Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2015.36

 

cs

Lugano

24 marzo 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 24 dicembre 2015 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 27 novembre 2015 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione formale del 12 ottobre 2015 la CO 1 ha fissato i contributi sociali dovuti da RI 1 nel 2010 quale indipendente (commercio professionale di immobili), sulla base di un reddito complessivo di fr. 443'500 (doc. 6).

 

                               1.2.   Con decisione su opposizione del 27 novembre 2015 la Cassa ha parzialmente ammesso le censure dell’assicurato ed ha ridotto il reddito soggetto a contribuzione a fr. 401'398 (doc. 2).

 

                               1.3.   RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I). Il ricorrente afferma che è suo diritto detrarre tutte le spese dal reddito lordo conseguito e rileva che farà ricalcolare l’imponibile della tassazione IFD 2010 che non tiene conto del suo statuto di indipendente. L’assicurato chiede che la sentenza venga posticipata fino al momento della rettifica della tassazione federale.

 

                               1.4.   Con risposta del 27 gennaio 2016 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

 

                               1.5.   Il 2 marzo 2016 il TCA ha interpellato il ricorrente, informandolo che l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ il 10 novembre 2015 ha segnalato alla Cassa che la tassazione 2010 è cresciuta incontestata in giudicato ed assegnandogli un termine scadente il 10 marzo 2016 per determinarsi su questo aspetto e per precisare se nel frattempo ha chiesto ed eventualmente ottenuto una modifica della decisione di tassazione (doc. V).

 

                               1.6.   Con scritto del 18 marzo 2016 l’insorgente ha affermato di aver cercato di contattare il suo attuale consulente fiscale (recte: funzionario dell’Ufficio di tassazione competente; cfr. doc. VI/Bis), che tuttavia non è riuscito a raggiungere e, allegando alcuni e-mail a comprova di quanto affermato, chiede una proroga sino a quando riuscirà ad incontrare la persona competente per il ricalcolo della tassazione federale (doc. VI).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

 

                               2.2.   I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

                                                      Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

                                                                                                                                                                  Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).

                                                                                                                                                                  Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

                                         Il reddito non è convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).

 

                               2.3.   Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

                                         Nei casi di procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

 

                               2.4.   Va ancora rammentato che ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, il reddito netto proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:

 

                                         a.   le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;

 

                                         b.   gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;

 

                                         c.   le perdite commerciali subite e allibrate;

 

                                         d.   le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, nel periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale, purché sia escluso che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica (nel tenore in vigore dal 1.1.2012; la lett. d in vigore dal 1.1.1997 al 31.12.2011 prevedeva: “le elargizioni fatte dal titolare dell’azienda, durante il periodo di computo, a scopo di beneficenza al proprio personale, sempre che sia garantito che siffatte elargizioni non possano ulteriormente servire ad altro uso, e le elargizioni fatte a scopo esclusivamente di utilità pubblica. Non sono deducibili i contributi da versare in conformità all’articolo 8 e quelli previsti dalla legge federale del 19 giugno 1959  su l’assicurazione per l’invalidità (LAI) e dalla legge federale del 25 settembre 1952  sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile”);

 

                                         e.   i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;

 

                                         f.    l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda; il tasso d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici (nel tenore in vigore dal 1.1.2012; la lett. f nel tenore dal 1.1.1997 al 31.12.2011 prevedeva: “l’interesse del capitale proprio impegnato nell’azienda. Il Consiglio federale fissa il tasso d’interesse d’intesa con la Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità”).

                                         Il Consiglio federale può accordare, all'occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo proveniente da un'attività lucrativa indipendente.

 

                                         Ai sensi dell’art. 9 cpv. 3 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione.

                                         Per l’art. 9 cpv. 4 LAVS nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'articolo 8 della presente legge, all'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e all'articolo 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.

 

                               2.5.   Per giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

 

L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione (cfr. DTF 134 V 250, consid. 3).

 

                                         L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

 

                                         Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

 

                               2.6.   Va ancora rilevato che a norma dell'art. 17 OAVS, di cui al rinvio dell'art. 9 LAVS, sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'articolo 18 capoverso 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l'articolo 18 capoverso 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'articolo 18 capoverso 2 LIFD.

 

                                         Secondo l'art. 18 cpv. 1 LIFD sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

                                         Pronunciandosi sulla portata di questa norma, nonostante i dubbi sollevati dalla giurisprudenza cantonale e dalla dottrina, il Tribunale federale ha confermato, con una sentenza del 1999, l'imponibilità degli utili provenienti da commercio professionale di beni, in particolare immobili e titoli (DTF 125 II 113).

                                         L'Alta Corte ha posto l'accento sul fatto che l'art. 16 cpv. 1 LIFD dichiara imponibile "la totalità dei proventi, periodici e unici" e afferma pertanto il principio dell'imposizione del reddito netto complessivo. Esenti sono invece secondo l'art. 16 cpv. 3 LIFD solo gli utili in capitale "conseguiti nella realizzazione di sostanza privata": la legge si limita a esplicitare quanto vigeva già in precedenza; da parte loro, gli articoli da 17 a 23 LIFD si limitano a descrivere i redditi imponibili più importanti e definiscono in particolare i redditi da attività lucrativa dipendente ed indipendente. Per il legislatore, dunque, secondo quanto conclude il Tribunale federale, anche utili provenienti da un'attività che oltrepassa la mera amministrazione della sostanza privata rappresentano reddito da attività lucrativa indipendente ed anche i beni impiegati per tale attività costituiscono sostanza aziendale, anche se manca ogni attività organizzata nella forma di una vera e propria impresa.

                                         Ne consegue che l'esenzione secondo l'art. 16 cpv. 3 LIFD è limitata a quegli utili in capitale che sorgono nel quadro della usuale amministrazione del patrimonio, cioè senza una particolare attività del contribuente indirizzata al conseguimento di un lucro, oppure in seguito ad un'occasione che si offre in modo casuale. Poiché bisogna fondarsi su una nozione ampia di attività lucrativa indipendente, l'art. 18 LIFD permette di considerare un'attività che oltrepassa la semplice amministrazione del patrimonio come una forma di attività lucrativa indipendente.

 

                                         Va infine ricordato che secondo la pluridecennale prassi del Tribunale federale, vi è commercio professionale di immobili non appena il contribuente svolge un'attività che eccede la mera amministrazione del patrimonio e sfrutta il mercato immobiliare alla stregua di un commerciante professionale, nell'intento di realizzare un profitto (DTF 112 Ib 81 consid. 2a e rif.; STF 2P.56/2000 del 27 marzo 2001). In particolare, sono considerati indizi di un'attività lucrativa, un'elevata frequenza di operazioni, l'esistenza di legami tra tali operazioni e l'attività professionale del contribuente, l'uso di notevoli crediti, il fatto che l'interessato si serva di conoscenze professionali proprie o di terzi, la breve durata del possesso dei fondi e il reinvestimento dei profitti in ulteriori operazioni immobiliari (STF del 25 marzo 2004 nella 2A.37/2004).

                                         Per stabilire se si è o no in presenza di un commercio professionale d'immobili, si deve tenere conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. DTF 125 II 113 consid. 3c e 6a).

 

                               2.7.   In concreto l’assicurato, correttamente, non contesta l’affiliazione quale indipendente nel 2010 nella sua qualità di commerciante professionale d’immobili, ma sostiene che dal reddito conseguito di fr. 401'398 vanno ancora dedotte le spese (cfr., a questo proposito, il consid. 2.4).

 

                                         Nel caso di specie l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ il 10 novembre 2015 ha confermato che il reddito esposto in sede di tassazione si riferisce all’utile derivante dal commercio professionale di immobili, che dal reddito imposto non sono stati dedotti i contributi AVS/AI/IPG (da cui la rettifica in sede di opposizione del calcolo da parte della Cassa; cfr. doc. A, art. 9 cpv. 4 LAVS e DTF 139 V 537) e che la tassazione è cresciuta in giudicato (doc. 3). L’importo così determinato, conformemente all’art. 23 cpv. 1 OAVS, è pertanto vincolante sia per la Cassa che per il Giudice delle assicurazioni sociali (cfr. consid. da 2.3 a 2.5). Se l’interessato non fosse stato d’accordo con l’ammontare del reddito aziendale, e avesse inteso dedurre ulteriori spese, avrebbe dovuto contestarlo in sede fiscale (cfr. consid. da 2.3 a 2.5).

 

                                         Infatti le deduzioni previste dall’art. 9 cpv. 2 LAVS alle lettere da a ad f concordano con quelle dell’imposta federale diretta (cfr. anche RCC 1986, pag. 173; art. 27 e seguenti LIFD) e perciò tali detrazioni vengono già operate in sede fiscale. Il reddito comunicato dal fisco è quindi, di principio, al netto delle spese (cfr. sentenza 30.2011.8 del 16 maggio 2011; sentenza 30.2001.203 del 31 luglio 2002, sentenza 30.2000.94 del 4 gennaio 2001 e sentenza 30.1999.116 del 25 maggio 2000). Per l’art. 18 cpv. 1 OAVS infatti per distinguere e determinare le deduzioni ammesse in conformità dell’articolo 9 capoverso 2 lettere a-e LAVS, sono applicabili le disposizioni in materia di imposta federale diretta (cfr. anche sentenza 9C_179/2007 del 7 novembre 2007, consid. 4.2).

 

                                         Del resto, chiamato a prendere posizione circa l’attestazione di crescita in giudicato della tassazione IFD 2010 ed a precisare se nel frattempo, come indicato in sede di ricorso, ha chiesto ed eventualmente ottenuto, una modifica della decisione di tassazione (doc. V), l’insorgente ha affermato di non essere ancora riuscito ad entrare in contatto con la persona competente in merito, limitandosi a produrre alcuni scambi di e-mail con l’Ufficio di tassazione (doc. VI).

                                         Certo, l’insorgente ha chiesto una proroga “sino a quando riesco a incontrare il signor __________ per un ricalcolo della tassazione federale” (doc. VI). Tuttavia, la richiesta è stata inoltrata con scritto del 18 marzo 2016, ossia successivamente alla scadenza del termine fissato al 10 marzo 2016 (doc. V). Ora, per l’art. 40 cpv. 3 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 60 cpv. 2 LPGA, il termine stabilito dall’assicuratore (rispettivamente dal Giudice) può essere prorogato, purché sussistano motivi sufficienti, se la parte ne fa richiesta prima della scadenza. In concreto non solo la domanda è stata inoltrata ampiamente dopo la scadenza del termine, ma l’insorgente evidenzia pure di non essere nemmeno riuscito a contattare il funzionario preposto che dovrebbe eventualmente decidere circa la revisione della sua tassazione federale 2010. Ora, malgrado già in sede di ricorso, il 24 dicembre 2015, l’interessato avesse chiesto di posticipare la sentenza “fino al momento del nuovo importo della tassazione federale” (doc. I), dalla documentazione prodotta con lo scritto del 18 marzo 2016 si evince che solo il 9 marzo 2016 il ricorrente, tramite e-mail trasmessa dal suo smartphone, ha chiesto un “ricalcolo” della tassazione al fisco (doc. VI/Bis).

                                         In queste condizioni una proroga del termine, richiesta tardivamente, non può essere concessa.

 

                                         Questo Tribunale non ha di conseguenza alcun motivo per scostarsi dalla tassazione IFD 2010 cresciuta incontestata in giudicato, non essendo stati sollevati motivi per ritenere che contenga errori manifesti e debitamente comprovati o immediatamente emendabili (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         A questo proposito va ancora evidenziato che di principio il commercio professionale di immobili viene tassato a livello federale (art. 18 LIFD), mentre a livello cantonale non avviene una specifica tassazione, giacché l’utile ricavato dalla vendita professionale di immobili viene, di principio, assoggettato alla tassa sugli utili immobiliari e dunque è solo nella notifica IFD che risulta un reddito imponibile, mentre nella tassazione cantonale tale reddito non appare (sentenza 30.2015.29 del 25 gennaio 2016, consid. 2.8).

 

                                         Non va poi dimenticato che secondo costante giurisprudenza l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 27 novembre 2015, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. sentenza 8C_402/2015 del 29 febbraio 2016, consid. 5.3 in fine, con riferimento alla DTF 132 V 215, consid. 3.1.1 pag. 220).

 

                                         Alla luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalla decisione impugnata. Il ricorso deve di conseguenza essere respinto.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti