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Raccomandata |
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Incarto
n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 4 dicembre 2015 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di contributi AVS |
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ritenuto in fatto
1.1. A seguito di un controllo delle sue tassazioni fiscali e al fine di regolarizzare la sua posizione AVS, il 3 agosto 2015 (doc. 27a) la Cassa CO 1 ha scritto all’Agenzia comunale AVS chiedendo di definire la posizione di RI 1, 1948, e meglio se svolgeva ancora l’attività di indipendente o se la stessa era limitata all’anno 2010.
1.2. Il 31 agosto 2015 (doc. 27) l’interessato ha compilato l’apposito questionario per l’affiliazione degli indipendenti, indicando di svolgere a titolo accessorio saltuariamente dal 2008/2010 l’attività di commerciante di immobili, mentre principalmente esercita la funzione di direttore in seno a una società anonima.
1.3. Il 14 settembre 2015 (doc. 26) la Cassa di compensazione ha confermato l’affiliazione dell’assicurato nella categoria degli indipendenti unicamente per gli anni 2008, 2009 e 2010, visti i redditi da attività indipendente esposti nella tassazione fiscale.
1.4. Il 12 ottobre 2015 l’amministrazione ha emesso tre distinte decisioni di fissazione dei contributi personali per indipendenti per gli anni 2008 (doc. 25), 2009 (doc. 24) e 2010 (doc. 23), ritenendo quali basi di calcolo il reddito da attività indipendente conseguito in quegli anni stabilito dalle tassazioni fiscali (art. 22 OAVS), pari a Fr. 388'974.- nel 2008, a Fr. 201'550.- nel 2009 e a Fr. 188'157.- nel 2010. I contributi totali AVS/AI/IPG dovuti ammontano a Fr. 41'647,80 per l’anno di contribuzione 2008, a Fr. 24'307,15 per il 2009 e a Fr. 22'851,65 per l’anno 2010.
1.5. In pari data, la Cassa di compensazione ha emesso tre decisioni sugli interessi di mora per contributi arretrati fatturati dopo il periodo contributivo, calcolando interessi al 5% sui predetti importi determinando rispettivamente dal 1° gennaio 2009 al 12 ottobre 2015 degli intessi di mora di Fr. 14'225,55 per 2'442 giorni di ritardo (doc. 25a), dal 1° gennaio 2010 al 12 ottobre 2015 un importo di Fr. 7'028,80 per 2'082 giorni (doc. 24a) e dal 1° gennaio 2011 al 12 ottobre 2015 degli interessi di Fr. 5'465,45 calcolati su 1'722 giorni (doc. 23a).
1.6. Nell’opposizione del 9 novembre 2015 (doc. 6) l’assicurato si è lamentato di dovere pagare degli interessi di ritardo su contributi che sono stati fissati solo nel 2015 a causa di ritardi imputabili unicamente all’autorità fiscale, che ha accertato il suo reddito soltanto nell’ottobre 2014 malgrado numerosi solleciti da parte sua. Inoltre, gli interessi richiesti per l’anno 2008 sarebbero prescritti in virtù dell’art. 16 cpv. 1 LAVS. Qualora essi fossero dovuti comunque, insieme a quelli per l’anno 2009 e per il 2010 dovrebbero decorrere dal 7 ottobre 2014 al 12 ottobre 2015.
1.7. Con la decisione su opposizione del 4 dicembre 2015 (doc. II/1) la Cassa di compensazione ha confermato le decisioni sugli interessi di mora per i contributi degli anni 2008, 2009 e 2010 e quindi l’importo totale di Fr. 26'619,70 richiesto all’assicurato.
In primo luogo l’amministrazione ha osservato che le decisioni impugnate riferite agli anni 2008 e 2009, emesse nel 2015, non sono prescritte, giacché l’art. 16 cpv. 1 LAVS prevede che il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell’anno civile (2016) in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato (2015).
Poi, dopo avere esposto la legislazione applicabile in materia di interessi di mora (art. 26 LPGA, art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e art. 42 OAVS), la Cassa ha ricordato che le persone sono tenute a pagare contributi di acconto dandole le informazioni necessarie per fissarli (art. 24 OAVS) e che per divergenze sostanziali ai sensi dell’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS si intendono le modifiche di almeno il 25% del reddito annuo inizialmente previsto.
La Cassa ha quindi concluso di avere giustamente calcolato sia i giorni dopo la fatturazione sia gli interessi di mora, perciò le decisioni di fissazione degli interessi di ritardo vanno confermate.
1.8. Il 23 dicembre 2015 (doc. I) RI 1, rappresentato sempre da RA 1, si è rivolto al TCA contestando di dovere degli interessi di mora dal 2009 al 2015 su degli importi stabiliti dall’Ufficio di tassazione nel 2014. A suo dire, sarebbe soltanto dopo che la decisione di tassazione gli è stata spedita che dovrebbero semmai decorrere degli interessi di ritardo.
Inoltre, poiché da anni è affiliato alla Cassa di compensazione come dipendente e quindi era già regolarmente annunciato alla Cassa di compensazione, non gli sarebbe applicabile l’art. 64 cpv. 5 LAVS citato dalla Cassa.
Va pure tenuto conto che l’assicurato ha debitamente dichiarato all’autorità fiscale i suoi redditi sia per l’imposizione ordinaria sia per la tassa sugli utili immobiliari, perciò se l’Ufficio di tassazione non avesse accumulato dei ritardi non ci sarebbero nemmeno degli interessi di mora da fatturare. Spettava quindi all’autorità fiscale comunicare per tempo alla Cassa quanto egli aveva dichiarato, così da potere emettere le richieste di acconto.
Quanto alla censura relativa alla prescrizione, il ricorrente ha rilevato che bisognerebbe determinare la causa del tardivo accertamento del suo reddito da parte dell’autorità fiscale, ritardo che non gli si può accollare essendo stato parte diligente, e che ha portato a computargli ben sette anni di interessi di mora. Una soluzione più equa sarebbe quella di calcolare detti interessi dal 7 ottobre 2014 oppure giusta l’art. 41bis lett. e OAVS.
Infine, l’obbligo di informare la Cassa sin dal 2009 sul reddito presumibile era irrealizzabile, visto che il reddito è stato stabilito e comunicato al contribuente solo nell’ottobre 2014.
1.9. Nella risposta del 26 gennaio 2016 (doc. IV) l’amministrazione ha ricordato che come indipendente il ricorrente doveva annunciarsi alla Cassa (art. 64 cpv. 5 LAVS), e ciò anche se era già affiliato come dipendente, visto che debitore degli oneri sociali dovuti, in quest’ultimo caso, è il datore di lavoro e non il lavoratore. Inoltre, come ogni lavoratore comunica all’autorità fiscale i suoi redditi, così l’assicurato si sarebbe dovuto annunciare per tempo alla Cassa e ciò a maggior ragione visto il ritardo nell’emissione delle notifiche di tassazione e la sua carica di presidente di una SA, che lo pone presumibilmente al corrente di determinati obblighi nei confronti dell’AVS.
La Cassa ha infine precisato che gli Uffici di tassazione possono informare le Casse di compensazione unicamente dopo che la notifica di tassazione è cresciuta in giudicato. Ad ogni buon conto, già il 7 ottobre 2014, in occasione del verbale di audizione davanti all’autorità fiscale, il ricorrente è stato messo al corrente che era tenuto a pagare dei contributi sul reddito conseguito in base agli utili immobiliari, perciò da quel momento avrebbe potuto attivarsi per regolarizzare la sua posizione in qualità di indipendente.
1.10. L’8 febbraio 2016 (doc. VI) il ricorrente ha formulato delle precisazioni sul concetto dell’affiliazione di un dipendente da parte del datore di lavoro, come pure sulla possibilità per la Cassa di conoscere i redditi degli assicurati sia per il tramite dei datori di lavoro sia degli Uffici di tassazione, perciò se vi sono dei ritardi gli stessi non possono essere accollati al lavoratore e neppure decorrere dall’effettuazione della transazione, ma piuttosto dalla definizione del reddito fiscale imponibile dall’UT.
L’insorgente ha poi osservato che, in quanto presidente di una SA, non ha alcun obbligo di informare la Cassa su un’operazione immobiliare di terzi né è suo compito affiliare un dipendente.
Infine, l’assicurato ha espresso ulteriori critiche sull’obbligo di segnalazione dell’autorità fiscale rispettivamente dell’assicurato.
Ricordando come non siano in discussione i contributi dovuti, eccetto per la questione della prescrizione, il ricorrente ha ribadito che gli interessi vanno calcolati dalla data dell’avvenuto accertamento dei redditi.
1.11. La Cassa di compensazione ha preso posizione il 12 febbraio 2016 (doc. VIII) sulle censure riguardanti la prescrizione, contestandola, sulla determinazione del reddito e del capitale proprio, rilevando che può avvenire solo mediante l’emanazione di una notifica di tassazione IFD cresciuta in giudicato, e sugli interessi di mora ex art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS, negando la possibilità di una transazione sul periodo di decorrenza.
1.12. Da ultimo, riprendendo l’art. 16 cpv. 1 OAVS e l’art. 41bis cpv. 1 OAVS, l’assicurato ha ricordato come il suo caso sia tuttavia eccezionale, visto che si tratta di sette anni di ritardo (doc. X).
L’amministrazione non ha più formulato osservazioni (doc. XI).
considerato in diritto
2.1. L’oggetto del contendere sono il principio stesso della fissazione di interessi di mora sui contributi AVS/AI/IPG che l’assicurato doveva versare per gli anni 2008-2010 e la loro quantificazione.
Dapprima occorre però evadere la censura sulla prescrizione dei contributi richiesti per l’anno 2008.
2.2. La Cassa di compensazione resistente basa la sua tesi sul principio che ogni persona esercitante un'attività lucrativa indipendente deve annunciarsi alla Cassa cantonale di compensazione se non è già affiliata (art. 64 cpv. 5 LAVS).
Nell’evenienza concreta, ritenuto come la competente autorità fiscale abbia stabilito definitivamente nell’aprile 2015 i redditi e la sostanza imponibili dell’assicurato e del suo coniuge realizzati negli anni 2008, 2009 e 2010 (docc. 7-10, 28-30), compresi gli utili derivanti dal commercio professionale di immobili conseguiti in quegli stessi anni (doc. 27c), l’assicurato era quindi tenuto ad annunciarsi alla Cassa e ad affiliarsi come indipendente, con conseguente assoggettamento al prelievo di contributi personali.
L’insorgente non ha però dato seguito a quest’obbligo e quindi con la scoperta, nel 2015, di tale situazione, l’amministrazione ha provveduto ad emettere sia una decisione di fissazione dei contributi per gli anni 2008, 2009 e 2010 entro il termine di prescrizione dell’art. 16 LAVS sia, in contemporanea, una decisione di fissazione degli interessi di ritardo sul pagamento di questi stessi contributi, visto che si tratta di contributi riferiti agli anni 2008, 2009 e 2010 che erano quindi dovuti già a quel momento se solo l’assicurato si fosse debitamente attivato ed annunciato alla Cassa in tal senso.
Il ricorrente ha invece contestato di dovere degli interessi già dal 2009, visto che l’autorità fiscale ha fissato il suo reddito aziendale del 2008 solo nel 2014 ed è da quel momento che, se del caso, egli sarebbe tenuto al versamento di interessi di ritardo, ma non certo da prima di allora.
2.3. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo una serie di spese indicate all’art. 9 cpv. 2 LAVS.
L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.
Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.
Giusta l'art. 14 cpv. 4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi rimunerativi (lett. e).
A quest'ultimo proposito va osservato che, con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e dell'art. 14 cpv. 4 LAVS relativa alla riscossione di interessi di mora ed il pagamento di interessi rimunerativi è stata abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni sono retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (STF 9C_632/2007 del 26 settembre 2008; STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008), come in concreto.
I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre (art. 22 cpv. 2 vOAVS).
Dal 2009, per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell’azienda in base alla corrispondente tassazione dell’imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Nell’anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze periodiche (art. 24 cpv. 1 OAVS).
Per l’art. 24 cpv. 5 OAVS, se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d’acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d’acconto dovuti in una decisione.
Giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l’anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d’acconto pagati.
Per il cpv. 2, i contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.
Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e all'assicurazione per l'invalidità e al regime di indennità per perdita di guadagno oggetto di una deduzione fiscale. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS).
L’art. 39 OAVS tratta del pagamento dei contributi arretrati e al capoverso 1 dispone che se ha conoscenza che una persona non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a quelli dovuti, la cassa di compensazione deve esigere il pagamento dei contributi arretrati e, ove occorra, stabilirlo mediante decisione. È fatta salva la prescrizione prevista dall'articolo 16 capoverso 1 LAVS.
I contributi reclamati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2 OAVS).
Giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. b e lett. f OAVS, peraltro menzionati dalla Cassa, devono pagare gli interessi di mora:
b. le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile per il quale i contributi sono dovuti;
f. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.
Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).
In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).
Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre 2003).
Infine l’art. 64 LAVS, citato dall’amministrazione a giustificazione dell’obbligo dell’assicurato di versare i contributi personali come indipendente, concerne l’affiliazione alle casse e l’obbligo di informare e dispone, per ciò che qui interessa, quanto segue:
" 1 Sono affiliati alle casse di compensazione professionali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che fanno parte di una delle associazioni fondatrici. I datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che sono membri nel contempo di un'associazione professionale e di un'associazione interprofessionale saranno, a loro libera scelta, affiliati alla cassa di compensazione dell'associazione professionale o a quella dell'associazione interprofessionale.
2 Sono affiliati alle casse di compensazione cantonali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che non fanno parte di un'associazione fondatrice di una cassa di compensazione professionale, nonché le persone che non hanno un occupazione lucrativa e gli assicurati a dipendenza di datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi.
5 I datori di lavoro, le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, le persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi, devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale di compensazione.”.
2.4. Nell’evenienza concreta, nell’estate 2015 la Cassa CO 1 ha interpellato l’Agenzia AVS del Comune di domicilio dell’assicurato in merito alla natura del suo reddito aziendale ritenuto nella decisione di tassazione per l’IFD 2010 emanata dopo reclamo il 22 aprile 2015 (doc. 27a).
Ritenendo che l’utile derivante dal commercio professionale di immobili – dichiarato nell’apposito questionario - dovesse qualificare l’assicurato come persona esercitante un’attività lucrativa di tipo indipendente, la Cassa l’ha affiliato per gli anni 2008, 2009 e 2010 quale indipendente (doc. 26).
A seguito di ciò, il 12 ottobre 2015 la Cassa ha emesso tre decisioni di fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG (docc. 23-25) e, in pari data, le decisioni con cui ha fissato gli interessi di mora qui contestati. L’amministrazione ha infatti ritenuto che l’interessato avrebbe dovuto già versare nel 2008, nel 2009 e nel 2010 i contributi sui rispettivi redditi aziendali conseguiti quegli stessi anni e quindi ha fatto decorrere degli interessi di ritardo per il mancato pagamento.
In un primo momento, con la decisione su opposizione la Cassa ha indicato l’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS quale base legale per accollare gli interessi di mora all’interessato. In seguito, con la risposta di causa l’amministrazione ha invece citato l’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS a sostegno della sua pretesa creditoria.
Occorre dunque verificare la fondatezza dell’agire della Cassa.
2.5. Dalla notifica di tassazione dopo reclamo per l’IFD 2010 del 22 aprile 2015 (doc. 30) emerge un importo di Fr. 188'157.- (n. 299).
Per capire la provenienza di questo reddito bisogna riferirsi al verbale del 7 ottobre 2014 allestito dal competente Ufficio di tassazione nell’ambito della procedura di reclamo (doc. 27b).
Da questo verbale risulta che la posizione “2.1 reddito da attività indipendente principale contribuente (IFD)” è stata considerata come proveniente dal commercio professionale di immobili, che è stato calcolato come segue: Fr. 207'909.- di utile TUI a cui è stata dedotta l’AVS di Fr. 19'752.-, per ottenere un reddito imponibile di Fr. 188'157.- per il 2010, somma che effettivamente è stata poi ritenuta per la fissazione dei contributi personali per indipendente per l’anno 2010.
Discorso simile per gli anni 2008 e 2009, laddove il reddito aziendale assoggettato al prelievo dei contributi con le decisioni del 12 ottobre 2015 risulta dalla posta n. 299 figurante nelle notifiche di tassazioni presenti agli atti.
Dagli elementi esposti va concluso quanto segue.
2.6. Avantutto va esaminata la censura del ricorrente, secondo cui la Cassa non potrebbe richiedergli i contributi per l’anno 2008 siccome sarebbe intervenuta la prescrizione di cinque anni di cui all’art. 16 cpv. 1 LAVS a decorrere dalla decisione di tassazione dell’ottobre 2014.
L’art. 16 cpv. 1 LAVS, nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 che ne ha migliorato l’esecuzione, recita che i contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato. Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
Una decisione contributiva resa nei termini legali esclude una volta per tutte la perenzione prevista dall’art. 16 cpv. 1 LAVS (Kieser, ATSG Kommentar, Basilea Zurigo Ginevra 2009, 2a ed., ad art. 24, pag. 347, N. 26, rammenta che “Mit dem Erlass einer Beitragsverfügung wird die Verwirkung ein für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die Verfügung in der Folge gerichtlich oder wieder erwägungsweise aufgehoben und durch eine neue ersetzt wird […] ”).
Prima che la perenzione diventi definitiva i contributi devono essere indicati in una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillese et survivants (LAVS), pag. 409).
A determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo contenuto è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del datore di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia l’ammontare richiesto successivamente non può superare quello della decisione precedentemente notificata (cfr. anche Greber/Duc/ Scartazzini, op. cit., pag. 410, n. 9 ad art. 16: “Dès l’instant où la créance de cotisations a été consigné en temps utile dans une décision, la prescription du droit de fixer les cotisations ne peut jamais intervenir. Peu importe que la décision entre en force ou soit ultérieurement annulée par le juge ou par la caisse elle-même. Une décision de cotisations rendue dans le délai fixé à l’article 16 alinéa 1 LAVS exclut une fois pour toutes la péremption à concurrence au plus du montant réclamé”).
La seconda frase dell’art. 16 cpv. 1 LAVS permette, nei casi in cui vi è un ritardo nella quantificazione dei redditi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare dei contributi, degli indipendenti e delle persone che non esercitano un’attività lucrativa, di posticipare di un anno il termine di prescrizione legale, così da non svantaggiare gli assicurati che, per un ritardo ad essi non imputabile sulla fissazione dei contributi dovuti, che si basa sulla decisione di tassazione cresciuta in giudicato, in futuro rischierebbero di ricevere una rendita AVS ridotta a causa dei minori contributi versati nel periodo determinante, siccome già caduti in prescrizione.
In concreto la Cassa ha agito tempestivamente, giacché ha emanato il 12 ottobre 2015 le decisioni formali di fissazione dei contributi per il 2008 e il 2009, ovvero entro un anno dalla fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante, ossia quella su reclamo del 22 aprile 2015, è cresciuta in giudicato; in altre parole, il termine del 31 dicembre 2016 è stato rispettato.
2.7. Inoltre, per giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).
2.8. Occorre ancora osservare che a norma dell'art. 17 OAVS, di cui al rinvio dell'art. 9 LAVS, sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD.
Secondo l'art. 18 cpv. 1 LIFD sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
Pronunciandosi sulla portata di questa norma, nonostante i dubbi sollevati dalla giurisprudenza cantonale e dalla dottrina, il Tribunale federale ha confermato, con una sentenza del 1999, l'imponibilità degli utili provenienti da commercio professionale di beni, in particolare immobili e titoli (DTF 125 II 113).
Da quanto precede discende che il commercio professionale di immobili, considerata attività lucrativa di tipo indipendente, viene tassata fiscalmente a livello federale (art. 18 LIFD). Per contro, a livello cantonale non avviene una specifica tassazione, giacché l’utile ricavato dalla vendita (professionale) di immobili viene già tassato di volta in volta con la tassa sugli utili immobiliari (STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016).
Di conseguenza, avendo realizzato un’attività indipendente, dal profilo delle assicurazioni sociali il ricorrente era dunque tenuto ad affiliarsi come tale alla Cassa di compensazione già nel 2008. L’art. 64 cpv. 5 LAVS non lascia alcun dubbio al riguardo.
D’altronde, la stessa autorità fiscale aveva proprio reso attento l’assicurato sull’obbligo di versare i contributi personali, tanto che il 7 ottobre 2014 (doc. 27b) è stato verbalizzato che dall’utile derivante dalla tassa sugli utili immobiliari veniva dedotto un ammontare di Fr. 19'752.- per contributi AVS.
In quell’occasione, egli avrebbe pertanto dovuto attivarsi ed affiliarsi in virtù dell’art. 64 cpv. 5 LAVS presso la Cassa di compensazione la quale, basandosi sull’IFD 2008, 2009 e 2010 (art. 23 cpv. 1 OAVS), avrebbe fissato i contributi per quegli stessi anni, decisioni che infatti sono giunte poco dopo e che comunque, in quanto tali, l’assicurato non contesta.
Quanto all’affermazione del ricorrente secondo cui, invece, un tale obbligo non era dato essendo egli già affiliato come persona esercitante un’attività lucrativa dipendente, va qui osservato che un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi, per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un'attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127), poiché non solo il contributo AVS/AI/IPG dovuto varia a seconda della categoria di affiliazione (artt. 5 e 8 LAVS), ma anche il suo debitore diretto, potendo infatti essere da una parte il datore di lavoro nel caso di un’affiliazione come lavoratore dipendente (art. 14 cpv. 1 LAVS) e dall’altra lo stesso lavoratore se esercita attività indipendente (art. 8 cpv. 1 LAVS).
Pertanto, nell’evenienza concreta i redditi del ricorrente realizzati in seno alla __________ sono soggetti a contributi quale persona esercitante un’attività di tipo dipendente, mentre gli utili derivanti dal commercio professionale di immobili devono essere assoggettati quale reddito da attività indipendente.
L’affiliazione come indipendente era dunque d’obbligo.
2.9. Nel caso in esame, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento di interessi di mora dapprima basandosi sull'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, poi implicitamente sulla lett. b di questa stessa norma, lamentando un ritardo nel pagamento dei contributi personali per gli anni 2008, 2009 e 2010.
È evidente che l’applicazione della lettera f non è possibile al caso concreto, dato che l’assicurato nemmeno ha mai versato acconti sui contributi dovuti per quegli anni come indipendente, perciò neppure può esserci una differenza del 25% fra quanto dovuto e quanto versato a titolo di acconto.
È invece applicabile l’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS a cui ha accennato la Cassa di compensazione all’inizio della risposta di causa, norma che prevede che vanno riscossi interessi se vengono reclamati contributi arretrati per gli anni civili passati.
Giusta il N. 4009 DRC (Direttive sulla riscossione dei contributi (DRC) nell'AVS/AI e nelle IPG, valide dal 1° gennaio 2008, stato 1° gennaio 2014, edite dall'UFAS, identiche alle DP in francese stato 1° gennaio 2016), sono considerati contributi arretrati reclamati per un anno civile passato quelli che non possono essere richiesti fino alla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti. Sono considerati richiesti i contributi dei datori di lavoro che, con l'autorizzazione della Cassa di compensazione, versano i contributi effettivamente dovuti per il periodo di pagamento (art. 35 cpv. 3 OAVS).
Per il N. 4011 DRC, rientrano nella regolamentazione concernente il reclamo di contributi arretrati in particolare:
– i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili passati in caso di affiliazione retroattiva del datore di lavoro;
– i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili passati in base ad un controllo del datore di lavoro;
– i contributi personali arretrati reclamati per gli anni di contribuzione passati in caso di affiliazione retroattiva della persona assicurata;
– i contributi personali d'acconto arretrati reclamati per gli anni di contribuzione passati in caso di affiliazione retroattiva;
– i contributi personali arretrati reclamati in base ad una tassazione consecutiva ad una procedura per sottrazione d'imposte;
– i contributi salariali arretrati reclamati dopo l'avvenuta compensazione come anche i contributi personali arretrati reclamati, fatta eccezione per quelli che devono essere fatturati in base ad una rettifica della dichiarazione fiscale (v. N. 4021).
Secondo il N. 4013 DRC, gli interessi decorrono dal 1° gennaio successivo alla fine dell'anno civile per i quali i contributi sono dovuti fino alla fatturazione, a condizione che i contributi vengano versati entro 30 giorni dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2 in relazione con l'art. 41bis cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OAVS) o, in caso contrario, fino al loro pagamento completo o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione di una moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7 LEF).
2.10. Il ricorrente ha contestato l'ammontare degli interessi di mora siccome essi sono stati fatti decorrere già dal 2009 anziché, a suo dire, da dopo che gli sono giunte le notifiche di tassazione IFD 2008, 2009 e 2010.
Il N. 4001 DRC prevede che gli interessi di mora sono interessi di compensazione in quanto sono volti a compensare l'utile conseguito dal debitore pagando i suoi contributi in ritardo con il danno subito dal creditore. Gli interessi di mora sono dovuti anche se il ritardo non è imputabile ad una manchevolezza della Cassa di compensazione né ad una colpa dell'assicurato.
Pronunciandosi su delle fattispecie ticinesi concernenti delle persone esercitanti un'attività di tipo indipendente debitori di contributi personali, alle quali è stata applicata la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti (DTF 134 V 405, consid. 7.1; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid. 4.2, del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha affermato che l'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno per funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio. Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti. L'assicurato avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova pure nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati.
Il TF ha inoltre indicato che il ricorrente non poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un comportamento negligente. L'Alta Corte ha infatti precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione (DTF 134 V 202, consid. 3.3.1; STFA H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Siccome l'obbligo di pagare degli interessi di mora esiste anche quando il ritardo è ascrivibile ad una colpa della Cassa di compensazione, gli interessi vanno giustamente fatti valere quando dovesse presentarsi un'omissione da parte di un'altra amministrazione, segnatamente dell'autorità fiscale, anche qualora dovesse avere trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 202, consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2).
Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V 297, che ha stabilito che l'art. 42 cpv. 2 OAVS poggia su una base legale sufficiente e il tasso d'interesse da esso fissato al 5% per anno non è contrario al diritto né tantomeno è arbitrario:
" 3.3.2.2 Dem Verzugszins kommt die Funktion eines Vorteilsausgleichs wegen verspäteter Zahlung der Hauptschuld zu. Die Verzugszinsen bezwecken, unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und Schaden, den Zinsverlust des Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in pauschalierter Form auszugleichen. Hingegen weist der Verzugszins nicht pönalen Charakter auf und ist unabhängig von einem Verschulden am Verzug geschuldet. Für die Verzugszinspflicht im Beitragsbereich ist daher nicht massgebend, ob den Beitragspflichtigen, die Ausgleichskasse oder eine andere Amtsstelle ein Verschulden an der Verzögerung der Beitragsfestsetzung oder -zahlung trifft (BGE 134 V 202 E. 3.3.1, 3.3.2 und 3.5 S. 206 f.).
Nebst dem pauschalen Ausgleich von Zinsgewinn und -verlust - der überdies für Verzugs- und Vergütungszinsen gleich hoch ausfällt - bezweckt der Verzugszins zusätzlich eine Abgeltung des administrativen Aufwands für die verspätete resp. nachträgliche Beitragserhebung und für die Erhebung des Verzugszinses selbst. Auch wenn sich gewisse Abweichungen zu den jeweils geltenden Zinssätzen auf dem Geld- und Kapitalmarkt ergeben, sind diese systemimmanent und bedürfen nur dann einer Korrektur, wenn Abweichungen über längere Zeit hinweg und in beträchtlichem Ausmass bestehen. Der AHV-rechtliche Verzugszins ist ferner nicht mit einem Marktzins zu vergleichen. Vielmehr handelt es sich um einen "technischen" Zinssatz. Er wurde vom Bundesrat im Rahmen der gesetzlich an ihn delegierten Kompetenz in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen AHV-Kommission (vgl. Art. 73 AHVG) und den Fachkommissionen so festgesetzt, dass er in dem für die Sozialversicherung eigenen Inkasso- und Bezugsverfahren von den mit der Durchführung der AHV beauftragten Ausgleichskassen ohne allzu grossen administrativen Aufwand effizient angewendet werden kann (ZAK 1990 284, H 170/89 E. 4b/ee und 4b/ff).
3.3.3 Ein Grund, von der in E. 3.3.2 dargelegten Rechtsprechung grundsätzlich abzuweichen (vgl. BGE 136 III 6 E. 3 S. 8; BGE 135 I 79 E. 3 S. 82; BGE 134 V 72 E. 3.3 S. 76), ist nicht ersichtlich und wird auch nicht geltend gemacht. Daher lässt sich aus einem "seit Jahren herrschenden Zinsniveau von 1-2 %" allein noch nicht auf fehlende Gesetzmässigkeit schliessen. (…)".
2.11. Nell'evenienza concreta, come visto, l’insorgente non ha dato seguito ai suoi obblighi notificando immediatamente alla Cassa di compensazione i redditi aziendali conseguiti negli anni in esame, né dopo la realizzazione di tali redditi né tanto meno non appena ha ricevuto le relative notifiche di tassazione IFD 2008, 2009 e 2010 nel mese di ottobre 2014, e neppure quando le stesse sono state emesse su reclamo il 22 aprile 2015.
Una conseguenza di tale agire è stato il mancato rispetto dell’art. 64 cpv. 5 LAVS e della relativa affiliazione come indipendente.
La Cassa di compensazione, da parte sua, si è immediatamente attivata dopo l’emanazione delle decisioni IFD 2008, 2009 e 2010 su reclamo, e meglio non appena esse sono cresciute in giudicato, ma sempre entro il termine legale di prescrizione, prorogato di un anno (art. 16 cpv. 1 2a frase LAVS). Essa era quindi legittimata, come visto, ad emettere nel 2015 delle decisioni di fissazione dei contributi per gli anni 2008-2010.
Quanto alla correttezza dell’addebito al ricorrente di interessi di ritardo per non avere, già nel 2008, nel 2009 e nel 2010, versato i contributi personali dovuti per quegli stessi anni, il TCA osserva che le esposte precisazioni del Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio sull’operato dell’amministrazione.
In effetti, degli interessi di mora sarebbero dovuti anche se si ipotizzasse che un ritardo sarebbe ascrivibile alla Cassa di compensazione, che avrebbe procrastinato di un anno l’emanazione della decisione di fissazione dei contributi dopo le notifiche di tassazione IFD 2008, 2009 e 2010 dell’assicurato dell’ottobre 2014 (STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016, in cui la Cassa di compensazione ha emesso la decisione di fissazione dei contributi per il 2010 dopo tre anni dalla notifica di tassazione IFD 2010).
Ugualmente, però, degli interessi di ritardo sarebbero maturati anche se si considerasse che se l’autorità fiscale avesse subito emanato nel 2009 la IFD 2008, nel 2010 la IFD 2009 e nel 2011 la IFD 2010, l’importo ora dovuto sarebbe inferiore, perché la Cassa avrebbe potuto venirne a conoscenza prima e fissare già allora l’ammontare da versare.
Al medesimo risultato si giungerebbe anche se si ritenesse che l’assicurato avrebbe potuto annunciarsi già a suo tempo alla Cassa di compensazione.
Non va infatti dimenticato che le operazioni immobiliari che hanno generato i redditi aziendali assoggettati ai contributi personali in questione sono state effettuate nel 2009 e nel 2010 e le relative decisioni di tassazione imposta sugli utili immobiliari sono state emesse già nel corso del 2010 (doc. 27c). Pertanto l’assicurato, prima (e meglio) di tutti, da tempo conosceva gli utili scaturiti che sarebbero stati oggetto della tassazione fiscale per quegli anni.
Peraltro, come l’interessato medesimo ha annotato, almeno già da fine 2014 egli avrebbe dovuto informare la Cassa di questi redditi, tutt’al più che l’autorità fiscale stessa l’aveva reso edotto sull’obbligo di versare dei contributi sugli utili derivanti dal commercio professionale di immobili, tanto da avere già dedotto dalla TUI un importo a titolo di contributi AVS/AI/IPG equivalente a quanto poi stabilito dalla Cassa di compensazione.
Ad ogni buon conto, come ha ricordato il Tribunale federale, indipendentemente dall’esistenza di qualsiasi colpa, quale comune denominatore per giustificare la decorrenza di interessi di mora sui contributi che il ricorrente doveva versare per gli anni di contribuzione 2008, 2009 e 2010 v’è la circostanza che il ritardo con cui i contributi personali complessivi di Fr. 88'806,60 (Fr. 41'647,80 + Fr. 24'307,15 + Fr. 22'851,65) sono stati fissati il 12 ottobre 2015 dall’amministrazione, ha condotto l’assicurato a posticiparne per cinque rispettivamente sei e addirittura sette anni il versamento. Tale agire ha comportato per il ricorrente un vantaggio a suo favore (STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016; STCA 30.2015.10 del 30 giugno 2015), il quale avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. La circostanza che egli ne abbia effettivamente tratto vantaggio non è invece rilevante.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il TCA conferma che, in applicazione dell’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS, sui contributi arretrati reclamati per gli anni 2008, 2009 e 2010 il ricorrente è pertanto tenuto a pagare degli interessi di mora che decorrono dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile per il quale i contributi sono dovuti, vale a dire dal 1° gennaio 2009 per l’anno 2008, dal 1° gennaio 2010 per i contributi del 2009 e dal 1° gennaio 2011 per i contributi del 2010.
2.12. Va infine osservato che gli interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS cessano di decorrere soltanto con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 2 OAVS).
Questo significa che finché tutti i contributi personali dell'assicurato esatti per gli anni 2008-2010 non sono stati versati alla Cassa di compensazione, non è possibile non conteggiare all'interessato degli interessi di ritardo.
E ciò, indipendentemente da quando questi contributi personali siano stati definitivamente fissati dalla Cassa.
L'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS prevede però anche che in caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato, quindi entro 30 giorni dalla fatturazione.
È dunque a buon diritto che in concreto gli interessi del 5% sono dovuti dal ricorrente dal 1° gennaio 2009/2010/2011 al 12 ottobre 2015.
2.13. Da quanto precede discende che la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti