Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2017.3

 

IR/sc

Lugano

18 aprile 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2017 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

CO 1 

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

                                    ·   che RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni con atto (petizione) del 30 gennaio 2017 convenendo in causa la “__________” ora “__________” e la “__________”;

 

                                    ·   che, a fondamento delle sue pretese, RI 1 indica la conclusione di un contratto di lavoro con la __________ in qualità di __________ con la pattuizione di un salario di “CHF 20'000.-- al netto delle deduzioni sociali”;

 

                                    ·   che, secondo RI 1, il datore di lavoro non ha rilasciato “nè il conteggio mensile del salario con il dettaglio delle deduzioni per i contributi sociali, né affiliato il dipendente a un istituto di previdenza regolarmente registrato, tantomeno annunciato il dipendente alla Cassa CO 1” (doc. I pag. 4);

 

                                    ·   che, nella sua petizione, RI 1 evidenzia come “visto quanto precede, il datore di lavoro dovrà preparare i conteggi per stabilire esattamente sia il salario lordo da assoggettare all’AVS e all’istituto di previdenza professionale che l’ammontare di tutte le deduzioni.” (doc. I pag. 4);

 

                                    ·   che, nella sua petizione, RI 1 osserva ancora di avere richiesto “il proprio estratto del conto individuale presso la cassa CO 1. La Cassa non può avviare nessuna ricerca poiché non le è noto alcun numero AVS di parte istante (doc. D). Da qui la necessità della presente procedura, affinché il salario lordo stabilito in istruttoria sia comunicato per l’assoggettamento, con conseguente condanna del datore di lavoro a versare alla Cassa i contributi e al dipendente rilasciato un estratto conto individuale aggiornato.” (doc. I pag. 5) ed ancora “La Cassa CO 1 rilascerà al dipendente il nuovo conteggio del conto individuale, mentre l’istituto di previdenza rilascerà al dipendente il certificato di previdenza di fine anno e verserà la prestazione d’uscita” (doc. I pag. 5);

 

                                    ·   che, alla petizione, è stato allegato il contratto di collaborazione di RI 1 con la __________ e uno scritto della Cassa CO 1 interpellata da RI 1 tramite il proprio patrocinatore con cui si indica che “non abbiamo trovato una posizione assicurativa per l’assicurato indicato in oggetto”;

 

                                    ·   che, con scritto 6 febbraio 2017 (doc. II), il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni per i temi connessi all’applicazione della LAVS ha scritto al patrocinatore di RI 1 segnalando quanto per completezza occorre riportare in esteso:

 

" (…)

Le procedure concernenti l’applicazione della LPP sono trattate dal Collega Vice Presidente del Tribunale cantonale delle Assicurazioni … il quale mi ha segnalato l’atto per quanto esposto in particolare alla sua pagina 5.

 

Nel suo esposto lei segnala infatti un tema relativo all’AVS: la richiesta, senza seguito dall’amministrazione, di ottenere dalla Cassa CO 1 di __________ un estratto del conto individuale del suo patrocinato. Tale richiesta sarebbe stata disattesa dalla Cassa siccome non sarebbe stato rilasciato un numero AVS, con invito a volersi rivolgere all’Ufficio per la Sorveglianza del marcato del lavoro a Bellinzona. Nella sostanza lei indica che il suo patrocinato sarebbe stato ingaggiato da “__________” con sede a __________. Tale società si chiamerebbe oggi “__________”. Da un sommario esame del RC disponibile in internet non risulta che __________ o __________ siano iscritte a registro (esiste al contrario un sito internet all’indirizzo web che il contratto di collaborazione riporta). Il contratto prevede, così appare, un impegno del __________ a svolgere la sua attività nel corso di __________ e per le ordinarie attività, per conto della società e ha durata limitata. Il compenso per il __________ è specificatamente fissato.

 

Nella sua petizione lei ritiene quindi l’esistenza di un contratto di lavoro che impone al datore di lavoro di trattenere e riversare i contributi sociali sul compenso del lavoratore, e rileva che gli stessi non risulterebbero versati presso la Cassa CO 1. Lei rileva quindi la necessità (di) intervento presso il Tribunale cantonale delle Assicurazioni affinché il salario stabilito sia assoggettato e il datore di lavoro condannato a versare i contributi. In questo lei sembra ravvedere una lacuna nell’azione della Cassa.

 

D’intesa con il Presidente del Tribunale cantonale delle Assicurazioni, al fine di chiarire l’aspetto relativo alla LAVS segnalato, e per accertare l’eventuale sussistere di una ritardata o denegata giustizia ad opera della Cassa CO 1 l’atto da lei inoltrato per conto di RI 1, ossia la sua petizione 30 gennaio 2017, viene registrata anche quale incarto riferito alla LAVS con il numero che appare in entrata e intimata all’amministrazione per la presentazione di una risposta di causa.

 

Ricordo che, a norma dell’art. 30ter LAVS e dell’art. 141 dell’Ordi-nanza relativa alla medesima legge, è previsto che l’assicurato possa esigere da ogni cassa di compensazione che tiene per lui un conto individuale, un estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro. L'estratto conto è rilasciato gratuitamente. Noti che l'assicurato può chiedere inoltre alla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi, o a un'altra cassa di compensazione, estratti di tutti i conti individuali tenuti per lui da ogni singola cassa di compensazione.

 

La legge prevede che l'assicurato possa chiedere alla cassa di compensazione una rettifica dell'estratto entro 30 giorni dal ricevimento. La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione. La decisione può fare oggetto di un’opposizione e il successivo provvedimento può essere impugnato al Tribunale cantonale delle assicurazioni come ricorda una sentenza di questo Tribunale (30.2010.26 in re M. del 23 maggio 2011).” (doc. II);

 

                                    ·   che l’atto è stato notificato alla Cassa CO 1 per la presentazione della risposta di causa il medesimo giorno (doc. III);

 

                                    ·   che, dopo avere richiesto e ottenuto una proroga del termine (doc. IV e V del 27 e 28 febbraio 2017, VI e VII del 29 marzo 2017), la Cassa CO 1 ha trasmesso al Tribunale la sua risposta di causa (doc. VIII) notificata (con i relativi diritti) al ricorrente (doc. IX);

 

                                    ·   che, nella sua richiesta di proroga, l’amministrazione (doc. VI 29 marzo 2017) evidenzia, in particolare, come:

 

" Per quanto concerne la ritardata o denegata giustizia se ne ribadisce l’inesistenza, rinviando a quanto sottolineato nei nostri precedenti scritti del 27 febbraio 2017.

 

Relativamente agli aspetti AVS, la Cassa conferma l’avvio, in ragione di quanto indicato negli atti ricorsuali, degli accertamenti … Al riguardo la Cassa informa che le verifiche sono ancora in atto e non sono prossime alla conclusione, …” (doc. VI)

 

                                         con il rilievo di approfondimenti da parte della Cassa;

 

                                    ·   che nella risposta di causa l’amministrazione evidenzia in particolare che:

 

" … come sottolineato nel nostro precedente scritto del 27 febbraio 2017, la Cassa ha prontamente dato riscontro alla richiesta del 9 novembre 2016 del qui ricorrente volta ad ottenere il rilascio dell’estratto conto individuale con scritto del 14 novembre 2016 (doc. D).

A questo scritto non ha fatto seguito – nè è stato preceduto – alcun’altra corrispondenza o richiesta di chiarimenti nè tantomeno un sollecito da parte del signor RI 1.

(…)

Relativamente agli aspetti AVS evidenziati dal ricorrente – di cui la Cassa è venuta a conoscenza solo a seguito del presente contenzioso –, si conferma l’avvio, in ragione di quanto indicato nell’atto ricorsuale/petizione e come da scritto del 27 febbraio 2017 a questo Tribunale, degli accertamenti presso l’insorgente medesimo tramite il rappresentante legale, … e presso il datore di lavoro ... .

Al momento le verifiche sono ancora in atto e non sono prossime alla conclusione, ritenuto l’ulteriore tempo necessario all’insorgente … oltre al datore di lavoro … per dare seguito alle richieste della Cassa intese a chiarire quanto di sua competenza.

Va da sè che, in esito ai controlli eseguiti, il ricorrente avrà modo di esprimersi in merito. “ (doc. VIII pag. 2-3);

 

                                    ·   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove) per i motivi che si desumono dalla lettura delle considerazioni ai punti di merito che seguono. Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria come a costante giurisprudenza del Tribunale Federale (si vedano in particolare le STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Con un giudizio reso a 5 giudici dalla seconda Corte di diritto sociale il 9 settembre 2015 (STF 9C_807/2014) l’Alta Corte si è confrontata con la materia annullando una decisione del Tribunale cantonale delle Assicurazioni siccome emanato a giudice unico, apparentemente instaurando così una nuova prassi più restrittiva. Tale sentenza del 2015 è stata criticata dalla dottrina (cfr. Ivano Ranzanici, La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RTiD I – 2016, p. 307 e ss., in particolare ad 4.3.3 p. 328 e ss.) siccome il TF si è scostato, senza argomentare e senza giustificare i presupposti di un cambio di giurisprudenza (che devono ossequiare i presupposti di cui alla STF 2C_768/2014 del 31 agosto 2015) dalla precedente prassi (in particolare dal caso sfociato nella STF 9C_211/2010). L’Alta Corte non si è confrontata con tale suo precedente e non ha riesaminato il contenuto delle contestazioni del ricorso sfociato nella sentenza del 2011 (come ricorda la dottrina “… con la sua sentenza 31 agosto 2015 ... Purtroppo … non si è confrontata con la sentenza … 2011 che nemmeno cita …”). Con un successivo giudizio della I Corte di diritto pubblico dell’11 novembre 2015 STF 1C_569/2015 il TF è tornato, implicitamente, sulla prassi precedente alla STF 9C_699/2014. Alla luce di quanto precede, e viste le motivazioni di merito (cfr. Ranzanici, op. cit. n. 4.3.3.1., p. 328), questa Corte può emanare il suo giudizio monocraticamente;

 

                                    ·   che il tema della procedura – avviata, come ricordato nelle considerazioni che precedono, non a fronte di esplicito gravame ma alla luce delle considerazioni esposte in una petizione fondata sulla LPP – è quello della denegata giustizia;

 

                                    ·   che per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV N. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294;

 

                                    ·   che, in concreto, oggetto del contendere è unicamente quello a sapere se la Cassa sia in mora nel rendere una decisione o una decisione su opposizione e quindi la mancata emanazione di un provvedimento dovuto, e non il merito del tema d’interesse per il ricorrente. Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b);

 

                                    ·   che  la LPGA regola il tema della decisione all'art. 49, con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate;

 

                                    ·   che giusta l'art. 56 cpv. 1 LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560);

 

                                    ·   che l'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili;

 

                                    ·   che per costante giurisprudenza del Tribunale Federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministra-tiva non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre secondo la giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 cons. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 cons. 4c, 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);

 

                                    ·   che dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto quando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Se l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., l’allora TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., l’allora TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa);

 

                                    ·   che, in concreto, all’amministrazione non può essere mosso rimprovero alcuno. Essa si è confrontata unicamente, prima dell’esposto al Tribunale, con una richiesta di rilascio di un estratto conto di persona che non risultava alla Cassa essere assicurato obbligatoriamente a norma della LAVS;

 

                                    ·   che, successivamente alla trasmissione della petizione in tema di LPP (a valere quale ricorso per denegata giustizia), l’amministrazione ha avuto gli estremi per comprendere il caso e per, conseguentemente, avviare le verifiche circa la posizione del ricorrente con riferimento alla LAVS;

 

                                    ·   che le verifiche della Cassa sono ancora in atto (vostro scritto 29 marzo 2017 al TCA, doc. VI) ma questo Tribunale cantonale delle assicurazioni non ne deve attendere l’esito potendo pacificamente accertare assoluta assenza di un ritardo nella gestione delle procedure e, tantomeno, di un diniego di giustizia;

 

                                    ·   che era comunque di rilievo, a fronte della situazione di fatto coinvolgente non solo il qui ricorrente ma anche altre persone confrontate con il medesimo datore di lavoro e con problemi analoghi, che la Cassa potesse accertare puntualmente la posizione assicurativa di ognuno di essi per verificare eventuali obblighi rispettivamente l’eventuale omissione degli stessi, nonché eventuali diritti degli assicurati;

 

                                    ·   che, alla luce di ciò, il gravame è respinto senza carico di tasse e spese alla parte ricorrente e senza attribuzione di ripetibili.

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso di RI 1, __________ è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.          

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti