Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2015.34

 

IR/sc

Lugano

3 marzo 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2015 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 16 novembre 2015 emanata da

 

Cassa CO 1

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                                  A.   Mediante decisione 23 aprile 2015 la Cassa CO 1 (Cassa qui di seguito), ha fissato i contributi dovuti da RI 1 per l’anno 2013 fondandosi sulla decisione di tassazione relativa al medesimo anno, ritenendo l’importo del reddito di CHF 52'000 maggiorandolo dei contributi personali CHF 5'035 per un complessivo di CHF 57'000 e determinando l’importo dovuto in CHF 6'700,80.

 

                                         L’opposizione interposta dall’assicurata è stata rigettata con decisione su opposizione del successivo 16 novembre 2015 con cui la Cassa ha ritenuto che

 

" (…)

L’ufficio delle imposte non ha ricevuto alcuna conferma per quanto concerne i versamenti personali in una istituzione del 3° pilastro e quindi non ha effettuato alcuna deduzione.

La definitiva imposizione fiscale è passata in giudicato poiché lei non ha inoltrato alcuna opposizione.

Per i motivi summenzionati dobbiamo pertanto attenerci alla nostra decisione del 23.04.20015. (…)” (doc. A1)

 

                                  B.   L’assicurata è insorta (doc I) contro questa decisione al Tribunale cantonale delle assicurazioni. Con ricorso del 14 dicembre 2015 RI 1 ha ribadito di avere regolarmente compreso “nella compilazione delle imposte la mia assicurazione per un importo di fr. 4'000.00, alla voce ass. private sulla vita” e nella decisione l’UT competente ha eseguito una deduzione complessiva massima di CHF 10'500. Con il ricorso la signora RI 1 ha chiesto di riconoscerle la deduzione dell’importo di Fr. 4'000.00 effettivamente soluto e non computabile a suo avviso nel reddito.

 

                                         All’assicurata il giudice delegato ha imposto il completamento del ricorso (doc. III) ed il successivo 4 gennaio 2016 l’assicurata ha precisato le sue motivazioni e l’assicuratore (a seguito di ordinanza del TCA, doc. IV) si è espresso in merito (doc. V) rilevando il vincolo della Cassa alle decisioni dell’autorità fiscale ma rimettendosi al giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di erroneità nei dati notificati.

 

                                         L’assicurata è stata invitata a prendere posizione sulla risposta di causa il 19 gennaio 2016 (doc. VII) e le parti sono state convocate per un’udienza di discussione dal Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. IX del 20 gennaio 2016) che si è svolta, alla sola presenza della ricorrente, il 15 febbraio 2016 (doc. XII). Prima dell’udienza l’assicurata ha fatto pervenire al TCA uno scritto (doc. X) con allegati diversi documenti (doc. B1/9) sui quali la Cassa è stata invitata ad esprimersi (doc. XI) così come ha potuto fare sul verbale d’udienza (doc. XII), ciò che ha fatto il 18 febbraio 2016. La Cassa ha precisato nella sua presa di posizione che:

 

" (…)

Dopo il chiarimento durante il colloquio telefonico con l’istituzione di previdenza (__________) abbiamo costatato quanto segue:

Gli importi pagati dalla Signora RI 1 sono dei versamenti in un’istituzione del 3b pilastro (non previdenza legata). Questi versamenti non devono essere dedotti dal reddito lordo acquisito dall’attività lucrativa. Facciamo riferimento in questo contesto alle istruzioni sui contributi di persone con attività lucrativa indipendente e delle persone senza attività lucrativa Rz 1113 seg. DIN e alla legge menzionata.” (doc. XIV)

 

                                         Nel corso dell’udienza la ricorrente ha precisato come:

 

" (…)

La ricorrente indica che tramite il contratto __________ deduce l’importo complessivo annuo di fr. 4'000.-- a livello fiscale e questo quali contributi della previdenza individuale vincolata in sede di dichiarazione fiscale.

Come appare dalla dichiarazione prodotta relativa al 2013 doc. D3 la deduzione (pag. 4) non è contemplata.

Per tale motivo la ricorrente considera in se imprecisa la tassazione del 25.2.2015 e ritiene che il Giudice debba considerare l’importo del reddito netto conseguito in quell’anno in fr. 48'000.-- e determinare i contributi maggiorando questo importo della cifra dei contributi personali per giungere all’importo lordo.

Il Giudice osserva che nella copia prodotta del doc. B3 modulo 6 (pag. 11) è posta in deduzione dal reddito complessivo conseguito la cifra per onori assicurativi e interessi di capitale a risparmio, tra le quali viene dedotto un’assicurazione privata sulla vita e di rendita vitalizia di fr. 4'000.--.

La ricorrente osserva di non avere altre assicurazioni vita se non quella contratta con __________.

Il Giudice osserva che verosimilmente la deduzione di fr. 4'000.-- è intervenuta in questo contesto (modulo 6) e non invece quale contributo III pilastro.

La ricorrente precisa che anni fa, in epoca che non sa più precisare ha fatto capo al finanziamento della __________ per un’acquisizione immobiliare.

L’immobile è poi stato alienato. (…)” (doc. XII)

 

                                         Non sono state acquisite ulteriori prove.

 

 

                                         in diritto

 

in ordine

 

                                   1.   Il ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione resa su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei fatti, una motivazione adeguata e conclusioni precise a seguito del decreto di completazione citato. Il gravame è quindi ricevibile in questa sede.

 

                                   2.   La presente vertenza, come recita una formula da anni impiegata singolarmente da tutti i membri del Tribunale cantonale delle assicurazioni, formula che trova il suo fondamento nella giurisprudenza dell’Alto Tribunale Federale (citata più sotto), non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere la procedura nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

In un recente giudizio 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, non destinato a pubblicazione nonostante sia stato pronunciato dalla II Corte di diritto sociale del Tribunale Federale nella sua composizione a 5 giudici, sentenza concernente rendita AVS, l’Alta Corte ha posto in dubbio la comprensibilità della “formulazione regolarmente utilizzata dal tribunale ticinese” chiedendosi se “il cittadino sia in grado di capire ove risieda … la competenza del giudice unico”. A tale quesito, che il giudizio invece della I Corte di diritto pubblico 1C_569/2015 dell’11 novembre 2015 correttamente neppure si pone, può essere data tranquillante risposta alla luce dei fatti. La semplice scorsa dell’elenco delle numerose impugnative formulate contro giudizi monocratici dei membri del Tribunale cantonale delle assicurazioni, senza sollevazione del problema della comprensibilità della formula, ricorsi non certo tutti provenienti da avvocati o persone cognite in materia, avrebbe certamente permesso al TF di accertare, nel corso dell’ultimo ventennio, la piena comprensione della formula usata.

 

Sia come sia l’uso di formule o la ripetizione di frasi contenenti concetti giuridici è costume dei Tribunali elvetici, e non solo. Il TF stesso non è scevro da questa abitudine, non unicamente quando sia confrontato con patrocinatori professionisti ma anche quando la persona che adisce l’alta Corte non è cognito in materia; a puro titolo d’esempio si vedano le sentenze della I Corte di diritto sociale 8C_159/2013 del 1° marzo 2013 e 8C_82/2014 del 31 gennaio 2014, con cui l’Alta Corte – al medesimo assicurato non patrocinato, senza conoscenza giuridica alcuna, vivente in una condizione di difficoltà, due volte di fila ad un anno di distanza (ciò che comprova la non comprensione della locuzione usata dai Giudici federali) – ha comunicato l’irricevibilità dei suoi gravami con espressioni di difficile comprensione.

 

La formula impiegata da anni dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, e che l’Alta Corte mai prima della STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 aveva posto in discussione nonostante la specifica contestazione relativa all’emanazione di giudizio a corte monocratica formulata in taluni casi (per tutte di veda la STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011) - è comprensibile ampiamente a tutte le persone che conoscano minimamente il senso delle parole usate in lingua italiana ed abbiano anche solo semplici capacità cognitive. Il concetto espresso è elementare: se la procedura non è difficile perché ci sono prove complesse da acquisire, o se non presenta novità giuridiche, può essere decisa da un solo giudice e non da tutti i membri della Corte ticinese.

 

In concreto, il caso in discussione fa riferimento al preteso mancato computo da parte delle autorità fiscali del premio assicurativo versato dall’assicurata a __________, ciò che determinerebbe una deduzione della cifra del reddito su cui calcolare i contributi. Il caso non è complesso, l’indizione di un’udienza non ha rilievo nella complessità ma è stata necessaria per verificare e comprendere appieno le contestazioni dell’assicurata (indire un’udienza non rende complessa una procedura, si veda la STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

nel merito

 

                                   3.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS). A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente. I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

 

                                   4.   Per l’art. 22 cpv. 1 OAVS i contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile. I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l’anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell’azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (cpv. 2). Il reddito dell’anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell’anno (cpv. 3). Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (cpv. 4). Se l’esercizio commerciale non corrisponde all’anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (cpv. 5).

                                   5.   Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS). In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS). Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS). Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS). Per l’art. 24 cpv. 1 OAVS nell’anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze periodiche. A norma dell’art. 24 cpv. 2 OAVS le casse di compensazione stabiliscono i contributi d’acconto sulla base del reddito presumibile dell’anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l’ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile. Giusta l’art. 24 cpv. 3 OAVS se durante o dopo l’anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d’acconto. L’art. 24 cpv. 4 OAVS prevede che le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d’acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile. Per l’art. 24 cpv. 5 OAVS se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d’acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d’acconto dovuti in una decisione.

 

                                   6.   Per giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

                                         L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4; RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss). Dal canto suo la più recente dottrina ribadisce nella sostanza i medesimi principi evocati dalla giurisprudenza relativi ai vincoli esistenti tra le decisioni dell’autorità fiscale, da un lato, e le decisioni che incombono alle Casse in materia di fissazione dei contributi.

                                         Ueli Kieser: Alters-und Hinterlassenenversicherung, 3 der., Schulthess 2012, ad art. 9 n. 82 e ss in particolare 85 e ss. Precisa invece i casi in cui la tassazione non é vincolante (su questi aspetti si veda la recente STCA 30.2014.28 in re G. del 1 dicembre 2014).

 

                                   7.   In concreto dagli accertamenti svolti e dalle emergenze degli atti processuali, si deve ritenere che l’autorità fiscale non ha dedotto dall’importo dei redditi la cifra di CHF 4'000.00 siccome detta somma non costituisce un importo deducibile (3 pilastro b). D’altra parte questo aspetto è stato pure indicato in corso d’udienza dove l’assicurata ha indicato di affidarsi a fiduciario per la stesura della dichiarazione fiscale e di avere comunque ottenuto dall’assicuratore vita un parziale finanziamento fondato sull’assicurazione vita.

 

                                         Sia come sia non sussiste in concreto un manifesto errore del tassatore, facilmente emendabile che rientri tra quelli che la giurisprudenza ammette per un riesame della decisione di tassazione da parte del giudice delle assicurazioni sociali. Da quanto precede emerge che l’argomento invocato dalla ricorrente non è di pregio e non può essere recepito in questa sede.

 

                                   8.   Resta da esaminare se la Cassa abbia correttamente fissato i contributi dovuti dall’assicurata, in particolare determinando l’importo del reddito soggetto alla percezione dei contributi.

 

                                         A questo proposito va rammentato che, in alcune recenti sentenze (si vedano le STCA 30.2014.28 del 1° dicembre 2014, 30.2014.25 del 25 agosto 2014 e 30.2014.10 del 10 giugno 2014), il TCA ha ripreso la giurisprudenza in materia in questi termini:

 

" Giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'articolo 8 della presente legge, all'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e all'articolo 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.

 

Per la disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 2011 (computo delle deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale), l'articolo 9 capoverso 4 si applica a tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa indipendente comunicati dalle autorità fiscali dopo l'entrata in vigore della modifica.

 

Nella recente STCA 30.2014.13 del 24 marzo 2014, emanata da questo Tribunale nella sua composizione di tre giudici e cresciuta incontestata in giudicato, ripresa nelle STCA 30.2014.8 del 22 maggio 2014 e STCA 30.2014.10 del 6 giugno 2014, è stato evidenziato che con sentenza 9C_189/2013 del 13 dicembre 2013 (DTF 139 V 537 = SVR 2014 AHV Nr. 2) l'Alta Corte ha stabilito che vi è un'eccezione all'applicazione dell'art. 9 cpv. 4 LAVS. Nel caso giudicato nella sua sentenza di principio il Tribunale federale ha ritenuto che, nelle comunicazioni relative al 2008 e al 2009, l'autorità fiscale ha negato che dall'importo comunicato fossero stati dedotti i contributi sociali.

L'istanza inferiore, ossia il Tribunale amministrativo del Canton Zugo, aveva accolto il ricorso dell'assicurato, affermando che la Cassa non doveva aggiungere all'importo soggetto a contribuzione gli oneri sociali e rinviando l'incarto all'amministrazione per un nuovo calcolo dopo avere accertato l'ammontare del reddito netto. Dal canto suo il Tribunale federale ha stabilito che la lettera della norma è chiara, nel senso che il reddito che l'autorità fiscale deve comunicare deve corrispondere al reddito netto e che la Cassa di compensazione competente deve ricalcolarlo al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili. A livello di ordinanza, l'art. 23 cpv. 4 OAVS prevede che le comunicazioni delle autorità fiscali sono vincolanti per le casse (cfr. consid. 5.3).

L'Alta Corte ha quindi affermato che scopo e senso dell'art. 9 cpv. 4 LAVS si evincono dal Messaggio del Consiglio federale. Al fine di semplificare il loro compito e di applicare unitariamente la norma, le autorità fiscali devono essere sgravate dal ricalcolo dei contributi. Il legislatore è consapevole che con il nuovo disposto i contributi dedotti a livello fiscale non collimano necessariamente con quelli ricalcolati dalle casse di compensazione, poiché la deduzione fiscale non viene loro comunicata. Scopo e senso della norma consistono nella semplificazione del lavoro per il fisco e per le casse di compensazione (cfr. consid. 5.4).

 

Secondo l'interpretazione letterale e teleologica della nuova norma, la ratio legis della modifica consiste nel fatto che le casse di compensazione, contrariamente alla prassi in vigore precedentemente (DTF 111 V 289), non devono più preoccuparsi della questione di sapere se le autorità fiscali hanno o meno dedotto i contributi sociali dal reddito loro comunicato. Devono partire dal principio che si tratta di un reddito netto e devono di conseguenza aggiungervi i contributi sociali. L'assicurato dichiara al fisco anche i contributi sociali e può impugnare la tassazione se rileva che la deduzione non è avvenuta correttamente. Vale anche in questo contesto il principio secondo il quale l'indipendente deve far valere i propri diritti nell'ambito della procedura fiscale (DTF 110 V 369). Se la tassazione non viene contestata, di principio diventa vincolante per il calcolo dei contributi (cfr. consid. 5.5). La nostra Massima istanza ha tuttavia stabilito che questo principio non è assoluto e non vale quando tramite la comunicazione fiscale è attestato chiaramente, espressamente e senza nessun dubbio che dal reddito non è stata eseguita alcuna deduzione. Nel caso giudicato dal TF, nella comunicazione relativa al 2009 l'autorità fiscale ha risposto negativamente alla questione di sapere se i contributi personali sono stati dedotti dal reddito da attività indipendente. Dalle risposte alle domande poste dall'Alta Corte emerge infatti che alla cassa di compensazione è stato comunicato il reddito senza la deduzione dei contributi sociali, perché il ricorrente non li ha dichiarati o non ne ha fatto domanda in tal senso. Se dalla comunicazione fiscale è chiaro che non sono state fatte deduzioni e per la cassa non vi è alcun dubbio che il reddito dichiarato è un reddito lordo, la cassa non deve procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 LAVS. Infatti, secondo il Messaggio del Consiglio federale, il legislatore partiva dal presupposto che il fisco aveva effettivamente dedotto i contributi. Per questo motivo, il TF ha ritenuto che la sentenza di prima istanza è corretta nel suo risultato e l'amministrazione deve ricalcolare i contributi dovuti dall'assicurato (cfr. consid. 6).

 

Nel primo caso giudicato da questo Tribunale (30.2014.13), la fattispecie era analoga a quella trattata dal Tribunale federale, visto che alla domanda se l'assicurato avesse dedotto i contributi dal reddito aziendale l'autorità fiscale ha risposto negativamente. Pertanto, il TCA ha concluso che il reddito accertato fiscalmente era lordo e ha dunque accolto il ricorso e rinviato gli atti all'amministrazione, affinché ricalcolasse il contributo dovuto sulla base di questo importo, senza applicare l'art. 9 cpv. 4 LAVS.

 

Anche nella seconda controversia (30.2014.8) il TCA ha potuto accertare che il reddito da attività indipendente ricavato dalla documentazione raccolta era lordo, visto che, separatamente, l'assicurata aveva fiscalmente dichiarato i contributi versati durante l'anno 2008.

 

Pure nella vertenza che entrambe le parti hanno citato e che è stata decisa con sentenza del 6 giugno 2014 (30.2014.10), cresciuta incontestata in giudicato, il reddito conseguito dall'attività indipendente era al netto delle spese che l'interessato si è assunto nell'esercizio della sua professione (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS), ma non comprendeva anche i contributi AVS/AI/IPG, visto che egli non li ha dedotti né dalla cifra d'affari incassata, insieme alle altre spese professionali, né dal reddito netto inserendoli nella dichiarazione d'imposta (punto 11.1). Ciò ha comportato che poiché l'assicurato non ha effettivamente posto fiscalmente in deduzione dal reddito conseguito (al netto delle spese professionali) i contributi personali che egli ha in realtà versato durante l'anno di contribuzione, la Cassa di compensazione non poteva ritenere l'importo comunicato dall'autorità fiscale quale reddito al netto dei contributi AVS/AI/IPG e riportarlo al lordo dei contributi giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS. Pertanto, non essendo state fatte delle deduzioni non v'era alcun dubbio che il reddito dichiarato era un reddito lordo da attività indipendente dell'assicurato. Di conseguenza, non si doveva procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 LAVS, ma porre questo reddito, siccome già lordo, alla base del calcolo dei contributi personali dell'insorgente."

 

                                         Ora, nel caso in esame, né la ricorrente contesta la modalità di determinazione dell’importo sul quale computare i contributi, né sostiene che il reddito comunicato dall’UT alla Cassa fosse già al lordo delle deduzioni ammesse, come specificato dalla giurisprudenza esposta.

 

                                         Se ne deduce che il gravame va respinto, senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                               Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti