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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sui ricorsi del 21 aprile 2016 di
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1. RI 1 2. RI 2
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contro |
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le decisioni su opposizione del 7 marzo 2016 emanate da |
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CO 1
in materia di contributi AVS |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con tassazione d’ufficio del 29 gennaio 2016 la CO 1 ha stabilito che la RI 1 __________ deve pagare i contributi sociali quale datore di lavoro sull’importo annuo di fr. 66'000.-- versato al veterinario __________ nel 2013 e nel 2014 (doc. 2/A, 30.2016.22). Con decisione formale di medesima data il dr. med. Vet. RICO2 1 è stato informato della ripresa (doc. 3/A, inc. 30.2016.23).
1.2. In seguito alle censure sollevate sia dalla RI 1 __________ sia dal dr. med. Vet. RICO2 1, con due distinte decisioni su opposizione del 7 marzo 2016, la Cassa ha confermato la ripresa salariale (doc. A, inc. 30.2016.22+23).
1.3. Il dr. med. Vet. RICO2 1 e la RI 1 __________ sono insorti al TCA contro le predette decisioni su opposizione con due ricorsi di simile contenuto, tramite i quali chiedono l’annullamento sia delle decisioni impugnate sia delle decisioni formali (doc. I, inc. 30.2016.22+23). I ricorrenti, che si lamentano della circostanza che la Cassa non avrebbe preso in considerazione le loro censure ed avrebbe agito frettolosamente, rilevano che l’amministrazione ha condannato il presunto datore di lavoro a versare i contributi paritetici su un’indennità fissa versata negli anni 2013 e 2014, ammontante a fr. 66'000 all’anno, e corrispondente ad un compenso che la RI 1 versa al veterinario affinché si occupi anche degli animali degli allevatori in zone discoste. Gli insorgenti sostengono che l’art. 83 del regolamento cantonale sull’agricoltura, contrariamente alla tesi dell’amministrazione, non implica un rapporto di impiego tra le parti, bensì stabilisce unicamente che tra la RI 1 ed il veterinario vi è un contratto, nella fattispecie di mandato, che non presuppone alcun rapporto di subordinazione. La qualifica fiscale di reddito da attività lucrativa non significa che le indennità percepite debbano essere considerate salario determinante. Il veterinario rileva di non aver mai fatto la distinzione tra il reddito da lui percepito quale indipendente e le indennità percepite dalla RI 1, avendo sempre pagato i contributi sociali anche per la parte concernente le indennità percepite dalla RI 1 per gli anni 2013 e 2014. Attualmente, tuttavia, non sono ancora state emesse le decisioni di tassazione per quegli anni e di conseguenza neppure il calcolo dei contributi da versare. Sarebbe arbitrario pagare due volte i contributi sociali sulle indennità percepite. Sin dal 2009, in seguito ad un adeguamento del mandato esistente con il veterinario di __________, a quest’ultimo è sempre stata riconosciuta solo un’indennità di trasferta, e per questo motivo, a comprova della sua buona fede, nella dichiarazione annua dei salari, la RI 1 non ha mai notificato alcun dipendente ed il medico non l’ha mai considerato salario. Gli insorgenti contestano l’assunto della Cassa secondo cui anche se nel mandato di prestazione il compenso al veterinario figura quale indennità di trasferta, il mandato non può derogare alle disposizioni LAVS. In concreto i ricorrenti sostengono che il veterinario, oltre a non essere dipendente della RI 1, bensì essere un indipendente che ha sottoscritto un contratto di mandato e che fattura le sue prestazioni direttamente ai suoi clienti, riceve dalla RI 1 unicamente un’indennità di trasferta a copertura delle spese effettive a cui il veterinario deve far fronte per garantire un servizio. Ai sensi dell’art. 7 OAVS il rimborso delle spese sostenute non costituisce un salario determinante. Quanto versato al veterinario di __________ deve essere considerato un’indennità di trasferta perché non riesce neppure a coprire i costi che il veterinario affronta per effettuare le trasferte che non sono così a carico dei contadini bensì della RI 1, evitando di svantaggiare chi vive in zone discoste rispetto a chi si trova più vicino al domicilio del veterinario. Gli insorgenti rilevano che le tariffe concernenti le prestazioni veterinarie per il bestiame da reddito (TVBR) proposte il 25 novembre 2000 dall’Ordine dei veterinari del Cantone Ticino e approvate dal Dipartimento delle opere sociali il 18 ottobre 2001 (FU 85/2001) prevedono, al punto 3 concernente le trasferte, le seguenti posizioni: 0.8 punti al km per l’utilizzo dell’automobile, 2.0 punti al km per l’utilizzo dell’automobile + il tempo impiegato per la trasferta del veterinario, 100 punti all’ora per tratti percorsi in automobile o a piedi dal veterinario. Il valore del punto ammonta a fr. 1.26 IVA esclusa (FU 96/2001). Questi valori sono stati stabiliti tenendo conto che il veterinario di __________, per contratto (punto 2 lettera l), deve disporre di un veicolo 4X4 appositamente attrezzato per poter svolgere in modo appropriato le sue mansioni, ossia deve avere un SUV con trazione 4 ruote e riduttore del cambio, il vano posteriore svuotato dei sedili ed inserimento, in modo fisso, di appropriati contenitori (cassoni) per lo stoccaggio dei medicamenti e delle attrezzature, adeguati e costosi strumenti ed apparecchiature. Questi veicoli permanentemente carichi del necessario ed impiegati su strade di montagna non sempre asfaltate, sono esposti ad un’usura nettamente superiore rispetto ad un normale veicolo da lavoro. Considerato che ogni anno il veterinario di __________ e la sua assistente percorrono almeno 56'000 km, l’indennizzo versato dalla RI 1 ricorrente non copre complessivamente le spese di trasferta (56’000km X 0.8 punti X CHF 1.26 = CHF 56'448.--). Per i ricorrenti non è di conseguenza possibile ritenere che in questo importo sia compreso un salario. I 0.8 punti comprendono unicamente i Km per l’utilizzo della vettura e non il tempo impiegato per la trasferta del veterinario. Ulteriore prova che quanto versato è un’indennità di trasferta sarebbe la circostanza che il veterinario di __________ incassa direttamente dai proprietari di bestiame gli onorari per le sue prestazioni.
I ricorrenti rilevano inoltre che l’importo indicato nella decisione non è stato percepito unicamente dal veterinario di __________, che ha incassato fr. 56'000.--, ritenuto come fr. 10'000.-- sono stati conseguiti dalla dr.ssa med. __________ con la quale la RI 1 ed il veterinario di __________ hanno sottoscritto una convenzione.
Infine, i ricorrenti rimangono a disposizione nel caso in cui il Tribunale ritenesse necessaria un’udienza per chiarire ulteriormente la fattispecie.
1.4. Con risposte del 13 maggio 2016 la Cassa chiede la reiezione dei ricorsi (doc. III, inc. 30.2016.22+23). L’amministrazione rammenta che la questione relativa alle “__________” nasce da una presa di posizione della stessa Cassa del 2 novembre 2011 nei confronti della __________ dove è stato stabilito che l’indennità fissa percepita dal medico veterinario quale veterinario di __________ deve essere integralmente assoggettata ai contributi sociali. Per coerenza il medesimo regime, con nota informativa del 30 agosto 2013, è stato applicato a tutte le __________ del Cantone con effetto dall’anno 2012. In seguito ad un incontro con la __________ del 13 novembre 2015 è emerso che la RI 1 di __________, contrariamente alle altre __________, non ha spontaneamente dichiarato l’indennità fissa nelle dichiarazioni dei salari inviate nel 2013 e nel 2014. Da cui la ripresa. La Cassa sostiene che oggetto del contendere non è l’interpretazione del Mandato di prestazioni tra la __________ ed il veterinario, sottoscritto in seguito alla revisione della legge agricola in vigore dal 10 febbraio 2015 e dunque successiva al periodo oggetto di ripresa, bensì il Capitolato tra la RI 1 ed il veterinario del 15 aprile 2009. Il mandato non può derogare alle disposizioni LAVS in materia di assoggettamento contributivo e va interpretato in maniera conforme. Secondo l’amministrazione, in applicazione dei marginali 4081, 4082 e 4086 delle direttive sul salario determinante (DSD), costituisce reddito d’attività dipendente la retribuzione fissa versata ad un veterinario nell’ambito dell’esercizio della funzione pubblica ad esso attribuita. Per contro il reddito conseguito tramite incasso diretto degli onorari versati dai proprietari del bestiame è da considerare reddito da attività indipendente conformemente a quanto previsto dal n. 4087 DSD. In concreto, per la Cassa, l’indennità rappresenta un compenso che la __________ versa al veterinario di __________ affinché si occupi anche degli animali degli allevatori situati in zone discoste. L’amministrazione evidenzia che l’indennità versata dalla RI 1 di __________ è stata considerata provento da attività salariata dall’autorità fiscale non solo nel 2013 e nel 2014, ma anche nel 2012. Non si è di conseguenza in presenza di una doppia imposizione. Non vi può neppure essere buona fede poiché già nel 2012 l’indennità era stata considerata salario e i contributi paritetici sono stati regolarmente pagati il 15 ottobre 2013. Circa le spese di trasferta, l’amministrazione evidenzia che dall’esame dell’incarto fiscale del veterinario risulta che dal suo reddito complessivo dichiarato sono già state concesse le spese generali e di trasferta e di conseguenza non è possibile procedere con un’ulteriore deduzione dall’attività salariata, altrimenti vi sarebbe una doppia rifusione delle spese di trasferta. Infine, circa l’ammontare dell’importo ripreso (fr. 66'000), la Cassa afferma che verrà corretto in fr. 56'000 e che i restanti fr. 10'000 “verranno perciò caricati sul conto individuale della signora Dr. Med. Vet. __________ (supplente del titolare della RI 1), che deve essere considerata quale salariata della RI 1 di __________”.
1.5. Il 7 giugno 2016 il TCA ha interpellato l’ufficio di tassazione di __________ chiedendo se le tassazioni 2012, 2013 e 2014 del dr. med. Vet. RICO2 1 sono nel frattempo state emesse e se sono cresciute in giudicato. In tal caso all’UT è stato chiesto di voler precisare, per i rispettivi anni, a quanto ammontano gli importi (lordi e netti) percepiti dal ricorrente per l’attività svolta in favore della RI 1 di __________, come è stato qualificato questo importo a livello fiscale (attività salariata, attività indipendente, indennità per spese, ecc. e per quale motivo) e se sono state riconosciute spese di trasferta per l’attività complessiva svolta, compresa quella in favore della RI 1 di __________ (doc. V, inc. 30.2016.23).
1.6. Con risposta del 10 giugno 2016 l’UT competente ha affermato che la tassazione su reclamo 2012 è stata intimata il 10 dicembre 2014. Il reddito percepito dalla RI 1 di __________ è stato imposto come reddito principale da attività dipendente per un ammontare netto di fr. 56'000.--. Non sono state concesse le spese direttamente legate a tale attività, considerato che erano già state conteggiate nella contabilità dell’attività professionale indipendente. Le tassazioni 2013 e 2014 sono invece tuttora oggetto di reclamo (doc. VII, inc. 30.2016.23).
1.7. Chiamati a prendere posizione in merito, i ricorrenti sono rimasti silenti, mentre la Cassa ha “preso atto che l’Ufficio di tassazione competente ha di fatto confermato quanto sostenuto dalla Cassa con la sua risposta di causa del 13 maggio 2016” (doc. VIII, inc. 30.2016.23).
in diritto
in ordine
2.1. Secondo l’art. 76 della Legge sulla procedura amministrativa LPAmm, in vigore dal 1° marzo 2014, simile all’art. 51 Lpamm in vigore fino al 28 febbraio 2014 - disposizione applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 della Lptca - quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre.
Nella concreta evenienza, visto che i ricorsi del 21 aprile 2016 presentati dal dr. med. Vet. RICO2 1 e dalla RI 1 di __________ concernono la medesima fattispecie, sollevano i medesimi temi giuridici e sono rivolti contro decisioni su opposizione emesse da un’unica autorità (CO 1), per economia processuale le procedure sono congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. sentenza 35.2014.57 e 35.2014.85 del 4 maggio 2015; DTF 128 V 124 consid. 1; SVR 2005 AHV N. 15 p. 48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005).
2.2. Gli insorgenti sostengono che l’amministrazione non avrebbe minimamente preso in considerazione le motivazioni indicate nell’opposizione, confermando le decisioni formali solo 4 giorni dopo aver ricevuto l’opposizione. Essi fanno implicitamente valere una violazione del diritto di essere sentito.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Nel caso di specie non è ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito. L’amministrazione ha spiegato, seppur succintamente, i motivi per i quali ha ritenuto l’indennità di fr. 66'000 versata al veterinario di __________ quale salario determinante e non quale reddito da attività indipendente o quale rimborso spese. Le parti hanno compreso le ragioni alla base della reiezione delle loro opposizioni ed hanno potuto nuovamente ampiamente esprimersi in sede ricorsuale.
Va del resto rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
Nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Non va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
Il TCA può pertanto entrare nel merito dei ricorsi.
nel merito
2.3. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro.
Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.
2.4. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).
2.5. Secondo la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
2.6. Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
2.7. Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).
Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
Infine vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
2.8. Per quanto concerne più specificatamente l’attività dei medici, dei dentisti e dei veterinari, le direttive sul salario determinante (di seguito: DSD), ai marginali 4080 e seguenti prevedono quanto segue.
Ai sensi del marg. 4080 DSD, in generale l’elemento decisivo per qualificare la distribuzione (recte: la retribuzione) è la situazione in cui il medico ottiene la retribuzione (con medico s’intendono anche il dentista e il veterinario). Per decidere su questo punto sono determinanti le norme generali sulla distinzione tra reddito di un’attività dipendente e reddito di un’attività indipendente (v. la Prima parte). Il contratto può fornire importanti indicazioni.
Per il marg. 4081 DSD fa parte del salario determinante il reddito che il medico consegue in situazione dipendente. Non è rilevante che il medico percepisca la retribuzione quale guadagno di un’attività principale o accessoria (oltre alla gestione di uno studio privato) e nemmeno il genere della retribuzione (indennità fissa o calcolata in base a una tariffa).
Il reddito di un’attività dipendente comprende in particolare:
marg. 4082 DSD – le indennità versate per l’esercizio di una funzione regolata dal diritto pubblico (v. i N. 4006 e segg.), quale medico e dentista scolastici (v. i N. 4103 e segg.), medico cantonale, condotto e distrettuale, medico di una piazza d’armi, veterinario distrettuale, di confine, ispettore veterinario;
marg. 4083 DSD – le retribuzioni per un’attività svolta in istituti, laboratori od ospizi, a condizione che il medico sia obbligato per contratto a prestare i suoi servizi regolarmente o secondo le necessità. Per ciò che riguarda i medici che lavorano in ospedale, v. i N. 4092 e segg.;
marg. 4084 DSD – le retribuzioni concesse per l’attività di medico in una stazione balneare o di cura appartenente a un Comune, di medico in un’azienda o in una fabbrica o di medico di fiducia in un’amministrazione o in una cassa malati;
marg. 4085 DSD – le indennità pagate da Comuni, consorzi o casse malati ad un medico tenuto a curare gli abitanti di un Comune secondo un rapporto di servizio regolato dal diritto civile (cosiddetta indennità di residenza);
marg. 4086 DSD – gli onorari per cure mediche, calcolati in base a una tariffa fissa, pagati direttamente al medico dagli abitanti di un Comune che lo ha nominato medico condotto, purché il medico percepisca già per contratto un’indennità di residenza da parte del Comune. In questo caso il datore di lavoro è il Comune che versa l’indennità. Il Comune deve tuttavia garantire per contratto al medico il pagamento degli onorari non pagati di questo gruppo di pazienti. Gli onorari versati da pazienti non appartenenti alla cerchia di persone che il medico è tenuto a curare fanno invece parte del reddito dell’attività indipendente. Lo stesso dicasi per l’indennità di residenza delle levatrici, che viene corrisposta ad ogni parto e senza che vi sia l’obbligo di prestare delle cure.
Secondo il marg. 4087 DSD il reddito conseguito dal medico con la gestione di un proprio studio fa parte del reddito dell’attività indipendente.
Per il marg. 4088 DSD appartengono a questo reddito anche le retribuzioni versate al medico da autorità o privati per la visita o la cura di persone da questi inviati, purché non siano soddisfatte le condizioni figuranti nei N. 4081 e segg.
Esempi:
- marg. 4089 DSD: Una fabbrica incarica il medico di visitare collettivamente il suo personale.
- marg. 4090 DSD: un Comune incarica un medico di vaccinare gli allievi delle scuole, poiché il medico scolastico è sovraccarico di lavoro.
- marg. 4091 DSD: la polizia incarica il medico di curare la vittima di un incidente.
Circa i rapporti di servizio retti dal diritto pubblico, i marg. 4006 e seguenti DSD, cui viene accennato nel numero 4082 DSD, prevedono tra l’altro quanto segue.
Per il marg. 4006 DSD percepiscono un reddito per un tale rapporto di servizio funzionari e impiegati di amministrazioni pubbliche, di istituti e corporazioni di diritto pubblico, nonché le persone che lo Stato chiama ad esercitare una funzione pubblica. Questo reddito fa parte del salario determinante anche se l’attività è esercitata a titolo accessorio.
Secondo il marg. 4007 DSD le persone che esercitano una funzione pubblica assumendo personalmente un rischio economico conseguono un reddito da attività lucrativa indipendente.
Ai sensi del marg. 4008 DSD ciò è parzialmente il caso di:
- notai
- spazzacamini
- giardinieri di cimiteri e affossatori
- controllori di riscaldamenti a nafta
- levatrici
- ecc.
Il marg. 4009 DSD per la destinazione (recte: distinzione) tra attività lucrativa dipendente e indipendente rinvia ai principi generali esposti nella Prima parte.
Secondo il marg. 4010 DSD Le indennità fisse concesse dalla collettività, quali stipendi, indennità annue o giornaliere (v. il N. 4012), gettoni di presenza (v. per analogia i N. 2046 e segg.) e le sportule (v. il N. 4011), fanno tuttavia parte del salario determinante.
Definizione dei termini
Per il marg. 4011 DSD le sportule sono tasse dovute per atti ufficiali e sono pagate al funzionario dalla persona che gli richiede la realizzazione dell’atto. Ricevono sportule gli ispettori delle carni, gli ispettori del bestiame, in certi Cantoni i funzionari degli uffici d’esecuzione e i funzionari fiscali, i segretari comunali, i presidenti dei tribunali.
Ai sensi del marg. 4012 DSD le indennità giornaliere sono retribuzioni assegnate a giornata o a mezza giornata, assegnate a persone che esercitano attività pubbliche a titolo accessorio quali giudici, periti, direttori di corsi ecc. Queste indennità sono un vero e proprio “salario giornaliero” e fanno parte del salario determinante. Le indennità giornaliere in questo senso sono spesso designate “gettoni di presenza” e viceversa. Per la valutazione ai sensi dell’AVS la designazione data dal datore di lavoro è irrilevante.
2.9. Va ancora evidenziato che l’art. 24 della legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002 (RL 8.1.1.1), prima della modifica entrata in vigore il 10 febbraio 2015 (BU 2015, pag. 23), prevedeva al cpv. 2 che le condotte veterinarie hanno lo scopo di assicurare a tutte le aziende del cantone l’accesso, alle medesime condizioni, alle cure veterinarie necessarie al proprio bestiame. L’art. 83 del regolamento sull’agricoltura del 23 dicembre 2003, al cpv. 1 prevedeva, prima della modifica entrata in vigore il 4 dicembre 2015 (BU 2015, pag. 528), che “il contratto disciplina il rapporto d’impiego fra la Condotta e il veterinario, stabilendo segnatamente l’indennità versata al titolare e al suo supplente”.
Nel Messaggio n. 5125 del 6 giugno 2001 del Consiglio di Stato relativo al Disegno di una nuova legge sull’agricoltura, a pag. 27, a proposito degli articoli 22 e 23, poi diventati 24 e 25, si legge che “viene riconfermata l’esigenza del sostegno alle condotte veterinarie quali istituzioni intese a garantire la presenza veterinaria nella lotta e prevenzione contro le epizoozie e le malattie in genere, per l’igiene delle carni e l’assistenza sanitaria come pure per la protezione degli animali. La condotta, stanziando un’indennità annua al veterinario che assicura la sua prestazione a domicilio del cliente senza computo delle spese di trasferta, svolge un’importante funzione sociale, specialmente a favore della popolazione rurale che risiede nelle valli e nelle zone più discoste del Cantone“.
Nel rapporto n. 5125R del 19 novembre 2002 della Commissione speciale delle bonifiche fondiarie sul messaggio del 6 giugno 2001 concernente il disegno di nuova Legge sull’agricoltura, a proposito dell’art. 24 (art. 22 del Messaggio), figura, a pag. 35, che “la Commissione propone di aggiungere una definizione delle Condotte che ne chiarisca la funzione di organismo basato sul principio della solidarietà fra gli agricoltori, in modo da permettere a tutte le aziende, indipendentemente dalla loro ubicazione, di far capo ad un veterinario ad ugual costo e senza doversi assumere le spese di trasferta”.
Il 10 febbraio 2015 è entrata in vigore una modifica, tra l’altro, dell’art. 24 della legge sull’agricoltura che prevede ora al cpv. 2 che le condotte veterinarie “hanno lo scopo di garantire le cure veterinarie per il bestiame delle aziende agricole alle medesime condizioni” ed è pure stato introdotto l’art. 25b per il quale “il mandato di prestazioni tra la condotta veterinaria e il veterinario soggiace all’approvazione del Consiglio di Stato”. Le modifiche del regolamento sono invece entrate in vigore il 4 dicembre 2015. Per l’art. 83 cpv. 1 del regolamento “il mandato di prestazione disciplina il rapporto fra la Condotta e il veterinario, stabilendo segnatamente l’indennità versata al titolare”.
Nel Messaggio n. 6967 del 10 luglio 2014 del Consiglio di Stato circa la revisione parziale della Legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002 figura che “con il contributo alle condotte veterinarie si voleva garantire nel passato un’adeguata cura del bestiame a costi sopportabili per gli agricoltori, specialmente se posti nelle zone periferiche, secondo un principio di solidarietà. Oggi la mobilità dei veterinari e la creazione di strutture veterinarie centralizzate molto funzionali, atte a curare tutte le specie animali, mettono un po’ in dubbio la validità del concetto creato con l’istituzione delle condotte. Nell’ambito della revisione della Legge, sono state avanzate alcune proposte per trovare nuove soluzioni affinché l’idea di base possa essere mantenuta e se possibile migliorata. Il tema è, tuttavia, molto delicato e va affrontato con attenzione. Le proposte avanzate potranno avere successo solo se condivise dai differenti attori. Per questo motivo si è preferito non affrontare il tema in una revisione parziale della legge, ma piuttosto continuare a osservare l’evoluzione del settore e dialogare con le parti per vedere se esiste una soluzione migliore rispetto a quella attuale. Anche perché a livello nazionale, dove le condotte non esistono più da lungo tempo, specialmente nelle regioni discoste, arrivano segnali di mancanza di studi veterinari per bestiame da reddito. Nella legge si sono quindi apportati dei correttivi puntuali e portati a livello di legge determinati dispositivi stabiliti prima a livello di regolamento, al fine di disporre di maggiore sicurezza giuridica”; pag. 35-36 del messaggio). Circa l’art. 24 cpv. 2 “si è semplicemente proceduto a una riformulazione dei principi che devono reggere le attività delle condotte”.
2.10. In concreto oggetto del contendere è la qualifica dell’importo ricevuto dal ricorrente nel 2013 e nel 2014 a titolo di indennità fissa dalla RI 1 di __________.
Il mandato di prestazione tra quest’ultima e il Veterinario Dott. RICO2 1 sottoscritto il 16 aprile 2015 non è di conseguenza determinante (doc. E1, inc. 30.2016.23). Per lo stesso motivo non possono neppure essere prese in considerazione le modifiche della legge sull’agricoltura e del regolamento entrate in vigore nel corso del 2015.
Del resto una normativa cantonale, di principio, non può derogare alla LAVS e pertanto è in ogni caso in applicazione della LAVS che va stabilito se l’indennità versata annualmente dalla RI 1 ricorrente va definita salario determinante, reddito da attività indipendente o contributo per le spese (cfr. anche sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; cfr. sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005; cfr. DTF 122 V 169, al consid. 6a)aa): “Festzustellen ist vorab, dass die Bezeichnung der Verträge mit den Telefonhostessen mit "Auftrag" wie auch die Vertragsklausel, wonach sich die "Beauftragte" verpflichtet, insbesondere mit der AHV als selbständigerwerbend abzurechnen, für die beitragsrechtliche Abgrenzung unselbständiger von selbständiger Erwerbstätigkeit nicht entscheidend ist").
2.11. In concreto il veterinario percepisce un importo annuo fisso versatogli dalla RI 1. Quale controprestazione lo specialista deve recarsi presso gli agricoltori del comprensorio della __________ che necessitano delle sue prestazioni e fatturare loro unicamente l’onorario per le cure prestate all’animale ad esclusione delle spese di trasferta nei Comuni o nelle frazioni raggiungibili con l’automobile.
Dal “capitolato” fra la RI 1 ed il veterinario, del 15 aprile 2009, applicabile al caso di specie, emerge che dal 1° gennaio 2009 il medico veterinario Dr. RICO2 1 è stato designato titolare della RI 1 di __________ (doc. 5, inc. 30.2016.23). Ai sensi dell’art. 3 del capitolato, il titolare presta la sua opera a tutti i soci del comprensorio della RI 1 e riceverà un’indennità fissa nonché un onorario per ogni visita e operazione (in base alle tariffe concordate e approvate dal Dipartimento delle finanze e dell’economia). Gli onorari sono a carico dei proprietari di bestiame o della Cassa di assicurazione del bestiame bovino e vengono incassati dal titolare (art. 3 lett. a); durante le assenze, il titolare provvede a garantire la copertura della RI 1 tramite un veterinario supplente (lett. d).
Per
l’art. 4 del capitolato l’indennità annuale lorda fissata a Fr. 66'000.--,
comprensiva della partecipazione agli oneri assicurativi, sarà versata in rate trimestrali
salvo accordo diverso. L’art. 5 del capitolato prevede che il titolare dovrà
provvedere a farsi supplire in caso di assenza, malattia, vacanze, libero o
altro motivo. Il supplente sarà retribuito direttamente dal titolare. Secondo
l’art. 6 del capitolato “il titolare non ha diritto a indennità
supplementare di trasferta ai soci della __________ per le visite nei Comuni o
nelle frazioni raggiungibili con autoveicolo”. L’art. 7 del capitolato
prevede che il titolare ha diritto a 73 giornate di libero. Secondo l’art. 8
del capitolato la RI 1 partecipa agli oneri assicurativi del titolare contro
gli infortuni e le malattie professionali, nonché contro gli infortuni non
professionali conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 marzo
1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Ai sensi dell’art. 9 del
capitolato il titolare è tenuto a contrarre un’assicurazione per la Cassa
pensione, ai sensi della legge federale in materia (LPP). Secondo l’art. 10 del
capitolato fanno parte integrante di questo contratto le tariffe professionali
proposte dall’Ordine dei veterinari (OVT), concordate con la __________ e
approvate dal Dipartimento delle finanze e dell’economia.
Il 2 novembre 2011 la Cassa di compensazione ha segnalato alla __________ di __________ che l’indennità fissa percepita dal veterinario di __________ deve essere integralmente assoggettata ai contributi sociali della __________ di __________ (doc. 3, inc. 30.2016.23).
Il 1° giugno 2012 è stata sottoscritta una convenzione tra il veterinario di __________ della __________ e la veterinaria dr. __________ per regolare la supplenza, da cui emerge in sostanza che la supplente riceverà direttamente dalla RI 1 un importo di fr. 10'000.-- annui, che verrà dedotto dall’importo di fr. 66'000.-- versato al medico veterinario titolare (doc. E2, inc. 30.2016.23). Nella convenzione si precisa che “la somma di denaro corrispostale della RI 1 non è da intendersi quale salario” (doc. E2, inc. 30.2016.23).
Il 30 agosto 2013 la Cassa di compensazione ha scritto alla RI 1 di __________ a proposito dell’”indennità in qualità di veterinario di __________”, informandola circa il pagamento dei contributi sociali sull’indennità annuale versata al titolare della __________ e meglio rilevando che essa “deve essere integralmente assoggettata ai contributi sociali” (doc. 4, inc. 30.2016.22). L’amministrazione ha chiesto alla __________ copia del contratto di collaborazione e copia del certificato di salario 2012 e/o giustificativo di pagamento 2012 (doc. 4, inc. 30.2016.22). Questa comunicazione, secondo quanto sostenuto dalla Cassa in sede di risposta, è stata estesa a tutte le __________ del Cantone in seguito a quanto deciso per la __________ di __________.
Il 23 settembre 2013 la Cassa di compensazione ha ritenuto quale salario determinante l’importo di fr. 66'000 (indennità fissa) versato nel 2012 dalla RI 1 di __________ al dr. med. Vet. RICO2 1 nella sua funzione di veterinario di __________ (doc. 1, inc. 30.2016.23). Il 15 ottobre 2013 la RI 1 di __________ ha soluto l’importo di fr. 9'896.35, corrispondente ai contributi sociali dovuti (doc. 1/1).
Il 21 dicembre 2015, preso atto che l’indennità fissa versata negli anni 2013 e 2014 non era stata assoggettata ai contributi sociali l’amministrazione ha chiesto alla RI 1 di __________ la trasmissione del certificato di salario e/o del giustificativo di pagamento degli anni 2013 e 2014 (doc. 5, inc. 30.2016.23). Quest’ultima ha negato la qualifica di dipendente del veterinario di __________, sostenendo che quanto versato non copre neppure integralmente i costi di trasferta necessari all’adempimento del suo servizio e che l’indennità versata va equiparata al rimborso spese per trasferte e pasti o cene corrisposta ai dipendenti statali (doc. 5/1, inc. 30.2016.23).
2.12. In concreto, alla luce di quanto sopra esposto e delle direttive sul salario determinante, occorre concludere che il veterinario ricorrente svolge un’attività lucrativa dipendente in favore della RI 1 di __________ e l’indennità versatagli va considerata salario determinante (cfr. segnatamente il marg. 4082 DSD).
Gli elementi in favore di un’attività subordinata sono infatti nettamente prevalenti.
Il veterinario è tenuto ad intervenire all’interno del comprensorio della __________ e percepisce trimestralmente il medesimo reddito indipendentemente dal numero di interventi eseguiti e dall’attività da lui svolta.
Il rischio economico è quasi assente nella misura in cui il veterinario non si assume alcun rischio d’incasso poiché la __________ versa il dovuto regolarmente. L’art. 4 del capitolato prevede del resto il pagamento dell’indennità agli eredi fino alla fine del mese successivo al decesso, similmente alle norme del contratto di lavoro (cfr. art. 338 CO) e contrariamente a quanto avviene usualmente nell’ambito di un’attività indipendente dove l’onorario, di regola, viene versato solo se la persona interessata ha effettivamente fornito la sua prestazione.
Il capitolato prevede inoltre il pagamento degli oneri assicurativi contro gli infortuni e le malattie professionali nonché gli infortuni non professionali ai sensi della LAINF da parte della RI 1, mentre invece in caso di attività indipendente ogni persona deve provvedere personalmente a, semmai, pagare ed affiliarsi all’assicurazione facoltativa (art. 4 LAINF).
Allo stesso modo l’obbligo di affiliarsi alla LPP (art. 9 del capitolato), così come l’inserimento nel contratto di un periodo di prova, un periodo di disdetta, l’obbligo di motivazione in caso di decisione di disdetta e, perfino, il numero esatto (73) di giornate libere, sono elementi estranei ad un contratto di mandato e sono totalmente avulsi dal concetto stesso di un’attività indipendente dove la persona può strutturare la sua giornata lavorativa ed i suoi giorni liberi come meglio ritiene, può disdire il rapporto di mandato in ogni tempo, tenuto conto, se lo revoca o lo disdice in maniera intempestiva, che deve risarcire l’altra parte del danno causato (cfr. art. 404 CO) e decide liberamente se e come assicurarsi, riservate le norme di legge imperative.
Non va poi dimenticato che l’art. 4 del capitolato prevede espressamente che l’importo di fr. 66’000 è un’indennità annuale lorda comprensiva della partecipazione agli oneri assicurativi.
Ad ulteriore comprova che l’indennità in esame proviene da un’attività dipendente vi è la circostanza che nel 2012 la RI 1 ha versato i contributi sociali sull’importo versato sulla base del medesimo capitolato sottoscritto il 15 aprile 2009. Inoltre, anche se di norma la qualifica dell’attività svolta effettuata dall’autorità fiscale non è necessariamente vincolante (cfr. consid. 2.5), non va comunque dimenticato che anche l’ufficio di tassazione per l’anno 2012 ha qualificato il reddito conseguito dalla RI 1 di salario determinante ed il ricorrente non lo ha contestato.
Questo importo non può neppure essere considerato quale rimborso spese ai sensi dell’art. 9 OAVS. In primo luogo, se così fosse, l’importo conseguito sfuggirebbe a qualsiasi assoggettamento e dunque le parti, nel loro capitolato non avrebbero dovuto prevedere che si tratta di un’indennità lorda comprensiva della partecipazione agli oneri assicurativi (art. 4 del capitolato), né sarebbe stato possibile, se si fosse trattato di un rimborso spese, prevedere il suo versamento anche per un periodo successivo al decesso del titolare dell’indennità (art. 4 del capitolato), regolare la partecipazione della RI 1 agli oneri assicurativi del titolare nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché contro gli infortuni non professionali conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), od ancora obbligare il veterinario di __________ a contrarre un’assicurazione per la Cassa pensione ai sensi della legge federale in materia (LPP).
Del resto, per costante giurisprudenza del TF, si può ammettere l'esistenza di spese generali ai sensi dell'art. 9 OAVS soltanto se l'esercizio dell'attività professionale obbliga il salariato ad effettuare spese supplementari (STF 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; Pratique VSI 1994 pag. 84 consid. 3b).
Spetta poi al datore di lavoro o al salariato fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79).
Occorre infatti dimostrare i costi rimborsati, siccome si tiene conto soltanto delle spese effettive (STFA H 257/03, consid. 4.3.2). Il rimborso spese concesso sotto forma d'importi forfetari deve ad ogni modo corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (STF 9C_412/2007, consid. 3.2; STFA 216/96 dell’11 settembre 1997; Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza, gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; STFA H 216/96 dell'11 settembre 1997). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.
A tale principio è possibile derogare solo nei casi in cui, pur essendo dimostrata l'esistenza di spese generali, l'importo dettagliato delle stesse non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze speciali (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172). In tal caso, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, che dovrà stimarne l'ammontare fissando un importo forfetario (STF 9C_412/2007, consid. 3.2; STFA H 57/04, consid. 7.1 = RtiD II-2006 no. 46 pag. 214; STFA H 257/03, consid. 4.3.2; N. 3005 e N. 3011 DSD), tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; Käser, op. cit., N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).
L'amministrazione non può quindi limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310 consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b).
A tale scopo è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella causa T. & Co. N.J.).
Alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve dunque provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (citata STFA H 257/03, consid. 4.3.2; RCC 1990 pag. 42 consid. 4).
Nel caso di specie l’autorità fiscale, nel 2012, non ha dedotto alcuna spesa direttamente legata all’attività svolta per la RI 1 poiché le spese sono già state conteggiate nella contabilità dell’attività professionale indipendente (doc. VII, 30.2016.23).
Contro le tassazioni 2013 e 2014, anni oggetto del contendere, sono ancora pendenti i reclami.
Tuttavia, la Cassa ha affermato che le spese generali sono già state dedotte dal reddito dell’attività indipendente del medico veterinario (cfr. per l’inc. 30.2016.22: risposta di causa [doc. III] punti 9 e 10 [cfr. anche decisione su opposizione [doc. A] punto 5]; per l’inc. 30.2016.23: risposta di causa punti 8 e 9 [decisione su opposizione [doc. A] punto 4) e dunque non possono essere nuovamente dedotte dal reddito dell’attività dipendente (cfr. anche doc. D inc. 30.2016.22: lettera del 22 dicembre 2015 della Cassa alla __________ dove viene spiegato che “le spese di trasferta del veterinario di __________ (come attività indipendente secondo il marg. 4087 delle direttive federali sul salario determinante) sono già considerate dall’autorità fiscale nella definizione del reddito imponibile (che noi usiamo ai fini AVS)”).
Gli insorgenti non hanno contestato questa circostanza né in sede di ricorso (doc. I, inc. 30.2016.22+23), né successivamente.
Ne segue, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che l’indennità prevista dal Capitolato sottoscritto dai ricorrenti va considerato quale reddito da attività dipendente ed in quanto tale soggetto al prelievo dei contributi.
2.13. Per quanto concerne la censura secondo cui ci sarebbe una doppia imposizione del reddito poiché i contributi dovuti sull’importo percepito dalla RI 1 sarebbero già stati pagati sul reddito da attività indipendente, va evidenziato che, essendo il calcolo dei contributi fondato sul reddito evinto dalla tassazione cresciuta in giudicato (art. 23 cpv. 1 OAVS) ed essendo ancora pendenti i reclami contro le tassazioni 2013 e 2014, non ci può essere una doppia imposizione del medesimo reddito poiché le rispettive decisioni definitive non possono ancora essere state emesse. Lo stesso veterinario ricorrente in sede di ricorso rileva del resto che “purtroppo al momento attuale non si dispone delle decisioni di tassazione per gli anni 2013 e 2014 e di conseguenza del calcolo dei contributi da versare” (doc. I, inc. 30.2016.23).
2.14. I ricorrenti fanno valere la propria buona fede affermando di aver sempre ritenuto l’indennità versata quale indennità di trasferta e non quale salario.
Secondo la giurisprudenza il principio della buona fede, sancito dall’art. 9 Cost. fed., tutela la legittima fiducia dell’amministrato nei confronti dell’autorità amministrativa e gli permette in particolare di esigere che l’amministrazione rispetti le promesse fatte e che non si contraddica (cfr. sentenza 9C_5/2015 del 31 luglio 2015, consid. 3). Così, un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii; cfr. sentenza 9C_5/2015 del 31 luglio 2015, consid. 3).
In concreto già nel 2012 l’importo conseguito dal veterinario ricorrente è stato considerato quale salario determinante e la RI 1 nell’ottobre 2013 ha soluto i contributi dovuti senza eccepire alcunché (doc. 1 e 1/2, inc. 30.2016.23). Non vi è pertanto spazio per tutelare la buona fede dei ricorrenti.
2.15. Resta da esaminare l’importo sul quale devono essere pagati i contributi.
Il Capitolato sottoscritto dalle parti prevede che il veterinario di __________ percepisce un ammontare di fr. 66'000 all’anno, con possibilità di subdelega.
Il 1° giugno 2012, con l’accordo della RI 1, è stata stipulata una convenzione da cui emerge che fr. 10'000 dei fr. 66'000 previsti dal Capitolato, saranno versati direttamente dalla RI 1 alla medico veterinaria __________ per i 40 giorni di supplenza del medico veterinario titolare e che ogni ulteriore giorno di supplenza eccedente i 40 giorni sarebbe stato corrisposto tramite un importo di fr. 180 al giorno, sempre da dedurre dall’importo di fr. 66’000 (cfr. doc. E2, inc. 30.2016.22).
Nella decisione su opposizione notificata alla RI 1 (doc. A, punto 7 inc. 30.2016.22) e nelle risposte di causa (doc. III, punto 11, inc. 30.2016.22 e doc. III punto 10 inc. 30.2016.23) la Cassa ha affermato che avrebbe corretto l’importo ripreso in fr. 56'000, come richiesto dai ricorrenti e che i rimanenti fr. 10'000 “verranno perciò caricati sul conto individuale” della medico veterinaria (cfr. doc. A, inc. 30.2016.22).
Tuttavia, nella misura in cui la ripresa concerne anche un’altra persona assicurata, la Cassa avrebbe dovuto coinvolgerla, trasmettendole anche a lei una decisione formale tramite la quale informarla circa la ripresa effettuata e dandole così la possibilità di esprimersi in merito.
Infatti, per costante giurisprudenza federale le decisioni delle Casse di compensazione concernenti i contributi paritetici devono essere notificate per principio non solo al datore di lavoro, ma anche ai salariati toccati, riservate eccezioni ammesse per ragioni pratiche. Questa procedura deve in generale essere applicata allorché si è in presenza di una ripresa di salari determinanti (DTF 113 V pag. 4 consid. 3).
Quali ragioni pratiche che giustificano l'intimazione della decisione solo al datore di lavoro, l’allora TFA ha in particolare indicato il caso in cui le riprese salariali concernono un numero elevato di lavoratori, oppure quando il domicilio dei salariati è all’estero o è sconosciuto, oppure quando si tratta di contributi paritetici di poco conto (DTF 113 V pag. 3 consid. 2).
Infine, quando il salariato deve esser posto in condizione di ricorrere contro una decisione concernente i contributi paritetici, spetta anzitutto alla cassa di compensazione di procedere alla notificazione. L’autorità di ricorso che constata l’omissione può, ma non deve necessariamente, porvi rimedio invitando il salariato ad intervenire nel procedimento ricorsuale (DTF 113 V pag. 5-6 consid. 4a). Essa può pure limitarsi ad annullare in ordine la decisione dell'amministrazione.
Cfr. anche sentenza H 162/06 del 20 dicembre 2007; sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 1.2; sentenza 9C_461/2012 del 24 ottobre 2012.
Ne segue che le decisioni su opposizione impugnate vanno modificate nel senso che la RI 1 di __________ è condannata a pagare per il 2013 ed il 2014 i contributi sociali sui fr. 56'000 versati al dr. med. Vet. RICO2 1 e l’incarto rinviato alla Cassa affinché emani una decisione formale che concernente l’importo di fr. 10'000 versato nel 2013 e nel 2014 alla medico veterinaria __________.
2.16. I ricorrenti hanno affermato di rimanere a disposizione nel caso in cui il TCA dovesse ritenere necessaria un’udienza per chiarire ulteriormente la fattispecie.
Questo Tribunale rileva che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza 9C_796/2015 del 17 dicembre 2015, consid. 5.3; sentenza 8C_665/2014 23 marzo 2015, consid. 4; sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25 gennaio 2013 che ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica” (le parti hanno affermato di rimanere a disposizione per un’udienza, se ritenuta necessaria [cfr. doc. I, inc. 30.2016.22+23]), questo TCA rinuncia all’audizione delle parti poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).
Questo Tribunale rinuncia pure all’assunzione di ulteriori prove, essendo quelle prodotte e quelle raccolte dal TCA sufficienti per decidere nel merito della vertenza.
Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.I ricorsi sono parzialmente accolti.
§ Le decisioni impugnate sono modificate nel senso che la RI 1 di __________ è condannata a pagare per il 2013 ed il 2014 i contributi sociali su fr. 56'000 versati al dr. med. Vet. RICO2 1 e l’incarto è rinviato alla Cassa affinché emani una decisione formale che decida circa l’importo di fr. 10'000 versato nel 2013 e nel 2014 alla medico veterinaria __________.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti