013 ricevo la pensione svizzera (CHF 82.--). A dicembre 2013 mi arriva dall'istituzione comune LAMal, che forniva le mie prestazioni medico sanitarie per gli accordi con l'Italia un questionario che io compilo e rimando nel quale, fra le altre domande, mi veniva chiesto se percepivo una rendita svizzera: ovviamente rispondo di sì. All'inizio del 2014 ricevo una lettera nella quale mi si dice che, a fronte di una pensione svizzera, devo pagare una cassa malati. (…)" (doc. 31-32). Evidenziando di non essere stata informata di tale circostanza presso l’agenzia AVS, alla luce della situazione venutasi a creare, RI 1 ha chiesto alle autorità italiane di essere liberata dall’onere per le prestazioni medico sanitarie trattenuto sulla sua rendita pensionistica italiana: “nelle trattenute … sulla pensione sono comprese anche le prestazioni medico sanitarie …”. I funzionari responsabili dell’INPS italiana, secondo quanto riferisce la ricorrente, hanno rifiutato la “detassazione” degli importi siccome la stessa ammessa unicamente per le “pensioni normali”, escluse quelle di “natura pubblica”, e ciò, sempre secondo il dire della ricorrente, alla luce di convenzione tra Italia e Svizzera per cui, ai fini della detassazione, sarebbe necessario rinunciare alla nazionalità italiana (doc. 32).
Alla luce di questa situazione la signora RI 1, specificando che non le è possibile rinunciare alla nazionalità italiana non potendo conseguire altra nazionalità, ha chiesto di potere rinunciare alla rendita di vecchiaia riconosciuta secondo la LAVS.
La signora RI 1 ha integrato la sua richiesta con scritto 13 agosto 2014 (doc. 24 – 25) specificando che il suo comportamento verso le autorità amministrative svizzere è sempre stato corretto, tanto che, per una carenza di informazione, essa ha pure pagato per anni, come pure il marito, i premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie svizzera, quando era unicamente al beneficio di una rendita italiana e quindi dovendo essere assicurata unicamente attraverso l’assicuratore statale in Italia (doc. 24 - 25).
1.3. A fronte della richiesta di rinuncia alla rendita pensionistica versata secondo la LAVS la CO 1 ha chiesto il 2 settembre 2014 una valutazione del caso all’UFAS (doc. 22). Mediante scritto 8 settembre 2014 (doc. 11 – 13) l’UFAS ha specificato che:
" Conformemente al N. 1306 DR, per principio si può rinunciare a delle prestazioni dell'AVS e dell'AI.
Una rinuncia è tuttavia nulla dal momento che pregiudica gli interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni assicurative (incluse l'AVS e l'AI) o assistenziali o se essa si propone di eludere le prescrizioni legali (art. 23 cpv. 2 LPGA).
Nel caso in oggetto, la signora RI 1 domanda di poter rinunciare alla rendita di vecchiaia svizzera (cfr. lettere del 26 giugno e del 13 agosto 2014) per potersi affiliare all'assicurazione malattia italiana
che, sembrerebbe, continua a finanziare attraverso una deduzione alla fonte cui è sottoposta la sua pensione italiana. Nei suoi scritti, l'assicurata critica le autorità amministrative svizzere per non averla
sufficientemente informata sulle conseguenze derivanti dal suo soggiorno in Svizzera e dal deposito della sua domanda di rendita AVS ed espone diversi ostacoli presenti nella legislazione italiana che, a suo dire, impediscono di risolvere il problema del prelevamento automatico dei contributi dalla sua pensione. Indica inoltre che l'ASL di __________ sarebbe disposta a reintegrarla … .
(…)
… questa fattispecie è analoga a quella che ha fatto oggetto, per esempio, delle nostre prese di posizione del 5 aprile 2013 (relativa all'assicurata …) o del 16 marzo 2011 (relativa all'assicurato …. e successivamente confermata dal giudizio del TCA-TI del 23 novembre 2011 già in vostro possesso). Giacché,nell'intervallo che ci separa da questo nostro pronunciamento, nessun nuovo elemento (es. sentenze del TF o precisazioni del comitato misto CH-UE) è intervenuto a modificare il quadro legislativo riguardante l'obbligo d'affiliarsi a una cassa malattia svizzera dei beneficiari, aventi la nazionalità dì un paese dell'UE, di rendite AVS domiciliati in Svizzera (possiamo anzi allegarle un nuovo giudizio emesso dal Tribunale cantonale del __________ il 2 settembre 2013 che conferma tale obbligatorietà), per il trattamento della richiesta della signora RI 1 possiamo ancora riferirci al tenore delle nostre precedenti
prese di posizione.
Per questo motivo, dal momento in cui la signora RI 1 è diventata beneficiaria di una rendita di vecchiaia svizzera (1° novembre 2013), per la copertura delle spese mediche essa è obbligata ad affiliarsi
presso una cassa malati svizzera. In effetti, dal momento in cui un assicurato che sottostà alla regolamentazione europea riceve una prestazione sociale dal paese di domicilio, la competenza per ciò
che concerne l'affiliazione all'assicurazione malattia deve essere determinata in base alle disposizioni comunitarie (art. 23 Reg. CE 883/2004).
(…)
Questa regola è applicata uniformemente su tutto il territorio dell'UE. Anche se essa fa sì che un pensionato sia messo a carico di uno Stato nel quale magari non ha contribuito per la maggior parte della sua vita, questa disposizione è legata all'idea che, sull'insieme dei casi, si arriva comunque a una sorta d'equilibrio generale tra gli Stati.
(…)
… permettere a una persona di rinunciare alla rendita svizzera per una questione d'affiliazione all'assicurazione malattia (il diritto alle cure resta lo stesso sia se la persona è assicurata in Svizzera o in Italia) è contrario agli impegni internazionali presi dalla Svizzera, impegni la cui sottoscrizione presupponeva la disponibilità di farsi carico di taluni casi d'assicurazione malattia. Di conseguenza, accettare una tale rinuncia comporterebbe che l'assicuratore estero avrebbe tutti i diritti per opporre alla Svizzera la lesione dei suoi interessi poiché esso si vedrebbe costretto a mantenere assicurata una persona di cui la Svizzera si è "scaricata". Da questo punto di vista, l'opinione espressa alla signora RI 1 da qualche funzionario operante nell'ASL di __________ secondo la quale essa potrebbe essere rincorporata tra i beneficiari della copertura assicurativa della malattia in Italia è contraddittoria rispetto alle disposizioni legali comunitarie e rappresenterebbe un'eccezione senza base legale.
Da ciò consegue che la richiesta di rinuncia alla rendita di vecchiaia AVS della signora RI 1 non può essere ammessa. Vi preghiamo perciò di rendere una decisione soggetta a opposizione che respinga
la sua domanda di rinuncia del 12 agosto 2014 (data del timbro postale). (…)"
Alla luce i questa presa di posizione la CO 1 ha emanato una decisione formale, il 2 ottobre 2014, negando la possibilità alla rinuncia alla rendita da parte dell’assicurata, decisione che ha ribadito con provvedimento reso su opposizione l’8 gennaio 2015 (doc. 2 – 5), dopo le contestazioni mosse da RI 1 il 6 novembre 2014 (doc. 7, opposizione verbale).
1.4. Con ricorso del 16 febbraio 2015 RI 1, ribadendo le sue ragioni, chiede l’annullamento della decisione impugnata e la rinuncia alla pensione riconosciutale dal 1 novembre 2013. In particolare la ricorrente ribadisce di essere stata
" … mal consigliata e quindi "costretta" a recarmi stabilmente su suolo svizzero, in quanto, in caso contrario, avrei aspettato, come di diritto, il compimento dei fatidici 64 anni prima di raggiungere mio marito. Una migliore informazione da parte dai vari uffici, avrebbe altresì evitato di richiedere una rendita di vecchiaia svizzera. Trovo pertanto ingiusto non poter rinunciare alla pensione svizzera, in quanto detta, spiacevole, situazione è prettamente dovuta ad una carente, incompleta e del tutto ingiustificata informazione nei confronti della scrivente.
(…)
Ritengo la mia situazione un caso particolare, in quanto ex dipendente statale, con le trattenute sulla pensione maturata in Italia, contrariamente agli altri pensionati che la ricevono al lordo. Non
volermi accordare la facoltà di rinuncia alla rendita vecchiaia AVS
Svizzera e costringermi ad essere affiliata a Cassa malati sia in Italia, che in Svizzera è del tutto contrario allo scopo del Regolamento (CE) 883/2004.
Vorrei inoltre sottolineare che l'autorità competente in Italia mi ha detto che non arreco nessun pregiudizio all'assicurazione malattia italiana perché anche se si fa carico dei costi inerenti alle mie eventuali prestazioni sanitarie sono esse già comprese nelle trattenute sulla mia pensione italiana. (…)" (doc. I)
La CO 1, dal canto suo, con breve risposta del 2 marzo 2015 (doc. III), postula la reiezione dell’impugnativa alla luce della giurisprudenza.
RI 1 è stata invitata, il 3 marzo 2015, ad ulteriormente esprimersi ed a formulare le sue richieste di acquisizioni probatorie (doc. IV). Il giudice delegato ha quindi fissato un’udienza di discussione della causa per il 23 marzo 2015 (doc. V), nel corso della quale l’assicurata ha ulteriormente confermato le sue tesi (doc. VI) producendo uno scritto del 14 settembre 2012 dell’INPS (Ufficio “Estero”) e bollettino di versamento di istituto bancario italiano oltre ad un foglio di annotazioni.
Il Tribunale cantonale delle Assicurazioni non ha acquisito ulteriori prove.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione la Cassa di compensazione ha negato alla ricorrente di potere rinunciare alla percezione della rendita di vecchiaia svizzera richiesta nel mese di giugno 2013 e spettante dal 1° novembre 2013.
2.2. Il tema posto in discussione dinanzi a questo Tribunale non è nuovo. Questa Corte si è già chinata su analoga fattispecie con sentenza 30.2011.24 del 23 novembre 2011 alla quale può essere in parte fatto riferimento per gli aspetti giuridici.
Va infatti rammentato che per l’art. 18 LAVS hanno diritto alle rendite di vecchiaia e superstiti, conformemente alle disposizioni che seguono, i cittadini svizzeri, gli stranieri e gli apolidi.
Per l'art. 18 cpv. 2 LAVS, gli stranieri come pure i loro superstiti che non possiedono la cittadinanza svizzera hanno diritto alla rendita solo fintanto che hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera. Ogni persona per cui venga erogata una rendita deve adempiere personalmente tale esigenza. Sono salve le disposizioni speciali di diritto federale relative allo statuto dei rifugiati e degli apolidi e le convenzioni internazionali contrarie, in particolare quelle concluse con Stati la cui legislazione accorda ai cittadini svizzeri e ai loro superstiti vantaggi pressappoco equivalenti a quelli della presente legge.
Quanto alla rendita semplice, l'art. 21 cpv. 1 LAVS prevede che hanno diritto a una rendita di vecchiaia:
a. gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;
b. le donne che hanno compiuto i 64 anni.
Il capoverso 2 stabilisce che il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario.
Riguardo all'esercizio, l'art. 67 cpv. 1 OAVS dispone che il diritto alla rendita o all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente giusta gli artt. 122 e seg., un modulo di richiesta debitamente riempito. Sono legittimati alla richiesta il richiedente e, per lui, il suo rappresentante legale, il coniuge, i genitori o i nonni, i figli o gli abbiatici, i fratelli e sorelle come pure i terzi o l'autorità che possono domandare il versamento della rendita nelle loro mani.
Secondo il N. 1003 delle Direttive sulle Rendite (DR), edite dall'UFAS, valide dal 1° gennaio 2003, stato 1° gennaio 2011, la concessione di una rendita o di un assegno per grandi invalidi dell'AVS è subordinata alla condizione che l'interessato depositi una domanda presso la competente cassa di compensazione (RCC 1975 pag. 386).
2.3. Per quanto riguarda la rinuncia ad una rendita, va ricordato come per l'art. 23 cpv. 1 LPGA l'avente diritto può rinunciare a prestazioni assicurative. La rinuncia può essere revocata in qualsiasi momento con effetto per il futuro. La rinuncia e la revoca esigono la forma scritta. La rinuncia e la revoca sono nulle se pregiudicano gli interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni assicurative o assistenziali oppure se si propongono di eludere le prescrizioni legali (art. 23 cpv. 2 LPGA). A norma dell'art. 23 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore deve confermare per scritto all'avente diritto la rinuncia e la revoca. Nella conferma occorre stabilire l'oggetto, l'ampiezza e le conseguenze della rinuncia e della revoca.
Per il N. 1306 DR, di principio si può rinunciare a prestazioni dell'AVS o dell'AI. La rinuncia è nulla se è pregiudizievole per gli interessi di altre persone, di istituti assicurativi (compresi quelli dell'AVS o dell'AI) o d'assistenza o quando tendono ad eludere disposizioni legali (cfr. art. 23 cpv. 2 LPGA).
Secondo il N. 1307 DR, l'avente diritto non può far valere una rinuncia retroattivamente, ma solo per prestazioni future.
Le domande di rinuncia a prestazioni di regola vanno sottoposte all'UFAS assieme all'incarto, ad eccezione dei casi in cui la moglie (anche durante il periodo dell'anticipazione) rinuncia retroattivamente alla propria rendita di vecchiaia a favore della rendita completiva più elevata. Le casse di compensazione possono trattare questi casi direttamente (N. 1308 DR).
L'ammissione o il rifiuto della rinuncia deve fare oggetto di una decisione. La persona che rinuncia alla rendita deve essere informata sulle conseguenze del suo atto (N. 1309 DR).
Per il N. 1310 DR è possibile revocare la rinuncia in qualsiasi momento. In caso di revoca, però, le prestazioni possono essere versate solo per il futuro. Sono esclusi pagamenti di arretrati per il periodo antecedente la revoca.
2.4. Come rammenta il giudizio 2 settembre 2013 reso dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni del Canton Vallese, in merito ad una cittadina del Belgio che intendeva rinunciare alla rendita per motivazioni del tutto simili a quella della parte qui ricorrente:
" (…)
L'article 23 du règlement 883/2004 (CE) relatif au droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'Etat membre de résidence dispose que ta personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres, dont l'un est l'Etat membre de résidence, et qui a droit aux prestations en nature en vertu de la législation de cet Etat membre, bénéficie, tout comme les membres de sa famille, de ces prestations en nature servies par et pour le compte de l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé n'avait droit â la pension qu'en vertu de ta législation de cet Etat membre.
(…)
… la renonciation è des prestations était nulle si elle était préjudiciable aux intérêts d'autres personnes, d'institutions d'assurance ou d'assistance ou si elle tendait à éluder des dispositions légales (art. 23 al 2 LPGA). Or, en l'occurrence, il est vraisemblable que la demande de renonciation présentée par
l'assurée est préjudiciable à la Sécurité sociale beige (laquelle serait dés lors tenue de financer les prestations de maladie dont pourrait bénéficier), même si cette dernière est disposée à assurer l'Intéressée, et surtout II est évident que cette requête élude la disposition claire de l'article 3 alinéa 1 LAMal qui impose l'obligation
de s'assurer pour les soins en cas de maladie à toute personne domiciliée en Suisse (au sens des articles 23 à 26 CC: cf. art. 1 OAMal), quelle que soit sa nationalité, les exceptions concernant certaines catégories de personnes, notamment les employés d'organisations internationales (art 3 al. 2 LAMal et 2 OAMal), n'étant pas applicables dans le présent cas.
D'autre part, l'article 23 du règlement 883/2004 (CE) ainsi que la prise de position de l'OFAS du 11 septembre 2012 dans un cas similaire confirment le bien-fondé de la décision entreprise en ce sens qu'ils imposent à la personne au bénéfice d'une rente du pays dans lequel elle est domiciliée de s'assurer dans ledit pays pour le risque maladie, indépendamment du montant de la rente versée par l'Etat de résidence et même si elle perçoit une rente plus élevée d'un Etat tiers, ce qui est le cas en l'occurrence. (…)" (doc. 15-16)
2.5. In merito alla revoca di una rinuncia si sono espressi dottrina e giurisprudenza. In particolare Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra, 2a ed., 2009, al n. 7 ad art. 23, afferma che questa disposizione concerne soltanto i casi per i quali una rinuncia interviene per iscritto, mentre non regola la questione di una rinuncia tacita risultante dal fatto che l'assicurato non esercita il suo diritto alle prestazioni in virtù dell'art. 29 cpv. 1 LPGA. La giurisprudenza ha confermato che una rinuncia deve avvenire per iscritto. Una rinuncia tacita, come sotto l'egida del diritto precedente era ancora accettata dalla giurisprudenza (DTF 116 V 273 consid. 4; DTF 108 V 84 consid. 3a), non è più possibile (DTF 135 V 106 consid. 6.2.3; 137 V 394 consid. 4.2). Per giungere alle sue conclusioni l’Alta Corte si è fondata sui pareri di Ueli Kieser (op. cit., n. 11 ad art. 23, pag. 329) e di Ghislaine Frésard-Fellay, De la renonciation aux prestations d'assurance sociale, pag. 335 e seguenti, in HAVE 5/2002, la quale ritiene che la semplice omissione della richiesta non costituisce una rinuncia giusta l'art. 23 LPGA. Nel suo articolo, l'autrice specifica inoltre le condizioni della rinuncia (op. cit., pag. 337 segg.).
In DTF 101 V 261 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), a proposito del diritto alla rendita per orfani dei figli elettivi adottati dal genitore elettivo superstite e all'effetto della rinuncia alla rendita per orfani derivante dal decesso del padre naturale, si è così espresso:
2. (…) Une solution plus généralement applicable consiste à recourir aux principes jurisprudentiels en matière de renonciation à faire valoir un droit. Dans le domaine de l'assurance-invalidité d'abord, puis dans celui de l'assurance-vieillesse et survivants ensuite, le Tribunal fédéral des assurances a constaté que, encore que le droit en découle directement de la loi, les prestations ne sont servies que sur demande; il a prononcé que la renonciation … à faire valoir un droit ou le retrait d'une demande de prestations entraîne les mêmes conséquences que l'inexistence du droit aux prestations, lorsque l'assuré justifie d'un intérêt digne d'être protégé (voir p.ex. ATFA 1969 p. 211 et les arrêts cités; RCC 1971 p. 303).
Con sentenza pubblicata in DTF 129 V 1 il Tribunale federale, prima dell'entrata in vigore della LPGA, ha esaminato le condizioni per la rinuncia a prestazioni assicurative, mantenendo anche sotto l'imperio delle disposizioni della 10a revisione dell'AVS la giurisprudenza secondo la quale è possibile rinunciare a prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità soltanto eccezionalmente e nella misura in cui l'avente diritto abbia un interesse degno di protezione e la rinuncia non leda gli interessi di altre persone o istituzioni coinvolte (comprese l'AVS e l'AI).
In quel caso l'Alta Corte ha inoltre affermato quanto segue:
4. Während das BSV diese Frage im Wesentlichen unter Verweis auf EVGE 1969 S. 211 ff. (= ZAK 1970 S. 471 ff.) und die seitherige Rechtsprechung bejaht, verneinen Vorinstanz und Verwaltung - letztere unter Bezugnahme auf die Erwägungen im angefochtenen Entscheid - eine Verzichtsmöglichkeit der Beschwerdeführerin.
4.1 Die gesetzlichen Vorschriften enthalten - von der Nachzahlung nicht bezogener Leistungen abgesehen (Art. 46 AHVG) - keinen Hinweis auf die Möglichkeit eines Verzichts, seine Rechte geltend zu machen, bzw. auf die Folgen einer derartigen Rechtshandlung (vgl. auch MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, Bd. I, S. 311 mit Hinweisen; anders nun Art. 23 ATSG, welcher einen Verzicht auf Versicherungs-leistungen unter bestimmten Voraussetzungen ausdrücklich normiert).
4.1.1 (…)
4.1.2 Das - bis Ende 2002 andauernde - Fehlen einer Regelung hinsichtlich des Verzichts auf Versicherungsleistungen im Bereich der seit 1. Januar 1997 geltenden Grundsätze der AHV stellt offenkundig kein qualifiziertes Schweigen, sondern eine planwidrige Unvollständigkeit dar. Mangels Beantwortung der sich in Fällen wie dem vorliegenden stellenden Frage nach der Zulässigkeit sowie den Wirkungen eines Verzichts liegt eine echte Lücke vor (MAURER, a.a.O., S. 311 mit Hinweisen). Diese hat das Gericht nach jener Regel zu schliessen, die es als Gesetzgeber aufstellen würde (BGE 127 V 41 Erw. 4b/dd mit Hinweisen).
4.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht hatte Gelegenheit, sich in EVGE 1969 S. 211 ff. in Nachachtung der Urteile EVGE 1961 S. 62 ff. und 1962 S. 298 ff. - unter Geltung der bis zum Inkrafttreten der 8. AHV-Revision per 1. Januar 1973 gültig gewesenen AHV-Rechtsordnung - zur Frage zu äussern, ob ein Ehemann auf die Ehepaar-Altersrente zugunsten der höheren einfachen Altersrente der Ehefrau verzichten konnte. Es hielt dabei in Erw. 1 in grundsätzlicher Hinsicht fest, es bestehe kein Zweifel, dass ein Versicherter auf seinen Rentenanspruch als solchen ("au droit à la rente") nicht verzichten und dass ein Verzicht sich nur auf die Auszahlung der Rente ("le versement des annuités de rente") beziehen könne. In Ausnahmefällen sei dem Versicherten jedoch ein schützenswertes Interesse zuzugestehen, seinen Rentenanspruch nicht geltend oder ein eingereichtes Leistungs-gesuch rückgängig zu machen; ein solcher Verzicht lasse sich hinsichtlich seiner Wirkungen dem Nichtbestehen eines Anspruchs auf Versicherungs-leistungen gleichsetzen. In Anwendung dieser Rechtslage ging das Eidgenössische Versicherungsgericht sodann in Erw. 2 - ohne indessen nochmals ausdrücklich auf den Ausnahmecharakter des Verzichts auf den Leistungsanspruch als solchen Bezug zu nehmen - vom Vorliegen eines Ausnahmefalles aus. Die besonderen konkreten Verhältnisse - es handelte sich um eine Rückforderung im für die damalige Zeit ansehnlichen Betrag von Fr. 3505.- gegenüber zwei rechtsunkundigen italienischen Ehegatten - lassen jedoch erkennen, dass das Gericht von seiner zuvor dargelegten Erkenntnis, wonach nur in Ausnahmefällen auf den Anspruch verzichtet werden könne, nicht abgewichen ist. Bereits die in EVGE 1962 S. 301 Erw. 2 enthaltene Formulierung ("les circonstances exceptionnelles") lässt im Übrigen darauf schliessen, dass der Verzicht auf den Leistungsanspruch nur in Ausnahmefällen statthaft sein sollte." (sottolineature del redattore)
Le sentenze del 1962 e del 1969 sono ancora state citate nella pronunzia H 152/02 del 18 dicembre 2002, in cui il TF ha evidenziato:
" (…)
5.2 … selon la jurisprudence, une renonciation générale au droit à des prestations d'assurance sociale est illicite, celle-ci ne pouvant porter que sur le versement de prestations (ATFA 1962 p. 300 consid. 1, 1969 p. 212 consid. 1; sur la renonciation et ses conditions dans le domaine de l'assurance-sociale, voir Ghislaine Frésard-Fellay, De la renonciation aux prestations d'assurance sociale [art. 23 LPGA/ATSG], in REAS 5/2002 p. 335 ss). Comme l'a constaté à juste titre la première instance de recours, l'épouse de W.________ ne peut donc renoncer valablement à l'avance à des prestations futures dont l'objet et l'étendue ne sont pas encore déterminés. (…)"
(le sottolineature sono del redattore)
La suesposta DTF 129 V 1 è stata citata nella STF H 212/03 dell'8 ottobre 2003 dove è stata così riassunta al considerando 5:
" Dans la cause H 167/01, qui a donné lieu à une publication aux ATF 129 V 1, le Tribunal fédéral des assurances avait à juger de la validité d'une renonciation par une femme à sa rente personnelle en faveur de la rente entière, avec rente complémentaire, qui devait être versée à son mari. … l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de la 10ème révision de la LAVS, ne changeait rien au fait qu'une renonciation à des prestations AVS n'était admissible qu'exceptionnellement. Cette solution correspondait d'ailleurs à la notion de renonciation telle que fixée à l'art. 23 LPGA, selon lequel l'ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues, sauf si la renonciation est préjudiciable aux intérêts d'autres personnes, d'institution d'assurance ou d'assistance ou lorsqu'elles tendent à éluder des dispositions légales, et dont il y avait lieu de s'inspirer. Or, le tribunal a estimé le fait qu'une assurée renonce à sa propre rente au profit de la rente entière de son mari aux fins de se voir octroyer une rente complémentaire non seulement contraire aux fondements de la 10ème révision de la LAVS (en particulier aux concepts de la rente individuelle, du calcul de la rente fondé sur les cotisations personnelles, du revenu partagé par moitié durant les années de mariage, des bonifications pour tâches éducatives et d'assistance, et du plafonnement des rentes), mais également au but d'économie visé par cette révision. La prise en compte des économies découlant de la suppression de la rente complémentaire était en effet à considérer comme un intérêt digne de protection. En outre, le versement de rentes complémentaires en dehors du cadre légal contrevenait au principe de l'égalité ancré dans la 10ème révision de la LAVS dans la mesure où celle-ci prévoit la suppression des privilèges liés à l'état civil.
Le cas de G.________ étant tout à fait similaire à celui qui a fait l'objet de l'arrêt cité ci-dessus, on ne voit pas de raisons de s'en écarter. Il s'agit là d'une précision de jurisprudence et, contrairement à ce que prétend la recourante, elle est applicable, sous l'angle temporel, tant aux cas futurs qu'aux affaires pendantes devant un tribunal (ATF 122 V 182, 120 V 131 consid. 3a). C'est également en vain que la recourante se réfère au chiffre 1308 des directives et circulaires établies par l'OFAS dans le domaine des rentes pour critiquer le jugement cantonal. Dans l'ATF 129 V 1, la Cour de céans a justement mis en cause la pratique de l'Office fédéral des assurances sociales consistant à admettre presque systématiquement une renonciation à une rente ordinaire AVS en vue de l'obtention d'une rente complémentaire. On rappellera au demeurant que le Tribunal fédéral des assurances examine librement la constitutionnalité et la légalité des instructions de l'administration et qu'il doit s'en écarter dans la mesure où elles établissement des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables ou à la jurisprudence (ATF 129 V 205 consid. 3.2 et les références citées)." (le evidenziature sono del redattore)
Nella STF 8C_495/2008 dell'11 marzo 2009, l'Alta Corte ha ricordato che prima dell'entrata in vigore della LPGA, in assenza di norme legali specifiche, la giurisprudenza aveva codificato la possibilità della rinuncia a prestazioni:
" (…)
2.1.2 (…) On notera qu'avant d'être consacrée par l'art. 23 LPGA, la possibilité pour l'ayant droit de renoncer à des prestations avait d'abord été reconnue par la jurisprudence (voir ATF 108 V 84 consid. 3a p. 87 s.), puis codifiée, pour ce qui est de l'assurance-accidents, à l'art. 65 aOLAA (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). Le Tribunal fédéral des assurances a considéré que cette disposition réglementaire s'appliquait par analogie aux autres branches des assurances sociales qui ne connaissent pas de norme comparable (ATF 124 V 174 p. 178 consid. 3c).
Une renonciation suppose, par définition, que l'assuré ait un droit indubitable à des prestations, comme le précise l'art. 23 al. 1 LPGA (« l'ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues »). Elle peut porter sur une prestation en particulier, par exemple une rente, ou l'ensemble des prestations d'une branche de l'assurance sociale, par ex. des prestations de l'assurance-accidents (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd. 2009, n. 5 ad art. 23)."
Anche nella sentenza 9C_576/2010 del 26 aprile 2011 il TF ha ripreso i principi esposti nella summenzionata DTF 129 V 1:
" 4.3.2 Selon la jurisprudence se rapportant à ce concept juridique, il ne peut être renoncé à des prestations qu'exceptionnellement, à condition que le bénéficiaire des prestations y ait un intérêt digne de protection et que la renonciation ne lèse pas les intérêts d'autres personnes impliquées (ATF 129 V 1 consid. 4.3 p. 8). Malgré le texte potentiellement trompeur de l'art. 23 LPGA, ces considérations ont conservé leur pertinence après l'entrée en vigueur de la LPGA (arrêt H 234/04 du 27 avril 2005 consid. 6.2.2, in SVR 2006 AHV n° 2 p. 3; voir également UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., 2009, n° 16 ss ad art. 23 LPGA)."
A proposito dell'applicazione dell'art. 23 cpv. 2 LPGA la nostra Massima istanza, in una sentenza del 20 aprile 2007 (I 714/06), ha confermato la DTF 129 V 1, secondo cui la rinuncia ad una prestazione assicurativa è permessa soltanto se essa non elude le prescrizioni legali. Una elusione delle prescrizioni legali si ha, per esempio, se con la rinuncia al proprio diritto alla rendita di vecchiaia si vorrebbe ottenere la continuazione del pagamento della rendita completiva del coniuge, di importo maggiore.
" (…)
4.2 Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers war die IV-Stelle zur geltend gemachten Beratung nicht verpflichtet. Zwar kann die versicherte Person grundsätzlich selbst nach erfolgter Anmeldung auf einen Leistungsanspruch verzichten (Art. 23 Abs. 1 ATSG). Voraussetzung ist indessen, dass dem Verzicht keine schutzwürdigen Interessen Dritter entgegenstehen und damit keine Umgehung gesetzlicher Vorschriften bezweckt wird (Art. 23 Abs. 2 ATSG). Eine Umgehung gesetzlicher Vorschriften liegt nach der Rechtsprechung beispielsweise vor, wenn durch den Verzicht auf die eigene Altersrente die Weiterausrichtung der (betragsmässig höheren) Zusatzrente des Ehegatten erwirkt werden soll (SVR 2006 AHV Nr. 2 [H 234/04]; vgl. auch BGE 129 V 1; Ueli Kieser, Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], in: SBVR/Soziale Sicherheit, 2. Aufl., S. 256). Als unzulässig hätte auch der im vorliegenden Fall in Betracht gezogene Verzicht auf den eige-nen Rentenanspruch der Ehefrau im Hinblick auf den Weiterbezug der Zusatzrente zu gelten, dies insbesondere mit Blick auf die vom Gesetzgeber beabsichtigte prinzipielle Abschaffung der Zusatzrenten für Ehegatten und das damit verfolgte Ziel, einen Beitrag zur finanziellen Konsolidierung des Sozialwerks zu leisten. (…)"
Nella STF 9C_174/2008 del 2 aprile 2008 il Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un'assicurata alla quale l'Ufficio invalidità per gli assicurati all'estero ha attribuito una rendita intera d'invalidità dal 1° luglio 2004. Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso dell'assicurata che chiedeva di non attribuirle una rendita AI. L'interessata ha proposto la medesima censura davanti al Tribunale federale. La nostra Massima istanza, nella misura in cui era ricevibile, l'ha respinta, considerando che tenuto conto dell'integrale perdita di lavoro, giustamente l'assicurata aveva diritto ad una rendita intera di invalidità. Infine, correttamente le autorità giudiziarie inferiori hanno negato le condizioni per la rinuncia a questa rendita. La ricorrente, da tanti anni senza attività lucrativa, ed il cui tentativo per ottenere una rendita tedesca per la diminuzione dell'attività è stata respinta crescendo in giudicato, per la sua occupazione in X. percepiva da un'istituzione delle prestazioni mensili per assicurarle il fabbisogno vitale. Per questi motivi, ha concluso il TF, deve essere assegnata all'assicurata la rendita svizzera di invalidità di sua spettanza. Una rinuncia alla rendita AI pregiudicherebbe gli interessi degni di protezione di istituzioni assicurative o assistenziali e quindi non è ammessa.
" (…)
3.
Das Bundesverwaltungsgericht hat die gesetzlichen Bestimmungen und von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze, namentlich diejenigen über den Verzicht auf Versicherungsleistungen (Art. 23 ATSG; BGE 129 V 1; SVR 2006 AHV Nr. 2 S. 4 E. 6.2.1 [H 234/04]; AHI 2000 S. 181 oben [I 105/99]), richtig wiedergegeben. Darauf wird verwiesen.
4.
Die Vorinstanz gelangte gestützt auf die gesamte Aktenlage, namentlich den ärztlichen Bericht des Krankenhauses A.________ vom 19. Juli 2004, zur Schlussfolgerung, dass die Beschwerdeführerin aufgrund ihres psychischen Leidens keiner Erwerbstätigkeit mehr nachgehen kann. Diese Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts ist für das Bundesgericht verbindlich, zumal von einer Rechtsfehlerhaftigkeit der Tatsachenermittlung im Sinne von E. 2 hievor nicht die Rede sein kann. Mit Blick auf die vollständige Erwerbseinbusse sprach die IV-Stelle, bestätigt durch das Bundes-verwaltungsgericht, der Versicherten zu Recht eine ganze Invalidenrente zu. Schliesslich haben Verwaltung und Vorinstanz die Voraussetzungen für einen beachtlichen Verzicht auf diese Rentenleistung richtigerweise verneint. Die seit vielen Jahren erwerbslose Beschwerdeführerin, deren Gesuch um eine deutsche Erwerbsminderungsrente rechtskräftig abgewiesen wurde, bezieht von der ARGE für Beschäftigung in X.________ monatliche Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts. Unter diesen Umständen ist die Versicherte auf die ihr zustehende schweizerische Invalidenrente angewiesen. Ein Verzicht darauf würde die schutzwürdigen Interessen von Versicherungsträgern und Fürsorgestellen beeinträchtigen und fällt somit ausser Betracht (Art. 23 Abs. 2 ATSG). (…)"
2.6. Nel caso concreto la ricorrente, cittadina italiana, risiede in Svizzera dal settembre 2010 e da quel momento è affiliata all'AVS/AI/IPG quale persona senza attività lucrativa.
Giusta l'art. 29 cpv. 1 LPGA, nel giugno 2013 l'assicurata si è annunciata tempestivamente alla Cassa di compensazione competente per rivendicare il versamento della sua rendita AVS, il cui diritto è sorto il 1° novembre 2013 (art. 21 LAVS).
Visto che la percezione della rendita AVS avrebbe comportato la sua affiliazione (anche) all'assicurazione malattia obbligatoria in Svizzera, quindi con obbligo di pagare i relativi premi assicurativi certamente più elevati rispetto all’importo della rendita, l’assicurata ha chiesto di annullare la rendita di vecchiaia. Scopo della rinuncia al diritto alla rendita svizzera era quello di disporre unicamente della rendita percepita dallo Stato italiano, a seguito della sua carriera nell’ente pubblico, ciò che in virtù dell'art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal le aveva permesso, visto che non esercitava un'attività lucrativa in territorio elvetico e - fino al 30 ottobre 2013 - non riceveva una rendita svizzera, di non essere assoggettata all'obbligo assicurativo in Svizzera ai sensi della LAMal.
2.7. La richiesta della ricorrente non può essere accolta. Le condizioni di forma della rinuncia della pensione sono senz’altro corrette. In concreto non sono dati però i presupposti materiali della rinuncia, come d’altra parte ha correttamente evidenziato l’UFAS nella sua presa di posizione consegnata agli atti e della quale (nelle considerazioni relative ai fatti) sono riportati ampi stralci.
La condizione affinché la rinuncia e la revoca di prestazioni non pregiudichino gli interessi degni di protezione di altre persone rispettivamente di istituzioni assicurative o assistenziali o che non intendano eludere le prescrizioni legali.
Nella fattispecie, è esplicita la volontà della ricorrente di rinunciare alla percezione della rendita di vecchiaia svizzera per evitare di essere obbligatoriamente affiliata all'assicurazione malattia obbligatoria svizzera e quindi di dovere fare fronte ai relativi premi di cassa malati.
2.8. Non va omesso di ricordare, come già è avvenuto per il caso giudicato il 23 novembre 2011 (STCA 30.2011.24), che per l'art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS, sono assicurati in conformità della legge le persone fisiche domiciliate in Svizzera.
Secondo l'art. 153a cpv. 1 LAVS, per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della legge, sono applicabili anche:
a. l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata;
b. la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio nella versione dell'Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.
L'art. 153a cpv. 2 LAVS prevede che laddove le disposizioni della legge fanno uso dell'espressione “Stati membri della Comunità europea”, questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.
Giusta l'art. 3 LAMal,
" 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.
3 Può estendere l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:
a. esercitano un'attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA);
b. lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera."
L'art. 1 cpv. 1 OAMal precisa in proposito che
" Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all'articolo 3 della legge."
Una persona ha il proprio domicilio civile ove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 CCS) e dove si trova il centro delle sue relazioni e dei suoi interessi (DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza citata; DTF 123 III 100).
Facendo uso della delega di cui all'art. 3 cpv. 2 LAMal, il Consiglio federale ha emanato l'art. 2 OAMal, che prevede diverse ipotesi di eccezione all'obbligo di assicurazione. Tale disposto ha subito un'importante modifica con l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC; a proposito della conformità alla Costituzione ed all'ALC dell'art. 2 cpv. 2 e 8 OAMal: DTF 132 V 310).
L'art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal prevede che non sono soggetti all'obbligo d'assicurazione:
" e. le persone che non hanno diritto a una rendita svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno Stato membro della Comunità europea in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e del relativo allegato II o a una rendita islandese o norvegese in virtù dell'Accordo AELS, del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K."
Inoltre, come per la LAVS, anche la LAMal contempla delle norme specifiche di coordinamento con il diritto europeo.
Secondo l'art. 95a LAMal,
" 1 Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
a. l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004 e del 27 maggio 2008 relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata;
b. la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio nella versione dell'Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.
2 Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a."
Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l' "Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale al Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati. L'ALC è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è pacificamente applicabile al caso di specie sotto il profilo temporale.
2.9. Alla luce delle norme citate la signora RI 1 è quindi astretta all’assicurazione contro le malattie divenendo beneficiaria di una rendita per vecchiaia svizzera dal 1 novembre 2013. Quando un assicurato benefici di una rendita svizzera e di una rendita straniera ma risieda in Svizzera egli deve essere assicurato contro le malattie in Svizzera. Infatti siccome l’assicurata è sottoposta alla regolamentazione europea e riceve una prestazione sociale del paese in cui risiede la competenza per ciò che concerne l’affiliazione all’assicurazione malattie è determinata dalle disposizioni comunitarie (art. 23 Reg. 883/2004). Dalla percezione della rendita elvetica la ricorrente è quindi correttamente obbligata all’assicurazione contro le malattie svizzera (così anche il doc. 12 scritto UFAS/Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG del 11 settembre 2014).
Da quanto precede discende che l'assoggettamento all'assicurazione sociale malattie deve avvenire nel Paese di residenza (STCA del 4 giugno 2007, 36.2007.18; cfr. anche sito internet dell'UFAS). Quindi, visto che la ricorrente è residente in Svizzera ed è beneficiaria, dal 1° novembre 2013, di una rendita di vecchiaia svizzera (art. 21 LAVS), oltre che italiana, in virtù dell'ALC e del regolamento n. 883/2004 è tenuta ad affiliarsi nel nostro Paese (cfr. anche, a contrario, l'art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal, che prevede che non sono soggetti all'obbligo assicurativo le persone che non hanno diritto a una rendita svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno Stato membro della Comunità europea in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e del relativo allegato II o a una rendita islandese o norvegese in virtù dell'Accordo AELS, del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K).
2.10. Come per il caso giudicato il 23 novembre 2011 questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ritiene in concreto che la rinuncia alla percezione della rendita di vecchiaia svizzera da parte della ricorrente comporterebbe l’assenza dell’obbligo d'assicurazione in Svizzera nonostante l'assicurata vi sia domiciliata ed in questo modo verrebbero eluse manifestamente le normative legali summenzionate, secondo le quali un assicurato titolare sia di una rendita svizzera sia di una rendita di uno Stato membro, è soggetto all'obbligo assicurativo nel luogo di residenza e quindiad una cassa malati svizzera. Con la rinuncia verrebbe d’altro canto lesa la solidarietà tra assicurati imposta con la LAMal.
Stanti così le cose, la dichiarazione dell'assicurata di rinuncia al diritto alla rendita AVS non può essere ammessa e come tale è nulla, essendo essa espressamente intesa ad evitare l’affiliazione all'assicurazione malattia obbligatoria svizzera e quindi di pagare i relativi premi assicurativi, a beneficio della permanenza dell'affiliazione, come in precedenza, presso l'analoga istituzione assicurativa italiana.
2.11. Non solo. Come rettamente osserva anche l’UFAS nella sua citata presa di posizione, anche se la rendita percepita in Svizzera è esigua in rapporto a quella italiana più elevata, la regola ha quale scopo di semplificare i casi d’assicurazione, da un lato, così da evitare uno scambio di formulari continuo. In più la rinuncia alla pensione per ovviare ad una copertura assicurativa obbligatoria svizzera sarebbe contrario agli impegni internazionali assunti dalla Svizzera nei confronti degli altri paesi europei con l’ALC ed imporrebbe all’assicuratore malattie estero degli oneri non previsti ed obbligatori (nonostante il dire dell’assicurata secondo cui l’ASL di __________ sarebbe disposta ad assicurarla nuovamente). L’assicuratore estero, e meglio lo Stato estero nel regime universalistico italiano, potrebbe infatti opporre alla Svizzera una lesione dei suoi interessi poiché il nostro Paese ripercuoterebbe i costi sanitari della qui ricorrente sul suo Stato di origine mentre tale obbligo incombe alla Svizzera.
La richiesta dell'insorgente viola pertanto l'art. 23 cpv. 2 LPGA, sia perché intende sfuggire all'obbligo di affiliazione LAMal in Svizzera, sia perché pregiudicherebbe gli interessi dell'ente assicurativo estero.
Come indicato l'esenzione dall'obbligo d'assicurazione al sistema sanitario svizzero comporterebbe che l'istituzione assicurativa italiana - siccome la ricorrente beneficia di una pensione italiana ed è stata lavoratrice soggetta alla legislazione di questo paese membro della Comunità Europea - continui a rispondere per il rischio della malattia dell'assicurata, ciò che non le spetta più. In questa costellazione, come visto, l'insorgente causerebbe un indebito rischio assicurativo per l’istituzione assicurativa estera non più obbligata, dal 1° novembre 2013, ad assicurare l'interessata, ciò che sicuramente non era negli intenti degli Stati firmatari degli Accordi bilaterali.
2.12. RI 1 ritiene che sussista una convenzione tra Svizzera ed Italia, come ha riferito negli scritti agli atti ed ancora in sede di udienza, per cui non sarebbe possibile all’autorità amministrativa pensionistica italiana (INPS) dedurre dall’importo della sua rendita italiana i contributi prelevati a titolo di copertura delle prestazioni assicurative contro le malattie. In altri termini la ricorrente percepisce una pensione dallo Stato italiano, al netto delle deduzioni di natura fiscali complete, comprensive anche dei contributi riferibili alla copertura statale italiana contro le malattie.
RI 1 sembra ritenere che l’obbligo di copertura assicurativa svizzera ai sensi della LAMal costituisca per lei un danno, siccome astretta al pagamento dei premi parallelamente al pagamento delle coperture statali italiane attraverso le deduzioni operate dall’INPS dalla sua rendita pensionistica.
In realtà così non è. Va certamente evidenziato che secondo l’art. 19 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio RS 0.672.945.41, “le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni”. La ricorrente fa valere questo aspetto, e lo ha ribadito in sede di udienza, per giustificare la rinuncia alla pensione svizzera.
Il ragionamento non può essere seguito. La Convenzione sulla doppia imposizione conclusa tra Svizzera ed Italia determina semplicemente quale autorità sia preposta alla percezione delle imposte relative ai pensionati del servizio pubblico di uno degli Stati contraenti, residenti nell’altro, e ciò chiaramente al fine di escludere la doppia imposizione delle stesse. Come ha riferito al ricorrente i suoi contatti con l‘INPS non le hanno permesso però di ottenere lo scorporo delle quote riferite all’assicurazione contro le malattie dai prelievi fiscali complessivi imputati dallo Stato Italiano sulla sua pensione. Il problema consiste verosimilmente nel fatto che il sistema sanitario italiano, fondato sull’art. 32 Cost. It. e sulla legge della Repubblica Italiana 883/1978 concernente l’istituzione del sistema sanitario nazionale (legge del 23 dicembre 1978), è universalistico ed é di per se gratuito per la popolazione, di principio. Lo stesso è finanziato mediante le imposte ordinarie (su questi aspetti si veda il contributo di Marco Olivetti: Appunti per una mappa concettuale sul diritto alla salute nel sistema costituzionale italiano in Metodologia Didattica e Innovazione Clinica, Nuova Serie, 2004, n. 3, 60-67).
A prescindere da ciò il problema è interno alle istituzioni italiane e va affrontato con le stesse da parte della ricorrente che non può ribaltare sulla CO 1 il fatto che l’autorità pensionistica, rispettivamente fiscale, italiana non deduca dalle trattenute fiscali operate sulla sua pensione, l’importo attribuibile ai premi per le coperture assicurative malattia, al fine di potere rinunciare alla sua rendita elvetica. L’argomento di una sostenuta apparente doppia imposizione non può essere seguito per consentire la rinuncia alla rendita e la prosecuzione della copertura assicurativa tramite l’Istituzione comune al sistema sanitario italiano.
2.13. La ricorrente lamenta la mancata informazione relativa alle conseguenze della richiesta di attribuzione di una rendita vecchiaia. In altri termini rimprovera all’amministrazione di non averla avvisata del fatto che, chiedendo e vedendosi attribuire una rendita di vecchiaia della LAVS, essa avrebbe dovuto assicurarsi obbligatoriamente alla LAMal.
La ricorrente sembra aggravarsi per la violazione dell’art. 27 LPGA. In merito all’obbligo di informazione che tocca all’amministrazione questa Corte si è espressa recentemente nella STCA 36.2014.12 del 26 maggio 2014 dalla quale possono essere riprese le argomentazioni che seguono.
L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."
La norma sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA
C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", 2.a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).
Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.= SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).
Riguardo, più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
L’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo. In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Con sentenza C 36/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, l’Alta Corte ha stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.
L’assenza di informazioni in una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in concreto l’assicuratore) a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede derivante dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5). Secondo la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).
Questi principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).
In una sentenza 9C_97/2009 del 14 ottobre 2009 il TF ha ammesso la buona fede di un assicurato che non era stato informato correttamente dal proprio assicuratore circa cure dentarie effettuate all’estero. L’Alta Corte ha evidenziato che dalla documentazione trasmessa dall’insorgente alla Cassa, emergeva che l’interessato intendeva sottoporsi ad interventi dentari a carico di uno specialista esercitante in Francia e che il trattamento sarebbe stato eseguito un mese dopo. Per il TF l’assicuratore avrebbe dovuto rendersi conto che secondo quanto indicato, il ricorrente avrebbe potuto perdere il suo diritto al rimborso delle prestazioni. La cassa avrebbe pertanto dovuto reagire ed informare l’insorgente circa le norme applicabili in un caso simile. Non essendo intervenuto, l’assicuratore ha violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA (consid. 3.2).
L’Alta Corte ha rammentato che il riconoscimento di un dovere d’informazione ai sensi dell’art. 27 LPGA dipende dalla circostanza di sapere se l’assicuratore sociale disponeva, nella situazione concreta che si presentava, di indizi sufficienti che gli avrebbero imposto, secondo il principio della buona fede, di informare l’assicurato. Non si può tuttavia pretendere dall’assicuratore che fornisca informazioni che si può ammettere che siano conosciute in maniera generale, altrimenti l’amministrazione rischierebbe di sommergere a titolo preventivo l’assicurato di informazioni che non gli sono necessarie o che neppure pretende (“La reconnaissance d'un devoir de conseils au sens de cette disposition dépend bien plutôt du point de savoir si l'assureur social disposait, selon la situation concrète telle qu'elle se présentait à lui, d'indices suffisants qui lui imposaient au regard du principe de la bonne foi de renseigner l'intéressé. On ne saurait cependant attendre de l'assureur social qu'il donne des informations dont on peut admettre qu'elles sont connues de manière générale, sans quoi l'administration risquerait à titre préventif de submerger l'assuré d'informations qui ne lui sont pas nécessaires ou qu'il ne souhaite pas (arrêt 9C_894/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2, in RSAS 2009 p. 132).”).
Il TF ha stabilito che la presa a carico di un trattamento dentario ai sensi della LAMal è una questione relativamente complessa poiché dipende da differenti condizioni (art. 31 LAMal), il cui apprezzamento non è evidente alla sola lettura della legge. Le norme non sono formulate in maniera tale che il rimborso appaia eccezionale, di modo che non è possibile ritenere un dovere dell’assicurato di conoscere la situazione legale. L’Alta Corte ha inoltre evidenziato che lo stesso funzionario della Cassa che si era occupato della fattispecie non si era probabilmente reso conto che vi era un ostacolo al rimborso delle prestazioni, per cui l’assicuratore non può rimproverare al proprio assicurato una situazione giuridica che era apparentemente sfuggita anche ad un proprio collaboratore (“En l'occurrence, la prise en charge d'un traitement dentaire par l'assurance-maladie obligatoire est une question de droit relativement complexe, puisqu'elle dépend de différentes conditions (art. 31 LAMal) dont l'appréciation n'est pas évidente à la seule lecture de la loi. Celle-ci n'est pas formulée de telle manière que le remboursement des frais relatifs aux soins dentaires apparaisse exceptionnel, de sorte qu'on ne saurait parler d'un "devoir" de l'intimé - lequel se savait atteint d'une maladie dont le traitement médicamenteux entraînait des effets au niveau dentaire - de connaître la situation légale. On ajoutera que les "Conditions particulières de l'assurance des soins selon LAMal (catégorie AH)" de la recourante renvoient aux art. 17 à 19a OPAS, ce qui ne permet pas à l'assuré de se rendre compte d'emblée du caractère exceptionnel du remboursement en question. Quant à l'allégation sur la notoriété du caractère exceptionnel du remboursement des soins prodigués à l'étranger, elle apparaît d'autant moins fondée que la recourante a justifié le délai avec lequel elle a informé l'assuré par le fait que le gestionnaire du dossier ne s'était probablement pas rendu compte qu'il y avait un obstacle juridique à la prise en charge (procès-verbal de comparution des parties du 16 janvier 2008). On comprend mal comment la recourante peut reprocher à son assuré d'ignorer une situation juridique dont l'évidence avait apparemment échappé à son propre collaborateur.”).
Per un’ulteriore applicazione dell’art. 27 LPGA in ambito di cure all’estero cfr. anche la sentenza 9C_35/2010 del 28 maggio 2010, consid. 6.2 e seguenti dove l’Alta Corte ha riconosciuto, in parte, la buona fede dell’assicurato.
2.14. Nel caso concreto, in ambito delle precipue loro competenze, i funzionari preposti all’applicazione della LAVS, per quanto attiene agli aspetti relativi alla rendita, hanno certamente fornito la consulenza che poteva da loro essere esatta. Da loro però non poteva essere pretesa una consulenza che travalicasse i limiti della LAVS e che penetrasse in quelli della LAMal e, soprattutto, nelle sue implicazioni internazionali relative all’applicazione dell’ALC ed aventi effetto su aspetti fiscali italiani particolari e settoriali.
Non solo però. Dagli atti non risulta che al momento della domanda di rendita svizzera, ossia nel giugno 2013, la signora RI 1 abbia chiesto una specifica consulenza ai funzionari della Cassa relativa alle conseguenze che la percezione della rendita potesse avere in ottica di copertura dell’assicurazione malattia. Non emerge neppure che un’informazione errata le sia stata data da parte dei funzionari interessati.
Come osservato nel precedente considerando ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). La pretesa, come indicato, è riferita alla materia di competenza del funzionario interessato, spesso non giurista.
L’assicuratore sociale deve poi disporre, nella situazione concreta che gli si presenta, di indizi sufficienti che gli debbono imporre, secondo il principio della buona fede, di informare l’assicurato. Orbene l’esistenza e la necessità di una copertura contro il rischio di malattia è notoria senza necessità, in un contesto come quello in discussione, di una specifica consulenza. La percezione di una rendita svizzera da parte di una persona che ha abitato in Italia e che ha pagato solo in parte i suoi contributi (quale PSAL) in Svizzera non poteva certamente indurre i funzionari della CO 1 ad informare, o meglio a rendere attenta la ricorrente non tanto dell’obbligo assicurativo contro il rischio di malattie, ma che un tale obbligo, che essi potevano pacificamente ritenere già assolto per la residenza in Svizzera della ricorrente, potesse avere un’incidenza di natura economica per la signora RI 1 siccome al beneficio di rendita italiana derivata da anni di servizio pubblico oggetto dell’art. 19 della Convenzione italo svizzera citata, e che la stessa non potesse vedersi sgravare l’addebito degli oneri fiscali percepiti dalla Repubblica Italiana sulla sua rendita italiana e comprensivi di partecipazioni del sistema sanitario italiano.
Non può essere quindi ritenuta una violazione dell’art. 27 cpv. 2 LPGA da parte dei preposti funzionari della CO 1 rispettivamente dei funzionari che si sono occupati della richiesta di rendita dell’assicurata ricorrente.
2.15. Alla luce delle considerazioni esposte, la ricorrente non può rinunciare al suo diritto alla rendita di vecchiaia sorto il 1° novembre 2013, altrimenti violerebbe l'art. 23 cpv. 2 LPGA.
Il ricorso deve conseguentemente essere respinto e la decisione impugnata confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti