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Incarto
n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sui ricorsi del 13 e del 17 ottobre 2017 di
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1. RI 1 2. RI 2
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contro |
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le decisioni su opposizione del 15 settembre 2017 emanate da |
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Cassa CO 1
in materia di contributi AVS |
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ritenuto in fatto
1.1. Il 16 ottobre 2014 (doc. 12 dell’inc. n. 30.2017.35) l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha chiesto alla Cassa CO 1 di verificare la posizione di RI 2, 1980, nei confronti della società RI 1, e meglio se poteva essere considerata assunzione di impiego da parte della SA alla luce della documentazione allegata.
1.2. Con scritto del 1° febbraio 2017 (doc. 10 dell’inc. n. 30.2017.35) la Cassa di compensazione ha interpellato RI 1 per potere definire lo statuto assicurativo di RI 2 in merito alle prestazioni che egli le ha fatturato nel 2014, formulando delle domande a cui la SA ha risposto il 9 febbraio 2017 (doc. 9).
1.3. Con identica decisione inviata il 7 giugno 2017 (doc. II/3 dell’inc. n. 30.2017.35) a RI 1 e il 18 luglio 2017 (doc. 7 dell’inc. n. 30.2017.36) a RI 2, la Cassa CO 1 ha ritenuto che l’attività svolta dal lavoratore per la società da gennaio 2014 era da ritenere di natura dipendente e quindi l’ha avvisata di effettuare le trattenute sociali svizzere.
1.4. Alle opposizioni del 5 (doc. II/2 dell’inc. n. 30.2017.35) e del 26 luglio 2017 (doc. C dell’inc. n. 30.2017.36) formulate dalle parti ha fatto seguito l’emanazione, il 15 settembre 2017 (doc. II/1 dell’inc. n. 30.2017.35 e doc. A dell’inc. n. 30.2017.36), di due distinte, ma sostanzialmente identiche, decisioni su opposizione, con cui l’amministrazione ha confermato la posizione di dipendenza di RI 2 dalla società RI 1.
La Cassa di compensazione ha ritenuto che il lavoratore era salariato presso la società in questione fino ad agosto 2013, che era legato a un contratto di collaborazione stipulato il 20 gennaio 2014, che era tenuto a garantire rigorosamente il pieno rispetto della riservatezza e delle regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrebbe avuto comunicazione o avrebbe preso conoscenza nello svolgimento dell’incarico affidatogli o qualsivoglia altro modo, che era tenuto a non svolgere attività od azioni che potessero recare danno o pregiudizio al committente, che non doveva arrecare in alcun modo danno al committente, che ha fatturato le sue prestazioni alla ditta RI 1 e non al cliente finale e che non ha sopportato il rischio economico tipico dell’imprenditore (incasso, assunzione di perdite, incarichi importanti).
Infatti, per l’amministrazione l’assicurato, nell’eseguire il suo lavoro, non ha emesso fatture destinate ai beneficiari finali delle sue prestazioni per un pagamento diretto. Inoltre, egli non ha corso alcun rischio economico nel senso di rischio di perdita nel non riuscire ad incassare quanto fatturato, giacché era la SA, e non i terzi committenti, che regolava direttamente i propri impegni con RI 2.
Pertanto, il datore di lavoro si assumeva il rischio economico, mentre il lavoratore, non agendo a proprio nome e per proprio conto, non si assumeva alcun rischio particolare verso i terzi e quindi non aveva alcun rischio di incasso verso la committenza.
Infine, l’amministrazione ha rilevato che il prestito di manodopera a ditte del ramo deve essere considerato di tipo dipendente, trattandosi di lavori in subappalto, mentre di tipo indipendente quando lavora e fattura direttamente al cliente finale.
1.5. Con ricorso del 13 ottobre 2017 (doc. I dell’inc. n. 30.2017.35) RI 1, rappresentata da RA 1, ha contestato la natura di datore di lavoro.
A dire della ricorrente, dal 2014 il suo collaboratore ha spostato in __________ il centro delle sue attività, dalle quali deriva la maggior parte del suo reddito. In tal senso egli ha attuato tutte le misure necessarie per essere in regola con il suo Stato di domicilio.
Ad ogni modo, la società ritiene che, attivo come indipendente, sia comunque normale che il lavoratore abbia colto l’opportunità di collaborare con i contatti precedentemente allacciati.
La SA ricorrente ha inoltre osservato come le prestazioni effettuate da RI 2 sul cantiere di __________ possano essere ritenute come svolte a favore del cliente finale e non di terzi, giacché il fondo era di proprietà degli amministratori e degli azionisti della stessa SA e dunque il lavoratore non si assumeva un rischio imprenditoriale. Essendo quindi essi stessi i beneficiari delle prestazioni, la società ha rilevato essere commercialmente normale che i committenti esprimessero le proprie preferenze e che gli dessero le direttive per quanto concerne l’esecuzione delle sue mansioni.
Infine, l’insorgente ha evidenziato che il mandato fra le parti è stato concluso nel primo trimestre 2016 e quindi ben prima della contestazione dello statuto contributivo dell’assicurato da parte della Cassa; ciò starebbe a significare che il mandato è stato conferito in modo specifico e limitato nel tempo.
Il 17 ottobre 2017 (doc. I dell’inc. n. 30.2017.36) RI 2, rappresentato dallo RA 2, ha chiesto al TCA di riconoscere la sua qualifica di indipendente per l’attività svolta nei confronti di RI 1.
Egli ha osservato che dall’ottobre 2013 lavora a tempo pieno quale professore in un istituto tecnico pubblico in __________ (docc. C2 e C3), ma anche come libero professionista, di essere regolarmente registrato presso gli enti competenti (doc. C5) e di disporre di un’assicurazione RC professionale (doc. C13).
Per svolgere l’attività indipendente di architetto il ricorrente è inoltre dotato di propria strumentazione di lavoro, utilizza locali propri come ufficio in casa sua, ha una propria carta intestata con la quale si identifica nei confronti dei clienti e sostiene spese di rappresentanza (docc. D1-D17).
Durante gli anni 2014, 2015 e 2016 l’assicurato ha prestato servizi di consulenza, che avevano oggetto l’assistenza tecnica alla costruzione di un edificio residenziale a __________.
Il ricorrente ha rilevato che il fondo su cui v’era il cantiere era di proprietà di __________ e di __________, presidente rispettivamente membro del consiglio di amministrazione di RI 1 nonché azionisti della stessa, perciò v’era piena coincidenza tra mandante e cliente finale. Per questa attività, svolta in parte in __________ e, laddove era necessaria la sua presenza, su suolo svizzero notificandosi all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, al riguardo egli ha precisato che la sua presenza in Svizzera era limitata a un paio d’ore per ogni notifica e non a giornate intere di lavoro.
Dopo avere ricevuto dalla SA le informazioni e i dati di cui aveva bisogno per potere lavorare, l’assicurato svolgeva le proprie prestazioni in totale autonomia, non gli era imposto alcun termine da rispettare e utilizzava i propri strumenti. Egli ha poi fatturato le prestazioni alla società e le ha dichiarate fiscalmente quale indipendente assolvendo nel Paese di domicilio anche gli obblighi contributivi in ambito assicurativo (docc. C7 e C8).
L’insorgente ha poi rilevato che perfino l’associazione inter-professionale di controllo ha accertato il carattere indipendente del lavoro svolto in Canton Ticino (doc. C15).
Quanto alle remunerazioni ricevute, erano “a corpo” e quindi non si trattava di un salario a tempo, né erano provvigioni e neppure commissioni, con conseguente rischio di incasso a suo carico.
Per le sue prestazioni il lavoratore ha ricevuto quale compenso € 11'660.- nel 2014, € 6'500.- nel 2015 e € 1'000.- nel 2016, per un totale di € 19'160.-, cifre che sono già di per sé sufficienti per escludere una sua dipendenza economica dalla società.
Il ricorrente ha altresì segnalato che procedeva direttamente alle notifiche all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro e quindi stabiliva autonomamente quando essere presente sul cantiere, che tutti i costi attinenti all’attività prestata per la società sono stati assunti personalmente e quindi il rischio economico imprenditoriale era a sua carico, che la natura della sua attività non necessita di investimenti importanti trattandosi di una prestazione di servizi e che contemporaneamente all’attività svolta per la società ricorrente l’assicurato ha ricevuto altri mandati da terzi (docc. C11 e C12), perciò v’era una pluralità di mandati e di autonomia di determinazione nella scelta degli stessi, nell’organizzazione, nell’esecuzione e negli orari.
Infine, l’aver fatturato le sue prestazioni nella sua valuta di riferimento lo rende ancora più indipendente dalla SA.
Da ultimo, il collaboratore ha contestato punto per punto le singole motivazioni addotte dalla Cassa di compensazione a sostegno della sua qualifica come dipendente della società.
1.6. Con risposte dell’8 (doc. IV dell’inc. n. 30.2017.35) e del 9 novembre 2017 (doc. III dell’inc. n. 30.2017.36), sostanzialmente identiche, la Cassa di compensazione ha proposto di respingere i ricorsi. Essa ha ricordato di avere sottoposto dei quesiti alla SA e che, a seguito delle risposte ottenute e degli atti ricevuti dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro, dovendo definire la posizione assicurativa di una persona che svolge la sua attività professionale in più Stati in base al diritto nazionale dello Stato in cui tale attività viene esercitata, in applicazione della LAVS ha ritenuto che si configurassero le caratteristiche tipiche di un lavoro su chiamata e dunque di un’attività dipendente, giacché RI 2 veniva chiamato ad intervenire quando RI 1 lo riteneva necessario. Inoltre, dalle fatture emesse si rileva che il lavoratore non ha apportato una prestazione specialistica, ma che è stato chiamato dalla società poiché, quando era alle sue dipendenze, si era già occupato di questo progetto edilizio. Si tratta quindi di un prestito di manodopera in favore di una società del medesimo ramo in cui viene svolta l’attività. Pertanto, gli elementi a favore di un’attività dipendente sono nettamente predominanti su quelli a favore di un’attività indipendente (assenza di divieto di concorrenza, utilizzo del proprio materiale).
Infine, la circostanza che il lavoratore sia attivo già in __________ quale indipendente non ha alcuna influenza, potendo infatti egli essere contemporaneamente qualificato anche quale salariato.
1.7. Nelle sue osservazioni del 16 novembre 2017 (doc. VI dell’inc. n. 30.2017.35) la società ricorrente ha precisato che quando ha risposto il 9 febbraio 2017 alle domande dell’amministrazione può non avervi dato seguito in modo preciso e dettagliato, senza però rendersi conto che le sue risposte sarebbero servite per qualificare RI 2. Essa ha precisato che quest’ultimo ha svolto il mandato per proprio conto e partecipava alle riunioni per ottenere le direttive sul mandato. Inoltre, egli ha disdetto il contratto di lavoro per potere insegnare, ciò che gli impediva di essere dipendente per conto di terzi e l’ha obbligato a sviluppare la propria attività come indipendente. Una sua qualifica come dipendente lede quindi sia la società sottoponendo il lavoratore a un doppio assoggettamento agli oneri sociali sia il collaboratore stesso nella libertà di esercizio della sua professione.
Il lavoratore non ha formulato ulteriori osservazioni né ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV dell’inc. n. 30.2017.36).
1.8. Il 7 marzo 2018 (doc. X dell’inc. n. 30.2017.35 e doc. V dell’inc. n. 30.2017.36) il Tribunale ha interpellato l’amministrazione sulla possibile applicazione dell’art. 11 par. 3 lett. b e dell’art. 13 par. 4 del Regolamento (CE) n. 883/2004, ciò che porterebbe RI 2, cittadino __________ domiciliato in __________ e dipendente pubblico nel suo Paese di residenza, ad essere soggetto alla legislazione __________ negli anni in cui ha parallelamente svolto attività lucrativa sia in __________ sia in Svizzera.
La Cassa di compensazione ha precisato il 9 marzo 2018 (doc. XI dell’inc. n. 30.2017.35 e doc. VI dell’inc. n. 30.2017.36) che la decisione impugnata porta sulla definizione dello statuto contributivo di RI 2 in base alla legge svizzera. È solo in seguito che occorre definire la legislazione applicabile, ossia in quale Stato devono essere regolati i contributi sociali.
L’amministrazione ha spiegato che se l’attività esercitata da RI 2 su territorio svizzero fosse considerata attività marginale – ovvero inferiore al 5% del reddito e/o del tempo di lavoro complessivo – e fosse confermata di natura dipendente, allora essa dovrà sottostare all’assicurazione obbligatoria in Svizzera per il tramite del datore di lavoro RI 1, mentre se fosse qualificata di natura indipendente allora la Cassa dovrà assoggettare i redditi conseguiti su suolo svizzero da RI 2 secondo le norme sugli indipendenti.
Queste soluzioni vanno applicate indipendentemente se in __________ il lavoratore è parificato a un dipendente pubblico.
È solo se l’attività esercitata in Svizzera fosse superiore al limite del 5% - e secondo la Cassa così non è – che allora si può applicare l’art. 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e quindi ritenere che per l’attività esercitata in Svizzera sia che fosse considerato salariato sia indipendente, RI 2 avrebbe l’obbligo di regolare i suoi contributi sociali nello Stato nel quale è occupato come dipendente pubblico. E qualora fosse considerato come suo dipendente, spetterà a RI 1 rivolgersi alle assicurazioni sociali del Paese di residenza del lavoratore per regolare la sua posizione.
1.9. La società ricorrente non ha formulato osservazioni (doc. XII dell’inc. n. 30.2017.35), mentre il 23 marzo 2018 (doc. VIII dell’inc. n. 30.2017.36) RI 2 ha contestato che l’attività esercitata per RI 1 potesse configurarsi quale attività marginale ai sensi dell’art. 14 par. 5ter del Regolamento (CE) n. 987/2009, precisando che l’attività indipendente di architetto, nel suo complesso, era ed è svolta in via accessoria rispetto alla principale attività di dipendente.
Egli ha inoltre affermato che dai documenti prodotti emerge in modo chiaro che l’attività svolta per RI 1 è sicuramente superiore alla soglia del 5%. Da una parte, dal profilo economico risulta che nel 2014 egli ha percepito dal __________ un salario da lavoro dipendente di € 20'859.- e nel 2015 di € 20'523.-, mentre per l’opera prestata per la società ricorrente egli ha ricevuto compensi di gran lunga superiori al 5% del reddito complessivo e pari a € 11'660.- nel 2014, a € 6'500.- nel 2015 e a € 1'000.- nel 2016. Dall’altra parte, dal profilo del tempo di lavoro, dagli atti emerge che per l’anno 2014 il lavoratore ha notificato all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro 81 giorni e nel 2015 86 giorni, con un tempo di lavoro di circa 2 ore per ogni giorno di notifica, perciò un totale di circa 162 ore lavorative su territorio elvetico nel 2014 e 172 ore nel 2015, contro un normale monte ore annue di 1760 (220 giorni x 8 ore). Le ore prestate in Svizzera per la SA sono dunque ben superiori al 5% del tempo di lavoro complessivamente esercitato nell’Unione Europea, raggiungendo il 10% del tempo totale.
Il ricorrente ha ricordato come l’attività svolta a favore di RI 1 sia stata di natura indipendente e che come tale debba essere assoggettata alla legislazione dello Stato __________ di cui egli è un pubblico dipendente in virtù dell’art. 11 par. 3 lett. b del Regolamento (CE) n. 883/2004, Stato che peraltro ha già riscosso i contributi previdenziali quale indipendente per l’attività prestata in Svizzera (docc. C6, C7 e C8).
1.10. A questo proposito il 13 aprile 2018 (doc. X dell’inc. 30.2017.36) la Cassa di compensazione ha indicato i motivi per i quali ha ipotizzato come verosimile che l’impegno professionale su territorio svizzero limitato a un paio di ore per notifica possa essere considerato marginale ai sensi dell’art. 14 par. 5ter del Regolamento (CE) n. 987/2009. Ipotizzando un impegno di 42 o più ore alla settimana, il 5% corrisponde a poco più di 2 ore alla settimana, limite sotto il quale il ricorrente sembra essere stato impegnato in Svizzera per ogni singola notifica.
Ad ogni modo, ha precisato l’amministrazione, il monte ore di lavoro svolto in Svizzera servirà in seguito solo a definire quale legislazione sia applicabile, mentre oggetto della decisione è la qualifica dell’attività – dipendente – svolta per conto della SA.
1.11. Con decreto del 19 aprile 2018 (doc. XIII dell’inc. n. 30.2017.35 e doc. XII dell’inc. n. 30.2017.36) il giudice delegato del TCA ha congiunto le cause, trasmettendo poi a RI 1 gli scambi di corrispondenza intercorsi nell’incarto parallelo del lavoratore.
Nessuna osservazione è giunta al TCA (doc. XIV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. RI 2 si è lamentato che l’amministrazione non avrebbe accertato compiutamente la fattispecie, non entrando nel merito del caso concreto ma limitandosi, nella sua decisione su opposizione, ad una mera elencazione dei principi giuridici e giurisprudenziali di carattere generale. Egli ha fatto valere una carente motivazione della decisione impugnata e quindi, implicitamente, una violazione del diritto di essere sentito.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza (ribadita ancora in STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Nel caso di specie non è ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito.
L’amministrazione, nella decisione su opposizione del 15 settembre 2017, ha esposto nel dettaglio le norme legali, la giurisprudenza federale e le direttive amministrative in ambito di determinazione della qualifica dello statuto assicurativo, come pure, riportando tali principi alla fattispecie, i motivi che l’hanno condotta a ritenere RI 2 esercitare un’attività lucrativa dipendente per conto di RI 1.
In effetti, concretizzando la giurisprudenza esposta, al punto 8 la Cassa di compensazione ha elencato sette motivi per cui l’architetto dovesse essere considerato dipendente della società e nei paragrafi successivi ha sviluppato ulteriormente le sue ragioni. Pertanto, l’amministrazione ha spiegato le ragioni per cui l’assicurato non potesse essere ritenuto esercitare un’attività di tipo indipendente.
Il TCA evidenzia, al riguardo, che l’interessato ha ben preso conoscenza di queste argomentazioni e le ha potute contestare con il ricorso, tanto che egli si è pronunciato nel dettaglio su tutti e sette i punti esposti dalla Cassa di compensazione.
L’assicurato ha infatti potuto comprendere la portata della decisione su opposizione, confrontarsi con il suo contenuto e proporre le sue censure, facendo valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, come l'istanza precedente (DTF 133 I 201 consid. 2.2).
Va del resto rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
Nel caso di specie, il TCA dispone in effetti di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Pertanto, in ogni caso, l'eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove l'insorgente ha potuto esporre le sue motivazioni e produrre ulteriore documentazione (sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).
Non va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la qualifica dello statuto contributivo di RI 2 (dipendente oppure indipendente) per il lavoro svolto a favore della società RI 1 dal 1° gennaio 2014.
2.3. La Cassa ha accertato la posizione assicurativa di un cittadino __________ residente in __________ che ha lavorato su territorio elvetico per una società con sede in Svizzera.
Va quindi preliminarmente stabilito qual è il diritto applicabile.
In merito ai rapporti con il diritto europeo l’art. 153a LAVS, nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2016, prevedeva al capoverso 1 che per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
a. l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004 e del 28 maggio 2008 relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata;
b. la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio nella versione dell'Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.
L'art. 153a cpv. 2 LAVS disponeva che laddove le disposizioni della legge fanno uso dell'espressione “Stati membri della Comunità europea”, questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.
Dal 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC) che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale, al "Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal Regolamento (CE) n. 118/97, Regolamento (CE) n. 1290/97, Regolamento (CE) n. 1223/98, Regolamento (CE) n. 1606/98 e Regolamento (CE) n. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.
Dal 1° aprile 2012 il Regolamento (CEE) n. 1408/71 è stato sostituito dal Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1), modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009. Dal 1° gennaio 2015 questo nuovo regolamento è stato modificato per la Svizzera dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (RU 2015 345).
Pure il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004, che ha a sua volta sostituito dal 1° aprile 2012 il Regolamento (CEE) n. 574/72, è stato modificato dal 2015 dal Regolamento (UE) n. 465/2012.
Ratione temporis sono applicabili sia l'ALC che il Regolamento (CE) n. 883/2004 nella versione modificata dal Regolamento (UE) n. 465/2012 (DTF 141 V 396 consid. 5.1), poiché la decisione impugnata è stata emanata il 15 settembre 2017 e concerne la qualifica dello statuto contributivo dell’assicurato per gli anni dal 2014 in poi (DTF 141 V 396 consid. 5.1; DTF 130 V 53 consid. 4.3; STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, consid. 4.2; STF I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.2; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [STFA H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5 [STFA H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45).
La presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione dell'ALC e del Regolamento (CE) n. 883/2004 nella versione modificata dal Regolamento (UE) n. 465/2012.
La qualifica dello statuto contributivo di un assicurato rientra nel campo materiale dell'Allegato II ALC e del Regolamento (CE) n. 883/2004.
Quest’ultimo si applica infatti, secondo il suo art. 3 n. 1, a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia; b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate; c) le prestazioni d'invalidità; d) le prestazioni di vecchiaia; e) le prestazioni per i superstiti; f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; g) gli assegni in caso di morte; h) le prestazioni di disoccupazione; i) le prestazioni di pensionamento anticipato; j) le prestazioni familiari.
Il Regolamento (UE) n. 465/2012 non prevede alcuna modifica in tale ambito (DTF 143 V 81 consid. 7.1).
Per quanto attiene al campo di applicazione personale (ratione personae), affinché l'ALC e il Regolamento (CE) n. 883/2004 - il Regolamento (UE) n. 465/2012 non prevede alcuna modifica in tale ambito - si applichino al ricorrente, cittadino __________ domiciliato in __________ - cfr. a tal riguardo l'art. 1 n. 2 Allegato II ALC e l'art. 2 n. 1 Regolamento (CE) n. 883/2004, il quale prevede che detto regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti - devono essere date da un lato le condizioni della nazionalità o dello status familiare e d'altro lato l'elemento transfrontaliero (DTF 143 V 81 consid. 8.1; cfr. Bernhard Spiegel, in Europäisches Sozialrecht, Maximilian Fuchs [ed.], 6a ed. 2013, n. 1 segg. ad art. 2 del Regolamento [CE] n. 883/2004).
In concreto, la condizione della nazionalità è realizzata; il ricorrente, cittadino __________ residente in __________, può invocare l'ALC e il Regolamento (CE) n. 883/2004.
Occorre inoltre verificare se è dato un nesso transfrontaliero, che è indispensabile per l'applicazione dell'ALC.
Come evidenziato in ambito di prestazioni complementari all’AVS/AI dalla DTF 143 V 81 al considerando 8.3.1, per giurisprudenza costante della CGUE, le disposizioni europee sulla coordinazione dei sistemi di sicurezza sociale non possono essere applicate alle attività che non presentano alcun nesso di collegamento con una qualsiasi delle situazioni contemplate dal diritto dell'Unione e i cui elementi rilevanti restino in complesso confinati all'interno di un unico Stato membro (tra le altre, sentenze del 5 maggio 2011 C-434/09 McCarthy, punto 45, e dell'11 ottobre 2001 C-95/99 a 98/99 e C-180/99 Khalil et aliud, punto 69; v. anche DTF 141 V 521 consid. 4.3.2 pag. 525).
Il carattere transfrontaliero è in particolare dato quando una persona, una fattispecie o una richiesta presenta un rapporto giuridico in relazione con più stati dell'UE: in questo ambito entrano in considerazione il luogo di residenza o di lavoro, oppure la nazionalità (Spiegel, op. cit., n. 15).
Nel caso di specie, dagli atti risulta che l’assicurato è nato, ha sempre risieduto e lavorato in uno Stato membro dell’UE. Egli è stato dunque assoggettato a un’altra legislazione di uno Stato membro dell’UE in relazione a periodi di attività lucrativa o di contributi alle assicurazioni sociali. Tuttavia, venendo in Svizzera negli anni 2014, 2015 e 2016 per svolgere un’attività lucrativa, l’assicurato ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione.
Entrambi i presupposti per riconoscere un’applicazione dell’ALC e del Regolamento (CE) n. 883/2004 sono pertanto dati anche in campo personale.
2.4. L'ALC, per quanto concerne le assicurazioni sociali, rinvia al citato Regolamento (CE) n. 883/2004 e meglio ai suoi art. 11-16, che contengono le norme relative alla determinazione della legislazione applicabile.
L’art. 11 par. 1 prevede che le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e che tale legislazione è determinata a norma del presente titolo. Questa norma enuncia dunque il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 11 par. 2 a 16, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le disposizioni di un solo Stato membro.
L’art. 11 par. 2 dispone che ai fini dell’applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un’attività subordinata o di un’attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.
Fatti salvi gli artt. 12-16, l’art. 11 par. 3 enuncia il principio della lex loci laboris, in particolare che una persona che esercita una attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro (lett. a) e che un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui egli dipende (lett. b).
L’art. 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004 regola come segue l’esercizio di attività in due o più Stati membri:
" 1. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:
a) alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri; oppure
b) alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza.
2. La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:
a) alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro; oppure
b) alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.
3. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata e un'attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1.
4. Una persona occupata in qualità di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attività subordinata e/o autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende.
5. Le persone di cui ai paragrafi 1–4 sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai sensi di queste disposizioni, come se esercitassero l'insieme delle loro attività subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro in questione.".
L’art. 13 par. 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004 ha un nuovo testo giusta l’art. 1 par. 6 del Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015, secondo cui:
" 1. La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:
a) se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro, alla legislazione dello Stato membro di residenza; oppure
b) se non esercita una parte sostanziale della sua attività nello Stato membro di residenza:
i) alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l’impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di un’impresa o di un datore di lavoro, oppure
ii) alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l’impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro, oppure
iii) alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di residenza, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno è lo Stato membro di residenza, oppure
iv) alla legislazione dello Stato membro di residenza se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza.”.
2.5. Le Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA) edite dall'UFAS, nella Premessa al supplemento 4 valido dal 1° aprile 2012, in essere dal 1° gennaio 2009, stato 1° gennaio 2014, prevedono:
" Il 1° aprile 2012 sono entrati in vigore il nuovo Regolamento (CE) 883/2004 (Reg. 883/2004) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 (Reg. 987/2009) che ne stabilisce le modalità di applicazione. Questi atti normativi implicano diversi cambiamenti in materia di assoggetta-mento.
Un cambiamento significativo consiste nel fatto che una persona può essere soggetta alla legislazione di un solo Stato membro o della Svizzera. In caso di esercizio contemporaneo di un'attività lucrativa dipendente e indipendente si applicano le disposizioni dello Stato in cui è esercitata l'attività lucrativa dipendente.
Una persona che lavora per un solo datore di lavoro in più Stati membri e/o in Svizzera è soggetta alla legislazione dello Stato di domicilio se vi esercita una parte sostanziale dell'attività. In caso contrario è sottoposta alla legislazione dello Stato in cui il datore di lavoro ha la propria sede.
L'assoggettamento degli impiegati di aziende di trasporto internazionale è retto dalle regole generali di coordinamento (v. paragrafo precedente).
Le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente in più Stati membri e/o in Svizzera sono soggette alla legislazione dello Stato di domicilio se vi esercitano una parte sostanziale dell'attività. In caso contrario sottostanno alla legislazione dello Stato in cui si trova il centro d'interessi dell'attività.
(…)
In materia di assoggettamento, per i casi verificatisi prima del 1° aprile 2012 continua ad applicarsi il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (Reg. 1408/71) fino a quando non interviene un cambiamento, ma per un periodo massimo di 10 anni. Gli assicurati possono tuttavia chiedere che venga applicato il nuovo regolamento.
Nell'AELS restano applicabili i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72. (…)".
A questo proposito, l'art. 87 par. 8 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede infatti che se, in applicazione del medesimo, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71, a tale persona continua ad essere applicata quest'ultima legislazione finché la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci anni dalla data di applicazione del regolamento. Ciò salvo che essa non presenti una domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del regolamento (CE) n. 883/2004. Se la domanda è presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione del regolamento 883/2004 all'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile, la persona è soggetta alla legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione del regolamento.
Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo.
Nella Premessa al supplemento 7, valido dal 1° gennaio 2015, l’UFAS specifica che questo supplemento integra nelle direttive le novità conseguenti all’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 465/2012 e dalla revisione della convenzione di sicurezza sociale con gli USA.
Inoltre, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha precisato:
" Il regolamento (UE) n. 465/2012 entra in vigore il 1° gennaio 2015 e modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009. Si tratta di un atto normativo che non può essere applicato in quanto tale, ma che ha solo la funzione di modificare i due regolamenti summenzionati. Le novità riguardano in particolare i punti seguenti:
– per l’assoggettamento assicurativo nello Stato di domicilio non è più rilevante il fatto che l’assicurato abbia uno o più datori di lavoro, purché eserciti una parte sostanziale dell’attività (25%) in tale Stato;
(…)
– le attività marginali non sono più considerate ai fini della determinazione della normativa applicabile ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004;
– il concetto di «sede» è stato ridefinito (art. 14 par. 5bis reg. 987/2009). Per «sede» si intende ora il luogo in cui sono adottate le decisioni essenziali dell’impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale.”.
Giusta il N. 2013 DOA, l’assoggettamento delle persone che lavorano in più Stati dipende dal tipo di attività esercitata (dipendente o indipendente). Lo statuto contributivo (lavoratori dipendenti o indipendenti) si determina in base al diritto nazionale dello Stato in cui è svolta l’attività lucrativa (STF 9C_62/2013 del 27 maggio 2013).
L’esempio esposto al N. 2014 DOA chiarisce questo principio.
Infatti, se una persona esercita simultaneamente un'attività lucrativa in Francia e in Svizzera, la qualifica dell'attività esercitata in Francia (salariata o indipendente) si effettua in applicazione del diritto francese e la determinazione dell'attività esercitata in Svizzera si effettua secondo la LAVS.
Per la qualificazione ai fini dell’assoggettamento contributivo secondo la legislazione svizzera si rimanda ai criteri di delimitazione definiti nelle DSD.
Per “attività subordinata” e “attività autonoma” ai sensi dell'art. 1 lett. a e b del regolamento (CE) n. 883/2004, si devono intendere le attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte (sentenza I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.4.4; STCA 35.2005.57del 12 aprile 2006).
Sono segnatamente considerati quali beneficiari del regolamento i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata presso un regime di sicurezza sociale destinato ai lavoratori subordinati o autonomi (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.3; Pierre Rodière, Droit social de l'Union européenne, 2a ed., Parigi 2002, pag. 614, cifra marg. 646).
La Corte di Giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha stabilito che la nozione di lavoratore deve essere definita secondo criteri oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro in considerazione dei diritti e degli obblighi delle persone interessate, la caratteristica essenziale di tale rapporto consistendo nel fatto che una persona svolge, durante un certo tempo, in favore di un'altra persona e sotto la direzione di quest'ultima, delle prestazioni in cambio delle quali percepisce una rimunerazione (sentenza I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.4.4).
Sono più in generale da considerare come lavoratori tutti coloro che, in quanto tali (cfr. DTF 131 V 395 consid. 3.2), indipendentemente dalla loro denominazione e dall'esercizio (attuale) di un'attività professionale, possiedono la qualità di assicurati ai sensi della legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati membri (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4).
Anche le DOA stabiliscono il principio al N. 2016 che l'Accordo con l’UE e la Convenzione AELS prevedono l'assoggettamento alla legislazione di un solo Stato (art. 11 par. 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004).
Questa regola non si applica alle persone che esercitano un'attività lucrativa e non sono cittadine di uno Stato dell'UE, dell'AELS o della Svizzera. Ad esse si applicano le convenzioni di sicurezza sociale oppure la LAVS.
Il N. 2016.1 DOA, introdotto nel 2016, dispone che le attività marginali non vengono più considerate ai fini della determinazione della legislazione applicabile per l’assoggettamento assicurativo delle persone che esercitano un’attività lucrativa in due o più Stati. Questa nuova disposizione è tesa a evitare cambiamenti nell’assoggettamento assicurativo dovuti ad attività di esigua entità, ma anche a prevenire abusi. Sono considerate marginali le attività che, per loro natura, sono irrilevanti. Possibili indicatori di un’attività marginale sono un orario di lavoro regolare e/o una retribuzione inferiori al 5 per cento (art. 14 par. 5ter Regolamento (CE) 987/2009; per la conduzione di un’azienda v. N. 3082 segg.). Le attività marginali sono invece soggette all’obbligo contributivo secondo la legislazione vigente nei rispettivi Stati.
I cittadini dell'UE, dell’AELS o i cittadini svizzeri che lavorano solo in Svizzera sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD (art. 11 par. 3 lett. a del Regolamento (CE) n. 883/2004), a meno che non si tratti di lavoratori distaccati o di membri di una categoria speciale (N. 2017 DOA, modificato nel 2016, ma sostanzialmente identico alla precedente versione del 2012).
I cittadini dell'UE o i cittadini svizzeri che lavorano soltanto in uno Stato dell'UE non sono assicurati all'AVS/AI/IPG/AD (art. 11 par. 3 lett. a R. n. 883/2004) a meno che non si tratti di lavoratori distaccati o di membri di una categoria speciale (N. 2018 DOA).
Secondo il N. 2020 DOA, i cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano abitualmente un’attività lucrativa in due o più Stati per lo stesso datore di lavoro o la stessa impresa sono soggetti alla legislazione dello Stato di domicilio se esercitano una parte sostanziale della propria attività in detto Stato membro (art. 13 par. 1 lett. a Regolamento (CE) n. 883/2004).
Nella versione modificata nel 2016, questa direttiva dispone che per persona «che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri» si intende una persona che esercita contemporaneamente o a fasi alterne una o più attività lucrative dipendenti distinte (art. 14 par. 5 Regolamento (CE) 987/2009). I cittadini della Svizzera, dell’UE o dell’AELS che esercitano abitualmente un’attività lucrativa dipendente in due o più Stati sono soggetti alla legislazione dello Stato di domicilio se vi esercitano una parte sostanziale della propria attività (art. 13 par. 1 lett. a Regolamento (CE) n. 883/2004).
Per «parte sostanziale di un'attività subordinata» esercitata nello Stato membro di domicilio si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell'insieme delle attività. Il fatto che almeno il 25% dell'orario di lavoro si svolge nello Stato membro di domicilio e/o che almeno il 25% della retribuzione è percepita in tale Stato membro può indicare che una parte sostanziale delle attività si svolge in uno Stato membro (art. 14 par. 8 Regolamento (CE) 987/2009; N. 2020.2 DOA del 2015).
Giusta il N. 2042 DOA nel tenore del 2016, essenzialmente uguale a quello del 2012, i cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano un’attività lucrativa indipendente in due o più Stati membri dell’UE, o in Svizzera e nell’UE, sono assicurati nel proprio Stato di domicilio se esercitano una parte sostanziale della propria attività in detto Stato (v. N. 2020). Se non esercitano una parte sostanziale dell’attività nel proprio Stato di domicilio sono assicurati nello Stato in cui si trova il centro di interessi della loro attività (art. 13 par. 2 lett. b Regolamento (CE) n. 883/2004).
Il N. 2042.1 DOA recita che il centro di interessi dell’attività si determina prendendo in considerazione tutti gli elementi che compongono l’attività professionale. In particolare, si tratta del luogo in cui si trova la sede permanente nella quale il lavoratore indipendente esercita la propria attività, il carattere abituale o la durata dell’attività come pure il numero di servizi prestati (art. 14 par. 9 Regolamento (CE) 987/2009).
I cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano abitualmente la loro attività lucrativa indipendente in uno Stato dell’UE e che svolgono solo temporaneamente un’attività in Svizzera non sono assicurati all’AVS/AI/IPG e l’AD. L’autorità estera competente rilascia il certificato A1 al richiedente, che la trasmette alla cassa di compensazione competente (N. 2050 DOA).
Nel 2016 il N. 2050 DOA è stato soppresso.
Il N. 2050.1 DOA, il cui tenore è identico anche dopo la modifica del 2016, dispone che i cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano abitualmente la loro attività lucrativa indipendente nell’UE e svolgono temporaneamente un’attività affine in Svizzera sono soggetti alla legislazione dello Stato dell’UE in cui sono domiciliati (art. 12 par. 2 Regolamento (CE) n. 883/2004). Ciò vale anche nei casi in cui le casse di compensazione qualificano l’attività come attività lucrativa dipendente (art. 14 par. 4 Regolamento (CE) 987/2009).
Infine, il N. 2051 DOA dispone che se esercita abitualmente un’attività lucrativa indipendente e una dipendente in uno Stato dell’UE e in Svizzera, un cittadino svizzero o dell’UE è soggetto alla legislazione dello Stato in cui è svolta l’attività dipendente (art. 13 par. 3 Regolamento (CE) n. 883/2004). Se l’attività lucrativa dipendente è esercitata in più Stati, è necessario innanzitutto determinare conformemente ai N. 2020 segg. quale legislazione disciplina l’attività lucrativa dipendente.
Le Direttive ricordano inoltre che chi esercita abitualmente un'attività lucrativa sul territorio di due o più Stati deve informare l'autorità competente dello Stato di domicilio. In Svizzera si tratta in prima linea della cassa di compensazione alla quale il lavoratore dipendente o indipendente è già legato in virtù della sua attività lucrativa (N. 2054 DOA).
2.6. Va qui ricordato, da un lato, che l’assoggettamento delle persone che lavorano in più Stati dipende dal tipo di attività esercitata (dipendente o indipendente) e che lo statuto contributivo di un lavoratore, dipendente o indipendente, si determina in base al diritto nazionale dello Stato in cui è svolta l’attività lucrativa (N. 2013 DOA). D’altro lato, che per “attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio dette attività vengono svolte.
Come emerge dalle sentenze 30.2014.9+12 del 16 ottobre 2014 e 30.2017.8+15 del 17 luglio 2017, ritenuto che il luogo di lavoro è determinante per stabilire dapprima il diritto applicabile ed in secondo luogo lo Stato competente per il prelievo dei contributi, accertato che nel periodo in oggetto RI 2 ha svolto la sua attività lavorativa sia in territorio svizzero sia nel suo Paese di residenza, la qualifica del suo statuto contributivo nella Confederazione va dunque eseguita secondo le norme svizzere (N. 2014 DOA).
Per quanto concerne il diritto svizzero, va rammentato che sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.
È considerato datore di lavoro chi impiega salariati (art. 11 LPGA).
L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
2.7. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).
2.8. Secondo la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176).
A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
2.9. Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
2.10. Nella più recente giurisprudenza l’Alta Corte ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).
Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
Infine, laddove gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
2.11. Dall’esame della documentazione, per i motivi che seguono emerge come la qualifica di dipendente della RI 1 attribuita dalla Cassa a RI 2 non sia corretta.
Nel caso di specie si tratta di stabilire il tipo di attività svolta dal lavoratore a favore della società ricorrente, iscritta a registro di commercio.
Va innanzitutto evidenziato che la qualifica di un’attività non deve essere decisa secondo la natura giuridica del rapporto contrattuale tra le parti, ma ciò che è determinante sono piuttosto le circostanze economiche (DTF 140 V 241 consid. 4.2; STF 9C_213/2016 consid. 3.2). Inoltre, in linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di lavoro in merito all’organizzazione del lavoro rispettivamente dal punto di vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale specifico (STF 9C_538/2017 del 12 aprile 2018 consid. 4.2; STF 9C_213/2016 consid. 3.2).
Negli anni in questione RI 2 era un dipendente pubblico. Vinto un concorso pubblico, dall’anno scolastico 2013-2014 è stato assunto a tempo pieno e indeterminato presso l’__________ di __________ per insegnare __________. Il suo datore di lavoro era il __________ (doc. C14).
Dagli atti risulta inoltre che l’interessato, cittadino __________ residente in __________, è affiliato nel suo Paese quale indipendente (doc. C4: Ditta: __________, Forma giuridica: ditta individuale), dove a __________, in viale __________ dal 10 ottobre 2013 è titolare dell’impresa individuale per l’attività di “attività degli studi di architettura”.
Per potere esercitare in __________ l’attività di architetto come libero professionista, dall’ottobre 2013 il ricorrente è iscritto all’Ordine degli architetti di __________ e al preposto ente assicurativo per la previdenza sociale (doc. C5), dispone inoltre di partita IVA (doc. C4) e dal gennaio 2014 (doc. C13) le sue prestazioni sono coperte da un’assicurazione responsabilità civile professionale.
Dalla documentazione prodotta emerge che, oltre ad esercitare l’attività dipendente di insegnante pubblico, l’assicurato ha svolto dei mandati privati come architetto indipendente non soltanto nel suo Paese di residenza - per certo negli anni 2014 (doc. C12) e 2016 (doc. C11) -, ma anche nel nostro Cantone – nel 2014, nel 2015 e nel 2016 -, e meglio a favore di RI 1.
Quest’ultima circostanza è pacificamente ammessa da tutte le parti in causa e non è in discussione.
È altresì riconosciuto che prima di dedicarsi all’insegnamento RI 2 era dipendente della società ricorrente.
Egli ha infatti rassegnato le proprie dimissioni il 23 luglio 2013 (doc. C1) con effetto dal 1° settembre 2013, proprio perché ha iniziato l’attività di insegnante a tempo pieno e indeterminato in __________ e, contemporaneamente, ha anche avviato l’attività di architetto come libero professionista.
Tuttavia, essendosi occupato, in qualità di dipendente di RI 1, della progettazione esecutiva della costruzione di un edificio residenziale a __________ di proprietà del presidente rispettivamente del membro del consiglio di amministrazione della stessa società, anche dopo essersi licenziato ha continuato nel 2014, nel 2015 e nel 2016 a dedicarsi a questo cantiere come assistente tecnico alla costruzione dell’immobile.
Per fare ciò, l’architetto svolgeva il lavoro commissionato sia presso il suo ufficio in __________ sia direttamente sul cantiere in Svizzera. In tal caso, egli si notificava personalmente online – e non era la società a notificarlo (come nella STCA 30.2017.8+15 del 17 luglio 2017 consid. 2.9) all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro. Egli stabiliva in piena autonomia il momento in cui essere presente sul cantiere, che generalmente era pari a un paio di ore per notifica e non a giornate intere (doc. 12 dell’inc. n. 30.2017.35).
Per l’esecuzione del compito attribuitogli l’assicurato non aveva alcun termine da rispettare e lavorava in piena autonomia nel suo studio professionale sito presso la propria abitazione, con i propri strumenti acquistati con fondi personali. Inoltre, egli si assumeva tutti i relativi costi (doc. D).
Va aggiunto che, secondo il contratto di collaborazione del 20 gennaio 2014 (doc. 12 dell’inc. n. 30.2017.35), la società gli ha affidato il mandato in piena autonomia gestionale e organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione, visto che, in qualità dipendente pubblico a tempo pieno in __________, l’assicurato non poteva essere dipendente per conto di terzi (RI 1).
Il mandato veniva svolto dal lavoratore per proprio conto, fatto salvo il necessario coordinamento generale con il committente che incontrava alle riunioni sul cantiere.
Pertanto, il collaboratore si organizzava autonomamente per il mandato ricevuto - riservate le riunioni di cantiere dirette dal presidente della SA a cui partecipava per ottenere oralmente le direttive - e, quando il lavoro lo necessitava e compatibilmente con gli orari della sua attività di docente a tempo pieno in __________, si recava sul cantiere per prestare la propria consulenza.
Al riguardo va osservato che il tipo di attività non richiede in sé grandi investimenti, trattandosi di una prestazione di servizi (STF H 194/05 del 19 marzo 2007 consid. 5.2).
Con sentenza del 21 marzo 2005 (H 31/04) l’Alta Corte ha considerato indipendente un ingegnere che aveva conseguito un importo di Fr. 30'000.- nel corso del 2001, rimunerato su base forfetaria (come in concreto) oppure secondo tariffa SIA, caratterizzata da usuale fatturazione e versamento sul suo conto bancario, che, tra le altre cose, non aveva alcun vincolo con il presunto datore di lavoro se non quello di svolgere il lavoro attribuitogli ed ha ricordato tra l’altro che il rischio aziendale di un libero professionista consiste principalmente nel fatto che questi è tenuto a rispondere dell’esecuzione lege artis del mandato conferitogli e in caso di errore è chiamato a rifondere i danni.
L’allora TFA, a proposito dell’investimento di Fr. 5'926.- effettuato dall’allora ricorrente, ha evidenziato come “negare l’esistenza di un’attività indipendente per il fatto che M. non avrebbe effettuato investimenti tipici di un’attività imprenditoriale e comunque non di entità tale da essere paragonati a quelli di un imprenditore che intende iniziare un’occupazione indipendente, come argomentano i primi giudici, significa non tenere conto delle nuove realtà lavorative – che consentono sempre più di operare anche se delocalizzati (a casa propria, lontani dalla sede del committente o del mandante) e con l’ausilio dei mezzi informatici interattivi – e dei mutamenti economici in atto che permettono di svolgere un'attività lavorativa indipendente ad elevato tenore intellettuale senza necessità di dover inizialmente investire mezzi finanziari elevati per dotarsi di attrezzature, locali commerciali e personale. E comunque, anche ove si intenda considerare gli aspetti quantitativi, i dati numerici devono essere correlati al reddito conseguito. È vero che Fr. 5'926.- possono apparire una cifra modesta in termini assoluti. Siffatto importo diviene tuttavia rilevante se rapportato a un reddito conseguito di Fr. 30'000.- come è quello che è stato ripreso dalla Cassa.” (per un caso in cui, sulla base della citata sentenza federale, il Tribunale cantonale ha qualificato l’attività di un architetto quale indipendente, cfr. STCA 30.2005.42 del 10 ottobre 2005).
Per le sue prestazioni effettuate in un locale non appartenente alla società committente, l’assicurato non aveva diritto ad alcun indennizzo separato dei costi e delle spese, che sono stati interamente sopportati da RI 2 indipendentemente dal risultato dell’attività fornita, per la quale egli ha percepito una remunerazione forfetaria da RI 1, ossia “a corpo” e non a tempo (cfr. le fatture al doc. 12 dell’inc. 30.2017.35 di € 2'600.- il 27 marzo 2014 e € 1'560.- il 5 maggio 2014 quale “Compenso per prestazione professionale concernente la progettazione nelle fasi esecutive relativa al progetto di costruzione di un edificio residenziale nel Comune di __________ (Svizzera)”, € 5'000.- il 7 agosto 2014 e doc. C10 dell’inc. n. 30.2017.36 di € 2'700.- del 16 luglio 2015).
Complessivamente, il lavoratore ha incassato € 11'660.- nel 2014, € 6'500.- nel 2015 e € 1'000.- nel 2016 per le attività prestate alla società ricorrente. Questi importi non sono stati contestati dall’amministrazione e vanno quindi ritenuti come tali.
In merito a questi ammontari, il TCA evidenzia che, soprattutto nell’anno 2014, l’interessato ha svolto la sua attività come libero professionista a favore del precedente datore di lavoro, per il quale, come contrattualmente previsto, ha portato a termine il lavoro già iniziato quando ancora era alle sue dipendenze.
Va ricordato che nel caso di una persona assicurata che, come in concreto, continua ad essere attiva in maniera significativa per il precedente datore di lavoro, vanno poste esigenze più severe per poter riconoscerne con riferimento alla specifica attività lo statuto di indipendente. In questa evenienza, infatti, i criteri che depongono in favore di un’attività indipendente devono chiaramente prevalere su quelli che parlano per un’attività lucrativa dipendente (sentenza 9C_614/2008 del 1° luglio 2009, consid. 4.1; sentenza H 83/04 del 23 giugno 2005, consid. 3.2).
Del resto, l’interessato si trovava all’inizio della sua attività e il Tribunale federale ha evidenziato che non può essere ignorato che all’avvio di una attività indipendente è abbastanza usuale che un unico grande cliente costituisca la base degli affari, la conquista di nuovi clienti potendo per contro avvenire a poco a poco con il passare del tempo (cfr., tra le tante, la STF H 149/06 e H 155/06 del 24 gennaio 2008, consid. 7.3: “Infatti se è pur vero che Y. Sagl ha cominciato a consistentemente diversificare la sua clientela solo nel corso del 2005 (v. ricorso di L., pag. 3: "Nel 2004 la Y. Sagl ha allargato la rete dei propri clienti, e dal 2005 essa conta numerosi altri committenti"), vale a dire nell'anno in cui l'amministrazione ha proceduto alle riprese salariali in oggetto, d'altra parte non può nemmeno essere ignorato che all'avvio di una nuova attività (indipendente) è abbastanza usuale che un unico grande cliente costituisca la base degli affari, la conquista di nuovi clienti potendo per contro avvenire a poco a poco con il passare del tempo (v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 155/04 del 14 febbraio 2005, consid. 4.3; cfr. inoltre pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1)”.; cfr. anche la STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1 e la STFA H 155/04 del 14 febbraio 2005, consid. 4.3 dove la Massima Corte ha affermato che “Zu berücksichtigen ist schliesslich in dieser Hinsicht auch, dass bei Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit zu Beginn oft nur ein “Gross-kunde” die Basis des neuen Geschäftes bildet, während neue Klienten erst nach und nach gewonnen werden und zu einer breiteren Abstützung des Kundenkreises führen.”).
Infatti, con lo scioglimento del contratto di lavoro con la SA ricorrente e l’avvio dell’attività dipendente e quella indipendente in __________, la necessità di terminare l’opera avviata a __________ ha fatto sì che nell’anno 2014 i rapporti siano stati più intensi fra le parti (€ 11'660.-) e siano andati scemando già l’anno seguente (€ 6'500.-), fino ad essere praticamente irrilevanti nel 2016, essendosi la collaborazione chiusa nel primo trimetre con una fatturazione totale di € 1'000.-.
Se è quindi vero che nel primo anno la retribuzione incassata da RI 1 sia relativamente importante rispetto al reddito come docente, costituendo praticamente la metà di quanto incassato in __________ per l’attività dipendente (doc. C2: € 20'859.- per il periodo di imposta 2014, doc. C3: € 20'523.- per il periodo di imposta 2015), va rilevato che poi l’intensità della collaborazione fra le parti è diminuita con l’avanzamento del cantiere di __________.
D’altronde, in concreto non si trattava di una collaborazione regolare fra le parti e la retribuzione, allo stesso modo, non avveniva mensilmente proprio come un normale collaboratore dipendente subordinato al suo datore di lavoro, che riceve sempre lo stesso stipendio (cfr. anche Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS).
Occorre rilevare che la giurisprudenza e la prassi amministrativa (N. 1018.2 delle Direttive sul salario determinante (DSD), edite dall’UFAS, valide dal 1° gennaio 2008, stato 1° gennaio 2017) riconoscono che la mera circostanza di lavorare (anche) per il vecchio datore di lavoro non esclude a priori lo svolgimento di un’attività indipendente, fermo restando che le caratteristiche di una tale attività devono essere chiaramente preponderanti rispetto a quelle del lavoro dipendente.
Se per il primo anno che ha seguito la disdetta del contratto di lavoro può essere ritenuta un’importante remunerazione, significativa rispetto al reddito di docente, va però rilevato che negli anni in questione il consulente ha avuto anche altri committenti (doc. C11: fattura n. 3 del 2016 del 16 luglio 2016, doc. C12: contratto di mandato del 12 aprile 2014).
Per quanto concerne l’attribuzione del mandato, l’esecuzione e la fatturazione delle prestazioni offerte da RI 2, è opportuno evidenziare che l’immobile oggetto della consulenza richiesta al lavoratore era di proprietà di __________ e di __________, presidente rispettivamente membro del consiglio di amministrazione di RI 1, nonché azionisti della stessa.
In altre parole, i committenti dell’edificio residenziale a __________ coincidevano con il mandante, il quale ha affidato al ricorrente l’assistenza tecnica alla costruzione dell’immobile essendosi già egli occupato in precedenza della progettazione esecutiva del medesimo cantiere.
Va inoltre ricordato il principio secondo cui per sapere se si tratti di un’attività indipendente o salariata i rapporti di diritto civile possono fornire indizi, ma non sono decisivi (STF 9C_538/2017 del 12 aprile 2018 consid. 4.2).
Di conseguenza, riconosciuto che la società anonima era distinta formalmente dalle persone fisiche proprietarie dell’immobile e del progetto di edificazione di un edificio residenziale, nel caso di specie si è comunque venuta a creare una sovrapposizione fra i beneficiari finali dell’opera (__________e __________) e il committente dei lavori all’assicurato (RI 1).
Ne discende che la fatturazione delle proprie prestazioni da parte di RI 2 avveniva formalmente all’indirizzo della SA ricorrente che gli aveva commissionato i lavori, che però, in concreto, coincideva eccezionalmente anche con i beneficiari finali delle sue opere, proprietari del fondo edificato.
Alla luce dell’evidenziata coincidenza, si può quindi affermare che, praticamente, l’insorgente rispondeva del proprio lavoro direttamente nei confronti dei clienti finali, ciò che comporta che egli sopportava in prima persona il rischio imprenditoriale.
Come rilevato nella recente STF 9C_538/2017 del 12 aprile 2018 al considerando 5.2.2, il rischio economico dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o comportamenti professionali inadeguati. La giurisprudenza federale (fra le ultime, STF 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 3.4 con riferimenti) menziona molteplici indizi a favore dell’esistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame effettua investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio di incasso e del delcredere, assume le spese generali, agisce in proprio nome e per proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali commerciali.
Fatti salvi l’elemento degli investimenti importanti – come visto, la natura dell’attività esercitata non necessita di investimenti importanti trattandosi di prestazioni di servizio - e la condizione dell’occupazione del personale – il ricorrente lavorava da solo -, si può concludere che, nel caso in esame, tutti gli aspetti per l’esistenza di un rischio economico imprenditoriale erano presenti.
Infatti, nell'eseguire la propria attività per la società ricorrente, l’assicurato ha corso un rischio particolare legato al suo lavoro e ha dovuto accollarsi un rischio economico (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/ Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS). L’insorgente si è infatti assunto direttamente e personalmente un rischio economico, nel senso di non vedersi saldate le fatture. Egli ha dunque sopportato interamente il rischio di impresa, dovendo rispondere in prima persona degli errori professionali qualora le prestazioni fornite - alla SA, ma per essa ai proprietari dell’immobile che hanno commissionato i lavori - non fossero state eseguite lege artis.
La scrivente Corte segnala da ultimo che nella decisione su opposizione (cfr. punto 8) l’amministrazione ha affermato che dal contratto di collaborazione tra professionisti del 20 gennaio 2014 (doc. 12 dell’inc. n. 30.2017.35) stipulato fra le parti ricorrenti risultava come l’incaricato avesse un rigoroso obbligo di riservatezza e di segretezza su fatti, informazioni, notizie o altro venuto a sua conoscenza nello svolgimento dell’incarico affidatogli e come non dovesse svolgere attività che potessero arrecare danni o pregiudizi al committente (cfr. punto 7).
D’avviso del TCA, questi elementi, contrariamente all’opinione dell’amministrazione secondo cui sarebbero elementi tipici di un rapporto di dipendenza, corrispondono invece semplicemente ai principi legali del contratto di mandato (art. 394 segg. CO), che connotano, di regola, un rapporto di indipendenza.
Inoltre, il citato “Contratto di collaborazione tra professionisti per prestazioni d’opera da pagare a fattura” prevede nella premessa che “il Committente non richiede al Prestatore d’Opera l’esclusività della sua prestazione” e al punto 10 che “Al Prestatore d’Opera è concesso intrattenere, contemporaneamente, più rapporti di collaborazione professionale con altri Committenti o Clienti diversi dal Committente, purché ciò non arrechi in alcun modo danno al Committente o pregiudichi il regolare svolgimento dell’attività prevista nell’oggetto del presente contratto”.
In questo senso, un divieto di concorrenza era stato quindi espressamente escluso, sia durante la validità del contratto sia in seguito, perciò questo elemento tipico del rapporto di lavoro subordinato non era dato.
Questo Tribunale ritiene infine di potere escludere l’esistenza di un lavoro su chiamata, considerati l’autonomia degli interventi del consulente RI 2 sul cantiere, l’unicità di quel mandato (unico attribuitogli) e che la collaborazione fra le parti è stata espressamente stretta per terminare il cantiere di __________ che già aveva interessato l’assicurato quando ancora era alle dipendenze della società ricorrente. Terminato nel primo trimestre 2016 questo importante cantiere, il rapporto di collaborazione tra le parti è cessato (cfr. punto 8 del contratto di collaborazione: “Il presente contratto avrà inizio il 20 gennaio 2014 fino al termine dei lavori [ndr: progetto di costruzione di un edificio residenziale nel Comune di __________, cfr. premessa e punto 4]”).
Contrariamente a quanto concluso nella STCA 30.2017.8+15 del 17 luglio 2017, in cui il collaboratore veniva “chiamato” nel corso della giornata a seconda delle necessità di lavoro della società dettate dal volume della clientela, nel caso in esame il collaboratore interveniva sul cantiere dalla SA per verificare la concretizzazione delle prestazioni che egli aveva elaborato precedentemente nel suo studio professionale in __________.
La circostanza che il ricorrente, nelle vesti di dipendente di RI 1, si fosse già occupato della progettazione esecutiva dello stabile, fa semplicemente sì che i successivi interventi negli anni 2014-2016 siano andati soltanto a terminare il progetto di cui si era già occupato.
Non si può dunque paragonare questa situazione a un normale lavoro su chiamata (su questo stesso argomento, cfr. STCA 30.2017.8+15 del 17 luglio 2017; STCA 30.2014.9 del 16 ottobre 2014; STCA 30.2013.12 dell’11 dicembre 2013; STCA 30.2012.1 del 6 marzo 2012; STCA 30.2008.51 del 17 giugno 2009; STCA 30.2008.37 del 12 dicembre 2008).
2.12. Alla luce delle argomentazioni esposte, la libera organizzazione del ricorrente del mandato ricevuto, l’assunzione in prima persona di qualsiasi rischio economico (d’incasso), la fatturazione sostanzialmente a favore dei clienti finali sebbene formalmente alla società committente qui ricorrente (doc. C10), l’assenza di una dipendenza economica sul periodo interessato, l’assenza delle tipiche caratteristiche del lavoro su chiamata e del prestito di manodopera in favore di una società del medesimo ramo in cui viene svolta l’attività e l’assenza di un divieto di concorrenza, costituiscono degli elementi in favore di un’attività indipendente che sono nettamente predominanti rispetto a quelli in favore di un’attività dipendente (assenza di personale).
Da quanto precede discende dunque che devono essere annullate le decisioni impugnate dai ricorrenti, che ritengono RI 2 dipendente di RI 1 dal gennaio 2014.
Vincenti in causa e rappresentati da una persona cognita in materia, sia la società sia il lavoratore ricorrente hanno diritto alle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi, congiunti, sono accolti.
§ Le decisioni su opposizione impugnate dai ricorrenti sono annullate, così come la qualifica di RI 2 quale dipendente di RI 1 dal 2014 in poi.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa di compensazione verserà a ogni ricorrente Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti