Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2017.34

 

cs

Lugano

24 novembre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2017 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 12 settembre 2017 emanata da

 

Cassa CO 1

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                                  A.   Con decisione formale del 6 aprile 2017 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1 nel 2013 quale persona senza attività lucrativa sulla base di una sostanza determinante per l’AVS di fr. 1'650'000 per un importo di fr. 3'894.20 di contributi complessivi (doc. 12). Contestualmente ha fissato in fr. 636.05 gli interessi dovuti (allegato doc. 12).

 

                                  B.   In seguito alle censure sollevate dall’assicurato, con decisione su opposizione del 12 settembre 2017, dopo aver esperito ulteriori accertamenti, la Cassa ha ridotto a fr. 1'050'000 la sostanza determinante AVS, ha calcolato in fr. 2'433.90 i contributi complessivi dovuti ed ha rilevato che avrebbe ricalcolato gli interessi sulla base del nuovo importo, ma sempre tenuto conto di un ritardo di 1176 giorni (dal 1° gennaio 2014 al 6 aprile 2017; doc. 2).

 

                                  C.   RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento (doc. I). L’assicurato sostiene che in virtù dell’art. 16 cpv. 1 seconda frase LAVS il diritto di fissare i contributi (e gli interessi) sarebbe prescritto poiché la tassazione 2013, determinante per il calcolo, è stata emessa nel 2015. L’assicurato sostiene di aver sempre agito in buona fede e contesta le tempistiche con cui l’amministrazione ha proceduto.

 

                                  D.   Con risposta del 31 ottobre 2017 la Cassa propone la reiezione del ricorso, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

 

                                  E.   Il 7 novembre 2017 l’insorgente ha comunicato al Tribunale di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare (doc. V).

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).

 

                                         nel merito

 

                                   2.   L’oggetto del litigio è la questione di sapere se il diritto di fissare i contributi dovuti nel 2013 è prescritto. Nel caso in cui la pretesa della Cassa fosse tempestiva, un ulteriore aspetto del contendere è la verifica degli interessi dovuti.

 

                                   3.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

 

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.

 

L'art. 10 cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede che gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 387 franchi (dal 1° gennaio 2013: 392 franchi); il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori a 387 franchi (dal 1° gennaio 2013: 392 franchi), incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l'importo limite in funzione delle condizioni sociali dell'assicurato per le persone che non esercitano durevolmente un'attività lucrativa a tempo pieno.

Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, pagano il contributo minimo gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 25 anni (lett. a), le persone senza attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni dell'aiuto sociale pubblico (lett. b), le persone senza attività lucrativa assistite finanziariamente da terzi (lett. c).

Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

 

                                   4.   Giusta l'art. 28 cpv. 1 OAVS, per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 387 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS; nella versione in vigore dal 1° gennaio 2013: 392 franchi), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita (cfr. DTF 143 V 254).

Questa norma indica inoltre come vanno calcolati i contributi.

Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.

Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS).

A norma dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.

 

                                   5.   Nella sua giurisprudenza, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti, se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

 

L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (DTF 127 V 65 consid. 4a; DTF 107 V 68; Pratique VSI 1994 pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).

 

La giurisprudenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni è stata ripresa nelle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS che, dal 1° gennaio 2012, al N. 2089 DIN considera come reddito conseguito sotto forma di rendite segnatamente: le rendite di vecchiaia, per vedove e per vedovi dell’AVS, le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle versate da un'assicurazione sociale di uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (DTF 141 V 186: conferma della giurisprudenza secondo cui una rendita transitoria erogata dall'istituto di previdenza professionale fino al raggiungimento dell'età pensionabile AVS deve essere qualificata come reddito acquisito sotto forma di rendita a norma dell'art. 28 OAVS [consid. 3.1]; RCC 1988 pag. 184), le rendite d'invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d'assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da contratti di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si basano su una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite dell’AVS per i figli che sono versate con la rendita di vecchiaia alla persona tenuta a pagare i contributi (DIN; nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014: le rendite dell’AVS per figli alle quali il beneficiario di una rendita AVS ha diritto; cfr. art. 22ter LAVS), le rendite per i figli se non sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC 1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge o del partner registrato che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).

 

Al contrario, non rientrano nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite (cfr. N. 2090 DIN, in vigore dal 1° gennaio 2012): i contributi di mantenimento del diritto di famiglia a condizione che non siano già contemplati nel marg. N. 2089 DIN (art. 328 CC); le prestazioni complementari; le prestazioni d’assistenza regolari dell’aiuto sociale; tutte le rendite della LAI (art. 28 cpv. 1 OAVS); le rendite e pensioni per figli di cui i figli sono creditori diretti (per esempio le rendite per orfani della LAVS, della LPP e della LAINF; RCC 1990, pag. 454); il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1976 = DTF 101 V 177; RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163); le prestazioni periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui valore capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre 2005); gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali.

 

Per sostanza, ai fini dell'art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (cfr. anche DTF 143 V 254; RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (DTF 135 V 361; SVR 2011 AHV Nr. 10, Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF 105 V 241), i beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).

Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l'altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 N. 24 ad art. 10 LAVS).

 

                                   6.   I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali.

La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.

Secondo l'art. 29 cpv. 6 OAVS, se l'obbligo di contribuzione non dura tutto l'anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno civile in questione. Su richiesta dell'assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali.4

Per il resto, gli articoli 22-27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 7 prima frase OAVS).

 

                                   7.   Per quanto concerne la prescrizione, l’art. 16 cpv. 1 1a frase LAVS dispone che i contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati.

Giusta l’art. 16 cpv. 1 2a frase LAVS, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato.

 

I citati termini di prescrizione sono in realtà dei termini di perenzione e una decisione contributiva resa nei termini legali esclude una volta per tutte la perenzione prevista dall’art. 16 cpv. 1 LAVS (Kieser, ATSG Kommentar, Basilea Zurigo Ginevra 2015, 3.a ed., ad art. 24, p. 377, N. 43).

Prima che la perenzione diventi definitiva i contributi devono essere indicati in una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillese et survivants (LAVS), 1996, pag. 409).

A determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo contenuto è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del datore di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia l’ammontare richiesto successivamente non può superare quello della decisione precedentemente notificata (cfr. Kieser, op. cit., ad art. 24, p. 377, N. 43 e seguenti e Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 410, n. 9 ad art. 16).

 

Nel caso di specie non vi è alcun dubbio che i contributi calcolati per l’anno 2013 con la decisione emessa il 6 aprile 2017 (doc. 12), sono stati fissati entro il termine quinquennale di perenzione.

La tesi del ricorrente, secondo cui si dovrebbe per contro applicare il termine di prescrizione di un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato, previsto dall’art. 16 cpv. 1 2a frase LAVS, va respinta (cfr. per un caso analogo al presente, in cui un indipendente ha sollevato la medesima censura e in cui questo Tribunale ha respinto il ricorso: sentenza 30.2017.11 del 22 maggio 2017).

 

Infatti con sentenza H 1/06 del 30 novembre 2006, ad un assicurato che sosteneva una tesi analoga, l’allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 2007: TF), dopo un accurato esame dell’art. 16 LAVS, ha confermato che il termine di un anno non è da intendere quale accorciamento del termine quinquennale, bensì quale ulteriore termine per fissare i contributi se la tassazione fiscale del periodo determinante viene emessa tardivamente (cfr. consid. 3.1 e seguenti, in particolare consid. 4.4.2 e seguenti; cfr. anche la sentenza 30.2015.35 del 24 marzo 2016, in cui la Cassa ha agito tempestivamente, giacché ha emanato nel 2015 la decisione di fissazione dei contributi per il 2008 e il 2009, ovvero entro un anno dalla fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante, ossia quella su reclamo, è cresciuta in giudicato; in altre parole, il termine del 31 dicembre 2016 di cui all’art. 16 cpv. 1 2a frase LAVS era stato rispettato).

 

Ne segue che la decisione del 6 aprile 2017 che fissa i contributi dovuti nel 2013 quale persona senza attività lucrativa è tempestiva.

 

                                   8.   L’insorgente non contesta, di per sé, il calcolo dell’ammontare dei contributi dovuti, ridotti con la decisione su opposizione impugnata. Del resto la Cassa ha correttamente accertato che nel 2013 l’interessato ha percepito un reddito conseguito sotto forma di rendite di fr. 54'439.75 (fr. 149.15 di indennità giornaliera per malattia netta x 365 giorni; cfr. doc. 5), lo ha moltiplicato per 20 (art. 28 cpv. 2 OAVS), e, tenuto conto di una sostanza nulla evinta dalla dichiarazione fiscale, ha stabilito una sostanza determinante AVS, arrotondata ai fr. 50'000 inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS), di fr. 1'050'000, su cui ha calcolato i contributi dovuti.

 

                                   9.   Circa gli interessi la Cassa, con la decisione su opposizione impugnata, ha stabilito che essi sarebbero stati fissati sull’importo complessivo dovuto di fr. 2'433.90 per 1176 giorni al tasso del 5%.

 

                                         La decisione dell’amministrazione, per i motivi che seguono, è corretta anche su questo punto.

 

                                10.   Giusta l'art. 26 cpv. 1 LPGA, i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi.

 

                                         Per l'art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS devono segnatamente pagare gli interessi di mora le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile per il quale i contributi sono dovuti (cfr., per quanto concerne gli indipendenti e l’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, la DTF 134 V 405, consid. 4.2).

 

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; sentenza H 148/03 del 10 novembre 2003).

 

                                11.   Nel caso in esame, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento di interessi di mora basandosi sull'art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS ed ha correttamente stabilito che essi vanno calcolati sulla base di 1176 giorni di ritardo (dal 1° gennaio 2014 [1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti] al 6 aprile 2017 [giorno della fatturazione]).

                                         Anche il tasso del 5% applicato in virtù dell’art. 42 cpv. 2 OAVS va confermato. Il TF ha più volte stabilito che esso è conforme alla legge e non vi si può derogare (cfr. sentenza 9C_531/2015 del 22 marzo 2016, pubblicata in SVR 8/9 2016, AHV Nr. 9, pag. 25 e seguenti), poiché si tratta di un interesse tecnico (cfr. DTF 139 V 297 consid. 3.3.2.2) che non è da mettere in relazione con i tassi d’interesse dei mercati finanziari (sentenza 9C_531/2015 del 22 marzo 2016, pubblicata in SVR 8/9 2016, AHV Nr. 9, pag. 25 e seguenti).

 

Quanto alla circostanza che l’interessato ha agito in buona fede e che l’amministrazione avrebbe tardato ad emettere la decisione formale va in primo luogo rammentato che in applicazione dell’art. 64 cpv. 5 LAVS per il quale i datori di lavoro, le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, le persone che non hanno un’occupazione lucrativa e gli assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi, devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale di compensazione, spettava all’assicurato annunciarsi tempestivamente.

 

                                         Non va poi dimenticato che pronunciandosi nell’ambito di fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti un'attività indipendente debitrici di contributi personali, alle quali è stata applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti (DTF 134 V 405; sentenza 9C_623/2007, sentenza 9C_709/2007 e sentenza 9C_632/2007 tutte e tre del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha affermato che il ricorrente non poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un comportamento negligente.

L'Alta Corte ha infatti precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; sentenza H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Dal momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa (o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; sentenza H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2). Il ricorrente avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1).

L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno infatti per funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3). Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti.

 

Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V 297, secondo cui gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente da colpa (consid. 3.3.2.2).

 

Non va dimenticato che nella sentenza 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 il Tribunale federale ha chiarito che anche se una notifica di tassazione è disponibile, la Cassa non è tenuta ad attivarsi per ottenerla:

 

" 4.2 Contrariamente a quanto sembra pretendere l'insorgente, in forza dell'art. 27 cpv. 1 OAVS le casse di compensazione non sono obbligate, prima dell'emanazione di una decisione contributiva, di richiedere gli incarti fiscali degli assicurati e di andare alla ricerca di notifiche di tassazione cresciute in giudicato, essendo piuttosto il compito delle autorità fiscali di trasmettere i dati necessari (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 127/04 del 30 dicembre 2004, consid. 4, resa in applicazione della precedente versione dell'art. 27 cpv. 1 prima frase OAVS, in vigore fino al 31 dicembre 2000, il cui tenore corrisponde tuttavia sostanzialmente a quello qui in esame).”

 

                                12.   Alla luce della giurisprudenza federale il ricorrente non può di conseguenza discolparsi sostenendo che spettava alla Cassa agire più celermente (DTF 134 V 405; DTF 139 V 297; sentenza 30.2016.5+6 del 27 aprile 2016). Nell'evenienza concreta spettava semmai all’insorgente dar seguito ai suoi obblighi notificandosi immediatamente alla Cassa di compensazione.

 

                                         Non vi è di conseguenza alcuna violazione del principio della buona fede da parte dell’amministrazione nel caso concreto (cfr. sentenza 30.2016.5+6 del 27 aprile 2016; sentenza 30.2015.35 del 24 marzo 2016, in cui la Cassa di compensazione ha ritardato di un anno l’emanazione nel 2015 della decisione di fissazione dei contributi dopo le notifiche di tassazione IFD 2008, 2009 e 2010 dell’ottobre 2014, mentre nel caso giudicato con la sentenza 30.2015.29 del 25 gennaio 2016 la Cassa ha emesso la decisione di fissazione dei contributi per il 2010 dopo tre anni dalla notifica di tassazione IFD 2010).

 

                                13.   Quali prove l’assicurato cita i documenti e gli incarti presso la CO 1 di __________ e del Canton __________ (doc. I). La Cassa convenuta ha prodotto l’incarto dell’insorgente con la risposta di causa (doc. III).

 

                                         Questo TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove, ritenuto che quelle prodotte dalle parti sono sufficienti per decidere nel merito della vertenza, sono complete ed esaustive e non necessitano di complementi (cfr. anche sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

 

                                         Va qui rammentato che, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

 

                                         Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti