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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 15 aprile 2019 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 14 marzo 2019 emanata da |
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CO 1
in materia di contributi AVS |
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ritenuto, in fatto
1.1. La Dr.ssa med. RI 1, nata nel __________, __________ presso l’Ospedale __________, dal 1996 è affiliata anche quale indipendente presso la Cassa CO 1 per la sua attività accessoria.
1.2. Con due distinte decisioni formali del 22 maggio 2018 (allegato doc. 27), rispettivamente del 26 giugno 2018 (allegato doc. 22), la Cassa di compensazione ha fissato gli interessi dovuti dall’interessata dal 1° gennaio 2017 al 22 maggio 2018 (per i contributi del 2015) pari a fr. 2'845.45, rispettivamente per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 26 giugno 2018 (per i contributi del 2016) pari a fr. 836.70, per complessivi fr. 3'682.15.
1.3. In seguito ad uno scritto del 12 luglio 2018 dell’avv. Dott. RA 1, rappresentante dell’assicurata, all’amministrazione, quest’ultima in data 18 luglio 2018 ha risposto, affermando:
" (…) Nel merito la informiamo che la signora RI 1 dall’inizio della sua affiliazione quale indipendente paga degli acconti su un utile presumibile di CHF 15’700 da lei dichiarato. Da questo momento in avanti la Cassa non ha mai ricevuto una richiesta di modifica di tale reddito e di conseguenza gli acconti sono sempre risultati insufficienti rispetto al guadagno effettivo dell’assicurata.
Ricordiamo che in base all’art. 24 cpv. 4 OAVS le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d’acconto, presentare se richiesto i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.
Nelle dichiarazioni da lei allegate i contributi pagati risultavano superiori in quanto tenevano conto già dei conguagli pagati, in effetti dagli estratti annuali (cfr. allegati) si può notare come già dal 2003 la signora si ritrovava a pagare degli acconti bassi ed alla fine dell’anno dei conguagli molto alti con l’aggiunta di interessi di mora.
Visto quanto sopra le confermiamo le nostre decisioni e i relativi interessi di mora.”
1.4. Con atto intitolato “ricorso/opposizione” del 24 agosto 2018 la Dr.ssa med. RI 1, sempre rappresentata dall’avv. Dott. RA 1, si è rivolta al TCA che, con sentenza 30.2018.18-20 del 5 novembre 2018, ha accolto ai sensi dei considerandi, nella misura in cui era ricevibile, il ricorso, ha annullato la decisione impugnata e rinviato l’incarto alla Cassa per i suoi incombenti.
Il Tribunale ha in particolare stabilito che:
" (…) nella misura in cui la ricorrente chiede la restituzione degli importi di fr. 12'270.55 (fr. 6'008.35 quali interessi di mora pagati per gli anni 2013 e 2014; fr. 6'008.35 poiché contabilizzati in doppio nell’estratto conto 2017 [a cui ha in seguito apparentemente rinunciato; cfr. doc. IX] e fr. 253.85 indicati quali interessi di mora per l’anno 2013 e contabilizzati nell’estratto conto 2017 [a cui ha in seguito apparentemente rinunciato; cfr. doc. IX]), in via subordinata di fr. 6'008.35, richiesti per la prima volta con lo scritto del 12 luglio 2018 (doc. 5), dopo la domanda di spiegazioni dell’8 maggio 2018, il ricorso al TCA si rivela irricevibile a va trattato quale opposizione alla decisione del 18 luglio 2018 (art. 52 LPGA). Infatti il 18 luglio 2018 l’amministrazione si è espressa per la prima volta sulla richiesta di restituzione degli interessi di mora del 2013 e del 2014 e dunque sull’implicita (vista la richiesta di restituzione) domanda di revisione.
La Cassa, su questo punto, dovrà emettere una decisione su opposizione che indichi le ragioni per le quali accoglie o rifiuta l’implicita domanda di revisione delle decisioni sugli interessi di mora del 3 maggio 2017 (doc. 18; per fr. 253.85 per i contributi 2013 per “ritardato pagamento”), del 14 marzo 2017 (doc. 19: fr. 2'441.20 per contributi del 2014 per “discrepanza tra acconti versati e fissazione definitiva (25%)”) e del 7 marzo 2017 (doc. 20; fr. 3'567.15 per contributi del 2013 per “discrepanza tra acconti versati e fissazione definitiva (25%)”).
Il TCA ha concluso:
" 2.6.
(…).
Per quanto concerne la restituzione degli interessi dovuti per gli anni 2013 e 2014, l’amministrazione dovrà emettere una decisione su opposizione con la quale dovrà spiegare se sono dati o meno i presupposti per una revisione delle decisioni di fissazione dei contributi del 3 maggio 2017 (doc. 18; per fr. 253.85 per i contributi 2013 per “ritardato pagamento”), del 14 marzo 2017 (doc. 19: fr. 2'441.20 per contributi del 2014 per “discrepanza tra acconti versati e fissazione definitiva (25%)”) e del 7 marzo 2017 (doc. 20; fr. 3'567.15 per contributi del 2013 per “discrepanza tra acconti versati e fissazione definitiva (25%)”) e di conseguenza per la restituzione degli importi chiesti dall’insorgente in sede di ricorso.”
1.5. Con “decisione” del 14 marzo 2019 la Cassa ha stabilito che “non si entra nel merito della domanda del 12 luglio 2018” (doc. B). L’amministrazione ha in sostanza affermato di non essere tenuta ad entrare nel merito di una domanda di riconsiderazione e, circa la revisione, che l’interessata non ha prodotto alcun fatto rilevante o nuovo mezzo di prova che non poteva essere prodotto in precedenza e meglio in una procedura ordinaria.
1.6. La Dr.ssa med. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento, domandando che la Cassa sia tenuta a restituire alla ricorrente “gli importi di fr. 3'567.15, fr. 2'441.20 e fr. 253.85” e che “nei conteggi di conguaglio” dell’assicurata “per gli anni 2017 e 2018” siano “stralciati gli importi dovuti quali interessi di mora”.
La ricorrente rileva preliminarmente che il Tribunale aveva imposto alla Cassa di emettere una decisione su opposizione, ciononostante ha emesso una decisione indicando come mezzi di impugnazione il “reclamo” alla Cassa stessa, aggiungendo che “se contestata esclusivamente la non entrata nel merito di una riconsiderazione, nella misura in cui si consideri per contro ricevibile un eventuale ricorso, l’interessata può impugnare la presente decisione (…)” al TCA.
Per l’insorgente la presente decisione va considerata quale decisione su opposizione come imposto dal Tribunale nella sentenza di rinvio.
La ricorrente rileva di aver impugnato con un ricorso parallelo anche la decisione su opposizione emessa lo stesso giorno e che fissa gli interessi per gli anni 2015 e 2016 e chiede al Tribunale, se lo ritenesse utile per motivi di praticità, di congiungere le cause. Ella, in ogni caso, richiama sia la citata impugnativa, sia l’incarto.
Nel merito l’assicurata sostiene che in concreto, a differenza dei casi citati dall’amministrazione, non si sarebbe in presenza di un ritardo nel fissare i contributi ma di un errore della stessa Cassa che non avrebbe adeguato gli acconti malgrado negli anni passati abbia preso in considerazione, per la fissazione dei contributi, redditi conseguiti dalla ricorrente ben maggiori rispetto a quello, mai adeguato, segnalato al momento dell’affiliazione quale indipendente. Per l’insorgente, in applicazione dell’art. 24 cpv. 3 OAVS, sarebbe spettato alla Cassa adeguare gli acconti.
Non avendo indicato le ragioni per le quali non ha adeguato gli acconti, la decisione impugnata sarebbe carente di motivazione, da cui una violazione del diritto di essere sentita. Ella evidenzia poi che nella sentenza di rinvio, con riferimento agli anni 2015 e 2016, il TCA ha constatato che agli atti non era presente la documentazione necessaria per stabilire se la Cassa avesse agito conformemente alla legge o se vi fosse una violazione dell’OAVS. A questo proposito la ricorrente chiede l’edizione da parte dell’UT delle decisioni precedenti al 2010 e dalla Cassa di tutte le decisioni di fissazione dei contributi.
L’interessata evidenzia che perlomeno dal 2010 ha dichiarato redditi derivanti da attività quale indipendente di fr. 140’000/160'000 fino a fr. 360'000 circa. Il 28 marzo 2012 l’UT ha emesso la tassazione 2010 con un reddito da attività indipendente pari a fr. 203'790, manifestamente superiore a fr. 15'700 su cui la cassa ha continuato a basarsi. Le decisioni di tassazione, e quindi il reddito effettivo, dovevano essere note alla Cassa, la quale non ha tuttavia mai spiegato per quale motivo non ha applicato l’art. 24 cpv. 3 OAVS. La Cassa ignorando, o comunque non considerando, le tassazioni e omettendo di adeguare gli acconti, avrebbe commesso un errore e non può di conseguenza chiedere interessi all’insorgente. L’interessata sostiene che scopo della revisione è proprio quello di correggere una decisione passata in giudicato e basata su un errore iniziale dei fatti. Per la ricorrente è inaccettabile che la Cassa in presenza di un errore nei fatti e di un mancato accertamento si rifiuta di “riconsiderare” le proprie decisioni sugli interessi 2013 e 2014. Qualora le tassazioni ed il reddito effettivo dell’assicurata non fossero stati noti alla Cassa nel momento in cui ha deciso gli addebiti degli interessi di mora 2013 e 2014 si tratterebbe di una sua negligenza alla luce dell’art. 43 cpv. 1 LPGA e di quanto indicato in precedenza. In tal caso la ricorrente rammenta di aver segnalato l’8 maggio 2018 la strana circostanza relativa al versamento di acconti molto bassi e alla conseguente fissazione di contributi elevati (con addebito di interessi di mora). Al più tardi quel giorno l’amministrazione sarebbe venuta a conoscenza di tale nuovo fatto per il quale sarebbe giustificata una revisione.
1.7. Con risposta del 7 maggio 2019 la Cassa, che rileva come trattandosi di anni contributivi molto vecchi e avendo nel frattempo cambiato il sistema informatico di gestione, non è più possibile ristampare né le decisioni di fissazione dei contributi e degli interessi, né le singole fatture di conguaglio, e che ha prodotto le “videate informatiche” degli anni contributivi passati 2003- 2012, ha proposto la reiezione del ricorso, affermando non essere dati né i presupposti della revisione, né quelli della riconsiderazione, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.8. Il 17 maggio 2019 l’avv. RA 1 ha visionato l’incarto presso il TCA (doc. IV) e il 27 maggio 2019 ha prodotto una presa di posizione (doc. V), trasmessa alla Cassa per formulare eventuali osservazioni (doc. VI). L’interessata, confermata la richiesta di edizione dall’UT di tutte le decisioni di tassazione IFD 1995-2009 in modo da determinare i redditi ed il momento in cui le decisioni sono state notificate, ha invece rinunciato alla richiesta di edizione delle decisioni dei contributi alla luce delle affermazioni della Cassa e della produzione delle “videate informatiche”. Ella rileva che comunque l’amministrazione era a conoscenza dell’aumento del reddito da attività indipendente, che è passato da fr. 72'861 nel 2003 a fr. 168'263 nel 2004 ed infine a fr. 223'300 nel 2012. Il fatto che ella abbia pagato gli interessi di mora in passato, non significa che le decisioni fossero corrette. La ricorrente ribadisce poi le già note contestazioni.
in diritto
in ordine
2.1. La ricorrente rileva di aver impugnato al TCA, con ricorso parallelo, anche la decisione del 14 marzo 2019 della medesima Cassa e concernente la fissazione degli interessi per gli anni 2015 e 2016. Considerato che le due decisioni derivano dalla medesima sentenza di questo Tribunale, l’interessata chiede la congiunzione delle procedure se il TCA lo ritenesse utile per motivi di praticità.
Secondo l’art. 76 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm), in vigore dal 1° marzo 2014, disposizione applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca, quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre.
In concreto, accertato che la procedura parallela (30.2019.10-11) porta su un ricorso contro la fissazione degli interessi moratori per gli anni 2015 e 2016 e non su un ricorso in seguito ad una domanda di revisione/riconsiderazione di decisioni relative alla fissazione dei contributi come in concreto, non vi sono motivi per congiungere le cause, trattandosi di procedure distinte.
2.2. La ricorrente rileva giustamente che il TCA nella sentenza 30.2018.18-20 del 5 novembre 2018 di rinvio ha affermato che “il 18 luglio 2018 l’amministrazione si è espressa per la prima volta sulla richiesta di restituzione degli interessi di mora del 2013 e del 2014 e dunque sull’implicita (vista la richiesta di restituzione) domanda di revisione” e che “La Cassa, su questo punto, dovrà emettere una decisione su opposizione che indichi le ragioni per le quali accoglie o rifiuta l’implicita domanda di revisione delle decisioni sugli interessi di mora del 3 maggio 2017 (doc. 18; per fr. 253.85 per i contributi 2013 per “ritardato pagamento”), del 14 marzo 2017 (doc. 19: fr. 2'441.20 per contributi del 2014 per “discrepanza tra acconti versati e fissazione definitiva (25%)”) e del 7 marzo 2017 (doc. 20; fr. 3'567.15 per contributi del 2013 per “discrepanza tra acconti versati e fissazione definitiva (25%)”; sottolineatura del redattore).
Per costante giurisprudenza, secondo un principio generale applicabile nella procedura amministrativa, quando un’autorità di ricorso emana una decisione di rinvio, l’autorità alla quale la causa è rinviata, così come quella che ha reso la decisione, sono tenute a conformarsi alle istruzioni del giudizio di rinvio (sentenza 9C_207/2017 dell’8 settembre 2017, sentenza 8C_236/2017 del 24 luglio 2017, sentenza 9C_457/2013 del 26 dicembre 2013 consid. 6.2).
D’altra parte, di principio un Tribunale è vincolato dal dispositivo di una decisione cresciuta in giudicato. I motivi della decisione non sono invece vincolanti a meno che il dispositivo non vi rinvii esplicitamente (sentenza 9C_368/2015 del 13 gennaio 2016, consid. 5.1; DTF 139 III 126 consid. 3.2.1; DTF 123 III 16 consid. 2a; DTF 121 III 474 consid. 4a; DTF 113 V 159 consid. 1c).
La Cassa a torto ha emesso una decisione formale di non entrata nel merito della domanda di riconsiderazione e della domanda di revisione, indicando quali mezzi di diritto il reclamo all’amministrazione tranne in caso di contestazione della non entrata nel merito della riconsiderazione.
Come sostenuto dalla ricorrente, la decisione impugnata, alla luce della vincolante sentenza di rinvio, deve essere qualificata quale decisione su opposizione. La conseguenza dell’errore non è tuttavia l’annullamento della decisione. Accertato che l’interessata ha potuto contestare diffusamente tramite un ricorso motivato e nei termini previsti dalla legge il provvedimento, il TCA deve esaminare l’impugnativa.
2.3. L’insorgente, oltre all’annullamento della decisione ed al versamento in suo favore degli “importi di fr. 3'567.15, fr. 2'441.20 e fr. 253.85”, chiede che “nei conteggi di conguaglio” “per gli anni 2017 e 2018” siano “stralciati gli importi dovuti quali interessi di mora”.
Nella procedura di ricorso in materia amministrativa sono di massima esaminabili e giudicabili solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione (sentenza 8C_16/2010 del 3 maggio 2010). Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione (o una decisione su opposizione), manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).
In concreto con la decisione impugnata del 14 marzo 2019 la Cassa ha deciso di non entrare nel merito della richiesta di revisione e di riconsiderazione.
Laddove la ricorrente contesta anche i conguagli degli anni 2017 e 2018 il suo ricorso si rivela irricevibile.
2.4. La ricorrente sostiene che la decisione non sarebbe sufficientemente motivata, poiché non avrebbe spiegato il motivo del mancato adeguamento degli acconti, e fa valere una violazione del diritto di essere sentita.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In concreto l’amministrazione nella decisione impugnata, ha indicato le ragioni per le quali, a suo parere, non deve entrare nel merito della domanda di riconsiderazione e della domanda di revisione, indicando di non essere tenuta ad esaminare la prima (punto 3.2 della decisione) e di non essere dati i presupposti per accogliere la seconda (punto 3.1 della decisione).
La decisione appare motivata e la ricorrente ha potuto impugnarla indicando diffusamente le ragioni per le quali ritiene invece date le condizioni per una revisione ed una riconsiderazione delle decisioni con le quali sono stati fissati gli interessi del 2013 e del 2014.
Su questo punto non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentita.
2.5. La Cassa con la decisione impugnata non è entrata nel merito della domanda di revisione.
In realtà, non avendo riscontrato motivi per una revisione, l’amministrazione avrebbe dovuto respingere la domanda. La non entrata nel merito, come si vedrà meglio in seguito, è riservata alla riconsiderazione.
Rilevato che dalla motivazione del provvedimento amministrativo emerge chiaramente che l’intenzione della Cassa era il respingimento della domanda, avendo indicato le ragioni per le quali non sono date le condizioni per procedere con una revisione, per motivi di economia procedurale questo TCA rinuncia ad un annullamento della decisione.
Infatti, alla lettura del ricorso emerge che la ricorrente ha compreso che l’amministrazione ha respinto la sua richiesta e il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
Nel caso di specie un secondo rinvio all’amministrazione per violazione del diritto di essere sentito prolungherebbe inutilmente la procedura.
nel merito
2.6. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente l’amministrazione non è entrata nel merito della domanda di riconsiderazione, rispettivamente ha respinto la richiesta di revisione delle decisioni sugli interessi di mora del 3 maggio 2017 (doc. 33; fr. 253.85 per i contributi 2013 per “ritardato pagamento”), del 14 marzo 2017 (Allegato doc. 34; fr. 2'441.20 per contributi del 2014 per “discrepanza tra acconti versati e fissazione definitiva (25%)”) e del 7 marzo 2017 (Allegato doc. 35: fr. 3'567.15 per contributi del 2013 per “discrepanza tra acconti versati e fissazione definitiva (25%)”).
2.7. Per quel che concerne la riconsiderazione di una decisione va evidenziato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario nel merito, ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF 8C_4/2017 del 13 marzo 2017 consid. 4.1.; STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01 del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti).
Al riguardo giova osservare che per costante giurisprudenza l'amministrazione non può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I 206/06 del 13 marzo 2007).
Inoltre va evidenziato che l’Alta Corte, con la sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia su una domanda di riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, rispettivamente reclamo.
Nemmeno è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un controllo giudiziario (cfr. STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; si vedano anche le sentenze 9C_188/2012 del 28 marzo 2012; 8C_691/2014 del 16 ottobre 2015, consid. 4 e 8C_210/2017 del 22 agosto 2017, consid. 8.2).
Se l’amministrazione entra nel merito della domanda, e la respinge, oggetto della procedura di ricorso è la questione di sapere se a giusta ragione l’amministrazione ha respinto la richiesta (Kieser, ATSG Kommentar, 3a edizione, 2015, n. 74 ad art. 53, pag. 714-715; SVR 2008 IV Nr. 54, I 896/06).
È quindi la differenza tra l’entrata in materia e la non entrata in materia della domanda di riconsiderazione che determina la facoltà dell’assicurato di impugnare o meno la decisione. Mentre la semplice presa in conto (registrazione negli atti) della richiesta inoltrata da un assicurato non significa ancora un’entrata in materia della richiesta, diversa è la questione quando l’ammini-strazione esegue un esame sostanziale delle condizioni di riconsiderazione della decisione (Kieser, op. cit., loc. cit.).
2.8. In concreto con la decisione “su opposizione” del 14 marzo 2019, circa la riconsiderazione, la Cassa di compensazione, al punto 3.2, dopo aver citato l’art. 53 cpv. 2 LPGA ed aver affermato che “l’amministrazione non è obbligata ad entrare nel merito di una tale richiesta di riconsiderazione o riesame ma ne ha piuttosto la facoltà e nella misura in cui sono soddisfatte determinate condizioni; per contro né gli assicurati né un giudice possono obbligarla a un tale passo” ed aver sottolineato come “basti pensare che una decisione con cui l’amministrazione rifiuta di entrare nel merito di una domanda di riesame non è impugnabile tramite la procedura di reclamo e che queste decisioni non possono poi nemmeno essere oggetto di controllo giudiziario (irricevibilità dell’eventuale ricorso)”, ha concluso che “indipendentemente dal fatto che la decisione in questione possa o no essere oggi considerata errata, la Cassa non è tenuta a riconsiderarla e non procede in tal senso” e non è entrata nel merito della domanda.
Ne segue che l’assicurata non può inoltrare un ricorso contro la predetta decisione “su opposizione” del 14 marzo 2019, nella misura in cui concerne la non entrata nel merito della richiesta di riconsiderazione (DTF 133 V 50, al consid. 4).
Il ricorso per quanto concerne la contestazione della non entrata nel merito della domanda di riconsiderazione delle decisioni del 3 maggio 2017, del 14 marzo 2017 e del 7 marzo 2017 è pertanto irricevibile (cfr. STF 9C_678/2016 del 23 novembre 2016; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1; STCA 39.2017.21 del 22 gennaio 2018; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.7.; STCA 39.2015.10 del 22 ottobre 2015).
2.9. Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative (art. 53 cpv. 1 LPGA).
Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie (art. 61 lett. i LPGA), l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
In particolare, secondo costante giurisprudenza federale, nuove vanno considerate quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, erano sconosciute all'istante (cfr. STF 9C_677/2014 e 9C_678/2014 del 4 febbraio 2015 consid. 8.2.; STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2.; DTF 127 V 353 consid. 5b; DTF 122 V 134 e seg.; STFA C 354/01 del 7 marzo 2003; DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti).
Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovvero essere idonei a modificare la base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione
I nuovi mezzi di prova devono essere tali da provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.
Un mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (cfr. STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2.).
In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (cfr. STF 9C_677/2014 e 9C_678/2014 del 4 febbraio 2015 consid. 8.2.; DTF 110 V 141, consid. 2). Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5b).
2.10. Riguardo alla revisione processuale giova, inoltre, rilevare che in una sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 191 pag. 145 segg., il TFA (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) - confermando una sua precedente pronunzia inedita (STFA del 3 dicembre 1992 nella causa W.) - ha stabilito che la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa soltanto entro i termini determinanti per la revisione di una decisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione su ricorso (cfr., pure, A. Rumo-Jungo, Die Instrumente zur Korrektur der Sozialversicherungsverfügung, in R. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, pag. 291).
L’Alta Corte ha ripreso tale prassi in una sentenza U 325/02 del 24 ottobre 2003, in cui ha confermato la precedente sentenza di questa Corte che aveva respinto il ricorso di un assicurato inoltrato contro una decisione su opposizione di un assicuratore LAINF che, da un lato, aveva ritenuto tardive tre domande di revisione inoltrate dopo dieci anni dall'emissione di una decisione con cui l'Istituto assicuratore aveva dichiarato estinto il proprio obbligo contributivo e, dall'altro lato, aveva considerato che le domande di revisione interposte prima del termine di dieci anni erano state evase con delle decisioni informali le quali, in assenza di una reazione tempestiva da parte dell'assicurato, erano cresciute in giudicato.
I termini appena citati sono stati dichiarati applicabili anche successivamente all'entrata in vigore della LPGA.
Infatti, benché l'art. 53 LPGA non li preveda espressamente, resta determinante quanto stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA.
Alla PA rinvia, del resto, l'art. 55 cpv. 1 LPGA per quanto concerne le regole particolari di procedura non fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle singole leggi (cfr. STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.3.; STF 8C_302/2010 del 25 agosto 2010 consid. 4.3.; STF 9C_1011/2008 del 9 marzo 2009; STF U 43/05 del 31 ottobre 2005 consid. 2).
Al riguardo cfr. pure DTF 143 V 105; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.6.; STCA 39.2011.4 del 12 dicembre 2011.
2.11. Nel caso di specie non si giustifica la revisione delle decisioni di fissazione degli interessi di mora del 3 maggio 2017, del 14 marzo 2017 e del 7 marzo 2017 passate in giudicato.
In effetti non risultano fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente rispetto a quella stabilita con il provvedimento in questione.
Il fatto che la Cassa, secondo l’insorgente violando l’art. 24 cpv. 3 OAVS e commettendo un errore, non ha adeguato gli acconti richiesti nel corso degli anni malgrado un notevole aumento del reddito dell’attività indipendente accessoria non è un fatto nuovo e non costituisce un nuovo mezzo di prova.
Da una parte dalla documentazione prodotta dalla ricorrente (allegato doc. F), emerge che già con la decisione di fissazione dei contributi del 25 aprile 2005 per l’anno 2001, calcolati sulla base dei dati evinti dalla tassazione 2003A, il reddito aziendale alla base del calcolo ammontava a fr. 72'344, ossia ben superiore all’importo di fr. 15'730 utilizzato per stabilire gli acconti. La discrepanza è poi aumentata nel corso degli anni (cfr. decisione del 18 agosto 2009 per i contributi 2007, calcolati sulla base della tassazione IFD 2007, per un reddito aziendale di fr. 197'182; decisione del 10 agosto 2010 per i contributi 2008, calcolati sulla base della tassazione IFD 2008, per un reddito aziendale di fr. 221'523). Per cui, sia la Cassa, che ha emanato le decisioni, sia la ricorrente che le ha ricevute e che ha pagato i contributi, erano già al corrente della notevole differenza tra i redditi alla base della richiesta degli acconti e i redditi alla base della fissazione dei contributi, rispettivamente tra i contributi chiesti in acconto ed i conguagli definitivi. D’altra parte la stessa insorgente, che ha ricevuto le tassazioni fiscali sulla base delle quali sono calcolati i contributi (art. 22 OAVS), era a conoscenza dell’aumento reddito aziendale accessorio ben prima dell’emissione delle decisioni sugli interessi di mora del 3 maggio 2017, del 14 marzo 2017 e del 7 marzo 2017. Se non fosse stata d’accordo con il loro calcolo o con l’applicazione delle norme, avrebbe dovuto impugnare le decisioni entro i termini fissati dalla legge (art. 52 cpv. 1 LPGA e 60 cpv. 1 LPGA).
Nel ricorso l’insorgente, che ha pagato i relativi interessi di mora senza eccepire alcunché (cfr. doc. 39), ha fondato la propria richiesta di revisione sostenendo che se alla Cassa non fosse stato noto il reddito effettivo della ricorrente conseguito nel corso degli anni, si sarebbe in presenza di un fatto nuovo. Come visto, tuttavia, l’amministrazione conosceva i redditi conseguiti dall’interessata, anche perché ha dovuto utilizzarli per calcolare i contributi. La stessa ricorrente ne era cosciente, avendo ricevuto le decisioni.
Manifestamente non vi è agli atti alcun fatto o mezzo di prova nuovo non conosciuto dalle parti.
Non vi è pertanto alcun motivo per procedere alla revisione delle citate decisioni.
2.12. Con il ricorso l’insorgente ha richiamato il parallelo ricorso di cui alla procedura 30.2019.10-11 ed ha chiesto dall’autorità fiscale l’edizione delle tassazioni IFD anteriori al 2010 e dalla Cassa le decisioni di fissazione dei contributi non prodotte.
Ella ha poi rinunciato a quest’ultima prova alla luce delle affermazioni dell’amministrazione in sede di risposta, secondo cui a causa della modifica del sistema informatico non era più possibile stampare le vecchie decisioni non già agli atti ed ha comunque prodotto le “videate informatiche” delle decisioni dal 2003 al 2012 (doc. 39).
Questo TCA, accertato che l’incarto prodotto dalla Cassa nella procedura parallela (30.2019.10-11) è lo stesso di quello trasmesso con la presente risposta di causa, che il parallelo ricorso porta sulla contestazione nel merito della decisione su opposizione relativa alla fissazione degli interessi di mora 2015 e 2016 e che l’acquisizione di ulteriori tassazioni IFD è ininfluente ai fini dell’esito della vertenza alla luce sia della circostanza che è stato accertato tramite la documentazione prodotta in questa sede dalla medesima ricorrente che la Cassa e la stessa interessata conoscevano l’importante aumento del reddito da attività lucrativa indipendente prima dell’emissione delle decisioni di cui è chiesta la revisione sia del fatto che per i motivi esposti non vi sono motivi di revisione, e dunque ritenuto che, in seguito agli accertamenti eseguiti, i fatti sono stati comprovati e nessun provvedimento probatorio supplementare potrebbe modificare tale apprezzamento, rinuncia all’assunzione di ulteriori prove (sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti