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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 4 novembre 2016 emanata da |
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CO 1
in materia di contributi AVS |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione formale dell’11 ottobre 2016 la Cassa CO 1, preso atto che la società RI 1 ha interposto opposizione contro il precetto esecutivo no. __________ del __________ dell’__________ di __________ (doc. 31), ha accertato un obbligo contributivo della società per complessivi fr. 800'000 oltre a fr. 203.30 per spese esecutive ed interessi del 5% su fr. 780'000 dal 1° gennaio 2016 e del 5% su fr. 20'000 dal 1° maggio 2016 ed ha chiesto il pagamento dell’intero importo entro 30 giorni (doc. 35). La decisione ha il seguente tenore:
" (…)
Decisione/Opposizione
Esecuzione no. __________
Buongiorno,
Considerato che lei ha interposto opposizione contro la nostra esecuzione siamo legalmente costretti ad emettere la seguente decisione per i contributi:
Nostra esecuzione CHF 800'000.00
Spese esecutive CHF 203.30
Saldo a nostro favore CHF 800'203.30
+ 5% interessi su CHF 780'000 dal 01.01.2016
+ 5% interessi su CHF 20'000 dal 01.05.2016
L’opposizione verrà evasa dopo che la decisione è cresciuta in giudicato.
Per evitare il proseguimento dell’esecuzione la preghiamo di volerci versare l’importo entro 30 giorni tramite l’allegato bollettino di versamento. (…)” (doc. 35)
1.2. Con decisione formale del 25 ottobre 2016 la Cassa CO 1, preso atto che la società RI 1 ha interposto opposizione contro il precetto esecutivo no. __________, ha accertato un obbligo contributivo della società di fr. 50'000 oltre a spese esecutive di fr. 103.30 ed interessi al 5% su fr. 251'408.50 dal 1° giugno 2016 al 22 agosto 2016, su fr. 200'000 dal 23 agosto 2016 al 29 agosto 2016, su fr. 150'000 dal 30 agosto 2016 al 9 settembre 2016 e su fr. 50'000 dal 10 settembre 2016 ed ha chiesto il pagamento dell’intero importo entro 30 giorni (doc. 37). La decisione ha il seguente tenore:
" (…)
Decisione/Opposizione
Esecuzione no. __________
Buongiorno,
Considerato che lei ha interposto opposizione contro la nostra esecuzione siamo ai sensi dell’art. 79 ed art. 80 LEF costretti ad emettere la seguente decisione per i contributi AVS:
Contributi AVS maggio 2016, fattura 16.05.2016 CHF 251'408.50
./. pagamento 22.08.2016 CHF - 51'408.50
./. pagamento 29.08.2016 CHF - 50'000.00
./. pagamento 09.09.2016 CHF - 100'000.00
Nostra domanda esecuzione 20.09.2016 CHF 50'000.00
Spese esecutive CHF 103.30
Saldo a nostro favore CHF 50’103.30
+ 5% interessi su CHF 251'408.50 dal 01.06.2016 – 22.08.2016
+ 5% interessi su CHF 200'000.00 dal 23.08.2016 – 29.08.2016
+ 5% interessi su CHF 150'000.00 dal 30.08.2016 – 09.09.2016
+ 5% interessi su CHF 50'000.00 dal 10.09.2016 – pagamento finale
L’opposizione verrà evasa dopo che la decisione è cresciuta in giudicato.
Per evitare il proseguimento dell’esecuzione la preghiamo di volerci versare l’importo entro 30 giorni tramite l’allegato bollettino di versamento. (…)” (doc. 37)
1.3. Il 26 ottobre 2016 la ricorrente ha inoltrato opposizione contro la decisione “di data 11 ottobre 2016 inerente l’opposizione al precetto esecutivo no. __________ (…)” (doc. XII/48).
1.4. Il 2 novembre 2016 la Cassa CO 1 ha scritto all’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, chiedendo di annullare l’esecuzione no. __________ (doc. 38).
1.5. Con decisione su opposizione del 4 novembre 2016, emanata in lingua tedesca, la Cassa CO 1, riferendosi all’opposizione inoltrata contro la decisione dell’11 ottobre 2016 relativa all’esecuzione nr. __________, ha respinto le censure sollevate dalla società, ha rilevato che, a causa di vizi formali descritti ai punti 1, 2b e 2e avrebbe ritirato e cancellato dal registro l’esecuzione nr. __________ e che contemporaneamente sarebbe stata notificata una nuova procedura esecutiva con la correzione del saldo dovuto a fine 2015, così come per altre fatturazioni non ancora poste in esecuzione e tuttora insolute. La Cassa ha deciso:
" (…)
Wir beziehen uns auf Ihre fristgerechte Einsprache vom 26. Oktober 2016 gegen unsere Verfügung zur Aufhebung des Rechtsvorschlages in der Betreibung Nr. __________, datiert vom __________.
(…)
Unsere Verfügung vom 11. Oktober 2016 nimmt Bezug auf unser Betreibungsbegehren vom 11. September 2016 im Gesamtforderungsbetrag von CHF 800'000.-. Das Betreibungsamt __________ stellte Ihnen am __________ den entsprechenden Zahlungsbefehl zu mit der Forderungsbeschreibung “conteggio dei contributi del 12.2015” (CHF 780’00.-) und “conteggio dei contributi del 04.2016” (CHF 20'000.-).
Es musste Ihnen also klar sein, welche Rechnungen, resp. welche Saldi wir als unbezahlt betrachteten und einforderten (siehe auch 3.2). Bei der heutigen Uberprüfung stellten wir fest, dass die Zahlung vom 3. Mai 2016 über CHF 20'000.- anstatt der Schluss-Rechnung 2015 der Akont-Rechnung April 2016 angerechnet werden kann. Dadurch beträgt der Gesamtsaldo der Schluss-Rechnung 2015 nicht 780'000.-, sondern sogar CHF 800'000.-.
Hingegen kann demnach die Akonto-Rechnung April 2016 als vollumfänglich bezahlt betrachtet werden.
3.3 Im Gegensatz zu Ihren Darstellungen und Berechnungen beläuft sich der offene Saldo der definitiven AHV-Beiträge für 2015 wie oben eindeutig gezeigt noch immer auf CHF 800'000.- und der offene Saldo der pauschalen AHV Beiträge für 2016 beläuft sich auf CHF 690'165.50. Insgesamt schulden Sie per heute AHV-Beiträge im Umfang von knapp CHF 1,5 Mio. Davon sind lediglich CHF 292'030.85 (Akonto-Rechnung Oktober 2016) noch nicht überfällig.
(…)
III. Entscheid
1. Ihre Einsprache vom 26. Oktober 2016 wird formal abgewiesen.
2. Aufgrund der unter Punkt 2a beschriebenen Umbuchung und der formalen Mängel unter Punkt 1, 2b und 2e werden wir die Betreibung Nr. __________ beim Betreibungsamt __________ dennoch sofort zurückziehen und aus dem Register löschen lassen.
3. Gleichzeitig reichen wir beim Betreibungsamt __________ ein neues Betreibungsbegehren für den korrigierten offenen Saldo der Schluss-Rechung AHV 2015, sowie für allfällige weitere noch nicht betriebene, überfällige Akonto-Rechnungen ein” (doc. A1)
1.6. Con scritto dell’11 novembre 2016 la società ha chiesto alla Cassa CO 1, in applicazione dell’art. 33a della Procedura amministrativa federale (PA), la trasmissione della decisione del 4 novembre 2016 in lingua italiana (doc. A2).
1.7. Il 17 novembre 2016 RI 1 ha interposto opposizione al precetto nr. __________ dell’UEF di __________ del 15 novembre 2016 relativo al “saldo conteggio AVS 08.2016 del 18.08.2016” per fr. 63'926.15, oltre interessi e spese (doc. 42), rispettivamente al precetto esecutivo nr. __________ dell’UEF di __________ del 15 novembre 2016 relativo al “saldo conteggio finale AVS 2015 del 22.03.2016” per fr. 800'000 oltre interessi (doc. 43).
1.8. Con ricorso del 5 dicembre 2016 RI 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo l’annullamento delle procedure esecutive n. __________, __________ e __________ dell’UEF di __________ e di ordinare alla Cassa convenuta di richiedere l’immediata cancellazione delle citate esecuzioni (doc. I).
La ricorrente, che richiama l’intero incarto e chiede la produzione degli estratti dei pagamenti effettuati da lei stessa nel 2016, solleva numerose censure di ordine formale che, a suo dire, porterebbero all’annullamento della decisione impugnata.
La ricorrente rileva che nella decisione su opposizione figura solo sommariamente che la medesima può essere impugnata al “Sozialversicherungsgericht” senza tuttavia fornire migliori informazioni.
L’amministrazione non avrebbe inoltre preso posizione su numerose censure sollevate in sede di opposizione, e meglio che il precetto esecutivo non indicava né il presunto titolo di credito, né alcuna altra informazione circa la pretesa vantata, che la decisione dell’11 ottobre 2016 indicava semplicemente e per sommi capi “nostra esecuzione” e “spese esecutive”, che l’esecuzione n. __________ menziona unicamente un importo di fr. 780'000 ed uno di fr. 20'000, somme che, secondo l’insorgente, non corrispondono alle pretese della controparte.
La ricorrente ritiene che la procedura esecutiva vada annullata, poiché non risulta né specificato né individualizzato il preteso credito della Cassa.
La decisione formale non menziona alcuna base legale, se non l’art. 97 cpv. 2 LAVS che tuttavia non esiste.
La Cassa non sarebbe mai entrata nel merito delle richieste di dilazione e rateizzazione inoltrate per lettera, mail o telefono, rifiutando anche una richiesta di incontro.
La decisione formale dell’11 ottobre 2016 è stata sottoscritta da un’unica persona che non può impegnare e vincolare la Cassa ed indica la possibilità di fare opposizione e poi parla invece di ricorso.
La decisione impugnata è inoltre stata resa in tedesco, malgrado la società ne abbia chiesto la traduzione in italiano senza alcun esito.
Nel merito la società rileva di essersi trovata in difficoltà a causa di una mancanza di liquidità causata da alcuni clienti importanti che non avrebbero provveduto ai pagamenti per complessivi fr. 1'499'127.50. I mancati incassi sono anche da ascrivere ad un comportamento contrario alle direttive del responsabile del __________ della società, ora allontanato. Non va del resto dimenticato che la ricorrente, attiva nel prestito di personale, deve anticipare i fondi per il pagamento dei salari che hanno lavorato per le aziende che non hanno effettuato i loro pagamenti. La ricorrente sostiene di aver allora preso contatto con la cassa di compensazione per illustrare e trovare una soluzione. La convenuta non avrebbe tuttavia mai voluto trovare alcuna soluzione, sbagliando inoltre i conteggi.
La ricorrente evidenzia che il __________ le è stato intimato il precetto esecutivo n. __________ con le indicazioni “conteggio contributi del 12.2005 – CHF 780’000” e “conteggio contributi del 04.2016 – CHF 20'000.00”.
Secondo l’insorgente ciò sarebbe errato avendo versato complessivamente fr. 1'808'213.20. In applicazione dell’art. 87 CO, quando è stato spiccato il precetto esecutivo, la pretesa era totalmente infondata. Pure infondato è il calcolo degli interessi, del resto incomprensibile. La società ha inoltre versato ulteriori importi per complessivi fr. 3'033'429.70. Essa non solo ha soluto tutto quanto dovuto nel 2015 ma ha pure pagato fr. 1'248'785 quale acconto per il 2016.
La ricorrente afferma che “dal canto suo, con la querelata decisione, la Cassa pare accogliere le argomenti dei qui ricorrenti, ma solo limitatamente. Ci sia concesso, ma non si comprende per quale alchimia la Cassa abbia proceduto certo ad annullare il precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________, ma in sostituzione, ne ha emessi ora due!” Per la ricorrente anche queste due esecuzioni sono infondate. Essendo estinta la pretesa della cassa per il 2015, non può che chiedere l’integrale annullamento della procedura __________. Questa esecuzione è stata cancellata ma sostituita senza possibilità di esprimersi con altre due esecuzioni. La ricorrente afferma che non essendoci alcuna pretesa scaduta e non essendo la ricorrente mai stata formalmente costituita in mora per somme determinate siano esse pretese del 2015 o sugli acconti del 2016 la cassa non può applicare alcun interesse moratorio.
1.9. Con risposta del 9 gennaio 2017 con la quale prende in sostanza posizione sulle numerose censure sollevate dalla ricorrente tranne sul motivo per il quale la decisione su opposizione è stata emessa in tedesco, la Cassa propone che il ricorso sia dichiarato irricevibile poiché l’esecuzione contestata è già stata annullata e le altre due esecuzioni non sono oggetto del ricorso per cui non vi sarebbe alcun interesse degno di tutela del ricorrente ai sensi dell’art. 58 LPGA (doc. III). Nel merito la Cassa domanda la reiezione del ricorso e rileva che la ricorrente ha dichiarato, per il 2015, un importo soggetto ad AVS pari a fr. 18'895'709.30, ma che non tutti gli importi sono stati pagati poiché i pagamenti PVR sono stati attribuiti alle rispettive fatture cui si riferivano e non agli scoperti più vecchi. La cassa ha affermato che “nella misura in cui il ricorrente ha effettuato pagamenti privi di indicazione di attribuzione (numero di riferimento PVR), questi sono stati computati al credito più vecchio e non confutato. Poiché il ricorrente ha sempre fatto opposizione alle esecuzioni, era chiara la volontà concludente del ricorrente, che egli non riconosceva questi crediti. I suoi pagamenti, che non potevano essere inequivocabilmente attribuiti, sono stati perciò computati alle relative fatture per acconto mensili per il 2016. Poiché il ricorrente non ha ricevuto nessun sollecito per la relativa fattura per acconto 2016, egli era anche consapevole che i suoi pagamenti venivano computati a queste fatture per acconto.” (doc. III).
1.10. Il 20 gennaio 2017 la ricorrente ha inoltrato ulteriori osservazioni ed un’istanza di produzione di ulteriori mezzi di prova (doc. V). Essa chiede in particolare dall’UEF di __________ la produzione di tutto l’incarto che la concerne, completo di tutte le pretese e richieste della Cassa.
1.11. Chiamata ad esprimersi in merito (doc. VI), l’amministrazione si è riconfermata nelle sue richieste (doc. VII).
1.12. Il 7 febbraio 2017 il TCA ha interpellato la Cassa di compensazione, affermando che:
" (…)
con riferimento alla vertenza a margine rileviamo che dalla documentazione trasmessavi il 23 gennaio 2017 (doc. V e B1-B9) e prodotta dalla ricorrente in data 20 gennaio 2017, emerge che oltre ai pagamenti da voi descritti in sede di risposta di causa, dal 20 settembre 2016 RI 1 ha proceduto ad ulteriori versamenti in vostro favore (cfr. doc. B1: “Movimenti conto” dal 01.01.2016 al 19.01.2017).
Ai fini del giudizio vi chiediamo di voler indicare, per ogni pagamento, a partire da quello registrato nell’estratto “Movimenti conto” in data 20 settembre 2016, di CHF 150'000, fino a quello di CHF 100'000 registrato il 17 gennaio 2017 (doc. B1, già in vostro possesso) a quali fatture, e per quali motivi, sono stati da voi attribuiti questi pagamenti, allegando, come fatto in sede di risposta, gli “__________” ed indicando il saldo per il 2015 ed il 2016 dopo il versamento del 17 gennaio 2017.
A questo scopo vi assegniamo un termine scadente il 16 febbraio 2017.
Rileviamo inoltre che con il vostro incarto non avete prodotto tutta la documentazione, poiché manca, in ogni caso, l’opposizione della ricorrente alla vostra decisione dell’11 ottobre 2016 e gli scritti che vi sono stati inviati il 22 luglio 2016 (cfr. doc. 23) e l’8 agosto 2016 (doc. 24) tramite i quali la ricorrente apparentemente chiedeva proroghe di pagamento.
Entro lo stesso termine del 16 febbraio 2017 vi chiediamo di conseguenza di voler produrre la documentazione mancante.” (doc. IX)
1.13. Dopo aver chiesto (doc. X), e parzialmente ottenuto (doc. XI), una proroga, con scritto del 27 febbraio 2017 la Cassa ha risposto, affermando che:
" (…)
dalla panoramica allegata potete evincere l’attribuzione dettagliata di tutti i pagamenti dal 20 settembre 2016 fino e compreso il 17 gennaio 2017. La valuta dei ricevimenti dei pagamenti è stata fissata sempre il giorno successivo (vedi allegato 1).
Per i cinque pagamenti dal 20 settembre 2016 fino e compreso il 19 ottobre 2016 il ricorrente ha utilizzato le polizze di versamento PVR sempre allegate delle nostre fatture per acconti (vedi allegati 2 – 6). Da questi vaglia del ricorrente, le attribuzioni all’interno del sistema di contabilità sono risultate automaticamente.
Il ricorrente ha effettuato i pagamenti dal 25 ottobre 2016 fino e compreso il 17 gennaio 2017 senza vaglia (vedi allegati 7 – 23). In questo caso l’attribuzione è stata eseguita sempre del tutto o in proporzione alla fattura per acconto più vecchia scaduta.
Avendo il ricorrente presentato opposizione contro l’esecuzione della fattura finale 2015 e avendo sempre confutato in generale il saldo residuo scoperto di CHF 800'000.-, dalla presentazione dell’opposizione su questa posizione scoperta non è stato più attribuito nessun pagamento.
Dalla panoramica allegata dei pagamenti in acconto per il periodo compreso da maggio 2016 fino a gennaio 2017, potete evincere un saldo della fattura di CHF 2.5 mln. scarsi, mentre i pagamenti parziali nel periodo da voi richiesto ammontavano a CHF 2.2 mln. scarsi (allegato 24).
Il 30 marzo 2016, per mail il ricorrente ci comunicava una somma salariale prevista per il 2016 di CHF 21,0 mln. (allegato 25). Al ché, in conformità all’art. 35 cpv. 1 OAVS si è provveduto all’adeguamento delle fatture per acconto (vedi allegati 26 – 34).
Il 9 febbraio 2017 il ricorrente ci comunicava poi una somma salariale 2016 effettiva di CHF 24'468'067.50 (allegato 25). Si tratta di una differenza di oltre il 16% rispetto alla somma salariale 2016 comunicata e conteggiata.
In conformità all’art. 35 cpv. 2 OAVS, il ricorrente ci avrebbe dovuto comunicare questa importante differenza già durante il 2016 in corso. Questo è stato omesso dal ricorrente. La fattura finale 2016 del 15 febbraio 2017 ammonta a CHF 620'340.70 e comprende i contributi non ancora versati per il 2016 (vedi allegato 36).
Di conseguenza, al 17 gennaio 2017 risulta un saldo di contributi AVS scoperto per il 2016 di CHF 620'340.70 e un saldo contributi AVS scoperto per il 2015 di CHF 800'000.-.
Inoltre, dal 2016 sono rimaste insolute ancora cinque fatture per interessi di mora per complessivamente CHF 16'665.30, di cui però il ricorrente ne contesta quattro (vedi allegati 37-42). Per la massa salariale 2016 comunicata in ritardo, è scoperta un’ulteriore fattura degli interessi per l’esazione ai sensi dell’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS di CHF 3'360.20 (vedi allegato 43).
Dopo il 17 gennaio 2017, il ricorrente ha eseguito ulteriori pagamenti (non utilizzando le polizze di versamento PVR, che sono stati computati alle fatture per acconto 2017). Al 21 febbraio 2017 ne consegue un saldo a nostro favore di CHF 1'281'015.60 (vedi allegati 44 – 45).
Si allegano le lettere del ricorrente richieste del 22 luglio 2016, dell’8 agosto 2016 e del 26 ottobre 2016 (allegati 46 – 48).” (doc. XII)
1.14. La ricorrente ha preso posizione con scritto dell’8 marzo 2017 (doc. XIV), trasmesso alla Cassa per conoscenza (doc. XV).
in diritto
in ordine
2.1. In primo luogo questo TCA ritiene che la richiesta della Cassa di dichiarare irricevibile l’impugnativa affermando che “il ricorso si riferisce tra l’altro all’esecuzione n. __________. Questa esecuzione è stata tuttavia già cancellata dall’opponente, per cui non sussiste più un interesse degno di tutela del ricorrente (art. 59 LPGA)” (doc. III, pag. 1), vada d’acchito respinta.
Ai sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
In concreto la Cassa, con la decisione impugnata, pur annullando il precetto esecutivo n. __________ alla base della decisione formale dell’11 ottobre 2016, ha comunque ribadito l’obbligo per la ricorrente di versare ancora fr. 800'000 quale saldo per il 2015 ed ha indicato che avrebbe fatto spiccare due ulteriori precetti esecutivi in tal senso. Essa ha inoltre accennato ad ulteriori debiti insoluti per gli acconti del 2016. L’interesse dell’insorgente all’annullamento della decisione impugnata è pertanto lampante.
2.2. Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
Con la decisione formale dell’11 ottobre 2016 la Cassa ha chiesto all’insorgente il pagamento del saldo dell’importo di fr. 800'000 pari ai contributi non ancora soluti nel 2015 (fr. 780'000) e per l’acconto del mese di aprile 2016 (fr. 20'000), oltre alle spese esecutive ed agli interessi (cfr. precetto esecutivo __________ [doc. 31]; decisione formale [doc. 35] e decisione su opposizione del 4 novembre 2016. “ […] Unsere Verfügung vom 11. Oktober 2016 nimmt Bezug auf unser Betreibungsbegeheren vom __________ im Gesamtforderungsbetrag von CHF 800'000.-. Das Betreibungsamt __________ stellte Ihnen am __________ den entsprechenden Zahlungsbefehl zu mit der Forderungsbeschreibung “conteggio dei contributi del 12.2015” (CHF 780’00.-) und “conteggio dei contributi del 04.2016” (CHF 20'000.-)”).
Con l’opposizione del 26 ottobre 2016 la ricorrente ha censurato la decisione dell’11 ottobre 2016 (doc. 48: “[…] alla decisione di data 11 ottobre 2016 inerente l’opposizione al precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________ fatto spiccare dalla Cassa CO 1 […]”).
Con la decisione su opposizione del 4 novembre 2016 la Cassa ha poi precisato che in realtà l’acconto del mese di aprile 2016 di fr. 20'000 va considerato completamente soluto mentre il saldo dei contributi del 2015 ammonta a fr. 800'000 in luogo di fr. 780'000 (doc. 39) e al punto 3.2 ha elencato i pagamenti intervenuti nel frattempo, confermando l’importo richiesto. Essa ha inoltre annullato l’esecuzione n. __________.
In calce alla decisione su opposizione ha poi aggiunto che “der offene Saldo der pauschalen AHV Beiträge für 2016 beläuft sich auf CHF 690'165.50. Insgesamt schulden Sie per heute AHV-Beiträge im Umfang von knapp CHF 1,5 Mio. Davon sind lediglich CHF 292'030.85 (Akonto-Rechnung Oktober 2016) noch nicht überfällig” (doc. 39).
Alla luce di quanto sopra esposto questo TCA deve concludere che oggetto del contendere della presente procedura può essere solo il saldo dei contributi dovuti nel 2015 (e degli eventuali interessi) e per il quale la Cassa ha emanato sia una decisione formale (dell’11 ottobre 2016 [doc. 35]), sia una decisione su opposizione (del 4 novembre 2016 [doc. 39]).
Per contro nella misura in cui solo con la decisione su opposizione la Cassa, senza peraltro approfondire la questione, ha accennato anche ad un debito di fr. 690'165.50 per gli acconti dei contributi dovuti fino al mese di ottobre 2016 (per questo ultimo mese l’importo di fr. 292'039.85 non era tuttavia ancora scaduto, cfr. doc. 39: “[…] Davon sind lediglich CHF 292'030.85 (Akonto-Rechnung Oktober 2016) noch nicht überfällig”), il ricorso, va trattato alla stregua di un’opposizione e, su questo punto, allo scopo di evitare di privare l’assicurato di un grado d’impugnazione, trasmesso all’amministrazione affinché entri nel merito delle censure, tratti la decisione su opposizione del 4 novembre 2016 alla stregua di una decisione formale ex art. 49 LPGA e emani una decisione su opposizione su questo tema specifico (cfr. sentenza 36.2006.63 del 9 novembre 2006; sentenza 30.2012.12 dell’8 ottobre 2012).
Le censure, sollevate con il ricorso (doc. I) e con le osservazioni del 20 gennaio 2017 (doc. V), relative ad altre procedure avviate dopo l’emissione della decisione impugnata (esecuzione n. __________ [doc. 42] ed esecuzione n. __________ [doc. 43]), sono di conseguenza irricevibili.
2.3. La ricorrente solleva la questione della lingua della decisione impugnata e meglio la circostanza che la Cassa ha emesso, inspiegabilmente, la decisione su opposizione in lingua tedesca.
Questo Tribunale rileva in primo luogo che la convenuta ha sempre trasmesso tutta la corrispondenza, comprese le decisioni formali, in italiano. Solo due e-mail sono state scritte in tedesco (cfr. doc. 33). Il motivo per il quale la Cassa ha redatto la decisione impugnata in tedesco rimane oscuro, anche perché la medesima amministrazione nulla dice in merito a questo importante aspetto (doc. III).
Ai sensi dell’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicurato deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti o ingiunzioni. Secondo l’art. 49 cpv. 3 LPGA le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato.
La dottrina rammenta, con riferimento alle sentenze pubblicate in DTF 108 V 208 e in SVR 2002 AHV Nr. 12, che per l’assicuratore è determinante la lingua nella quale si esprime la persona assicurata (Kieser, ATSG-Kommentar, 3a edizione 2015, n. 50 ad art. 49, pag. 649). Se si tratta di una Cassa cantonale di compensazione, essa decide secondo il principio della territorialità e determinante è la lingua del Cantone nel quale è sita (Kieser, ATSG-Kommentar, 3a edizione 2015, n. 50 ad art. 49, pag. 649).
In DTF 108 V 208 l’Alta Corte ha rammentato che quando l’amministrazione federale si rivolge ad un amministrato, deve utilizzare, tra le tre lingue ufficiali della Confederazione, quella nella quale si esprime il destinatario della comunicazione. Questa regola vale anche per gli enti di diritto pubblico o di diritto privato che agiscono in loro nome ma per conto della Confederazione nell’adempiere compiti di diritto pubblico, per esempio nell’ambito delle assicurazioni sociali. Per contro le amministrazioni cantonali sono soggette al principio della territorialità della lingua. La competenza nell’utilizzo della lingua appartiene ai Cantoni i quali hanno il diritto di determinare l’utilizzo esclusivo di una sola delle tre lingue ufficiali della Confederazione nelle relazioni amministrative, nell’insegnamento o nell’amministrazione della giustizia. Le casse di compensazione professionali e cantonali collaborano all’applicazione della LAVS (art. 49 e seguenti). Le casse cantonali hanno il carattere di ente autonomo di diritto pubblico e sono create dai Cantoni con riserva di approvazione da parte della Confederazione (art. 61 LAVS). Esse possono di conseguenza rivolgersi ai propri assicurati esclusivamente nella lingua ufficiale del cantone in cui hanno sede.
Con sentenza del 5 novembre 2001 pubblicata in SVR 6/2002, AHV Nr. 12, pag. 29, la Commissione federale di ricorso AVS/AI (ora sostituita dal Tribunale federale amministrativo) ha deciso che essendo l’italiano una lingua ufficiale della Confederazione, l’invio di una decisione redatta in lingua francese ad un’assicurata di lingua madre italiana domiciliata in Italia è da considerarsi come una notificazione difettosa. Nella fattispecie questo vizio ha comportato l’annullamento del provvedimento impugnato. In quel caso si trattava di una cittadina italiana sposata con un cittadino svizzero e che con l’acquisizione della nazionalità elvetica si era iscritta all’assicurazione facoltativa AVS/AI. Con una decisione in francese l’interessata era stata esclusa dall’assicurazione non avendo dato seguito ad alcuni solleciti (in francese) di pagamento dei contributi in arretrato. L’interessata, mai domiciliata in Svizzera, aveva affermato di non conoscere il francese ed aveva contestato la decisione rilevando di non poter sollevare alcuna censura, non comprendendo il contenuto del provvedimento.
La Commissione ha rammentato che con sentenza H 143/89 del 14 febbraio 1991 il TF ha stabilito che una decisione amministrativa emanata contravvenendo al principio della libertà della lingua può essere annullata – o dichiarata nulla – solo se la parte lesa rende verosimile che non poteva sufficientemente comprenderne il contenuto per salvaguardare i suoi diritti. Nel caso giudicato l’interessata era nata in Italia dove aveva sempre vissuto e non vi era motivo per ritenere che di conseguenza essa conoscesse il francese. L’amministrazione non poteva pretendere che facesse capo ad un traduttore, a sue spese, avendo sempre comunicato in italiano.
In concreto la decisione impugnata è stata emanata da una Cassa di compensazione professionale e non cantonale. Essa agisce in proprio nome ma esegue compiti di diritto pubblico delegategli dalla Confederazione. Dovendosi rivolgere ad una persona giuridica sita in Ticino, il cui amministratore unico si è rivolto in italiano, essa avrebbe di principio dovuto emanare una decisione in lingua italiana (DTF 108 V 208). Del resto la decisione formale è stata emessa nella lingua di Dante, così come le precedenti richieste di pagamento e di sollecito.
Questo TCA deve pertanto stigmatizzare l’utilizzo della lingua tedesca con la decisione impugnata e pure l’assenza di traduzione malgrado l’esplicita richiesta in tal senso della ricorrente (doc. A2).
Questo Tribunale evidenzia del resto che in due occasioni, e meglio il 21 settembre 2016 ed il 12 luglio 2016 (doc. 33), la medesima Cassa si è rivolta in tedesco alla società ricorrente, senza che questa contestasse questo modo di agire. Inoltre, l’amministratore unico, __________, sembra aver compreso quanto scritto. In primo luogo egli stesso evidenzia che la Cassa ha rifiutato qualsiasi incontro. Ora questo è stato scritto nell’e-mail del 21 settembre 2016, redatto in tedesco (doc. 33). In secondo luogo nel ricorso figura che “dal canto suo, con la querelata decisione, la Cassa pare accogliere le argomenti dei qui ricorrenti, ma solo limitatamente. Ci sia concesso, ma non si comprende per quale alchimia la Cassa abbia proceduto certo ad annullare il precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________, ma in sostituzione, ne ha emessi ora due!” (doc. I, pag. 6). Di conseguenza la ricorrente ha capito il contenuto della decisione impugnata, tant’è che l’ha dettagliatamente contestata, affermando di aver soluto l’intero debito. Inoltre, con la risposta la Cassa ha nuovamente elencato i motivi per i quali ritiene che la ricorrente sarebbe ancora debitrice dell’importo di fr. 800'000 e la ricorrente, con le osservazioni 20 gennaio 2017 (doc. V) ha nuovamente preso posizione e censurato, allegando ulteriori prove, le motivazioni della Cassa.
La questione dell’annullamento della decisione impugnata poiché emessa in tedesco nel caso di specie può tuttavia rimanere aperta, ritenuto che, come si vedrà di seguito, essa va in ogni caso annullata.
Questo Tribunale rende attenta la Cassa che non potrà più, in futuro, rivolgersi alla ricorrente in lingua tedesca, ma dovrà imperativamente emettere tutti gli atti in italiano.
2.4. La RI 1 chiede l’annullamento della decisione perché la decisione formale è stata firmata da un’unica persona che non può impegnare e vincolare la Cassa.
In DTF 112 V 87 l’allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: TF), ha stabilito:
" (…)
In ordine alle censure ricorsuali relative alla carenza di una firma sulle decisioni amministrative rese dalla Cassa cantonale di compensazione deve essere osservato che, secondo la giurisprudenza (DTF 105 V 248 segg.), di massima la firma non è presupposto di validità delle decisioni rese in forma scritta conformemente alle disposizioni della legge in materia, quando la legge stessa, oltre a prescrivere la forma scritta del provvedimento, non ne domanda espressamente la firma da parte dell'organo che emana l'atto amministrativo.
Secondo l'art. 128 cpv. 1 OAVS tutti gli atti amministrativi delle casse di compensazione concernenti crediti o debiti degli assicurati o delle persone tenute a pagare contributi devono rivestire la forma di una decisione scritta. Per il cpv. 2 della medesima norma le decisioni delle casse devono indicare entro quale termine, in che forma e a quale istanza può essere presentato ricorso.
Per quanto riguarda la firma delle decisioni le Direttive sulle rendite, edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, cfr. marg. 1153, rinviano delle disposizioni applicabili secondo la Circolare sul contenzioso pure edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Secondo la cfr. marg. 4.1 di questa Circolare e il relativo supplemento n. 1, validi con effetto dal 1o aprile 1982, per principio la decisione deve essere firmata da un rappresentante autorizzato della cassa di compensazione. Devono inoltre sempre essere firmate le decisioni concernenti il rifiuto, la soppressione, la riduzione o la restituzione di prestazioni. La firma può tuttavia essere omessa quando le decisioni di contributi sono redatte su formulari stampati o con l'ausilio di un elaboratore elettronico o quando le decisioni relative all'attribuzione di prestazioni assicurative sono compilate con l'ausilio di un elaboratore elettronico.
Le disposizioni della Circolare sul contenzioso sopra richiamate non violano i principi giurisprudenziali enunciati in DTF 105 V 248 e segg. e tengono rettamente conto dell'evoluzione nell'ambito amministrativo dovuta all'uso di elaboratori elettronici nella resa di decisioni amministrative (v. al riguardo GRISEL, Traité de droit administratif, pag. 406; DEGRANDI, Die automatisierte Verwaltungsverfügung, 1977, tesi Zurigo 1977, pag. 117 e segg.). Esse meritano di essere confermate in quanto non sono contrarie alle vigenti disposizioni legali applicabili in materia d'AVS (art. 128 cpv. 1 OAVS) e AI (art. 91 cpv. 1 OAI).
Dato quanto precede le censure formali proposte dalla ricorrente devono essere respinte.”
Cfr. anche la sentenza C 241/04 del 9 maggio 2006, al consid. 8.1 dove l’allora TFA ha affermato che “Neppure il diritto di procedura cantonale prevede quindi alcunché a proposito dei requisiti formali che la risposta di causa dovrebbe rispettare (a proposito dei requisiti formali di una decisione in ambito delle assicurazioni sociali, in particolare della necessità o meno della firma, si veda DTF 112 V 87 seg.,105 V 248 segg.; Kieser, op.cit., no. 20 all'art. 49)” e la sentenza 1P.330/2000 del 12 dicembre 2000, pubblicata in DTF 127 I 44, dove il TF al consid. 3b, non pubblicato, ha affermato che “Nach Lehre und Rechtsprechung ist die Unterschrift nicht von Bundesrechts wegen Gültigkeitserfordernis für eine Verfügung, solange das anwendbare Recht nicht ausdrücklich eine Unterschrift verlangt (BGE 112 V 87 E. 1; 105 V 248 E. 4 S. 251 ff.). Das Fehlen einer vorgeschriebenen Unterschrift führt zudem in der Regel nicht zur Nichtigkeit, sondern höchstens zur Anfechtbarkeit der Verfügung (Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl. , Zürich 1998, S. 131 Rz. 365; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel/Frankfurt 1990, S. 104, 283). Dies gilt zumindest dann, wenn sie anstatt von zwei nur von einer Person unterzeichnet wurde (Rhinow/Krähenmann, a.a.O., S. 120 f.).”
La dottrina, e meglio Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea, Ginevra, Zurigo, 3a edizione, 2015, n. 48 ad art. 49, pag. 649, rammenta che la firma nelle decisioni formali non è richiesta (“eine Unterschrift ist bei sozialversicherungsrechtlichen Verfügungen nicht generell verlangt; insbesondere ergibt sich die Unterschriftspflicht nicht aus dem Grundsatz der Schirfltlichkeit (vgl. BGE 105 V 249 ff.) und besteht namentlich bei Verfügungen, welche IT-gestützt ausgefertigt werden, nicht (vgl. BGE 112 V 87 f.).”
A questo proposito cfr. anche le direttive sulle rendite (DR) al marg. 9101 dove viene rammentato che le casse di compensazione emettono le loro decisioni tramite installazioni di trattamento elettronico di dati (“Les caisses de compensation établissent leurs décisions à l’aide d’installations de traitement électronique des données”) e la pag. 313, allegato VII, dove figura un esempio di decisione di fissazione della rendita in calce alla quale viene indicato valido senza firma (“valable sans signature”).
La circolare sul contenzioso nell’AVS/AI/IPG e PC, al marg. 1007 prevede che la decisione deve essere, in maniera generale, firmata dalla persona abilitata a rappresentare l’organo d’esecuzione. Si può rinunciare alla firma : a. se si tratta di decisioni di contribuzione su formulari prestampati o tramite computer ; b. se si tratta di decisioni concernenti l’attribuzione di prestazioni assicurative stabilite tramite un computer (“La décision doit être, d’une manière générale, signée par la personne qui est habilitée à représenter l’organe d’exécution. On peut renoncer à cette signature: a. s’il s’agit de décisions de cotisations établies sur des formules préimprimées ou à l’aide d’un ordinateur; b. s’il s’agit de décisions concernant l’octroi de prestations d’assurance établies à l’aide d’un ordinateur.”).
In concreto la decisione formale dell’11 ottobre 2016 è firmata dal consulente clientela incasso della Cassa di compensazione convenuta, __________ (doc. 35). Essa è pertanto valida.
2.5. Per quanto concerne la confusione, nella decisione formale, tra opposizione e ricorso e l’indicazione nella decisione su opposizione del “Sozialversicherungsgericht” quale Tribunale competente per il ricorso, senza indicazione dell’indirizzo esatto, seppur criticabili, tali imprecisioni non sono state di nocumento alla ricorrente la quale ha adito il Tribunale competente e si è ampiamente espressa sulle motivazioni che hanno portato la Cassa a chiederle l’importo di fr. 800'000.
2.6. La ricorrente sostiene pure che l’amministrazione non avrebbe preso in considerazione tutte le censure sollevate e non avrebbe citato alcuna base legale, se non l’art. 97 cpv. 2 LAVS, che non esiste più, a sostegno della sua richiesta di pagamento.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Nel caso di specie le ragioni per quali la Cassa ha ritenuto di chiedere alla ricorrente l’importo di fr. 800'000 sono state indicate nella decisione impugnata. La cassa pur non confrontandosi con tutte le censure sollevate ha spiegato per quale motivo la ricorrente non avrebbe ancora soluto l’intero importo.
L’insorgente ha potuto comprendere i motivi alla base del provvedimento, tant’è che ha prodotto un ricorso tramite il quale ha indicato perché, invece, non dovrebbe alcunché.
Va del resto rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
Nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
In concreto con il ricorso l’insorgente ha nuovamente potuto prendere posizione in merito al suo presunto debito, portando tutte le prove ritenute necessarie.
Non va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
Nel merito
2.7. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro.
Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.
2.8. Per l’art. 14 cpv. 1 LAVS i contributi del reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.
Secondo l’art. 14 cpv. 2 LAVS i contributi del reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all’obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.
L’art. 14 cpv. 3 LAVS prevede che di regola i contributi che devono essere versati dai datori di lavoro sono richiesti con procedura semplificata secondo l’articolo 51 LPGA. Questo vale anche per contributi di notevole entità, in deroga all’articolo 49 capoverso 1 LPGA.
Ai sensi dell’art. 14 cpv. 4 LAVS il Consiglio federale emana prescrizioni su i termini di pagamento dei contributi (lett. a), la procedura di diffida e di tassazione d’ufficio (lett. b), il pagamento di contributi arretrati (lett. c), il condono del pagamento di contributi arretrati, anche in deroga all’articolo 24 LPGA (lett. d).
Secondo l’art. 15 cpv. 1 LAVS i contributi che non sono stati pagati, nonostante diffida, devono essere incassati senza ritardo in via di esecuzione, a meno che essi non possano essere compensati con rendite scadute.
L’art. 15 cpv. 2 LAVS prevede che di regola l’esecuzione per i contributi si prosegue in via di pignoramento anche contro un debitore soggetto alla procedura di fallimento (art. 43 LF dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento).
Per l’art. 34 cpv. 1 OAVS devono pagare i contributi alla cassa di compensazione i datori di lavoro ogni mese o se la somma dei salari non supera i 200'000 franchi, ogni trimestre (lett. a), le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un’attività lucrativa e i salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi, di regola ogni trimestre (lett. b), i datori di lavoro che applicano la procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 2005 contro il lavoro nero (LLN), una volta all’anno.
L’art. 34 cpv. 2 OAVS prevede che in casi motivati, per le persone tenute a pagare i contributi secondo il capoverso 1 lettere a e b il cui contributo annuo versato all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e all’indennità per perdita di guadagno non supera i 3000 franchi, la cassa di compensazione può stabilire periodi di pagamento più lunghi ma non superiori a un anno.
Ai sensi dell’art. 34 cpv. 3 OAVS i contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento. In caso di procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN, i contributi vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.
Secondo l’art. 34a cpv. 1 OAVS le persone che non pagano i contributi ai quali sono tenute o non consegnano il conteggio relativo ai contributi paritari entro i termini prescritti, devono essere immediatamente diffidate per scritto dalla cassa di compensazione.
Per l’art. 34a cpv. 2 OAVS con la diffida è addossata all’interessato una tassa da 20 a 200 franchi.
L’art. 34b cpv. 1 OAVS prevede che se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue immediatamente il primo pagamento, la cassa di compensazione può concedergli una dilazione di pagamento, sempreché abbia fondate ragioni d’ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti potranno essere pagati puntualmente.
Secondo l’art. 34b cpv. 2 OAVS la cassa di compensazione fissa per scritto le condizioni di pagamento, segnatamente l’importo degli acconti e i termini di pagamento, tenendo conto della particolare situazione del debitore.
Ai sensi dell’art. 34b cpv. 3 OAVS la dilazione concessa decade automaticamente se non sono osservate le condizioni di pagamento. La concessione della dilazione di pagamento vale come diffida ai sensi dell’articolo 34a, se quest’ultima non è stata ancora emessa.
Secondo l’art. 36 cpv. 1 OAVS i conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale.
Per l’art. 36 cpv. 2 OAVS i datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio.
L’art. 36 cpv. 3 OAVS prevede che il periodo di conteggio comprende l’anno civile. Qualora i contributi siano pagati conformemente all’articolo 35 capoverso 3, il periodo di conteggio corrisponde al periodo di pagamento.
Ai sensi dell’art. 36 cpv. 4 OAVS la cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i contributi d’acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla cassa di compensazione.
2.9. In concreto dagli atti emerge che con “dichiarazione salariale” datata 1° febbraio 2016 la Cassa di compensazione ha fissato una somma totale per i contributi AVS/AI/IPG dovuti nel 2015 di fr. 18'895'709.30 e di contributi AD1 di fr. 18'889'744.60 (doc. 6).
Il 22 marzo 2016 la Cassa ha trasmesso all’insorgente una fattura relativa al conteggio finale del 2015 “secondo il certificato ricevuto” di fr. 1'784'644.70 da pagare entro il 20 aprile 2016 (doc. 10).
Il 30 marzo 2016, tramite e-mail, la ricorrente ha chiesto di poter pagare l’importo in modo dilazionato in almeno 4 volte ed ha domandato di adeguare da subito l’acconto mensile prendendo come base una massa salariale annua lorda pari a fr. 21 milioni (doc. 12).
Con valuta 22 aprile 2016 e 26 aprile 2016 la ricorrente ha versato alla cassa di compensazione due importi di fr. 130'000, rispettivamente di fr. 150'000, con l’indicazione finale __________ - __________, rispettivamente __________ - __________ (doc. 15 e 16).
Il 7 giugno 2016 la cassa ha intimato alla ricorrente, ai sensi dell’art. 34a OAVS di pagare entro il 17 giugno 2016 l’importo restante di fr. 1'545'760.70, oltre ad una tassa di intimazione di fr. 30 e l’ha resa attenta che i contributi che non vengono pagati entro 30 giorni dalla scadenza sono soggetti agli interessi di mora del 5%. Oltre agli importi di fr. 130'000 e di fr. 150'000, di cui si è detto prima, la Cassa ha dedotto dall’importo complessivo richiesto un ammontare di fr. 20'000 pagato il 4 maggio 2016 e di fr. 166'161.20 pagato il 9 maggio 2016 ed ha aggiunto i contributi conteggiati il 18 aprile 2016 di fr. 227'277.20 (doc. 19, pag. 2).
Il 22 luglio 2016 la ricorrente ha scritto alla cassa di avere “attualmente difficoltà d’incasso con alcuni nostri grandi clienti per oltre 1.5 milioni! Degli stessi stiamo procedendo per le vie legali. E’ pertanto impossibile per noi mantenere le scadenze imposte e chiediamo gentilmente un pagamento rateale a partire da gennaio 2017” (doc. XII/46).
Il 28 luglio 2016 la cassa ha risposto, rilevando che non è possibile accordare un’ulteriore proroga di pagamento per la fattura del conteggio finale 2015 del 21 marzo 2016 (saldo di fr. 870'000), aggiungendo che anche la fattura dei contributi di aprile 2016 (saldo fr. 127'277.20) è scaduta e figura sulla lista delle esecuzioni. La Cassa ha intimato all’insorgente il pagamento dell’importo totale di fr. 907'277.20 entro i prossimi 10 giorni (doc. 23).
L’8 agosto 2016 la ricorrente ha ribadito che “purtroppo è veramente per noi impossibile far fronte a breve termine alla vostra richiesta e chiediamo gentilmente di rivedere la vostra decisione. Ci stiamo attivando con quanto possibile per l’incasso delle fatture scoperte dei clienti morosi. Siamo naturalmente disposti a cedervi l’incasso di questi a vostra garanzia” (doc. XII/47).
Il 9 agosto 2016 la cassa ha affermato che non è possibile accordare un’ulteriore proroga (doc. 24).
Il __________ la Cassa ha inoltrato una domanda di esecuzione per complessivi fr. 800'000, composti di fr. 780'000 per il conteggio dei contributi del dicembre 2015 e di fr. 20'000 per il conteggio dei contributi del mese di aprile 2016, oltre ad interessi al 5% su fr. 780'000 dal 1° gennaio 2016 ed al 5% su fr. 20'000 dal 1° maggio 2016 (doc. 29).
Con valuta 8 settembre 2016 l’insorgente ha pagato un importo di fr. 100'000 con l’indicazione del numero finale __________ che la Cassa ha attribuito all’acconto di maggio 2016 (doc. 30).
Il __________ la ricorrente ha fatto opposizione al precetto esecutivo n. __________ del __________ dell’UEF di __________ di cui alla richiesta di esecuzione del __________ (doc. 31).
Il 20 settembre 2016 l’insorgente, tramite e-mail, ha proposto un incontro al fine di trovare una soluzione, rilevando che nel frattempo ha versato fr. 150'000 e che fr. 250'000 sarebbero stati pagati la settimana successiva (doc. 33). La Cassa ha risposto, in tedesco il 21 settembre 2016, negativamente (doc. 33).
L’11 ottobre 2016 la Cassa ha emanato la decisione formale (doc. 35).
Il 2 novembre 2016 la cassa ha annullato l’esecuzione n. __________ (doc. 38).
Con decisione su opposizione del 4 novembre 2016 la Cassa ha stabilito che dopo un riesame della fattispecie è risultato che il pagamento di fr. 20'000 del 3 maggio 2016 va attribuito all’acconto dei contributi di aprile 2016 e non al saldo del 2015, di modo che, mentre l’acconto del mese di aprile 2016 va considerato totalmente pagato, il saldo del 2015 ammonta a fr. 800'000.
2.10. L’insorgente sostiene di aver già soluto l’intero importo, e fa valere i versamenti effettuati nel corso del 2016 e l’art. 87 CO.
Per l’art. 85 cpv. 1 CO il debitore può imputare al capitale un pagamento parziale solo in quanto non sia in arretrato di interessi o di spese. Ai sensi dell’art. 85 cpv. 2 CO quando siano date al creditore delle fideiussioni, dei pegni od altre garanzie per una parte del suo credito, il debitore non ha diritto d’imputare un pagamento parziale alla parte garantita dal credito o a quella garantita in modo migliore.
Secondo l’art. 86 cpv. 1 CO chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di dichiarare, all’atto del pagamento, quale sia il debito che intende di soddisfare. Ai sensi dell’art. 86 cpv. 2 CO ove tale dichiarazione non venga fatta, il pagamento si imputerà al debito indicato dal creditore nella sua quietanza, a meno che il debitore non faccia immediatamente opposizione.
L’art. 87 cpv. 1 CO prevede che ove non esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima. Per l’art. 87 cpv. 2 CO se i debiti sono scaduti contemporaneamente, si farà una imputazione proporzionale. Secondo l’art. 87 cpv. 3 CO se poi nessuno dei debiti è scaduto, il pagamento sarà imputato a quello che presenta pel creditore minori garanzie.
Con sentenza K 89/04 del 18 maggio 2005 l’allora TFA al consid. 4.1 ha confermato che l’art. 86 CO è applicabile in materia di contributi delle assicurazioni sociali (cfr. anche SVR 2000 AHV n. 13, pag. 43 consid. 2). Il TF ha ribadito, con sentenza 9C_953/2010 del 10 giugno 2011 al consid. 7.2 (con riferimenti alle sentenze 9C_325/2010 del 10 dicembre 2010, consid. 7.1.2 e H 232/04 del 2 febbraio 2006, consid. 2.2) che sia l’art. 86 che l’art. 87 CO sono applicabili per analogia nell’ambito della LAVS e il pagamento di contributi in arretrato da parte del datore di lavoro deve di principio essere imputato dapprima sul debito contributivo più vecchio, a meno di una dichiarazione del datore di lavoro per la quale manifesta, al momento del pagamento, la volontà di solvere un debito più recente o, in assenza, una dichiarazione tramite la quale la Cassa dichiara il pagamento di un debito di sua scelta.
2.11. In concreto, nel corso del 2016 l’insorgente ha eseguito numerosi versamenti che sono stati correttamente attribuiti agli acconti da pagare nel medesimo anno conformemente al numero figurante sui rispettivi bollettini di versamento, in applicazione dell’art. 86 cpv. 1 CO, come segue:
- la fattura del 19 novembre 2015 relativa ai contributi di novembre 2015 di fr. 66'133.55 con il numero di riferimento __________ è stata pagata alla Cassa il 12 gennaio 2016 (doc. 1 e 3) e non può di conseguenza essere nuovamente imputata al conteggio finale 2015;
- la fattura del 15 dicembre 2015 relativa ai contributi di dicembre 2015 di fr. 91'464.70 con il numero di riferimento __________ è stata pagata alla Cassa il 19 gennaio 2016 (doc. 2 e 4) e non può di conseguenza essere nuovamente imputata al conteggio finale 2015;
- la fattura del 22 gennaio 2016 relativa ai contributi di gennaio 2016 di fr. 100'413.75 con il numero di riferimento __________ è stata pagata alla Cassa il 18 marzo 2016 (doc. 5 e 9) e si riferisce di conseguenza a quel conteggio;
- la fattura del 19 febbraio 2016 relativa ai contributi di febbraio 2016 di fr. 85'602.55 con il numero di riferimento __________ è stata pagata alla Cassa il 22 marzo 2016 (doc. 7 e 11) e si riferisce di conseguenza a quel conteggio;
- la fattura del 17 marzo 2016 relativa ai contributi di marzo 2016 di fr. 51'286.25 con il numero di riferimento __________ è stata pagata alla Cassa il 12 aprile 2016 (doc. 8 e 13) e si riferisce di conseguenza a quel conteggio;
- la fattura del 19 aprile 2016 relativa ai contributi di aprile 2016 di fr. 227'277.20 con il numero di riferimento __________ (doc. 14) è stata così soluta: pagamento di fr. 20'000 del 3 maggio 2016 con il numero di riferimento __________ (doc. 17); pagamento di fr. 100'000 del 28 giugno 2016 con il numero di riferimento __________ (doc. 21); pagamento del 9 agosto 2016 di fr. 107'277.20 con il numero di riferimento __________ (doc. 26).
- la fattura del 16 maggio 2016 relativa ai contributi di maggio 2016 di fr. 251'408.50 con il numero di riferimento __________ (doc. 18) è stata così in parte soluta: pagamento di fr. 51'408,50 del 19 agosto 2016 con il numero di riferimento __________ (doc. 27); pagamento di fr. 50'000 del 26 agosto 2016 con il numero di riferimento __________ (doc. 28).
La fattura del 22 marzo 2016 di fr. 1'784'644.70 e relativa al conteggio finale 2015 porta il numero di riferimento __________ (doc. 10).
Il 22 aprile 2016 la ricorrente ha versato un importo di fr. 130'000 con il riferimento __________ ed è stato correttamente attribuito al saldo del 2015, così come l’importo del 26 aprile 2016 di fr. 150'000 che porta il numero di riferimento __________ (doc. 15 e 16). La convenuta ha inoltre dedotto i pagamenti del 3/9 maggio 2016 di fr. 166’161.20 (cfr. ricorso punto 5.2 e doc. 45), di fr.100'000 del 10/13 giugno 2016 (cfr. ricorso punto 5.2 e doc. 45), di fr. 50'000 del 13/15 giugno 2016 (cfr. ricorso punto 5.2 e doc. 45), di fr. 65'000 del 17/20 giugno 2016 (cfr. ricorso punto 5.2 e doc. 45), di fr. 200'000 del 21/22 giugno 2016 (cfr. ricorso punto 5.2 e doc. 45), di fr. 31'161.20 del 23/24 giugno 2016 (cfr. ricorso punto 5.2 e doc. 45) e di fr. 92'322.30 del 18/19 luglio 2016 (cfr. ricorso punto 5.2 e doc. 45), per un saldo complessivo a favore della Cassa di fr. 800'000.
Dagli atti emerge ancora che con valuta 9 settembre 2016 è stato accreditato sul conto della cassa un importo di fr. 100'000 con numero di riferimento __________ (doc. 30) e che la Cassa ha imputato all’acconto di maggio 2016 (doc. 30; o agosto, cfr. doc. 47) non ancora totalmente soluto.
Questo perché il pagamento è avvenuto dopo l’inoltro della domanda di esecuzione del __________ (il relativo precetto esecutivo è del __________; cfr. doc. 29; 30 e 31).
Tuttavia, ritenuto che il debitore ha espressamente indicato a quale importo intendeva pagare indicando il numero di riferimento __________, relativo al saldo dei contributi 2015, questo ammontare deve essere dedotto dall’importo di fr. 800'000 inerente il saldo dei contributi 2015 e non da quello dell’acconto di maggio 2016 (art. 86 cpv. 1 CO).
In sede di ricorso l’insorgente ha inoltre evidenziato di aver pagato anche gli importi di fr. 150'000 il 16 settembre 2016, di fr. 342'165.20 il 29 settembre 2016, di fr. 83'033.30 il 7 ottobre 2016 e di fr. 100'000 il 13 ottobre 2016, oltre a fr. 100'000 il 17 ottobre 2016 e fr. 50'000 il 24 ottobre 2016, fr. 100'000 il 3 novembre 2016, fr. 100'000 il 7 novembre 2016 e fr. 200'000 l’11 novembre 2016 (doc. I).
Dai “movimenti di conto” per il periodo 1.1.2016 – 19.01.2017 della società ricorrente, prodotti con le nuove prove, emergono ulteriori versamenti (doc. V/B1).
Ciò concerne in parte anche pagamenti successivi alla decisione impugnata del 4 novembre 2016, data che di principio delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). Eccezionalmente, il giudice può tuttavia anche tener conto, per motivi d’economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582).
Ciò è il caso in concreto, poiché oggetto del contendere è la questione di sapere a quanto ammonta il saldo dei contributi dovuti nel 2015.
Interpellata in merito dal TCA, la Cassa ha preso posizione il 27 febbraio 2017 (doc. XII), allegando ulteriore documentazione (doc. XII/1-148, cfr. consid. 1.13).
Dalla medesima emerge che i cinque pagamenti eseguiti dalla società ricorrente dal 20 settembre 2016 al 18 ottobre 2016 (fr. 150'000 pagati il 20 settembre 2016 [doc. 18 {parte dell’acconto di maggio 2016} e XII/2 e B1]; fr. 342'165.20 pagati il 29/30 settembre 2016 [doc. 20 {acconto di giugno 2016} e XII/3 e B1]; fr. 83'033.30 pagati il 7 ottobre 2016 [doc. 22 {parte dell’acconto di luglio 2016} e XII/4 e B1]; fr. 100'000 pagati il 13 ottobre 2016 [doc. 22 {parte dell’acconto luglio 2016} e XII/5 e B1] e fr. 100'000 pagati il 17/18 ottobre 2016 [doc. 22 {parte dell’acconto luglio 2016} e XII/6 e B1) non portano il numero di riferimento __________, bensì quelli degli acconti dei contributi dei mesi di maggio, giugno e luglio 2016 e dunque non possono essere dedotti dal saldo 2015 (doc. XII 2-6 e XII/26-28) ma vanno attribuiti ai rispettivi mesi del 2016.
Successivamente, tutti i pagamenti effettuati dal 24 ottobre 2016 al 17 gennaio 2017 (doc. B1) sono stati attribuiti dalla Cassa, nella loro totalità o in proporzione, alla fattura per acconto del 2016 più vecchia scaduta, poiché da una parte non portavano alcun numero di riferimento e dall’altra perché la ricorrente ha “sempre confutato in generale il saldo residuo scoperto di CHF 800'000.-“ (doc. XII).
Tuttavia la ricorrente non ha contestato di per sé l’ammontare del saldo complessivo dei contributi dovuti nel 2015 di fr. 800’000, ma dapprima ha chiesto una dilazione, rispettivamente una rateizzazione del saldo (doc. 25, 46 e 47), ed in seguito ha sostenuto che con tutti i pagamenti nel frattempo effettuati, il saldo dei contributi dovuti nel 2015 avrebbe dovuto già essere completamente soluto (cfr. anche doc. V).
Ora, stabilito che l’insorgente ha contestato l’attribuzione dei singoli pagamenti (art. 86 cpv. 2 CO), sia in sede di ricorso (doc. I) che con le osservazioni del 20 gennaio 2017 (doc. V), e ha fatto valere di aver totalmente saldato il debito del 2015, i versamenti privi di qualsiasi riferimento avrebbero dovuto essere imputati al debito scaduto per il quale la cassa ha proceduto per prima contro il ricorrente, e se non ha proceduto, al debito scaduto prima (art. 87 cpv. 1 CO).
In concreto i pagamenti privi di qualsiasi riferimento vanno pertanto dedotti dal debito del 2015, che al 1° settembre 2015 ammontava a fr. 800'000.
Per cui, oltre all’importo di fr. 100'000 pagato con valuta 9 settembre 2016 (cfr. supra), dal saldo 2015 di fr. 800'000, vanno pure dedotti gli importi seguenti per complessivi fr. 700'000: fr. 50'000 pagati il 24 ottobre 2016 (doc. B1 e XII/7), fr. 100'000 del 3/4 novembre 2016 (doc. B1 e XII/8), fr. 100'000 del 7/8 novembre 2016 (doc. B1 e XII/9), fr. 200'000 dell’11 novembre 2016 (doc. B1 e XII/10), fr. 100'000 del 17 novembre 2016 (doc. B1 e XII/11), fr. 150'000 del 22 novembre 2016 (doc. B1 e XII/12).
L’insorgente ha poi pagato ulteriori importi fino al 17 gennaio 2017 per complessivi fr. 820'000 (doc. B1 e doc. XII/13 e seguenti) che vanno dedotti dapprima dagli interessi dei contributi dovuti nel 2015, i quali andranno ricalcolati sulla base dei pagamenti sopra esposti, ed in seguito agli acconti 2016 più vecchi e non soluti con il relativo numero di riferimento.
In queste condizioni la decisione impugnata va annullata, il debito contributivo del 2015 va considerato estinto, ritenuto che la Cassa dovrà ancora calcolare gli interessi 2015 che andranno imputati al pagamento di fr. 50'000 del 24/25 novembre 2016 (doc. B1 e XII/13). Per quanto concerne gli acconti 2016 ed i relativi interessi la Cassa dovrà semmai emettere, per il periodo fino al mese di ottobre 2016, già oggetto della decisione del 4 novembre 2016, una decisione su opposizione, rispettivamente per il periodo successivo dapprima una decisione formale ed in seguito, in caso di contestazione, una decisione su opposizione (cfr. consid. 2.2).
Alla luce di quanto sopra esposto questo TCA rinuncia all’acquisizione delle prove chieste dall’insorgente e segnatamente il richiamo dall’UEF di __________ dell’intero fascicolo e di tutta la documentazione, compresa l’eventuale corrispondenza e-mail e note telefoniche (cfr. doc. V).
Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per i suoi incombenti.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti