Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2018.22

 

TB

Lugano

4 gennaio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 5 settembre 2018 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 22 agosto 2018 emanata da

 

Cassa CO 1  

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                                  A.   Il 13 marzo 2018 (doc. 19) la Cassa di compensazione ha emesso una decisione di fissazione dei contributi personali per indipendenti per l’anno 2015, ritenendo quale base di calcolo il reddito da attività indipendente di Fr. 32'000.- conseguito durante quell’anno da RI 1, 1954, così come stabilito dall’autorità fiscale (art. 22 OAVS) e che ha riportato al lordo dei contributi, per un reddito soggetto a contribuzione di Fr. 34'000.-.

I contributi dovuti sono stati così fissati in Fr. 2'624,55 e in pari data, tenuto conto degli interessi di mora, all’assicurato è stato chiesto il pagamento del saldo di Fr. 1'503,20 (doc. 19), rettificato il 16 aprile 2018 (doc. 15a) in Fr. 1'352,45.

                                  B.   Con le opposizioni del 3 (doc. 13) e del 20 aprile 2018 (doc. 12) l’assicurato ha contestato il reddito di Fr. 34'000.- su cui si è basata la Cassa di compensazione per fissare i contributi dovuti, ritenendo di non avere incassato quei soldi essendo invalido al 50% e facendo solo lavori saltuari come pittore; per di più, dal 2015 ha problemi alla spalla che ha poi operato nel 2016.

 

                                  C.   La Cassa di compensazione ha verificato i dati fiscali per l’anno 2015 (doc. 10) presso la competente autorità fiscale (doc. 9a) e il 30 luglio 2018 (doc. 5) ha emesso una nuova decisione di fissazione dei contributi personali che evadeva l’opposizione del 20 aprile 2018, ritenendo quale reddito soggetto a contribuzione l’importo di Fr. 32'000.- e fissando quindi i contributi personali in Fr. 2'389.- rispettivamente il saldo dovuto in Fr. 1'031,65.

 

                                  D.   A seguito dell’opposizione del 2 agosto 2018 (doc. 4) con cui l’assicurato ha ribadito di non avere mai guadagnato Fr. 32'000.- in vita sua eseguendo solo lavoretti saltuari essendo in invalidità al 50%, il 22 agosto 2018 (doc. A) l’amministrazione ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato il reddito aziendale di Fr. 32'000.- e ha informato l’interessato della possibilità di procedere a un pagamento rateale dei contributi.

La Cassa di compensazione ha rilevato di avere rettificato il reddito soggetto a contribuzione già in precedenza, stante le precisazioni dell’autorità fiscale secondo cui l’assicurato non ha dedotto i contributi AVS/AI/IPG dal reddito aziendale dichiarato di Fr. 18'000.-, riportato a Fr. 32'000.- e tassato come dispendio.

Pertanto, poiché le tassazioni fiscali sono vincolanti e il reddito comunicato dall’autorità fiscale non va quindi riportato al lordo dei contributi AVS/AI/IPG ex art. 9 cpv. 4 LAVS, la decisione impugnata era corretta.

 

                                  E.   Il 5 settembre 2018 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni ribadendo di essere invalido al 50%, di non guadagnare da tempo Fr. 20'000.- all’anno, di non avere mai conseguito un reddito di Fr. 32'000.- trattandosi di una tassazione d’ufficio, che da novembre a marzo era difficile trovare dei lavoretti saltuari e di avere smesso di lavorare da quando, nel marzo 2017, è stato operato alla schiena, ma che già dal 2015 soffriva di disturbi alla spalla destra.

 

                                  F.   Con risposta del 4 ottobre 2018 (doc. V) la Cassa di compensazione ha proposto di respingere il ricorso, ricordando come l’autorità fiscale abbia confermato il reddito da attività indipendente di Fr. 32'000.-, cresciuto incontestato in giudicato.

Inoltre, la circostanza che il ricorrente abbia affermato di eseguire soltanto dei lavoretti saltuari da pittore beneficiando, per il 50%, di una rendita di invalidità, non adempie ai presupposti dell’art. 28bis cpv. 1 OAVS secondo cui le persone la cui attività non è esercitata durevolmente a tempo pieno pagano i contributi come se fossero senza attività lucrativa. Pertanto, egli deve essere considerato come un lavoratore indipendente e pagare i contributi sul reddito stabilito dall’autorità fiscale.

L’amministrazione ha ribadito la possibilità di pagare ratealmente i contributi (art. 34b OAVS) e ha segnalato all’assicurato il diritto di chiedere la riduzione dei contributi ex art. 11 cpv. 1 LAVS.

 

Il ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VI).

 

 

considerato                    in diritto

 

in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

 

nel merito

 

                                   2.   Oggetto del contendere è stabilire a quanto ammonti il reddito da attività indipendente dell’assicurato soggetto a contribuzione personale AVS/AI/IPG per l’anno 2015.

 

                                   3.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo una serie di spese indicate all’art. 9 cpv. 2 LAVS.

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 3 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione.

Per l’art. 9 cpv. 4 LAVS, le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'art. 8 LAVS, all'art. 3 cpv. 1 LAI e all'art. 27 cpv. 2 LIPG. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.

 

L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.

Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.

 

                                   4.   I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Giusta l’art. 22 cpv. 5 OAVS, il reddito non è convertito in reddito annuo.

 

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell’azienda in base alla corrispondente tassazione dell’imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

 

Giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l’anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d’acconto pagati.

Per il cpv. 2, i contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

 

Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS).

Giusta l’art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.

 

                                   5.   Per giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

 

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

 

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).

 

                                   6.   Il ricorrente si è lamentato che l’importo del reddito determinante sul quale la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti per il 2015 sarebbe eccessivo, non avendo egli mai conseguito un reddito di Fr. 32'000.-, oltretutto se si pon mente che beneficiava di una rendita di invalidità del 50% e si limitava, di tanto in tanto, ad eseguire dei lavoretti come pittore, tenendo poi conto che da novembre a marzo era difficile trovare lavoro. Inoltre, già nel 2015 soffriva di disturbi alla spalla destra, che è stata poi operata ad inizio 2016. Infine, l’assicurato ha evidenziato come il reddito sia stato fissato da una tassazione d’ufficio e non sia un importo realmente conseguito con l’attività lucrativa.

 

La Cassa di compensazione, giusta l’art. 23 cpv. 1 OAVS, ha stabilito i contributi dovuti dall’assicurato per l’anno 2015 basandosi sul reddito da attività indipendente di Fr. 32'000.-, risultante dalla notifica di tassazione per l’IFD 2015 emessa il 26 maggio 2016 (doc. 14).

Essa non ha poi applicato il nuovo art. 9 cpv. 4 LAVS, ossia non ha riportato il reddito aziendale comunicatole dall’autorità fiscale (Fr. 32'000.-) al lordo dei contributi AVS/AI/IPG, poiché il 4 maggio 2018 (doc. 9a) l’Ufficio di tassazione ha risposto che l’assicurato non aveva dedotto i contributi personali dal reddito, perciò il reddito di Fr. 32'000.- era già al lordo dei contributi.

In effetti, dopo le rimostranze dell’assicurato sulla questione della determinazione del reddito soggetto a contribuzione, la Cassa ha accertato presso l’autorità fiscale il reddito aziendale effettivo, quale tipo di attività era stata svolta per il conseguimento di tale reddito, da cosa era composto il reddito da attività indipendente, se l’assicurato ha dedotto i contributi AVS/AI/IPG dal reddito aziendale e se la tassazione era cresciuta in giudicato.

L’Ufficio di tassazione competente ha risposto il 4 maggio 2018 che il reddito aziendale ammontava a Fr. 32'000.-, che era stato conseguito come pittore, che l’assicurato aveva dichiarato un reddito da attività indipendente di Fr. 18'000.- senza però produrre alcun allegato e che perciò è stato tassato tenendo conto di un dispendio di Fr. 32'000.-, che il contribuente non aveva dedotto contributi personali e che la notifica di tassazione era cresciuta in giudicato.

 

                                   7.   Nell’evenienza concreta, la Cassa di compensazione ha quindi accertato presso l’autorità fiscale che il reddito lordo conseguito dall’assicurato come indipendente nell’anno 2015 ammontava a Fr. 32'000.-.

 

L’importo così determinato, conformemente all’art. 23 cpv. 1 OAVS, è pertanto vincolante sia per la Cassa che per il Giudice delle assicurazioni sociali (cfr. consid. da 3 a 5).

Se l’interessato non fosse stato d’accordo con l’ammontare del reddito aziendale stabilito dall’autorità fiscale, avrebbe dovuto contestarlo in sede fiscale (cfr. consid. 5).

 

D’altronde, l’Ufficio di tassazione ha comunicato alla Cassa di compensazione che l’assicurato non aveva prodotto alcun documento a sostegno dell’importo del suo reddito aziendale dichiarato in Fr. 18'000.- e che tale ammontare ha dovuto essere aumentato a Fr. 32'000.- stante il dispendio.

 

Anche con il ricorso l’assicurato ha sostenuto unicamente di non avere mai conseguito un tale reddito, ma non ha saputo comprovare le sue affermazioni, che non possono quindi essergli di aiuto nemmeno davanti al TCA.

 

                                   8.   Da quanto precede discende che i contributi dovuti dal ricorrente per l’anno 2015, così come stabilito dalla decisione formale del 30 luglio 2018 (doc. 5), sono stati dunque correttamente calcolati su un reddito da attività indipendente già lordo di Fr. 32'000.-, senza quindi necessità di riportarlo nuovamente al lordo dei contributi AVS/AI/IPG giusta l’art. 9 cpv. 4 LAVS.

Pertanto, il ricorso deve essere respinto.

 

Va qui infine osservato che in caso di difficoltà economiche all’assicurato rimane, in virtù dell’art. 34b OAVS, la via del pagamento dilazionato dei contributi richiestigli il 30 luglio 2018 rispettivamente, conformemente all’art. 11 cpv. 1 LAVS, il diritto di chiedere alla stessa Cassa CO 1 la riduzione dei contributi dovuti.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti