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Raccomandata |
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Incarto
n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 21 dicembre 2017 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di rendite AVS |
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ritenuto in fatto
1.1. Nel marzo 2016 (doc. 62) RI 1, nata nel 1954 e ancora attiva al 50%, il cui marito percepiva già una rendita AVS essendo nato nel 1944, ha richiesto alla Cassa CO 1 il calcolo di una rendita futura AVS.
Il 30 marzo 2016 (doc. F) l’amministrazione ha ipotizzato una rendita mensile di Fr. 2'143.- per lei e di Fr. 317.- per il marito, a decorrere dal 1° agosto 2018.
1.2. Il 14 marzo 2017 (doc. H) l’assicurata ha informato la Cassa di compensazione che alla fine dell’anno scolastico (31 agosto) avrebbe cessato la sua attività di docente, “anticipando di un anno il mio pensionamento.”.
L’indomani (doc. 58) l’amministrazione le ha trasmesso il formulario per la richiesta di una rendita di vecchiaia, che l’assicurata ha compilato il 5 aprile 2017 (doc. I) rispondendo affermativamente alla domanda n. 8.1 sull’intenzione di anticipare il versamento della rendita di vecchiaia di 1 anno.
La Cassa di compensazione ha invitato l’assicurata a trametterle la sentenza di divorzio del marito (docc. 40-47), così da potere calcolare il diritto alla rendita dell’interessata (docc. 28-39).
1.3. Con decisione del 20 giugno 2017 (doc. 26) la Cassa CO 1 ha stabilito in Fr. 2'015.- il diritto mensile AVS di RI 1 dal 1° agosto 2017, quindi anticipato di un anno, precisando che la riduzione del prelievo anticipato ammontava a Fr. 147.- al mese.
1.4. Con messaggio di posta elettronica del 16 ottobre 2017 (doc. O) l’assicurata ha chiesto spiegazioni al servizio rendite sull’accredito di Fr. 2'015.- per i mesi di settembre e di ottobre, importo che si aggiungeva alla rendita di prepensionamento di Fr. 3'500.- ricevuta dalla Cassa pensioni, oltre al supplemento sostitutivo AVS/AI di Fr. 1'770.-.
Il giorno seguente (doc. O) l’amministrazione ha risposto di avere dato seguito alla domanda di rendita anticipata AVS inoltrata dall’assicurata, emanando il 20 giugno 2017 la relativa decisione che fissava il diritto anticipato alla rendita di un anno.
1.5. Il 21 ottobre 2017 (doc. P) l’assicurata ha spiegato alla Cassa di compensazione di avere fatto confusione fra il I e il II pilastro, “dando per scontato che la cifra (ndr: Fr. 2'015.-) si riferisse alla rendita ponte.”. Essa ha quindi chiesto all’amministrazione di revocare la richiesta di rendita anticipata restituendo gli importi ricevuti fino a quel momento, rinunciandovi così formalmente.
1.6. Basandosi sulla risposta fornita il 3 novembre 2017 (doc. 15) dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali sulla possibilità di rinunciare alla rendita anticipata AVS (doc. 17), con decisione del 9 novembre 2017 (doc. Q) la Cassa ha respinto la richiesta di rinuncia alla rendita di vecchiaia AVS anticipata di un anno.
1.7. Con decisione su opposizione del 21 dicembre 2017 (doc. B) la Cassa di compensazione ha confermato il rifiuto di revocare la decisione di concessione della rendita anticipata essendo essa in contrasto con l’art. 23 cpv. 2 LPGA, poiché chiedendo l’annullamento di una decisione regolarmente cresciuta in giudicato l’assicurata eluderebbe le prescrizioni legali. In effetti, la decisione di fissazione della rendita anticipata AVS non è né manifestamente errata da giustificare una sua riconsiderazione né sono apparsi fatti e/o mezzi di prova nuovi da giustificare una sua revisione.
Inoltre, l’affermazione dell’opponente del 7 dicembre 2017 (doc. R) secondo cui non avrebbe mai ricevuto la decisione del 20 giugno 2017 non risulterebbe sostenibile, giacché il 17 ottobre 2017 la Cassa ha fornito all’interessata copia della domanda di rendita AVS e nell’email del giorno precedente l’assicurata ha posto in risalto questioni attinenti all’importo della rendita, ma non ha accennato al fatto di non conoscere il motivo alla base del versamento di Fr. 2'015.- e quindi, implicitamente, avrebbe confermato di avere preso visione della decisione del 20 giugno.
Ad ogni modo, dal 17 ottobre 2017 l’interessata ha ricevuto conferma/conoscenza dell’attribuzione della rendita anticipata, perciò da quel giorno ha avuto inizio il termine utile di ricorso, che però è rimasto inutilizzato, con conseguente crescita in giudicato della decisione formale.
1.8. Il 30 gennaio 2018 (doc. I) RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, si è rivolta al Tribunale postulando l’annullamento della decisione su opposizione e quindi il riconoscimento della validità della rinuncia alla rendita AVS anticipata.
La ricorrente ha evidenziato di aver beneficiato dal 1° settembre 2012 del pensionamento anticipato per il 50% del tempo lavorativo, corrispondente a una rendita di Fr. 1'500.- oltre a un supplemento sostitutivo AVS/AI di Fr. 819.-. Dopo avere chiesto sia alla Cassa di compensazione sia alla Cassa pensioni una previsione della rendita che avrebbe ottenuto andando in pensione a 62 o 63 anni, nel marzo 2017 l’assicurata ha comunicato a entrambe le Casse la decisione di cessare l’attività lavorativa anche per il restante 50%. Essa ha quindi compilato il formulario trasmesso dalla Cassa di compensazione credendo trattarsi di una normale prassi alla conclusione dell’attività lavorativa. Non intendeva chiedere l’AVS anticipata e da parte della Cassa di compensazione non ha ricevuto nulla, se non l’avviso del 3 maggio 2017 (doc. L) secondo cui dal 1° gennaio 2018 veniva affiliata quale persona senza attività lucrativa.
Il 29 agosto 2017 l’assicurata ha ricevuto la decisione dell’__________, che dal 1° settembre 2017 ha riconosciuto una rendita pensionistica di Fr. 3'500.- al mese, a cui si aggiungeva il supplemento sostitutivo di Fr. 1'770.-.
È però solo nel mese di ottobre che l’assicurata si è accorta che i versamenti dell’AVS erano iniziati già da agosto e ha segnalato subito alla Cassa di compensazione questa anomalia, ritenendo di non avere diritto alla rendita anticipata AVS, che non voleva. Essa aveva invece voluto ottenere il pensionamento anticipato da parte della Cassa pensioni, ma non anche dell’AVS.
L’insorgente ha altresì evidenziato di non avere mai ricevuto la decisione del 20 giugno 2017 di accoglimento della richiesta di una rendita di vecchiaia anticipata e quindi di non averla potuta contestare, ma di avere subito segnalato l’errore alla Cassa di compensazione. Nemmeno la Cassa pensione era al corrente dell’anticipo della rendita AVS, non avendo ricevuto la decisione.
Sulla base dell’art. 23 LPGA la ricorrente ha dunque chiesto al TCA di dare seguito alla rinuncia della rendita anticipata AVS, non esponendosi a rischi finanziari né minacciando diritti di terzi.
1.9. Nella risposta del 13 febbraio 2018 (doc. III) l’amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, rilevando come lo stesso contenga le medesime obiezioni già trattate con l’opposizione.
La Cassa ha unicamente segnalato che la decisione del 20 giugno 2017 non è stata trasmessa in copia all’avv. RA 1 non essendo egli, a quel tempo, patrocinatore dell’assicurata. Inoltre, anche la Cassa pensioni non rientra tra i destinatari a cui è automaticamente trasmessa copia della decisione di fissazione della rendita AVS (N. 9309 DR).
Il 2 marzo 2018 (doc. V) la ricorrente ha contestato la risposta di causa, ribadendo di non avere ricevuto la decisione formale di rendita anticipata AVS; quindi, non avendone avuto conoscenza, nemmeno poteva impugnarla.
La Cassa di compensazione ha rilevato che le argomentazioni dell’interessata non apportavano nulla di nuovo, perciò non aveva nuove osservazioni da formulare (doc. VII).
Il 16 marzo 2018 (doc. IX) il patrocinatore dell’insorgente ha prodotto una dichiarazione della sua assistita, la quale ha affermato di non avere ricevuto la decisione del 20 giugno 2017.
L’amministrazione non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. X).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione la Cassa di compensazione ha negato alla ricorrente di potere rinunciare alla percezione della rendita di vecchiaia anticipata di un anno che essa stessa le ha richiesto il 5 aprile 2017.
2.2. Giusta l'art. 1a LAVS, sono assicurati in conformità della LAVS le persone fisiche domiciliate in Svizzera (lett. a); le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera (lett. b); i cittadini svizzeri che lavorano all'estero a determinate condizioni (lett. c).
Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni.
Hanno diritto alle rendite di vecchiaia e superstiti i cittadini svizzeri, gli stranieri e gli apolidi (art. 18 cpv. 1 LAVS) che hanno compiuto 65 anni se uomini (art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS) rispettivamente 64 anni se donne (art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS).
Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario (art. 21 cpv. 2 LAVS).
La LAVS dà la possibilità di rinviare (art. 39 LAVS) o di anticipare (art. 40 LAVS) il godimento della rendita grazie all'età flessibile.
Per ciò che attiene al caso in esame, torna applicabile l’art. 40 LAVS, che regola la possibilità e l'effetto dell’anticipazione della rendita:
" 1 Gli uomini e le donne che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce per gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le donne il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni. Durante il periodo di godimento anticipato non sono versate rendite per figli.
2 La rendita di vecchiaia anticipata, la rendita vedovile e la rendita per orfani sono ridotte.
3 Il Consiglio federale stabilisce le aliquote di riduzione secondo i principi attuariali.”.
Gli art. 55bis-55quater OAVS concretizzano il diritto al rinvio della rendita, mentre gli artt. 56 e 57 OAVS trattano dell'anticipazione della rendita (cfr. anche la sentenza 9C_903/2013 del 30 gennaio 2014, consid. 6.2).
Per quanto concerne l’importo della rendita, per l’art. 56 OAVS:
" 1 La rendita viene ridotta dell'equivalente della rendita anticipata.
2 Fino all'età del pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento per anno d'anticipazione della rendita anticipata.
3 Dopo aver compiuto l'età di pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento per anno d'anticipazione della somma delle rendite non ridotte, divisa per il numero dei mesi durante i quali la rendita è stata anticipata.
4 L'importo della riduzione è adeguato all'evoluzione dei salari e dei prezzi.”.
Sul diritto di anticipare la rendita, cfr. Anne Meier, La retraite anticipée, la retraite différée et la retraite progressive en droit suisse des assurances sociales, in: SJ 2016 II 95 (pag. 99).
In generale, riguardo all'esercizio del diritto, l'art. 67 cpv. 1 1a frase OAVS dispone che il diritto alla rendita o all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente giusta gli art. 122 e seguenti, un modulo di richiesta debitamente riempito.
Soltanto l'avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere il diritto alla rendita ordinaria anticipata di vecchiaia. Questo diritto non può essere richiesto retroattivamente (art. 67 cpv. 1bis OAVS).
In virtù dell’art. 67 cpv. 2 OAVS, una volta l'anno almeno, le casse cantonali di compensazione devono, mediante pubblicazioni, richiamare l'attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, le condizioni di diritto e la richiesta.
Secondo il N. 1003 delle Direttive sulle Rendite (DR), edite dall’UFAS, valide dal 1° gennaio 2003 stato 1° gennaio 2017, la concessione di una rendita o di un assegno per grandi invalidi dell'AVS è subordinata alla condizione che l'interessato depositi una domanda presso la competente cassa di compensazione (RCC 1975 pag. 386).
2.3. Per quanto riguarda la rinuncia a una rendita, va ricordato come per l'art. 23 cpv. 1 LPGA l'avente diritto può rinunciare a prestazioni assicurative. La rinuncia può essere revocata in qualsiasi momento con effetto per il futuro. La rinuncia e la revoca esigono la forma scritta.
La rinuncia e la revoca sono nulle se pregiudicano gli interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni assicurative o assistenziali oppure se si propongono di eludere le prescrizioni legali (art. 23 cpv. 2 LPGA).
A norma dell'art. 23 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore deve confermare per scritto all'avente diritto la rinuncia e la revoca. Nella conferma occorre stabilire l'oggetto, l'ampiezza e le conseguenze della rinuncia e della revoca.
Per il N. 1306 DR, di principio si può rinunciare a prestazioni dell’AVS o dell’AI. La rinuncia è nulla se è pregiudizievole per gli interessi di altre persone, di istituti assicurativi (compresi quelli dell’AVS o dell’AI) o d’assistenza o quando tendono ad eludere disposizioni legali (cfr. art. 23 cpv. 2 LPGA).
Giusta il N. 1307 DR, l’avente diritto non può far valere una rinuncia retroattivamente, ma solo per prestazioni future.
Le domande di rinuncia a prestazioni di regola vanno sottoposte all’UFAS assieme all’incarto, ad eccezione dei casi in cui la moglie rinuncia retroattivamente alla propria rendita di vecchiaia a favore della rendita completiva più elevata. Le casse di compensazione possono trattare questi casi direttamente (N. 1308 DR).
L'ammissione o il rifiuto della rinuncia deve essere notificata/o con una decisione. La persona che rinuncia deve essere informata sulle conseguenze del suo atto (N. 1309 DR).
Secondo il N. 1310 DR è possibile revocare la rinuncia in qualsiasi momento. In caso di revoca, però, le prestazioni possono essere versate solo per il futuro. Sono esclusi pagamenti di arretrati per il periodo antecedente la revoca.
2.4. In merito alla revoca di una rinuncia si sono espressi dottrina e giurisprudenza.
In particolare Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3a ed., 2015, n. 12 ad art. 23, pag. 357, afferma che questa disposizione concerne soltanto i casi per i quali una rinuncia interviene per iscritto, mentre non regola la questione di una rinuncia tacita risultante dal fatto che l'assicurato non esercita il suo diritto alle prestazioni in virtù dell'art. 29 cpv. 1 LPGA.
La giurisprudenza ha confermato che una rinuncia deve avvenire per iscritto. Una rinuncia per atti concludenti, come sotto l'egida del diritto precedente (DTF 116 V 273 consid. 4; DTF 108 V 84 consid. 3a), non è più possibile (DTF 135 V 106 consid. 6.2.3; 137 V 394 consid. 4.2; Kieser, op. cit., n. 13 ad art. 23, pag. 357).
Per giungere alle sue conclusioni l’Alta Corte si è fondata anche sul parere di Ghislaine Frésard-Fellay in: HAVE 5/2002 “De la renonciation aux prestations d'assurance sociale”, pag. 335 e seguenti, la quale ritiene che la semplice omissione della richiesta non costituisce una rinuncia giusta l'art. 23 LPGA. Nel suo articolo, l'autrice specifica inoltre le condizioni della rinuncia.
In DTF 101 V 261 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), a proposito del diritto alla rendita per orfani dei figli elettivi adottati dal genitore elettivo superstite e all'effetto della rinuncia alla rendita per orfani derivante dal decesso del padre naturale, si è così espresso:
2. (…) Une solution plus généralement applicable consiste à recourir aux principes jurisprudentiels en matière de renonciation à faire valoir un droit. Dans le domaine de l'assurance-invalidité d'abord, puis dans celui de l'assurance-vieillesse et survivants ensuite, le Tribunal fédéral des assurances a constaté que, encore que le droit en découle directement de la loi, les prestations ne sont servies que sur demande; il a prononcé que la renonciation - expresse ou tacite - à faire valoir un droit ou le retrait d'une demande de prestations entraîne les mêmes conséquences que l'inexistence du droit aux prestations, lorsque l'assuré justifie d'un intérêt digne d'être protégé (voir p.ex. ATFA 1969 p. 211 et les arrêts cités; RCC 1971 p. 303). Rien ne s'oppose à l'application de ce principe à l'enfant recueilli qui, en raison du décès de son père par le sang par exemple, aurait en soi droit à une rente d'orphelin: s'il y a renonciation valable à faire valoir ce droit ou retrait licite d'une demande présentée, sans qu'il y ait par là violation des règles de la bonne foi, il faudra le considérer comme ne bénéficiant pas d'une telle rente, et il aura donc tous les droits de l'enfant recueilli en cas de décès des parents nourriciers. - Les termes de l'art. 49 al. 2 RAVS incitent même à appliquer ce principe à l'enfant recueilli tout particulièrement; car, au contraire d'autres dispositions, cet alinéa parle non pas de l'enfant qui "n'a pas droit" à une rente selon les art. 25 à 28 LAVS, mais de l'enfant qui "ne bénéficie pas déjà d'une rente ordinaire" (texte allemand: "bezieht"), ce qui peut laisser entendre que le versement de la rente est en cours, et par conséquent que cette rente a été demandée. (…)" (le sottolineature sono della redattrice)
Con sentenza pubblicata in DTF 129 V 1 il Tribunale federale, prima dell'entrata in vigore della LPGA, ha esaminato le condizioni per la rinuncia a prestazioni assicurative, mantenendo anche sotto l'imperio delle disposizioni della 10a revisione dell'AVS la giurisprudenza secondo la quale è possibile rinunciare a prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità soltanto eccezionalmente e nella misura in cui l'avente diritto abbia un interesse degno di protezione e la rinuncia non leda gli interessi di altre persone o istituzioni coinvolte (comprese l'AVS e l'AI).
In quel caso l'Alta Corte ha inoltre affermato quanto segue:
" (…)
4.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht hatte Gelegenheit, sich in EVGE 1969 S. 211 ff. in Nachachtung der Urteile EVGE 1961 S. 62 ff. und 1962 S. 298 ff. - unter Geltung der bis zum Inkrafttreten der 8. AHV-Revision per 1. Januar 1973 gültig gewesenen AHV-Rechtsordnung - zur Frage zu äussern, ob ein Ehemann auf die Ehepaar-Altersrente zugunsten der höheren einfachen Altersrente der Ehefrau verzichten konnte. Es hielt dabei in Erw. 1 in grundsätzlicher Hinsicht fest, es bestehe kein Zweifel, dass ein Versicherter auf seinen Rentenanspruch als solchen ("au droit à la rente") nicht verzichten und dass ein Verzicht sich nur auf die Auszahlung der Rente ("le versement des annuités de rente") beziehen könne. In Ausnahmefällen sei dem Versicherten jedoch ein schützenswertes Interesse zuzugestehen, seinen Rentenanspruch nicht geltend oder ein eingereichtes Leistungs-gesuch rückgängig zu machen; ein solcher Verzicht lasse sich hinsichtlich seiner Wirkungen dem Nichtbestehen eines Anspruchs auf Versicherungs-leistungen gleichsetzen. In Anwendung dieser Rechtslage ging das Eidgenössische Versicherungsgericht sodann in Erw. 2 - ohne indessen nochmals ausdrücklich auf den Ausnahmecharakter des Verzichts auf den Leistungsanspruch als solchen Bezug zu nehmen - vom Vorliegen eines Ausnahmefalles aus. Die besonderen konkreten Verhältnisse - es handelte sich um eine Rückforderung im für die damalige Zeit ansehnlichen Betrag von Fr. 3505.- gegenüber zwei rechtsunkundigen italienischen Ehegatten - lassen jedoch erkennen, dass das Gericht von seiner zuvor dargelegten Erkenntnis, wonach nur in Ausnahmefällen auf den Anspruch verzichtet werden könne, nicht abgewichen ist. Bereits die in EVGE 1962 S. 301 Erw. 2 enthaltene Formulierung ("les circonstances exceptionnelles") lässt im Übrigen darauf schliessen, dass der Verzicht auf den Leistungsanspruch nur in Ausnahmefällen statthaft sein sollte." (sottolineature della redattrice)
Le sentenze del 1962 e del 1969 sono ancora state citate nella pronunzia H 152/02 del 18 dicembre 2002, dove l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha evidenziato:
" (…)
5.2 C'est en vain que le recourant invoque la renonciation expresse de son épouse à toute prétention à l'égard de la caisse intimée (confirmation de S.________ du 26 décembre 2001) pour fonder le maintien du versement de l'indemnité forfaitaire. En effet, selon la jurisprudence, une renonciation générale au droit à des prestations d'assurance sociale est illicite, celle-ci ne pouvant porter que sur le versement de prestations (ATFA 1962 p. 300 consid. 1, 1969 p. 212 consid. 1; sur la renonciation et ses conditions dans le domaine de l'assurance-sociale, voir Ghislaine Frésard-Fellay, De la renonciation aux prestations d'assurance sociale [art. 23 LPGA/ATSG], in REAS 5/2002 p. 335 ss). Comme l'a constaté à juste titre la première instance de recours, l'épouse de W.________ ne peut donc renoncer valablement à l'avance à des prestations futures dont l'objet et l'étendue ne sont pas encore déterminés. (…)" (le sottolineature sono della redattrice)
La suesposta DTF 129 V 1 è stata citata nella STF H 212/03 dell'8 ottobre 2003 dove è stata così riassunta al considerando 5:
" Dans la cause H 167/01, qui a donné lieu à une publication aux ATF 129 V 1, le Tribunal fédéral des assurances avait à juger de la validité d'une renonciation par une femme à sa rente personnelle en faveur de la rente entière, avec rente complémentaire, qui devait être versée à son mari. Le tribunal a d'abord considéré que l'absence de règles légales concernant la renonciation aux prestations d'assurance ne constituait pas un silence qualifié et qu'il s'agissait d'une lacune qu'il incombait au juge de combler. Après avoir rappelé sa jurisprudence antérieure en la matière, il a déclaré que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de la 10ème révision de la LAVS, ne changeait rien au fait qu'une renonciation à des prestations AVS n'était admissible qu'exceptionnellement. Cette solution correspondait d'ailleurs à la notion de renonciation telle que fixée à l'art. 23 LPGA, selon lequel l'ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues, sauf si la renonciation est préjudiciable aux intérêts d'autres personnes, d'institution d'assurance ou d'assistance ou lorsqu'elles tendent à éluder des dispositions légales, et dont il y avait lieu de s'inspirer. Or, le tribunal a estimé le fait qu'une assurée renonce à sa propre rente au profit de la rente entière de son mari aux fins de se voir octroyer une rente complémentaire non seulement contraire aux fondements de la 10ème révision de la LAVS (en particulier aux concepts de la rente individuelle, du calcul de la rente fondé sur les cotisations personnelles, du revenu partagé par moitié durant les années de mariage, des bonifications pour tâches éducatives et d'assistance, et du plafonnement des rentes), mais également au but d'économie visé par cette révision. La prise en compte des économies découlant de la suppression de la rente complémentaire était en effet à considérer comme un intérêt digne de protection. En outre, le versement de rentes complémentaires en dehors du cadre légal contrevenait au principe de l'égalité ancré dans la 10ème révision de la LAVS dans la mesure où celle-ci prévoit la suppression des privilèges liés à l'état civil.
Le cas de G.________ étant tout à fait similaire à celui qui a fait l'objet de l'arrêt cité ci-dessus, on ne voit pas de raisons de s'en écarter. Il s'agit là d'une précision de jurisprudence et, contrairement à ce que prétend la recourante, elle est applicable, sous l'angle temporel, tant aux cas futurs qu'aux affaires pendantes devant un tribunal (ATF 122 V 182, 120 V 131 consid. 3a). C'est également en vain que la recourante se réfère au chiffre 1308 des directives et circulaires établies par l'OFAS dans le domaine des rentes pour critiquer le jugement cantonal. Dans l'ATF 129 V 1, la Cour de céans a justement mis en cause la pratique de l'Office fédéral des assurances sociales consistant à admettre presque systématiquement une renonciation à une rente ordinaire AVS en vue de l'obtention d'une rente complémentaire. On rappellera au demeurant que le Tribunal fédéral des assurances examine librement la constitutionnalité et la légalité des instructions de l'administration et qu'il doit s'en écarter dans la mesure où elles établissement des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables ou à la jurisprudence (ATF 129 V 205 consid. 3.2 et les références citées)." (le evidenziature sono della redattrice)
Con sentenza 8C_495/2008 dell'11 marzo 2009, l'Alta Corte ha ricordato che prima dell'entrata in vigore della LPGA, in assenza di norme legali specifiche, la giurisprudenza aveva codificato la possibilità della rinuncia a prestazioni (cfr. consid. 2.1.2).
Anche nella sentenza 9C_576/2010 del 26 aprile 2011 il Tribunale federale ha ripreso i principi esposti nella succitata DTF 129 V 1 (cfr. consid. 4.3.2).
A proposito dell'applicazione dell'art. 23 cpv. 2 LPGA la nostra Massima istanza, nella sentenza I 714/06 del 20 aprile 2007, ha confermato la DTF 129 V 1, secondo cui la rinuncia ad una prestazione assicurativa è permessa soltanto se essa non elude le prescrizioni legali. Una elusione delle prescrizioni legali si ha, per esempio, se con la rinuncia al proprio diritto alla rendita di vecchiaia si vorrebbe ottenere la continuazione del pagamento della rendita completiva del coniuge, di importo maggiore (cfr. consid. 4.2).
Con sentenza 9C_174/2008 del 2 aprile 2008 il Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un'assicurata alla quale l'Ufficio invalidità per gli assicurati all'estero ha attribuito una rendita intera d'invalidità dal 1° luglio 2004. Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso dell'assicurata che chiedeva di non attribuirle una rendita AI. L'interessata ha proposto la medesima censura davanti al Tribunale federale. La nostra Massima istanza, nella misura in cui era ricevibile, l'ha respinta, considerando che tenuto conto dell'integrale perdita di lavoro, giustamente l'assicurata aveva diritto ad una rendita intera di invalidità. Infine, correttamente le autorità giudiziarie inferiori hanno negato le condizioni per la rinuncia a questa rendita. La ricorrente, da tanti anni senza attività lucrativa, ed il cui tentativo per ottenere una rendita tedesca per la diminuzione dell'attività è stata respinta crescendo in giudicato, per la sua occupazione in X percepiva da un'istituzione delle prestazioni mensili per assicurarle il fabbisogno vitale. Per questi motivi, ha concluso l’Alta Corte, deve essere assegnata all'assicurata la rendita svizzera di invalidità di sua spettanza. Una rinuncia alla rendita AI pregiudicherebbe gli interessi degni di protezione di istituzioni assicurative o assistenziali e quindi non è ammessa (cfr. consid. 4).
2.5. Nel caso di specie, dando seguito alla richiesta del 5 aprile 2017 dell’assicurata di anticipare di un anno il versamento della sua rendita di vecchiaia, il 20 giugno 2017 la Cassa CO 1 ha stabilito in Fr. 2'015.- il diritto mensile alla rendita anticipata AVS dell’interessata dal 1° agosto 2017. La decisione indica inoltre che la riduzione per il prelievo anticipato era di Fr. 147.- al mese.
Accortasi solo nel mese di ottobre 2017 che le veniva versato questo importo, l’assicurata ha comunicato all’amministrazione di volere rinunciare a questa somma, perché non aveva intenzione di ricevere la rendita anticipata AVS, siccome ridotta vita natural durante rispetto alla rendita ordinaria.
Preso atto della rinuncia formale del 21 ottobre 2017 della ricorrente, la Cassa ha sottoposto il caso all’UFAS, che il 3 novembre 2017 (doc. 15) non l’ha accolta, affermando:
" Nel caso in oggetto, la signora RI 1 domanda di poter rinunciare alla rendita di vecchiaia anticipata (cfr. lettera del 21 ottobre 2017) poiché, come da lei affermato, non si sarebbe accorta che, domandando questa prestazione, non avrebbe avuto diritto al supplemento sostitutivo annuo erogato dall’__________.
Pur ammettendo che questa disattenzione dell’assicurata potrebbe eventualmente causarle una perdita finanziaria, ciò non toglie però che, avendo scelto di prepensionarsi nel 2° pilastro, la signora RI 1 era in principio tenuta a conoscere le condizioni di diritto delle prestazioni che le sarebbero state attribuite (incluso il supplemento sostitutivo).
In ogni caso, non è comunque possibile accettare una rinuncia delle prestazioni future relative a una rendita di vecchiaia anticipata dell’AVS la cui decisione è già cresciuta in giudicato. E non è nemmeno possibile accettare una rinuncia retroattiva all’integralità della rendita di vecchiaia anticipata unicamente perché un assicurato si è accorto d’aver richiesto la prestazione senza essere consapevole degli effetti sulla sua scelta d’anticipare il pensionamento.
In effetti, ammettere una rinuncia retroattiva equivarrebbe a snaturare il valore giuridico delle decisioni amministrative già cresciute in giudicato, privandole di qualsiasi forza vincolante. In tal senso, gli organi d’esecuzione non sono autorizzati nei riguardi di uno stesso assicurato a rimpiazzare – fatta eccezione per i casi di revisione o riconsiderazione – una decisione già cresciuta in giudicato con una decisione dello stesso contenuto, sullo stesso oggetto e riguardante lo stesso periodo (cfr. N. 1019 CONT).
E le citate eccezioni non entrano certo in linea di conto nel caso della signora RI 1 poiché la decisione riguardante la sua rendita anticipata non è né manifestamente errata tanto da giustificarne una sua riconsiderazione (crr. N. 3010 CONT), né può considerarsi giustificata una sua revisione (cfr. N. 3011 CONT) poiché successivamente alla sua crescita in giudicato non è apparso alcun fatto nuovo importante né un nuovo mezzo di prova che non potevano essere prodotti anteriormente (come sarebbe il caso, per esempio, quando un ufficio AI si pronuncia in merito ad una domanda di prestazioni AI, già depositata anteriormente alla richiesta di una rendita di vecchiaia anticipata, solo dopo che la decisione d’assegnazione di quest’ultima prestazione è già cresciuta in giudicato).
Possiamo dunque confermare che, pur se conformemente al N. 1306 DR, per principio si può rinunciare a delle prestazioni dell’AVS e dell’AI e che una rinuncia è tuttavia nulla dal momento che pregiudica gli interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni assicurative (incluse l’AVS e l’AI) o assistenziali o se essa si propone di eludere le prescrizioni legali (art. 23 cpv. 2 LPGA), la rinuncia della signora RI 1 alla sua rendita di vecchiaia anticipata AVS non può essere accettata.
Vi preghiamo perciò di rendere una decisione soggetta a opposizione che respinga la sua domanda di rinuncia del 21 ottobre 2017. Dato che il signor __________ dell’__________ è già stato informato del problema, vi invitiamo a trasmettergli una copia della vostra decisione.”.
Queste motivazioni sono state inserite nella decisione del 9 novembre 2017 della Cassa di compensazione di rifiuto di riconoscere la rinuncia alla rendita di vecchiaia AVS anticipata di un anno formulata dall’assicurata.
La ricorrente fa invece valere di non avere avuto nessuna intenzione di anticipare il suo diritto alla rendita di vecchiaia, ma di essersi confusa con la rendita ponte che riceveva dalla Cassa pensioni alla quale aveva sì chiesto il prepensionamento.
Inoltre, la contestazione della rendita anticipata AVS ha potuto avvenire soltanto dopo che il relativo versamento era già stato effettuato poiché, prima di allora, l’assicurata non era stata informata dell’anticipo della rendita AVS dal 1° agosto 2017. Essa si è infatti lamentata di non avere mai ricevuto la decisione del 20 giugno 2017 della Cassa di compensazione.
2.6. La questione della (mancata) ricezione da parte della ricorrente della decisione formale con cui la Cassa di compensazione ha stabilito in Fr. 2'015.- il suo diritto alla rendita anticipata AVS dal 1° agosto 2017 può rimanere irrisolta.
D’avviso del TCA, la richiesta dell’assicurata di rinunciare alla percezione della rendita anticipata AVS di un anno deve ad ogni modo essere respinta sulla base dell’art. 23 cpv. 2 LPGA.
Occorre infatti evidenziare che la scelta dell’assicurata di rinunciare al versamento della sua rendita di vecchiaia comporta che l’__________ deve continuare a versarle il supplemento sostitutivo AVS/AI fino al raggiungimento dei 64 anni, circostanza che pregiudica gli interessi degni di protezione di questa istituzione assicurativa, che si vede dover sostituire la Cassa di compensazione ancora per un anno.
A questo proposito va segnalato che nel 2016 (doc. E) l’__________, in occasione della richiesta del 3 marzo 2016 volta ad ottenere una previsione sulla sua futura rendita della previdenza professionale, aveva informato l’interessata delle conseguenze del prepensionamento LPP:
" Si ricorda che il supplemento sostitutivo AVS/AI verrà soppresso non appena lei percepirà la rendita AVS o AI, ma in tutti i casi al più tardi – secondo le attuali disposizioni in materia AVS/AI – a 64 anni. L’importo della rendita AVS/AI potrà essere superiore o inferiore al supplemento sostitutivo AVS/AI da noi versato.”.
Inoltre, in quella comunicazione figurava anche quanto segue:
" A titolo informativo, di principio, in caso di pensionamento anticipato sussiste ancora l’obbligo contributivo per l’AVS fino all’età di pensionamento ordinaria AVS (64 anni per le donne, 65 anni per gli uomini). Vige un’eccezione se l’eventuale coniuge lavora e versa almeno CHF 956 di contributi AVS all’anno, nel qual caso l’altro coniuge è esonerato dall’obbligo di contribuzione. In ogni caso, eventuali informazioni relative alla contribuzione AVS devono essere richieste direttamente all’ente competente (Agenzia comunale AVS o Istituto delle assicurazioni sociali, Bellinzona).”.
Da quanto precede discende che poiché la rinuncia in esame sarebbe pregiudizievole per gli interessi della Cassa pensione, come tale essa è nulla in virtù dell’art. 23 cpv. 2 LPGA.
Pertanto, l’esercizio del diritto dell’assicurata di anticipare il versamento della rendita AVS deve essere come tale ribadito e il conseguente importo di Fr. 2'015.- al mese dal 1° agosto 2017 va confermato, tenendo altresì presente l’art. 56 cpv. 3 OAVS.
Di conseguenza, da quella data l’__________ non deve più versare all’assicurata il supplemento sostitutivo AVS/AI di Fr. 819.- (doc. D), che dal 1° settembre 2017 (doc. M) sarebbe ammontato a Fr. 1'770.-.
2.7. Il parere dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali del 3 novembre 2017 va peraltro condiviso pienamente. La decisione del 20 giugno 2017 della Cassa di compensazione, regolarmente cresciuta incontestata in giudicato, non può infatti essere annullata e sostituita in assenza dei presupposti della riconsiderazione o della revisione secondo l’art. 53 LPGA. Non si è invero in presenza di una decisione manifestamente errata la cui rettifica riveste una notevole importanza, per esempio se si tratta della rettifica di una prestazione periodica (DTF 119 V 475 consid. 1c), rispettivamente di nuovi fatti e/o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti antecedentemente.
Infine, va evidenziato che la lamentela sollevata dall’insorgente a comprova del fatto di non avere ricevuto la decisione formale del 20 giugno 2017, ossia che anche la Cassa pensione non era al corrente che dal 1° agosto 2017 l’interessata avrebbe ricevuto la rendita anticipata AVS, non va tutelata.
L’art. 68 cpv. 3 OAVS prevede infatti che la decisione di assegnazione della rendita deve essere notificata alle parti, segnatamente:
a. all'avente diritto, personalmente, o al suo rappresentante legale;
b. alla terza persona o all'autorità che ha fatto valere il diritto alla rendita o alla quale è versata la rendita;
c. all'assicuratore contro gli infortuni competente, se è tenuto a fornire prestazioni.
I NN. 9309 a 9327 DR specificano ulteriormente chi siano i destinatari di una decisione di accoglimento o di rifiuto di una prestazione AVS o AI, tramite invio originale o in copia.
Va segnalato che, in caso di rendita AI, la decisione va trasmessa in copia anche all'istituto di previdenza professionale competente, nella misura in cui la decisione incida sul suo obbligo di versare prestazioni giusta gli art. 66 cpv. 2 e 70 LPGA (N. 9320 DR).
Trattandosi nel caso concreto di prestazioni di vecchiaia, è corretto che la Cassa di compensazione non abbia informato __________ della concessione all’assicurata dal 1° agosto 2017 di una rendita anticipata AVS di un anno.
In conclusione, la decisione impugnata deve dunque essere confermata, con conseguente rifiuto di concedere la rinuncia alla rendita anticipata AVS formulata dalla ricorrente, che peraltro non potrebbe comunque essere concessa retroattivamente (N. 1307 DR) come preteso dall’insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti