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Raccomandata |
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Incarto
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 18 novembre 2015 di
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1. RI 1 2. RI 2
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contro |
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la decisione su opposizione del 19 ottobre 2015 emanata da |
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CO 1
in materia di contributi AVS |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con due distinte decisioni del 22 giugno 2015 (doc. 9a e 9b), confermate dalla decisione su opposizione del 19 ottobre 2015 (doc. 2), la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 2, coniugata, quale persona senza attività lucrativa, per il 2013 sulla base di una sostanza determinante di fr. 3'000'000 (reddito conseguito sotto forma di rendita di fr. 150'000 {300'000 [dispendio evinto dalla tassazione fiscale cantonale] : 2} moltiplicato per 20; doc. 9b) e per il 2014 sulla base di una sostanza determinante di fr. 4'000'000 (reddito conseguito sotto forma di rendita di fr. 200'000 {400'000 [dispendio evinto dalla tassazione fiscale cantonale] : 2} moltiplicato per 20; doc. 9a).
1.2. RI 1 ed il marito RI 2, entrambi rappresentati dall’avv. Dr. RA 1, sono insorti al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo che i contributi 2013 e 2014 di RI 1RI 1 siano determinati in base alla metà del dispendio imponibile ai fini dell’IFD (fr. 190'000, rispettivamente fr. 200’000), moltiplicato per 20, secondo le tassazioni federali 2013 e 2014 cresciute in giudicato, in luogo della metà del dispendio utilizzato dall’amministrazione e corrispondente a quello tassato in sede cantonale di fr. 300'000, rispettivamente di fr. 400'000 (doc. I).
In ordine, gli insorgenti rilevano che il marito ha interesse alla modifica della decisione impugnata quale persona toccata dalle richieste di documentazione presentate il 16 luglio 2015 ed il 17 settembre 2015 dalla cassa convenuta in merito al suo reddito conseguito all’estero e alla sua sostanza posseduta in Svizzera e all’estero e perché sostiene finanziariamente sua moglie, non percependo quest’ultima alcun reddito proprio.
Nel merito i ricorrenti, che vivono in comunione domestica ad __________, rilevano che RI 1 non consegue alcun reddito ed è soggetta a tassazione ordinaria in Ticino, mentre il marito, che ha un’attività lavorativa dipendente all’estero, è imposto secondo la tassazione globale sul dispendio ai sensi degli art. 14 LIFD e 13 LT. Gli interessati chiedono che i contributi del 2013 e del 2014 dovuti dalla ricorrente siano calcolati sulla base del dispendio tassato in base all’imposta federale e non in considerazione del dispendio tassato in base all’imposta cantonale (fr. 300'000 nel 2013 e fr. 400'000 nel 2014). In applicazione dell’art. 29 cpv. 5 OAVS che, secondo gli insorgenti, costituisce una lex specialis rispetto all’art. 29 cpv. 4 OAVS, le casse di compensazione non disporrebbero di alcun margine di manovra in merito alle modalità di determinazione del reddito conseguito sotto forma di rendita. La cassa non può fondarsi sul dispendio rilevante ai fini dell’imposta cantonale invece che sul dispendio rilevante ai fini dell’IFD. Il dispendio per l’imposta federale diretta 2013 e 2014 corrisponde al dispendio effettivo calcolato in base alle tabelle consegnate all’amministrazione cantonale delle contribuzioni nella procedura di tassazione 2013 e 2014, mentre il reddito imponibile per le imposte cantonali corrisponde al dispendio minimo determinato dal Cantone anno per anno per l’imposizione globale secondo il dispendio. I ricorrenti contestano infine la richiesta di informazioni al marito circa i suoi redditi conseguiti all’estero e la sua sostanza. La giurisprudenza secondo la quale la metà del reddito da attività lucrativa conseguito dal marito all’estero rappresenta reddito proveniente da rendite e va considerato oggetto di contribuzione non può essere applicato nel caso concreto.
1.3. Con risposta del 3 dicembre 2015 (doc. III), la Cassa propone la reiezione del ricorso, sostenendo che in base al principio di solidarietà tra generazioni e classi sociali, in virtù dell’art. 10 LAVS che impone di fissare i contributi delle persone non attive proporzionalmente alle condizioni sociali degli assicurati, sono stati utilizzati gli importi evinti dalle tassazioni cantonali (fr. 300'000 : 2 nel 2013 e fr. 400'000 : 2 nel 2014) che meglio rispecchiano la reale situazione economica della ricorrente rispetto ai dati, inferiori, evinti dalla tassazione federale.
1.4. Con osservazioni del 17 dicembre 2015 i ricorrenti si sono riconfermati nelle loro richieste (doc. V). Essi hanno aggiunto che secondo la prassi il dispendio minimo valido per l’imposta cantonale deciso annualmente tramite decreto esecutivo del Consiglio di Stato era automaticamente applicato anche all’imposta federale diretta. In occasione del convegno “Imposizione secondo il dispendio: aggiornamento tecnico” tenutosi il 25 febbraio 2015 è stato comunicato che i globalisti al beneficio di una tassazione globale anteriore all’entrata in vigore, il 1° gennaio 2016, della modifica del 28 settembre 2012 della LIFD, in applicazione della normativa transitoria dell’art. 78e LAID, possono beneficiare del vecchio art. 6 LAID e dunque dei “vecchi” forfait per un periodo di 5 anni, ossia fino al 2020, senza tener conto dei dispendi minimi fissati dai Cantoni. Di conseguenza il dispendio minimo di fr. 190'000 secondo l’accordo firmato il 24 febbraio 2010 tra i coniugi __________ ed il fisco rimane valido per l’imposta federale diretta fino al 2020 purché rispecchi le spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone che vivono in Svizzera a suo carico (art. 1 cpv. 1 Ordinanza del 15.3.1993 sull’imposizione secondo il dispendio nell’imposta federale diretta). Sia il dispendio 2013 che 2014 non ha superato i fr. 156'000 (doc. U e V). I ricorrenti sostengono che la determinazione del reddito effettuato dalla Cassa viola l’art. 29 cpv. 5 OAVS, è arbitraria, contraria all’art. 9 Cost fed., ed è opinabile dal profilo della parità di trattamento degli assicurati.
1.5. Alla Cassa è stato assegnato un termine scadente l’11 gennaio 2016 per eventualmente determinarsi in merito (doc. VI).
in diritto
in ordine
2.1. In concreto gli insorgenti rilevano che RI 1, nata nel 1954, ha la doppia cittadinanza svizzera __________, risiede nel Canton Ticino dal 1° gennaio 2010, data a partire dalla quale è affiliata alla Cassa quale persona senza attività lucrativa, non percependo alcun reddito da attività lucrativa o da altra fonte (doc. I). Il marito, __________, cittadino __________ nato nel 1949, con cui la ricorrente vive in comunione domestica ad __________, non è assicurato in Svizzera poiché svolge un’attività lucrativa dipendente all’estero (doc. I). I ricorrenti affermano che RI 1 è soggetta a tassazione ordinaria nel Canton Ticino, mentre il marito è imposto secondo le regole della tassazione globale sul dispendio ai sensi dell’art. 14 LIFD e dell’art. 13 LT (doc. I). Essi sono tassati congiuntamente (doc. I e doc. K; cfr. anche doc. 47b, accordo tra l’autorità fiscale ed i ricorrenti del 24 febbraio 2010).
Con la decisione impugnata la Cassa di compensazione ha confermato il calcolo dei contributi sociali dovuti da RI 1 nel 2013 e nel 2014 quale persona senza attività lucrativa (doc. T). Contro la predetta decisione, oltre all’assicurata, è insorto anche il marito affermando di avere un interesse alla modifica del provvedimento “in quanto persona interessata dalle richieste di documentazione in merito al suo reddito all’estero e alla sua sostanza in Svizzera e all’estero presentate il 16.7.2015 e 17.9.2015” dalla Cassa, “nonché in quanto sostiene finanziariamente” la ricorrente “non percependo quest’ultima alcun reddito proprio” (doc. I).
A questo proposito al punto 12 della decisione impugnata figura che “a seguito dell’opposizione che ci ha inviato il rappresentante della signora RI 1, la Cassa, il 16 luglio 2015 ed il 17 settembre 2015 ha inviato una lettera di richiesta di documentazione, alfine di conoscere l’ammontare del salario percepito per l’anno 2013 e 2014 dal marito, signor RI 2, l’opponente ha risposto ai nostri scritti in data 15 settembre 2015 e 23 settembre 2015 ma non ha fornito la corretta documentazione riguardante il reddito annuo conseguito dal marito all’estero” (doc. T).
2.2. Ai sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica.
Con sentenza pubblicata in DTF 126 V 455 l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), ha stabilito che il coniuge del destinatario di una decisione fondata sulla LAVS è legittimato a ricorrere se e nella misura in cui tale atto amministrativo è suscettibile di avere, immediatamente o in futuro, ripercussioni sull'ammontare della sua rendita di vecchiaia. In particolare l’Alta Corte ha rammentato di aver ammesso la legittimazione a ricorrere del coniuge di un assicurato cui era stato fissato il contributo quale persona senza attività lucrativa: consid. 2b)bb): “In zwei neueren Urteilen K. und C. R. vom 8. November 1988 (ZAK 1989 S. 167) und W. und E. K. vom 31. Januar 1992 hatte das Eidg. Versicherungsgericht zu prüfen, ob die Ehefrau eines Versicherten und Adressaten einer auf Grund des AHVG erlassenen Verfügung in eigenem Namen zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den negativen Entscheid der kantonalen Rekursbehörde legitimiert sei (Art. 103 lit. a in Verbindung mit Art. 132 OG). In beiden Fällen, in welchen es um die Beitragspflicht als Nichterwerbstätiger resp. die Berichtigung des individuellen Kontos ging, wurde diese Frage bejaht.
Im Urteil vom 8. November 1988 betreffend die Beitragspflicht als Nichterwerbstätiger erwog das Eidg. Versicherungsgericht, die Ehefrau sei von der Beitragsverfügung zu Lasten des Ehemannes ebenfalls betroffen im Sinne von Art. 84 Abs. 1 AHVG und damit berührt im Sinne von Art. 103 lit. a OG. "Denn die Höhe einer künftigen Ehepaar-Altersrente, an welcher sie zu gegebener Zeit mitbeteiligt sein wird, sowie die Höhe einer allfälligen Witwenrente hängen u.a. vom durchschnittlichen Jahreseinkommen des Ehemannes und mithin von den geleisteten Beiträgen ab (...). Dass sie von der angefochtenen Beitragsverfügung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung hat, ergibt sich ferner aus dem (...) Umstand, dass sie als erwerbstätige Ehefrau die Beiträge für ihren als Hausmann tätigen Ehemann erbringen muss. Ihre Beschwerdelegitimation muss demzufolge bejaht werden (...)" (ZAK 1989 S. 169 Erw. 2b).”
Anche la dottrina rammenta che la giurisprudenza ha ammesso la legittimazione a ricorrere contro decisioni relative all’obbligo contributivo del proprio coniuge quale persona senza attività lucrativa: Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione 2009, Zurigo, Basilea, Ginevra, n. 10 ad art. 59, pag. 736.
Per quanto concerne le “terze parti” cfr. anche la sentenza, in italiano, 9C_62/2007 del 26 settembre 2007 in cui il TF ha in sostanza affermato che la giurisprudenza emanata quando era in vigore l’OG continua ad essere applicabile anche con l’entrata in vigore della LTF. In DTF 132 V 74 il TF ha stabilito che la decisione di non entrata in materia per mancata competenza ratione loci resa da un altro cantone "concerne" ai sensi dell'art. 49 cpv. 4 LPGA l'organo esecutivo delle PC del cantone di soggiorno, il quale è quindi legittimato ad adire le stesse vie di diritto previste per la persona assicurata (consid. 2-4).
Con sentenza 8C_676/2011del 31 gennaio 2012 il TF ha rammentato che:
" Dem Ehegatten einer versicherten Person steht das Beschwerderecht gegen einen Rentenentscheid nur zu, soweit er sich unmittelbar oder allenfalls in einem späteren Zeitpunkt auf die Höhe seiner eigenen Rente auswirkt oder auswirken kann (BGE 126 V 455). Auch soweit Kinderrenten (und altrechtliche Zusatzrenten) direkt dem Ehegatten auszubezahlen sind, steht diesem kein Beschwerderecht "pro Adressat" bezüglich des Rentenanspruchs zu. Sein Interesse gilt lediglich im Zusammenhang mit dem Auszahlungsmodus der Kinderrenten als schutzwürdig, sodass ihm in solchen Streitigkeiten Parteirechte und die Beschwerdeberechtigung zustehen (BGE 119 V 425 E. 1 S. 427; Urteil I 245/01 vom 7. August 2001 E. 2, in: SVR 2002 IV Nr. 5 S. 11, Pra 2002 Nr. 63 S. 361).
Da vorliegend nicht der Auszahlungsmodus, sondern der Rente-nanspruch als solcher strittig ist, stehen der geschiedenen Ehefrau keine Parteirechte und insbesondere kein Gehörsanspruch zu. Dieser konnte mithin nicht verletzt werden, weshalb die Rüge fehlgeht.”
In concreto, si tratta di stabilire il contributo dovuto da un’assicurata priva di attività lucrativa, che non dispone di alcun reddito ed il cui marito deve di conseguenza versare gli importi calcolati dalla Cassa di compensazione (doc. I).
In applicazione della DTF 126 V 455 (“[…] Dass sie von der angefochtenen Beitragsverfügung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung hat, ergibt sich ferner aus dem (...) Umstand, dass sie als erwerbstätige Ehefrau die Beiträge für ihren als Hausmann tätigen Ehemann erbringen muss. Ihre Beschwerdelegitimation muss demzufolge bejaht werden (...)" (ZAK 1989 S. 169 Erw. 2b). […]) […]”), anche RI 2 è pertanto legittimato ad inoltrare ricorso.
Nel merito
2.3. La Cassa ha fissato i contributi dovuti dalla ricorrente nel 2013 e nel 2014 quale persona senza attività lucrativa. Nel 2013 ha preso in considerazione l’importo di fr. 300'000 evinto dalla tassazione cantonale 2013, diviso per due e moltiplicato per venti per una sostanza determinante di fr. 4’000'000 (doc. 9b). Nel 2014 ha invece utilizzato l’importo di fr. 400'000 evinto dalla tassazione cantonale 2014, diviso per due e moltiplicato per venti per una sostanza determinante di fr. 3'000'000 (doc. 9a).
I ricorrenti chiedono che il calcolo venga invece effettuato in base al reddito sul dispendio di fr. 190'000 nel 2013 e di fr. 200'000 nel 2014, evinto dalle rispettive tassazioni federali (IFD; cfr. doc. I, punto 4, pag. 3; doc. K e allegato doc. O).
2.4. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.
L'art. 10 cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede che gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 387 franchi (dal 1° gennaio 2013: 392 franchi); il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori a 387 franchi (dal 1° gennaio 2013: 392 franchi), incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l'importo limite in funzione delle condizioni sociali dell'assicurato per le persone che non esercitano durevolmente un'attività lucrativa a tempo pieno.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, pagano il contributo minimo gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 25 anni (lett. a), le persone senza attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni dell'aiuto sociale pubblico (lett. b), le persone senza attività lucrativa assistite finanziariamente da terzi (lett. c).
Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
2.5. Nella sua giurisprudenza, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti, se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.
L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (DTF 127 V 65 consid. 4a; DTF 107 V 68; Pratique VSI 1994 pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).
La giurisprudenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni è stata ripresa nelle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, nella versione francese, che, dal 1° gennaio 2012, al N. 2089 DIN considera come reddito conseguito sotto forma di rendite segnatamente: le rendite di vecchiaia, per vedove e per vedovi dell’AVS, le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle versate da un'assicurazione sociale di uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (DTF 141 V 186: conferma della giurisprudenza secondo cui una rendita transitoria erogata dall'istituto di previdenza professionale fino al raggiungimento dell'età pensionabile AVS deve essere qualificata come reddito acquisito sotto forma di rendita a norma dell'art. 28 OAVS [consid. 3.1]; RCC 1988 pag. 184), le rendite d'invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d'assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da contratti di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si basano su una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite dell’AVS per i figli che sono versate con la rendita di vecchiaia alla persona tenuta a pagare i contributi (DIN, versione francese, in vigore dal 1° gennaio 2011; nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014: le rendite dell’AVS per figli alle quali il beneficiario di una rendita AVS ha diritto; cfr. art. 22ter LAVS), le rendite per i figli se non sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC 1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge o del partner registrato che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).
Al contrario, non rientrano nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite (cfr. N. 2090 DIN, in vigore dal 1° gennaio 2012): i contributi di mantenimento del diritto di famiglia a condizione che non siano già contemplati nel marg. N. 2089 DIN (art. 328 CC); le prestazioni complementari; le prestazioni d’assistenza regolari dell’aiuto sociale; tutte le rendite della LAI (art. 28 cpv. 1 OAVS); le rendite e pensioni per figli di cui i figli sono creditori diretti (per esempio le rendite per orfani della LAVS, della LPP e della LAINF; RCC 1990, pag. 454); il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1976 = DTF 101 V 177; RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163); le prestazioni periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui valore capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre 2005); gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali.
Per sostanza, ai fini dell'art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (DTF 135 V 361; SVR 2011 AHV Nr. 10, Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF 105 V 241), i beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).
Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l'altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 N. 24 ad art. 10 LAVS).
2.6. Giusta l'art. 28 cpv. 1 OAVS, per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 387 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS; nella versione in vigore dal 1° gennaio 2013: 392 franchi), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita.
Questa norma indica inoltre come vanno calcolati i contributi.
Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.
Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS).
A norma dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.
Ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo, i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un’attività lucrativa. Per l’art. 3 cpv. 4 LAVS (cfr. per il periodo fino al 31 dicembre 2011 l’art. 28 cpv. 4bis OAVS), il cpv. 3 si applica anche agli anni civili in cui il matrimonio è contratto o sciolto (lett. a) e in cui il coniuge che esercita un’attività lucrativa riceve o rinvia una rendita di vecchiaia (lett. b).
Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull'insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 347 N. 25 ad art. 10 LAVS).
Questa regola vale anche nei casi di separazione di fatto giudiziaria (cfr. DTF 135 V 361) e nei casi in cui un solo coniuge o partner registrato è assicurato all'AVS ed è sottoposto all'obbligo di versare i contributi (DTF 125 V 230; cfr. DTF 140 V 98: assoggettamento obbligatorio all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera della moglie, domiciliata in Svizzera, senza attività lucrativa, il cui marito lavora e risiede in Francia. Fondatezza dell'applicazione della legislazione del luogo di residenza alla luce del diritto comunitario [consid. 8.1]. I contributi versati in Francia dal marito non possono essere assimilati a contributi svizzeri giusta l'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS [consid. 9]).
Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge ed alla Costituzione (sentenza H 199/00 del 18 gennaio 2001, consid. 2 b, DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118; DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204).
2.7. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali.
La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.
Secondo l'art. 29 cpv. 6 OAVS, se l'obbligo di contribuzione non dura tutto l'anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno civile in questione. Su richiesta dell'assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali.4
Per il resto, gli articoli 22-27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 7 prima frase OAVS).
2.8. Ai sensi dell’art. 14 LIFD, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2015, le persone fisiche che, per la prima volta o dopo un’assenza di almeno dieci anni, acquisiscono domicilio o dimora fiscale in Svizzera senza esercitarvi attività lucrativa, hanno il diritto di pagare, invece dell’imposta sul reddito, un’imposta calcolata sul dispendio fino alla scadenza del periodo fiscale in corso (cpv. 1). Se tali persone non sono cittadini svizzeri, il diritto di pagare l’imposta secondo il dispendio spetta loro anche oltre tale limite (cpv. 2).
Per l’art. 14 cpv. 3 LIFD l’imposta è calcolata in base al dispendio del contribuente e della sua famiglia e riscossa secondo la tariffa fiscale ordinaria (art. 36 cpv. 1, 2 e 2bis primo per.). Deve tuttavia corrispondere almeno all’imposta calcolata secondo la tariffa ordinaria sull’insieme degli elementi lordi seguenti:
a. proventi da sostanza immobiliare sita in Svizzera;
b. proventi da beni mobili situati in Svizzera;
c. proventi da capitale mobiliare collocato in Svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare;
d. proventi da diritti d’autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera;
e. assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera;
f. proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio parziale o totale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione.
Per l’art. 14 cpv. 4 LIFD il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per la riscossione dell’imposta secondo il dispendio. Esso può prevedere basi d’imposizione e modi di calcolo dell’imposta in deroga al capoverso 3 ove siano necessari per consentire ai contribuenti menzionati ai capoversi 1 e 2 l’ottenimento dello sgravio dalle imposte di uno Stato estero con cui la Svizzera ha concluso una convenzione intesa a evitare la doppia imposizione.
Il 1° gennaio 2016 è entrato in vigore un nuovo tenore dell’art. 14 LIFD, non applicabile in concreto, trattandosi nel caso di specie di fissare i contributi 2013 e 2014. Va comunque evidenziato come per l’art. 205d LIFD (disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2012), in vigore dal 1° gennaio 2016, per le persone fisiche che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012 erano tassate secondo il dispendio, l’articolo 14 del diritto anteriore si applica ancora per cinque anni.
Va ancora evidenziato che il Consiglio federale, sulla base dell’art. 14 cpv. 4 LIFD ha emanato l’ordinanza sull’imposizione secondo il dispendio nell’imposta federale diretta (OIDIFD; RS 642.123) dove vengono descritte le basi di calcolo (art. 1), il calcolo di controllo secondo l’articolo 14 capoverso 3 LIFD (art. 2) ed altre norme di dettaglio (art. da 3 a 6).
A livello cantonale, l’art. 13 LT, anch’esso modificato dal 1° gennaio 2016, prevede, per quanto concerne il dispendio, condizioni simili all’art. 14 LIFD.
2.9. Il Tribunale federale ha ricordato che l’imposizione secondo il dispendio si sostituisce all’imposta ordinaria sul reddito, ma non costituisce tuttavia né un accordo fiscale né un “privilegio”, bensì una procedura legale di tassazione che trova il suo epilogo nella notificazione di una decisione di tassazione ordinaria secondo l’art. 131 LIFD (ASA 76 pag. 748, consid. 3.2). Instaurato per ragioni pratiche, questo regime speciale deve essere concesso, su domanda del contribuente, quando ne sono adempiute le condizioni. Tuttavia, il contribuente può rinunciare all’imposta globale fin dall’inizio dell’assoggettamento o trascorso un certo tempo. In linea di principio, il diritto di rinunciare può essere esercitato in ogni periodo fiscale (cfr. ASA 76 pag. 748, consid. 3.2). L’Alta Corte ha anche aggiunto che, proprio perché le difficoltà di accertamento caratteristiche della situazione dei contribuenti autorizzati ad ottenere una tassazione globale sono oggetto delle semplificazioni previste nell’ambito della tassazione sul dispendio, allora si deve considerare in principio nullo un accordo fiscale che abbia per oggetto l’imposizione sul dispendio e con il quale il reddito imponibile viene fissato per diversi periodi fiscali. Altrimenti, vincolerebbe l’autorità fiscale contra legem, impedendole di procedere al calcolo di controllo secondo l’art. 14 cpv. 3 LIFD o di prendere in considerazione nuove circostanze (ASA 76 pag. 748, consid. 3.2).
Va ancora evidenziato che, mentre a livello federale, fino all’entrata in vigore della modifica dell’art. 14 LIFD, il 1° gennaio 2016, non vi erano limiti minimi per poter beneficiare della tassazione globale, se non quelli dell’art. 1 OIDIFD (quintuplo della pigione o del valore locativo dell’appartamento in casa propria, per i contribuenti con un’economia domestica propria o doppio del prezzo della pensione per il vitto e l’alloggio per gli altri contribuenti), alcuni cantoni, tra i quali il Ticino, prevedono invece un dispendio minimo (cfr. Messaggio del 29 giugno 2011 concernente la legge federale sull’imposizione secondo il dispendio; FF 2011 pag. 5433 e seguenti, in particolare pag. 5437 e 5440). Nel 2010 il limite ammontava a fr. 180'000 (Decreto esecutivo del 9 dicembre 2009), nel 2011 a fr. 190'000 (Decreto esecutivo del 21 dicembre 2010), nel 2012 a fr. 200'000 (Decreto esecutivo del 21 dicembre 2011), nel 2013 a fr. 300'000 (Decreto esecutivo del 19 dicembre 2012). A partire dal 1° gennaio 2014 questa condizione è stata inserita nell’art. 13 cpv. 8 LT, che prevede che il dispendio determinante non può essere inferiore a fr. 400'000 annui.
Non va dimenticato che la Circolare n. 9 del 3 dicembre 1993 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale, imposta federale diretta, adattata alla Legge federale sull’adeguamento formale delle basi temporali per l’imposizione diretta delle persone fisiche del 22 marzo 2013 (in vigore dal 1° gennaio 2014), prevede che i due coniugi hanno il diritto all’imposizione secondo il dispendio anche se uno solo di loro rispettivamente i loro figli possiedono la nazionalità svizzera. “Questo presuppone naturalmente che entrambi i coniugi adempino tutte le altre condizioni per l’ottenimento dell’imposizione secondo il dispendio, in particolare che non esercitino alcuna attività lucrativa in Svizzera” (circolare citata, pag. 2).
2.10. Per quanto concerne la problematica dei globalisti, va segnalato che con sentenza 30.2002.147 del 25 novembre 2002, annullata dalla pronunzia H 20/03 del 30 dicembre 2005, il TCA aveva confermato una decisione di una Cassa di compensazione che nel calcolo dei contributi dovuti da un’assicurata soggetta alla tassazione secondo il dispendio, oltre al reddito conseguito sotto forma di rendita, aveva preso in considerazione la sostanza, corrispondente al valore di stima fiscale dell’immobile posseduto dai coniugi ma non figurante nella tassazione, rilevando:
" (…)
Come visto, l'art. 10 cpv. 1 LAVS prevede che le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano il contributo secondo le loro condizioni sociali.
Per l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di una rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza. Il cpv. 3 prevede che per il calcolo del contributo la sostanza e l'importo della rendita annua moltiplicata per 20 devono essere arrotondati fino ai prossimi 50'000 franchi inferiori.
Infine, l'art. 29 cpv. 6 OAVS prevede che l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'articolo 14 LIFD deve essere parificato al reddito acquisito sotto forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.
Alla luce di quanto sopra precede emerge chiaramente che le persone senza attività lucrativa devono pagare il loro contributo sulla base della rendita e della sostanza, ciò che corrisponde appunto alla loro condizione sociale (cfr. art. 10 cpv. 1 LAVS). Nel caso in cui l'assicurato è assoggettato all'imposta secondo il dispendio (art. 14 LIFD), il dispendio è parificato al reddito acquisito sotto forma di rendita. Ciò significa che a tale importo, come per tutte le persone senza attività lucrativa, va ancora aggiunta la sostanza.
Circa la tassazione sul dispendio, va ricordato che secondo la LIFD e la LT i contribuenti che assolvono le condizioni poste dalle disposizioni legali vigenti possono pagare un'imposta globale invece dell'imposta ordinaria sul reddito e sulla sostanza. Tale imposta non può essere inferiore a quella calcolata in applicazione delle norme comuni della LT e della LIFD, sul reddito e sulla sostanza di estrazione ticinese, rispettivamente svizzera (cfr. M. Bernasconi, La tassazione globale secondo la legge cantonale ticinese e la legge federale in materia di imposta federale diretta, RDAT I 1995, pag. 497 segg.).
(…)
In particolare gli art. 13 LT e 14 LIFD prevedono che l'imposta globale è stabilità sulla base del dispendio del contribuente. Tale imposta deve tuttavia corrispondere almeno a quella calcolata sugli elementi di reddito e di sostanza di estrazione svizzera ai quali vanno eventualmente aggiunti gli elementi di reddito e di sostanza di estrazione estera se si chiede l'applicazione di convenzioni internazionali (cfr. M. Bernasconi, op. cit., pag. 497 segg.).
Il dispendio è calcolato sulla base delle spese annue corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone che vivono a suo carico durante il periodo di calcolo. Di regola il dispendio non può essere inferiore per i contribuenti che hanno un'economia domestica propria, a 5 volte l'importo della pigione o del valore locativo dell'appartamento di casa propria. L'autorità fiscale ha tuttavia la facoltà di scostarsi da questi principi e determinare un dispendio superiore all'importo derivante dal quintuplo della pigione o del valore locativo quando raggiunge il convincimento che il dispendio è superiore a tale importo (M. Bernasconi, op. cit., pag. 497 segg.).
La tassazione sul dispendio sostituisce dunque la tassazione ordinaria.
A mente del TCA, questa circostanza non impedisce alla Cassa di prendere in considerazione, oltre al dispendio, (da trattare come reddito conseguito sotto forma di rendite) anche la sostanza.
Infatti, se un assicurato coniugato, che non esercita alcuna attività lucrativa, é tenuto al pagamento dei contributi, la sostanza ed il reddito conseguito sotto forma di rendita dei due coniugi deve essere addizionato, qualunque sia il loro regime matrimoniale e anche qualora i due coniugi siano stati tassati in modo separato: la metà di questo importo sarà poi preso in considerazione per calcolare i contributi di questo assicurato (Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., pag. 347 e 349, n. 25 e 29 ad art. 10 LAVS).
Come visto, giusta l’art. 29 cpv. 6 OAVS, l’importo delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta l’art. 14 LIFD è parificato unicamente al reddito. Per cui, va ancora aggiunta la sostanza comunicata in maniera vincolante dall'autorità di tassazione, anche se la stessa non è tassata.
Infatti, determinante per il calcolo dei contributi è l'insieme della sostanza netta detenuta sia in Svizzera che all'estero (Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS), comunicata dall'autorità di tassazione in maniera vincolante (Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 349 n. 31 ad art. 10 LAVS) indipendentemente che questa figuri nella relativa tassazione. Infatti, anche se la sostanza posseduta all'estero non figura nella tassazione, essa fa comunque parte dell'importo soggetto a prelievo di contributi sociali.
Secondo questo Tribunale non vi è inoltre disparità di trattamento rispetto agli altri assicurati, proprio per il motivo che tutte le persone senza attività lucrativa devono pagare il contributo, oltre che sulle rendite, anche sulla sostanza posseduta sia in Svizzera che all'estero.
Va peraltro rilevato che l'interessata non contesta di possedere la sostanza, così come comunicata dall'autorità di tassazione. Per cui vi sarebbe semmai disparità di trattamento, dal profilo dei contributi AVS, nel concedere alle persone che possono scegliere la tassazione globale in luogo della tassazione ordinaria la possibilità di non comprendere la sostanza nell'importo determinante per il calcolo dei contributi.
Va infine rammentato che se l'insorgente ritiene che con tale metodo i contributi da pagare sono troppo elevati, può sempre chiedere all'autorità di tassazione di essere tassata in maniera ordinaria. Questa possibilità non è invece data alla maggioranza delle persone senza attività lucrativa le quali non hanno la facoltà di scelta tra la tassazione globale e ordinaria. In particolare i cittadini svizzeri possono usufruire di questa possibilità solo fino alla scadenza del periodo fiscale in corso (cfr. supra e art. 14 cpv. 1 e 2 LIFD).”
Con sentenza H 20/03 del 30 dicembre 2005, il TF ha annullato la citata pronunzia cantonale affermando:
" 4.2 Dalla documentazione agli atti emerge che il 23 giugno 1997 il competente Ufficio tassazione ha intimato ai coniugi D.________, al beneficio della tassazione globale, la notifica per l'imposta cantonale 1997/1998. La stessa indicava che non vi era alcuna sostanza imponibile, mentre il reddito soggetto a tassazione risultava essere di fr. 200'000.-. Gli stessi dati fiscali vengono indicati pure nella decisione su reclamo 8 ottobre 2001, concernente l'imposta cantonale dovuta dagli interessati per il biennio successivo.
Mediante decisione 14 novembre 1997 la Cassa, dal canto suo, considerava ai fini del calcolo dei contributi dovuti dalla ricorrente per il 1997 una sostanza determinante di fr. 2'000'000.- (fr. 200'000.- moltiplicati per 20, poi divisi per 2), desunta dalla tassazione 1995/1996. Con provvedimento del 18 aprile 2002, poi sostituito il successivo 27 maggio da altra decisione, emanata a seguito di un ricorso interposto il 21 maggio 2002 al Tribunale cantonale delle assicurazioni, la Cassa ha tenuto conto anche per la determinazione dei contributi per gli anni 1998 e 1999 di una sostanza determinante di fr. 2'000'000.-, presa in considerazione per la tassazione relativa al biennio 1997/1998 e stabilita sempre in base al reddito percepito sotto forma di rendite di fr. 200'000.-.
Con la decisione 13 giugno 2002, oggetto della presente lite, la Cassa ha considerato, come visto, anche una sostanza di fr. 1'323'915.-, riconducibile all'attestazione 7 giugno 2002 del competente Ufficio tassazione allegata alla memoria di risposta presentata dinanzi alla Corte cantonale, nonché al documento prodotto con le osservazioni del 19 agosto 2002, denominato "contribuzioni PF, elementi della tassazione", dal quale si rileva l'indicazione degli importi di fr. 200'000.- (codificato con i n. 243, 281 e 291) e di fr. 1'323'915.- (fr. 1'050'575.- + fr. 273'340.-, codificato con i n. 401, 402 e 481). L'amministrazione non si è per contro espressa in merito allo scritto 9 agosto 2002 inviato dall'Ufficio tassazione direttamente all'Istituto delle assicurazioni sociali, nel quale veniva comunicato che gli elementi imponibili per il biennio 1999/2000, risultanti dalla decisione su reclamo intimata l'8 ottobre 2001, ammontavano a fr. 200'000.- per il reddito e a fr. 0.- per la sostanza.
La decisione controversa è stata emanata sulla base del citato scritto 7 giugno 2002 dell'Ufficio tassazione, secondo cui l'imposizione 1999/2000 - indicante appunto una sostanza netta di fr. 1'323'915.- e una rendita di fr. 200'000.- - era "conforme e cresciuta in giudicato", ritenuto altresì che nell'atto di risposta 19 luglio 2002 l'amministrazione aveva rilevato come i contributi della ricorrente fossero stati stabiliti in base ai dati vincolanti forniti dall'Autorità fiscale. La Cassa nulla ha d'altro canto eccepito, in sede di osservazioni 19 agosto 2002, allo scritto indirizzatole dall'Ufficio tassazione il precedente 9 agosto - trasmessole inoltre anche dalla Corte cantonale, il 16 agosto 2002, per una presa di posizione - il quale evidenziava, come noto, che i coniugi D.________ non disponevano di sostanza imponibile, limitandosi a ribadire che l'insorgente possedeva una sostanza complessiva netta, codificata dall'Ufficio tassazione, di fr. 1'323'915.- e allegando, a conferma della sua tesi, il documento denominato "contribuzioni PF, elementi della tassazione" dell'8 ottobre 2001, antecedente quindi all'attestazione di diverso tenore rilasciata il giorno successivo dall'Ufficio tassazione.
5.2 In concreto, la tassazione determinante è - stando allo scritto 9 agosto 2002 inviato dalla competente autorità fiscale alla Cassa, attestante che gli elementi imponibili per il biennio 1999/2000, risultanti dalla decisione su reclamo intimata l'8 ottobre 2001, ammontavano a fr. 200'000.- per il reddito e a fr. 0.- per la sostanza - quella che dall'atto citato chiaramente risulta confermata. Detto altrimenti e avuto riguardo alle peculiarità della tassazione globale, il dispendio viene calcolato sulla base di una serie di parametri, tra cui la sostanza nota, per evitare che il contribuente paghi meno di quello che già risulterebbe dai dati disponibili. All'importo di fr. 200'000.- il fisco è giunto già considerando la sostanza complessiva nota.
Tali conclusioni erano peraltro conosciute dalla Cassa, che sembra non averne compreso la portata. Benché invitata a determinarsi dai primi giudici, essa non si è confrontata con le affermazioni divergenti dell'autorità fiscale, da cui emerge che sulla base della decisione su reclamo 8 ottobre 2001 entra in linea di conto solo il reddito imponibile cifrato in fr. 200'000.-. A nulla sussidia il rilievo dell'amministrazione in merito alle spiegazioni telefoniche ricevute dal fisco, secondo le quali la sostanza esposta non servirebbe per il calcolo delle imposte cantonali, ma piuttosto per una ripartizione a livello comunale. Infatti, avuto riguardo alla nota decisione su reclamo, fiscalmente determinante risulta essere solo un reddito imponibile di fr. 200'000.-, a fronte di una sostanza nulla, come peraltro riconfermato nello scritto 9 agosto 2002. Ne consegue in tutta evidenza l'erroneità della comunicazione 7 giugno 2002 rilasciata dall'Ufficio tassazione in termini manifestamente contrari alle emergenze oggettive riconducibili appunto alla citata decisione su reclamo, errore che ha poi portato alla nota rettifica. Per quel che riguarda la precisazione telefonica, essa deve intendersi nel senso che la sostanza indicata serve sì ai fini del riparto fiscale intercomunale, a prescindere dall'incidenza che essa ha avuto in precedenza nella determinazione del dispendio (alla tassazione globale si giunge infatti anche sulla base di una sostanza nota di fr. 1'323'915.- per entrambi i coniugi).
5.3 In esito alle suesposte considerazioni, tenuto conto in particolare della decisione su reclamo 8 ottobre 2001 riferita al periodo fiscale 1999/2000 - vincolante per la Cassa ai sensi degli art. 23 cpv. 4 e 29 cpv. 5 OAVS, norma quest'ultima specifica all'imposizione secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD - il ricorso dev'essere accolto nel senso che la sostanza determinante per il calcolo dei contributi per l'anno 2000 è di fr. 2'000'000.-, corrispondenti ad un reddito percepito sotto forma di rendite pari a fr. 200'000.- moltiplicato per 20, poi diviso per 2, trattandosi di elementi di reddito riferiti ai coniugi.
È forse opportuno ricordare a questo punto che per la giurisprudenza ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà; questa presunzione può essere infirmata solo da fatti concreti e rilevanti. Dal momento che le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità fiscali e che il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione amministrativa unicamente dal lato della legalità, egli può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo quando essa contenga errori manifesti o debitamente comprovati, che possono essere immediatamente corretti, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione (DTF 110 V 86 consid. 4 e 370 seg. con riferimenti di giurisprudenza; VSI 1997 pag. 26 consid. 2b).
Orbene, nel caso di specie non vi sono elementi di incertezza atti a modificare le conclusioni dedotte dalla decisione su reclamo 8 ottobre 2001, su cui si fonda il presente giudizio.” (sottolineature del redattore)
Con sentenza 9C_797/2014 del 28 maggio 2015, pubblicata in DTF 141 V 377, in un caso in cui i contributi di una persona senza attività lucrativa al beneficio della tassazione secondo il dispendio erano stati fissati sulla base di una reddito sotto forma di rendita di fr. 187'000 e di una sostanza di fr. 4'075’000, il TF ha stabilito, circa l’art. 29 cpv. 5 OAVS, che esso è conforme alla Costituzione e alla legge. L’Alta Corte, che ha concluso ricordando al ricorrente che non è tenuto ad essere tassato secondo il dispendio e che può modificare il proprio statuto nella misura in cui non lo ritiene (più) vantaggioso (consid. 5.1 in fine), ha affermato:
" 4.4 Wenn dem Beschwerdeführer gestützt auf Art. 1 dieser Verordnung für die direkte Bundessteuer Lebenshaltungskosten von Fr. 187'000.- angerechnet werden, ist seine Logik, dass der gleiche Betrag für die Belange der AHV eine blosse Fiktion darstellt, nicht nachvollziehbar. Dass es sich nicht so verhält, wie der Beschwerdeführer geltend macht, ist systemimmanent: Wenn Art. 14 Abs. 3 DBG die Steuer nach dem Aufwand der steuerpflichtigen Person und ihrer Familie bemisst (vgl. OLIVER ARTER, Die Aufwandbesteuerung, AJP 2007 S. 165 f.), wobei gemäss Art. 1 lit. a der Verordnung über die Besteuerung nach dem Aufwand in der Regel das Fünffache des Mietzinses oder des Mietwerts im eigenen Haus als Berechnungsgrundlage herangezogen wird und Art. 29 Abs. 5 AHVV diesen Wert dem für die AHV-Beiträge teilweise als Bemessungsgrundlage dienenden Renteneinkommen gleichsetzt, kann der identische Aufwand nicht steuerrechtlich als gesetzes- und verfassungskonform, AHV-rechtlich hingegen als verfassungswidrig gelten. Die Argumentation des Beschwerdeführers ist allein dem Wortlaut verhaftet, wenn er einzig die Wendung "Renteneinkommen" nach Art. 28 Abs. 1 bis 4 und Art. 29 Abs. 5 AHVV als massgebend erachtet. Als Bemessungsgrundlage nebst dem Vermögen dient der Aufwand im umschriebenen Sinn. Ob die nach Aufwand besteuerte Person nebst ihrem Vermögen über ein Renteneinkommen im engeren Sinn, das nach Art. 14 Abs. 3 lit. e DBG überdies aus schweizerischen Quellen fliessen müsste, verfügt, ist unerheblich. Da unter dem Begriff Renteneinkommen gemäss Art. 29 Abs. 5 AHVV der Aufwand im Sinne von Art. 14 DBG und Art. 1 der Verordnung über die Besteuerung nach dem Aufwand, d.h. in aller Regel das Fünffache des Eigenmietwerts, zu verstehen ist, kann keine AHV-rechtlich bedeutsame, gegen Art. 8 Abs. 1 BV verstossende Ungleichbehandlung der nach Aufwand besteuerten Personen mit Renteneinkommen im eigentlichen Sinn und jenen ohne solche Renteneinkünfte eintreten. Weil die Frage nach einem Renteneinkommen im engeren Sinn keine Auswirkungen auf die Höhe der geschuldeten Beiträge hat, ist der Behauptung des Beschwerdeführers, weil er keine Rente beziehe, müsse er beitragsrechtlich anders behandelt werden als die pauschal besteuerten Versicherten mit einem Rentenanspruch, die Grundlage entzogen. Eine Gleichbehandlung von in wesentlichen Aspekten unterschiedlichen Tatbeständen ohne Rücksicht auf deren Ungleichkeit liegt bei der gegebenen Rechtslage entgegen den Ausführungen in der Beschwerde nicht vor. Eine Verletzung des Gebots rechtsgleicher Behandlung (Art. 8 Abs. 1 BV; BGE 140 I 77 E. 5.1 S. 80; BGE 134 I 23 E. 9.1 S. 42; BGE 133 V 569 E. 5.1 S. 570 f.), das auch bei einer Gleichbehandlung unterschiedlicher Konstellationen verletzt sein kann, ist damit nicht gegeben.
4.5 Die Unterscheidung wird in Gesetz und Verordnung an anderer Stelle getroffen: Nichterwerbstätige Versicherte ohne Sonderstatus als Pauschalbesteuerte bezahlen nach Art. 10 Abs. 1 AHVG und Art. 28 Abs. 1 und 2 AHVV Beiträge aufgrund ihres Vermögens und des tatsächlichen jährlichen Renteneinkommens, was, wie dargelegt, in Bezug auf das Substrat "tatsächliches" Renteneinkommen für diejenigen nichterwerbstätigen Personen, die nach Aufwand besteuert werden, nicht zutrifft. Mit andern Worten wird bei pauschalbesteuerten Personen in jedem Fall ein fiktives Renteneinkommen angenommen, welches durch den (Lebens-)aufwand bestimmt wird (Art. 29 Abs. 5 AHVV), währenddem beim Nichterwerbstätigen ohne Sonderstatus zusätzlich zum Vermögen ausschliesslich das effektive Renteneinkommen massgeblich ist. Was sodann die unterschiedlichen sozialen Verhältnisse betrifft, welche nach Auffassung des Beschwerdeführers innerhalb des Personenkreises bestehen, der von der Pauschalbesteuerung profitiert, wird diesem Umstand gemäss Art. 29 Abs. 5 AHVV durch das Abstellen auf einen unterschiedlich hohen Aufwand Rechnung getragen.
Der Beschwerdeführer rügt schliesslich, für die Beitragsbemessung dürfe der Verordnungsgeber nebst dem Vermögen nicht auch noch den Aufwand als Bemessungsgrundlage heranziehen. Dies geschieht - wie erwähnt - in Anlehnung an das Steuerrecht. Auch bei der Festsetzung der Beiträge der Selbständigerwerbenden (Art. 9 Abs. 3 AHVG; Art. 23 AHVV) lehnt sich das AHV-Beitragsrecht an die Regelung im Steuerrecht an. Der Beschwerdeführer bringt keine einsichtigen Argumente vor, weshalb diese Parallelität nicht auch vorliegend massgeblich sein soll.
5.1 Soweit sich die Rüge einer Verletzung des Rechtsgleichheitsgebots sinngemäss auf die Höhe des von Ausgleichskasse und Vorinstanz festgelegten Aufwands (sog. "Renteneinkommen") und der darauf basierenden Beiträge im Vergleich zu den bis 2011 erhobenen Beiträgen sowie zur Beitragsfestsetzung aufgrund einer ordentlichen, nicht nach Aufwand erfolgten Steuerveranlagung, bezieht, was aus dem Umstand, dass der Beschwerdeführer mit der Beitragsfestsetzung für 2010 und 2011 offenbar einverstanden war, geschlossen werden könnte, ist sie ebenfalls unbegründet. Wie der Versicherte selbst erwähnt, ist der Höchstbetrag für Nichterwerbstätige nach Art. 10 Abs. 1 AHVG auf den 1. Januar 2012 mehr als verdoppelt worden, indem statt eines Fixbetrages (Fr. 8'400.-) nunmehr das 50-fache des Mindestbeitrages von Fr. 387.- (seit 1. Januar 2012: Fr. 392.-) massgebend ist. Falls der Beschwerdeführer zufolge dieser Gesetzesanpassung als Pauschalbesteuerter höhere AHV/IV/EO-Beiträge zu entrichten hat als im Falle einer Besteuerung auf der Grundlage des effektiven Einkommens und Vermögens, ist es ihm unbenommen, die im Hinblick auf den Wechsel zu einer ordentlichen Steuerveranlagung mangels weiterer Erfüllung der Voraussetzungen für die Pauschalbesteuerung (vgl. ARTER, a.a.O., S. 173 f.) erforderlichen Schritte in die Wege zu leiten. Da die Besteuerung nach Aufwand, welche die Beitragsfestsetzung nach Massgabe von Art. 29 Abs. 5 AHVV nach sich zieht, freiwillig erfolgt, wie bereits die Vorinstanz zutreffend festgehalten hat, und namentlich wohl ein Rechtsanspruch, aber keine Pflicht besteht, sich bei Erfüllung sämtlicher (subjektiven und objektiven) Voraussetzungen pauschal besteuern zu lassen (ARTER, a.a.O., S. 160), kann der Versicherte diesen steuerrechtlichen Status auch wieder beenden.”
(sottolineature del redattore)
Va inoltre segnalato che con sentenza 80.2015.118 del 21 ottobre 2015, circa la discrepanza tra il dispendio a livello cantonale e quello a livello federale, la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello, ha affermato:
" (…)
Mentre, infatti, in un primo tempo il fisco cantonale avrebbe sostenuto che tale importo minimo sarebbe stato uguale per il calcolo dell’IC e dell’IFD – e sarebbe stato conforme a quanto stabilito dal Decreto esecutivo cantonale, cioè 300'000 franchi-, nel corso del 2015 avrebbe invece ammesso che per l’IFD fosse ancora applicabile il minimo previsto dal decreto (cantonale) vigente nel periodo fiscale precedente, cioè 200'000 franchi.
In mancanza di ogni conferma da parte delle autorità fiscali, si deve riconoscere che un simile cambiamento di prassi, se fosse confermato, sarebbe ingiustificato. Infatti, si è già sottolineato come né l’art. 14 LIFD né l’ordinanza del Consiglio federale prevedano un valore minimo per accedere alla tassazione “globale”.
Né un limite di 200'000 franchi né uno di 300'000 franchi sarebbe pertanto compatibile con la legislazione federale in vigore.
4.5.
Ma, anche volendo ammettere una simile prassi dell’autorità fiscale cantonale, non si vede in quale modo il suo cambiamento nel corso del 2015 potrebbe giovare all’insorgente.
Infatti, supponendo per ipotesi che (…) abbia fissato il limite a 200'000 franchi per l’IFD, valendo invece per l’IC quello previsto dal Decreto esecutivo, pari a 300'000 franchi, è evidente che ciò non le consentirebbe di avere due diverse tassazioni sul dispendio per lo stesso periodo fiscale; vi sarebbero infatti semplicemente due soglie minime diverse, al di sotto delle quali si è sottoposti all’imposizione ordinaria. In altri termini, come peraltro rileva la stessa contribuente nel suo reclamo, proprio perché i criteri per commisurare il dispendio sono uguali nella legge cantonale ed in quella federale, è escluso che lo stesso calcolo possa comportare un esito non coincidente.
Allora, l’eventuale fissazione di un limite diverso per poter beneficiare della tassazione globale ai fini dell’IFD e dell’IC potrebbe tutt’al più implicare che un contribuente ottenga di essere imposto sul dispendio per l’IFD ma non per l’IC. Tornando all’ipotesi che, nel periodo fiscale 2013, il fisco cantonale esigesse un dispendio minimo di 200'000 franchi per concedere la tassazione globale per l’IFD ed un minimo di fr. 300'000 franchi per l’IC, la conseguenza sarebbe che un contribuente, il cui dispendio ammonta per esempio a 240'000 franchi, sarebbe sottoposto alla tassazione globale per l’IFD ma sarebbe soggetto all’imposizione ordinaria sul reddito e sulla sostanza per l’IC e dovrebbe di conseguenza inoltrare due diverse dichiarazioni (…)
4.6.
Ne discendono alcune conclusioni.
In primo luogo, per la concessione della tassazione globale nell’ambito dell’IFD, non è attualmente previsto alcun dispendio minimo. Anche un contribuente che non raggiunga il limite minimo previsto dal diritto cantonale avrebbe pertanto diritto alla tassazione globale per l’imposta federale diretta.
In secondo luogo, la legge federale, non diversamente peraltro da quella cantonale, stabilisce dei criteri precisi per il calcolo del dispendio e richiede che in ogni caso il risultato così raggiunto venga confrontato con l’esito di un calcolo di controllo.
L’imponibile non viene cioè stabilito mediante una sorta di trattativa tra fisco e contribuente ed un eventuale accordo sulla commisurazione del dispendio imponibile non esplica comunque i suoi effetti aldilà del periodo fiscale per il quale è stato adottato.
In terzo luogo, non si può certo escludere che, per il riconoscimento della tassazione globale, la legge federale e quella cantonale prevedano due importi minimi diversi fra loro. Anzi, dopo l’entrata in vigore della nuova legge federale, nel 2016, sarà facile che si verifichi, ogniqualvolta un cantone adotti un importo minimo inferiore o superiore a 400'000 franchi. Ma è anche quanto si verifica già oggi in tutti quei cantoni che, come il Canton Ticino, diversamente dalla Confederazione, richiedono un dispendio minimo per accedere alla tassazione globale. La conseguenza di tale difformità non è tuttavia che possa essere stabilito un dispendio diverso per il calcolo dell’imposta cantonale e dell’IFD, bensì unicamente che un contribuente potrà beneficiare della tassazione globale solo per una delle due imposte e non anche per quella che prevede un limite (o un limite più elevato) che egli non raggiunge.
4.7.
Di conseguenza, la reclamante, che è stata assoggettata all’imposta sul dispendio sia per l’IC sia per l’IFD e che ha dichiarato un tenore di vita di 300'000 franchi per entrambe, non dovrebbe avere alcun interesse a rimettere in discussione il calcolo dell’IFD. Infatti, se dichiarasse un dispendio inferiore a 300'000 franchi, la conseguenza più importante potrebbe consistere nel suo assoggettamento alla procedura di tassazione ordinaria, per l’IC. (….)”
2.11. Tornando al caso di specie, va ancora evidenziato che l’insorgente il 9 luglio 2015 ha scritto un e-mail al funzionario __________ __________ dell’UFAS, chiedendogli:
" (…)
Gemäss Art. 29 Abs. 5 AHV Verordnung, gilt der für die Pauschalbesteuerten gemäss Art. 14 DBG festgelegte Aufwand als Renteneinkommen für die Festsetzung der AHV Beiträge von Pauschalbesteuerten. “Die betreffenden Veranlagung für die direkte Bundessteuer sind für die Ausgleichskassen verbindlich”.
Ich gehe davon aus, dass aufgrund dieser Aussage, kein Ermessenspielraum für die __________ Sozialversicherungsbehörde besteht, das massgebende Renteneinkommen gemäss Art. 29 Abs. 4 AHVV selbst zu ermitteln, z.B. aufgrund der (höheren) Veranlagung für die Kantonssteuern.
Können Sie dies bestätigen bzw. mir eine negative Antwort begründen?” (allegato doc. O)
Il 10 luglio 2015 __________ ha chiesto ragguagli alla Cassa convenuta (doc. 10), la quale il giorno stesso ha esposto il caso, indicando che ai sensi dell’IFD vi è un imposizione di fr. 190'000 per entrambi gli anni, mentre ai sensi dell’imposta cantonale l’imposizione secondo il dispendio ammonta a fr. 300'000 nel 2013 e a fr. 400'000 nel 2014 (doc. 10). Con e-mail del 10 luglio 2015 il medesimo funzionario __________ ha risposto alla Cassa affermando che “secondo me, non si può andare oltre il disposto del art. 29 cpv. 5 OAVS che, per le persone al beneficio dell’imposta secondo il dispendio, dichiara che la tassazione federale è vincolante per le casse di compensazione. Ho l’intenzione di rispondere così all’avv. RA 1” (doc. 10).
Con e-mail del 13 luglio 2015 __________ ha risposto alla rappresentante dei ricorrenti:
" (…)
Ihre Auffassung kann ich bestätigen” (allegato doc. O)
2.12. In concreto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Tribunale rileva quanto segue.
La circostanza che i coniugi ricorrenti siano stati tassati in maniera diversa a livello di imposta cantonale e federale sul dispendio è anomalo, giacché, di principio, come rilevato dalla Camera di diritto tributario nella sentenza 80.2015.118 del 21 ottobre 2015, il dispendio relativo al medesimo periodo di calcolo non può variare a dipendenza che la tassazione sia quella federale o cantonale, ritenuto che il calcolo è il medesimo. Infatti la conseguenza della difformità tra la tassazione cantonale e quella federale “non è tuttavia che possa essere stabilito un dispendio diverso per il calcolo dell’imposta cantonale e dell’IFD, bensì unicamente che un contribuente potrà beneficiare della tassazione globale solo per una delle due imposte e non anche per quella che prevede un limite (o un limite più elevato) che egli non raggiunge”.
In concreto, ritenuto che per l’imposta federale diretta i coniugi sono stati tassati nel 2013 e nel 2014 sulla base di un dispendio di fr. 190'000 (doc. 14) e per l’imposta cantonale di fr. 300'000, rispettivamente di fr. 400'000 significa che solo la tassazione federale va considerata quale tassazione globale, mentre la tassazione cantonale è una tassazione ordinaria (cfr. sentenza 80.2015.118 del 21 ottobre 2015: “ […] Di conseguenza, la reclamante, che è stata assoggettata all’imposta sul dispendio sia per l’IC sia per l’IFD e che ha dichiarato un tenore di vita di 300'000 franchi per entrambe, non dovrebbe avere alcun interesse a rimettere in discussione il calcolo dell’IFD. Infatti, se dichiarasse un dispendio inferiore a 300'000 franchi, la conseguenza più importante potrebbe consistere nel suo assoggettamento alla procedura di tassazione ordinaria, per l’IC”). Di conseguenza i ricorrenti nei prossimi anni (2015 e seguenti), se non dovessero raggiungere anche per l’imposta federale diretta il minimo previsto a livello cantonale, dovrebbero essere tassati, a livello cantonale, secondo la tassazione ordinaria, inoltrando la relativa dichiarazione cantonale come la maggior parte dei residenti in Ticino, e non dovrebbero più beneficiare, a livello cantonale, della tassazione secondo il dispendio.
Per quanto concerne tuttavia i contributi sociali dovuti dalla ricorrente nel 2013 e nel 2014 determinante è che i coniugi a livello federale sono tassati secondo il dispendio ai sensi dell’art. 14 LIFD. Il dato evinto dalla tassazione federale secondo il dispendio è infatti determinante per il calcolo dei contributi sociali, ritenuto come per l’art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita e come la corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione (cfr. in tal senso anche il parere dell’UFAS, consid. 2.11). La conformità di questo disposto alla legge ed alla costituzione è stato recentemente ribadito dal TF nella sentenza 9C_797/2014 del 28 maggio 2015, pubblicata in DTF 141 V 377. In tale occasione, al consid. 4.2, l’Alta Corte ha inoltre affermato che “Art. 29 Abs. 5 AHVV nimmt auf diese bundessteuergesetzliche Bestimmung Bezug, indem er anordnet, dass der für die Besteuerung nach dem Aufwand nach Art. 14 DBG geschätzte Aufwand dem Renteneinkommen gleichzusetzen ist, wobei die betreffenden Veranlagungen für die direkte Bundessteuer für die Ausgleichskassen verbindlich sind. Dass nebst dem Vermögen der Aufwand des Versicherten zur Beitragsberechnung heranzuziehen ist, hält sich an den in Art. 10 Abs. 1 AHVG vorgegebenen Rahmen, indem auch damit die sozialen Verhältnisse der beitragspflichtigen Person berücksichtigt werden, die sich auch und gerade in den Wohnverhältnissen, d.h. der Höhe des Eigenmietwerts oder des Mietzinses, widerspiegeln, welche die Höhe des anzurechnenden Aufwandes massgeblich oder allein bestimmen (E. 4.3 hienach)” (sottolineatura del redattore).
In altre parole il Tribunale Federale ha ribadito che la tassazione globale ai sensi dell’art. 14 LIFD è vincolante e che le condizioni sociali degli assicurati, ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 prima frase LAVS, sono considerate nell’ambito del calcolo del dispendio di cui all’art. 14 LIFD. Ritenuto inoltre che la LAVS è una legge federale che va applicata a tutto il territorio svizzero in maniera omogenea, da cui la necessità di calcolare i contributi sociali sulla base dei medesimi parametri in tutta la Svizzera e rammentato a questo proposito che di principio, per il calcolo dei contributi sociali, il reddito determinante è di norma quello evinto dalla tassazione IFD (cfr. art. 29 cpv. 5 OAVS in caso di tassazione secondo il dispendio ed art. 23 cpv. 1 OAVS per gli indipendenti), non è possibile in presenza di una tassazione IFD regolarmente cresciuta in giudicato, che non contenga errori manifesti od immediatamente emendabili, in caso di divergenza con una tassazione cantonale, scostarsene. Soluzioni cantonali
divergenti non sono ammissibili (cfr., in un altro ambito, e meglio quello della corretta determinazione del reddito da invalido, la sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006: “8.2 In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis”).
Ciò del resto è quanto affermato anche dall’UFAS (cfr. consid. 2.11).
Nel caso di specie va di conseguenza preso in considerazione il dispendio evinto dalle tassazioni federali 2013 e 2014, cresciute in giudicato, in luogo di quello imposto nelle tassazioni cantonali.
Per quanto concerne la sostanza, la medesima va invece di principio evinta dalla tassazione cantonale, non esistendo una tassazione della sostanza a livello federale (cfr. anche art. 29 cpv. 3 OAVS). Tuttavia, essa può essere presa in considerazione solo nella misura in cui figura nella rispettiva tassazione cresciuta in giudicato (cfr. la citata [consid. 2.10] sentenza H 20/03 del 30 dicembre 2005 dove il TF ha annullato la pronunzia del TCA che aveva tenuto conto del valore di stima, utilizzato per il riparto comunale, dell’immobile nel quale abitavano i coniugi tassati secondo il dispendio, ma che non figurava nella rispettiva tassazione). In concreto la Cassa non ha preso in considerazione la sostanza, giacché dagli atti emerge che nel 2014 è negativa (cfr. doc. 11b, tassazione del 28 maggio 2015), mentre nel 2013 è pari a fr. 0 (doc. 12e, tassazione su reclamo del 10 aprile 2015).
Ne segue che non occorre di conseguenza esaminare oltre la censura del marito della ricorrente il quale ha contestato la necessità di produrre la documentazione relativa alla sua sostanza ed al suo reddito estero.
In queste condizioni la decisione impugnata deve essere annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione affinché calcoli i contributi 2013 e 2014 della ricorrente sulla base del dispendio evinto dalle rispettive tassazioni federali.
Ai ricorrenti, rappresentati da un legale e vincenti in causa, vanno assegnate le ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.I ricorsi sono accolti.
§ La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per un nuovo calcolo dei contributi ai sensi dei considerandi.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà ai ricorrenti, in solido, fr. 2'500 (IVA inclusa se dovuta), a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti