Raccomandata |
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Incarto
n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 22 agosto 2018 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di contributi AVS |
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ritenuto in fatto
A. Dal 1° luglio 2012 (doc. 33) RI 1 è affiliata alla Cassa CO 1 come persona esercitate un’attività lucrativa indipendente.
Il 13 marzo 2018 (doc. 18) la Cassa di compensazione ha emesso una decisione di fissazione dei contributi personali per indipendenti per l’anno 2014, ritenendo quale base di calcolo il reddito da attività indipendente conseguito in quell’anno stabilito dalle tassazioni fiscali (art. 22 OAVS), pari a Fr. 60'000.-.
Per i contributi personali del 2016 l’amministrazione ha emesso la decisione del 26 giugno 2018 (doc. 23), che si basa anch’essa su un reddito aziendale di Fr. 60'000.- che, riportato al lordo dei contributi, dà un reddito soggetto a contribuzione di Fr. 66'400.-.
B. Con l’opposizione del 9 aprile 2018 (doc. 15) contro la decisione del 18 marzo 2018 e con l’opposizione del 23 luglio 2018 (doc. 7) avverso la decisione del 26 giugno 2018, l’assicurata ha contestato il reddito di Fr. 66'400.- su cui si è basata la Cassa di compensazione per fissare i contributi dovuti, pretendendo di ritenere il reddito imponibile di Fr. 36'600.- stabilito fiscalmente.
C. La Cassa di compensazione ha verificato i dati fiscali per gli anni 2014 (docc. 11 e 12) e 2016 (docc. 4 e 5) presso la competente autorità fiscale (doc. 9a) e il 22 agosto 2018 (doc. A) ha emanato un’unica decisione con cui ha respinto entrambe le opposizioni, giacché l’autorità fiscale ha confermato, ad esplicita richiesta, che il reddito aziendale di Fr. 60'000.- per gli anni 2014, 2015 e 2016 era stato definito in sede di reclamo e che le relative decisioni erano cresciute in giudicato.
Pertanto, poiché i contributi personali vengono determinati in base al reddito aziendale e non secondo il reddito imponibile fiscale, il reddito netto comunicato dall’autorità fiscale va riportato al lordo dei contributi AVS/AI/IPG non essendo ammessa la deduzione di tali premi in ambito AVS (art. 9 cpv. 4 LAVS).
Ne discende che le decisioni impugnate sono corrette.
D. Con ricorso del 10 settembre 2018 (doc. I) RI 1, sempre rappresentata da RA 1, ha ribadito la sua richiesta di calcolare i contributi personali sul reddito imponibile di Fr. 36'000.- stabilito dall’autorità fiscale, criticando l’agire della Cassa che avrebbe mal interpretato le norme applicabili e che si sarebbe basata su delle tassazioni errate, poi corrette dall’Ufficio di tassazione. Inoltre, la ricorrente ha biasimato l’atteggiamento “intimidatorio” dell’amministrazione, che ha fatto spiccare un precetto esecutivo malgrado le decisioni non fossero cresciute in giudicato abusando quindi del suo potere, perciò ne ha chiesto l’annullamento da parte del TCA.
E. Con risposta dell’8 ottobre (doc. III) l’amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, ricordando che i contributi per gli anni 2014 e 2016 vanno calcolati sui redditi conseguiti quegli anni (art. 23 cpv. 1 OAVS) e che le relative notifiche di tassazione IFD, cresciute in giudicato, hanno accertato. La Cassa ha precisato che la tassazione fiscale è vincolante per le Casse.
Per quanto concerne la censura secondo cui l’amministrazione dovrebbe utilizzare, per calcolare i contributi dovuti, il reddito imponibile complessivo fiscale - e quindi comprensivo anche delle deduzioni non attinenti all’attività professionale – al posto del reddito da attività indipendente accertato dall’autorità fiscale, la stessa deve essere respinta. Infatti, le autorità fiscali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta federale diretta cresciuta in giudicato.
La Cassa non è infine entrata nel merito della lamentela riguardante la procedura esecutiva, non essendo oggetto del ricorso.
F. Il 17 ottobre 2018 (doc. V) la ricorrente ha ricordato che esercitando l’attività indipendente al proprio domicilio, la tassazione di una persona fisica che esercita in privato una professione indipendente è la medesima, fatte salve alcune spese che possono essere dedotte, come l’affitto e altre spese derivanti dall’esercizio della propria attività professionale. Pertanto, dalla cifra d’affari di Fr. 60'000.- vanno poi considerate le deduzioni ammesse, perciò la decisione impugnata va annullata.
G. La Cassa di compensazione ha ribadito il 23 ottobre 2018 (doc. VII) che il reddito dell’attività lucrativa viene accertato dall’autorità fiscale, le cui indicazioni sono vincolanti (art. 23 cpv. 4 OAVS). Le eventuali spese professionali comprovate mediante pezze giustificative, e quindi non di natura privata, necessarie per il conseguimento del reddito quale indipendente, dovevano essere fatte valere in sede fiscale (N. 1098 DIN). Inoltre, le deduzioni sociali previste dall’art. 35 LIFD non possono essere dedotte dal reddito determinante quale indipendente (N. 1096 DIN).
La ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VIII).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
2. Per quanto concerne la pretesa ricorsuale di annullare il precetto esecutivo che la Cassa avrebbe fatto spiccare contro l’assicurata per il mancato pagamento dei contributi qui in esame, il TCA rileva che tale richiesta esula dall’oggetto della lite ed è dunque irricevibile.
Va infatti ricordato che, per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
nel merito
3. Oggetto del contendere è stabilire a quanto ammonti il reddito da attività indipendente dell’assicurata soggetto a contribuzione personale AVS/AI/IPG per gli anni 2014 e 2016.
4. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo una serie di spese indicate all’art. 9 cpv. 2 LAVS.
Ai sensi dell’art. 9 cpv. 3 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione.
Per l’art. 9 cpv. 4 LAVS, le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'art. 8 LAVS, all'art. 3 cpv. 1 LAI e all'art. 27 cpv. 2 LIPG. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.
L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.
Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.
5. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Giusta l’art. 22 cpv. 5 OAVS, il reddito non è convertito in reddito annuo.
Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell’azienda in base alla corrispondente tassazione dell’imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l’anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d’acconto pagati.
Per il cpv. 2, i contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.
Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS).
Giusta l’art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.
6. Va ancora rammentato che ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, il reddito netto proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:
a. le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;
b. gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;
c. le perdite commerciali subite e allibrate;
d. le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, nel periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale, purché sia escluso che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica;
e. i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;
f. l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda; il tasso d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.
Il Consiglio federale può accordare, all'occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo proveniente da un'attività lucrativa indipendente.
Inoltre, a norma dell'art. 17 OAVS, di cui al rinvio dell'art. 9 LAVS, sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD.
7. Per giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).
8. La ricorrente si è lamentata che l’importo del reddito determinante sul quale la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti per il 2014 e 2016 sia errato. Il reddito determinante ammonterebbe a Fr. 36'600.- così come stabilito dall’autorità fiscale.
La Cassa di compensazione, giusta l’art. 23 cpv. 1 OAVS, ha stabilito i contributi dovuti dall’assicurata per l’anno 2014 e l’anno 2016 basandosi sul reddito da attività indipendente di Fr. 60'000.-, risultante dalla notifica di tassazione per l’IFD 2014 emessa dopo reclamo il 25 ottobre 2017 (doc. 15C) e per l’IFD 2016 di pari data (doc. 15D).
Essa ha poi applicato il nuovo art. 9 cpv. 4 LAVS e ha riportato il reddito aziendale (netto) comunicatole dall’autorità fiscale (Fr. 60'000.-) al lordo dei contributi AVS/AI/IPG, aggiungendovi i contributi calcolati su un reddito di Fr. 60'000.- e ha stabilito in Fr. 66'400.- il reddito soggetto a contribuzione.
Dopo le rimostranze dell’assicurata sulla questione della determinazione del reddito soggetto a contribuzione, la Cassa ha accertato presso l’autorità fiscale il reddito aziendale effettivo, se l’assicurata ha dedotto i contributi personali AVS/AI/IPG dal reddito aziendale e se le tassazioni sono cresciute in giudicato.
Per entrambi gli anni di contribuzione in oggetto, l’Ufficio di tassazione competente ha confermato che il reddito aziendale di Fr. 60'000.- per l’anno 2014 e per l’anno 2016 è stato definito in sede di reclamo con l’accordo anche del rappresentante della contribuente e che le decisioni erano cresciute in giudicato.
9. Nell’evenienza concreta, la Cassa di compensazione ha accertato presso l’autorità fiscale che il reddito netto conseguito dall’assicurata come indipendente nell’anno 2014 ammontava a Fr. 60'000.-, così pure nell’anno 2016.
L’importo così determinato, conformemente all’art. 23 cpv. 1 OAVS, è pertanto vincolante sia per la Cassa che per il Giudice delle assicurazioni sociali (cfr. consid. da 4 a 6). Se l’interessata non fosse stata d’accordo con l’ammontare del reddito aziendale, e avesse inteso dedurre ulteriori spese così come sembrerebbe affermare nel suo scritto del 17 ottobre 2018 (doc. V punto 3: dal reddito lordo, ossia dalla cifra d’affari “devono essere considerate tutte le deduzioni ammesse”), avrebbe dovuto contestarlo in sede fiscale (cfr. consid. da 4 a 6).
Infatti, le deduzioni previste dall’art. 9 cpv. 2 LAVS alle lettere da a ad f concordano con quelle dell’imposta federale diretta (cfr. anche RCC 1986, pag. 173; art. 27 e seguenti LIFD) e perciò tali detrazioni vengono già operate in sede fiscale. Il reddito comunicato dal fisco è quindi, di principio, al netto delle spese (STCA 30.2015.36 del 24 marzo 2016; STCA 30.2011.8 del 16 maggio 2011; STCA 30.2001.203 del 31 luglio 2002; STCA 30.2000.94 del 4 gennaio 2001 e STCA 30.1999.116 del 25 maggio 2000). Per l’art. 18 cpv. 1 OAVS, infatti, per distinguere e determinare le deduzioni ammesse in conformità dell’art. 9 cpv. 2 lett. a-e LAVS sono applicabili le disposizioni in materia di imposta federale diretta (STF 9C_179/2007 del 7 novembre 2007, consid. 4.2).
Questo Tribunale non ha di conseguenza alcun motivo per scostarsi dalle tassazioni IFD 2014 e IFD 2016 cresciute in giudicato, non essendo stati sollevati validi motivi per ritenere che contengano errori manifesti e debitamente comprovati o immediatamente emendabili (cfr. consid. 6).
10. Nemmeno può essere seguita l’assicurata laddove pretende di calcolare i suoi contributi AVS/AI/IPG sulla base di un reddito di Fr. 36'600.-, corrispondente al reddito imponibile complessivo IC 2014 e IC 2016.
Il reddito imponibile complessivo è in effetti il risultato a cui si giunge partendo dal totale dei redditi e deducendovi delle poste che, però, non hanno nulla a che vedere con l’attività professionale. Vi figurano per esempio, nel caso concreto, gli oneri assicurativi e gli interessi di capitali a risparmio, le deduzioni per ogni figlio a carico e le deduzioni per figli agli studi.
Queste poste hanno una valenza a livello fiscale e sono espressamente previste nella Legge tributaria.
Per contro, esse non hanno alcuna attinenza con l’AVS/AI/IPG e quindi con l’esercizio di un’attività professionale – a titolo indipendente –, che genera dei redditi sui quali vanno poi calcolati i contributi personali. In effetti, queste spese non rientrano nell’elenco del summenzionato art. 9 cpv. 2 LAVS.
11. Da quanto precede discende che i contributi dovuti dalla ricorrente per gli anni 2014 e 2016, così come stabilito dalle decisioni formali del 13 marzo 2018 (doc. 18) e del 26 giugno 2018 (doc. 211), sono stati dunque correttamente calcolati su un reddito da attività indipendente netto di Fr. 60'000.- che, riportato al lordo dei contributi AVS/AI/IPG, dà un reddito soggetto a contribuzione di Fr. 66'400.- per ciascun anno contributivo in esame.
Pertanto, la pretesa della ricorrente va integralmente respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti