Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2019.10-11

 

CS

Lugano

3 luglio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 15 aprile 2019 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 14 marzo 2019 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   La Dr.ssa med. RI 1, nata nel __________, __________ presso l’Ospedale __________, dal 1996 è affiliata anche quale indipendente presso la Cassa CO 1 per la sua attività accessoria.

 

                               1.2.   Con due distinte decisioni formali del 22 maggio 2018 (allegato doc. 27), rispettivamente del 26 giugno 2018 (allegato doc. 22), la Cassa di compensazione ha fissato gli interessi dovuti dall’interessata dal 1° gennaio 2017 al 22 maggio 2018 (per i contributi del 2015) pari a fr. 2'845.45, rispettivamente per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 26 giugno 2018 (per i contributi del 2016) pari a fr. 836.70, per complessivi fr. 3'682.15.

 

                               1.3.   In seguito ad uno scritto del 12 luglio 2018 dell’avv. Dott. RA 1, rappresentante dell’assicurata, all’amministrazione, quest’ultima in data 18 luglio 2018 ha risposto, affermando:

                                     

" (…) Nel merito la informiamo che la signora RI 1 dall’inizio della sua affiliazione quale indipendente paga degli acconti su un utile presumibile di CHF 15’700 da lei dichiarato. Da questo momento in avanti la Cassa non ha mai ricevuto una richiesta di modifica di tale reddito e di conseguenza gli acconti sono sempre risultati insufficienti rispetto al guadagno effettivo dell’assicurata.

Ricordiamo che in base all’art. 24 cpv. 4 OAVS le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d’acconto, presentare se richiesto i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.

Nelle dichiarazioni da lei allegate i contributi pagati risultavano superiori in quanto tenevano conto già dei conguagli pagati, in effetti dagli estratti annuali (cfr. allegati) si può notare come già dal 2003 la signora si ritrovava a pagare degli acconti bassi ed alla fine dell’anno dei conguagli molto alti con l’aggiunta di interessi di mora.

Visto quanto sopra le confermiamo le nostre decisioni e i relativi interessi di mora”

 

                               1.4.   Con atto intitolato “ricorso/opposizione” del 24 agosto 2018 la Dr.ssa med. RI 1, sempre rappresentata dall’avv. Dott. RA 1, si è rivolta al TCA che, con sentenza 30.2018.18-20 del 5 novembre 2018, ha accolto ai sensi dei considerandi, nella misura in cui era ricevibile, il ricorso, ha annullato la decisione impugnata e rinviato l’incarto alla Cassa per i suoi incombenti.

                                         Il Tribunale ha in particolare stabilito che per quanto concerne le contestazioni delle decisioni del 22 maggio 2018 e del 26 giugno 2018, lo scritto del 18 luglio 2018 va considerato quale decisione su opposizione (consid. 2.4).

                                         Il TCA ha concluso:

 

" 2.6. (…)

Circa la fissazione degli interessi per gli anni 2015 e 2016 l’amministrazione, dopo aver esaminato tutti gli atti dell’incarto della ricorrente ed essersi espressa circa la tempestività dell’opposizione del 12 luglio 2018 contro la decisione del 22 maggio 2018, dovrà stabilire se la percezione di interessi è corretta o meno e in caso di risposta positiva indicarne dettagliatamente le ragioni.”

 

                               1.5.   Con decisione su opposizione del 14 marzo 2019 la Cassa di compensazione ha respinto l’opposizione della ricorrente, ha confermato le decisioni sugli interessi di mora del 22 maggio 2018 per il 2015 e del 26 giugno 2018 per il 2016 ed ha stabilito che l’interessata è tenuta a versare all’amministrazione un importo complessivo di fr. 3'682.15 (doc. 8).     

 

                               1.6.   La Dr.ssa med. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento, domandando che la Cassa sia tenuta “a stornare a favore” della ricorrente “gli importi di fr. 2'845.45 e fr. 836.70 (complessivi fr. 3'682.15)” e che “nei conteggi di conguaglio della” ricorrente “per gli anni 2017 e 2018” siano “stralciati gli importi dovuti quali interessi di mora” (doc. I).

                                         Preliminarmente la ricorrente rileva di aver impugnato con un ricorso parallelo anche la decisione su opposizione emessa lo stesso giorno e che fissa gli interessi per gli anni 2013 e 2014 e chiede al Tribunale, se lo ritenesse utile per motivi di praticità, di congiungere le cause. Ella, in ogni caso, richiama sia la citata impugnativa, sia l’incarto.

                                         L’insorgente sostiene che la Cassa non avrebbe dato seguito alla sentenza di rinvio 30.2018.18-20 del 5 novembre 2018 di questo Tribunale poiché non avrebbe esaminato tutti gli atti dell’incarto e non avrebbe indicato dettagliatamente le ragioni della reiezione delle opposizioni. In particolare l’amministrazione non avrebbe recuperato le decisioni di fissazione dei contributi precedenti al 2015 e le tassazioni IFD degli anni passati. L’amministrazione si sarebbe limitata ad affermare di aver determinato i contributi del 2015 e 2016 sulla base delle tassazioni IFD di quegli anni; mancherebbe un esame delle decisioni precedenti. Ciò non rispetterebbe la sentenza 30.2018.18-20 del 5 novembre 2018, né il principio inquisitorio e nemmeno l’obbligo di motivazione delle decisioni. La Cassa non si sarebbe neppure espressa sulla tempestività dell’opposizione del 12 luglio 2018 e non avrebbe preso posizione in merito al nocciolo della questione, ossia se la conoscenza delle tassazioni passate l’avrebbe dovuta indurre a modificare la richiesta degli acconti.

                                         Nel merito l’assicurata sostiene che in concreto, a differenza dei casi citati dall’amministrazione, non si sarebbe in presenza di un ritardo nel fissare i contributi ma di un errore della stessa Cassa che non avrebbe adeguato gli acconti malgrado negli anni passati abbia preso in considerazione, per la fissazione dei contributi, redditi conseguiti dalla ricorrente ben maggiori rispetto a quello, mai adeguato, segnalato al momento dell’affiliazione quale indipendente nel 2000 e pari a fr. 15’730. Per l’insorgente, in applicazione dell’art. 24 cpv. 3 OAVS, sarebbe spettato alla Cassa adeguare gli acconti.

                                         A questo proposito la ricorrente ha prodotto tutte le decisioni di fissazione dei contributi quale indipendente ancora in suo possesso e le tassazioni IFD dal 2010 al 2017 e chiede l’edizione da parte dell’UT delle decisioni precedenti al 2010 e dalla Cassa di tutte le decisioni di fissazione dei contributi. L’interessata evidenzia che perlomeno dal 2010 ha dichiarato redditi derivanti da attività quale indipendente di fr. 140’000/160'000 fino a fr. 360'000 circa. Il 28 marzo 2012 l’UT ha emesso la tassazione 2010 con un reddito da attività indipendente pari a fr. 203'790, manifestamente superiore a fr. 15'730 su cui la cassa ha continuato a basarsi. Le decisioni di tassazione, e quindi il reddito effettivo, dovevano essere note alla Cassa la quale non ha tuttavia mai spiegato per quale motivo non ha applicato l’art. 24 cpv. 3 OAVS. La Cassa ignorando, o comunque non considerando, le tassazioni e omettendo di adeguare gli acconti, avrebbe commesso un errore e non può di conseguenza chiedere interessi all’insorgente.

 

                               1.7.   Con risposta del 13 maggio 2019 la Cassa, che rileva come trattandosi di anni contributivi molto vecchi e avendo nel frattempo cambiato il sistema informatico di gestione, non è più possibile ristampare né le decisioni di fissazione dei contributi e degli interessi, né le singole fatture di conguaglio, e che ha prodotto le “videate informatiche” degli anni contributivi passati 2003- 2012, ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

 

                               1.8.   Il 17 maggio 2019 l’avv. RA 1 ha visionato l’incarto presso il TCA (doc. IV) e il 27 maggio 2019 ha prodotto una presa di posizione (doc. V), trasmessa alla Cassa per formulare eventuali osservazioni (doc. VI). L’interessata, confermata la richiesta di edizione dall’UT di tutte le decisioni di tassazione IFD 1995-2009 in modo da determinare i redditi ed il momento in cui le decisioni sono state notificate, ha invece rinunciato alla richiesta di edizione delle decisioni dei contributi alla luce delle affermazioni della Cassa e della produzione delle “videate informatiche”. Ella rileva che comunque l’amministrazione era a conoscenza dell’aumento del reddito da attività indipendente, come emerge da pag. 5 della risposta del parallelo incarto, che è passato da fr. 72'861 nel 2003 a fr. 168'263 nel 2004 ed infine a fr. 223'300 nel 2012. Il fatto che ella abbia pagato gli interessi di mora in passato, non significa che le decisioni fossero corrette.

                                         L’interessata si lamenta poi del fatto che la Cassa si esprime, solo con la risposta di causa, circa la ricevibilità dell’opposizione del 12 luglio 2018, che a suo parere non può più essere messa in discussione. Ella rileva che nella risposta l’amministrazione non si pronuncia invece sul fatto che era al corrente dell’aumento del reddito dell’assicurata.

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   La ricorrente rileva di avere impugnato al TCA, con ricorso parallelo, anche la decisione del 14 marzo 2019 della medesima Cassa e “concernente la fissazione degli interessi per gli anni 2013 e 2014”. Considerato che le due decisioni derivano dalla medesima sentenza di questo Tribunale, l’interessata chiede la congiunzione delle procedure se il TCA lo ritenesse utile per motivi di praticità.

 

                                         Secondo l’art. 76 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm), in vigore dal 1° marzo 2014, disposizione applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca, quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre.

 

                                         In concreto, accertato che la procedura parallela (30.2019.8-9) porta su una richiesta di revisione/riconsiderazione di decisioni relative alla fissazione dei contributi 2013 e 2014 e non su un ricorso contro la decisione di fissazione degli interessi, come nel caso concreto, non vi sono motivi per congiungere le cause, trattandosi di procedure distinte.

 

                               2.2.   L’insorgente, oltre all’annullamento della decisione ed al versamento (“storno”) in suo favore dell’importo complessivo di fr. 3'682.15, chiede che nei “conteggi di conguaglio” per gli anni 2017 e 2018 siano stralciati gli importi dovuti quali interessi di mora.

                                         Nella procedura di ricorso in materia amministrativa sono di massima esaminabili e giudicabili solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione (sentenza 8C_16/2010 del 3 maggio 2010). Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione (o una decisione su opposizione), manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).

 

                                         In concreto la decisione su opposizione impugnata del 14 marzo 2019 porta unicamente sulla questione di sapere se gli interessi di mora per gli anni 2015 e 2016 sono dovuti ed in quale misura (cfr. doc. B, decisione su opposizione impugnata, pag. 1, nonché “Premessa”, punto 1 ed il dispositivo; cfr. anche sentenza 30.2018.18-20, consid. 2.6).

 

                                         Nella misura in cui la ricorrente contesta anche i conguagli degli anni 2017 e 2018 il suo ricorso si rivela irricevibile.

 

                               2.3.

                            2.3.1.   Nella sentenza 30.2018.18-20 del 5 novembre 2018, al consid. 2.5, il TCA si è così espresso:

 

" (…)

2.5.

Per i motivi che seguono la “decisione su opposizione” del 18 luglio 2018 non può essere confermata e deve essere annullata con rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori approfondimenti, sia a causa della sua carente motivazione sia perché le parti non hanno prodotto tutta la documentazione necessaria per stabilire se la Cassa ha agito conformemente alla legge o se vi è stata una violazione delle norme dell’OAVS.

(…).

 

In concreto con la “decisione su opposizione” del 18 luglio 2018 l’amministrazione si è limitata a sostenere che in virtù dell’art. 24 cpv. 4 OAVS, per il quale le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d’acconto, presentare se richiesto i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile, spettava alla ricorrente chiedere l’adeguamento degli acconti dei contributi.

 

La Cassa non ha invece preso posizione sulla specifica censura dell’interessata secondo cui incombeva all’amministrazione stessa modificare gli acconti sulla base delle ultime tassazioni fiscali (cfr. doc. 5, lettera/opposizione del 12 luglio 2018).

 

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (cfr. DTF 141 IV 249; sentenza 6B_966/2014 del 6 marzo 2017, consid. 2; STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

 

Ora, poiché su questo aspetto, rilevante per la ricorrente, l’amministrazione è rimasta silente, occorre constatare una violazione del diritto di essere sentito.

 

La violazione non può essere sanata da questo Tribunale poiché gli atti prodotti dalle parti sono incompleti.

 

In primo luogo non sono state prodotte le decisioni di fissazione dei contributi quale indipendente anteriori al periodo 1.1.2015 – 31.12.2015 se non quelle per il 2013 e 2014 emesse tuttavia il 7 marzo 2017 (doc. 20) ed il 14 marzo 2017 (doc. 17), ossia successivamente alla richiesta di acconti per il 2015 e 2016.

 

Non è pertanto possibile stabilire se l’amministrazione nel calcolare gli acconti dei contributi per gli anni 2015 e 2016 ha applicato l’art. 24 cpv. 2 OAVS per il quale le casse possono fondarsi per il calcolo dei contributi d’acconto sul reddito determinante sull’ultima decisione di fissazione dei contributi.                      

 

In secondo luogo la ricorrente ha trasmesso le tassazioni fiscali cantonali dal 2010 in poi (cfr. allegato doc. F1: tassazione cantonale 2010 del 28 marzo 2012: reddito attività indipendente pari a fr. 164'559; doc. F2: tassazione cantonale 2011 del 13 marzo 2013: reddito da attività indipendente pari a fr. 141'120; doc. F3: tassazione cantonale 2012 del 9 aprile 2014: reddito da attività indipendente pari a fr. 201'674; doc. F4: tassazione cantonale 2013 del 20 aprile 2016: reddito attività indipendente pari a fr. 285'081; tassazione cantonale 2014 del 20 aprile 2016 con reddito da attività indipendente di fr. 360'952), allorché determinante per il calcolo dei contributi sociali dovuti dagli indipendenti, sono, semmai, di norma, i redditi evinti dalla tassazione dell’imposta federale diretta (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS).

 

Del resto le sole tassazioni fiscali, anche se federali, non sarebbero comunque sufficienti per stabilire se la Cassa ha applicato ossequiosamente l’art. 24 cpv. 3 OAVS per il quale se durante o dopo l’anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d’acconto.

 

Infatti non è dato a sapere quando l’amministrazione è venuta a conoscenza delle tassazioni federali. Ora il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire, con la sentenza 9C_709/2007 del 20 settembre 2008 che “[…] le casse di compensazione non sono obbligate, prima dell’emanazione di una decisione contributiva, di richiedere gli incarti fiscali degli assicurati e di andare alla ricerca di notifiche di tassazione cresciute in giudicato, essendo piuttosto il compito delle autorità fiscali di trasmettere i dati necessari […]”.

 

Inoltre, anche se si volesse ritenere, per pura ipotesi di lavoro, che la Cassa aveva a disposizione tutti gli atti necessari per calcolare acconti sulla base di un importo superiore rispetto a quello di fr. 15'700 utilizzato dall’amministrazione fin dall’affiliazione della ricorrente quale indipendente alla fine degli anni ’90 / inizio anni 2000 (cfr. doc. da 27 a 33), occorre ancora stabilire se ciò è sufficiente per considerare che gli interessi non sono dovuti. Il TF ha infatti già avuto modo di affermare nella DTF 134 V 405 al consid. 7.1 che “[…] l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla cassa di compensazione (DTF 134 V 202 consid. 3.3.1 pag. 206 con riferimenti)”

 

In queste condizioni poiché la Cassa non ha spiegato all’insorgente le ragioni per le quali malgrado gli importanti redditi realizzati negli ultimi anni gli acconti non sono mai stati adeguati verso l’alto, violando così il suo diritto di essere sentita, e non essendo possibile, sulla sola base degli atti prodotti dalle parti, accertare il momento a partire dal quale l’amministrazione è venuta a conoscenza dell’aumento dei redditi dell’interessata, gli atti devono essere rinviati alla Cassa per l’emanazione di una nuova decisione su opposizione.

 

Non va dimenticato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all’amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall’art. 43 cpv. 1 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3).

 

L'amministrazione non può rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3 e riferimenti).

 

In queste condizioni non è necessario stabilire in questa sede se l’opposizione del 12 luglio 2018 contro la decisione del 22 maggio 2018 è tardiva come sostenuto dalla Cassa. Spetterà all’amministrazione prendere posizione anche su tale aspetto.

(…).

 

Alla luce di quanto sopra esposto la “decisione su opposizione” del 18 luglio 2018 va annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché, dopo aver esaminato l’intera fattispecie conformemente a quanto descritto in precedenza, stabilisca nuovamente, spiegandone dettagliatamente le ragioni, se l’interessata deve pagare gli interessi per i contributi dovuti negli anni 2015 e 2016.”

 

                            2.3.2.   La ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentita, sostenendo che la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata.

 

                                         Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

 

                                         In concreto l’amministrazione nella decisione impugnata, ha indicato le ragioni per le quali, a suo parere, gli interessi sono dovuti, indicando la base legale (segnatamente gli art. 26 cpv. 1 LPGA, 41 bis cpv. 1 lett. f OAVS, 24 cpv. 1, 2 e 4 OAVS, 42 cpv. 1 OAVS), le direttive applicabili (DRC) ed il calcolo posto a fondamento dell’importo complessivo richiesto di fr. 3'682.15.

 

                                         La Cassa, come in precedenza (cfr. sentenza 30.2018.18-20 del 5 novembre 2018, consid. 2.5), non ha invece spiegato per quale motivo gli interessi sono dovuti malgrado l’art. 24 cpv. 3 OAVS, preveda che se durante o dopo l’anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d’acconto. L’amministrazione, al consid. 3.2, ha citato tutti i capoversi dell’art. 24 OAVS, tranne l’invocato cpv. 3.

 

                                         Rammentato tuttavia che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessata, come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183) e che nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA), essa è sanata in questa sede.

 

                                         L’insorgente, con il ricorso, ha infatti potuto ampiamente confrontarsi nuovamente con l’applicazione dell’art. 24 cpv. 3 OAVS ed ha potuto diffusamente spiegare le ragioni per le quali, a suo parere, questo disposto impedirebbe, nel caso di specie, il prelievo di interessi.

 

                                         Non va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).

 

                                         Nel caso di specie un ulteriore rinvio all’amministrazione per violazione del diritto di essere sentito prolungherebbe inutilmente la procedura.

 

                            2.3.3.   In secondo luogo la ricorrente sostiene che la Cassa non si è espressa circa la tardività o meno dell’opposizione del 12 luglio 2018 contro la decisione del 22 maggio 2018 e non ha dato seguito alla sentenza di rinvio 30.2018.18-20 del 5 novembre 2018 nella misura in cui non ha acquisito le tassazioni IFD anteriori al 2012 e le decisioni di fissazione dei contributi più datate.

 

                                         Per costante giurisprudenza, secondo un principio generale applicabile nella procedura amministrativa, quando un’autorità di ricorso emana una decisione di rinvio, l’autorità alla quale la causa è rinviata, così come quella che ha reso la decisione, sono tenute a conformarsi alle istruzioni del giudizio di rinvio (sentenza 9C_207/2017 dell’8 settembre 2017, sentenza 8C_236/2017 del 24 luglio 2017, sentenza 9C_457/2013 del 26 dicembre 2013 consid. 6.2).

 

                                         D’altra parte, di principio un Tribunale è vincolato dal dispositivo di una decisione cresciuta in giudicato. I motivi della decisione non sono invece vincolanti a meno che il dispositivo non vi rinvii esplicitamente (sentenza 9C_368/2015 del 13 gennaio 2016, consid. 5.1; DTF 139 III 126 consid. 3.2.1; DTF 123 III 16 consid. 2a; DTF 121 III 474 consid. 4a; DTF 113 V 159 consid. 1c).

 

                                         In concreto il TCA al consid. 2.6 ha rinviato gli atti all’amministrazione affermando che per quanto concerne “la fissazione degli interessi per gli anni 2015 e 2016 l’amministrazione, dopo aver esaminato tutti gli atti dell’incarto della ricorrente ed essersi espressa circa la tempestività dell’opposizione del 12 luglio 2018 contro la decisione del 22 maggio 2018, dovrà stabilire se la percezione di interessi è corretta o meno e in caso di risposta positiva indicarne dettagliatamente le ragioni.”

 

                                         La Cassa effettivamente non si è espressa, se non irritualmente con la risposta di causa, circa la tempestività dell’opposizione del 12 luglio 2018 contro la decisione del 22 maggio 2018, ritenendola tardiva poiché la decisione è stata trasmessa per posta B e nel sito internet de “La Posta” figura che l’invio per posta B giunge a destinazione entro tre giorni lavorativi al massimo (pag. 5, doc. III).

 

                                         Sennonché, come emerge dalla DTF 136 V 295, al consid. 5.9, già citata a pag. 17 della sentenza 30.2018.18-20 del 5 novembre 2018, per quel che concerne più precisamente la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione, per giurisprudenza l'onere della prova incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e che la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; DTF 121 V 5 consid. 3b pag. 6). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; DTF 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti).

                                         La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46).

 

                                         Inoltre questo tribunale nella sentenza di rinvio ha pure citato la DTF 142 IV 125, dove, in ambito penale, il TF ha precisato che la prova della data di ricezione del decreto da parte del suo destinatario – unica determinante – non può essere considerata fornita dal semplice richiamo ai tempi usuali di consegna degli invii postali (consid. 4).

 

                                         In concreto l’amministrazione avrebbe pertanto dovuto interpellare la ricorrente, chiedendole di voler indicare la data esatta di ricevimento della decisione (cfr. da ultimo la sentenza 36.2019.11 del 15 maggio 2019, consid. 2.10, pag. 26).

 

                                         Nel caso di specie, visto l’esito del ricorso, la questione della tempestività dell’opposizione, che secondo l’insorgente non può più essere messa in discussione con la risposta di causa, essendo la Cassa entrata nel merito dell’opposizione, non necessita tuttavia di ulteriori approfondimenti.

 

                                         Per lo stesso motivo, nel preciso caso di specie, la circostanza che la Cassa, come rileva l’insorgente, non ha acquisito le tassazioni IFD della ricorrente anteriori al 2012 e non ha prodotto tutte le decisioni di fissazione dei contributi, malgrado quanto stabilito dal TCA nella sentenza di rinvio, non porta a conseguenze.

 

                                         La lacuna è infatti in parte stata colmata in questa sede dalla ricorrente, la quale ha prodotto le tassazioni IFD dal 2010 al 2017 (doc. D) ed alcune decisioni di fissazione dei contributi (1995-2002, 2007-2008 e 2014-2014; doc. E).

                                         Questi atti, come si vedrà in seguito, permettono di decidere il ricorso senza la necessità di acquisire ulteriore documentazione.

 

                                         In queste condizioni, anche se questo TCA deve stigmatizzare l’agire della Cassa che sembra non aver letto con la dovuta attenzione la sentenza 30.2018.18.20 del 5 novembre 2018 di rinvio, rinuncia ad un ulteriore rinvio, poiché gli atti prodotti nelle more processuali permettono di decidere nel merito della vertenza.

 

                                         Un secondo rinvio all’amministrazione si rivelerebbe un vuoto esercizio procedurale che allungherebbe inutilmente la procedura senza apportare alcunché.

 

                                         Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

 

                                         nel merito

 

                               2.4.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se la ricorrente è tenuta a pagare gli interessi di mora a causa della notevole differenza tra i contributi d’acconto versati per gli anni 2015 e 2016 e i contributi dovuti effettivamente per quegli anni o se, in virtù dell’art. 24 cpv. 3 OAVS, sarebbe spettato all’amministrazione adeguare autonomamente i contributi d’acconto, la quale di conseguenza, secondo l’interessata, non potrebbe più chiedere gli interessi di mora all’insorgente.

 

                               2.5.   Per quanto concerne la fissazione dei contributi degli indipendenti, l’art. 22 cpv. 1 OAVS prevede che essi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

 

Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

 

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell’azienda in base alla corrispondente tassazione dell’imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Nell’anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze periodiche (art. 24 cpv. 1 OAVS).

 

Le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile (art. 24 cpv. 2 OAVS).

 

                                         Inoltre per l’art. 24 cpv. 3 OAVS se durante o dopo l’anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d’acconto.

 

Per l’art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.

 

Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l’anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d’acconto pagati.

Per il cpv. 2, i contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

 

Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS).

 

Giusta l’art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.

 

L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'articolo 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).

 

Secondo l’art. 27 cpv. 4 OAVS, per ogni persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, le autorità fiscali che trasmettono le comunicazioni attraverso la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione Sedex ricevono per ogni anno di contribuzione un'indennità di 7 franchi prelevata dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L'Ufficio federale calcola le indennità per le autorità fiscali cantonali interessate.

                               2.6.   Per quanto concerne gli interessi, l'art. 26 cpv. 1 LPGA prevede che i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi.

 

                                         Per l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS devono segnatamente pagare gli interessi di mora le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine (DTF 134 V 405, consid. 4.2).

 

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

 

In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; sentenza H 148/03 del 10 novembre 2003).

 

                               2.7.   Nel caso in esame, il 26 maggio 2000 la Cassa di compensazione, dopo aver accertato che nella tassazione fiscale 1997/1998 (anno di computo 1995/1996) l’insorgente era stata imposta sulla base di un reddito aziendale di fr. 15'730 (doc. 51), ha affiliato d’ufficio la ricorrente per attività accessoria indipendente (doc. 48). A partire da quell’anno ha chiesto all’assicurata il pagamento di acconti sulla base di un reddito presumibile da attività indipendente di fr. 15'730. 

 

                                         Il 22 maggio 2018 la Cassa ha fissato i contributi dovuti dalla ricorrente nel 2015 sulla base di un reddito aziendale di fr. 363'999 evinto dalla tassazione IFD di quell’anno (doc. 27). I contributi del 2016 sono invece stati fissati il 26 giugno 2018 in base ad un reddito aziendale di fr. 304'068 evinto dalla tassazione IFD di quell’anno (doc. 22).

 

                                         La Cassa, accertato che i contributi d’acconto calcolati su fr. 15'730 erano almeno il 25 per cento inferiori rispetto ai contributi effettivamente dovuti sulla base delle citate decisioni formali, ha fissato con decisione del 22 maggio 2018 (per il 2015, doc. 27), rispettivamente del 26 giugno 2018 (per il 2016, doc. 22) gli interessi di mora dovuti.

 

                                         Di per sé il calcolo è corretto.

 

                                         Infatti, per il 2015 a fronte di contributi d’acconto versati pari a fr. 1'052.40 ed a contributi effettivamente dovuti pari a fr. 41'883.50, per una differenza di fr. 40'831.10, gli interessi al 5% sono dovuti dal 1° gennaio 2017 (ossia dal 1° gennaio successivo all’anno in cui sono dovuti i contributi) al 22 maggio 2018 (data della fatturazione), per un ammontare di fr. 2'845.45 (40’811.10 : 100 X 5 : 360 X 502 giorni).

 

                                         Per il 2016 a fronte di contributi d’acconto versati pari a fr. 1'028.80 ed a contributi effettivamente dovuti pari a fr. 35'256.40, per una differenza di fr. 34'227.60, gli interessi al 5% sono dovuti dal 1° gennaio 2018 (ossia dal 1° gennaio successivo all’anno in cui sono dovuti i contributi) al 26 giugno 2018 (data della fatturazione), per un ammontare di fr. 836.70 (34'227.60 : 100 X 5 : 360 X 176 giorni).

 

A questo proposito il TCA segnala che la DTF 139 V 297 ha stabilito al considerando 3.3.2.1 che l'art. 42 cpv. 2 OAVS poggia su una base legale sufficiente e che il tasso d'interesse da esso fissato al 5% per anno è un tasso tecnico, che non è contrario al diritto né tantomeno è arbitrario; a ciò non si può derogare (SVR 2016 AHV Nr. 9 consid. 4). È dunque corretta l’applicazione di un tasso del 5% (SVR 2017 AHV Nr. 8 consid. 8.4).

 

                                         La ricorrente sostiene tuttavia di non dovere alcunché poiché sarebbe spettato alla Cassa, in applicazione dell’art. 24 cpv. 3 OAVS, adeguare gli acconti sulla base del reddito sottoposto a contribuzione negli anni precedenti. Ella ritiene che la Cassa sia incorsa in un errore nel continuare a chiedere il pagamento di acconti sulla base di un reddito di fr. 15'730 che non corrisponde più alla realtà.

 

                                         A questo proposito l’assicurata ha prodotto alcune decisioni di fissazione dei contributi di anni precedenti il 2010 da cui emerge, ad esempio che con decisione del 18 agosto 2009 l’amministrazione ha fissato i contributi dovuti dalla ricorrente per il 2007 sulla base di un reddito aziendale di fr. 197'182 (allegati doc. 32), mentre il 10 agosto 2010 l’amministrazione ha fissato i contributi dovuti nel 2008 sulla base di un reddito da attività indipendente di fr. 221'523 (allegati al doc. 32).

 

                               2.8.   L’art. 24 OAVS (per il tenore cfr. consid. 2.5) è entrato in vigore il 1° gennaio 2001, unitamente al passaggio del calcolo dei contributi dovuti dagli indipendenti e dalle persone senza attività lucrativa dal sistema praenumerando al sistema postnumerando (cfr. il commento dell’UFAS alle modifiche dell’OAVS entrate in vigore il 1° gennaio 2001 in: Pratique VSI 3/2000, pag. 106 e seguenti).

 

                                         Circa l’art. 24 OAVS, l’UFAS ha affermato (Pratique VSI 3/2000, pag. 119):

 

" (…)

Al. 2: Selon la 1re phrase, le revenu probable de l’année de cotisation sert de valeur de référence pour déterminer les acomptes de cotisations. Afin de limiter le travail administratif, les caisses de compensation peuvent cependant se baser sur des chiffres qui leur sont déjà connus, à savoir le revenu tel qu’il ressort de la dernière décision de cotisation. S’il est probable que celuici ne correspond plus aux circonstances actuelles, les personnes tenues de cotiser peuvent toutefois faire valoir et rendre vraisemblable que le revenu probable s’écarte manifestement du revenu selon la dernière décision de cotisation. Dans ce cas, les caisses de compensation ne peuvent plus se baser sur ces anciens chiffres.

 

Al. 3: Dans l’intérêt d’une perception efficace et économique, il faut éviter de trop grands écarts entre les acomptes de cotisations et les cotisations effectivement dues. C’est pourquoi les acomptes ne sont pas déterminés une fois pour toutes, mais ils doivent suivre l’évolution du revenu estimatif. S’il s’avère, pendant ou même après l’année de cotisation, que l’estimation initiale est manifestement inexacte, que le revenu diffère sensiblement de celui sur la base duquel les acomptes ont été établis, les caisses de compensation adaptent ces derniers. Les caisses de compensation ne sont pas seules à cette tâche. Il incombe en effet aux personnes tenues de cotiser de signaler les modifications majeures du revenu (cf. l’al. 4, infra). Elles doivent être en mesure de rendre au moins vraisemblables leurs allégations. Les caisses de compensation ne doivent adapter les acomptes de cotisations que lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu pronostiqué au début de l’année de cotisation. Il s’agit d’éviter par là que de faibles variations de revenu ne donnent lieu à un travail administratif disproportionné, puisque, de toute façon, les acomptes de cotisations sont déterminés sous réserve de la communication fiscale. Il y a corrélation entre cette disposition et l’art. 41bis al. 1 let. f selon lequel des intérêts moratoires sont dus, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit celle pour laquelle les cotisations sont dues, lorsque les acomptes versés sont inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues. Les intérêts commencent à courir relativement tard, de sorte que les personnes tenues de cotiser puissent évaluer leur revenu effectif sur la base du bilan de l’exercice et signaler un éventuel écart aux caisses de compensation. Ainsi, les personnes tenues de cotiser ont-elles le temps de payer une éventuelle différence, avant que les intérêts moratoires ne commencent à courir.”

 

                                         L’UFAS ha precisato nelle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (di seguito: DIN), il procedimento per la fissazione dei contributi d’acconto.

 

                                         Secondo il marginale 1146 DIN le casse di compensazione determinano i contributi d’acconto sulla base del reddito presumibile dell’anno di contribuzione. Si fondano per principio sul reddito determinante per l’ultima decisione di fissazione dei contributi (art. 24 cpv. 2 OAVS).

 

                                         Per il marginale 1147 DIN esse tengono inoltre conto delle indicazioni fornite dalla persona soggetta all’obbligo contributivo. Non si deve prendere in considerazione il reddito conformemente al N. 1146 in particolare se l’assicurato rende verosimile che, manifestamente, questo non corrisponde a quello presumibile (art. 24 cpv. 2 secondo periodo OAVS).

 

                                         Ai sensi del marginale 1148 DIN gli assicurati devono fornire alle casse di compensazione le informazioni necessarie per fissare i contributi d’acconto e inoltrare i documenti eventualmente richiesti (art. 24 cpv. 4 OAVS).

 

                                         Secondo il marginale 1149 DIN le casse di compensazione fissano un termine adeguato per l’inoltro delle informazioni necessarie (per l’intimazione v. DRC; per la decisione v. i N. 1162 segg.).

 

                                         Per il marginale 1150 DIN gli assicurati devono comunicare spontaneamente alle casse di compensazione i cambiamenti rilevanti rispetto agli anni precedenti.

 

                                         Il marginale 1151 DIN prevede che se gli assicurati violano il loro obbligo di collaborazione, vengono diffidati sotto comminazione di una decisione e, se necessario, di una multa d’ordine (art. 205 OAVS; v. anche DRC).

 

                                         La procedura da seguire in caso di rilevante divergenza del reddito presumibile è regolata ai marginali 1152 e seguenti.

 

                                         Per il marginale 1153 DIN se durante l’anno di contribuzione o dopo la fine di quest’ultimo risulta che il reddito conseguito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d’acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS). Esse li adeguano immediatamente se dall’ultima tassazione fiscale risulta che il reddito conseguito è sostanzialmente aumentato o diminuito rispetto a quello inizialmente previsto e, quindi, i contributi d’acconto pagati al momento sono troppo bassi o elevati.

 

                                         Secondo il marginale 1154 DIN gli assicurati devono comunicare e rendere verosimile alla loro cassa di compensazione qualsiasi divergenza rilevante dal reddito presumibile constatata durante il periodo di contribuzione o dopo la fine di quest’ultimo (ad es. dopo la chiusura d’esercizio; art. 24 cpv. 4 OAVS).

 

                                         Ai sensi del marginale 1155 DIN si considera rilevante una divergenza di almeno il 25 per cento tra il reddito annuo realizzato e quello presumibile.

 

                                         Il marginale 1156 DIN prevede che per gli interessi di mora e compensativi si vedano le Direttive sulla riscossione dei contributi (DRC) nell’AVS/AI e nelle IPG e gli art. 41bis cpv. 1 lett. f e 41ter OAVS. Per evitare malintesi ed errori, le casse di compensazione devono far notare in modo adeguato ai lavoratori indipendenti (ad esempio con un’osservazione sulla fattura dei contributi) che essi sono tenuti a comunicare rilevanti divergenze dal reddito presumibile e che, se non lo fanno, dovranno pagare interessi di mora giusta l’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

 

                                         Secondo il marginale 1157 DIN se durante l’anno di contribuzione viene constatata una divergenza rilevante dal reddito presumibile giusta il N. 1155, i contributi d’acconto per i periodi di pagamento successivi vengono rivisti.

                                         Ai sensi del marginale 1158 DIN se per periodi di pagamento passati sono stati versati contributi troppo esigui, la cassa di compensazione può fatturarli separatamente oppure aumentare di conseguenza i contributi d’acconto per i periodi di pagamento successivi.

 

                                         Il marginale 1159 DIN prevede che se dopo la fine dell’anno di contribuzione risulta che sono stati pagati contributi troppo esigui, i contributi d’acconto non vengono adeguati retroattivamente.

 

                                         Per il marginale 1160 DIN la differenza viene riscossa quanto prima, anche se non è ancora disponibile la comunicazione fiscale per l’anno contributivo in questione.

 

                                         Qualora fossero versati troppi contributi, la differenza viene rimborsata (marginale 1161 DIN).

 

                               2.9.   Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

                                        

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; cfr. inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                                         In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

 

" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

 

                             2.10.   Chiamato a pronunciarsi circa l’applicazione dell’invocato art. 24 cpv. 3 OAVS, questo Tribunale deve innanzitutto concludere che in virtù dell’art. 24 cpv. 2 OAVS il reddito presumibile dell’anno di contribuzione va posto alla base del calcolo per stabilire i contributi d’acconto (Pratique VSI 3/2000, pag. 119).

                                         Per limitare il lavoro amministrativo, tenuto conto che si tratta di un’amministrazione di massa, la Cassa può tuttavia fondarsi sugli importi già conosciuti, ossia sul reddito determinante dell’ultima decisione di fissazione dei contributi (Pratique VSI 3/2000, pag. 119).

                                         Occorre tuttavia evitare una differenza troppo grande tra i contributi d’acconto e i contributi effettivamente dovuti. I contributi d’acconto non sono determinati definitivamente, ma devono seguire l’evoluzione del reddito (Pratique VSI 3/2000, pag. 119).

                                         A tal fine l’art. 24 cpv. 3 OAVS prevede che se durante o dopo un anno di contribuzione emerge che la stima iniziale era manifestamente inesatta e che il reddito differisce sensibilmente da quello utilizzato per il calcolo degli acconti, la Cassa li adatta (Pratique VSI 3/2000, pag. 119).

                                         Tuttavia, l’amministrazione non è sola in questo compito. Incombe infatti alla persona tenuta a versare i contributi segnalare all’amministrazione le modifiche importanti del reddito (Pratique VSI 3/2000, pag. 119), conformemente all’art. 24 cpv. 4 OAVS.

                                         La cassa deve adattare i contributi d’acconto unicamente quando il reddito differisce sensibilmente rispetto al reddito presunto all’inizio dell’anno di contribuzione (Pratique VSI 3/2000, pag. 119). Si tratta di evitare che delle deboli variazioni di reddito comportino un lavoro amministrativo sproporzionato, poiché i contributi d’acconto sono stabiliti con riserva della comunicazione fiscale (Pratique VSI 3/2000, pag. 119).

                                         Vi è una correlazione tra questo disposto e l’art. 41bis cpv. 1 let. f OAVS (Pratique VSI 3/2000, pag. 119). Gli interessi cominciano a decorrere relativamente tardi (il 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile seguente l’anno di contribuzione), di modo che la persona tenuta a contribuire possa valutare il proprio reddito effettivo sulla base del bilancio e segnalare eventuali differenze alla cassa. Così le persone tenute a contribuire hanno il tempo di pagare un’eventuale differenza, prima che gli interessi moratori cominciano a decorrere.

 

                                         Alla luce di quanto sopra, questo Tribunale deve concludere che la cassa di compensazione modifica i contributi d’acconto laddove riscontra una variazione significativa del reddito soggetto a contribuzione rispetto a quello su cui sono stati precedentemente calcolati gli acconti. Tuttavia questa incombenza non spetta solo all’amministrazione, poiché anche la persona assicurata, che si accorge di versare contributi d’acconto troppo bassi, deve segnalare all’amministrazione la divergenza riscontrata e chiedere il versamento di acconti maggiori.

 

                                         Nel caso di specie, la Cassa ha sempre chiesto all’insorgente acconti sulla base di un importo di fr. 15'730, corrispondente a quello accertato nel corso dell’anno 2000 e relativo alla tassazione fiscale 1997/1998 (anni di computo 1995/1996; cfr. doc. 51).

                                         Come emerge dalle decisioni di fissazione dei contributi prodotte dalla ricorrente, questo reddito si è rilevato manifestamente inferiore rispetto a quanto guadagnato negli anni seguenti.

 

                                         Nella decisione definitiva del 25 aprile 2005, che porta sull’anno 2001, figura già un reddito di fr. 72'344 (allegato doc. 32), in quella del 28 giugno 2005 e relativa all’anno 2002 di fr. 81'205 (allegato doc. 32), in quella del 18 agosto 2009 concernente l’anno 2007 di fr. 197'182 (allegato doc. 32) e in quella del 10 agosto 2010 un reddito di fr. 221'523 per l’anno 2008 (allegato al doc. 32).

 

                                         Già solo sulla base di questi documenti, senza che sia necessario richiamare le altre decisioni contributive e le tassazioni IFD anteriori al 2010, appare che la Cassa, malgrado un importante aumento del reddito soggetto a contribuzione, non ha, come da lei stesso ammesso, mai aumentato i contributi d’acconto e ciò neppure per gli anni 2015 e 2016, oggetto del contendere.

 

                                         D’altra parte va pure evidenziato come neppure la ricorrente, che meglio di tutti conosce la sua situazione, ha mai segnalato all’amministrazione la necessità di aumentare i contributi d’acconto, accontentandosi di quelli richiesti annualmente sulla base di un reddito di fr. 15'730. Ella ha anzi versato gli interessi richiesti negli anni precedenti senza alcuna contestazione (doc. 39).

 

                                         Accertato che entrambe le parti sono rimaste completamente passive di fronte all’importante aumento del reddito da attività indipendente, occorre stabilire quali sono le conseguenze circa il prelievo degli interessi di mora, oggetto del contendere.

 

                             2.11.   Questo TCA evidenzia che il Tribunale federale si è sempre mostrato molto rigoroso per quanto concerne l’obbligo per la persona assicurata di versare gli interessi di mora.

 

                                         Pronunciandosi nell’ambito di fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti un'attività indipendente debitrici di contributi personali, alle quali è stata applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti (DTF 134 V 405; sentenza 9C_623/2007, sentenza 9C_709/2007 e sentenza 9C_632/2007 tutte e tre del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha affermato che il ricorrente non poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un comportamento negligente.

 

L'Alta Corte ha infatti precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; sentenza H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Dal momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; sentenza H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2).

Il ricorrente avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1).

 

L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno infatti per funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3). Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti.

 

Inoltre, per l'art. 24 cpv. 4 OAVS le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile. Pertanto, se risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, i contribuenti sono tenuti a segnalarlo alle casse di compensazione, le quali adeguano poi i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS). In questo modo si registra una stretta relazione tra questo disposto e l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. Gli interessi iniziano a decorrere relativamente tardi, sicché le persone tenute a pagare i contributi possono valutare il loro reddito effettivo sulla base del bilancio di esercizio e segnalare un'eventuale divergenza alle casse di compensazione. In questo modo, i contribuenti dispongono del tempo necessario per pagare un'eventuale differenza prima ancora che inizino a decorrere gli interessi moratori (DTF 134 V 405 consid. 7.2; VSI 2000 pag. 119).

 

A questo proposito il TF ha rammentato al consid. 7.2 della DTF 134 V 405, che:

 

" (…) Inoltre si osserva che per il chiaro tenore dell'art. 24 cpv. 4 OAVS (desumibile in tutte e tre le versioni linguistiche), i contribuenti devono - e non soltanto su richiesta come erroneamente sostenuto dall'interessato - tra le altre cose segnalare alle casse di compensazione le divergenze sostanziali dal reddito presumibile. Pertanto, se risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, i contribuenti sono tenuti a segnalarlo alle casse di compensazione, le quali adeguano poi i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS).” (sottolineatura del redattore)

 

Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V 297, secondo cui gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente da colpa (consid. 3.3.2.2).

 

In una sentenza 9C_772/2011 del 4 novembre 2011 al consid. 4.2, il TF ha rammentato che la persona assicurata può evitare il prelievo dei contributi segnalando tempestivamente alla Cassa di compensazione la divergenza tra il reddito su cui è calcolato il contributo d’acconto ed il reddito conseguito (“Die (rückwirkende) Verzugszinspflicht nach Massgabe von Art. 41bis lit. f AHVV setzt schliesslich nur ein, wenn die beitragspflichtige Person es - wie hier - versäumt, der Verwaltung das höhere Einkommen rechtzeitig zu melden. Die Beitragspflichtigen haben es somit weitgehend in der Hand, Verzugszinsen gemäss Art. 41bis Abs. 1 lit. f AHVV zu vermeiden, indem sie ihrer Pflicht, den Ausgleichskassen die für die Festsetzung der Akontobeiträge erforderlichen Auskünfte zu erteilen, gegebenenfalls Unterlagen einzureichen und wesentliche Abweichungen vom voraussichtlichen Einkommen zu melden (Art. 24 Abs. 4 AHVV), hinreichend nachkommen. Diesfalls kann die Ausgleichskasse die Akontobeiträge rechtzeitig heraufsetzen, so dass diese weniger als 25 % unter den tatsächlich geschuldeten Beiträgen liegen und eine Verzugszinspflicht entfällt”).

 

Questa, rigorosa, giurisprudenza del TF, si fonda su sentenze, anche datate, dalle quali l’Alta Corte non si è mai scostata (cfr. DTF 111 V 93 e DTF 109 V 7).

 

Va qui segnalata, a questo proposito, la sentenza H 221/90 del 24 gennaio 1992, pubblicata in RCC 1992, pag. 177 e seguenti (tradotta dal tedesco [pubblicata in ZAK 1992, pag. 167 e seguenti] e citata nella DTF 134 V 405), dove al consid. 4c l’Alta Corte ha affermato che (traduzione dal tedesco) “l’opinion de la recourante selon laquelle la demande de paiement des intérêts moratoires est injustifiée dans la mesure où les cotisations arriérées réclames pour les années 1985 à 1987 auraient été retardées par la trop longue durée de la procédure de recours portant sur les décisions rendues le 6 août 1985 à propos des cotisations arriérées n’est en conséquences pas bien-fondée. Comme l’obligation de payer les interêts moratoires est indépendante de la notion de faute, ce paiement ne serait en fait ni ajourné, ni interrompu et cela même si, en l’espèce, la caisse de compensation et l’autorité de recours avaient agi d’une manière illicite ou s’étaient servies de moyens dilatoires dans la procédure de recours et, partant, dans la fixation et la réclamation des cotisations due pour ls années 1985 à 1987. Pendant toute la procédure de recours, la recourante était en mesure d’utiliser les cotisations qu’elle n’avait pas décomptées et réglées pour en tirer des intérêts. Il est sans importance de savoir si elle a effectivement tiré profit, pendant la durée du retard, de la contre-valuer des cotisations due pour un montant équivalent au taux légal des intérêts moratoires. L’obligation de payer des intérêts moratoires repose sur la fiction d’un bénéfice d’intérêts réalisé par le débiteur au détriment de la caisse de compensation et dont le montant équivaut au taux légal des intérêts moratoires (…).” (sottolineatura del redattore).

 

In una sentenza H 157/04 del 14 dicembre 2004, in cui la persona assicurata ha sostenuto la propria buona fede, al consid. 3.4.2 il TF ha ribadito il medesimo concetto:

 

" (…) Da die Pflicht zur Entrichtung von Verzugszinsen verschuldensunabhängig ist, bestünde sie nach der Rechtsprechung (ZAK 1992 S. 168 Erw. 4c) auch für den Zeitraum vom 13. Mai bis 14. Oktober 2003 selbst dann, wenn die Ausgleichskasse die Rechnungsstellung für die Beitragsnachforderung schuldhaft und trölerisch verschleppt hätte (wofür jedoch keine Anhaltspunkte bestehen). Denn der Beschwerdeführer konnte währenddessen die nicht abgerechnete und nicht abgelieferte Beitragsschuld zinsbringend nutzen. Unerheblich ist, ob er während der Verzugsdauer aus dem Gegenwert der Beitragsschulden tatsächlich Nutzen in der Höhe des gesetzlichen Verzugszinssatzes gezogen hat. Die Pflicht zur Bezahlung von Verzugszinsen beruht auf der Fiktion eines Zinsgewinns des Beitragsschuldners und Zinsverlustes der Ausgleichskasse in der Höhe des gesetzlichen Verzugszinses (ZAK 1992 S. 168 Erw. 4c), der sich während des hier interessierenden Zeitraums auf fünf Prozent pro Jahr belief (Art. 42 Abs. 2 AHVV in der seit 1. Januar 2001 geltenden Fassung). Der die Verzugszinspflicht bis zur Rechnungsstellung (Art. 41bis Abs. 2 AHVV) bestätigende kantonale Entscheid ist somit bundesrechtskonform.” (sottolineatura del redattore)

 

Infine, tra le numerose sentenze cantonali emesse in proposito circa l’obbligo di pagare gli interessi, vanno segnalate la sentenza 30.2018.8 del 23 luglio 2018 (confermata dalla sentenza 9C_572/2018 del 5 novembre 2018 del TF che tuttavia non ha dovuto chinarsi sull’aspetto degli interessi), dove la persona assicurata riteneva di non dover pagare gli interessi poiché aveva dichiarato al fisco un reddito negativo (ossia una perdita) e la sentenza 30.2017.47 del 9 febbraio 2018 dove il TCA ha stabilito che gli interessi di mora sono dovuti anche se la cassa tarda ad emettere la decisione di fissazione definitiva dei contributi e non adegua gli acconti. A questo proposito il Tribunale ha affermato:

 

" (…) Nell'evenienza concreta, il ricorrente ha iniziato la sua attività lucrativa come indipendente nel 1996.

Da allora l’assicurato ha sempre pagato e continua a pagare gli acconti trimestrali provvisori previsti dall’art. 24 cpv. 1 OAVS che, come confermato dalla Cassa nel 2007 (doc. 22), dal 2003 sono stati calcolati sulla base di un reddito presumibile di Fr. 44'500.-, importo che dà luogo a contributi annui di Fr. 3'886.- rispettivamente ad acconti trimestrali di Fr. 967.- (doc. III).

Questo ammontare è stato chiaramente superato negli anni, visto che il reddito da attività indipendente è stato accertato fiscalmente nel 2012 in Fr. 112'000.- (doc. B5), nell’anno 2013 in Fr. 137'000.- (doc. B4), nel 2014 in Fr. 132'000.- (doc. B3) e in Fr. 145'000.- nell’anno 2015 (doc. B2).

 

Quando nel 2013 ha ricevuto la notifica di tassazione IC/IFD 2012, che ha stabilito il suo reddito aziendale netto in quasi Fr. 70'000.- in più dell’importo a suo tempo annunciato alla Cassa, l’assicurato non si è attivato presso la Cassa di compensazione segnalando tempestivamente, giusta l’art. 23 cpv. 5 e l’art. 24 cpv. 4 OAVS, le concrete divergenze fra il suo reddito effettivo e gli acconti versati in precedenza sulla base di un reddito pari quasi ad un terzo. Se avesse agito in tal senso, avrebbe sicuramente evitato di far sorgere a suo carico per gli anni seguenti degli interessi di ritardo in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, poiché l’amministrazione avrebbe adeguato gli acconti futuri da versare (DTF 134 V 202, consid. 3.4, DTF 134 V 405, consid. 7.4; citate STF 9C_623/ 2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid. 4.1; STCA 30.2012.39 del 29 aprile 2013, consid. 2.12.

 

In effetti, il ricorrente non è soggetto passivo della procedura che compete unicamente alla Cassa, ma è attore con precisi obblighi non solo riguardo al pagamento dei contributi (ed alla corretta compilazione dei dati fiscali per la percezione dei contributi), ma anche alla segnalazione di modifiche significative del suo reddito che incidano sulla percezione dei contributi d'acconto, sia a suo favore sia a suo svantaggio. Questo obbligo traspare molto chiaramente dall'art. 24 cpv. 4 OAVS, secondo cui, infatti, non è vero che l'obbligo dell'assicurato di dare alla Cassa tutti gli elementi necessari per fissare i contributi d'acconto sorga solo a seguito di una richiesta formulata dalla Cassa stessa, la quale fissa a tal proposito un termine (art. 24 cpv. 5 OAVS). Questo termine si riferisce in realtà unicamente alla presentazione di giustificativi che la Cassa può richiedere all'assicurato (art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso in cui debba appurare, per verifica, i contenuti delle nuove indicazioni date da quest'ultimo per fissare i contributi d'acconto che si basano su determinati giustificativi che tardano ad essere prodotti (art. 24 cpv. 5 OAVS). (…)”

 

                             2.12.   Alla luce di quanto sopra esposto e della pluridecennale giurisprudenza federale e cantonale la ricorrente non può sfuggire all’obbligo di versare gli interessi di mora ai sensi dell’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS per il solo fatto che la Cassa non ha adeguato i contributi d’acconto sulla base dell’art. 24 cpv. 3 OAVS malgrado l’importante aumento del reddito da attività indipendente già a partire dall’inizio degli anni 2000.

 

Infatti, l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa ed esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi poiché il ricorrente avrebbe potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato (cfr. la STCA 30.2017.9 del 10 maggio 2017, in cui la Cassa di compensazione ha emanato sei anni dopo la crescita in giudicato delle notifiche di tassazione IFD 2011 dell’assicurato la decisione di fissazione dei contributi, la STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016, in cui la Cassa ha ritardato di un anno l’emanazione nel 2015 della decisione di fissazione dei contributi dopo le notifiche di tassazione IFD 2008, 2009 e 2010 dell’ottobre 2014 e ancora la STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016, dove la Cassa ha emesso la decisione di fissazione dei contributi per il 2010 dopo tre anni dalla notifica di tassazione IFD 2010).

 

                                         Irrilevante, invece, è che durante questo tempo ella abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%.

Come ha ricordato il Tribunale federale, indipendentemente dall’esistenza di qualsiasi colpa, quale comune denominatore per giustificare la decorrenza di interessi di mora sui contributi che la ricorrente doveva versare per gli anni 2015 e 2016, v’è la circostanza che l’assicurata ha comunque potuto posticipare il versamento dei contributi.

Tale agire ha comportato per la ricorrente un vantaggio a suo favore (STCA 30.2016.36+37 del 14 novembre 2016; STCA 30.2016.5+6 del 27 aprile 2016; STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016; STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016; STCA 30.2015.10 del 30 giugno 2015), la quale avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato.

 

Non va poi dimenticato che l’assicurata, prima (e meglio) di chiunque, da tempo era al corrente della divergenza tra il reddito utilizzato per il calcolo dei contributi d’acconto ed i redditi effettivamente realizzati

In virtù dell’art. 24 cpv. 4 OAVS, ella avrebbe di conseguenza dovuto segnalare alla Cassa di compensazione le divergenze sostanziali dal reddito presumibile e chiedere di aumentare gli acconti da versare.

In tal modo avrebbe evitato il computo di interessi di mora in caso di cambiamento rilevante del reddito (STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.4).

 

Il TCA osserva che è solo con scritto dell’8 maggio 2018 che l’insorgente si è fatta parte diligente segnalando alla Cassa una “strana situazione”, nel senso che gli acconti per il pagamento dei contributi richiesti sono sempre stati bassi ed i conguagli invece elevati, con conseguente pagamento di interessi di mora (doc. 30). La Cassa ha immediatamente reagito ed il 25 maggio 2018 ha scritto all’interessata chiedendo di indicare l’utile presumibile degli anni 2017 e 2018 e, una volta dichiarati, ha adeguato l’importo degli acconti richiesti (doc. 26, cfr. sentenza 30.2018.18-20 del 5 novembre 2018). In precedenza la medesima ricorrente ha regolarmente saldato gli interessi di mora richiestile per gli anni contributivi 2003, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 senza contestarli e senza chiedere all’amministrazione alcun adeguamento (cfr. doc. 39).

 

In altre parole, gli acconti versati erano manifestamente inferiori ai contributi effettivamente dovuti e ciò oltre il limite ammesso del 25% previsto dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (DTF 134 V 405 consid. 7.4). Lo stato delle cose ha fatto sì che la discrepanza che si è venuta a creare fra i contributi versati/dovuti e il ritardo nel loro versamento ha generato degli interessi di mora. Infatti, l'addebito di interessi di ritardo dipende unicamente dall’ammontare degli acconti che un assicurato versa alla Cassa di compensazione entro il termine fissato dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

 

Stando così le cose, se ne deduce che le esposte precisazioni del Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio sull’operato dell’amministrazione. In virtù delle norme legali e della giurisprudenza, una soluzione diversa da quella adottata dalla Cassa di compensazione non è possibile.

 

Alla luce delle considerazioni che precedono, il TCA deve confermare che, in applicazione dell’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, avendo versato degli acconti sui contributi dovuti per gli anni 2015 e 2016 come indipendente inferiori del 25% al saldo dei contributi reclamati, la ricorrente è tenuta a pagare degli interessi di mora.

 

                                         Ne segue che il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

 

                             2.13.   Con il ricorso l’insorgente ha richiamato il parallelo ricorso di cui alla procedura 30.2019.8-9 ed ha chiesto dall’autorità fiscale l’edizione delle tassazioni IFD anteriori al 2010 e dalla Cassa le decisioni di fissazione dei contributi non prodotte.

                                         Ella ha poi rinunciato a quest’ultima prova alla luce delle affermazioni dell’amministrazione in sede di risposta, secondo cui a causa della modifica del sistema informatico non era più possibile stampare le vecchie decisioni non già agli atti ed ha comunque prodotto le “videate informatiche” delle decisioni dal 2003 al 2012 (doc. 39).

 

                                         Questo TCA, accertato che l’incarto prodotto dalla Cassa nella procedura parallela è lo stesso di quello trasmesso con la presente risposta di causa, che il parallelo ricorso porta sulla revisione e la riconsiderazione di altre decisioni rispetto a quelle qui impugnate e che l’acquisizione di ulteriori tassazioni IFD è ininfluente ai fini dell’esito della vertenza alla luce sia della circostanza che è stato accertato tramite la nuova documentazione prodotta in questa sede dalla medesima ricorrente che la Cassa sapeva dell’importante aumento del reddito da attività lucrativa indipendente sia del fatto che per i motivi esposti (consid. 2.10-2.12) l’interessata è comunque tenuta a pagare gli interessi di mora, e dunque ritenuto che, in seguito agli accertamenti eseguiti, i fatti sono stati comprovati e nessun provvedimento probatorio supplementare potrebbe modificare tale apprezzamento, rinuncia all’assunzione di ulteriori prove (sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

 

                                         Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti