Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2015.9

 

cs

Lugano

10 agosto 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 22 aprile 2015 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 24 marzo 2015 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con due distinte decisioni formali del 2 febbraio 2015 (doc. A7 ed A8), confermate dalla decisione su opposizione del 24 marzo 2015 (doc. A12) la “CO 1” (di seguito: Cassa), ha calcolato i contributi dovuti quale persona senza attività lucrativa da RI 1, nato il __________ __________, dal 1° ottobre 2012 (arrivo in Svizzera) al 31 dicembre 2012 (fr. 5'996.90) e dal 1° gennaio 2013 al 31 ottobre 2013 (mese antecedente il pensionamento; fr. 20'200).

 

                               1.2.   RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I).

                                         L’insorgente evidenzia che nelle tassazioni 2011 e 2012 è stato aggiunto, al punto 7.3 “altri redditi”, l’importo di fr. 410'000, in quella del 2013, al punto 6.3, l’importo di fr. 400'000, che, erroneamente, è stato preso in considerazione dalla Cassa nel calcolo del reddito conseguito sotto forma di rendita.

                                         Contro le tassazioni è stato presentato reclamo, che tuttavia non ha sostanzialmente cambiato la situazione. “Purtroppo, per l’assenza dovuta ad impegni personali, non vi è stato modo di ricorrere alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello di Lugano nei termini assegnati”.

                                         L’insorgente evidenzia che nel 2012 ha conseguito, per l’attività lavorativa svolta in __________, un reddito di fr. 158'923, tassato __________ (cfr. CUD 2013 relativo al reddito 2012), oltre ad un reddito da pensione __________ di euro 4'603 mensili per 12 mesi. Nel 2013 l’interessato rileva invece di aver conseguito solo la pensione __________ di euro 4'603 per 12 mensilità e sostiene che siano questi i redditi corretti da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi.

 

                               1.3.   Con risposta del 27 aprile 2015 la Cassa propone la reiezione del ricorso, rilevando che i dati fiscali sono definitivi e di conseguenza non è possibile effettuare un calcolo diverso (doc. III).

 

                               1.4.   L’11 maggio 2015 il Giudice delegato del TCA ha interpellato l’Ufficio circondariale di tassazione di __________, sottoponendogli alcune domande (doc. VI) e la Cassa, chiedendo in particolare di prendere posizione sull’applicazione dell’ALC (doc. VII).

 

                               1.5.   Il 13 maggio 2015 la Cassa ha rilevato di aver affiliato l’insorgente quale persona senza attività lucrativa, poiché, il 18 settembre 2012, egli ha portato il suo domicilio dall’__________ alla Svizzera, allorquando non svolgeva alcuna attività e non aveva ancora raggiunto, nel nostro Paese, l’età di pensionamento ed ha evidenziato che, chiamato a compilare il formulario delle persone senza attività lucrativa, l’interessato non ha dato seguito neppure agli ulteriori richiami (doc. VIII). Sempre il 13 maggio 2015 l’UT di __________ ha risposto alle domande postegli (doc. IX).

 

                               1.6.   Il 18 maggio 2015 il Giudice delegato del TCA ha trasmesso all’amministrazione la risposta del fisco per un presa di posizione, con la possibilità di visionare gli atti prodotti presso questo Tribunale (doc. X).

                               1.7.   In assenza di qualsiasi risposta il Giudice delegato del TCA, l’8 giugno 2015, ha invitato nuovamente la Cassa a prendere posizione (doc. XI).

 

                               1.8.   Il 10 giugno 2015 l’amministrazione ha ribadito di aver affiliato il ricorrente quale persona senza attività lucrativa in Svizzera in seguito al suo trasferimento di domicilio nel nostro Paese nel settembre 2012, fino al raggiungimento del suo pensionamento ed ha evidenziato che l’aspetto dell’attività lucrativa all’estero non è determinante poiché quando è giunto in Svizzera l’assicurato non aveva più alcuna attività lavorativa (doc. XII). Il 17 giugno 2015 l’insorgente ha ribadito le sue contestazioni (doc. XIV).

 

                               1.9.   Con scritto del 1° luglio 2015 il TCA ha chiesto all’insorgente quanto segue:

 

" (…)

Dal “CUD 2013 emerge che nell’anno 2012 lei ha guadagnato Euro 158'923,45 per l’attività dipendente svolta in __________. Nel 2011 ha invece conseguito un reddito di Euro 299'547,05 (cfr. “CUD 2012).

 

Dagli atti non risulta tuttavia il periodo durante il quale Lei ha svolto l’attività in __________. La Cassa afferma che al momento del trasferimento in Svizzera, che fa risalire al 18 settembre 2012 (doc. XII) lei non “aveva lavoro” (doc. XII).

 

Ai fini del giudizio le chiediamo di voler precisare fino a quando ha svolto l’attività dipendente per la __________ in __________ e di voler confermare se in quel periodo lei è stato assoggettato al prelievo dei contributi sociali in __________ per il lavoro ivi svolto.

Dagli atti fiscali emerge inoltre che lei avrebbe già acquisito il domicilio in Svizzera a __________ dal mese di ottobre 2011 e si è poi trasferito a __________ nel corso del mese di settembre 2012. Le chiediamo di voler prendere posizione in merito.” (doc. XVI)

 

                             1.10.   L’insorgente, l’8 luglio 2015, ha prodotto un’attestazione della __________., di medesima data, tramite la quale il Consigliere Delegato afferma che l’assicurato “ha prestato servizio presso la nostra società, sita a __________ (__________) in via __________, fino al 31 ottobre 2012. Durante tutto il periodo suddetto il sig. RI 1 è stato assoggettato a regolare prelievo e conseguente versamento dei contributi sociali dovuti in riferimento al reddito, come si evince dal CUD 2013 alla voce 12, pag. 2, parte C-sezione 2 (doc. XVII/2).

 

 

 

                             1.11.   La documentazione è stata trasmessa il 9 luglio 2015 alla Cassa per presentare osservazioni scritte entro 10 giorni (doc. XVIII), formulate il 17 luglio 2015 da parte della Cassa e trasmesse per conoscenza al ricorrente.

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se il calcolo dei contributi dovuti dall’insorgente quale persona senza attività lucrativa dal 1° ottobre 2012 è corretto.

 

                               2.2.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

 

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.

 

                                         L’art. 10 cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede che gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 387 franchi; il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori a 387 franchi, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l’importo limite in funzione delle condizioni sociali dell’assicurato per le persone che non esercitano durevolmente un’attività lucrativa a tempo pieno.

                                         Per l’art. 10 cpv. 2 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, pagano il contributo minimo gli studenti che non esercitano un’attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 25 anni (lett. a), le persone senza attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni dell’aiuto sociale pubblico (lett. b), le persone senza attività lucrativa assistite finanziariamente da terzi (lett. c).

 

Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1, 2 e 3 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

Nella sua giurisprudenza, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

 

L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteri-stiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicu-rato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).

 

La giurisprudenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni è stata ripresa nelle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS (cfr. marginale n. 2089), e considera in particolare come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite dell'AVS, vecchiaia e vedovanza (prese in considerazione per i contributi dovuti dal 1° gennaio 2011; cfr. art. 28 cpv. 1 OAVS e contrario e DIN), le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle versate da un'assicurazione sociale di uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184), le rendite d'invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d'assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da contratti di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si basano su una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC 1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).

 

Al contrario, non rientrano, di massima, nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite dell'AI, nonché le prestazioni complementari (art. 28 cpv. 1 OAVS; RCC 1991 pag. 433 consid. 3c), le indennità giornaliere dall'AI (DTF 107 V 69; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82), le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF), il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163), i contributi di mantenimento del diritto di famiglia fintanto che non sono già contemplati dal N. 2072 DIN (art. 328 CC), le prestazioni periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui valore capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre 2005).

 

Per sostanza, ai fini dell'art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF 105 V 241), i beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).

Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l'altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).

                                         Per l’art. 28 cpv. 4 OAVS se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.

 

                                         A norma dell’art. 3 cpv. 4 lett. a LAVS in vigore dal 1° gennaio 2012 (cfr. fino al 31 dicembre 2011: art. 28 cpv. 4bis OAVS), alle condizioni dell’articolo 3 capoverso 3 LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati pagati per tutto l’anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.

 

                                         Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (P. Y. Greber, J. L. Duc, G. Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25).

 

                                         Il Tribunale federale, a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e alla Costituzione (DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118, Pratique VSI 1999 pag. 204).

 

                                         Va ancora evidenziato che con sentenza H 114/05 del 9 maggio 2007, pubblicata in SVR 2008, AVS n. 15, pag. 45, il TF ha confermato il principio dell’affiliazione nel nostro Paese di una cittadina svizzera sposata con un cittadino germanico attivo in Germania che aveva contestato, ritenendoli contrari agli accordi internazionali, l’affiliazione come persona senza attività lucrativa ed il calcolo dei contributi effettuato (cfr. anche la sentenza 30.2011.21 dell’8 settembre 2011).

                                         In una sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014 pubblicata in DTF 140 V 98, in relazione con gli art. 13 n. 2 lett. f del Regolamento (CEE) n. 1408/71 (in vigore fino al 31 marzo 2012) e 11 n. 3 lett. e ed art. 5 lett. b del Regolamento (CE) n. 883/2004 (in vigore dal 1° aprile 2012), il TF ha statuito in merito all’assoggettamento obbligatorio all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera della moglie, domiciliata in Svizzera, senza attività lucrativa, il cui marito lavora e risiede in Francia. Dopo aver stabilito la fondatezza dell'applicazione della legislazione del luogo di residenza alla luce del diritto comunitario (consid. 8.1), ha deciso che i contributi versati in Francia dal marito non possono essere assimilati a contributi svizzeri giusta l'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS (consid. 9).

 

                               2.3.   I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l’anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).

                                                      I contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).

                                                      Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3 OAVS).

                                                      La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

                                                      L’importo delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS).

                                                      Se l’obbligo di contribuzione non dura tutto l’anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in questione. Su richiesta dell’assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell’obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2009).

                                                      Per il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008 = cpv. 7 dal 1° gennaio 2009).      

 

                               2.4.   Va ancora rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC).

 

                                         Fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti applicavano tra di loro il regolamento (CE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98). Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98). Il regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

 

                                         Le direttive sull’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria (DOA), nell’introduzione alla nuova versione in vigore dal 1° aprile 2012, prevedono:

 

«Le règlement (CE) n° 883/2004 (R 883/2004) et le règlement

d’application (CE) n° 987/2009 (R 987/2009) entrent en vigueur au 1er avril 2012. Ils impliquent plusieurs modifications en matière d’assujettissement.

En particulier, une personne ne peut désormais plus qu’être assujet-tie à la législation d’un seul Etat membre ou de la Suisse. En cas d’activité salariée et indépendante simultanée, la législation de l’Etat membre ou de la Suisse dans lequel l’activité salariée est exercée est applicable.

Lorsqu’une personne exerce une activité lucrative pour un em-ployeur dans plusieurs Etats membres et/ou en Suisse, elle est soumise à la législation de son Etat de résidence si elle y exerce une partie substantielle de ses activités. Si tel n’est pas le cas, cette personne salariée est soumise à la législation de l’Etat dans lequel l’employeur a son siège.

L’assujettissement des employés des entreprises de transport inter-national se détermine selon les règles générales de coordination (cf. paragraphe précédent).

Les indépendants qui travaillent dans plusieurs Etats membres et/ou en Suisse sont soumis à la législation de leur Etat de résidence lorsqu’ils y exercent une partie substantielle de leur activité. Si tel n’est pas le cas, ils sont soumis à la législation de l’Etat dans lequel se trouve le centre d’intérêt de leurs activités.

 

(…) 

 

Pour les états de faits qui se sont produits avant le 1er avril 2012, le règlement (CEE) n° 1408/71 (R 1408/71) continue d’être applicable en ce qui concerne l’assujettissement jusqu’à ce que l’état de fait se modifie mais au maximum pendant 10 ans. Les assurés peuvent toutefois demander l’application du nouveau règlement.»

 

                                         A questo proposito l’art. 87 cpv. 8 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede che se, in conseguenza del presente regolamento, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 1408/71, tale persona continua ad essere soggetta a quest’ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci anni dalla data di applicazione del presente regolamento, a meno che essa non presenti una domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Se la domanda è presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento all’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del presente regolamento, la persona è soggetta alla legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione del presente regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo.

 

                                         In concreto, nella misura in cui oggetto del contendere sono contributi dovuti dal mese di ottobre 2012 al mese di ottobre 2013 si applica il regolamento (CE) n. 883/2004.

 

                               2.5.   Il regolamento (CE) 1408/71 prevedeva, di regola, l'assoggettamento delle persone assicurate al sistema sociale dello Stato in cui viene esercitata l’attività professionale (cfr. art. 13 del regolamento (CE) 1408/71, cfr. anche l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali, "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 41 segg.; cfr. P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, “Les effets de l’accord sur l’assujettissement et l’obligation de cotiser à l’AVS” in “L’accord sur la libre circulation des personnes avec l’UE et ses effets à l’égard de la sécurité sociale en Suisse”, Berna 2001, pag. 131 segg.).

 

                                         L’art. 11 del regolamento (CE) 883/2004 in vigore dal 1° aprile 2012 prevede il medesimo principio:

 

" 1.  Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.

 

(…)

 

3.  Fatti salvi gli articoli 12–16:

 

a)

una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

 

(…)”

 

                               2.6.   In concreto la Cassa ha affiliato l’insorgente quale persona senza attività lucrativa dal 1° ottobre 2012 “perché il 18.09.2012 si è trasferito dall’__________ in Svizzera” (cfr. doc. XII).

 

                                         Dagli atti emerge tuttavia che l’insorgente è domiciliato nel nostro Paese già dal mese di ottobre 2011 (cfr. incarto fiscale), mentre la moglie continua ad essere domiciliata in __________ (cfr. incarto fiscale).

                                         Ritenuto però che il ricorrente, cittadino svizzero domiciliato in Svizzera, ha lavorato in __________ quale dipendente della __________, pagando i relativi contributi sociali, fino al 31 ottobre 2012 (cfr. doc. XVII/2, nonché CUD 2012 e 2013), in applicazione dell’art. 11 n. 1 e n. 3 lett. a del regolamento (CE) 883/2004 (in vigore dal 1° aprile 2012), è stato affiliato in __________ fino al 31 ottobre 2012 e, in applicazione degli art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS e 3 cpv. 1 LAVS, va affiliato in Svizzera quale persona senza attività lucrativa dal 1° novembre 2012 (cessazione dell’attività lucrativa all’estero in un Paese UE) fino alla fine del mese in cui ha compiuto i 65 anni, ossia fino al 31 ottobre 2013.

 

                               2.7.   In concreto, per il calcolo dei contributi, oltre alla sostanza, la Cassa ha preso in considerazione un reddito conseguito sotto forma di rendita, moltiplicato per venti, di fr. 410'000 per il 2012 e di fr. 400'000 per il 2013, evinto dalle rispettive tassazioni. L’insorgente contesta questi due importi, sostenendo che i redditi figuranti nelle tassazioni non corrispondono a quelli effettivamente conseguiti.

                                        

                                         Dall’incarto fiscale e dalle risposte fornite dall’ufficio di tassazione (UT) competente, emerge che questi importi corrispondono alla valutazione globale del reddito estero conseguito dal ricorrente e da sua moglie, al netto degli oneri sociali esteri, e composti di: salario marito, pensione moglie e valore locativo in __________ (doc. IX). Questa valutazione è avvenuta in base “ai dati effettivi” in possesso del fisco e “cioè il CUD 2012 con salario 2011 di EUR 299'547 con aggiunta degli elementi citati sopra (valutati). Il CUD 2013, con salario 2012, non è mai stato presentato” al fisco (doc. IX).

                                         Dalla dichiarazione fiscale 2012 risulta che l’UT ha calcolato i fr. 410’000, prendendo in considerazione fr. 370'000 di reddito conseguito all’estero, fr. 20'000 di pensione della moglie e fr. 20'000 di valore locativo dell’immobile in __________ (cfr. pag. 3 della dichiarazione, annotazioni a mano del tassatore). Per quanto concerne il 2013 è invece accertato che il reddito di fr. 400'000 comprende il medesimo salario 2011 (cfr. doc. IX), non essendo il fisco in possesso del salario conseguito successivamente (cfr. doc. IX), oltre che la pensione della moglie ed il valore locativo dell’immobile in __________ (cfr. doc. IX).

 

                                         Circa il reddito conseguito sotto forma di rendita, va rammentato che l’art. 29 cpv. 4 OAVS, a differenza della sostanza, prevede che i dati non sono ripresi automaticamente dalla tassazione, ma che la sua determinazione incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali. Ciò significa che le Casse si informano presso l’autorità fiscale, ma non sono tenute, a differenza di quanto avviene, di massima, con gli indipendenti (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS) a riprendere automaticamente l’ammontare indicato nella tassazione fiscale (cfr. sentenza 30.2012.26 del 26 novembre 2012). Determinante per il calcolo del reddito conseguito sotto forma di rendita nell’ambito della fissazione dei contributi delle persone senza attività lucrativa, non è il reddito imponibile, comprensivo delle deduzioni effettuate in ambito fiscale, bensì quello conseguito effettivamente (cfr. sentenza 30.2002.98 dell’11 luglio 2002; sentenza 30.2002.56 del 17 luglio 2002; sentenza 30.2012.26 del 26 novembre 2012).

 

                                         In altre parole, mentre, di massima, per quanto concerne la sostanza, i dati sono evinti dalla tassazione fiscale cantonale cresciuta in giudicato, tenuto conto dei valori di ripartizione, cui va riaggiunto l’importo della deduzione sociale, il reddito conseguito sotto forma di rendita viene invece determinato dall’amministrazione che si avvale delle informazioni dell’autorità fiscale, senza esserne automaticamente vincolata. Infatti, in ragione delle differenze tra la nozione fiscale e quella in ambito LAVS del reddito sotto forma di rendita, le comunicazioni dell’autorità fiscale non vincolano le casse di compensazione (cfr. le direttive sulla fissazione dei contributi degli indipendenti e delle persone senza attività lucrativa [DIN], marg. 2108: « Il incombe aux caisses de compensation d’établir le revenu sous forme de rente. Les rentes AVS doivent être déterminées sur la base du Registre central des rentes AVS/AI. Pour ce faire, un service web est à disposition des caisses de compensation. Pour la détermination des autres rentes, les caisses de compensation travaillent autant que possible en liaison avec l’autorité fiscale du canton de domicile de l’assuré (art. 29, al. 4, RAVS). Toutefois, en raison de différences entre la notion fiscale et AVS du revenu sous forme de rente, les communications de cette autorité ne lient pas les caisses de compensation »).

 

                                         Va poi rammentato che se, come in concreto, la durata contributiva è inferiore ad un anno, occorre stabilire il reddito sotto forma di rendita effettivamente conseguito durante il periodo corrispondente (cfr. le direttive sulla fissazione dei contributi degli indipendenti e delle persone senza attività lucrativa [DIN], marg. 2112 : « En cas de durée de cotisation inférieure à une année, il y a lieu d’établir le revenu sous forme de rente effectivement acquis pendant la période correspondante »).

 

                                         Va ancora evidenziato che, quando, come in concreto, l’obbligo contributivo non dura tutto l’anno, ma unicamente per alcuni mesi, il reddito sotto forma di rendita acquisito nel corso di questi mesi, moltiplicato per venti, è convertito in reddito annuo ed addizionato alla sostanza determinante al 31 dicembre. Il reddito acquisito sotto forma di rendita nei mesi in cui l’interessato non era soggetto a contribuzione non deve essere preso in considerazione nell’ambito del calcolo del contributo (cfr. DTF 133 V 394; cfr. marg. 2098, delle DIN: “Lorsque l’obligation de cotiser ne dure pas pendant toute l’année mais que pendant certains mois, le revenu sous forme de rente acquis au cours de ces mois, multiplié par 20, est annualisé et additionné à la fortune déterminante au 31 décembre. Le revenu acquis sous forme de rente qui a été acquis pendant les mois où l’assuré n’était pas soumis à l’obligation de cotiser ne doit pas être pris en compte pour le calcul des cotisations »). In particolare l’obbligo contributivo non dura tutto l’anno quando la persona assicurata è assoggettata durante tutto l’anno ma è tenuta a pagare il contributo solo per una parte dell’anno (quando raggiunge l’età del pensionamento) o quando è assoggettato e, dunque tenuto a contribuire, solo per una parte dell’anno (arrivo dall’estero, partenza per l’estero, decesso; cfr. DIN 2097).

 

                                         In concreto, occorre pertanto stabilire l’ammontare del reddito conseguito sotto forma di rendita dal ricorrente e da sua moglie nei mesi di novembre e dicembre 2012 e da gennaio a ottobre 2013.

 

                                         Gli importi di fr. 410'000, rispettivamente di fr. 400'000, non possono essere presi in considerazione. Essi, oltre alla pensione (stimata dal fisco [cfr. doc. IX]) della moglie, contengono infatti il salario conseguito dall’insorgente nel 2011 (cfr. doc. IX), nonché il valore locativo dell’immobile sito in __________.

                                         Il salario conseguito nel 2011 non può essere utilizzato, trattandosi di un reddito percepito prima dell’inizio del periodo contributivo in esame. Non può essere preso in considerazione neppure il valore locativo dell’immobile sito in __________, poiché, di principio, non va ritenuto il reddito della sostanza se questa è conosciuta. Di norma il valore locativo va preso in considerazione se proviene da un’abitazione sulla quale l’interessato possiede un diritto di abitazione ai sensi dell’art. 776 e seguenti CC o se si tratta del valore locativo di un immobile messo gratuitamente a sua disposizione (cfr. DIN, marg. 2089).

 

                                         Per contro, va preso in considerazione l’importo di fr. 20'000 annui, che il fisco ha stimato per la pensione estera della moglie, cui va aggiunta la pensione percepita in __________ dal ricorrente ed ammontante ad Euro 4'063 al mese. Quale tasso di cambio, analogamente a quanto prevede l’art. 14 cpv. 3 dell’ordinanza concernente l’assicurazione facoltativa AVS/AI, per la conversione del reddito in franchi svizzeri si applica il corso annuo medio dell’anno contributivo.

                                         Il tasso medio franco-euro era dell’1,2076 nel 2012 (cfr. www.oanda.com/lang/it/currency/historical-rates) e dell’1,2256 nel 2013 (cfr. www.oanda.com/lang/it/currency/historical-rates).

                                         In concreto la pensione mensile ammonta di conseguenza a fr. 4'906,4788 (4'063 x 1,2076) nel 2012 e a fr. 4'979,6128 (4'063 x 1,2256) nel 2013.

 

                                         Conformemente a quanto prevedono le DIN (cfr. marg. 2119), il reddito, moltiplicato per venti, va convertito in reddito annuo. Per la moglie esso è di fr. 20'000 sia nel 2012 che nel 2013, per il marito di fr. 58'877,7456 (4'906,4788 x 12) nel 2012 e di fr. 59'755,3536 (4'979,6128 x 12) nel 2013.

                                         All’importo complessivo di fr. 78'877,7456 (20'000 + 58'877,7456) nel 2012, moltiplicato per venti a fr. 1'577'554,912, va aggiunta la sostanza, non contestata, di fr. 1'182'593, per una sostanza determinante complessiva soggetta a contribuzione di fr. 2'760'147,912. Questo importo va ancora diviso per due, essendo l’insorgente coniugato.

A questo proposito le Direttive sui lavoratori indipendenti e le persone senza attività lucrativa (DIN) all'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, al N. 2078 prevedono quanto segue:

 

" Le condizioni sociali delle persone sposate o dei partner registrati equivalgono alla metà della sostanza e del reddito sotto forma di rendita della coppia (art. 28 cpv. 4 1a frase OAVS). Così, i contributi degli assicurati coniugati si determinano – indipendentemente dal regime patrimoniale dei coniugi o dei partner registrati – sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito sotto forma di rendita della coppia. Questa regola vale anche nei casi di separazione di fatto giudiziaria. Essa vale anche nei casi in cui un solo coniuge o partner registrato è assicurato all'AVS ed è sottoposto all'obbligo di versare i contributi."

 

Pertanto, per calcolare il reddito percepito sotto forma di rendita da considerare al fine di stabilire la sostanza determinante ascrivibile all'assicurato, occorre tenere conto anche del reddito da pensione conseguito dal coniuge all'estero, moltiplicarlo per 20 (art. 28 cpv. 3 OAVS) e dividerlo per due (art. 28 cpv. 4 OAVS).

 

                                         In concreto per il 2012 la sostanza determinante sulla quale calcolare i contributi ammonta a fr. 1'380'073,956 (2'760'147,912 : 2), che dovrà essere arrotondato conformemente all’art. 28 cpv. 3 OAVS. Il contributo, calcolato su questo ammontare, dovrà essere prelevato per i due mesi di assoggettamento (cfr. marg. 2119 DIN).

 

                                         Nel 2013 il reddito di fr. 79'755,3536 (20'000 + 59'755,3536), va moltiplicato per venti, a fr. 1'595'107,072. A questo importo va aggiunta la sostanza, incontestata, di fr. 1'982'592. L’ammontare complessivo di fr. 3'577'699,072, va diviso per due a fr. 1'788'849,536 e sarà da arrotondare conformemente all’art. 28 cpv. 3 OAVS. Il contributo andrà calcolato su questo ammontare e prelevato per i mesi da gennaio a ottobre 2013.

 

                                         Il ricorso va di conseguenza accolto ai sensi dei considerandi, la decisione impugnata va annullata e l’incarto va rinviato alla Cassa affinché ricalcoli i contributi, le spese di amministrazione e gli interessi sulla base dei dati sopra esposti.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla

                                            Cassa per un nuovo calcolo dei contributi.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti