Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
30.2020.10

 

cs

Lugano

8 febbraio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 novembre 2020 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 14 ottobre 2020 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con tre distinte decisioni formali del 3 marzo 2020 (doc. 21-23), confermate dalla decisione su opposizione del 14 ottobre 2020 (doc. A), la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1, nato nel 1963, quale indipendente per gli anni 2014 (reddito soggetto a contribuzione di fr. 45'000), 2015 (reddito soggetto a contribuzione di fr. 55'000) e 2016 (reddito soggetto a contribuzione di fr. 45'000).

 

                               1.2.   RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo l’annullamento delle decisioni del 3 marzo 2020 ed il rinvio dell’incarto alla Cassa CO 1 affinché si determini in merito alla sua situazione “tenendo conto che i contributi per gli anni 2014, 2015 e 2016 sono già stati imposti e quindi pagati nel Canton __________” (doc. I).

                                         L’insorgente rileva di lavorare per la __________ con sede a __________ e di essere stato domiciliato __________ fino al __________ 2017 quando si è trasferito dapprima nel Comune di __________ ed in seguito a __________.

                                         Egli afferma che nel 2014, 2015 e 2016 oltre ad essere stato imposto quale dipendente (fr. 78'000 all’anno) è stato tassato anche su un reddito da attività indipendente di fr. 45'000 (2014), di fr. 55'000 (2015) e di fr. 45'000 (2016).

                                         L’insorgente sostiene che su tali importi, sia da attività dipendente che da attività indipendente, sono già stati calcolati e fissati i contributi dalla Cassa di compensazione del Canton __________, come da conteggio della scheda “estratto del conto individuale” allegata al ricorso (doc. C). Un ulteriore assoggettamento ad opera della Cassa di compensazione del CO 1 creerebbe una doppia imposizione inammissibile, vietata dall’ordinamento elvetico.

                                         Il ricorrente evidenzia che quando ha inoltrato le dichiarazioni d’imposta dei rispettivi anni, “voleva specificare che con l’incasso dell’attività da lui svolta quale indipendente, riusciva a far fronte al pagamento dell’affitto dell’immobile coniugale. Come da contratto di locazione qui allegato quale doc. E, si vede come i signori RI 1 ed __________ sono comunque i garanti del pagamento del contratto che era stato stipulato al principio dal datore di lavoro __________” (pag. 4, doc. I).

                                         Dal 2017 la situazione si è modificata quando ha spostato il domicilio __________. Da tale data riceve infatti il salario da dipendente di fr. 78'000, oltre ad un benefit “costituito dal fatto che la società gli paga direttamente la pigione relativa all’appartamento di __________ in ragione di CHF 38'400.-- (salario in natura)”. Da quel momento la coesistenza tra redditi da attività dipendente ed indipendente è terminata “in quanto è chiaro che sul salario in natura non vengono prelevati i contributi AVS al dipendente ma gli stessi risultano invece versati dalla medesima società”. Egli è infatti stato stralciato dalla categoria degli indipendenti dalla Cassa di compensazione CO 1 con effetto dal 31 dicembre 2016.

                                         Secondo l’insorgente, ciò ha generato una confusione, giacché ha portato due Cantoni a determinarsi in via parallela sui contributi AVS della stessa persona. Egli afferma che una “simile anomalia procedurale deve essere corretta procedendo anche contestualmente e, dopo la decisione sul presente ricorso, anche con una richiesta di revisione delle notifiche di tassazioni 2014, 2015 e 2016 ed un’eventuale revisione del riparto contributivo intercantonale”.

 

                               1.3.   Con risposta del 7 dicembre 2020 la Cassa CO 1 propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

 

                               2.2.   I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

                                         Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

                                         Se l’esercizio commerciale non corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).

                                         Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

                                         Il reddito non è convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).

 

                               2.3.   Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

                                         Nei casi di procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

 

                               2.4.   Va ancora rammentato che ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, il reddito netto proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:

 

                                         a. le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;

                                         b. gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;

                                         c.   le perdite commerciali subite e allibrate;

                                         d. le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, nel periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale, purché sia escluso che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica;

                                         e. i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;

                                         f.    l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda; il tasso d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.

 

                                         Il Consiglio federale può accordare, all’occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo proveniente dall’attività lucrativa indipendente.

                                         Ai sensi dell’art. 9 cpv. 3 LAVS il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell’azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione.

                                         Per l’art. 9 cpv. 4 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all’art. 8 LAVS, all’art. 3 cpv. 1 LAI e all’art. 27 cpv. 2 LIPG. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.

 

                               2.5.   Per giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).

L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2 e sentenza 9C_645/2019 del 19 novembre 2019, consid. 3.2.2).

 

Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

Come rammentato dal Tribunale federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale, che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019 del 20 gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del 19 ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid. 3; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a pag. 370). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2; sentenza 2C_392/2020 del 1° luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti).  

 

Il carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; sentenza 9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).

 

Di principio le casse di compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 134 V 250 consid. 3.3 e riferimenti).

                                         L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

 

                                         Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

 

Questi principi sono stati confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato:

 

" (…) Nel caso in esame, dagli accertamenti del Tribunale cantonale è emerso che il ricorrente non ha contestato in sede fiscale - nemmeno quando ha ricevuto nel febbraio 2015 la notifica di tassazione - né l'importo né la qualifica della commissione incassata, ovvero i fr. 250'000.- quale reddito da attività indipendente per l'anno 2013, sulla base dei quali la Cassa ha in seguito fissato i contributi i sociali e i relativi interessi di mora. Ora, con il proprio gravame il ricorrente continua sostanzialmente a pretendere di non essere considerato come indipendente e soggetto al prelievo di contributi assicurativi in quanto a suo dire la "commissione di vendita" incassata nel 2013 rientrava nella gestione della sostanza privata. A sostegno di tale assunto egli si limita però unicamente ad affermare di avere correttamente esposto, in ambito fiscale, il reddito di fr. 250'000.- nell'apposita cifra 6.3 della dichiarazione fiscale, ovvero quale "ogni altro reddito imponibile secondo LT e LIFD, che non trova una giusta collocazione alle cifre precedenti della dichiarazione d'imposta come le provvigioni". Questa allegazione, già in contrasto con quanto preteso, non sorregge in alcun modo il ricorrente, considerato soprattutto che egli non ha contestato la susseguente qualifica di reddito da attività indipendente operata dall'autorità fiscale. Come difatti accertato dal Tribunale cantonale pendente causa, la Cassa ha espressamente indicato che è stata l'autorità fiscale a valutare la provvigione incassata come reddito da lavoro e non quale reddito della sostanza, come pure che contro la decisione dell'autorità fiscale egli non ha interposto tempestivo reclamo. Di conseguenza la decisione fiscale è passata incontestata in giudicato. Pertanto la conclusione del ricorrente, secondo cui si è in presenza di una gestione occasionale di "fortuna privata", per di più anche formulata in termini appellatori (sul tema cfr. DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5 con riferimenti), va respinta. Medesima sorte va riservata alle censure relative agli indizi previsti dalla giurisprudenza per iscrivere l'assicurato come indipendente (sul tema della delimitazione tra attività indipendente e dipendente cfr. DTF 144 V 111 consid. 4.2 pag. 112 seg.), menzionati ma a suo dire non vagliati dal Tribunale cantonale. Esse, formulate sempre in termini appellatori, oltre che supportate da riferimenti giurisprudenziali non attinenti alla fattispecie in esame, esulano in parte dalla fattispecie in rassegna, dove è questione della determinazione del provento dell'unico incasso della commissione d'intermediazione immobiliare avvenuto nel 2013, accertato e tassato come reddito da lavoro e dunque soggetto ai contributi AVS. Si rileva infine che l'insorgente omette altresì di sostanziare per quale motivo la Cassa avrebbe semmai dovuto scostarsi da quanto deciso dall'autorità fiscale con la tassazione 2013 passata in giudicato, indicando la presenza dei presupposti per un'eccezione nel senso della giurisprudenza menzionata al consid. 4.4.2.”  

 

                               2.6.   In concreto le tassazioni IFD 2014, 2015 e 2016, con le quali sono stati tassati i redditi aziendali del ricorrente pari a fr. 45'000 (2014), fr. 55'000 (2015) e fr. 45'000 (2016), sono state emesse il 24 luglio 2019, dopo un incontro con il fisco in data 10 luglio 2019, e sono cresciute incontestate in giudicato (cfr. doc. 4a; cfr. anche doc. 15 [“[…] In più con il Verbale di Audizione del 10.07.2019 (in allegato) TUTTE le tassazioni a carico del RI 1 venivano rettificate secondo un calcolo di imposte che risultano ad oggi regolarmente pagate dal Contribuente […]”; cfr. doc. 25; cfr. anche doc. I: “[…] simile anomalia procedurale deve essere corretta procedendo anche contestualmente e, dopo la decisione sul presente ricorso, anche con una richiesta di revisione delle notifiche di tassazioni 2014, 2015 e 2016 ed un’eventuale revisione del riparto contributivo intercantonale”).

 

                                         In applicazione dell’art. 23 cpv. 4 OAVS la Cassa ha pertanto di principio correttamente e tempestivamente (cfr. STCA 30.2019.14 del 23 settembre 2019, consid. 2.6) fissato i contributi da attività indipendente dovuti nei rispettivi anni sulla base dei dati evinti dalle tassazioni dell’imposta federale diretta cresciute incontestate in giudicato (cfr. consid. 2.5; cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.; sentenza 9C_543/2019 del 20 gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del 19 ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid. 3).

 

                               2.7.   L’insorgente contesta la decisione su opposizione (e le rispettive decisioni formali) di fissazione dei contributi quale indipendente per gli anni 2014, 2015 e 2016, sostenendo che vi sarebbe un inammissibile doppio assoggettamento, nel Canton __________ e nel Canton __________. La Cassa di quest’ultimo Cantone avrebbe infatti già fissato i contributi quale indipendente in base al medesimo reddito su cui si fonda la Cassa CO 1.

                                         Quale prova l’interessato produce l’estratto del conto individuale (doc. C).

 

                                         La censura è manifestamente infondata.

 

                                         L’estratto del conto individuale rilasciato dalla “__________ __________”, in cui figurano, per gli anni litigiosi, oltre ai redditi da attività dipendente di fr. 78'000 per il lavoro svolto in favore della __________ (fino al 2014) e della __________ di __________ (dal 2015; dal maggio 2016 di __________, Canton __________), anche gli importi di fr. 45'000 nel 2014, di fr. 55'000 nel 2015 e di fr. 45'000 nel 2016 con l’indicazione “Selbständigerwerbend”, non sono stati fissati dalla Cassa di compensazione del Canton __________, ma si riferiscono alle tre decisioni __________ qui contestate.

 

                                         Infatti, quale numero della Cassa (“No cassa”) per l’attività indipendente viene indicato il __________, che corrisponde alla Cassa di compensazione CO 1 (__________).

                                         Vicino ai redditi da attività dipendente è invece indicata con il numero __________ la Cassa di compensazione del __________ __________ e con il numero __________ quella del __________ __________, dove hanno sede le società per le quali l’assicurato lavora come dipendente.

 

                                         Inoltre, per quanto concerne l’attività indipendente, vicino al numero della Cassa figura il numero di affiliato che corrisponde al __________, ossia quello figurante sulle decisioni della Cassa di compensazione CO 1 (doc. A, doc. 21, 22 e 23) e sulle lettere della medesima Cassa quale numero di conteggio della stessa amministrazione (cfr. doc. D).

 

                                         Neppure gli ulteriori atti presenti nell’incarto sorreggono la tesi dell’assicurato. Egli aveva infatti già sollevato la medesima argomentazione in una precedente procedura nelle opposizioni del 20 aprile 2017 (doc. 41 e seguenti). In tale occasione aveva prodotto le conferme dei pagamenti degli oneri sociali per i salari versati dalla __________ per l’attività dipendente da lui svolta negli anni litigiosi, ma nulla circa eventuali contributi fissati o pagati come indipendente.

 

                                         Ne segue che nel caso di specie non vi è alcuna doppia imposizione dei contributi sociali per l’attività indipendente negli anni 2014, 2015 e 2016.

 

                               2.8.   L’assicurato, se da una parte nel suo ricorso sembra ammettere di aver svolto, dal 2014 al 2016, anche un’attività indipendente (doc. I, pag. 3: “Tali importi ovvero sia quelli dell’attività da dipendente, che quelli dell’attività da indipendente, sono già stati calcolati e quindi tassati dalla Cassa di compensazione di __________ […]”, doc. I pag. 3-4: “[…] il contribuente voleva specificare che con l’incasso dell’attività da lui svolta quale indipendente, riusciva a far fronte al pagamento dell’affitto dell’immobile coniugale”; doc. I, pag. 4: “[…] da quel momento viene a terminare la coesistenza dei salari da attività dipendente con quella dei salari indipendenti […]”), dall’altra sembra apparentemente sostenere che gli importi su cui sono stati fissati i contributi da indipendente nel triennio litigioso, sono salari in natura versati per pagare la locazione dell’appartamento coniugale di __________ e pertanto non soggetti al prelievo di contributi quale indipendente.

 

                                         Anche questa tesi, per più motivi, si rileva manifestamente infondata.

 

                                         Innanzitutto lo stesso insorgente ha stabilito con il fisco l’ammontare dei suoi redditi da attività dipendente e da attività indipendente. Infatti il 10 luglio 2019 è stato concordato, in sede di udienza innanzi all’autorità fiscale competente, che i citati importi (fr. 45'000 nel 2014, fr. 55'000 nel 2015 e fr. 45'000 nel 2016) sono considerati quali “reddito aziendale” del contribuente (allegato doc. 15; cfr. anche doc. 15: “[…] In più con il Verbale di Audizione del 10.07.2019 (in allegato) TUTTE le tassazioni a carico del RI 1 venivano rettificate secondo un calcolo di imposte che risultano oggi regolarmente pagate dal Contribuente”).

 

Per cui, contrariamente alla consolidata giurisprudenza federale (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4 con riferimenti), l’insorgente non solo non ha contestato gli importi innanzi all’autorità fiscale, ma ha esplicitamente accettato la decisione del fisco.

Va a questo proposito rammentato che in considerazione del principio di unità e coerenza dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2). Al parallelismo tra qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

Il mancato rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

Avendo l’assicurato ammesso innanzi al fisco di aver conseguito un reddito aziendale, non vi è motivo per scostarsi dalla qualifica di attività indipendente.

Del resto anche nel verbale di audizione presso la Cassa convenuta, del 14 settembre 2020, i rappresentanti dell’assicurato hanno ammesso che “il reddito aziendale esposto era effettivamente il corrispettivo per le prestazioni svolte” (allegato doc. A), aggiungendo che “ipotizziamo che in quegli anni ci fosse stato anche un reddito in natura (pagamento canone di locazione da parte dell’azienda a favore del locatore - sig. RI 1) - sul quale si sarebbero dovuti versare i corrispondenti contributi sugli oneri sociali”; sottolineatura del redattore).

 

Sennonché, in secondo luogo, come evidenzia pertinentemente l’amministrazione, malgrado la concessione di un termine per produrre le dovute pezze giustificative a sostegno della sua tesi (cfr. doc. 4a), il ricorrente non ha mai trasmesso alcuna documentazione atta a comprovare che il reddito in questione sarebbe, perlomeno in parte, un reddito in natura di carattere dipendente, e questo neppure in sede giudiziaria.

I certificati di salario dei datori di lavoro non indicano infatti alcun reddito in natura per far fronte al pagamento della locazione dell’abitazione __________ (cfr. allegati doc. 12), ma fanno stato unicamente del reddito da attività dipendente tassato in sede fiscale.

 

Al riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni (a proposito del principio inquisitorio, dell’obbligo di collaborare delle parti e delle conseguenze concrete dell’applicazione di tali principi: sentenza 9C_384/2019 del 1° ottobre 2019, consid. 4.1 e seguenti) non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare; quest'obbligo non può perciò tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi a sostegno delle proprie argomentazioni.

 

In concreto, in assenza di qualsiasi prova circa la presenza di un reddito in natura, la qualifica della Cassa va confermata per l’intero ammontare assoggettato al prelievo di contributi quale indipendente.

Ne segue che la decisione su opposizione impugnata merita conferma, mentre il ricorso deve essere respinto.

 

                               2.9.   Va ancora rammentato che l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

 

Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), tuttavia, ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

In concreto il ricorso è pendente dal mese di novembre 2020, ossia prima dell’entrata in vigore della citata modifica.

 

Ne segue che non vanno prelevate né tasse né spese.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti