Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2018.13+15

 

cs

Lugano

10 ottobre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 7 giugno 2018 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione dell’8 maggio 2018 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con due distinte decisioni formali del 20 ottobre 2017 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1 per l’attività indipendente di commerciante professionale di immobili sulla base di un reddito soggetto a contribuzione di fr. 120'000.-- (doc. 11) per un importo complessivo di fr. 12'052.80 ed ha calcolato gli interessi di mora dovuti dal 1° gennaio 2013 al 20 ottobre 2017 pari a fr. 2'896.-- (doc. 12). A quest’ultima decisione ha tolto l’effetto sospensivo all’opposizione.

 

                               1.2.   Con decisione su opposizione dell’8 maggio 2018 l’amministrazione ha confermato i calcoli effettuati (doc. 1).

 

                               1.3.   RI 1, rappresentato dall’avv. prof. dr. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento e domandando contestualmente di concedere l’effetto sospensivo al ricorso (doc. I). Rammentata la fattispecie, l’insorgente rileva di aver chiesto la revisione della tassazione IFD 2012 per ridurre l’ammontare del reddito da commercio professionale di immobili soggetto a contribuzione, avendo dovuto pagare ulteriori spese quando la tassazione era ormai cresciuta in giudicato.

                                         In seguito al rifiuto da parte dell’autorità fiscale, anche in sede di reclamo, di dar seguito alla sua richiesta, ha interposto ricorso alla Camera di diritto tributario contro la decisione su reclamo del 23 gennaio 2018.

                                         Nel merito l’interessato contesta i presupposti affinché possa essere ritenuto commerciante professionale d’immobili. Il ricorrente evidenzia che l’operazione immobiliare concerne la particella n. __________ RFD di __________, costituita in proprietà per piani e composta di due sole unità di cui una di sua proprietà. In origine l’immobile è stato acquistato dall’interessato con gli architetti __________ e __________, poi è stato costituito in proprietà per piani, edificato e un’unica unità è stata venduta ad un terzo. Il ricorrente sostiene di aver comprato un fondo e di averlo edificato per sé stesso e se la comproprietà con gli architetti __________ e __________ è estesa anche all’eventuale plus-valenza relativa alla PPP venduta a terzi, si tratta di mera amministrazione di sostanza privata, non imponibile. Secondo l’insorgente manca infatti la sistematicità e la pianificazione degli interventi, come pure la loro frequenza.

 

                               1.4.   Con risposta del 27 giugno 2018 la Cassa propone la reiezione del ricorso e del ripristino dell’effetto sospensivo (doc. III).

 

                               1.5.   Con decreto 2 luglio 2018 il giudice delegato del TCA ha accolto, nella misura in cui non era priva di oggetto, l’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo (doc. V).

 

                               1.6.   Con scritto 27 agosto 2018 l’insorgente ha postulato quali ulteriori mezzi di prova il sopralluogo e la sua audizione per comprovare che non è commerciante di immobili e che ha saputo del motivo di revisione (della tassazione 2012) a pagamento completato (doc. VIII).

 

                               1.7.   Il 3 settembre 2018 il TCA ha chiesto all’insorgente di voler precisare se il ricorso del 19 febbraio 2018 contro la decisione su reclamo del 23 gennaio 2018 dell’ufficio circondariale di tassazione di __________ (di seguito: UT) è stato nel frattempo evaso (doc. X).

 

                               1.8.   Il 10 settembre 2018 l’insorgente ha prodotto la sentenza del 18 giugno 2018 della Camera di diritto tributario che respinge, nella misura in cui è ammissibile, il suo ricorso ed ha affermato che “per questioni di opportunità, ma non per argomenti giuridici, il sig. RI 1 non ha interposto ricorso al Tribunale federale” (doc. XI).

 

                               1.9.   L’11 settembre 2018 il TCA ha posto alcune domande all’UT di __________ (doc. XII), che ha risposto il 12 settembre 2018 producendo l’incarto fiscale dell’insorgente relativo al 2012 (doc. XIII).

 

                             1.10.   Con osservazioni del 25 settembre 2018 il ricorrente ha contestato la presa di posizione dell’UT (doc. XV).                              

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

 

                               2.2.   I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

                                         Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

                                         Se l’esercizio commerciale non corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).

                                         Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

                                         Il reddito non è convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).

 

                               2.3.   Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

                                         Nei casi di procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

 

                               2.4.   Va ancora rammentato che ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, il reddito netto proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:

 

                                         a.   le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;

 

                                         b.   gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;

 

                                         c.   le perdite commerciali subite e allibrate;

 

                                         d.   le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, nel periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale, purché sia escluso che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica;

 

                                         e.   i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;

 

                                         f.    l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda; il tasso d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.

 

                                         Il Consiglio federale può accordare, all’occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo proveniente dall’attività lucrativa indipendente.

                                         Ai sensi dell’art. 9 cpv. 3 LAVS il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell’azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione.

                                         Per l’art. 9 cpv. 4 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all’art. 8 LAVS, all’art. 3 cpv. 1 LAI e all’art. 27 cpv. 2 LIPG. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.

 

                               2.5.   Per giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione (sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid. 3). Di principio le casse di compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 134 V 250 consid. 3.3 e riferimenti).

                                         L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

                                         Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

 

                               2.6.   Va ancora rilevato che a norma dell'art. 17 OAVS sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'articolo 18 capoverso 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l'articolo 18 capoverso 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'articolo 18 capoverso 2 LIFD.

                                         Secondo l'art. 18 cpv. 1 LIFD sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

                                         Pronunciandosi sulla portata di questa norma, nonostante i dubbi sollevati dalla giurisprudenza cantonale e dalla dottrina, il Tribunale federale ha confermato, con una sentenza del 1999, l'imponibilità degli utili provenienti da commercio professionale di beni, in particolare immobili e titoli (DTF 125 II 113).

                                         L'Alta Corte ha posto l'accento sul fatto che l'art. 16 cpv. 1 LIFD dichiara imponibile "la totalità dei proventi, periodici e unici" e afferma pertanto il principio dell'imposizione del reddito netto complessivo. Esenti sono invece secondo l'art. 16 cpv. 3 LIFD solo gli utili in capitale "conseguiti nella realizzazione di sostanza privata": la legge si limita a esplicitare quanto vigeva già in precedenza; da parte loro, gli articoli da 17 a 23 LIFD si limitano a descrivere i redditi imponibili più importanti e definiscono in particolare i redditi da attività lucrativa dipendente ed indipendente. Per il legislatore, dunque, secondo quanto conclude il Tribunale federale, anche utili provenienti da un'attività che oltrepassa la mera amministrazione della sostanza privata rappresentano reddito da attività lucrativa indipendente ed anche i beni impiegati per tale attività costituiscono sostanza aziendale, anche se manca ogni attività organizzata nella forma di una vera e propria impresa.

                                         Ne consegue che l'esenzione secondo l'art. 16 cpv. 3 LIFD è limitata a quegli utili in capitale che sorgono nel quadro della usuale amministrazione del patrimonio, cioè senza una particolare attività del contribuente indirizzata al conseguimento di un lucro, oppure in seguito ad un'occasione che si offre in modo casuale. Poiché bisogna fondarsi su una nozione ampia di attività lucrativa indipendente, l'art. 18 LIFD permette di considerare un'attività che oltrepassa la semplice amministrazione del patrimonio come una forma di attività lucrativa indipendente.

 

                                         Va infine ricordato che secondo la pluridecennale prassi del Tribunale federale, vi è commercio professionale di immobili non appena il contribuente svolge un'attività che eccede la mera amministrazione del patrimonio e sfrutta il mercato immobiliare alla stregua di un commerciante professionale, nell'intento di realizzare un profitto (DTF 112 Ib 81 consid. 2a e rif.; STF 2P.56/2000 del 27 marzo 2001). In particolare, sono considerati indizi di un'attività lucrativa, un'elevata frequenza di operazioni, l'esistenza di legami tra tali operazioni e l'attività professionale del contribuente, l'uso di notevoli crediti, il fatto che l'interessato si serva di conoscenze professionali proprie o di terzi, la breve durata del possesso dei fondi e il reinvestimento dei profitti in ulteriori operazioni immobiliari (STF del 25 marzo 2004 nella 2A.37/2004).

                                         Per stabilire se si è o no in presenza di un commercio professionale d'immobili, si deve tenere conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. DTF 125 II 113 consid. 3c e 6a).

 

                                         Nella sentenza 2A.37/2004 del 25 marzo 2004 il TF ha affermato:

 

" 2.1 Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l'acquisto e la rivendita della quota di comproprietà della part. n. XXX RFD di Y.________ da parte di A.A.________ costituisca un'operazione di mera amministrazione della propria sostanza privata, nel qual caso l'utile conseguito risulterebbe esente da imposta (art. 16 cpv. 3 LIFD), oppure vada considerata alla stregua di un'attività lucrativa indipendente, relativa segnatamente al commercio professionale di immobili. In quest'ultima evenienza, i proventi realizzati sarebbero soggetti ad imposizione (art. 18 cpv. 1 LIFD). Secondo una consolidata giurisprudenza, tale distinzione va tratta ponderando, in funzione delle particolarità di ogni singola fattispecie, tutta una serie di indizi, quali il carattere sistematico o pianificato dell'attività intrapresa, l'impegno a migliorare ed accrescere il valore degli immobili, la frequenza delle operazioni, l'esistenza di legami tra queste ultime e l'attività professionale del contribuente, il ricorso a conoscenze professionali proprie o di terzi, la breve durata della proprietà, l'uso di notevoli crediti, la partecipazione a una società di persone e il reinvestimento dei profitti in ulteriori operazioni immobiliari (DTF 125 II 113 consid. 3c e 6a; 122 II 446 consid. 3b; sentenza 2P.56/2000 del 27 marzo 2001, in: RDAT II-2001 n. 15t, consid. 3b/bb). 

2.2 In concreto, dall'accertamento dei fatti operato dalla Camera di diritto tributario - di principio vincolante per questa Corte (art. 105 cpv. 2 OG) - emerge che l'acquisto del sedime, al prezzo di fr. 3'100'000.--, è avvenuto in comune tra tre persone, fra cui il ricorrente, attive nel settore dell'edilizia. L'operazione è inoltre stata finanziata con ingenti capitali di terzi; in effetti, anche la quota parte di capitale proprio, pari a circa il 25% del prezzo d'acquisto, è stata ottenuta dall'insorgente quasi esclusivamente ricorrendo a dei prestiti, come concluso dall'autorità fiscale e, almeno in parte, confermato pure nella memoria di ricorso. Nel giro di un paio d'anni dall'acquisto, nell'immobile sono poi stati investiti in opere di miglioria circa fr. 710'000.--, nuovamente finanziati, in larga misura, mediante aumento del debito della comproprietà. In base al riassunto degli interventi, prodotto in sede cantonale, la ditta di cui il ricorrente è titolare ha eseguito lavori per l'importo di circa fr. 21'000.--. La società dell'altro comproprietario, poi divenuto proprietario unico, ha invece operato risanamenti per oltre fr. 268'000.--. L'insorgente ha infine venduto la sua quota di proprietà del fondo dopo poco più di quattro anni dall'acquisto, ricavandone un utile, computato ai fini dell'imposta sull'utile immobiliare, di fr. 461'204.--. Trascorso qualche mese, egli ha acquistato un appartamento di vacanza a San Bernardino, con un apporto di capitale proprio di fr. 50'000.--. 

2.3 L'insieme delle circostanze sopra descritte porta inequivocabilmente a concludere che il ricorrente non si è limitato semplicemente ad amministrare il proprio patrimonio o ad approfittare di un'opportunità risultante da circostanze fortuite, ma ha sfruttato il mercato immobiliare alla stregua di un commerciante professionale, nell'intento di realizzare un profitto. Lo dimostrano in maniera convergente tutti gli elementi testé evidenziati, ossia la partecipazione ad un'operazione immobiliare collettiva, il genere d'attività degli imprenditori coinvolti, il massiccio apporto di capitali di terzi, l'ampiezza dei lavori di miglioria, la breve durata del possesso, il reinvestimento, perlomeno parziale, del guadagno ottenuto in altri progetti immobiliari e l'importanza degli interventi effettuati direttamente dagli interessati. A quest'ultimo riguardo, significativi non sono soltanto i lavori, tutto sommato di modesta entità, svolti dalla ditta del ricorrente, ma anche, e soprattutto, quelli intrapresi dall'altro comproprietario; anche questi possono infatti venir presi in considerazione per valutare la natura professionale dell'attività dell'insorgente (DTF 125 II 113 consid. 3c; 122 II 446 consid. 3b).

Tali eloquenti indizi non possono d'altro canto ragionevolmente essere sovvertiti dal carattere unico e isolato dell'operazione immobiliare, né dalle ragioni invocate a giustificazione della vendita. In proposito, il decesso del terzo comproprietario e la relativa posizione dominante assunta dal figlio di quest'ultimo non appaiono invero suscettibili di aver modificato sensibilmente, dal lato pratico, la posizione del ricorrente nei rapporti tra comproprietari. 

2.4 In definitiva, ne consegue pertanto che la Corte cantonale ha ritenuto a giusta ragione imponibile l'utile realizzato mediante la controversa transazione immobiliare quale provento di un'attività lucrativa indipendente. Tratta questa conclusione, non v'è dubbio che tale guadagno rappresenti un reddito straordinario sottoposto ad un'imposta annua intera, giusta l'art. 218 cpv. 2 e 3 LIFD, siccome realizzato nel periodo del cosiddetto vuoto di tassazione, conseguente al passaggio, in Ticino, al sistema impositivo postnumerando annuale. I relativi parametri di computo, così come il risultato che ne deriva, non sono infine neppure contestati.”

 

                                         Cfr. anche la sentenza 9C_162/2014 del 31 luglio 2014.

 

                               2.7.   In concreto l’insorgente, nato nel 1965, attivo presso la __________, con la tassazione IFD 2012 è stato tassato su un reddito aziendale di fr. 120'000.-- “riferito al commercio professionale di immobili”.

                                         La tassazione su reclamo del 1° aprile 2015 è cresciuta incontestata in giudicato (doc. 6).

 

                                         II 20 novembre 2017 l’insorgente ha chiesto la revisione della decisione su reclamo, chiedendo di dedurre dall’importo di fr. 120'000 l’ammontare di fr. 44'772.65 pari alla quota parte che è stato condannato a pagare alla __________ in seguito ad una sentenza del 10 marzo 2017 del Pretore di __________.

 

                                         La domanda di revisione è stata respinta con decisione su reclamo del 23 gennaio 2018, confermata dalla sentenza 80.2018.36 del 18 giugno 2018 della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello, cresciuta incontestata in giudicato (doc. XI).

 

                                         Questo Tribunale non può pertanto scostarsi dall’ammontare del reddito di fr. 120'000 stabilito definitivamente dall’autorità fiscale (cfr. consid. 2.5. e DTF 134 V 250). Le censure relative alla contestazione dell’importo derivante dall’operazione immobiliare in esame vanno di conseguenza respinte.

 

                                         Oggetto del contendere può unicamente essere la qualifica dell’operazione immobiliare, di attività indipendente o di mera amministrazione del patrimonio.

 

                               2.8.   Interpellato in merito circa la fonte del reddito aziendale tassato nel 2012 il ricorrente il 12 ottobre 2017 ha affermato trattarsi di un’ “unica transazione immobiliare” (doc. 16). In sede fiscale il reddito è stato tassato quale attività indipendente accessoria e lo statuto di commerciante professionale d’immobili non è mai stato contestato (doc. XIII).

 

                                         Con il ricorso, per la prima volta, l’interessato censura la qualifica di commerciante professionale di immobili: sostiene di aver comperato un fondo e di averlo edificato costruendo la propria abitazione. Afferma che anche volendo ritenere che la comproprietà con gli architetti __________ e __________ si sia estesa all’eventuale plus-valenza relativa alla PPP venduta a terzi, si tratta di amministrazione di sostanza privata perché manca la sistematicità e la pianificazione degli interventi, come pure la loro frequenza (doc. I).

 

                                         Chiamato dal TCA a precisare le ragioni della qualifica di commerciante professionale di immobili del ricorrente, l’UT ha spiegato:

 

" (…)

Partecipazione ad una società semplice.

 

Il 22.04.2009 a registro fondiario viene iscritta la seguente compravendita relativa alla particella __________ RFD di __________: venditrice sig. a __________ e acquirenti il signor RI 1 (in ragione di ½) e la società semplice composta dagli architetti __________ e __________.

Nella procedura di reclamo che era stata presentata contro l’imposizione della quota parte del reddito al signor RI 1 in misura di fr. 180'000 (1/2 del ricavo totale) viene presentata una convenzione del 20 marzo 2009 dalla quale risulta che “gli utili derivanti dalla vendita dei due appartamenti intestati alla società semplice saranno ripartiti come segue: 1/3 a favore RI 1 e 2/3 a favore della società semplice”.

 

Questa prima constatazione depone a favore della presenza di un attività quale commerciante di immobili anche da parte del signor RI 1, cosa per altro mai contestata nelle procedure di reclamo e di revisione poi presentate. Infatti il fatto di associarsi con persone attive nel ramo immobiliare dedite anche alla compravendita di immobili è un elemento importante di giudizio.

 

Edificazione di una palazzina, finanziata con mezzi di terzi, costituzione di una PPP e successiva vendita.

 

Nel corso degli anni 2009/2010/2011 i tre promotori hanno poi costruito una palazzina di due appartamenti di cui è stato venduto il 13.04.2012 alla signora __________.

L’investimento totale di 3'450'000 era stato finanziato sia mediante debiti bancari sia con degli anticipi versati dall’acquirente negli anni 2010/2011. Infatti a fine 2012 la società semplice o comproprietà ha dichiarato un debito complessivo di 900'364 e negli anni 2010/2011 la signora __________, su un prezzo di vendita di fr. 2'350'000, aveva anticipato 2’152413.

 

Nelle circostanze sommariamente riassunte sono da evidenziare ulteriori tratti caratteristici del “commerciante di immobili” ed in particolare: breve durata del possesso, finanziamento con mezzi di terzi e costituzione di una PPP per la vendita.

 

Alla luce di queste considerazioni l’ufficio di tassazione ritiene che nel caso in esame l’imposizione di un reddito derivante dal commercio professionale di immobili, si ribadisce mai contestato nel principio ma solo nella sua quantificazione, è pacifica.” (doc. XIII)

 

Il ricorrente ha censurato le valutazioni del fisco, affermando:

 

" (…)

Ad 1) Partecipazione a una società semplice

 

La società semplice è un contratto e non una società. Contratto con il quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune. E lo scopo comune, qui, era l’edificazione di una palazzina, di cui – e l’UT non lo dice – un appartamento era ed è rimasto al sig. RI 1. E poi, la società semplice era quella tra gli arch. __________ e __________. L’ispezione al registro fondiario lo dimostra, così come l’estratto “SIFTI” dei “proprietari precedenti” il fondo n. __________ (allegato estratto). Come tale, un contratto non può “Depo(rr)e a favore di un’attività quale commerciante di immobili”. Proprio perché la “società semplice” è riferita agli architetti __________ e __________.

 

Ad 2) Edificazione di una palazzina

 

Come si nota, la palazzina è composta di 2 unità di PPP – e non di varie unità-, di cui una è rimasta al sig. RI 1, quale sua abitazione primaria. E lì egli vive ancora oggi. Che poi l’altra PPP sia stata venduta per fr. 2'350'000 e l’acquirente abbia deciso, per sua scelta personale, di versare fr. 2'152'413 non riguarda il sig. RI 1. Ora, la situazione è la seguente: RI 1 acquista ½ di un terreno sul quale edifica il proprio appartamento. Egli ha beneficiato di un utile, ma della propria fortuna privata.

 

Inoltre, a ben vedere, le risposte da dare alle domande poste da questo lodevole Tribunale sono le seguenti, e possono senz’altro essere estrapolate dalle considerazioni dell’Ufficio circondariale di tassazione.

 

.   Vi è stata frequenza del medesimo tipo di operazione? No;

.   Vi è un legame tra questa operazione e l’attività professionale del dipendente? No

.   Vi è stato l’uso di notevoli crediti? No, poiché gli architetti __________ e __________ hanno messo a garanzia il loro onorario e il sig. RI 1 mezzi propri per fr. 200'000, onde un totale di fr. 400'000, a fronte di un preventivo dell’opera di fr. 2'500'000 (costi finali complessivi di fr. 3'470'000);

.   L’interessato si è servito di conoscenze proprie o di terzi? No, egli svolge tutt’altro mestiere. E come tutti, per edificare la propria abitazione si è rivolto a un architetto;

.   Il fondo venduto e stato detenuto per poco tempo? No, il terreno è stato acquistato nel 2009 e lo scioglimento della comproprietà con assegnazione a lui dell’appartamento (residenza primaria) nel 2013; la quota di 1/3 del ricavo è stata da lui usata per acquisire la sua parte.

.   I profitti sono stati reinvestiti in ulteriori operazioni immobiliari? No.

 

Come si può notare, il sig. RI 1 ha semplicemente costruito casa. Non si tratta di un commerciante di immobili.” (doc. XV)

 

                               2.9.   La tesi dell’insorgente non può essere seguita.

 

Alla luce degli atti prodotti dalle parti ed acquisiti da questo Tribunale, nonché delle risposte fornite dall’UT, la qualifica di commerciante professionale di immobili va confermata.

 

Il 20 marzo 2009 il ricorrente e la società semplice formata da __________ (architetto) e __________ (disegnatore edile; cfr. sentenza della Pretura di __________ del 10 marzo 2017) hanno sottoscritto una convenzione in relazione all’acquisto “del part. no. __________ di __________ in comproprietà” (sottolineatura del redattore). Il prezzo di acquisto è stato ripartito nella misura di fr. 420'000 a carico dell’insorgente e di fr. 330'000 della società semplice ed è stato convenuto che sarebbe stata costituita una PPP ripartita come segue: attico di proprietà del ricorrente con quota 508/1000 e 2 appartamenti sottostanti (poi divenuto uno solo [cfr. doc. XIII]) di proprietà della società semplice con quota di 232/1000 e 260/1000. Gli utili derivanti dalla vendita dei due appartamenti (poi divenuto uno solo [cfr. doc. XIII]) intestati alla società semplice sarebbero stati ripartiti nella misura di 1/3 a favore del ricorrente e 2/3 della società semplice (cfr. incarto fiscale). Uguale riparto sarebbe stato riconosciuto anche qualora gli appartamenti non fossero stati venduti ma affittati.

 

Il 22 aprile 2009 è stata iscritta a registro fondiario la compravendita della particella __________ RFD __________ da __________ a __________ per ½ e alla società semplice di __________ e __________ per ½ (doc. B1). Il 9 agosto 2010 è stata iscritta la costituzione di una PPP, con la medesima ripartizione (doc. B1).

 

Il 13 aprile 2012 un appartamento della PPP è stata venduto a __________ (doc. XIII).

 

L’investimento dell’operazione ammonta a fr. 3'450'000, finanziato sia tramite debiti bancari, sia con anticipi versati dall’acquirente negli anni 2010 e 2011, e meglio fr. 2'152'413 (doc. XIII).

 

Da rilevare pure che in seguito alla petizione inoltrata dalla __________ innanzi alla Pretura di __________ il ricorrente, __________ e __________ sono stati condannati a pagare un importo di fr. 92'416.70 oltre interessi. Dalla sentenza del 10 marzo 2017 emerge che i convenuti sono stati tutti promotori immobiliari della __________, edificio plurifamiliare realizzato sul fondo part. n. __________ RFD del Comune di __________ (pag. 2, secondo paragrafo). Della progettazione e della direzione lavori si è occupata la __________ e l’insorgente e la società semplice hanno sottoscritto un contratto d’appalto del 24 agosto 2010/3 settembre 2010 con la __________, ditta attiva nel campo della metalcostruzione, commissionandole la fornitura di serramenti (pag. 2, quarto paragrafo).

 

Dalla documentazione prodotta il 25 settembre 2018 si evince ancora che l’insorgente, unitamente a __________ e __________, il 20 dicembre 2012 ha sottoscritto, con una banca, una convenzione relativa ad una cessione fiduciaria in proprietà di cartelle ipotecarie a titolo di garanzia ed un contratto per un credito di costruzione per un importo di fr. 900'000.

Conformemente a quanto giudicato dal TF nella sentenza 2A.37/2004 del 25 marzo 2004 anche nel caso di specie l’insieme delle circostanze sopra descritte porta inequivocabilmente a concludere che l’insorgente non si è limitato ad amministrare il proprio patrimonio o ad approfittare di un’opportunità risultante da circostanze fortuite, ma ha sfruttato il mercato immobiliare alla stregua di un commerciante professionale, nell’intento di realizzare un profitto.

Lo dimostrano in maniera convergente gli elementi descritti dall’UT nel suo scritto del 12 settembre 2018 (doc. XIII) e gli atti dell’incarto: la partecipazione ad un’operazione immobiliare collettiva con la costituzione di una comproprietà insieme ad una società semplice costituita da un architetto ed un disegnatore edile con la firma di una convenzione che prevedeva la suddivisione dell’utile nella misura di 1/3 al ricorrente e 2/3 a favore della società semplice, il genere di imprenditori coinvolti (un architetto ed un disegnatore edile), il massiccio apporto di capitali di terzi (cfr. doc. XIII: fr. 2'152'413), la costituzione di una PPP per la successiva vendita di un appartamento, la breve durata del possesso dell’appartamento venduto a __________ (cfr. sentenza 2A.37/2004 del 25 marzo 2004).

 

Tutti questi indizi non possono essere sovvertiti dal carattere unico e isolato dell’operazione immobiliare e dalla circostanza che nell’ambito della medesima operazione è stato costruito anche l’appartamento destinato alla sua abitazione primaria.

 

Inoltre, va ribadito che in sede di tassazione fiscale l’insorgente non ha mai contestato la qualifica di commerciante professionale di immobili, rispettivamente di reddito da attività indipendente accessoria. Ciò né nell’ambito del reclamo contro la decisione di tassazione del 28 gennaio 2015, né nell’ambito della procedura di richiesta di revisione della decisione su reclamo del 1° aprile 2015, sfociata nella sentenza 80.2018.36 del 18 giugno 2018.

 

Ora, in considerazione del principio di unità e coerenza dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2). Al parallelismo tra qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

Il mancato rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

 

                                         In concreto la decisione del fisco è conforme alla giurisprudenza federale relativa al commercio professionale d’immobili e va pertanto fatta propria anche in ambito AVS.

                                        

                             2.10.   Va ora esaminato se l’insorgente deve pagare anche gli interessi di mora.

 

                                         Giusta l'art. 26 cpv. 1 LPGA, i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi.

 

                                         Per l'art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS devono segnatamente pagare gli interessi di mora le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile per il quale i contributi sono dovuti (cfr., per quanto concerne gli indipendenti e l’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, la DTF 134 V 405, consid. 4.2).

 

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; sentenza H 148/03 del 10 novembre 2003).

 

                             2.11.   Nel caso in esame, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento di interessi di mora basandosi sull'art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS (cfr. doc. 1, punto 3).

 

                                         Per quanto concerne gli interessi, l'art. 26 cpv. 1 LPGA prevede che i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi.

 

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; sentenza H 148/03 del 10 novembre 2003).

 

                             2.12.   Nel caso in esame, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento di interessi di mora basandosi sull'art. 41bis (cfr. doc. 12) cpv. 1 lett. b OAVS e calcolandoli sulla base di 1730 giorni di ritardo (dal 1° gennaio 2013 [1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione] al 20 ottobre 2017 [giorno della fatturazione]).

 

                                         Pronunciandosi nell’ambito di fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti un'attività indipendente debitrici di contributi personali, alle quali è stata applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti (DTF 134 V 405; sentenza 9C_623/2007, sentenza 9C_709/2007 e sentenza 9C_632/2007 tutte e tre del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha affermato che il ricorrente non poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un comportamento negligente.

L'Alta Corte ha infatti precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; sentenza H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Dal momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa (o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; sentenza H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2). Il ricorrente avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1).

L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno infatti per funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3). Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti.

 

Inoltre, per l'art. 24 cpv. 4 OAVS le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile. Pertanto, se risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, i contribuenti sono tenuti a segnalarlo alle casse di compensazione, le quali adeguano poi i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS). In questo modo si registra una stretta relazione tra questo disposto e l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. Gli interessi iniziano a decorrere relativamente tardi, sicché le persone tenute a pagare i contributi possono valutare il loro reddito effettivo sulla base del bilancio di esercizio e segnalare un'eventuale divergenza alle casse di compensazione. In questo modo, i contribuenti dispongono del tempo necessario per pagare un'eventuale differenza prima ancora che inizino a decorrere gli interessi moratori (DTF 134 V 405 consid. 7.2; VSI 2000 pag. 119).

 

Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V 297, secondo cui gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente da colpa (consid. 3.3.2.2).

 

                             2.13.   Nell'evenienza concreta spettava pertanto all’insorgente dar seguito ai suoi obblighi notificando immediatamente alla Cassa di compensazione il reddito da commerciante professionale d’immobili conseguito nell’anno in esame, dopo la realizzazione di tale reddito.

A questo proposito va evidenziato che con sentenza 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 il Tribunale federale ha chiarito che anche se una notifica di tassazione è disponibile, la Cassa non è tenuta ad attivarsi per ottenerla:

 

“4.2 Contrariamente a quanto sembra pretendere l'insorgente, in forza dell'art. 27 cpv. 1 OAVS le casse di compensazione non sono obbligate, prima dell'emanazione di una decisione contributiva, di richiedere gli incarti fiscali degli assicurati e di andare alla ricerca di notifiche di tassazione cresciute in giudicato, essendo piuttosto il compito delle autorità fiscali di trasmettere i dati necessari (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 127/04 del 30 dicembre 2004, consid. 4, resa in applicazione della precedente versione dell'art. 27 cpv. 1 prima frase OAVS, in vigore fino al 31 dicembre 2000, il cui tenore corrisponde tuttavia sostanzialmente a quello qui in esame).”

                                        

                             2.14.   Anche il tasso del 5% applicato in virtù dell’art. 42 cpv. 2 OAVS va confermato. Il TF ha più volte stabilito che esso è conforme alla legge e non vi si può derogare (cfr. sentenza 9C_531/2015 del 22 marzo 2016, pubblicata in SVR 8/9 2016, AHV Nr. 9, pag. 25 e seguenti), poiché si tratta di un interesse tecnico (cfr. DTF 139 V 297 consid. 3.3.2.2) che non è da mettere in relazione con i tassi d’interesse dei mercati finanziari (sentenza 9C_531/2015 del 22 marzo 2016, pubblicata in SVR 8/9 2016, AHV Nr. 9, pag. 25 e seguenti).

 

                             2.15.   Quali prove l’assicurato chiede il sopralluogo e la sua audizione (doc. VIII).

 

                                         Il TCA ha esperito alcuni accertamenti. Ha segnatamente acquisito la sentenza del 18 giugno 2018 della Camera di diritto tributario in merito alla sua richiesta di revisione della notifica di tassazione 2012 ed ha interpellato l’UT competente, il quale ha prodotto l’incarto fiscale dell’insorgente, per stabilire sulla base di quali criteri il ricorrente è stato qualificato quale commerciante professionale d’immobili. L’assicurato ha potuto esprimersi in merito.

                                         Alla luce degli elementi acquisiti pendente causa un sopralluogo si rileva superfluo.

 

                                         Quanto alla chiesta audizione, questo Tribunale rileva che essa può essere rifiutata senza ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

                                         Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3.; sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; sentenza 9C_796/2015 del 17 dicembre 2015, consid. 5.3; sentenza 8C_665/2014 23 marzo 2015, consid. 4; sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25 gennaio 2013 che ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

                                         In concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica” (doc. VIII; il ricorrente chiede la “sua audizione”), questo TCA rinuncia all’audizione dell’interessato poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).

 

                                         Questo Tribunale, ritenuto che, in seguito agli accertamenti eseguiti, i fatti sono stati comprovati e nessun provvedimento probatorio supplementare potrebbe modificare tale apprezzamento, rinuncia all’assunzione di ulteriori prove (sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

 

                                         Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti