Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2015.6

 

IR/sc

Lugano

12 maggio 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

statuendo sul ricorso del 7 aprile 2015 formulato da

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 2 aprile 2015 emanata da

 

CO 1

 

 

in materia di assegni per grandi invalidi dell'AVS

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                                  A.   RI 1, nato il 10 luglio 1942, al beneficio di una rendita della LAVS per vecchiaia, ha postulato il 21 dicembre 2014 di potere beneficiare dell’Assegno Grandi Invalidi (AGI dell’AVS), indicando la necessità di disporre dell’aiuto regolare e notevole di terzi per diversi atti della vita quotidiana nonché di sorveglianza personale a partire dal novembre 2014. In particolare l’assicurato, che vive solo dal luglio 2011, ha indicato di essere in cura dal dott. __________ per un diabete, e ciò da una decina d’anni, e segnalato che non riesce ad “abbottonarsi”, non ha forza nelle gambe, di essere diabetico e quindi (per sminuzzare e tagliare il cibo) “potete immaginarvi”, indica di essere in grado “per il momento” di lavarsi e comunque di essere incapace di muoversi velocemente pur avendone la necessità. L’assicurato ha indicato di cadere spesso (“continuo a cadere”) (doc. 11). Il formulario è stato accompagnato da uno scritto di precisazione (doc. 12).

 

                                  B.   L'amministrazione ha ritornato all’assicurato il formulario con invito a volerlo completare a due riprese (doc. 13 e 15) il 31 dicembre 2014 ed il successivo 5 gennaio 2015, a seguito di che sono state prodotte le informazioni necessarie. Agli atti è stata prodotta certificazione del curante dott. __________ per cui l’assicu-rato soffre, oltre delle patologie che gli atti evidenziano (diabete), ulteriormente di una incontinenza forte (doc. 19). Alla luce della richiesta formulata l’amministrazione ha disposto la consueta inchiesta domiciliare. Nel rapporto del 17 febbraio 2015 relativa all’indagine esperita il giorno precedente (doc. 20) l'assistente sociale incaricata ha indicato di avere incontrato l’assicurato che vive da solo al suo domicilio, non soggiorna in maniera continuativa in strutture al fine di beneficiare di cure, e che ha "segnalato diversi infortuni in occasione dei quali si sarebbe rivolto al pronto soccorso ma senza essere ricoverato se non per pochi giorni; così in occasione dell'ultimo, avvenuto l'8 febbraio scorso. Per gli infortuni risalenti allo scorso anno non ha fornito dettagli né sulla data né sull'eventuale ospedalizzazione". L’atto precisa successivamente il contesto nel quale si è svolto il colloquio dal quale, per completezza, occorre riprendere il seguente passaggio:

 

" … Dopo aver passato in rassegna la maggior parte degli atti di cura personale, in cui ha descritto la massima autonomia (si veste, si lava, mangia e provvede altresì autonomamente all'igiene dopo essere andato al gabinetto), ho chiesto all'assicurato le ragioni alla base della richiesta di prestazioni, dato che non dispone di aiuti. Ha riferito di aver pensato alla badante e di essere in procinto di stipulare un contratto … Ho fatto presente all'assicurato come egli mi avesse appena spiegato di provvedere da solo alla cura della persona ma ha obiettato che lo faceva lentamente e con una badante si sarebbe fatto aiutare. … Rendendosi conto che non potevo confermare come mi ha chiesto, il diritto all'assegno – sul quale appunto ho spiegato di non potergli dare garanzie, almeno a quel momento – ha iniziato ad alterarsi dicendo che "noi uccidiamo le persone" e che "mi pregava di uscire dalla sua casa". Ho cercato altresì di riportare la conversazione su argomenti e toni più ragionevoli, ma non mi ha consentito di fornire spiegazioni e di procedere con le domande."

 

                                         L’assistente sociale ha comunque riportato nel suo rapporto il contenuto del colloquio sino all’interruzione, specificando che

 

" … per tutti gli atti ho potuto verificare – dato che l'ho chiesto più volte all'assicurato – se vi fosse qualcuno che al momento lo aiutasse ma la risposta è sempre stata negativa. Mi ha riferito di avere tre figli e che nessuno di loro si occupa di lui; il figlio che provvede al suo mantenimento non lo viene a trovare, ha spiegato, né si occupa delle sue necessità. L'unico atto che non ho potuto verificare è stato quello relativo agli spostamenti. L'assicurato cammina lentamente e in modo leggermente claudicante ma autonomo. Non ha utilizzato alcun mezzo ausiliario durante il nostro incontro, nonostante sia sceso sino alla porta di entrata per accogliermi. Non ho avuto modo di chiedere se utilizzi ancora il mezzo privato; si è limitato a dire che dell'economia domestica si occupa personalmente e anche della spesa, pertanto potrebbe servirsi di un mezzo proprio."

 

                                         Con proposta di decisione contenuta nel medesimo rapporto l’assistente sociale ha concluso che il signor RI 1

 

" … non dipende da terzi per compiere alcun atto ordinario della vita, stando alle informazioni raccolte a domicilio. Riguardo agli spostamenti tuttavia sarebbe opportuno che l'SMR si esprimesse circa la necessità che l'assicurato, nella condizione di salute attuale, debba essere o meno accompagnato da terzi per lunghi spostamenti; per i brevi è piuttosto evidente che riesce a farli in autonomia, come ho avuto modo di vedere io stessa. Lo stesso dicasi per la necessità di sorveglianza personale continua, dato che l'assicurato riferisce cadute frequenti dal 2012."

 

                                  C.   Il 23 febbraio 2015 il medico Dr. __________ del SMR interpellato in merito alle condizioni di salute ed alle necessità dell’assicurato, a fronte della patologia dello stesso evidenziata dagli atti, ha trasmesso la seguente valutazione:

 

" La patologia ed i fatti accertati non giustificano una dipendenza da terzi, questo pure per gli spostamenti fuori casa (assicurato che n.b. guida ancora la macchina). Pure non presente una necessità di sorveglianza personale continua (fatto che sarebbe incompatibile con la guida dell'auto)." (doc. AI 23/1)

 

                                         Il precedente 19 febbraio 2015 è pervenuta alla Cassa una comunicazione dell’assicurato che si è lamentato per l’agire dell’as-sistente sociale che non avrebbe avuto conoscenza dei rapporti medici dei curanti che attesterebbero che “io sarei peggiorato giorno per giorno fino a non muovermi più” (doc. 22).

 

                                  D.   Con decisione formale del 9 marzo 2015 la Cassa ha respinto la richiesta dell’assicurato ponendo in evidenza quali siano gli atti ordinari della vita ed evidenziando come vengano determinati i gradi dell’invalidità. Nel merito l’amministrazione ha rilevato che dalla documentazione acquisita agli atti non si poteva ritenere che l’assicurato avesse

 

" … necessità di aiuto regolare e notevole da parte di terzi negli atti quotidiani della vita e non necessita di sorveglianza personale continua. Va inoltre rilevato che il fatto di dipendere da terzi per accudire all'economia domestica non può essere tenuto in considerazione per la valutazione di un assegno per grandi invalidi dell'AVS."

 

 

                                  E.   RI 1 si è opposto a tale provvedimento con scritto pervenuto il 17 marzo 2015 all’amministrazione. Egli lamenta il fatto di essere peggiorato, di camminare lentamente, e di necessitare l’aiuto per fronteggiare le spese della badante che intende ingaggiare.

 

                                         Il 2 aprile 2015 la Cassa ha emanato una decisione su opposizione con cui ha ribadito il rifiuto dopo riesame e rivalutazione della documentazione acquisita. In particolar modo l’amministrazione ha evidenziato che il compimento in maniera lenta degli atti ordinari della vita non conferisce il diritto alla grande invalidità e quindi all’AGI. L’amministrazione ha poi specificato "… In merito al rapporto d'inchiesta domiciliare datato 17 febbraio 2015 si rileva che l'assistente sociale ha svolto il colloquio a domicilio con l'assicurato ed ha considerato tutti gli elementi del caso, ha preso atto delle difficoltà dell'assicurato, dopo avere raccolto le informazioni relative all'esecuzione dei singoli atti. L'assistente sociale ha ritenuto che non sono adempiuti i presupposti per riconoscere la necessità dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti di vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi, mangiare, lavarsi e andare al gabinetto, né vi è la necessità di una sorveglianza personale permanente. Per quanto riguarda l'atto di spostarsi all'esterno, è stato invece interpellato il Servizio medico regionale dell'AI (SMR), in quanto l'assistente non ha potuto terminare l'inchiesta. Il Dr. __________ ha concluso che alla luce delle patologie presentate dall'assicurato e al fatto che egli conduce ancora la propria automobile non è giustificata la necessità di aiuto regolare e notevole di terzi nemmeno per gli spostamenti. Al rapporto reso dall'assistente sociale, persona abilitata e qualificata a stabilire l'esistenza della grande invalidità, lo scrivente Ufficio riconosce pieno valore probante (contenuto del rapporto plausibile, dettagliato e motivato, reso in considerazione dei singoli atti e delle indicazioni acquisite in loco). L'assicurato contesta in modo particolare la difficoltà di recarsi in bagno velocemente per espletare i propri impellenti bisogni fisiologici. A tale proposito, si osserva che egli beneficia di mezzi ausiliari per l'incontinenza prescritti dal proprio medico curante e che è in grado di provvedere alla loro sostituzione nonché di pulirsi e lavarsi autonomamente. Ad ogni modo, nel formulario di richiesta di prestazioni l'assicurato ha indicato che necessita di aiuto regolare da parte di terze persone per compiere vari atti quotidiani della vita a partire dal novembre 2014. Avendo l'assicurato presentato la domanda di prestazioni nel dicembre 2014, non avrebbe comunque (ancora) diritto ad un assegno per grandi invalidi, poiché l'anno di attesa previsto dall'art. 43 bis cpv. 2 LAVS (v. punto 2) non sarebbe ancora trascorso. Alla luce degli elementi all'incarto, in particolare della valutazione resa dall'assistente sociale a seguito dell'inchiesta domiciliare e della presa di posizione del medico SMR, l'amministrazione reputa che l'assicurato non realizzi i presupposti richiesti, in base alle disposizioni legali applicabili, per beneficiare di un assegno grandi invalidi dell'AVS. Considerato che in fase di opposizione non sono stati apportati argomenti atti a giustificare una diversa valutazione del caso, lo scrivente Ufficio non può che confermare la decisione impugnata".

 

                                  F.   Con ricorso pervenuto il 9 aprile 2015 RI 1 si aggrava al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la decisione dell’amministrazione indicando la sua incapacità a farsi sentire ed ascoltare, di trascorrere il suo tempo seduto a guardare la televisione. Egli ribadisce comunque che due medici (i suoi curanti) avrebbero attestato le sue necessità e la “signorina che è stata a casa mia era stata cacciata via perché non sapeva nemmeno di questi rapporti”. Egli segnala di essere stato “invitato all’Ospedale __________ di __________ dove mi è stata riscontrata dal dott. __________ una colonna con il midollo seriamente danneggiato” che sarà presa in cura da altro medico.

 

                                         La Cassa, dal canto suo, con risposta di causa del 27 aprile 2015 (doc. V) ha evidenziato che l’assicurato non apporta nuovi elementi con il ricorso, ed evidenzia come: "… agli atti AI è giunta in data 09.04.2015 – ossia posteriormente all'emanazione della decisione su opposizione impugnata – documentazione da parte della __________ (doc. 27 incarto AI), dalla quale emerge che l'assicurato si sposta autonomamente con l'auto, effettua pulizie e lavoretti in casa e svolge addirittura un'attività lavorativa presso la ditta __________, intestata al figlio e con sede a __________, per 10 ore alla settimana (25%), occupandosi di attività di controllo, redazione delle offerte, contatti con la clientela, rispondere al telefono, utilizzare il computer. Ora, ritenuto dimostrato che l'assicurato non necessita di aiuto regolare e notevole per lo svolgimento degli atti ordinari della vita e nemmeno necessita di una sorveglianza personale continua, è a giusta ragione che l'amministrazione ha negato il diritto ad un assegno per grandi invalidi AVS". Invitato a prendere posizione in merito alla risposta di causa l’assicurato ha confermato le sue precedenti allegazioni (doc. VII).

 

 

 

considerato                    in diritto

 

in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

 

nel merito

 

                                   2.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione la Cassa di compensazione ha rifiutato al ricorrente l'assegno per grandi invalidi dell'AVS, non ritenendo adempiuti i requisiti legali.

 

                                   3.   L'art. 43bis cpv. 1 LAVS prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.

Il diritto all'assegno per una grande invalidità di grado lieve decade in caso di soggiorno in istituto (art. 43bis cpv. 1bis LAVS).

Per l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.

Giusta l'art. 43bis cpv. 3 LAVS, l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%, quello per grandi invalidi di grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di grado lieve al 20% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto all'articolo 34 capoverso 5.

Secondo l'art. 43bis cpv. 4 LAVS, la persona grande invalida che, fino al momento in cui ha raggiunto l'età di pensionamento, ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita anticipata, riceve un'indennità per lo meno uguale a quella ricevuta fino ad allora.

 

 

A norma del capoverso 5 dell'art. 43bis LAVS, le disposizioni della LAI sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.

 

L'art. 43bis cpv. 5 LAVS rinvia dunque all'art. 42ter LAI, secondo cui il grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi. L'assegno per grandi invalidi è versato individualmente e deve agevolare la libertà di scelta negli ambiti principali della vita. L'assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all'80 per cento, in caso di grande invalidità di grado medio al 50 per cento e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS (art. 42ter cpv. 1 LAI).

 

Secondo l'art. 9 LPGA, è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

 

L'art 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

 

Per il capoverso 2, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

 

a.  di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

b.  di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c.  di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

 

 

Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

 

a.   è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;

b.   necessita di una sorveglianza personale permanente;

c.   necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;

d.   a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e.   è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

 

                                         A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompa-gnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

 

a.    non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b.    non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c.    rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

 

                                         Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile.

 

                                         La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

 

                                         Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.):

                                         -  vestirsi/svestirsi

                                         -  alzarsi/sedersi/coricarsi

                                         -  mangiare

                                         -  provvedere all'igiene personale

                                         -  andare al gabinetto

                                         -  spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.

 

                                   4.   Nella fattispecie, la Cassa di compensazione ha respinto la richiesta di un AGI dell'AVS a motivo che non sono riunite le condizioni legali, visto che non si può ritenere che l'assicurato dipenda da terzi per gli atti quotidiani della vita e neppure che necessiti di una sorveglianza personale.

 

                                         La soluzione adottata dalla Cassa di compensazione va pienamente confermata pur nella comprensione di una situazione difficile in cui versa l’assicurato, situazione che, con il tempo, rischia di aggravarsi. Il giudice deve però porsi al momento in cui la decisione impugnata è promulgata e non può valutare situazioni future ancora incerte nel divenire, ed il suo esame è pure limitato dal contenuto della decisione impugnata. Quanto non evaso con la decisione non può essere oggetto di esame da parte del giudice se non per una, paventata, denegata o ritardata giustizia.

 

                                         In concreto oggetto dell’esame è sapere se RI 1 debba essere posto al beneficio di un assegno per grandi invalidi. Le condizioni legali e la loro interpretazione sono state esposte nelle considerazioni precedenti. In concreto gli accertamenti predisposti dall'amministrazione convergono per escludere la necessità di un accompagnamento in favore dell’assicurato e ciò, lo si ribadisce, al momento dell’emanazione della decisione resa su opposizione.

 

                                         Va certamente riconosciuto che RI 1 soffre di una seria patologia, il diabete mellito tipo II con complicazioni che si innesta su di uno stato successivo ad un intervento alla prostata, una epatopatia cronica Child B con varici esofagee, un’iperten-sione arteriosa ed una sindrome da apnea notturna. Questo status è accertato dal dott. __________ che indica una presa a carico dal 15 gennaio 2007 e specifica che l’incapacità non può essere ridotta mediante l’impiego di mezzi ausiliari. Come riferisce il ricorrente nei suoi scritti, il dott. __________ accerta che vi è in corso una “tendenza al peggioramento”. Il curante conferma le difficoltà di deambulazione del suo paziente che non ha forza nelle gambe, pur riuscendo a muoversi come accertato nel corso della visita dell’assistente sociale, riesce ad avere cura del proprio corpo per il momento, non necessita di aiuto per tagliare il cibo, per prepararlo e per nutrirsi. Nel formulario medesimo (doc. 14-3) sottoscritto dall’assicurato, con conferma del contenuto della risposta della domanda n. 4 operato dal curante, è accertato che RI 1 non necessita di aiuto per spostarsi in casa, per spostarsi all’aperto, per mantenere i rapporti sociali, per fare i propri bisogni (pur nella difficoltà dell’accertata incontinenza forte supplibile mediante i mezzi ausiliari). D’altra parte questa autonomia è confermata indirettamente dall’assenza di indicazione alla domanda 4.2. relativa alle persone che hanno, negli ultimi 2 anni, prestato aiuto all’assicurato. Al doc. 14 non vi è risposta, nel doc. 17 è specificato che “nessuno” presta aiuto. Nelle prime risposte (doc. 11 e 14) alle domande di cui al punto 4. del formulario appare descritta (ancora) una sostanziale autonomia (tanto che una sorveglianza personale è descritta come non necessaria), anche se viene specificato che l’assicurato cade “in continuazione”.

 

                                         Dal profilo medico l’amministrazione ha interpellato il SMR e per esso il dott. __________ il quale, il 23 febbraio 2015, ha accertato come non sia giustificata in concreto una dipendenza da terzi come riportato in esteso nelle considerazioni di fatto.

 

                                   5.   Il Tribunale cantonale delle assicurazioni rileva inoltre che dagli atti prodotti dalla Cassa emerge uno scritto dell’assicurato medesimo all’assicuratore __________, trasmesso per conoscenza dal signor RI 1 alla, pervenuto il 7 luglio 2014 all’amministrazione, dal quale emerge che, mentre l’assicurato era in piscina del condominio, dalla sua automobile sono stati sottratti oggetti e valori, tra cui apparecchi acustici (da qui l’interesse della CO 1).

                                         Questa circostanza dimostra ulteriormente che la dipendenza dell’assicurato da terzi, la necessità di sorveglianza ed il bisogno di aiuto regolare non sono sufficientemente intensi da giustificare l’ammissione al beneficio dell’AGI.

 

                                         Nella sua risposta di causa la CO 1 fa ulteriormente riferimento a documentazione pervenuta in epoca successiva alla decisione qui impugnata da cui emerge lo svolgimento di una attività lucrativa, lo svolgimento di lavoretti di pulizie e lo spostamento da __________ a __________ per il lavoro. Questi aspetti, alla luce dell’esito del gravame, non meritano di essere qui approfonditi. Le verifiche effettuate dall’assi-stente sociale, le risposte medesime rese in prima battuta dall’assicurato nel formulario, con il consenso del suo curante, le conferme del SMR ed il complesso degli atti precedenti la decisione impugnata sono più che sufficienti per respingere il ricorso.

 

                                   6.   Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto. Si prescinde dal carico di tassa di giustizia.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti