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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul “ricorso/opposizione” del 24 agosto 2018 di
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RI 1
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contro |
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la “decisione” / “decisione su opposizione” del 18 luglio 2018 emanata da |
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CO 1
in materia di contributi AVS |
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ritenuto, in fatto
1.1. La RI 1, nata nel 1956, __________ presso l’ __________ di __________ dal 1996 al 2018, è anche affiliata quale indipendente presso la Cassa CO 1.
1.2. L’8 maggio 2018 l’avv. dott. RA 1, in rappresentanza della RI 1, si è rivolto alla Cassa CO 1, affermando che nell’ambito dell’allestimento della dichiarazione d’imposta della sua cliente ha rilevato che dal conteggio dei contributi personali 2017 del 4 aprile 2018, allegato allo scritto, emerge una situazione anomala, nel senso che vengono versati acconti molto bassi e poi vengono fissati contributi importanti con richiesta di interessi di mora. Ciò potrebbe significare che la cliente potrebbe essersi sbagliata nel versamento degli acconti o che le vengono chiesti acconti manifestamente insufficienti, “il che mi stupisce poiché nelle dichiarazioni d’imposta degli anni (…) precedenti il 2016 ed il 2017 vi sono sempre stati pagamenti importanti”. Il legale della RI 1 ha chiesto spiegazioni ed in particolare “il perché dell’applicazione degli interessi di mora e addirittura di una multa per diffida e tassazione d’ufficio”. Contestualmente ha chiesto di adeguare il versamento dei contributi dell’anno in corso e se negli anni precedenti fossero stati versati contributi insufficienti di voler dare un’indicazione affinché la __________ possa provvedere a versare contributi adeguati (doc. 15).
1.3. Il 22 maggio 2018 la Cassa ha emanato la decisione di fissazione dei contributi personali per indipendenti del 2015 sulla base di un reddito da attività indipendente di fr. 363'999 unitamente alla decisione sugli interessi di mora per “discrepanza tra acconti versati e fissazione definitiva (25%)” per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 22 maggio 2018 per fr. 2'845.45 (doc. 12).
1.4. Dopo aver chiesto (doc. 14: 15 maggio 2018) ed ottenuto (doc. 15: 22 maggio 2018), la procura sottoscritta dalla RI 1, il 25 maggio 2018 la Cassa, per il tramite del funzionario incaricato __________, ha comunicato all’avv. dott. RA 1 che l’assicurata sta pagando acconti sulla base di un importo di fr. 15'700 poiché non è mai stato chiesto alcun adeguamento. L’amministrazione ha rammentato il contenuto dell’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS ed ha chiesto all’avv. dott. RA 1 di voler compilare il formulario con l’indicazione dell’utile presumibile nel 2017 e nel 2018 (doc. 11).
1.5. L’interessata ha ritornato il formulario in data 1° giugno 2018 indicando redditi per fr. 277'000 nel 2017 e fr. 190'000 nel 2018 (doc. 10).
1.6. Con decisione del 4 giugno 2018 la Cassa ha fissato i contributi quale indipendente per il 2017 sulla base di un reddito di fr. 277'000 (doc. 9) e per il 2018 sulla base di un ammontare di fr. 190'000 (doc. 8).
1.7. Con decisione del 26 giugno 2018 la Cassa ha fissato i contributi dovuti nel 2016 sulla base di un reddito d’attività indipendente di fr. 304'068 unitamente agli interessi di mora per “discrepanza tra acconti versati e fissazione definitiva (25%)” per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 26 giugno 2018 pari a fr. 836.70 (doc. 7).
1.8. Il 4 luglio 2018 la Cassa CO 1 ha fissato gli interessi di mora per “ritardato pagamento”, relativi ai contributi del 2015 per il periodo dal 23 maggio 2018 (data successiva alla fatturazione) al 4 luglio 2018 (data del pagamento) per un importo di fr. 238.20 (doc. 6).
1.9. Con scritto 12 luglio 2018 intitolato “Contributi personali AVS/AI/IPG quale indipendente della RI 1 - vs __________” e trasmesso alla Cassa CO 1, all’attenzione di __________, l’avv. dott. RA 1 rileva di aver preso atto dello scritto del 25 maggio 2018 nel quale sono giustificati precedenti addebiti di interessi di mora per gli anni 2013 e 2014 con una mancata comunicazione da parte dell’interessata di un utile presumibile superiore ai fr. 15'700 ed evidenzia come in realtà sia stata l’amministrazione a chiedere acconti manifestamente insufficienti non tenendo conto delle tassazioni annuali. Egli sottolinea che a partire dalla tassazione 2010 (“ma prima la situazione non era differente”) sono stati notificati redditi da sempre superiori a fr. 220'000 e dal 2013 a fr. 300'000 e che d’altra parte per ogni dichiarazione d’imposta l’amministrazione ha trasmesso informazioni circa gli acconti versati nell’anno di cassa, che per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 erano da sempre superiori ai fr. 15'000 fino ad un massimo di fr. 27'000. L’avv. dott. RA 1 sostiene che è responsabilità della Cassa se sono stati chiesti acconti insufficienti e per questo l’amministrazione non ha diritto di pretendere interessi moratori. Il legale dell’assicurata chiede di stornare a favore della cliente i seguenti importi figuranti nell’estratto conto dei contributi personali 2017 del 4 aprile 2018, che ritiene indebitamente fatturati, ossia (cfr. allegato al doc. 15 “Estratto conto – Contributi personali 2017”, pag. 1): fr. 3'567.15 (allegato al doc. 15: “AVS interessi di mora su contributi da Fattura di chiusura 2013”); fr. 2'441.20 (allegato al doc. 15: “AVS interessi di mora su contributi da Fattura di chiusura 2014”); fr. 253.85 (allegato al doc. 15: “AVS Interessi di mora su contributi per Fattura di chiusura 01 – 12.2013”; doc. C). Egli conclude affermando che “sono a disposizione nel caso non foste d’accordo con questa mia richiesta”.
1.10. Tramite scritto del 18 luglio 2018 la Cassa, richiamata la “lettera del 12.07.2018”, ha risposto, affermando:
" (…) Nel merito la informiamo che la signora RI 1 dall’inizio della sua affiliazione quale indipendente paga degli acconti su un utile presumibile di CHF 15’700 da lei dichiarato. Da questo momento in avanti la Cassa non ha mai ricevuto una richiesta di modifica di tale reddito e di conseguenza gli acconti sono sempre risultati insufficienti rispetto al guadagno effettivo dell’assicurata.
Ricordiamo che in base all’art. 24 cpv. 4 OAVS le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d’acconto, presentare se richiesto i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.
Nelle dichiarazioni da lei allegate i contributi pagati risultavano superiori in quanto tenevano conto già dei conguagli pagati, in effetti dagli estratti annuali (cfr. allegati) si può notare come già dal 2003 la signora si ritrovava a pagare degli acconti bassi ed alla fine dell’anno dei conguagli molto alti con l’aggiunta di interessi di mora.
Visto quanto sopra le confermiamo le nostre decisioni e i relativi interessi di mora” (doc. 4)
Allo scritto l’amministrazione ha allegato l’“estratto conto – Contributi personali” per gli anni 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 (doc. 4).
1.11. Con atto intitolato “ricorso/opposizione” del 24 agosto 2018 la RI 1, sempre rappresentata dallo studio legale RA 1, si è rivolta al Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. I). La ricorrente ha affermato di voler impugnare la decisione della Cassa CO 1 del 18 luglio 2018 “tramite la quale ha confermato le sue precedenti decisioni sui contributi personali AVS/AI/IPG quale indipendente” e “i relativi interessi di mora”.
In via principale la ricorrente chiede l’accoglimento del ricorso, la condanna della Cassa alla restituzione dell’importo complessivo di fr. 12'270.55, l’annullamento delle decisioni del 26 giugno 2018 e del 22 maggio 2018, l’annullamento “sul conteggio di conguaglio 2018” dell’addebito per interessi di mora. In via subordinata l’insorgente chiede alla Cassa la restituzione di fr. 6'008.35, l’annullamento delle decisioni del 26 giugno 2018 e del 22 maggio 2018 e l’annullamento “sul conteggio di conguaglio 2018” dell’addebito di interessi di mora. In via ancora più subordinata la ricorrente domanda l’annullamento delle decisioni del 26 giugno 2018 e del 22 maggio 2018 e dell’addebito di interessi di mora.
L’assicurata afferma che con la “decisione” del 18 luglio 2018 la Cassa ha confermato le sue decisioni sugli interessi di mora per ritardato pagamento del 26 giugno 2018 e del 22 maggio 2018 in seguito all’opposizione interposta il 12 luglio 2018. Inoltre secondo l’insorgente l’amministrazione ha riconfermato tutte le sue precedenti decisioni già cresciute in giudicato con le quali era stata condannata al pagamento di interessi di mora. La Cassa ha così “rimesso in discussione quanto già deciso in precedenza ed entrato in giudicato emanando una decisione in revisione di conferma”. Per l’assicurata lo scritto del 12 luglio 2018 è stato di conseguenza considerato dall’amministrazione come opposizione contro le decisioni del 26 giugno 2018 e del 22 maggio 2018 e come “revisione avverso le altre decisioni già cresciute in giudicato”. La ricorrente ritiene che con il ricorso questo Tribunale “è quindi tenuto ad analizzare giuridicamente, oltre le decisioni del 26.06.2018 e del 22.05.2018, anche tutte le decisioni già entrate in giudicato e riconfermate dell’CO 1 il 18.07.2018”.
L’insorgente rammenta di essere stata __________ dell’__________ di __________ dal 1996 e di essere andata in pensione anticipata nel 2018. Ella ha inoltre svolto parte della sua attività quale indipendente e per questo motivo è iscritta presso la Cassa CO 1. Da un esame dell’estratto dei contributi personali 2017, effettuato ad inizio 2018, è emersa una situazione singolare, e meglio la richiesta di interessi di mora su contributi 2013 (fr. 3'567.15), 2014 (fr. 2'441.20), 01-12.2013 (fr. 253.85).
Subito sono stati chiesti ragguagli all’amministrazione con richiesta di adeguare immediatamente gli acconti da versare. Il 25 maggio 2018 la Cassa ha rilevato che l’insorgente stava pagando i contributi d’acconto sulla base di un reddito presumibile di fr. 15'700 poiché non è mai stato chiesto un adeguamento. In seguito la Cassa ha emesso due decisioni con le quali ha chiesto gli interessi di mora per l’anno 2015 (fr. 2'845.45) e per il 2016 (fr. 836.70). Malgrado le contestazioni dell’interessata, con decisione del 18 luglio 2018 l’amministrazione ha riconfermato le sue precedenti decisioni, facendo riferimento all’art. 24 cpv. 4 OAVS.
Nel merito la ricorrente contesta gli interessi di mora del 2013 e del 2014, che secondo la sua tesi erano già stati contabilizzati nei rispettivi estratti conto e sostiene che “registrando detti importi anche nell’estratto del 2017” l’amministrazione le “ha quindi addebitato” (…) “due volte i medesimi interessi di mora” e chiede la restituzione di fr. 6'008.35.
Essa sostiene in seguito che spettava alla Cassa, sulla base dell’art. 24 cpv. 3 OAVS adeguare i contributi d’acconto da quando è venuta a conoscenza tramite le tassazioni che quelli richiesti erano insufficienti. Ciò sarebbe il caso dal 2010, da quando l’interessata è sempre stata tassata su redditi derivanti da attività indipendente superiori ai fr. 200'000, rispettivamente fr. 140'000. Per la ricorrente dal 2013 l’amministrazione era a conoscenza che il reddito presumibile preso in considerazione precedentemente per il calcolo degli acconti era manifestamente sottostimato poiché il 28.03.2012 è stata emessa la tassazione per l’anno 2010. Tutti gli interessi, secondo l’insorgente, devono esserle restituiti poiché, per la ricorrente, derivanti da un errore dell’amministrazione, per complessivi fr. 12'270.55 (secondo l’assicurata: fr. 6'008.35 negli anni 2013 e 2014; fr. 253.85 per l’anno 2013 contabilizzato nell’estratto conto 2017, fr. 6'008.35 contabilizzati in doppio nell’estratto conto 2017). Inoltre l’interessata chiede l’annullamento delle decisioni del 26 giugno 2018 e del 22 maggio 2018 poiché si riferiscono agli anni 2015 e 2016, ossia ad anni ancora successivi a quelli per i quali l’amministrazione avrebbe dovuto adeguare gli acconti.
1.12. Chiamata ad esprimersi in merito, il 14 settembre 2018 la Cassa CO 1 ha chiesto in via principale il rinvio degli atti per poter emanare decisioni su opposizione di sua competenza, in via subordinata la reiezione del ricorso (doc. III). L’amministrazione rileva che oggetto del contendere sono le decisioni sugli interessi di mora del 22 maggio 2018 per l’anno 2015 e del 26 giugno 2018 per l’anno 2016, decisioni per le quali non è stata emessa alcuna decisione su opposizione. Per cui il ricorso deve semmai essere ritenuto quale opposizione alle citate decisioni. Se intende chiedere la revisione di decisioni già cresciute in giudicato la ricorrente deve inoltrare una richiesta alla Cassa nei modi descritti dall’art. 53 LPGA.
1.13. Il 18 settembre 2018 il Giudice delegato del TCA ha scritto al rappresentante della ricorrente e, vista la particolarità del caso, ha ordinato un nuovo scambio di allegati in applicazione dell’art. 8 Lptca (doc. IV).
1.14. L’avv. dott. RA 1 si è espresso il 24 settembre 2018 (doc. V), ribadendo la sua posizione ed allegando un estratto conto del 4 agosto 2018 di cui chiede di riconsiderare anche gli importi di fr. 3'567.15 e fr. 2'441.20 “contabilizzati in doppio”, poiché già contabilizzati negli estratti del 2013 e 2014. Si tratterebbe di un errore manifesto che la Cassa sarebbe obbligata a correggere.
1.15. L’amministrazione ha preso posizione il 2 ottobre 2018 (doc. VII). Circa la decisione del 22 maggio 2018 la Cassa afferma che “pur non potendo comprovare una precedente notifica della suddetta decisione rispetto a quanto addotto dall’insorgente, la Cassa reputa che l’impugnativa deve essere considerata irricevibile poiché inoltrata oltre i termini di legge previsti dall’art. 52 LPGA”. Per quanto concerne sia la predetta decisione del 22 maggio 2018, nel caso in cui la contestazione fosse ritenuta tempestiva, sia quella del 26 giugno 2018 la convenuta chiede la reiezione delle contestazioni sulla base degli art. 24 e 25 OAVS e delle direttive. Circa la “doppia contabilizzazione” l’amministrazione evidenzia che l’estratto conto del 4 agosto 2018 è stato emesso in seguito alla richiesta della medesima interessata di avere un estratto dei contributi versati nel 2017 per la compilazione della dichiarazione d’imposta. In questo documento appaiono tutti i movimenti contabili contributivi dell’interessata che possono però riguardare anche anni contributivi precedenti come nel caso concreto. La decisione di fissazione dei contributi 2013 è stata emessa nell’anno civile 2017 unitamente alla decisione sugli interessi di mora di fr. 3'567.15, così come quella dei contributi 2014 e gli interessi di mora di fr. 2'441.20.
Gli estratti conto del 18 luglio 2018 sono stati emanati in seguito alla richiesta dell’avv. dott. RA 1 del 12 luglio 2018 e vi figurano i contributi, diffide e interessi di mora “per discrepanza del 25%” registrati e pagati, riferiti ai singoli anni contributivi 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.
Circa l’importo di fr. 253.85 registrato nell’estratto conto 2017 la Cassa afferma che si riferisce agli interessi di mora per per ritardato pagamento (art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS) conteggiati con decisione del 3 maggio 2017.
Per quanto concerne gli anni precedenti al 2015 la Cassa ribadisce che spetta alla ricorrente inoltrare una richiesta ai sensi dell’art. 53 LPGA.
Infine l’amministrazione evidenzia come il conteggio da ultimo allegato dalla ricorrente concerne i contributi paritetici da lei dovuti quale datrice di lavoro di personale domestico e che l’acconto emesso il 4 settembre 2018 per l’attività indipendente è stato calcolato sulla base di un reddito presumibile di fr. 190'000 come richiesto.
1.16. Il 15 ottobre 2018 la ricorrente, dopo aver preso posizione sugli atti prodotti dalla Cassa ed aver rilevato che il reddito di fr. 15'700 su cui sono stati pagati gli acconti era stato accertato dalla medesima amministrazione al momento della sua affiliazione quale indipendente sulla base della tassazione 1997/1998, evidenzia come la stessa amministrazione non è in grado di provare la data di notifica della decisione sugli interessi di mora 2015 del 22 maggio 2018 e malgrado ciò sostiene che l’impugnativa sia irricevibile. La ricorrente non è d’accordo con la tesi della convenuta e chiede che la decisione sugli interessi di mora 2015 e quella sugli interessi di mora 2016, siano esaminate dal Tribunale. L’interessata evidenzia che nel precedente scritto l’amministrazione aveva dato la disponibilità ad emettere una decisione su opposizione per entrambi gli anni, mentre adesso sembra avervi rinunciato. La ricorrente è pertanto d’accordo che il TCA decida sia sulla ricevibilità che nel merito dell’impugnativa, per evitare un doppio ricorso.
Circa la “doppia contabilizzazione”, l’insorgente rileva che nel suo precedente scritto aveva segnalato la possibilità che gli importi di fr. 3'567.15 e fr. 2'441.20 fossero stati contabilizzati due volte e che apparentemente questa pretesa si basava su un suo errore di valutazione di una parte dei documenti ricevuti e per questo rinuncia alla riconsiderazione dell’ipotesi di doppia contabilizzazione che comunque non è un problema di diritto ma di incasso. La medesima osservazione vale con riferimento all’importo di fr. 253.85 di cui all’osservazione B dello scritto del 24 settembre 2018.
Circa la ricevibilità del ricorso per le decisioni precedenti al 2015 la ricorrente richiama le osservazioni del ricorso e dello scritto del 24 settembre 2018 (doc. IX).
1.17. All’amministrazione è stato assegnato un termine di 5 giorni per presentare eventuali ulteriori osservazioni (doc. X).
in diritto
2.1. In concreto con il ricorso l’insorgente contesta la “decisione” del 18 luglio 2018 dell’amministrazione e chiede la restituzione di un importo complessivo di fr. 12'270.55 (fr. 6'008.35 quali interessi di mora pagati per gli anni 2013 e 2014; fr. 6'008.35 poiché contabilizzati in doppio nell’estratto conto 2017; fr. 253.85 indicati quali interessi di mora per l’anno 2013 e contabilizzati nell’estratto conto 2017; in via subordinata di fr. 6'008.35) e l’annullamento delle decisioni sugli interessi di mora dei contributi del 2015 del 22 maggio 2018 e dei contributi del 2016 del 26 giugno 2018 con la precisazione che nel conteggio di conguaglio 2018 non le verranno addebitati interessi di mora (doc. I).
Con scritto del 15 ottobre 2018 la ricorrente, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dall’amministrazione e preso atto delle spiegazioni fornite dalla Cassa, ha rinunciato all’ipotesi di “doppia contabilizzazione” degli importi di fr. 3'567.15 e di fr. 2'441.20 (complessivamente fr. 6'008.35), figuranti nell’estratto conto 2017 del 4 aprile 2018 e dell’ammontare di fr. 253.85 registrato anch’esso nell’estratto conto 2017 e riferito all’anno di contribuzione 2013, sollevata con le osservazioni del 24 settembre 2018, precisando che comunque non si tratta di una questione di diritto, bensì di incasso (doc. IX).
2.2. Per quel che concerne l'assicurazione federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), l’art. 1 cpv. 1 LAVS prevede che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti disciplinata in questa prima parte, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
Ai sensi dell’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato, l’assicuratore deve emanare per iscritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
Secondo l’art. 49 cpv. 2 LPGA una domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione.
L’art. 49 cpv. 3 LPGA prevede che le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato.
Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali (art. 52 cpv. 1 LPGA). Le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici (art. 52 cpv. 2 LPGA). La procedura d’opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili (art. 52 cpv. 3 LPGA).
Come emerge da una sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 al consid. 5.2, “ […] per determinare se si tratta di una decisione o no occorre considerare le condizioni materiali dell’atto contestato, in particolare se l’autorità competente abbia inteso creare una relazione giuridica obbligatoria e con carattere d’imperio fra l’autorità amministrativa e il cittadino (da ultimo sentenza 2C_282/2017 del 4 dicembre 2017 consid. 2.1 con riferimenti)”.
Nella citata sentenza 2C_282/2017 del 4 dicembre 2017 al consid. 2.1, il TF ha affermato che nel diritto pubblico la nozione di decisione in senso largo concerne di principio ogni risoluzione emanata da un’autorità che è destinata a produrre un effetto giuridico concreto o a constatare l’esistenza o l’inesistenza di un diritto o di un obbligo; in senso stretto è un atto che, rispondendo a questa definizione, interviene in un caso individuale e concreto. L’Alta Corte ha rammentato che semplici dichiarazioni, come opinioni, comunicazioni, prese di posizione, raccomandazioni od informazioni non rientrano nella categoria di decisioni, in mancanza di un carattere giuridico vincolante. Per stabilire se si è in presenza o meno di una decisione, occorre considerare le caratteristiche materiali dell’atto che può essere qualificato come decisione se, per il suo contenuto, ne ha le caratteristiche, anche se non è intitolato come tale e non presenta alcuni elementi formali tipici di una decisione, quali l’indicazione dei mezzi di diritto (sentenza 1C_532/2016 del 21 giugno 2017, consid. 2.3.1, sentenza 2C_271/2012 del 14 agosto 2012 consid. 1.3, non pubblicato in DTF 139 II 384).
Va ancora evidenziato che con sentenza 9C_646/2017 del 9 marzo 2018, in ambito di LAVS, al consid. 4.2, con riferimento alla citata sentenza 2C_282/2017 del 4 dicembre 2017 (e alla DTF 130 V 288 consid. 2.3), il Tribunale federale ha ribadito che per determinare se si è in presenza o meno di una decisione occorre considerare le caratteristiche materiali dell’atto. L’Alta Corte ha rammentato che un atto può essere qualificato come decisione se, per il suo contenuto, ne ha le caratteristiche, anche se non è intitolato come tale e non presenta determinati elementi formali tipici di una decisione, quale l’indicazione dei mezzi di diritto (DTF 143 III 162, consid. 2.2.1 pag. 164, DTF 134 V 145 consid. 3.2 pag. 148) e che la decisione che presenta un vizio di forma (per esempio, assenza dei mezzi di diritto o di motivazione) non deve comportare alcun pregiudizio alla persona interessata (art. 49 cpv. 3 LPGA).
Va infine rammentato che le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (art. 53 cpv. 1 LPGA). L’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (art. 53 cpv. 2 LPGA). L’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso (art. 53 cpv. 3 LPGA).
2.3. Nel caso di specie la vertenza trae origine da uno scritto dell’8 maggio 2018 dell’avv. dott. RA 1 alla Cassa di compensazione tramite il quale, con riferimento all’estratto conto dei contributi personali 2017 del 4 aprile 2018 (doc. 16), ha rilevato una “strana situazione”, nel senso che gli acconti per il pagamento dei contributi richiesti sono sempre stati bassi ed i conguagli invece elevati, con conseguente pagamento di interessi di mora ed ha chiesto spiegazioni in merito (doc. 15; consid. 1.2). Dopo aver ricevuto la procura sottoscritta dalla ricorrente, l’amministrazione il 25 maggio 2018 ha comunicato all’avv. dott. RA 1 di aver calcolato gli acconti sulla base di un utile presumibile di fr. 15'700 poiché non è mai stato domandato alcun adeguamento e gli ha chiesto di indicare gli utili presumibili del 2017 e del 2018 così da poter adeguare le richieste d’acconto (doc. 11). Il 1° giugno 2018 la ricorrente ha prodotto quanto richiesto (doc. 10) ed il 4 giugno 2018 l’amministrazione ha fissato i contributi per il 2017 e 2018 sulla base delle indicazioni fornite (doc. 8 e 9). Il 22 maggio 2018 ed il 26 giugno 2018 la Cassa ha invece calcolato gli interessi per i contributi 2015 (doc. 12, fr. 2'845.45) e per i contributi 2016 (doc. 7, fr. 836.70)
Il 12 luglio 2018 l’insorgente ha preso atto della lettera del 25 maggio 2018 dell’amministrazione che aveva spiegato il motivo del calcolo degli interessi di mora 2013 e 2014, contestandone il contenuto e rilevando che le tassazioni fiscali emesse in quegli anni avrebbero dovuto indurre la Cassa ad adeguare gli acconti richiesti. La ricorrente ha chiesto di stornare a suo favore gli importi di fr. 3'567.15, fr. 2'441.20 e fr. 253.85, figuranti nell’estratto conto dei contributi personali 2017 del 4 aprile 2018, che ritiene indebitamente fatturati ed ha affermato che l’amministrazione non ha diritto di pretendere interessi moratori (doc. 5). Essa ha allegato uno specchietto con l’ammontare dei redditi privati dal 2010 al 2017 e gli acconti richiesti e le dichiarazioni della Cassa del 6 febbraio 2012 (due) e dell’11 febbraio 2014 (una) con l’indicazione dei contributi incassati e degli interessi di mora negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 (per questi ultimi due anni solo la dichiarazione dei contributi incassati).
Con scritto del 18 luglio 2018, qui impugnato, l’amministrazione, in risposta alla lettera del 12 luglio 2018 della ricorrente, ha spiegato per quale motivo ha calcolato i contributi d’acconto dovuti dall’insorgente sulla base di un importo di fr. 15'700 ed ha allegato gli estratti conto dei contributi personali per gli anni 2003-2004 e 2008-2014 (doc. 4). La Cassa ha concluso affermando di confermare “le nostre decisioni e i relativi interessi di mora” (cfr. consid. 1.10).
2.4. In concreto lo scritto del 18 luglio 2018 della Cassa non contiene i mezzi di diritto e non è intitolato “decisione” o “decisione su opposizione”. Esso è sommariamente motivato e non indica a quali eventuali decisioni si riferisce, limitandosi a citare la “lettera del 12.07.2018” della ricorrente (doc. 4). Ciò, tuttavia, non è sufficiente per negarne la qualifica di decisione; è infatti lampante che l’atto in esame implica un rapporto giuridico e vincolante tra la Cassa e la ricorrente, la prima confermando “le nostre decisioni e i relativi interessi di mora” e la seconda dovendoli pagare (cfr. sentenza 9C_646/2017 del 9 marzo 2018, consid. 4.3; cfr. anche sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018, consid. 5.2).
Tuttavia, nella misura in cui la ricorrente chiede la restituzione degli importi di fr. 12'270.55 (fr. 6'008.35 quali interessi di mora pagati per gli anni 2013 e 2014; fr. 6'008.35 poiché contabilizzati in doppio nell’estratto conto 2017 [a cui ha in seguito apparentemente rinunciato; cfr. doc. IX] e fr. 253.85 indicati quali interessi di mora per l’anno 2013 e contabilizzati nell’estratto conto 2017 [a cui ha in seguito apparentemente rinunciato; cfr. doc. IX]), in via subordinata di fr. 6'008.35, richiesti per la prima volta con lo scritto del 12 luglio 2018 (doc. 5), dopo la domanda di spiegazioni dell’8 maggio 2018, il ricorso al TCA si rivela irricevibile a va trattato quale opposizione alla decisione del 18 luglio 2018 (art. 52 LPGA). Infatti il 18 luglio 2018 l’amministrazione si è espressa per la prima volta sulla richiesta di restituzione degli interessi di mora del 2013 e del 2014 e dunque sull’implicita (vista la richiesta di restituzione) domanda di revisione.
La Cassa, su questo punto, dovrà emettere una decisione su opposizione che indichi le ragioni per le quali accoglie o rifiuta l’implicita domanda di revisione delle decisioni sugli interessi di mora del 3 maggio 2017 (doc. 18; per fr. 253.85 per i contributi 2013 per “ritardato pagamento”), del 14 marzo 2017 (doc. 19: fr. 2'441.20 per contributi del 2014 per “discrepanza tra acconti versati e fissazione definitiva (25%)”) e del 7 marzo 2017 (doc. 20; fr. 3'567.15 per contributi del 2013 per “discrepanza tra acconti versati e fissazione definitiva (25%)”).
Nella misura in cui la ricorrente chiede l’annullamento delle decisioni del 22 maggio 2018 (interessi per contributi del 2015 per “discrepanza tra acconti versati e fissazione definitiva (25%)”) e del 26 giugno 2018 (interessi per contributi del 2016 per “discrepanza tra acconti versati e fissazione definitiva (25%)”), essa domanda in realtà l’annullamento della decisione, che su questi argomenti va intesa quale decisione su opposizione (inoltrata il 12 luglio 2018; doc. 5), del 18 luglio 2018, tramite la quale l’amministrazione ha confermato “le nostre decisioni e i relativi interessi di mora” (doc. 4).
2.5. Per i motivi che seguono la “decisione su opposizione” del 18 luglio 2018 non può essere confermata e deve essere annullata con rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori approfondimenti, sia a causa della sua carente motivazione sia perché le parti non hanno prodotto tutta la documentazione necessaria per stabilire se la Cassa ha agito conformemente alla legge o se vi è stata una violazione delle norme dell’OAVS.
A questo proposito va rammentato che per l’art. 24 cpv. 1 OAVS nell’anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze periodiche.
L’art. 24 cpv. 2 OAVS prevede che le casse di compensazione stabiliscono i contributi d’acconto sulla base del reddito presumibile dell’anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l’ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile.
Il marg. 1146 delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN), prevede che le casse di compensazione determinano i contributi d’acconto sulla base del reddito presumibile dell’anno di contribuzione. Si fondano di principio sul reddito determinante dell’ultima decisione di fissazione dei contributi.
Inoltre per l’art. 24 cpv. 3 OAVS se durante o dopo l’anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d’acconto.
Le DIN, al marg.1153, prevedono che se durante l’anno di contribuzione o dopo la fine di quest’ultimo risulta che il reddito conseguito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d’acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS). Esse li adeguano immediatamente se dall’ultima tassazione fiscale risulta che il reddito conseguito è sostanzialmente aumentato o diminuito rispetto a quello inizialmente previsto e, quindi, i contributi d’acconto pagati al momento sono troppo bassi o elevati.
In concreto con la “decisione su opposizione” del 18 luglio 2018 l’amministrazione si è limitata a sostenere che in virtù dell’art. 24 cpv. 4 OAVS, per il quale le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d’acconto, presentare se richiesto i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile, spettava alla ricorrente chiedere l’adeguamento degli acconti dei contributi.
La Cassa non ha invece preso posizione sulla specifica censura dell’interessata secondo cui incombeva all’amministrazione stessa modificare gli acconti sulla base delle ultime tassazioni fiscali (cfr. doc. 5, lettera/opposizione del 12 luglio 2018).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (cfr. DTF 141 IV 249; sentenza 6B_966/2014 del 6 marzo 2017, consid. 2; STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Ora, poiché su questo aspetto, rilevante per la ricorrente, l’amministrazione è rimasta silente, occorre constatare una violazione del diritto di essere sentito.
La violazione non può essere sanata da questo Tribunale poiché gli atti prodotti dalle parti sono incompleti.
In primo luogo non sono state prodotte le decisioni di fissazione dei contributi quale indipendente anteriori al periodo 1.1.2015 – 31.12.2015 se non quelle per il 2013 e 2014 emesse tuttavia il 7 marzo 2017 (doc. 20) ed il 14 marzo 2017 (doc. 17), ossia successivamente alla richiesta di acconti per il 2015 e 2016.
Non è pertanto possibile stabilire se l’amministrazione nel calcolare gli acconti dei contributi per gli anni 2015 e 2016 ha applicato l’art. 24 cpv. 2 OAVS per il quale le casse possono fondarsi per il calcolo dei contributi d’acconto sul reddito determinante sull’ultima decisione di fissazione dei contributi.
In secondo luogo la ricorrente ha trasmesso le tassazioni fiscali cantonali dal 2010 in poi (cfr. allegato doc. F1: tassazione cantonale 2010 del 28 marzo 2012: reddito attività indipendente pari a fr. 164'559; doc. F2: tassazione cantonale 2011 del 13 marzo 2013: reddito da attività indipendente pari a fr. 141'120; doc. F3: tassazione cantonale 2012 del 9 aprile 2014: reddito da attività indipendente pari a fr. 201'674; doc. F4: tassazione cantonale 2013 del 20 aprile 2016: reddito attività indipendente pari a fr. 285'081; tassazione cantonale 2014 del 20 aprile 2016 con reddito da attività indipendente di fr. 360'952), allorché determinante per il calcolo dei contributi sociali dovuti dagli indipendenti, sono, semmai, di norma, i redditi evinti dalla tassazione dell’imposta federale diretta (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS).
Del resto le sole tassazioni fiscali, anche se federali, non sarebbero comunque sufficienti per stabilire se la Cassa ha applicato ossequiosamente l’art. 24 cpv. 3 OAVS per il quale se durante o dopo l’anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d’acconto.
Infatti non è dato a sapere quando l’amministrazione è venuta a conoscenza delle tassazioni federali. Ora il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire, con la sentenza 9C_709/2007 del 20 settembre 2008 che “[…] le casse di compensazione non sono obbligate, prima dell’emanazione di una decisione contributiva, di richiedere gli incarti fiscali degli assicurati e di andare alla ricerca di notifiche di tassazione cresciute in giudicato, essendo piuttosto il compito delle autorità fiscali di trasmettere i dati necessari […]”.
Inoltre, anche se si volesse ritenere, per pura ipotesi di lavoro, che la Cassa aveva a disposizione tutti gli atti necessari per calcolare acconti sulla base di un importo superiore rispetto a quello di fr. 15'700 utilizzato dall’amministrazione fin dall’affiliazione della ricorrente quale indipendente alla fine degli anni ’90 / inizio anni 2000 (cfr. doc. da 27 a 33), occorre ancora stabilire se ciò è sufficiente per considerare che gli interessi non sono dovuti. Il TF ha infatti già avuto modo di affermare nella DTF 134 V 405 al consid. 7.1 che “[…] l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla cassa di compensazione (DTF 134 V 202 consid. 3.3.1 pag. 206 con riferimenti)”
In queste condizioni poiché la Cassa non ha spiegato all’insorgente le ragioni per le quali malgrado gli importanti redditi realizzati negli ultimi anni gli acconti non sono mai stati adeguati verso l’alto, violando così il suo diritto di essere sentita, e non essendo possibile, sulla sola base degli atti prodotti dalle parti, accertare il momento a partire dal quale l’amministrazione è venuta a conoscenza dell’aumento dei redditi dell’interessata, gli atti devono essere rinviati alla Cassa per l’emanazione di una nuova decisione su opposizione.
Non va dimenticato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all’amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall’art. 43 cpv. 1 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3).
L'amministrazione non può rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3 e riferimenti).
In queste condizioni non è necessario stabilire in questa sede se l’opposizione del 12 luglio 2018 contro la decisione del 22 maggio 2018 è tardiva come sostenuto dalla Cassa. Spetterà all’amministrazione prendere posizione anche su tale aspetto. Il TCA rileva comunque, circa la prova della notifica alla persona assicurata di una decisione formale emessa dall’amministrazione, che in ambito di assicurazioni sociali, il Tribunale federale, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 295, al consid. 5.9, ha rammentato:
" (…)
5.9 Per quel che concerne più precisamente la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione, si ricorda che per giurisprudenza l'onere della prova incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e che la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; DTF 121 V 5 consid. 3b pag. 6; cfr. pure DONZALLAZ, op. cit., n. 1263 segg.). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; DTF 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46).
Nel caso di specie, l'UAM non è stato in grado di fornire la prova (secondo il grado della verosimiglianza preponderante) dell'avvenuta notifica della sua comunicazione nella sfera di influenza ("Machtbereich") del destinatario (v. sentenza 8C_621/2007 del 5 maggio 2008 consid. 4.2). Né la Corte cantonale, che ha persino escluso la sussistenza, per l'UAM, di un obbligo di informazione individuale e personale ai frontalieri, ha ritenuto necessario approfondire oltre la questione tralasciando così in particolare di sentire il datore di lavoro del ricorrente, il quale, da parte sua, ancora in occasione dell'udienza del 25 settembre 2009 aveva categoricamente negato di essere stato informato, tramite la posta o P. SA, sul diritto alla sanatoria. Di conseguenza ci si può e deve basare sulla dichiarazione dell'insorgente che sostiene di essere venuto a conoscenza di detta possibilità soltanto con la decisione di affiliazione d'ufficio del 17 febbraio 2009.”
Questo concetto è stato confermato in sentenze successive, tra cui quella pubblicata in DTF 142 IV 125, dove, in ambito penale, il TF ha precisato che se l’autorità penale notifica un decreto d’accusa mediante invio postale semplice, ossia con modalità non conformi all’art. 85 cpv. 2 CPP, le incombe l’onere di provare la notificazione e la data in cui è avvenuta. La prova della data di ricezione del decreto da parte del suo destinatario – unica determinante – non può essere considerata fornita dal semplice richiamo ai tempi usuali di consegna degli invii postali (consid. 4).
Non può poi essere sottaciuta la circostanza che il 22 maggio 2018 l’amministrazione ha ricevuto dall’avv. dott. RA 1 la procura sottoscritta in suo favore dalla ricorrente “nei suoi rapporti con l’__________” (doc. 13) e pertanto l’invio della decisione di medesima data sugli interessi di mora per i contributi 2015 apparentemente direttamente all’insorgente (cfr. doc. 12), potrebbe configurare una notifica irregolare del provvedimento amministrativo che non deve pregiudicare i diritti della persona assicurata (cfr. art. 49 cpv. 3 LPGA; cfr. anche artt. 38 PA e 107 cpv. 3 OG in vigore sino al 31 dicembre 2007 e art. 49 LTF; DTF 111 V 150; RCC 1991 p. 393). La notifica irregolare di una decisione (a valere quale violazione del diritto di essere sentito, DTF 129 V 73) – ad eccezione dell’assenza totale di notifica – non comporta in sé la nullità della stessa con la conseguenza che il termine per impugnarla non inizia a decorrere (DTF 129 I 364, 122 V 194, 122 I 97, 111 V 150; STFA I 565/2002 del 6 maggio 2003, C 168/00 del 13 febbraio 2001; Rhinow/Koller/Kiss, öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, 1996, n. 380s).
Ad eccezione del caso di assenza di notifica che, come detto, comporta la nullità della decisione, la notifica irregolare non influisce sulla sua validità né sulla sua esistenza, ma ha come conseguenza giuridica che il termine di ricorso non inizia a decorrere (Stadelwieser, Die Eröffnung von Verfügungen, 1994, p. 157; Moor, Droit administratif, vol. II, 2002, p. 313). Gli effetti di una decisione viziata da irregolare notifica vengono semplicemente differiti (Rhinow/Krähenmann, Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, n. 84 cifra VI p. 285 e ivi giurisprudenza; ZBl 1984 p. 426; STFA I 398/03 del 14 giugno 2004). La sanzione legata ad un vizio di notifica consiste quindi nel fatto che all’interessato la comunicazione difettosa non deve cagionare pregiudizio, la notifica producendo i suoi effetti solo al momento in cui colui al quale la comunicazione deve essere fatta ne viene a conoscenza (VPB 1978 Nr. 96; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2006,p. 353; Rhinow/Krähenmann, op. cit., p. 283; STFA C 196/00 del 10 maggio 2001 consid. 1b; DTF 99 V 182 consid. 3);
La Cassa dovrà prendere in considerazione anche questo aspetto.
Alla luce di quanto sopra esposto la “decisione su opposizione” del 18 luglio 2018 va annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché, dopo aver esaminato l’intera fattispecie conformemente a quanto descritto in precedenza, stabilisca nuovamente, spiegandone dettagliatamente le ragioni, se l’interessata deve pagare gli interessi per i contributi dovuti negli anni 2015 e 2016.
2.6. In queste condizioni, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va accolto e l’incarto rinviato alla Cassa di compensazione.
Per quanto concerne la restituzione degli interessi dovuti per gli anni 2013 e 2014, l’amministrazione dovrà emettere una decisione su opposizione con la quale dovrà spiegare se sono dati o meno i presupposti per una revisione delle decisioni di fissazione dei contributi del 3 maggio 2017 (doc. 18; per fr. 253.85 per i contributi 2013 per “ritardato pagamento”), del 14 marzo 2017 (doc. 19: fr. 2'441.20 per contributi del 2014 per “discrepanza tra acconti versati e fissazione definitiva (25%)”) e del 7 marzo 2017 (doc. 20; fr. 3'567.15 per contributi del 2013 per “discrepanza tra acconti versati e fissazione definitiva (25%)”) e di conseguenza per la restituzione degli importi chiesti dall’insorgente in sede di ricorso.
Circa la fissazione degli interessi per gli anni 2015 e 2016 l’amministrazione, dopo aver esaminato tutti gli atti dell’incarto della ricorrente ed essersi espressa circa la tempestività dell’opposizione del 12 luglio 2018 contro la decisione del 22 maggio 2018, dovrà stabilire se la percezione di interessi è corretta o meno e in caso di risposta positiva indicarne dettagliatamente le ragioni.
Alla ricorrente, rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 LPGA; cfr. sentenza 8C_28/2018 del 3 aprile 2018 dove al consid. 6 il TF ha rammentato, con riferimento alla DTF 137 V 210 consid. 7.1, che “il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria”).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per i suoi incombenti.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1 verserà alla ricorrente fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti