Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2016.8

 

TB

Lugano

28 aprile 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sull’istanza del 4 febbraio 2016 di

 

 

RI 1 

 

 

chiedente la revisione della sentenza emessa il 31 agosto 2015 da questo Tribunale (inc. n. 30.2015.15) nella causa da lui promossa con ricorso del 28 maggio 2015

 

 

                                         contro

 

 

la decisione su opposizione del 13 maggio 2015 emanata da

 

Cassa CO 1 

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

 

ritenuto in fatto che

 

con sentenza del 31 agosto 2015 (inc. n. 30.2015.15), intimata lo stesso giorno, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha parzialmente accolto il ricorso con cui RI 1, il 28 maggio 2015, ha preteso il riconoscimento del rimborso di Fr. 174,55 relativo agli anni di contribuzione 2007 e 2009, sostenendo che gli importi che ha a suo tempo pagato a titolo di contributi e accessori sarebbero superiori alla somma che la Cassa CO 1 gli ha restituito dopo che l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento si è fatto carico dei contributi che egli aveva già corrisposto per quegli anni;

 

nel suo giudizio il TCA ha distintamente analizzato i contributi AVS/AI/IPG dovuti/versati dall’assicurato per l’anno 2007 (cfr. consid. 2.3-2.5) e per l’anno 2009 (cfr. consid. 2.6-2.7);

 

per l’anno 2007, il Tribunale ha riconosciuto la discrepanza fra quanto versato complessivamente dall’assicurato debitore e quanto ricevuto in restituzione dalla Cassa di compensazione creditrice, concludendo che la differenza di Fr. 23,65 pagata di troppo, avente natura di spese esecutive in generale, doveva essere rimborsata al ricorrente, trattandosi di inutili spese d’incasso che sono state generate dall’avvio di una procedura esecutiva che poteva essere evitata se la Cassa di compensazione stessa avesse attentamente valutato le circostanze del caso concreto;

 

quanto ai contributi AVS/AI/IPG per l’anno 2009, sostenuti dall’assicurato nella misura di Fr. 680,80 contro l’importo di Fr. 529,90 restituitogli in seguito dall’amministrazione, il TCA ha stabilito che la differenza di Fr. 150,90 pagata di troppo rimaneva a carico dell’assicurato, giacché egli non aveva dato seguito a suo tempo alle richieste di pagamento della Cassa degli acconti trimestrali del contributo minimo dovuto, ciò che ha dato luogo all’addebito di tasse di diffida e di interessi di ritardo, così come all’avvio di una procedura esecutiva nei suoi confronti;

 

il 31 agosto 2015 il Tribunale ha pertanto annullato la decisione impugnata per quanto concerne i contributi AVS/AI/IPG dovuti per l’anno 2007 con conseguente ordine di rimborso alla Cassa di compensazione di Fr. 23,65 all’assicurato, mentre l’ha confermata per i contributi AVS/AI/IPG dovuti per l’anno 2009 e l’importo di Fr. 150,90, accogliendo quindi parzialmente il ricorso;

 

con scritto del 24 settembre 2015 (doc. I dell’inc. n. 30.2015.20) intitolato “Revisione (art. 24 Lptca) della decisione del 31.08.15/1.9.2015 (incarto n. 30.2015.15 Importante”, RI 1 si è nuovamente rivolto a questo Tribunale affermando che “Dopo un’attenta lettura della lunga decisione (17 pagine) prendo atto che purtroppo, non sono stati trattati alcuni fatti e mezzi di prova argomentati e comprovati con atti allegati col 28.5.2015. Il 2009 è stato trattato diversamente rispetto a 2008 (e al 2007 + 2011). Pertanto con la presente ve li sottopongo come nuovi fatti e mezzi di prova.” e ha dettagliatamente motivato la sua istanza di revisione;

 

con sentenza del 29 settembre 2015 (inc. n. 30.2015.20) questo Tribunale ha esposto le norme cantonali e federali applicabili in ambito di revisione di una sentenza cantonale, le nozioni di fatto nuovo e di nuovo mezzo di prova, ha ricordato che la revisione configura un rimedio giuridico straordinario di impugnazione e che come tale non è dunque ammissibile quando il difetto lamentato poteva essere censurato con l’impugnazione della decisione e quindi seguendo le vie ordinarie ricorsuali, intervenendo infatti detto istituto soltanto dopo l’avvenuta crescita in giudicato della decisione impugnata;

 

in quel caso, poiché al momento della resa del giudizio (29 settembre 2015) il termine ordinario di ricorso di 30 giorni contro la decisione del 31 agosto 2015 non era ancora trascorso, il TCA ha considerato lo scritto del 24 settembre 2015 dell’assicurato alla stregua di un ricorso ordinario e quindi l’ha trasmesso per competenza al Tribunale federale, ritenendo pertanto irricevibile come tale, in quanto prematura, l’istanza di revisione;

 

con invio elettronico del 1° ottobre 2015 (doc. V dell’inc. n. 30.2015.20) l’assicurato ha contestato la trasmissione della sua istanza di revisione al Tribunale federale perché, essendo beneficiario di una prestazione complementare all’AI, “non può permetterselo” e “Inoltre ha un senso logico, pagare spese giudiziarie dai Fr. 200 in sù quando un utente attende la restituzione di PA ordinarie di Fr. 150,90?”, ribadendo la sua volontà di chiedere al TCA la revisione della sua STCA 30.2015.15;

 

il 5 ottobre 2015 (doc. VI dell’inc. n. 30.2015.20) l’Alta Corte ha informato l’assicurato che, stante la sua volontà di non presentare un ricorso al Tribunale federale contro le STCA 30.2015.15 e 30.2015.20, non avrebbe aperto alcun incarto;

 

il 16 ottobre 2015 (doc. VII dell’inc. n. 30.2015.20) il TF ha ritornato a questo Tribunale cantonale l’atto del 24 settembre 2015 per ulteriore elaborazione, informandone l’assicurato;

 

in data 11 (doc. VIII dell’inc. n. 30.2015.20) e 15 dicembre 2015 (doc. X dell’inc. n. 30.2015.20) l’assicurato ha inviato ulteriori email al Tribunale cantonale delle assicurazioni, contestando la mancata entrata nel merito della sua istanza di revisione;

RI 1 ha inviato al TCA il 4 febbraio 2016 (doc. I) uno scritto intitolato “Revisione (secondo l’articolo 24 lett. a Lptca) della Decisione del 31.8.2015 no. 30.2015.15”;

 

l’assicurato ha motivato così l’incipit della sua istanza: “Per nuovi fatti e mezzi di prova: che non sono stati trattati seppur argomentati e comprovati dal ricorrente col 28.5.2015. A quest’ultimo ricorso sono stati allegati 29 documenti (fotocopie) che si trovano ancora presso codesto Tribunale, poiché non restituiti.”;

 

egli ha poi affermato: “Conferma UFAS del 11.12.2015 (Doc. 1): - Il condono dei contributi minimi è possibile solo quando è appurato che l’assicurato è unicamente debitore del contributo minimo. Sono determinanti la decisione con cui vengono fissati definitivamente i contributi OPPURE quella con cui viene accordata la riduzione al contributo minimo -. Costituisce, dunque, (ricevuto l’11.12.2015) una nuova scoperta, il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall’interessato anche qualora quest’ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza. Questo scritto è un nuovo mezzo di prova, che serve a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatto che già era conosciuto in precedenza, ma che però non aveva potuto essere stabilito con certezza. Quest’ultimo caso non è stato cagionato dalla negligenza del ricorrente.”;

 

l’istante ha inoltre evidenziato: “Un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza dal Tribunale, poiché per quest’ultimo malgrado la sua diligenza era noto solo. Ne discende che se codesto Tribunale avesse usato l’attenzione che da lui si poteva esigere (come anche dalle due autorità amministrative), avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato (dal ricorrente) già nell’ambito della precedente procedura. Il fatto è rilevante poiché è in-veritiera la motivazione che codesto Tribunale ha addotto nella decisione in oggetto per non accogliere la restituzione di CHF 150.90.”;

 

in seguito, l’istante ha riassunto minuziosamente i fatti e il susseguirsi della corrispondenza avuta con l’amministrazione in merito ai contributi per gli anni 2007 e 2009, sfociata nel giudizio del 31 agosto 2015 di questo stesso Tribunale che l’interessato ora contesta dettagliatamente nel merito, nella misura in cui il TCA ha lasciato a carico dell’assicurato l’importo di Fr. 150,90 relativo ai contributi per il 2009 e quindi non ha ordinato alla Cassa di compensazione di restituirgli tale somma malgrado, a suo dire, queste spese di incasso avrebbero potuto “essere evitate se le due autorità amministrative (Cassa e Cantone di domicilio) avessero attentamente valutato le circostanze concrete. E con la decisione in oggetto anche codesto Tribunale non ha attentamente valutato le circostanze concrete che concernono l’anno 2009 (confrontandole con quelle del 2007 e del 2008, del 2011).”;

 

infine, l’assicurato “ha dimostrato che l’autorità non ha tenuto conto dei fatti rilevanti che, risultano dagli atti o di determinate conclusioni. È vero che la legge prevede unicamente il condono del contributo minimo, bensì è altrettanto vero che la procedura adottata dalle autorità amministrative di fronte alla richiesta di condono contributi MINIMI 2009 (inviati prima dei PE) non è stata corretta. Se il Cantone di domicilio vi avesse provveduto (trasmettere subito le richieste di condono contributi minimi 2009 ricevute alla Cassa), le tasse di diffida e gli interessi di ritardo non sarebbero certo sorti. Inoltre nessuna, procedura esecutiva sarebbe stata promossa nei miei confronti e quindi nemmeno vi sarebbero state delle spese d’incasso che l’U__________ di __________ ha trattenuto per sé. La pretesa di restituzione deve dunque essere accolta.”;

 

in conclusione, RI 1 ha affermato che “Lo scopo di questa revisione è, di entrare veramente nel merito degli argomenti sollevati. Per una procedura degna di rispetto e di comprensione nei confronti del ricorrente. Altrimenti lo scopo del ricorso per il ricorrente diventa nullo (solo uno spreco di tempo, di energia, di costi di cancelleria e di aspettative “finalmente per ottenere giustizia” che vanno a sommarsi agli abusi di potere subiti invece delle difficoltà inspiegabili/amministrative).”;

 

egli ha quindi chiesto “La restituzione (revisione) dell’importo totale di CHF 150.90 (addebitate all’assicurato e da quest’ultimo regolarmente corrisposte, che vanno qui riconosciute al ricorrente che le ha sopportate attingendo al fabbisogno base LAS).”;

 

con risposta del 18 febbraio 2016 (doc. III) la Cassa CO 1 ha ricordato che la revisione di una sentenza è un mezzo di ricorso straordinario che va ammesso se dati i motivi di cui agli artt. 24 e 25 LPTCA;

 

nell’evenienza concreta, secondo l’amministrazione l’istante non fa che ridiscutere il merito della causa, riproponendo critiche già mosse senza invece sostanziare il motivo di revisione;

pertanto, la domanda di revisione della STCA 30.2015.15 va ritenuta come infondata e, per la Cassa, non è data l’entrata nel merito della stessa;

 

con invio elettronico del 24 febbraio 2016 (doc. V) l’assicurato ha evidenziato che la Cassa non è entrata nel merito del suo ricorso (recte: istanza di revisione) e che a torto ha sostenuto che egli non avrebbe sostanziato il motivo di revisione, visto che questo motivo “Lo si trova nell’incarto/sentenza no. 30.2015.20 scritto/a dal vostro Tribunale. Infatti con il ricorso formale del 4.2.2016 ho riportato gli stessi motivi menzionati in modo esaustivo dal vostro Tribunale, che sostengono/giustificano una richiesta di revisione della sentenza. I termini previsti dall’art. 25 Lptca sono stati rispettati. Per il vostro Tribunale la domanda di revisione della sentenza del 31.8.2015 è fondata, altrimenti non avrebbe ordinato l’intimazione col 8.2.2016 alla Cassa CO 1.”;

 

l’assicurato ha poi espresso ulteriori considerazioni sui contributi del 2007 e del 2009, ritenendo che il motivo di revisione sia stato ampiamento e chiaramente sostanziato e comprovato con 29 atti e che gli argomenti sollevati con la sua istanza non siano stati trattati con la sentenza del 31 agosto 2015, perciò ha invitato il TCA a entrare nel merito della sua istanza di revisione e quindi a riconoscere che il Cantone di domicilio non ha applicato gli artt. 29 e 30 LPGA e che il contributo minimo gli è stato accordato mesi/anni prima della decisione definitiva di fissazione e che con le decisioni provvisorie di fissazione un assicurato può già chiedere il condono dei contributi minimi come da spiegazioni poste sul retro delle stesse;

 

infine, l’interessato ha contestato di avere formulato critiche già sollevate, mentre “ha formulato le negligenze di ambedue le autorità amministrative cantonali (Cantone di domicilio/Cassa) che hanno generato le spese d’incasso con l’avvio di una procedura esecutiva per il 2009.”;

 

La Cassa non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VI);

 

 

considerato in diritto che

 

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione monocratica ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 del 21 dicembre 2007);

 

il 29 settembre 2015 il TCA aveva ritenuto irricevibile l’istanza di revisione del 24 settembre 2015, perché era stata presentata quando il termine ordinario di ricorso di 30 giorni dalla notifica della STCA 30.2015.15 non era ancora scaduto e quindi era stata considerata alla stregua di un normale ricorso, che è stato trasmesso al Tribunale federale per competenza;

 

ora l’assicurato, per la seconda volta, ha chiesto al Tribunale cantonale delle assicurazioni di rivedere la sua decisione del 31 agosto 2015 (30.2015.15) con cui non gli ha concesso il rimborso da parte della Cassa di compensazione della somma di Fr. 150,90 relativa ai contributi AVS/AI/IPG pagati per l’anno 2009;

 

già in quella prima occasione il TCA aveva esposto le norme e la giurisprudenza applicabili in materia di revisione che, viste però le censure sollevate dall’assicurato il 4 febbraio 2016, occorre qui ripresentare per una migliore comprensione sull’argomento;

 

secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto;

 

l'art. 24 LPTCA prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:

 

a) se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b) se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio;

 

secondo l'art. 25 cpv. 1 LPTCA la domanda di revisione, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, deve essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a e b dell'art. 24; nel caso dell'art. 24 lett. a la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza;

 

l'art. 25 cpv. 2 LPTCA stabilisce che la forma è quella stabilita dall'art. 3 e che si applica la procedura prescritta dalla LPTCA;

 

la nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]) o sull’attuale art. 123 cpv. 2 lett. a LTF;

 

un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999);

 

per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999);

 

costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto essere prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3; per un esempio di fatto nuovo, cfr. la STCA 30.2013.50-51 del 4 aprile 2014);

 

la revisione configura un rimedio giuridico straordinario di impugnazione (STF 8C_130/2011 del 30 maggio 2011 consid. 3), non devolutivo e, se non deciso specificatamente dal Presidente dell'autorità adita, non ha effetto sospensivo (STCA 30.2015.20 del 29 settembre 2015; STCA 33.2014.33 del 4 marzo 2015; STCA 36.2009.179 dell'11 gennaio 2010; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 36);

 

il rimedio della revisione, cui il ricorrente non può essere obbligato a fare capo (STF 8C_130/2011 del 30 maggio 2011 consid. 3), non è dunque ammissibile quando il difetto lamentato poteva essere censurato con l’impugnazione della decisione e quindi seguendo le vie ordinarie ricorsuali (STCA 30.2015.20 del 29 settembre 2015; STCA 36.2009.179 dell'11 gennaio 2010);

 

in altri termini, l’istituto della revisione interviene soltanto dopo l’avvenuta crescita in giudicato della decisione impugnata, fermo restando il rispetto dei termini previsti dall’art. 25 cpv. 1 LPTCA;

 

nell’evenienza concreta, il termine massimo di 90 giorni di cui alla citata norma decorre dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dall’art. 24 lett. a e b LPTCA;

 

quali circostanze nuove, e meglio quali nuovi fatti e/o nuovi mezzi di prova secondo l’art. 24 LPTCA, l’istante ha prodotto l’email dell’11 dicembre 2015 (doc. A) dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, in cui questo Ufficio afferma, tra l’altro, che “Il condono dei contributi minimi è possibile solo quando è appurato che l’assicurato è unicamente debitore del contributo minimo. Sono determinanti la decisione con cui vengono fissati definitivamente i contributi oppure quella con cui viene accordata la riduzione al contributo minimo.”;

 

l’assicurato considera questo scritto un nuovo mezzo di prova;

 

questo documento costituisce altresì, secondo l’interessato, un nuovo fatto, che esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma che, per negligenza del Tribunale che non ha usato l’attenzione che da esso si poteva esigere, non è stato portato alla sua stessa conoscenza già nella procedura precedente;

 

in realtà, contrariamente alla convinzione dell’assicurato, la risposta fornita dall’UFAS l’11 dicembre 2015 a dei suoi quesiti non acquista affatto il carattere di un nuovo fatto e/o di un nuovo mezzo di prova;

 

la spiegazione data dall’Ufficio federale ricalca semplicemente in parte il testo di una direttiva pubblicata da questo stesso Ufficio (N. 3070 DIN [Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI/IPG], edite in francese, valide dal 1° gennaio 2008, stato 1° gennaio 2016: “La remise des cotisations ne peut être envisagée que si l’assuré est uniquement redevable de la cotisation minimum annuelle conformément au no 1180.”);

 

pertanto, come tale, questa comunicazione non può certo essere definita come un fatto nuovo o un mezzo nuovo di prova, essendo le leggi, le ordinanze e le direttive degli uffici amministrativi, per un principio generale del diritto, noti e conosciuti;

 

ad ogni modo, l’assicurato misconosce che i fatti e i mezzi di prova devono essere nuovi per la Cassa e per il Tribunale, e non per l’interessato medesimo, è quindi priva di sostrato  l’affermazione secondo cui “se codesto Tribunale avesse usato l’attenzione che da lui si poteva esigere (…), avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato (dal ricorrente) già nell’ambito della precedente procedura.” (doc. I);

 

all’autorità amministrativa e alla scrivente autorità giudiziaria la direttiva prodotta con l’istanza di revisione era certamente nota ed esisteva già al momento in cui il giudizio di cui si chiede ora la revisione è stato emanato e, per di più, essa ricalca semplicemente quanto disposto dall’art. 11 cpv. 2 LAVS sul condono dei contributi, perciò non apporta nulla di nuovo;

 

ne discende che con la conoscenza di questo elemento, l’assicurato non può pretendere alcunché, non essendo adempiuti i presupposti legali dell’art. 24 e dell’art. 25 LPTCA;

 

medesima conclusione va tratta con riferimento ai 29 documenti che l’interessato ha prodotto con il ricorso del 28 maggio 2015 e a cui rinvia ora, sostenendo che si tratti di fatti e mezzi nuovi atti a legittimare l’istanza di revisione in esame, visto che il TCA non li avrebbe debitamente considerati nella sua precedente sentenza;

 

se tale era l’avviso del ricorrente al momento della decisione di questo TCA egli avrebbe potuto impugnare la decisione cantonale al TF, ciò che invece ha esplicitamente rinunciato a fare;

 

i 29 documenti, proprio perché erano già stati prodotti nella procedura non possono essere definiti come nuovi fatti o mezzi di prova ai sensi della giurisprudenza esposta;

 

peraltro, questa documentazione era già stata presa in considerazione dal Tribunale per l’emanazione del suo giudizio del 31 agosto 2015 e quindi nell’evenienza concreta, trattandosi di una richiesta di revisione, non possono più essere riesaminati;

 

con la messa in discussione, nuovamente, dell’iter che ha condotto la Cassa di compensazione a condonargli solo in parte il contributo minimo AVS/AI/IPG (STCA 31 agosto 2015) e a non ordinare la restituzione della differenza di Fr. 150,90 pagata,  l’assicurato affronta il merito della procedura senza confrontarsi adeguatamente con gli aspetti formali della revisione;

 

con l’istanza di revisione del 4 febbraio 2016 l’interessato non fa altro che contestare nuovamente il contenuto della STCA 30.2015.15, aggirando in tal modo la via ordinaria prevista dal legislatore del ricorso al Tribunale federale;

 

il mezzo di diritto scelto dall’interessato non può essere tutelato;

 

l’istante motiva la sua rinuncia a ricorrente al Tribunale federale con aspetti economici, sarebbe infatti illogico adire l’Alta Corte per fare valere la restituzione dell’importo di Fr. 150,90 e doverne sborsare Fr. 200.- a titolo di spese giudiziarie, rilevando di essere al beneficio di prestazioni complementari all’AI e quindi di non essere in grado di affrontare questa spesa iniziale per farsi riconoscere i propri diritti;

 

a tale proposito, il TCA rileva che la legislazione svizzera ha adottato l’istituto dell’assistenza giudiziaria proprio per permettere ai cittadini che si sentono lesi nei propri diritti di non dovere rinunciare ad adire le vie legali per meri motivi economici, ma di poterli invece fare valere anche qualora si trovassero in una situazione di indigenza;

 

per ciò che concerne la procedura davanti al Tribunale federale, l’art. 64 LTF prevede espressamente al suo capoverso 1 che se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili;

 

stando così le cose, è indubbio che, come egli stesso ha ammesso, RI 1 ha adito il TCA con il rimedio dell’istanza di revisione soltanto per evitare di dovere anticipare (eventuali) spese giudiziarie davanti al Tribunale federale se avesse impugnato la STCA 30.2015.15 secondo la via ordinaria prevista, ciò che non va tutelato qui;

 

essendosi pertanto già pronunciato nel merito con la sentenza del 31 agosto 2015, questo Tribunale non può più, in assenza di motivi validi per procedere in tal senso, rivedere il contenuto del proprio giudizio come pretende l’assicurato;

 

va ancora ribadito che l’assicurato doveva fare uso dei mezzi di diritto, ordinari, ossia il ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dall’intimazione della STCA 30.2015.15. Non avendolo fatto la stessa è regolarmente cresciuta in giudicato e ha validamente esplicato tutti i suoi effetti, che ora non possono quindi più essere rimessi in discussione;

 

l’istanza di revisione del 4 febbraio 2016 deve dunque essere respinta.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   L’istanza di revisione della STCA 30.2015.15 è respinta.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti