Raccomandata |
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Incarto
n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 28 novembre 2014 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di contributi AVS |
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ritenuto in fatto
A. La STCA 30.2014.46 del 27 febbraio 2014 con cui questo Tribunale ha accolto il ricorso di RI 1 e ha trasmesso gli atti alla Cassa cantonale di compensazione affinché essa entrasse nel merito della richiesta di condono dei contributi minimi degli anni 2008 e 2009 è stata impugnata dall'assicurato davanti al Tribunale federale, il quale il 18 dicembre 2014 (9C_777/2014) ha ritenuto inammissibile l'atto di ricorso.
Ba. Nel frattempo, il 7 agosto 2014 (doc. II/1) l'assicurato si è rivolto al TCA lamentando che la Cassa di compensazione non gli aveva rimborsato i contributi minimi come deciso nella citata STCA.
Bb. Con sentenza del 29 settembre 2014 (30.2014.37) il Tribunale ha respinto il ricorso dell'interessato, affermando che non v'è stato alcun ritardo ingiustificabile da parte dell'amministrazione nel rendere la propria decisione visto che erano trascorsi soltanto pochi mesi e, per di più, l'assicurato nemmeno aveva chiesto alla Cassa di emanare una decisione formale impugnabile.
Nel solco dello scritto dell'8 agosto 2014 (doc. II/2) inviato alle parti per chiarire la tematica, il TCA ha ordinato alla Cassa di compensazione di decidere "se e perché prendere, o meno, a suo carico le spese della procedura d'incasso mediante un provvedimento impugnabile, rispettivamente emanerà un provvedimento soggetto a ricorso, ciò sulla scorta delle analisi che svolgerà. Vi provvederà nei tempi consoni e necessari.".
C. Il 28 novembre 2014 (doc. A) la Cassa ha così emesso una decisione con cui, per carenza dei presupposti giurisprudenziali, non ha accolto la richiesta di risarcimento danni di Fr. 225,80 formulata dall'assicurato nello scritto del 7 agosto 2014, poi sfociato nella predetta STCA 30.2014.37.
L'amministrazione ha rilevato che poiché la procedura di risarcimento ai sensi dell'art. 78 LPGA è sussidiaria e quindi interviene soltanto quando la pretesa non può essere ottenuta tramite le procedure ordinarie amministrative e giudiziarie, ritenuto che erano ancora in corso due procedure (una davanti al TF, l'altra a livello amministrativo, sfociata nella decisione formale del 13 novembre 2014 e suscettibile dell'emanazione di una decisione su opposizione) essa non poteva pronunciarsi nel merito.
La Cassa ha quindi informato l'assicurato che il diritto a riformulare una nuova domanda di risarcimento danni poteva essere introdotta all'esaurimento delle vie ordinarie sulla questione del condono/rimborso dei contributi per gli anni 2007, 2008 e 2009.
D. Con atto del 4 dicembre 2014 (doc. I) inoltrato alla Cassa di compensazione, RI 1 ha criticato l'agire di quest'ultima, che non avrebbe sorvegliato "in modo rigoroso l'esecuzione della presente legge LAVS." (doc. I pag. 2). Di conseguenza, "I danni che ci sono stati derivano: dalla decurtazione delle PA ordinarie (che servono per vivere) e dall'impiego personale del tempo/energie/spese cancelleria per far valere i diritti della legge LAVS/LPGA. A causa di diversi errori e rifiuti menzionati e documentati in questa lettera, l'utente non riesce a porre fiducia alla vostra Cassa." (doc. I pag. 3). In conclusione, la Cassa deve "Prendere atto dei danni/disagi causati e affrontati fino ad oggi." (doc. I pag. 3 in fine) e rimborsargli quindi, a saldo, Fr. 174,55.
E. Il 21 aprile 2015 (doc. II) la Cassa CO 1 ha informato questo Tribunale di avere emanato due decisioni. La prima è del 13 novembre 2014 (doc. A) e riguarda i rimborsi da parte della Cassa quale condono per gli anni 2007, 2008 e 2009 dei contributi minimi già versati dall'assicurato (e che è oggetto dell'inc. 30.2015.7).
La seconda decisione data del 28 novembre 2014 (doc. A) e, come visto, concerne la richiesta di risarcimento danni ex art. 78 LPGA sulla quale il TCA è direttamente competente, motivo per cui la Cassa di compensazione ha trasmesso tutti gli atti al Tribunale (doc. II).
F. Lo scritto del 4 dicembre 2014 è stato quindi ritenuto quale ricorso per risarcimento danni e la Cassa di compensazione ha proposto di respingerlo con la risposta di causa del 15 maggio 2015 (doc. IV). L'amministrazione ha ribadito come sia prematuro pronunciarsi nel merito, visto che una procedura ordinaria avente per oggetto i rimborsi dei contributi per gli anni 2007, 2008 e 2009 è ancora pendente (la procedura davanti al Tribunale federale contro la STCA 30.2014.37 è invece nel frattempo giunta a termine il 18 dicembre 2014 (9C_777/2014), mentre la decisione sull'opposizione del 4 dicembre 2014 è stata emessa il 13 maggio 2015, ma restano semmai ancora aperte per l'assicurato le vie sia del ricorso al TCA entro 30 giorni dalla notifica della decisione del 13 maggio 2015 sia in seguito del ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale) e quindi non sono state esaurite tutte le vie ordinarie su questa tematica.
G. Nel termine di proroga chiesta (doc. VI) e concessa dal TCA (doc. VII), il ricorrente ha prodotto un ulteriore scritto (doc. VIII), accompagnato da numerosa documentazione.
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
2. Per l'art. 70 cpv. 1 LAVS, le associazioni fondatrici, la Confederazione ed i Cantoni rispondono nei confronti dell'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti per i danni derivanti da atti illeciti commessi dai loro organi di cassa o da singoli funzionari violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni. Le pretese di risarcimento sono fatte valere dal competente ufficio federale mediante decisione. La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.
Secondo l'art. 70 cpv. 2 LAVS, le pretese di risarcimento di assicurati e terzi di cui all'art. 78 LPGA devono essere fatte valere presso la competente cassa di compensazione; quest'ultima statuisce mediante decisione.
Giusta il cpv. 3, la pretesa di risarcimento per danni si estingue:
a. nel caso del cpv. 1, se il competente ufficio federale non emette una decisione entro un anno dal momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno in cui è stato commesso l'atto che l'ha cagionato;
b. nel caso del cpv. 2, se il danneggiato non inoltra la sua richiesta entro un anno dal momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno in cui è stato commesso l'atto che l'ha cagionato.
I danni, dei quali rispondono le associazioni fondatrici di una cassa di compensazione professionale, devono essere coperti con prelevamenti sulla garanzia prestata. All'occorrenza, la garanzia deve essere ricostituita entro tre mesi nella somma prescritta. Allorché il danno supera la garanzia, rispondono solidalmente le associazioni fondatrici della cassa di compensazione (art. 70 cpv. 4 LAVS).
I danni, dei quali rispondono i Cantoni, possono essere compensati con prestazioni della Confederazione (art. 70 cpv. 5 LAVS).
A norma dell'art. 78 cpv. 1 LPGA, gli enti di diritto pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori rispondono, in qualità di garanti dell'attività degli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali, per i danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte degli organi d'esecuzione o dei loro funzionari.
L'art. 78 cpv. 2 LPGA prevede che l'autorità competente emette una decisione sulle pretese di risarcimento.
La responsabilità sussidiaria della Confederazione per organizzazioni esterne all'amministrazione ordinaria della Confederazione è disciplinata conformemente all'articolo 19 della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità (art. 78 cpv. 3 LPGA).
Secondo l'art. 78 cpv. 4 LPGA, per le procedure di cui ai capoversi 1 e 3 si applicano le disposizioni della LPGA. Non è svolta alcuna procedura d'opposizione. Gli articoli 3-9, 11, 12, 20 capoverso 1, 21 e 23 della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità sono applicabili per analogia.
Le persone che agiscono quali organi o funzionari di un'istituzione assicurativa, di un servizio di revisione o di controllo o alle quali sono affidati compiti nell'ambito delle singole leggi, sono sottoposte alla stessa responsabilità penale dei membri delle autorità e dei funzionari secondo le disposizioni del Codice penale. (art. 78 cpv. 5 LPGA).
3. In merito alla responsabilità per danni, nella DTF 133 V 14 la nostra Massima istanza si è così espressa:
" 5. La responsabilité instituée par l'art. 78 LPGA est subsidiaire en ce sens qu'elle ne peut intervenir que si la prétention invoquée ne peut pas être obtenue par les procédures administrative et judiciaire ordinaires en matière d'assurances sociales ou en l'absence d'une norme spéciale de responsabilité du droit des assurances sociales, comme par exemple les art. 11 LAI, 6 al. 3 LAA ou encore 18 al. 6 LAM (voir Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, notes 3 et 4 ad art. 78). Elle suppose qu'une personne assurée ou un tiers ait subi un dommage. La demande doit par ailleurs être présentée aux autorités compétentes, qui se prononcent ensuite par une décision. Il appartient aux lois spéciales de déterminer quelle autorité est compétente et pour quelle assurance (rapport du 26 mars 1999 de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé [CSSS], FF 1999 4317). En matière d'assurance-invalidité, l'art. 59a LAI prévoit à cet effet que les demandes en réparation doivent être adressées à l'office AI, qui statue par voie de décision.
6. Selon l'art. 20 al. 1 LRCF, auquel renvoie l'art. 78 al. 4 LPGA (voir aussi l'art. 70 al. 3 let. b LAVS auquel renvoie pour l'assurance-invalidité l'art. 66 LAI), la responsabilité de la Confédération (en l'espèce l'assureur) s'éteint si le lésé n'introduit pas sa demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation du tort moral dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage. Il s'agit d'un délai de péremption, et non de prescription, lequel ne peut être interrompu, mais uniquement sauvegardé par le dépôt en temps utile de la demande. Par «connaissance du dommage», il faut entendre une connaissance telle que le demandeur puisse agir utilement, ce qui implique qu'il connaisse non seulement le dommage au sens strict, mais encore les autres conditions permettant de mettre en cause la responsabilité de la Confédération (ATF 108 Ib 98 consid. 1b; consid. 2a de l'arrêt 5A.3/1999 du 18 janvier 2000 non publié aux ATF 126 II 63). (…)".
Il Tribunale Federale ha dunque rammentato che la responsabilità prevista dall'art. 78 LPGA è sussidiaria, nel senso che può intervenire unicamente se la pretesa invocata non può essere ottenuta tramite le procedure amministrative e giudiziarie ordinarie in materia di assicurazioni sociali o in assenza di una norma speciale di responsabilità del diritto delle assicurazioni sociali, come per esempio gli art. 11 LAI, 6 cpv. 3 LAINF, art. 18 cpv. 6 LAM (DTF 133 V 14, consid. 5; STF I 299/06 del 4 aprile 2007, consid. 7.2). Ciò è il caso in particolare per l'assicurazione contro le malattie, dove manca una norma in tal senso (Kieser, ATSG-Kommentar, Berna-Zurigo-Losanna 2009, 2a edizione, n. 3 e 4 ad art. 78, pag. 984 seg.).
4. In concreto, il 7 agosto 2014 (doc. II/1) il ricorrente ha postulato un risarcimento danni nei confronti della Cassa di compensazione a dipendenza della procedura di condono rispettivamente di rimborso dei contributi minimi da esso versati in precedenza con attinenza agli anni di contribuzione 2007-2009. Egli ha quantificato la sua pretesa per presunti danni in Fr. 225,80, pari alla differenza fra i contributi che egli ha corrisposto a suo tempo e quanto l'amministrazione gli ha finora rimborsato.
Su invito formulato dal TCA l'8 agosto 2014 (doc. II/2), la Cassa di compensazione ha quindi emanato la decisione del 28 novembre 2014, che ha respinto queste richieste risarcitorie non essendo adempiute le condizioni dell'art. 78 LPGA.
Con il ricorso del 4 dicembre 2014 l'assicurato ha modificato la sua pretesa risarcitoria in Fr. 174,55 (Fr. 23,65 + Fr. 150,90).
In merito al condono dei contributi dovuti per gli anni 2007, 2008 e 2009, al momento in cui l'assicurato ha introdotto il ricorso in esame v'era soltanto la decisione formale del 13 novembre 2014 (oggetto della procedura parallela 30.2015.7). L'assicurato ha formulato opposizione contro questo provvedimento lo stesso 4 dicembre 2014 e, pendente causa, la Cassa di compensazione ha emesso la decisione su opposizione (13 maggio 2015), ciò che con sentenza di data odierna ha portato il TCA allo stralcio dai ruoli della causa.
Ad ogni buon conto, la procedura relativa agli anni di contribuzione 2007-2009 è ancora attiva, visto che una volta emanata la decisione su opposizione l'assicurato, se lo riterrà, potrà impugnare questo atto con ricorso a questo Tribunale (art. 56 LPGA) e, se del caso, come in precedenza, potrà portare le sue lamentele fino davanti al Tribunale federale (STCA 30.2009.27 del 26 aprile 2010).
Ciò stante, è mal venuto il ricorrente, a questo stadio della procedura, lamentarsi di avere subito dei danni dall'agire della Cassa e dei suoi funzionari.
In tal modo egli contesta nel merito i provvedimenti adottati e pone implicitamente le basi per una (futura) richiesta di risarcimento danni a dipendenza di queste decisioni.
Ma, come ha rilevato l'amministrazione, prima di giungere ad una domanda di risarcimento danni occorre che l'assicurato non possa avere ottenuto soddisfazione tramite le procedure amministrative e giudiziarie ordinarie in ambito di assicurazioni sociali (DTF 133 V 14, consid. 5). E poiché il fulcro delle sue contestazioni nei confronti della Cassa concerne le pretese economiche sollevate inizialmente con scritto del 7 agosto 2014, poi precisate il 4 dicembre 2014, l'insorgente deve dunque innanzitutto esaurire le vie ordinarie per ottenere un giudizio definitivo sul condono dei suoi contributi per il periodo contributivo 2007-2009.
È così a buon diritto che, conformemente alla giurisprudenza sviluppata sull'art. 78 LPGA, la Cassa di compensazione ha respinto la richiesta di risarcimento danni dell'assicurato del 7 agosto 2014 per carenza dei presupposti giurisprudenziali.
5. Da quanto precede discende che il ricorso formulato il 4 dicembre 2014 è chiaramente superfluo. Ad ogni buon conto, il presente giudizio – e tanto meno quello della Cassa, qui impugnato - non pregiudica il diritto dell'interessato di riformulare una nuova richiesta di risarcimento danni alla Cassa di compensazione (art. 70 cpv. 2 LAVS), a tempo debito.
In effetti, se il ricorrente ritenesse di patire un danno derivante da un provvedimento della Cassa, all'esaurimento delle vie ordinarie previste dal diritto delle assicurazioni sociali in tema di condono dei contributi per gli anni di contribuzione 2007-2009, l'assicurato potrà nuovamente inoltrare all'amministrazione una domanda di risarcimento giusta gli artt. 70 cpv. 2 LAVS e 78 LPGA.
Non avendo in realtà ora deciso circa l'esistenza o meno di un danno ex art. 78 LPGA in relazione con la legge sulla responsabilità, la Cassa di compensazione potrà chinarsi (un'altra volta) su una domanda di risarcimento danni formulata dal ricorrente. In tale evenienza, non si tratterà evidentemente di un ne bis in idem, essendo differenti le basi di partenza.
Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti