Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2018.32

 

cs

Lugano

4 febbraio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso dell’8 ottobre 2018 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione dell’11 settembre 2018 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                                  A.   Il 30 gennaio 2016 la società RI 1 ha inoltrato la dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2015, indicando di aver versato salari pari a fr. 40'500.-- ed assegni familiari anticipati per un importo di fr. 5'400.-- alla dipendente __________ (cfr. allegato doc. A4).

 

                                  B.   Ritenuto che l’importo anticipato di fr. 5'400.-- non era ancora stato oggetto di alcuna decisione, a __________ è stato chiesto di compilare il relativo formulario per la domanda degli assegni familiari (cfr. doc. III).

 

                                  C.   Con decisione del 4 maggio 2017 la __________ ha riconosciuto a __________ (__________), un assegno di formazione mensile di fr. 250.-- in favore della figlia __________ dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2019 e in favore del figlio __________ dal 1° settembre 2015 al 30 settembre 2017. Per il 2015 l’importo a favore dell’interessata ammontava di conseguenza complessivamente a fr. 4'000.-- (allegato doc. B2).

 

                                  D.   __________, rappresentata da __________, ha inoltrato opposizione contro la predetta decisione, sostenendo che anche per il figlio __________, che aveva ottenuto il diploma di Bachelor nel dicembre 2014, avrebbero dovuto essergli riconosciuti gli assegni di formazione dal 1° gennaio 2015 poiché ha presentato la domanda di iscrizione al corso di Master presso l’Università __________ il 14 dicembre 2014 e la domanda è stata accettata il 10 aprile 2015 (doc. B2).

 

                                  E.   L’__________ è stato notificato a RI 1 il precetto esecutivo (PE) n. __________ di fr. 5'400.-- oltre interessi al 5% dal 28 marzo 2017 per contributi dovuti nel 2015, cui la società ha fatto opposizione (doc. VIII/3).

 

                                  F.   Con decisione di tassazione d’ufficio del 14 dicembre 2017, contro cui la società ha inoltrato opposizione, la CO 1 ha calcolato i contributi ancora dovuti da RI 1, per un credito a favore dell’amministrazione di fr. 1'450.-- (fr. 1'400.-- di contributi e fr. 50.-- di spese giudiziarie), ed ha tolto l’opposizione al citato PE n. __________ con l’indicazione “importo Fr. 5'400 limitato a Fr. 1'400.00” (allegato doc. B3).

 

                                  G.   Con decisione su opposizione del 25 maggio 2018 la __________ ha respinto le censure sollevate il 21 maggio 2017 da __________, rilevando che il figlio __________ si è immatricolato all’__________ nel mese di aprile 2015, ma che i corsi sono iniziati il 1° settembre 2015, per cui dal 1° gennaio al 31 agosto di quell’anno gli assegni non sono dovuti (allegato doc. B2). La citata decisione è stata notificata per raccomandata in data 25 maggio 2018 (non ritirata), l’11 giugno 2018 (non ritirata) e per posta “B” il 9 luglio 2018 (cfr. doc. III e allegato doc. B2).

 

                                  H.   Con decisione su opposizione dell’11 settembre 2018 la CO 1 ha respinto l’opposizione del 5 gennaio 2018 di __________, confermando la tassazione d’ufficio del 14 dicembre 2017 e togliendo l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ notificato in data __________ (doc. A1).

 

                                    I.   RI 1, rappresentata da __________, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, sostenendo che il figlio della dipendente __________, __________, ha diritto agli assegni per formazione anche per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 agosto 2015 e pertanto l’importo di fr. 1'400.-- non è dovuto (doc. I).

 

                                   L.   Con risposta del 24 ottobre 2018 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

 

                                  M.   Il 4 novembre 2018 l’insorgente ha nuovamente preso posizione sull’intera fattispecie, rilevando che i fr. 1'400.-- non sono contributi paritetici non versati ma una divergenza d’opinione circa il diritto agli assegni di formazione. La ricorrente ammette che la decisione su opposizione del 25 maggio 2018 della __________ “è cresciuta in giudicato per decorrenza dei termini”, aggiungendo che “nel periodo in cui è stata recapitata ero in ospedale” e contesta nuovamente il mancato riconoscimento del diritto agli assegni di formazione per __________, sostenendo che le direttive non sarebbero state applicate correttamente (doc. V).

 

                                  N.   Il 21 dicembre 2018 la Cassa, su richiesta del TCA (doc. VII), ha prodotto il precetto esecutivo oggetto della decisione impugnata (doc. VIII), mentre il 23 gennaio 2018 il Tribunale ha posto alcune domande alla società (doc. X), che ha risposto il 30 gennaio 2019 (doc. XI).

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti),

 

                                   2.   La società ricorrente oltre a contestare la decisione impugnata ha accennato anche ad un ricorso pendente contro i contributi richiesti per il 2014 (cfr. doc. I, pag. 2) ed all’opposizione inoltrata contro la decisione formale del 21 maggio 2017 della __________.

 

                                         In primo luogo va rammentato che per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

 

                                         Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

 

                                         Nel caso di specie il TCA può pertanto di principio esprimersi solo nel merito della decisione impugnata ossia la questione di sapere se la società ricorrente è debitrice dell’importo di fr. 1'400 per contributi oltre fr. 50 di spese giudiziarie per l’anno 2015.

                                         Le contestazioni relative ad altre procedure e segnatamente ai contributi del 2014 ed al rivendicato diritto ad un assegno di formazione per __________, figlio della dipendente __________, nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 agosto 2015, esulano dalla presente procedura e sono di principio irricevibili. Le contestazioni inerenti l’asserita errata applicazione delle direttive sugli assegni di famiglia e le tesi circa la continuazione della formazione anche per il periodo durante il quale gli assegni non sono stati versati non sono pertanto oggetto del presente contendere.

 

                                         Va tuttavia precisato quanto segue.

                                         Per quanto concerne la contestazione relativa ai contributi dovuti nel 2014, dagli atti emerge che il 17 maggio 2018 la CO 1 ha emesso una fattura di rettifica che annulla e sostituisce quella emessa il 15 maggio 2017 e che conclude per un saldo a pareggio, nel senso che la società non deve più alcunché all’amministrazione (doc. III/2).  Il medesimo giorno la Cassa ha chiesto all’UE di __________ di annullare la pratica esecutiva numero __________ del __________ relativa ai contributi 1.1.2014-31.12.2014 (doc. III/1). Agli atti non vi è tuttavia alcuna decisione su opposizione in merito alle censure sollevate il 20 gennaio 2018 (doc. A7) contro la decisione di tassazione d’ufficio dell’11 gennaio 2018 (doc. A6). Spetterà alla Cassa, se non ha già provveduto in merito, emettere la necessaria decisione su opposizione (cfr. art. 52 cpv. 2 LPGA).

 

                                         Circa la decisione del 21 maggio 2017 della __________ tramite la quale non sono stati riconosciuti assegni di formazione per __________ nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 agosto 2015 e contro cui è stata inoltrata opposizione va invece evidenziato che l’amministrazione si è espressa in merito con decisione su opposizione del 25 maggio 2018 (cfr. doc. allegati al doc. V). Come emerge dalla risposta di causa, la decisione su opposizione è stata trasmessa alla società tramite raccomandata il 25 maggio 2018, poi, non essendo stata ritirata, l’11 giugno 2018 sempre tramite raccomandata, infine, non essendo nuovamente stata ritirata, il 9 luglio 2018 tramite posta “B” (doc. III).

 

                                         La circostanza non è contestata dalla ricorrente, la quale ha peraltro prodotto, con le osservazioni del 4 novembre 2018 (doc. V), copia della lettera del 9 luglio 2018 della Cassa alla società con la precisazione che “anche la reintimazione effettuata per plico raccomandato in data 11.06.2018 è ritornata al mittente in quanto non ritirata” (allegato al doc. B2) cui è stata allegata sia la decisione su opposizione del 25 maggio 2018, sia copia della busta d’intimazione dell’11 giugno 2018 (allegato doc. B2).

 

                                         La stessa insorgente, che ancora con il ricorso dell’8 settembre 2018 sembrava misconoscere il contenuto della decisione su opposizione del 25 maggio 2018, il 4 novembre 2018 ha del resto ammesso che questa decisione su opposizione è “cresciuta in giudicato per decorrenza dei termini” (doc. V).

 

                                         Ritenuto tuttavia che il rappresentante __________ ha aggiunto che la decisione è cresciuta in giudicato “perché nel periodo in cui è stata recapitata ero in ospedale”, rammentato che questo Tribunale, se il ricorso fosse stato tempestivo, sarebbe stato competente per decidere nel merito del medesimo (cfr. art. 1 Lptca) e che per l’art. 41 LPGA, applicabile per analogia in virtù del rinvio di cui all’art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia l’atto omesso, il TCA ha chiesto __________, di produrre copia della procura sottoscritta da __________ nell’ambito della procedura di richiesta di assegni familiari e di voler trasmettere un certificato medico con le date esatte della sua permanenza in ospedale, con la diagnosi (doc. X).

 

                                         Dalla documentazione fornita il 30 gennaio 2019 risulta che __________ ha dato procura a __________/RI 1 per rappresentarla nelle vertenze con __________ (doc. C1). Inoltre, per quanto concerne la permanenza in ospedale, emerge che __________ è stato ricoverato dal 23 aprile al 28 aprile 2018 e dal 30 maggio al 4 giugno 2018 (doc. XI) e che in seguito ha dovuto seguire una terapia farmacologica con una seduta settimanale dal 26 giugno 2018, oltre ad ulteriori esami medici.

 

                                         Alla luce della documentazione prodotta questo TCA rileva che non vi è spazio per una restituzione dei termini, peraltro neppure richiesta da __________.

                                         Infatti, l’interessato dal 5 giugno 2018 non è più stato più degente in ospedale ed avrebbe ancora potuto insorgere tempestivamente al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la decisione del 25 maggio 2018 della __________, citata al punto 5 della decisione qui impugnata e peraltro nuovamente trasmessagli per raccomandata l’11 giugno 2018 (allegato doc. B2, non ritirata) e per posta “B” il 9 luglio 2018 (allegato doc. B2).

                                         Va qui infatti rammentato che per l’art. 38 cpv. 2 bis LPGA una comunicazione consegnata contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso recapito e nell’ambito dell’applicazione di questo disposto il TF ha stabilito che si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).

                                         Tale notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).

 

                                         L’invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).

                                         Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti). Questa finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto (cfr. DTF 134 V 52).

                                         Pertanto chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).

 

                                         Ne segue che, come ammesso da __________ con lo scritto del 4 novembre 2018 (doc. V), la decisione su opposizione del 25 maggio 2018 della __________ con la quale viene negato il diritto all’assegno di formazione per __________ per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 agosto 2015 è cresciuta in giudicato, non essendo l’interessato insorto a questo Tribunale nel termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione (cfr. art. 60 cpv. 1 LPGA).

 

                                         Le censure sollevate dalla ricorrente in merito al diritto all’assegno per __________ dal 1° gennaio 2015 al 31 agosto 2015, nell’ambito della presente vertenza, sono irricevibili.

 

                                         Nel merito

 

                                   3.   Secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS i contributi del reddito proveniente da un'attività lucra­tiva dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contri­buto.

                                         Di regola, i datori di lavoro pagano i contributi alla Cassa di compensazione ogni mese o, se la somma dei salari non supera i 200'000 franchi, ogni trimestre (art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS). I datori di lavoro che applicano la procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 2005 contro il lavoro nero (LLN), una volta all’anno.

 

                                         In casi motivati, per le persone tenute a pagare i contributi secondo il capoverso 1 lettere a e b il cui contributo annuo versato all’assicurazione per la vecchiaia, superstiti e l’invalidità e l’indennità per perdita di guadagno non supera i 3000 franchi, la cassa di compensazione può stabilire periodi di pagamento più lunghi ma non superiori a un anno (art. 34 cpv. 2 OAVS).

 

                                         Secondo l’art. 34 cpv. 3 OAVS i contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento. In caso di procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN, i contributi vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

 

                                         Le persone che non pagano i contributi ai quali sono tenute o non consegnano il conteggio relativo ai contributi paritari entro i termini prescritti, devono essere immediatamente diffidate per scritto dalla cassa di compensazione (art. 34a cpv. 1 OAVS). Con la diffida è addossata all’interessato una tassa da 20 a 200 franchi (art. 34a cpv. 2 OAVS).

 

                                         I conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale (art. 36 cpv. 1 OAVS). I datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio (art. 36 cpv. 2 OAVS). Il periodo di conteggio comprende l’anno civile. Qualora i contributi siano pagati conformemente all’articolo 35 capoverso 3, il periodo di conteggio corrisponde al periodo di pagamento (art. 36 cpv. 3 OAVS).

 

                                         La cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i contributi d’acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla cassa di compensazione (art. 36 cpv. 4 OAVS).

 

                                         Se entro il termine fissato non sono fornite le indicazioni necessarie per il regolamento dei conti oppure non sono pagati i contributi al datore di lavoro o quelli dei salariati, la cassa di compensazione deve fissare i contributi dovuti mediante tassazione d’ufficio (art. 38 cpv. 1 OAVS). La cassa di compensazione è autorizzata a emanare una decisione di tassazione in base a un esame sul posto della situazione. Può, nel caso di tassazione d’ufficio nel corso dell’anno, basarsi sulla somma dei salari presumibile e procedere al regolamento definitivo dei conti soltanto dopo la fine dell’anno (art. 38 cpv. 2 OAVS). Le spese causate dalla tassazione d’ufficio possono essere messe a carico dell’inadempiente (art. 38 cpv. 3 OAVS).

 

                                         I contributi che non sono stati pagati, nonostante diffida, devono essere incassati senza ritardo in via di esecuzione, a meno che essi non possano essere compensati con rendite scadute (art. 15 cpv. 1 LAVS).

 

                                         Va ancora rammentato che per l’art. 15 cpv. 2 LAFam gli assegni familiari sono di regola versati tramite il datore di lavoro ai salariati che vi hanno diritto. Secondo l’art. 6 cpv. 1 della legge cantonale sugli assegni di famiglia il salariato inoltra una richiesta alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari presso il quale è affiliato il datore di lavoro. La decisione è trasmessa in copia al datore di lavoro del salariato (art. 6 cpv. 3) e il datore di lavoro versa il rispettivo assegno al suo salariato unitamente al salario (art. 6 cpv. 4).

 

                                   4.   Per l’art. 54 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione sono esecutive se non possono più essere impugnate mediante opposizione o ricorso (lett. a), possono ancora essere impugnate, ma l’opposizione o il ricorso non ha effetto sospensivo (lett. b), l’effetto sospensivo di un’opposizione o di un ricorso è stato revocato (lett. c.). Secondo l’art. 54 cpv. 2 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione esecutive che condannano al pagamento di una somma in contanti o a fornire una cauzione sono parificate alle sentenze esecutive giusta l’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.

                                         Ciò significa che, sulla base di una tale decisione, l'opposizione interposta contro un precetto esecutivo può, contestualmente al credito fissato nella decisione, essere tolta da un ordine di rigetto definitivo pronunciato dal giudice.

                                         Tuttavia il rigetto dell'opposizione da parte del giudice non è necessario per il proseguimento dell'esecuzione quando il credito oggetto di esecuzione è stato fissato da una decisione cresciuta in giudicato, resa dopo che il debitore ha fatto opposizione (DTF 119 V 331 consid. 2b con riferimenti).

                                         Inoltre il TFA ha stabilito che il modo di procedere dell’amministrazione (decisione di contribuzione e rigetto simultaneo dell’opposizione) non è contrario all’art. 6 n. 1 CEDU, in quanto l’accesso ad un tribunale è garantito dalla possibilità conferita al debitore, qualora egli intenda contestare  la decisione amministrativa, di adire il tribunale cantonale delle assicurazioni competente (DTF 121 V pag. 112 consid. 3c, nel caso in esame si trattava di una decisione di una cassa malati; a proposito dell’applicazione dell’art. 6 n. 1 CEDU nelle cause relative alle contestazioni in materia di contributi alle assicurazioni sociali cfr. DTF 121 V pag. 111 consid. 3b).

                                         In definitiva, la Cassa che avvia una procedura d'esecuzione, contro la quale la persona soggetta all'obbligo contributivo solleva opposizione, senza avere prima fissato i contributi dovuti, deve in seguito notificare una decisione formale.

                                         La decisione deve tuttavia chiaramente riferirsi all'esecuzione in atto e togliere l'opposizione, totalmente o limitatamente ad un determinato importo (DTF 109 V 46; DTF 107 III 60, RCC 1982 pag. 344).

 

                                   5.   Nella fattispecie in esame dalle tavole processuali emerge che il 30 gennaio 2016 la società ricorrente ha inoltrato la dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2015 indicando di aver versato un importo di fr. 40'500 quali salari ai suoi due dipendenti, __________ e __________, e di aver versato fr. 5'400 di assegni familiari alla dipendente __________r (doc. A4).

 

                                         L’insorgente rammenta che il 24 gennaio 2017 la Cassa ha contestato il rendiconto, procedendo all’addebito di fr. 5'400 poiché non era stata emessa alcuna decisione formale in merito al diritto agli assegni familiari per l’anno 2015 in favore di __________ (doc. I). Dalla decisione impugnata emerge che l’8 maggio 2017 la società è stata diffidata (doc. A1).

 

                                         Malgrado l’emissione della decisione formale del 4 maggio 2017 della __________ che ha riconosciuto un importo di fr. 4'000  a __________ (__________), la Cassa ha fatto notificare un precetto esecutivo di fr. 5'400 nei confronti della società ricorrente (doc. VIII/3) per contributi paritetici per l’anno 2015, oltre interessi al 5% dal 28 marzo 2017 (giorno successivo all’emissione della fattura).

                                         Con decisione di tassazione d’ufficio del 14 dicembre 2017 la Cassa ha fissato definitivamente i contributi paritetici dovuti nel 2015, calcolandoli sulla base di salari lordi pari a fr. 40'500 per un totale di contributi e spese di fr. 6'183.40 e deducendo dall’importo dovuto fr. 33.50 di ridistribuzione tassa CO2 alle imprese, fr. 699.90 di pagamenti e fr. 4'000 “altri c/c creditori” (ossia gli assegni di famiglia riconosciuti tramite decisione), per un ammontare residuo di fr. 1'450 a favore dell’amministrazione. Essa ha contestualmente rigettato l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________ notificato __________, con l’indicazione “importo Fr. 5'400.00 limitato a Fr. 1'400.00” (doc. A3). Con la decisione impugnata la cassa ha confermato sia l’importo dovuto che il rigetto dell’opposizione (doc. A1).

 

                                         L'insorgente non contesta che i salari soggetti a contribuzione ammontano a fr. 40'500 (doc. A3), importo del resto dichiarato dalla medesima società (doc. allegato doc. A4).

 

                                         La ricorrente fa valere tuttavia di non dover versare alla Cassa di compensazione l’importo di fr. 1'400 corrispondente agli assegni familiari anticipati alla dipendente __________.

 

                                         A torto.

 

                                         Infatti, come sopra esposto (cfr. consid. 2), con decisione del 25 maggio 2018, cresciuta incontestata in giudicato, la __________ ha stabilito che dal 1° gennaio 2015 al 31 agosto 2015 il figlio __________ non ha diritto ad assegni di formazione e pertanto per il 2015 sono complessivamente dovuti fr. 4'000.

 

                                         Ne segue che il debito residuo della società nei confronti della cassa di compensazione ammonta a fr. 1'450 (fr. 6'113.25 – 33.50 – 4'000 – 699.90), oltre interessi al 5% dal 28 marzo 2017 (cfr. art. 41 cpv. 1 lett. c OAVS).

 

                                         Rilevato che nella decisione di tassazione d’ufficio del 14 dicembre 2017 con riferimento all’esecuzione n. __________ figura “Importo Fr. 5'400.00 limitato a Fr. 1'400.00” (cfr. doc. A3), il rigetto dell’opposizione va riconosciuto su questo importo, oltre agli interessi al 5% dal 28 marzo 2017.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

§ L’opposizione al Precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________ del __________ è rigettata definitivamente limitatamente all’importo di fr. 1'400 oltre interessi al 5% dal 28 marzo 2017 su fr. 1'400.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti