Raccomandata |
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Incarto
n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 25 aprile 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 15 aprile 2016 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assegni per grandi invalidi AVS |
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ritenuto in fatto
A. RI 1, nato nel 1945, il 31 marzo 2016 (doc. 14) ha formulato richiesta per un assegno per grandi invalidi AVS, indicando di avere difficoltà dal settembre 2015 a compiere gli atti ordinari della vita.
B. Con decisione del 1° aprile 2016 (doc. A2) la Cassa cantonale di compensazione ha rifiutato momentaneamente all’assicurato il diritto all’assegno per grandi invalidi, poiché la grande invalidità è presente dal 1° settembre 2015 e quindi non almeno da un anno. Per questo motivo, la Cassa di compensazione ha consigliato all’assicurato di ripresentare la domanda nel settembre 2016.
C. Il 10 aprile 2016 (doc. 17) l’assicurato si è opposto a questo rifiuto, facendo presente che la sua invalidità è sorta ben prima del mese di settembre 2015, come risulta dalle affermazioni del dr. med. __________, suo medico curante, che nell’apposito formulario di richiesta dell’AGI il 30 marzo 2016 ha affermato che la grande invalidità era presumibilmente iniziata all’incirca nel marzo 2015.
Sulla scorta di questi nuovi elementi, con decisione su opposizione del 15 aprile 2016 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha quindi parzialmente accolto l’opposizione, nel senso che ha annullato la decisione e rinviato gli atti alla Cassa stessa per effettuare ulteriori accertamenti, quali interpellare il suo medico curante ed effettuare un’inchiesta a domicilio da parte di un’assistente sociale, per rendere successivamente una nuova decisione sulla domanda di prestazioni dell’assicurato.
D. Con ricorso del 25 aprile 2016 (doc. I) RI 1 ha chiesto al Tribunale di provvedere affinché gli siano riconosciuti i costi che sostiene dal 3 novembre 2015 per potere uscire di casa con la sedia a rotelle a causa dell’assenza di un ascensore nella sua abitazione, visto che da quando gli sono state amputate entrambe le gambe deve fare forzatamente capo all’aiuto di due persone tre volte al giorno, che remunera Fr. 50.- a testa alla settimana e quindi Fr. 450.- al mese.
Il ricorrente ha inoltre chiesto di comunicargli se per la perdita degli arti ha diritto ad un indennizzo, ritenuto che nelle sue condizioni le spese sono molto alte mentre la qualità di vita è nulla.
E. Il 4 maggio 2016 (doc. V) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di respingere il ricorso e di confermare la decisione su opposizione.
L’amministrazione ha infatti ricordato la necessità di stabilire con esattezza, interpellando il suo medico curante, quando ha avuto inizio la grande invalidità di lunga durata del ricorrente, vista la discrepanza fra quanto indicato dall’assicurato stesso con la richiesta dell’AGI e quanto affermato dal dr. med. __________.
Inoltre, per verificare se l’interessato ha diritto ad un assegno per grandi invalidi, la Cassa ha ribadito la necessita di effettuare un’inchiesta a domicilio che accerti l’eventuale necessità dell’aiuto di terze persone per svolgere gli atti ordinari della vita, le cure infermieristiche e la sorveglianza personale continua.
Pertanto, è solo dopo l’esecuzione di questi accertamenti che la Cassa potrà emanare una nuova decisione sulla domanda di prestazioni del 31 marzo 2016, che potrà, se del caso, essere nuovamente impugnata dall’assicurato.
F. L’11 maggio 2016 (doc. VII) RI 1 ha prodotto al TCA una serie di certificati medici (docc. B2-B5) e la prova dei costi che ha finora sostenuto per indennizzare i suoi due aiutanti da novembre 2015 ad aprile 2016 (doc. B1), evidenziando di essersi a tale scopo indebitato.
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), come sarà dettagliatamente indicato nelle considerazioni che seguono. Il TCA può quindi decidere nella composizione monocratica ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della LOG (STF 9C_ 699/2014 del 31 agosto 2015; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 del 21 dicembre 2007).
2. Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b).
Nella fattispecie la decisione impugnata, ossia quella su opposizione emessa il 15 aprile 2016 dalla Cassa cantonale di compensazione, ha per oggetto unicamente il rifiuto della concessione dell'assegno per grandi invalidi dell'AVS a favore di RI 1.
Non vi è fatta invece alcuna menzione su un suo eventuale diritto ad un indennizzo per la perdita di entrambi gli arti inferiori.
Ne discende che quest’ultima questione relativa ad un eventuale indennizzo per il danno corporeo subìto dal ricorrente non può essere posta qui in discussione, poiché la decisione su opposizione porta soltanto, come detto, sul diritto dell'assicurato ad ottenere un assegno per grandi invalidi.
nel merito
3. L'art. 43bis cpv. 1 LAVS prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.
Per l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, anch'esso modificato dal 1° gennaio 2011 come i cpv. 1, 1bis e 3 con il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.
Giusta l'art. 43bis cpv. 3 LAVS, l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%, quello per grandi invalidi di grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di grado lieve al 20% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto all'articolo 34 capoverso 5.
A norma del capoverso 5 dell'art. 43bis LAVS, le disposizioni della LAI sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.
Il diritto al pagamento arretrato è disciplinato nell'art. 24 cpv. 1 LPGA (art. 46 cpv. 1 LAVS).
Per l'art. 46 cpv. 2 LAVS, se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l'assegno gli è pagato soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA. Sono accordati pagamenti retroattivi per periodi più lunghi, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni e se presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di tali fatti.
Secondo l'art. 9 LPGA, è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.
L'art 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).
Per il capoverso 2, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,
b) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.
Infine, l'art. 37 cpv. 3 LAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di una sorveglianza personale permanente;
c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;
d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.
A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a. non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b. non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c. rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile.
La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):
- vestirsi/svestirsi
- alzarsi/sedersi/coricarsi
- mangiare
- provvedere all'igiene personale
- andare al gabinetto
- spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.
4. Nella fattispecie, la Cassa di compensazione ha inizialmente respinto momentaneamente la richiesta del ricorrente di un AGI dell'AVS, a motivo che l'inizio dell'anno di attesa (art. 43bis cpv. 2 LAVS) per la grande invalidità di lunga durata andava fatto risalire al mese di settembre 2015 e, quindi, solo dal settembre 2016 l'assicurato potrebbe pretendere un assegno per grandi invalidi.
Con la decisione su opposizione, però, alla luce di nuove dichiarazioni dello stesso assicurato e sulla base delle affermazioni rilasciate dal suo medico curante nell’ambito della richiesta stessa di un assegno per grandi invalidi, l’amministrazione ha annullato la decisione di rifiuto e ha retrocesso gli atti alla Cassa per effettuare nuovi accertamenti sia di carattere medico sia economico. Dopodiché, essa si pronuncerà di nuovo sul diritto dell’assicurato ad un AGI mediante una decisione impugnabile.
5. La decisione della Cassa di compensazione del 15 aprile 2016 va confermata.
In effetti, l'art. 43bis cpv. 2 LAVS (cfr. consid. 3) prescrive chiaramente che il diritto all'assegno sorge al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza interruzione.
Nel caso di specie, la Cassa di compensazione ha ritenuto, a giusta ragione, che le informazioni in merito allo stato di salute dell’assicurato e alla sua necessità di disporre dell’aiuto di terze persone per compiere gli atti ordinari della vita vadano accertate in maniera completa e precisa.
E’ quindi necessario all’amministrazione verificare la questione e accertare meglio le necessità dell’assicurato e l’inizio della sua grande invalidità. Ciò dovrà avvenire in tempi brevissimi, come d’altra parte ha fatto già interpellando il giorno stesso dell’emanazione della decisione su opposizione qui impugnata il dr. med. __________, medicina generale FMH e medico curante dell'assicurato, al quale ha trasmesso l’apposito formulario per accertare l'effettiva necessità e, in caso di risposta positiva, anche l'inizio del bisogno da parte dell'assicurato di fare capo a terze persone per gli atti ordinari della vita (doc. 18).
I certificati medici che il ricorrente ha prodotto al Tribunale sono immediatamente trasmessi alla Cassa per la necessaria valutazione.
Inoltre non appena in possesso dei dati medici atti a stabilire l’inizio della grande invalidità, l’amministrazione accerterà direttamente presso il domicilio dell’assicurato quali siano, in concreto, i suoi impedimenti nel compiere gli atti ordinari della vita. L’inchiesta a domicilio da parte di un o un’assistente sociale permetterà di determinare il grado di grande invalidità (lieve, medio, grave) e dovrà avvenire senza indugio stante la difficoltà in cui versa il ricorrente a livello logistico. La Cassa presterà attenzione al fatto che il ricorrente è di lingua madre tedesca procedendo con un o un’assistente sociale che conosca questo idioma.
Quando il quadro medico-economico dell’assicurato sarà chiarito, la Cassa di compensazione emanerà una nuova decisione sulla domanda del ricorrente di ottenere un aiuto economico a causa della menomazione fisica che lo obbliga a fare capo a terze persone per potere vivere dignitosamente la sua quotidianità.
Alla luce di ciò la decisione della Cassa cantonale di compensazione contestata va confermata. Si ribadisce che, alla luce della necessità palesata nel caso concreto gli accertamenti necessari dovranno essere compiuti senza indugio.
Il Tribunale comunica infine al ricorrente che, stanti i suoi problemi economici che non gli permettono di vivere decorosamente, indipendentemente dall’esito della domanda di ottenimento dell’assegno per grandi invalidi egli ha la possibilità di chiedere anche allo Stato, sempre alla Cassa cantonale di compensazione, per il tramite dell’agenzia comunale AVS, un ulteriore aiuto economico sotto forma di prestazioni complementari all’AVS.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
§ Gli atti sono retrocessi all’amministrazione per nuovi accertamenti medici ed economici e per la susseguente emanazione di una nuova decisione sul diritto all’AGI dell’assicurato.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti