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Raccomandata |
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Incarto
n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 5 ottobre 2016 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di rendite AVS |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 22 luglio 2011 (doc. 31) la Cassa __________ disoccupazione ha chiesto a RI 1, nato nel 1944, la restituzione delle indennità di disoccupazione percepite indebitamente da gennaio 2007 a marzo 2008 ammontanti a Fr. 40'350.-.
L’11 gennaio 2012 (doc. 25) con STCA 38.2011.77 il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso formulato dall’assicurato contro questa decisione, che è quindi cresciuta in giudicato.
1.2. Con STCA 38.2012.64 del 21 gennaio 2013 (doc. 20) il TCA ha confermato il rifiuto di condonare la somma da restituire deciso il 29 marzo 2012 (doc. 24), facendo difetto la buona fede.
1.3. Non dando seguito alla proposta del 17 giugno 2013 (doc. 17) di pagamento rateale di Fr. 650.- al mese del debito di Fr. 40'350.- e nemmeno alle successive proposte di dilazione di pagamento (docc. 13-15), l’8 gennaio 2014 (doc. 12) la Cassa __________ disoccupazione ha avviato nei confronti dell’assicurato una procedura esecutiva per l’incasso del credito, che è sfociata nell’attestato di carenza di beni del 18 agosto 2014 (doc. 10) di Fr. 40'542,90.
1.4. Due anni dopo, il 6 giugno 2016 (doc. 9) la Cassa CO 1 ha informato l’interessato che poiché risultava ancora pendente il pagamento delle indennità di disoccupazione indebitamente percepite, avrebbe proceduto per l’intero scoperto ad una trattenuta mensile di Fr. 200.- sulla rendita di vecchiaia.
Non trovando questa proposta il consenso dell’assicurato (doc. 8), il 21 giugno 2016 (doc. 7) la Cassa l’ha invitato a compilare un formulario sulle sue entrate e le sue uscite (doc. 6), così da poter calcolare il minimo di esistenza (doc. 3).
1.5. Con decisione del 16 agosto 2016 (doc. 2) la Cassa CO 1 ha ricalcolato il minimo d’esistenza basandosi sui dati forniti dall’assicurato stesso ed è giunta a un’eccedenza pignorabile mensile di Fr. 408,10. Pertanto, a partire dal mese di ottobre 2016 l’amministrazione ha deciso di compensare il debito esistente con la Cassa __________ disoccupazione con la rendita di vecchiaia versata all’assicurato (art. 15 cpv. 1 e art. 20 cpv. 2 LAVS), disponendo la deduzione di Fr. 400.- direttamente dalla rendita mensile AVS e ciò fino al pagamento totale del debito di Fr. 40'542,90.
La decisione su opposizione emessa il 5 ottobre 2016 (doc. A1) dalla Cassa di compensazione conferma la citata deduzione, giacché il credito vantato dalla Cassa di disoccupazione, accertato con la decisione su opposizione del 14 settembre 2011 (doc. 27), è integralmente imputabile all’assicurato.
Pertanto, poiché le indennità dovute dall’assicurato secondo la decisione di restituzione sono crediti compensabili (N. 10914 DR), per l’amministrazione possono quindi essere messe in compensazione con la rendita AVS (N. 10901 DR), nulla ostando l’art. 16 cpv. 2 LAVS sulla perenzione del credito (N. 10909 DR).
1.6. Il 17 ottobre 2016 (doc. I) RI 1 si è rivolto a questo Tribunale evidenziando di avere iniziato a lavorare nel 1963 e quindi di avere lavorato e contribuito per 47 anni. Poi nel 2007 è rimasto senza lavoro e si è iscritto alla disoccupazione. Nel 2008 ha dato occasionalmente una mano alla __________ di __________, informando di ciò la sua collocatrice. Di conseguenza, egli non ritiene corretto che debba rimborsare le indennità giornaliere di Fr. 40'350.- non avendole percepite indebitamente. In seguito, non ricevendo regolarmente il salario per le sue consulenze, il ricorrente ha interrotto la collaborazione con questa ditta e di ciò ha avvisato la sua collocatrice.
Infine, l’assicurato ha evidenziato di avere già risarcito, con una trattenuta sulla sua rendita, i danni cagionati alla Cassa mentre era amministratore di un’altra società (doc. A2).
Pertanto, egli ha chiesto al TCA di rivedere la sua situazione.
1.7. La Cassa di compensazione ha comunicato il 26 ottobre 2016 (doc. III) di non avere osservazioni da formulare.
Da parte sua, il ricorrente ha prodotto l’8 novembre 2016 (doc. VII) i verbali dei colloqui di consulenza avuti nel 2008 durante il termine quadro che gli dava diritto alla disoccupazione.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la verifica della correttezza della trattenuta di Fr. 400.- al mese che la Cassa CO 1 ha deciso di adottare dal mese di ottobre 2016 sulla rendita AVS percepita dal ricorrente, allo scopo di compensare e saldare il credito di Fr. 40'542,90 vantato dalla Cassa __________ disoccupazione nei confronti dell’assicurato per prestazioni percepite indebitamente.
2.2. La LPGA non contiene norme generali sulla compensazione.
Per l’art. 94 cpv. 1 LADI, le restituzioni e le prestazioni esigibili in virtù della presente legge possono essere compensate reciprocamente così come con restituzioni e rendite o indennità giornaliere esigibili dell'AVS, dell'assicurazione invalidità, della previdenza professionale, in virtù della legge sulle indennità di perdita di guadagno, dell'assicurazione militare, della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione contro le malattie, nonché con prestazioni complementari dell'AVS/AI e con assegni familiari previsti dalla legge.
L'art. 20 LAVS concernente l'esecuzione forzata e la compensazione delle rendite prevede, al capoverso 1, che il diritto alla rendita non è soggetto a esecuzione forzata.
L'art. 20 cpv. 2 LAVS dispone (però) che possono essere compensati con prestazioni scadute:
a. i crediti derivanti dalla LAVS, dalla LAI, dalla LIPG e dalla legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura;
b. i crediti per la restituzione di prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
c. i crediti per la restituzione di rendite e indennità giornaliere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione contro le malattie.
Nella DTF 130 V 505 l’allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha rammentato al considerando 2.4 che la compensazione non deve intaccare il minimo vitale del debitore («la jurisprudence en matière d'assurances sociales soumet la compensation à l'exigence que cette mesure ne mette pas en péril les moyens d'existence du débiteur (voir par exemple ATF 115 V 343 consid. 2c, ATF 111 V 103 consid. 3b). Cette exigence est à rapprocher de l'art. 125 ch. 2 CO, aux termes duquel ne peuvent être éteintes par compensation les créances dont la nature spéciale exigent le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments ou le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (ATF 108 V 47 consid. 2).”).
Nella sentenza pubblicata in DTF 136 V 286 l’Alta Corte ha affermato che la compensazione di rendite arretrate dell'assicurazione per l'invalidità con pretese risarcitorie ai sensi dell'art. 52 LAVS è disciplinata dall'art. 50 cpv. 2 LAI in relazione con l'art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS e non dalle disposizioni della LPGA. Essa è ammissibile (consid. 4 e 5).
Inoltre, al considerando 8.2 il TF ha ricordato che il divieto di intaccare il minimo vitale in caso di compensazione nell’ambito delle assicurazioni sociali è simile a quello previsto dal diritto privato e figurante nell’art. 125 cpv. 2 CO. Questo disposto prevede che non possono estinguersi mediante compensazione contro la volontà del creditore le obbligazioni che per la particolare loro natura devono essere effettivamente soddisfatte al creditore, come per esempio quelle per alimenti e salari assolutamente necessari al mantenimento del creditore e della sua famiglia. L’Alta Corte ha evidenziato che l’art. 125 cpv. 2 CO (e l’art. 93 cpv. 1 LEF) vogliono impedire che la persona interessata, a causa della compensazione, cada nel bisogno. Ciò non è il caso quando la compensazione retroattiva avviene nei confronti di una persona che nel medesimo periodo ha beneficiato di prestazioni assistenziali (“Ähnlich verhält es sich, wenn die versicherte Person in der Vergangenheit von der Fürsorgebehörde während einer Zeitspanne unterstützt wurde, für welche später Renten nachbezahlt werden, die Verrechnung jedoch nicht mit der Sozialbehörde, sondern - wie hier - mit einem anderen Zweig der Sozialversicherung zur Diskussion steht, dessen Anspruch jenem der Fürsorgebehörde vorgeht (vgl. auch Urteil I 141/05 vom 20. September 2006 E. 5.3.2). Hinzu kommt, dass sich der Schutz des Existenzminimums bei Verrechnungen auf dem Gebiet der Sozialversicherung an Art. 125 Ziff. 2 OR anlehnt. Dieser sieht vor, dass Verpflichtungen, deren besondere Natur die tatsächliche Erfüllung an den Gläubiger verlangt, wie Unterhaltsansprüche und Lohnguthaben, die zum Unterhalt des Gläubigers und seiner Familie unbedingt erforderlich sind, nicht durch Verrechnung getilgt werden können (vgl. BGE 130 V 505 E. 2.4 S. 510). Art. 125 Ziff. 2 OR wie auch Art. 93 Abs. 1 SchKG wollen einzig vermeiden, dass jemand durch die Verrechnung tatsächlich ins Elend gestossen würde, was nicht der Fall ist, wenn es - wie im vorliegenden Fall - um eine nachträgliche Beurteilung für einen Zeitraum geht, für welchen Sozialhilfe effektiv ausgerichtet worden ist (vgl. zum Ganzen: SCHLAURI, a.a.O., S. 148 ff.).“).
Nella DTF 138 V 402 il TF ha affermato che nel caso di pagamento retroattivo di rendite per periodi precedenti, la salvaguardia del minimo esistenziale non deve essere presa in considerazione quale limite di compensazione laddove la rendita assegnata a titolo retroattivo sostituisce semplicemente una rendita riconosciuta per un periodo precedente e le due prestazioni si escludono vicendevolmente (consid. 4.5).
L’Alta Corte al consid. 4.2 ha rammentato che la compensazione di prestazioni e contributi può essere effettuata sia con rendite già versate, sia con rendite future, ma, di principio, il minimo vitale della persona assicurata non può essere intaccato. Si pone pertanto la questione di sapere se anche in caso di compensazione con rendite già versate occorre esaminare se il minimo vitale della persona interessata è salvaguardato, e questo nel lasso di tempo durante il quale la rendita avrebbe dovuto essere versata. (“(…) Die zweigintern und zweigübergreifend zulässige Verrechnung von Leistungen und Forderungen kann sich sowohl auf laufende Renten als auch auf Rentennachzahlungen beziehen (BGE 136 V 286 E. 4.1 S. 288). Sie darf indessen den nach betreibungsrechtlichen Regeln zu ermittelnden Notbedarf der versicherten Person nicht beeinträchtigen (BGE 136 V 286 E. 6.1 S. 291; BGE 131 V 249 E. 1.2 S. 252). Dabei stellt sich nach der Rechtsprechung die Frage der Zulässigkeit der Verrechnung unter dem Gesichtspunkt der Wahrung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums nicht nur bei einer laufenden, monatlich ausgerichteten Rente, sondern auch bei Rentennachzahlungen, weil auch diese zum Zweck haben, den Existenzbedarf der versicherten Person zu decken (Art. 34quater Abs. 2 Satz 3 aBV; Art. 112 Abs. 2 lit. b BV), und zwar in jener Zeitspanne, für welche sie nachbezahlt werden (BGE 136 V 286 E. 6.2 S. 291; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 305/03 vom 15. Februar 2005 E. 4; vgl. auch Urteil I 141/05 vom 20. September 2006 E. 5.3.1; kritisch dazu: FRANZ SCHLAURI, Die zweigübergreifende Verrechnung und weitere Instrumente der Vollstreckungskoordination des Sozialversicherungsrechts, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2004, S. 137 ff., 150 f.). (…)“).
Con riferimento alle sentenze 9C_1015/2010 e DTF 136 V 286, il Tribunale federale ha affermato che, di regola, il divieto di compensazione non vale quando il minimo esistenziale, nel periodo passato in cui avviene la compensazione, è stato garantito dal versamento di prestazioni assistenziali (“Damit ergibt sich aus beiden Urteilen, dass das Verrechnungsverbot dann nicht gilt, wenn das Existenzminimum während der fraglichen Zeitspanne durch Leistungen der Sozialhilfe gewährleistet war, und dass die Beachtung der Verrechnungsschranke bei Nachzahlungen vor allem sicherstellen soll, dass es nicht zufolge zeitlicher Verschiebungen von Zahlungen zu ungerechtfertigten Nachteilen für den Versicherten kommt.”).
L’Alta Corte ha poi evidenziato che la compensazione (retroattiva) può portare su contributi non ancora pagati o su prestazioni da restituire. La questione del minimo esistenziale può concernere solo il primo caso, poiché nel periodo determinante non sono state versate altre prestazioni. Quando invece la persona assicurata ha beneficiato di rendite, che non erano dovute o erano dovute in misura inferiore, la situazione è diversa. In tal caso, di principio, la compensazione è possibile senza necessità di effettuare il calcolo del minimo vitale, poiché il reddito e la sostanza della persona interessata, per il passato, non subirebbero alcuna modifica (consid. 4.4; cfr. consid. 4.5:” Die Verrechnung ist hier somit zulässig, ohne dass dem die Einhaltung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums entgegengehalten werden kann. Dies entspricht auch dem oben in E. 4.2 dargelegten grundsätzlichen Ziel, dass Rechtswirkungen nicht lediglich aus der zeitlichen Verschiebung von Zahlungen resultieren sollen. Ebenso wenig wie die Beachtung der Verrechnungsschranke bei Nachzahlungen sicherstellen soll, dass es nicht zufolge zeitlicher Verschiebungen von Zahlungen zu ungerechtfertigten Nachteilen für den Versicherten kommt, soll die zeitliche Verschiebung zu vom Gesetz grundsätzlich ausgeschlossenen Leistungskumulationen führen.“).
2.3. Il N. 10901 delle Direttive sulle rendite (DR) dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, edite dall'UFAS, valide dal 1° gennaio 2003, stato al 1° gennaio 2016 - visto che la decisione impugnata è stata emanata nel 2016 - prevede che se il beneficiario di una prestazione è debitore di una Cassa di compensazione e non salda il suo debito con un pagamento, il credito della Cassa deve essere compensato con le rendite o gli assegni per grandi invalidi scaduti, a condizione, tuttavia, che questo credito sia compensabile.
Secondo il N. 10904 DR, per essere compensabile con le prestazioni scadute, il credito deve appartenere ad una Cassa di compensazione. È irrilevante se si tratta della stessa Cassa che versa le rendite o di un'altra. Il credito della Cassa A può essere compensato con prestazioni versate dalla Cassa B.
Giusta il N. 10905 DR, il credito deve poter essere fatto valere personalmente nei confronti dell'avente diritto alla prestazione oppure essere strettamente connesso alla rendita o all'assegno per grandi invalidi dal punto di vista del diritto assicurativo. In tal modo, i contributi e le rendite da restituire che il beneficiario deve ancora versare personalmente o in seguito all'apertura della successione possono essere compensati con la sua rendita.
Per il N. 10909 DR, il credito deve essere esigibile e non prescritto. I crediti contributivi che non sono ancora stati estinti al momento del riconoscimento del diritto alla rendita possono essere compensati in ogni caso con questa (art. 16 cpv. 2 LAVS).
Il credito deve riguardare, per ciò che concerne il caso concreto, rendite e indennità giornaliere da restituire dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro la disoccupazione e delle casse malati riconosciute dalla Confederazione (N. 10910 e N. 10914).
Giusta il N. 10919 DR, per principio la compensazione di una rendita o di un assegno per grandi invalidi è ammissibile solo a condizione che il minimo vitale della persona tenuta alla restituzione secondo il diritto d'esecuzione non sia intaccato (RCC 1983 pag. 69).
I crediti in restituzione legalmente validi devono essere eseguiti entro cinque anni. Per la compensazione dei crediti contributivi non estinti si rimanda all'art. 16 cpv. 2 LAVS (N. 10923 DR).
2.4. Nel caso concreto, il ricorrente fa in sostanza valere di essere intaccato nel suo minimo vitale. Occorre di conseguenza verificare questa circostanza.
Dall’attestato di carenza di beni rilasciato il 18 agosto 2014 (doc. 10) dopo infruttuoso pignoramento risulta quanto segue:
" Dichiara di non possedere beni di sorta, né mobili, né immobili, né qualsiasi altro attivo da potersi sottoporre a pignoramento. Benefico AVS + PC di Fr. 1750.- mensili, dedotti Fr. 200.- per pagamento arretrati premi AVS. Moglie percepisce AVS Fr. 1620.- mensili. Abita in casa di proprietà dei figli ai quali versa Fr. 840.- mensili quale canone di locazione. CM (…) di Fr. 590.- mensili pagata dalla PC.”.
Il 30 giugno 2016 (doc. 6) l’assicurato ha compilato l’apposito formulario per il calcolo del minimo esistenziale, indicando che la rendita mensile di Cassa pensione (recte: rendita AVS) ammonta per sé a Fr. 1'564.- e per il suo coniuge a Fr. 1'640.-. Inoltre, ha un debito ipotecario di Fr. 234'000.- e le spese di manutenzione dell’immobile assommano a Fr. 300.- al mese. Infine, il suo premio mensile di Cassa malati è di Fr. 360,60 e quello della moglie di Fr. 387,70.
Il 28 luglio 2016 (doc. 2) la Cassa di compensazione ha calcolato il minimo esistenziale del ricorrente considerando una rendita AVS di Fr. 21'156.- (Fr. 1'763.- x 12) per l’assicurato e una rendita AVS di Fr. 19'740.- (Fr. 1'645.- x 12) per la moglie. A tali importi sono stati aggiunti Fr. 12.- di prestazione complementare, per dei redditi totali ammontanti a Fr. 40'908.-, attribuiti in ragione del 52% all’interessato e del 48% al suo coniuge.
Quale minimo di esistenza la Cassa ha ritenuto il minimo UEF per i coniugi di Fr. 20'400.-, gli interessi passivi di Fr. 5'090,20 (frutto della media fra gli interessi pagati nel 2015 e quelli pagati nel primo semestre del 2016), le spese di manutenzione di Fr. 3'600.- (corrispondenti alla media delle spese avute nei bienni precedenti dal 2007 al 2015 come figura nel doc. 3) e le spese diverse di Fr. 2'400.- (è un forfait della Cassa), per un totale di fabbisogno minimo per i coniugi RI 1 di Fr. 31'490,20.
L’amministrazione ha dunque calcolato in Fr. 9'417.- annui la differenza in più a disposizione della coppia, ciò che darebbe luogo a una trattenuta mensile di Fr. 784,82 che, riportata sulla quota parte dell’assicurato, si traduce in una disponibilità in eccesso di Fr. 408,10 (Fr. 784,82 x 52%) compensabile con la rendita AVS che egli percepisce.
2.5. D’avviso di questo Tribunale, la soluzione a cui è giunta la Cassa di compensazione deve essere confermata.
Il ricorrente non ha contestato il calcolo come tale né le cifre ritenute dalla Cassa. Egli si è soltanto lamentato del fatto che le indennità di disoccupazione che è tenuto a restituire mediante la compensazione con la sua rendita AVS in realtà non sarebbero da rimborsare, poiché non le avrebbe percepite indebitamente come ha sostenuto la Cassa di disoccupazione. Egli ritiene di avere invece avvisato per tempo, nel 2008 (docc. B1-B3), la sua collocatrice sulla sua nuova attività lavorativa. Inoltre, quando ha iniziato a lavorare per la ditta __________, non era ancora in possesso di un contratto di lavoro e la sua collaborazione era occasionale. Per di più, l’assicurato ha rilevato di non avere ricevuto integralmente lo stipendio che gli spettava per le prestazioni fornite.
Il TCA rileva che queste argomentazioni sono già state oggetto della STCA 38.2010.80 del 14 giugno 2011, in cui è stato riconosciuto il principio che dal gennaio 2007 al febbraio 2008 l’assicurato aveva percepito indebitamente delle prestazioni dall’assicurazione contro la disoccupazione avendo comunque svolto in quel periodo un’attività lucrativa senza darne avviso alla Cassa di disoccupazione.
Per questo stato di fatto l’assicurato è pure stato ritenuto colpevole di infrazione alla Legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione e condannato dal Procuratore pubblico a una multa di Fr. 1'500.- con decreto d’accusa del 3 maggio 2010 (cfr. consid. 2.7 pag. 13).
Pertanto, questo stesso Tribunale ha confermato l’obbligo di restituire le prestazioni da parte dell’assicurato (cfr. consid. 2.8).
Ma non solo.
Dapprima, con STCA 38.2011.77 dell’11 gennaio 2012 è stato confermato l’importo da restituire (Fr. 40'350.-).
Poi, il 21 gennaio 2013 (STCA 38.2012.64) il TCA ha respinto la domanda di condono dell’assicurato per assenza di buona fede.
Tutti questi giudizi emessi dal TCA sono cresciuti incontestati in giudicato. Pertanto, è mal venuto ora il ricorrente, ad anni di distanza, a sollevare un’altra volta (l’ennesima) la tesi secondo cui le indennità di disoccupazione non gli sarebbero state versate a torto, visto che avrebbe avvisato la sua consulente dell’inizio di un’attività presso la ditta __________.
A comprova delle sue asserzioni l’assicurato ha allegato dei verbali dei colloqui di consulenza avuti con la sua collocatrice.
A ben vedere, però, questi documenti non lo sostengono nelle sue allegazioni, giacché essi sono stati redatti nel maggio e nel giugno 2008, allorquando dal 19 febbraio 2008 egli era iscritto a Registro di Commercio come amministratore unico della neocostituita __________ e di questo lavoro, come risulta dai verbali, l’assicurato aveva correttamente informato la sua consulente.
Di conseguenza, questi scritti nulla comprovano sul suo presunto adempimento del suo dovere di informazione sullo svolgimento di un’attività lucrativa precedente per conto della __________.
Non va inoltre dimenticato di rilevare che il ricorrente ha iniziato la sua collaborazione con quest’ultima società a gennaio 2007 e tale attività si è protratta per certo almeno fino a dicembre 2007 (doc. 33). Di conseguenza, gli atti prodotti pendente causa, allestiti nel maggio e nel giugno 2008, non gli sono di alcun aiuto per discolparsi sull’incasso, indebito, delle prestazioni di disoccupazione.
Ad ogni modo, quand’anche così fosse, va ricordato che questa questione è già stata chiarita definitivamente dal TCA nel 2011, nel 2012 e nel 2013 e questi giudizi sono cresciuti incontestati in giudicato. Pertanto, in virtù del principio ne bis in idem, questa tematica, come tale, non è più proponibile e quindi non può più essere rimessa in discussione, essendo già stata evasa (STCA 33.2012.13 del 14 dicembre 2012 consid. 5; STCA 36.2009.55 del 10 marzo 2010 consid. 3).
2.6. Stante quanto precede discende che dalla rendita mensile AVS versata al ricorrente la Cassa di compensazione deve dunque trattenere, a compensazione del debito di Fr. 40'542,90 esistente nei confronti della Cassa di disoccupazione per le indennità giornaliere e per le spese esecutive anticipate dalla Cassa creditrice per la procedura esecutiva sfociata nel 2014 in un attestato di carenza di beni, l’importo a disposizione di Fr. 400.-.
Tale compensazione deve essere messa in atto fino al rimborso totale del debito. In effetti, l’art. 16 cpv. 2 5a frase LAVS dispone espressamente che il credito per contributi non estinto alla nascita del diritto alla rendita può in ogni caso essere ancora compensato conformemente all'art. 20 cpv. 3 LAVS (N. 10909 DR).
2.7. In virtù di quanto esposto, la decisione su opposizione del 5 ottobre 2016 deve essere confermata e il ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti