Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2017.37-41

 

TB

Lugano

4 gennaio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso dell’11 ottobre 2017 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 14 settembre 2017 emanata da

 

Cassa CO 1

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   A seguito dell’affiliazione all’AVS di RI 1, 1957, a fine dicembre 2016 (doc. 23) quale persona senza attività lucrativa retroattivamente dal 1° gennaio 2013 (doc. 22), la Cassa CO 1 ha emanato il 16 febbraio 2017 cinque distinte decisioni di fissazione dei contributi personali per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.

Per i primi tre anni (docc. 17-19) l’amministrazione si è basata su un reddito in forma di rendite di Fr. 22'000.- che, moltiplicato per 20, andava ad aggiungersi alla sostanza netta in Svizzera e all’estero e su tale base la Cassa ha fissato i contributi dovuti.

Per l’anno 2016 (doc. 20) il reddito sotto forma di rendita era di Fr. 43'150.- e per il 2017 (doc. 21) di Fr. 50'200.-.

Contrariamente alle decisioni emanate per i tre anni precedenti, per questi due anni le decisioni erano provvisorie, non essendo ancora state emanate le relative notifiche di tassazione fiscale.

 

L’assicurata era quindi tenuta a pagare dei contributi AVS/AI/IPG come persona senza attività lucrativa pari a Fr. 1'460,30 per il 2013, a Fr. 2'013.- per l’anno 2014, a Fr. 2'095,40 per il 2015, a Fr. 2'777,75 per l’anno 2016 e a Fr. 2'931,80 per l’anno 2017.

 

                               1.2.   Con decisione su opposizione del 14 settembre 2017 (doc. III) la Cassa CO 1 ha respinto l’opposizione del 14 marzo 2017 (doc. 16) dell’assicurata, completata dal marito il 2 (doc. 11), il 4 (doc. 10), il 5 (doc. 9) e il 6 (doc. 8) aprile 2017 (doc. 12), il quale ha osservato che il __________ marzo 2016 egli ha compiuto 65 anni, che dal 2017 non riceve più le rendite dagli assicuratori privati e che, con la sua attività indipendente, ha pagato più del doppio del contributo minimo richiesto, perciò la moglie, senza attività lucrativa, deve essere esonerata dal pagare dei contributi in quanto tale.

L’amministrazione ha riassunto per ogni anno di contribuzione gli importi ritenuti per calcolare i contributi dovuti dall’assicurata, precisando la correttezza del metodo di calcolo adottato visto che l’assicurata è coniugata e non svolge un’attività lucrativa. La Cassa ha poi evidenziato che un esonero dal pagamento dei contributi sarebbe stato possibile soltanto se il marito, attivo professionalmente come indipendente, avesse pagato dei contributi pari almeno al doppio del contributo minimo (ossia Fr. 960.- per gli anni 2013, 2014, e 2015 e Fr. 956.- per gli anni 2016 e 2017), ciò che corrisponde ad un reddito aziendale netto di circa Fr. 35'000.- che però egli non ha conseguito in quegli anni. Pertanto, la Cassa ha confermato l’iscrizione di RI 1 come persona senza attività lucrativa e le relative decisioni di fissazione dei contributi personali per gli anni 2013, 2014 e 2015.

Per l’anno 2016 l’amministrazione ha indicato che rettificherà la sua decisione in base ai dati della tassazione fiscale 2016 del 12 aprile 2017, cresciuta incontestata in giudicato, prendendo in considerazione la rendita AVS del marito, diviso due, e la sostanza netta dei coniugi, diviso due.

Anche per il 2017 la Cassa procederà in tal senso basandosi sulla IC 2016, fermo restando che essa potrà rivedere la decisione provvisoria di fissazione dei contributi che emanerà quando sarà disponibile e cresciuta in giudicato la notifica fiscale 2017.

 

                               1.3.   Con ricorso dell’11 ottobre 2017 (doc. I) RI 1, rappresentata dal marito, ha evidenziato che quest’ultimo è stato al beneficio di una rendita di invalidità (grado 53%) dal 1° gennaio 2006 al __________ marzo 2016 ricevendo pure una rendita da due assicurazioni per complessivi Fr. 44'000.- all’anno. Dopodiché, dal 1° marzo 2016, egli percepisce unicamente la rendita di vecchiaia AVS di Fr. 2'350.- al mese, per un totale di Fr. 24'675.- nel 2016 e di Fr. 28'200.- nel 2017. Inoltre, l’insorgente ha affermato che dal 2014 il coniuge non lavora più a causa di un incidente.

Per quanto concerne gli anni di contribuzione in oggetto, RA 1 ha rilevato di avere pagato nel 2013 contributi per Fr. 3'467,20, nel 2014 per Fr. 3'284,85 e nel 2015 per Fr. 1'246,90, perciò la moglie dovrebbe essere esonerata dal pagare a sua volta i contributi personali come persona senza attività lucrativa.

 

                               1.4.   Nella sua risposta del 31 ottobre 2017 (doc. V) la Cassa di compensazione ha chiesto di respingere il ricorso, rilevando che la ricorrente è stata affiliata come persona senza attività lucrativa perché il marito non versava almeno il doppio del contributo minimo quale lavoratore indipendente.

L’amministrazione ha infatti precisato che con la decisione definitiva per l’anno 2013 sono stati fissati dei contributi come persona esercitante un’attività lucrativa indipendente di Fr. 995,25, di cui però solo Fr. 704,40 quali contributi AVS/AI/IPG e che con il conguaglio del 1° luglio 2014 (doc. 7) ha rimborsato al marito della ricorrente Fr. 2'471,95. Con la decisione definitiva per il 2014 i contributi del marito sono stati stabiliti in Fr. 494,60, di cui Fr. 480.- quali contributi AVS/AI/IPG e con il conguaglio del 19 giugno 2015 (doc. 6) gli sono stati rimborsati Fr. 2'727,35. Per l’anno di contribuzione 2015 (doc. 5) i contributi come indipendente sono stati fissati provvisoriamente in Fr. 788,95, di cui Fr. 626,40 quali contributi personali, mentre per il 2016 il contributo trimestrale è stato ridotto a Fr. 36,75 complessivi, visto che nel mese di marzo l’interessato ha compiuto 65 anni.

Per la Cassa queste cifre portano a concludere che dal 2013 in poi il marito della ricorrente non ha mai versato in modo definitivo almeno il doppio del contributo minimo per potere esentare la moglie, visto che in quegli anni egli ha sì pagato degli acconti superiori al doppio del contributo minimo, ma si è anche visto restituire in seguito quanto pagato in eccesso rispetto alla fissazione definitiva dei contributi dovuti.

Da ultimo, l’amministrazione ha osservato che non risulta dagli atti che la ricorrente abbia lavorato nella ditta del marito.

 

Quest’ultima non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VI).

considerato                    in diritto

 

in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 Legge sull’organizzazione giudiziaria come a costante giurisprudenza del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

 

Per una critica della dottrina sulla STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 in cui il Tribunale federale, giudicando a corte completa, ha annullato una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino siccome emanata a giudice unico, apparentemente instaurando così una nuova e più restrittiva prassi rispetto al passato, cfr. Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg.

 

Va inoltre segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte ha confermato la sua costante prassi antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.).

 

 

nel merito

 

                                   2.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

 

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.

In virtù dell’art. 3 cpv. 3 LAVS, si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo:

a. i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa;

b. gli assicurati che lavorano nell'azienda del proprio coniuge, se non riscuotono alcun salario in contanti.

Per l’art. 3 cpv. 4 LAVS, il capoverso 3 si applica anche agli anni civili in cui:

a. il matrimonio è contratto o sciolto;

b. il coniuge che esercita un'attività lucrativa riceve o rinvia una rendita di vecchiaia.

 

L'art. 10 cpv. 1 LAVS prevede che gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 392 franchi (dal 1° gennaio 2013); il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori a 392 franchi, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l'importo limite in funzione delle condizioni sociali dell'assicurato per le persone che non esercitano durevolmente un'attività lucrativa a tempo pieno.

Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, pagano il contributo minimo gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 25 anni (lett. a), le persone senza attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni dell'aiuto sociale pubblico (lett. b), le persone senza attività lucrativa assistite finanziariamente da terzi (lett. c).

 

Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

 

                                   3.   Giusta l'art. 28 cpv. 1 OAVS, per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di Fr. 392.- (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita.

Questa norma indica inoltre come vanno calcolati i contributi.

Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.

Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS).

A norma dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.

Per l’art. 28 cpv. 5 OAVS, i coniugi senza attività lucrativa, i cui contributi non sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 LAVS), devono annunciarsi presso la cassa di compensazione.

 

                                   4.   Per sostanza, ai fini dell'art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (STFA H 204/04 del 7 luglio 2005; STFA H 425/99 del 5 marzo 2001 consid. 3b = SVR 2002 AHV Nr. 14; STFA H 114/97 del 21 aprile 1998, non pubblicata; RCC 1952 pag. 94; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 N. 24 ad art. 10 LAVS; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15; N. 2080 delle Direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS, AI e APG [DIN]). Infatti, non viene fatto alcun distinguo fra la sostanza svizzera e quella estera (Kieser, in: SBVR Soziale Sicherheit, 3a ed. 2016, pag. 1298 N. 334).

Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l'altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a ed. 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 N. 26 ad art. 10 LAVS).

 

Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (DTF 135 V 361; SVR 2011 AHV Nr. 10, Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF 105 V 241). Se un assicurato coniugato che non svolge un’attività lucrativa è tenuto al pagamento dei contributi, la sostanza dei due coniugi deve essere sommata, qualunque sia il regime matrimoniale scelto (STF 9C_522/2010 del 29 settembre 2010 consid. 4.2, SVR 2011 AHV Nr. 10) e anche se la coppia è imposta fiscalmente in modo separato: la metà di questo ammontare è presa in considerazione per calcolare i contributi dovuti da questo assicurato (art. 28 cpv. 4 OAVS), così da evitare che vengano calcolati due contributi sul medesimo oggetto.

Quale sostanza della persona assicurata devono dunque essere computati tutti i valori patrimoniali che appartengono alla sostanza dell’assicurato al 31 dicembre dell’anno contributivo in oggetto (art. 29 cpv. 2 OAVS). Oltre ai beni mobili e agli immobili, sono da considerare in particolare anche i diritti patrimoniali di ogni tipo, come i beni dei figli minorenni e quelli di cui l'assicurato ha l'usufrutto (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153; Kieser, Rechtsprechung zur AHV, 3a ed. 2012, pag. 163 N. 29 ad art. 10).

 

Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull'insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 347 N. 25 ad art. 10 LAVS).

Questa regola vale anche nei casi di separazione di fatto giudiziaria (DTF 135 V 361) e nei casi in cui un solo coniuge o partner registrato è assicurato all'AVS ed è sottoposto all'obbligo di versare i contributi (DTF 125 V 230; cfr. DTF 140 V 98: assoggettamento obbligatorio all'AVS svizzera della moglie, domiciliata in Svizzera, senza attività lucrativa, il cui marito lavora e risiede in Francia. Fondatezza dell'applicazione della legislazione del luogo di residenza alla luce del diritto comunitario [consid. 8.1]. I contributi versati in Francia dal marito non possono essere assimilati a contributi svizzeri giusta l’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS [consid. 9]).

Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge ed alla Costituzione (sentenza H 199/00 del 18 gennaio 2001, consid. 2 b, DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118; DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204), anche dopo la modifica del 1° gennaio 2013 della scala delle contribuzioni (DTF 143 V 254 consid. 6.3).

                                   5.   Nella sua giurisprudenza, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti, se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

 

L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (DTF 127 V 65 consid. 4a; DTF 107 V 68; Pratique VSI 1994 pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a).

 

La giurisprudenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni è stata ripresa nelle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS che, nella versione francese qui applicabile siccome in essere dal 1° gennaio 2013 (in italiano le DIN esistono (solo) dal 1° gennaio 2016 e 2017, ma poiché occorre qui porsi negli anni di contribuzione in oggetto, come tali queste ultime non sono applicabili), al N. 2089 DIN considera come reddito conseguito sotto forma di rendite segnatamente: le rendite di vecchiaia, per vedove e per vedovi dell’AVS, le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle versate da un'assicurazione sociale di uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (DTF 141 V 186: conferma della giurisprudenza secondo cui una rendita transitoria erogata dall'istituto di previdenza professionale fino al raggiungimento dell'età pensionabile AVS deve essere qualificata come reddito acquisito sotto forma di rendita a norma dell'art. 28 OAVS [consid. 3.1]; RCC 1988 pag. 184), le rendite d'invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d'assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da contratti di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si basano su una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite dell’AVS per i figli che sono versate con la rendita di vecchiaia alla persona tenuta a pagare i contributi (DIN, versione francese, in vigore dal 1° gennaio 2011; nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014: le rendite dell’AVS per figli alle quali il beneficiario di una rendita AVS ha diritto; cfr. art. 22ter LAVS), le rendite per i figli se non sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC 1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge o del partner registrato che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).

 

Al contrario, non rientrano nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite (cfr. N. 2090 DIN, in vigore dal 1° gennaio 2013): i contributi di mantenimento del diritto di famiglia a condizione che non siano già contemplati nel N. 2089 DIN (art. 328 CC); le prestazioni complementari; le prestazioni d’assistenza regolari dell’aiuto sociale; tutte le rendite della LAI (art. 28 cpv. 1 OAVS); le rendite e pensioni per figli di cui i figli sono creditori diretti (per esempio le rendite per orfani della LAVS, della LPP e della LAINF; RCC 1990, pag. 454); il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1976 = DTF 101 V 177; RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163); le prestazioni periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui valore capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre 2005); gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali.

 

                                   6.   I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali.

La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

Per il resto, gli articoli 22-27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 7 prima frase OAVS).

 

                                   7.   Nell’evenienza concreta, con la diminuzione del reddito aziendale conseguito dal marito dal 2013 in poi e, conseguentemente, anche dei relativi contributi personali dovuti, nel 2016 la Cassa di compensazione ha affiliato retroattivamente al 2013 RI 1 quale persona senza attività lucrativa, non risultando più adempiuti i presupposti per esonerarla dal pagamento dei suoi contributi personali in virtù dell’art. 3 cpv. 3 LAVS.

 

La ricorrente contesta questa conclusione, comprovando che il marito ha invece versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo per gli anni 2013, 2014 e 2015. Per gli anni 2016 e 2017 il calcolo dei contributi va invece rettificato in base alle sue nuove condizioni economiche, che consistono nella sola entrata della rendita AVS del marito e non più anche delle due rendite versate dagli assicuratori privati.

 

                                   8.   Il TCA rileva che gli estratti conto del marito per gli anni 2013, 2014 e 2015 indicano effettivamente i contributi personali che egli ha versato in quegli anni come indipendente (docc. A1-A3).

Tuttavia, come ha correttamente osservato la Cassa di compensazione, questi estratti conto comprendono pure non solo il pagamento di contributi personali riferiti ad altri anni di contribuzione, ma anche la restituzione di contributi d’acconto versati in eccesso dal coniuge dell’assicurata dopo l’emanazione delle decisioni di fissazione dei contributi personali per indipendenti.

Ciò significa che, a conti fatti, gli importi definitivi versati da RA 1 quali contributi personali non raggiungono il doppio del contributo minimo richiesto dall’art. 3 cpv. 3 LAVS per poter esonerare la moglie dal pagare a sua volta i contributi AVS/AI/IPG.

Durante l’anno 2013, come persona esercitante un’attività indipendente il marito della ricorrente ha versato quattro acconti da Fr. 866,80 l’uno, per un totale di Fr. 3'467,20 (doc. A1).

Con la decisione definitiva del 1° luglio 2014 (doc. 7) la Cassa di compensazione ha fissato in Fr. 995,25 i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti da RA 1 per l’anno di contribuzione 2013, di cui Fr. 704,40 di contributi AVS/AI/IPG, Fr. 256,50 di contributi AF, Fr. 20,25 di contributi AFI e Fr. 14,10 di spese amministrative.

Come risulta dall’annesso conguaglio, di pari data, la Cassa di compensazione ha rimborsato all’assicurato la somma di Fr. 2'471,95 (Fr. 3'467,20 – Fr. 995,25), importo che gli è stato accreditato il 26 giugno 2014 e che in effetti figura nel suo estratto conto dei contributi personali del 2014 (doc. A2: “01. – 12.2013 AVS conto corrente postale da rimborsi Fr. 2'471,95”).

Pertanto, per l’anno di contribuzione 2013 i (puri) contributi AVS/AI/IPG effettivamente versati dal coniuge dell’assicurata ammontano a Fr. 704,40 e quindi non raggiungono il doppio del contributo minimo - che nel 2013 era di Fr. 480.- e quindi di Fr. 960.- - in modo tale da poterla così esentare in virtù dell’art. 3 cpv. 3 LAVS dal versare anch’essa dei contributi.

 

Dall’estratto conto dell’anno 2014 (doc. A2) risulta che il coniuge della ricorrente ha versato per quell’anno quattro acconti di contributi personali in ragione di Fr. 3'159,40 (Fr. 789,85 x 4), a cui si aggiungono Fr. 59,75 + Fr. 1,55 + Fr. 1,30 di interessi remuneratori sui contributi per il 2012 e Fr. 59,90 + Fr. 1,65 + Fr. 1,30 per interessi moratori sui contributi per l’anno 2013, per un totale di Fr. 3'284,85.

La decisione di fissazione dei contributi personali per indipendenti per l’anno 2014 emessa il 19 giugno 2015 (doc. 6) ha stabilito nel contributo minimo di Fr. 480.- i contributi dovuti da RA 1 oltre accessori, perciò la differenza fra gli acconti versati (Fr. 3'159,40) e i contributi dovuti (Fr. 494,60), a cui si sono aggiunti gli interessi remuneratori (Fr. 62,55) maturati nel frattempo, è stata rimborsata all’interessato in ragione di Fr. 2'727,35. Questo importo risulta nell’estratto conto dei contributi personali del 2015 (doc. A3) come “Rimborso (CCP) Pagamento” avvenuto il 23 giugno 2015 per il periodo contributivo gennaio-dicembre 2014.

In conclusione, il pagamento del contributo minimo di Fr. 480.- da parte del marito non permette di esonerare la ricorrente dal versare a sua volta dei contributi personali quale persona senza attività lucrativa.

 

Medesimo discorso vale anche per l’anno di contribuzione 2015, laddove con la decisione del 19 giugno 2015 (doc. 5) l’amministrazione ha fissato provvisoriamente i contributi dovuti dal marito dell’assicurata per quell’anno in Fr. 788,95, rispettivamente in Fr. 197,25 a trimestre, di cui Fr. 626,40 di soli contributi AVS/AI/IPG e quindi in un importo insufficiente per potere beneficiare in specie degli effetti dell’art. 3 cpv. 3 LAVS.

 

Da quanto precede discende dunque che l’agire della Cassa di compensazione è corretto, ciò che porta quindi il TCA a confermare pienamente le tre decisioni definitive di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG dovuti dalla ricorrente per gli anni 2013, 2014 e 2015.

 

Quanto all’anno 2016, con la decisione su opposizione impugnata la Cassa di compensazione ha affermato che, alla luce della notifica di tassazione IC 2016 dopo rettificazione del 12 aprile 2017 (doc. A4), cresciuta in giudicato, rettificherà la decisione provvisoria di fissazione dei contributi per quell’anno, ovvero emanerà una nuova decisione definitiva in cui prenderà in considerazione soltanto la metà della rendita AVS del marito e non più anche delle rendite per perdita di guadagno che egli percepiva, poiché con il raggiungimento dei 65 anni questi diritti sono decaduti.

Pertanto, al reddito sotto forma di rendita di Fr. 12'337,50 (Fr. 24'675.- : 2), moltiplicato per 20, aggiungerà la metà della sostanza netta imposta dall’Ufficio di tassazione, pari a Fr. 456'274.- (Fr. 1'003'071.- : 2).

La nuova soluzione indicata dall’amministrazione è corretta e va confermata.

 

Non v’è motivo per il TCA di mettere in discussione nemmeno la modifica che la Cassa di compensazione ha affermato che adotterà per l’anno di contribuzione 2017. Con la decisione su opposizione l’amministrazione ha infatti dichiarato che i contributi verranno ristabiliti (provvisoriamente) secondo le medesime basi di calcolo che per l’anno 2016, ma che comunque la nuova decisione di fissazione dei contributi potrà essere rimessa in discussione quando sarà disponibile e cresciuta in giudicato la notifica di tassazione IC 2017.

 

                                   9.   Alla luce delle considerazioni esposte, la decisione su opposizione deve essere confermata e il ricorso integralmente respinto per tutti gli anni di contribuzione in oggetto (dal 2013 al 2017).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Ritenute le considerazioni esposte, in particolare al consid. 8, il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti