Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
30.2021.12

 

cs

Lugano

11 ottobre 2021    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 15 (recte: 16) luglio 2021 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 1° luglio 2021 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Il 21 ottobre 2019 l’__________ (di seguito: __________) ha scritto all’Agenzia Comunale AVS di __________ evidenziando che da un controllo della tassazione fiscale del 2017 di RI 1, nato nel 1963 e domiciliato a __________, è stato rilevato un reddito aziendale di fr. 36'000 derivante da un’attività indipendente. L’amministrazione ha chiesto all’agenzia AVS di convocare l’interessato per definire la sua posizione e per la compilazione del questionario di affiliazione come indipendente (doc. 19).

 

                               1.2.   Il 14 novembre 2019 RI 1 ha scritto all’__________, rilevando di aver omesso di controllare la tassazione 2017, allestita d’ufficio dall’autorità fiscale e di non essersi accorto che era stato esposto un reddito aziendale per un’attività indipendente che lui non ha mai svolto. L’interessato ha affermato di esercitare esclusivamente un’attività dipendente presso la “__________” (doc. 18).

 

                               1.3.   Il 25 novembre 2019 l’__________ ha iscritto RI 1 quale indipendente presso la Cassa CO 1 dal 1° gennaio 2017, con l’indicazione: “affiliazione d’ufficio unicamente per l’anno 2017, in quanto fiscalmente espone dei redditi derivanti da attività indipendente. Reddito soggetto al pagamento dei contributi AVS, secondo l’art. 23 OAVS cpv. 4 in quanto “le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione” (doc. 17; cfr. anche doc. 16).

 

                               1.4.   Con decisione formale del 7 gennaio 2020, cresciuta incontestata in giudicato, la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1 nel 2017 quale indipendente sulla base di un reddito aziendale di fr. 20'000, deducendo dal reddito aziendale comunicato dal fisco il reddito da attività dipendente conseguito quell’anno (doc. 15).

 

                               1.5.   Il 25 febbraio 2021 la Cassa ha affiliato RI 1 quale indipendente anche nel 2018, indicando: “Questo scritto annulla e sostituisce la notifica di stralcio del 25.11.2019. La Cassa deve procedere alla riattivazione della sua pratica nella categoria degli indipendenti, in quanto il reddito aziendale esposto nella dichiarazione fiscale nell’anno 2018 è soggetto al pagamento dei contributi AVS, secondo l’art. 23 OAVS cpv. 4 in quanto “le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione” (doc. 13, cfr. anche doc. 12).

 

                               1.6.   Con decisione formale del 1° marzo 2021 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1 nel 2018 quale indipendente sulla base di un reddito aziendale, prima del riporto al lordo di cui all’art. 9 cpv. 4 LAVS, di fr. 40'000 (doc. 11).

 

                               1.7.   Il 31 marzo 2021 l’assicurato, tramite sua moglie, da cui vive separato, si è opposto, ribadendo di lavorare quale dipendente presso il __________ di __________ (doc. 10).

 

                               1.8.   Interpellata in merito dalla Cassa, il 27 aprile 2021 l’autorità fiscale ha confermato l’esattezza dei dati, indicando che la tassazione 2018 è stata emessa d’ufficio e che l’importo di fr. 40'000 figurante nella tassazione va considerato al netto dei contributi (doc. 8).

 

                               1.9.   Con decisione definitiva del 26 maggio 2021 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1 nel 2018 quale indipendente sulla base di un reddito aziendale di fr. 31'200 (fr. 40'000 [reddito secondo tassazione fiscale] – fr. 8'800 [reddito da attività dipendente iscritto nel conto individuale]).

 

                             1.10.   RI 1 ha inoltrato opposizione contro la predetta decisione rilevando di non essere mai stato indipendente (doc. 2).

 

                             1.11.   Con decisione su opposizione del 1° luglio 2021 la Cassa CO 1 ha confermato la sua decisione formale sostenendo che il reddito da attività lucrativa viene accertato dall’autorità fiscale le cui indicazioni sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS), anche se fondate su una tassazione d’ufficio (doc. 1).

 

                             1.12.   RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione evidenziando di non essere mai stato indipendente né nel 2018, né in nessun altro anno, ma di aver svolto unicamente un’attività dipendente presso il __________, di cui allega il certificato di salario per il 2018, unitamente al contratto di lavoro valido dal 1° luglio 2015 (doc. I). Egli aggiunge che “già per l’anno 2017 l’__________ mi aveva classificato come Indipendente basandosi su cosa non saprei, e dopo invio corretta documentazione (come ora) la cosa era andata apposto e del tutto chiarita”.

 

                             1.13.   Il 21 luglio 2021 il Giudice delegato del TCA ha scritto all’insorgente chiedendogli di trasmettere la decisione su opposizione impugnata e di voler indicare un indirizzo a cui recapitare la posta relativa alla presente procedura (doc. IV).

 

                             1.14.   Il 31 luglio 2021 il ricorrente ha prodotto la documentazione richiesta ed ha precisato che l’indirizzo cui recapitare la posta è quello di __________ (Italia; doc. V).

 

                             1.15.   Con risposta del 10 agosto 2021 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VII).

 

                             1.16.   Il 3 settembre 2021 RI 1 ha chiesto una proroga ed ha aggiunto che di solito era sua suocera che compilava le tassazioni:

 

" (…) E fino al 2016 ha sempre avuto premura di presentarle nei tempi dovuti e con precisione eccelsa. Mai nulla da ridire da nessuno. Poi dopo la nascita di nostro figlio __________ nel __________ il quale per motivi di salute dovuti alla sua sindrome di Noonan siamo stati costretti mia moglie ed io 7 mesi a stare lontano da casa per ospedali (__________ e __________ dove il proprio mondo viene capovolto) anche per mia suocera (con la quale si conviveva nella stessa casa) fu un periodo di totale confusione e smarrimento (quasi ogni giorno ci veniva a trovare a __________ facendo la spola). Credo che tale sconvolgimento l’abbia portata a far passare tutto in secondo piano (comprese le tasse) e a non presentarle (o comunque non nei tempi stabiliti usuali). Noi abituati alla sua tempestività nel fare le tasse non ci siamo accorti di nulla fidandoci come sempre (e avendo la vita capovolta era l’ultimo delle nostre preoccupazioni con un bimbo che lottava tra la vita e la morte ogni giorno si figuri… cuore, sangue, 4 interventi polmoni ossigeno e non alimentazione naturale spontanea).

Allora questo ha comportato ovviamente da parte dell’__________ la Tassazione d’Ufficio (giustamente) solo che per quel che mi riguarda hanno fatto un grave errore attribuendomi una qualifica lavorativa del tutto errata; quella di Indipendente quando bastava le tasse precedenti per accorgersi che dal 2015 ero solo un Dipende del __________ di mia moglie. Da lì sono partiti tutti i loro conteggi strampallati senza alcun senso. In quanto poi al mio presunto dovere e legittimo dovere di controllare la loro Tassazione d’Ufficio vale il discorso di prima. I documenti relativi alla stessa li prendeva in custodia mia suocera come sempre fatto per le tasse in generale e nello stravolgimento totale non deve essersi accorta di nulla (altrimenti sono più che sicuro che avrebbe reagito immediatamente e detto qualcosa in modo da porre una valida opposizione. (…)” (doc. IX)

 

                             1.17.   Il 6 settembre 2021 il TCA ha scritto al ricorrente, rammentandogli che di principio il termine per nuove prove non è prorogabile e di voler trasmettere, entro 10 giorni, eventuale ulteriore documentazione in suo possesso relativa alla qualifica dell’attività da lui svolta nel 2018 ed in particolare gli atti fiscali (doc. X).

 

                             1.18.   In data 16 settembre 2021 RA 1 si è rivolta al TCA, allegando una procura in suo favore del ricorrente ed affermando che RI 1 è stato suo dipendente dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2018 in qualità di coordinatore d’ufficio e di responsabile marketing. Ella ha inoltre confermato che il suo marito non ha mai fornito prestazioni a titolo di indipendente a favore della sua ditta individuale ma che ha sempre agito in rapporto di subordinazione. L’interessata ha prodotto il contratto di lavoro ed i certificati di salario dal 2015 al 2018 (doc. XII).

 

                             1.19.   Il 20 settembre 2021 il TCA ha trasmesso la documentazione alla Cassa con facoltà di presentare eventuali osservazioni in merito entro 5 giorni (doc. XIII).

 

                             1.20.   Il 27 settembre 2021 è pervenuta al TCA la procura del 16 settembre 2021 in favore di RA 1, già prodotta, del seguente tenore:

 

" (…) con la presente conferisco la procura alla sig.ra RA 1 in merito alla controversia in corso (incarto sopra menzionato) per quel che concerne ulteriori delucidazioni che ella fornirà al fine di fare totale chiarezza per quel che mi concerne in merito alla reale posizione ricoperta quando l’__________ ha provveduto a fare la tassazione d’ufficio per l’anno 2018.” (doc. XIV)

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   Il ricorrente ha conferito alla sua moglie, da cui è separato (cfr. doc. V), una procura “per quel che concerne ulteriori delucidazioni che ella fornirà al fine di fare totale chiarezza per quel che mi concerne in merito alla reale posizione ricoperta quando l’__________ ha provveduto a fare la tassazione d’ufficio per l’anno 2018” (doc. XIV).

 

                                         La procura è pertanto limitata alla trasmissione di ulteriori chiarimenti in merito allo statuto contributivo del 2018. Essa non si estende invece alla notifica della sentenza.

 

                                         Ne segue che la presente sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni viene notificata direttamente ed esclusivamente al ricorrente all’indirizzo conosciuto di __________ (Italia) e da lui fornito quale recapito ufficiale (doc. V; cfr. anche STF 8C_450/2021 del 7 settembre 2021).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

 

                               2.3.   I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

                                         Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

                                         Se l’esercizio commerciale non corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).

                                         Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

                                         Il reddito non è convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).

 

                               2.4.   Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

                                         Nei casi di procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

 

                               2.5.   Va ancora rammentato che ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, il reddito netto proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:

 

                                         a. le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;

                                         b. gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;

                                         c.   le perdite commerciali subite e allibrate;

                                         d. le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, nel periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale, purché sia escluso che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica;

                                         e. i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;

                                         f.    l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda; il tasso d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.

 

                                         Il Consiglio federale può accordare, all’occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo proveniente dall’attività lucrativa indipendente.

                                         Ai sensi dell’art. 9 cpv. 3 LAVS il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell’azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione.

                                         Per l’art. 9 cpv. 4 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all’art. 8 LAVS, all’art. 3 cpv. 1 LAI e all’art. 27 cpv. 2 LIPG. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.

                               2.6.   Per giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).

 

L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2 e sentenza 9C_645/2019 del 19 novembre 2019, consid. 3.2.2).

 

Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

Come rammentato dal Tribunale federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale, che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019 del 20 gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del 19 ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid. 3; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a pag. 370). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2; sentenza 2C_392/2020 del 1° luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11).  

Il carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; sentenza 9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).

Di principio le casse di compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 134 V 250 consid. 3.3 e riferimenti).

                                        

Questi principi sono stati confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato:

 

" (…) Nel caso in esame, dagli accertamenti del Tribunale cantonale è emerso che il ricorrente non ha contestato in sede fiscale - nemmeno quando ha ricevuto nel febbraio 2015 la notifica di tassazione - né l'importo né la qualifica della commissione incassata, ovvero i fr. 250'000.- quale reddito da attività indipendente per l'anno 2013, sulla base dei quali la Cassa ha in seguito fissato i contributi i sociali e i relativi interessi di mora. Ora, con il proprio gravame il ricorrente continua sostanzialmente a pretendere di non essere considerato come indipendente e soggetto al prelievo di contributi assicurativi in quanto a suo dire la "commissione di vendita" incassata nel 2013 rientrava nella gestione della sostanza privata. A sostegno di tale assunto egli si limita però unicamente ad affermare di avere correttamente esposto, in ambito fiscale, il reddito di fr. 250'000.- nell'apposita cifra 6.3 della dichiarazione fiscale, ovvero quale "ogni altro reddito imponibile secondo LT e LIFD, che non trova una giusta collocazione alle cifre precedenti della dichiarazione d'imposta come le provvigioni". Questa allegazione, già in contrasto con quanto preteso, non sorregge in alcun modo il ricorrente, considerato soprattutto che egli non ha contestato la susseguente qualifica di reddito da attività indipendente operata dall'autorità fiscale. Come difatti accertato dal Tribunale cantonale pendente causa, la Cassa ha espressamente indicato che è stata l'autorità fiscale a valutare la provvigione incassata come reddito da lavoro e non quale reddito della sostanza, come pure che contro la decisione dell'autorità fiscale egli non ha interposto tempestivo reclamo. Di conseguenza la decisione fiscale è passata incontestata in giudicato. Pertanto la conclusione del ricorrente, secondo cui si è in presenza di una gestione occasionale di "fortuna privata", per di più anche formulata in termini appellatori (sul tema cfr. DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5 con riferimenti), va respinta. Medesima sorte va riservata alle censure relative agli indizi previsti dalla giurisprudenza per iscrivere l'assicurato come indipendente (sul tema della delimitazione tra attività indipendente e dipendente cfr. DTF 144 V 111 consid. 4.2 pag. 112 seg.), menzionati ma a suo dire non vagliati dal Tribunale cantonale. Esse, formulate sempre in termini appellatori, oltre che supportate da riferimenti giurisprudenziali non attinenti alla fattispecie in esame, esulano in parte dalla fattispecie in rassegna, dove è questione della determinazione del provento dell'unico incasso della commissione d'intermediazione immobiliare avvenuto nel 2013, accertato e tassato come reddito da lavoro e dunque soggetto ai contributi AVS. Si rileva infine che l'insorgente omette altresì di sostanziare per quale motivo la Cassa avrebbe semmai dovuto scostarsi da quanto deciso dall'autorità fiscale con la tassazione 2013 passata in giudicato, indicando la presenza dei presupposti per un'eccezione nel senso della giurisprudenza menzionata al consid. 4.4.2.”  

 

Cfr. anche DTF 147 V 114, consid. 3.4.2.

 

                               2.7.   Per quanto concerne le tassazioni d’ufficio, in DTF 145 V 326 (STF 9C_329/2019 del 17 ottobre 2019) il Tribunale federale ha stabilito che i principi vigenti in diritto fiscale sulla nullità di una tassazione d’ufficio (passata in giudicato; cfr. sentenza 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017) si applicano per analogia anche alle decisioni sui contributi da attività indipendente, che si basano su una tassazione d’ufficio fiscale, quando la persona assicurata oggetto della decisione contesta integralmente di esercitare un’attività indipendente.

 

                                         Nel caso giudicato dal Tribunale federale, con decisione del 18 dicembre 2017 la Cassa di compensazione del Canton Berna aveva condannato un assicurato a versare i contributi sociali del 2016 quale indipendente calcolati in base alla tassazione fiscale 2016, emessa d’ufficio, dove figurava un reddito da attività lucrativa di fr. 150'000.

 

                                         Con sentenza del 25 settembre 2018 il Tribunale regionale bernese competente ha rigettato l’opposizione per un importo di fr. 17'213.80, oltre ad interessi e spese.

                                     

                                         Il 19 ottobre 2018 l’assicurato ha chiesto alla Cassa la revisione, rispettivamente la riconsiderazione della decisione del 18 dicembre 2017 ed ha domandato di essere stralciato retroattivamente dal 1° gennaio 2016 dal registro degli indipendenti. Secondo l’interessato la decisione si fondava su un arbitrio dell’autorità fiscale e pertanto sarebbe stata da considerare nulla. Il 13 novembre 2018 la Cassa ha informato l’assicurato che una revisione dei contributi del 2016 non era più possibile.

                                         Con sentenza del 3 aprile 2019 il Tribunale amministrativo del Canton Berna ha respinto il ricorso dell’assicurato.

 

                                         Il Tribunale federale ha accolto il ricorso dell’interessato e rinviato gli atti alla cassa per i seguenti motivi.

 

                                         Al consid. 4.1 l’Alta Corte ha rammentato che con sentenza 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017, pubblicata in ASA 86, pag. 56 e in StE 2017 B 93.5 Nr. 33, il Tribunale federale ha descritto le condizioni secondo le quali una tassazione d’ufficio, cresciuta in giudicato, emessa secondo l’art. 130 cpv. 2 LIFD, è manifestamente arbitraria (“krass willkürlich”) e dunque nulla.

 

                                         In tal caso gravi carenze nei contenuti non sono sufficienti.

 

                                         Piuttosto devono esserci, da parte dell’autorità fiscale, gravi e manifeste violazioni del suo dovere di accertamento e di esame della fattispecie (“Vielmehr müssen aussergewöhnlich schwere bzw. krasse Verstösse der Veranlagungsbehörde gegen die ihr obliegende Untersuchungs- und Überprüfungspflicht dazukommen (E. 3.1 und 3.4.1-3.4.2)”).

 

                                         Le gravi e manifeste violazioni del dovere di accertamento e di esame della fattispecie si misurano nell’ambito della tassazione d’ufficio in base alla circostanza secondo la quale la valutazione deve corrispondere il più possibile alla realtà dei fatti ed alla verità materiale (“Diese bemisst sich im Rahmen zulässiger Ermessensveranlagung danach, dass die Einschätzung dem realen Sachverhalt und der materiellen Wahrheit möglichst nahe kommen soll).

 

                                         Anche nel caso di fattispecie poco chiare, il contribuente deve essere valutato realisticamente secondo la sua effettiva capacità economica (“Auch bei unklarem Sachverhalt muss der Pflichtige wirklichkeitsnah gemäss seiner tatsächlichen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit veranlagt werden”).

 

                                         L’autorità ha il compito, conferitogli dalla legge, di effettuare una valutazione conforme al principio di una tassazione completa, corretta ed equa (“Die Behörde hat aus gesetzlichem Auftrag eine Veranlagung vorzunehmen, die dem Prinzip der vollständigen, gerechten und gleichen Besteuerung entspricht).

 

                                         Supposizioni ed ipotesi necessitano di essere plausibili (“Annahmen und Vermutungen bedürfen der Plausibilisierung”).

 

                                         La valutazione dovrebbe avvicinarsi il più possibile alla realtà.

                                         Ciò implica un apprezzamento completo degli atti alla luce dell’esperienza della vita (“Die Einschätzung soll der Wirklichkeit möglichst nahe kommen, was eine umfassende Würdigung des Aktenstands im Licht der Lebenserfahrung erfordert (E. 4.2.2)”).

                                         Inoltre la tassazione d’ufficio non deve, per motivi fiscali o di penalizzazione, scostarsi deliberatamente e a danno del contribuente dalla reale capacità economica o da altre circostanze (“Im Weitern darf die Ermessensveranlagung nicht aus fiskalischen oder pönalen Motiven bewusst zum Nachteil der steuerpflichtigen Person von der tatsächlichen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und den sonstigen Umständen abweichen”).

 

                                         Infine, i diritti del contribuente gli sono garantiti, anche se per numerosi anni ha negletto i suoi doveri procedurali (“Im Übrigen bestehen die ihr zu gewährenden Garantien in Bezug auf die Richtigkeit der Veranlagung selbst dann, wenn sie mehrere Jahre lang ihre Verfahrenspflichten vernachlässigt, weiter (E. 4.2.4)”).

 

                                         Il Tribunale federale al consid. 4.2 ha poi stabilito che i principi appena esposti valgono, mutatis mutandis, anche per le decisioni in merito ai contributi quale persona indipendente che si fondano su una tassazione d’ufficio, se la persona assicurata contesta di essere (stata) indipendente. L’art. 23 cpv. 4 OAVS non impedisce una contestazione in tal senso (“Diese Grundsätze gelten sinngemäss auch bei Verfügungen über Beiträge aus selbständiger Erwerbstätigkeit, welche auf einer steuerrechtlichen Ermessensveranlagung beruhen, wenn die betreffende versicherte Person bestreitet, überhaupt selbständig erwerbstätig (gewesen) zu sein. Dem steht Art. 23 Abs. 4 AHVV (SR 831.101) nicht entgegen, wonach die Angaben der kantonalen Steuerbehörden für die Ausgleichskassen verbindlich sind”).

 

                                         La Cassa è vincolata dall’ammontare comunicatogli dall’autorità fiscale nel caso in cui lo statuto contributivo sia già stato stabilito ma non dalla qualifica dell’attività svolta (“Diese Bindung betrifft die Bemessung bei feststehendem Beitragsstatut und nicht die beitragsrechtliche Qualifikation”).

 

                                         Di principio le Casse devono valutare autonomamente se c’è un reddito da attività lucrativa e in tal caso, se esso deriva da un’attività dipendente o indipendente (“Die Ausgleichskassen haben grundsätzlich eigenständig zu beurteilen, ob überhaupt Erwerbseinkommen und gegebenenfalls solches aus selbständiger oder aus unselbständiger Erwerbstätigkeit vorliegt (Urteil 9C_471/2008 vom 10. November 2008 E. 3.2)”).

 

                                         Tuttavia, il parallelismo tra la qualifica in ambito fiscale ed in ambito previdenziale non deve essere abbandonata alla leggera (“Indes ist die Parallelität zwischen sozialversicherungs- und steuerrechtlicher Qualifikation nicht leichthin preiszugeben (BGE 141 V 634 E. 2.5 S. 638)”).

 

                                         Il Tribunale federale al consid. 5 ha poi evidenziato come nel caso giudicato non era in discussione il riesame o la revisione della tassazione 2016, bensì della decisione di fissazione dei contributi del 18 dicembre 2017.

 

                                         Al consid. 6.1 l’Alta Corte ha accertato che con decisione del 18 dicembre 2017 la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi sociali del 2016 sulla base del reddito di fr. 150'000 comunicatogli dall’autorità fiscale.

                                         Il Tribunale inferiore non ha effettuato alcun accertamento circa lo statuto contributivo del ricorrente.

                                         Orbene, se è corretto che l’interessato nel 2016 era da considerare dipendente al 100% e non indipendente, la decisione del 18 dicembre 2017 è errata, perfino manifestamente errata ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA.

                                         Un tale errore di contenuto non ha tuttavia quale conseguenza la nullità della decisione (cfr. consid. 4.1).

 

                                         Il Tribunale federale al consid. 6.2 ha rilevato che al ricorrente sono stati rimproverati, dall’autorità inferiore, negligenze amministrative, segnatamente per non avere risposto a numerose richieste circa il suo statuto contributivo in relazione ad una comunicazione fiscale del 2011 secondo la quale aveva conseguito redditi da attività indipendente. Neppure una multa emessa nei cuoi confronti lo aveva indotto a prendere posizione. Inoltre per numerosi anni non aveva inoltrato alcuna dichiarazione fiscale e non ha mai utilizzato i mezzi di ricorso concessigli per contestare il suo statuto contributivo (“Wie der Beschwerdeführer sodann vorbringt, wirft ihm die Vorinstanz hauptsächlich eigene administrative Versäumnisse vor. Namentlich habe er verschiedene Anfragen der Beschwerdegegnerin betreffend seinen Beitragsstatus im Zusammenhang mit einer Meldung der Steuerverwaltung, wonach er 2011 Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit erzielt habe, unbeantwortet gelassen und sich auch durch eine diesbezügliche Bussenverfügung nicht zu näheren Angaben bewegen lassen. Ebenfalls habe er über Jahre hinweg keine Steuererklärung eingereicht. Die wiederholte Möglichkeit, die steuerliche und beitragsrechtliche Einschätzung des Einkommens aus selbständiger Erwerbstätigkeit (und damit auch die steuerseitig vorgenommene Einstufung als selbständig Erwerbender) mit Einsprache anzufechten, habe er nicht genutzt. Die geltend gemachte, nicht näher belegte Überforderung sei eine Schutzbehauptung”).

 

                                         Il Tribunale federale ribadisce tuttavia che un tale comportamento non è un motivo determinante per decidere circa la nullità della decisione di fissazione dei contributi (“Wie in E. 4.1 dargelegt, kann ein solches Verhalten indessen für die Frage der Nichtigkeit einer (Beitrags-)Verfügung nicht entscheidend sein”).

                                         I motivi dell’inattività della persona assicurata non giocano alcun ruolo o solo un ruolo subordinato se un abuso di diritto può essere escluso (“Dabei spielen die Gründe für das Untätigbleiben solange keine bzw. eine untergeordnete Rolle, als ein missbräuchliches Verhalten ausgeschlossen werden kann”).

 

                                         Per quanto concerne la mancata contestazione della tassazione fiscale, spetta alle Casse decidere autonomamente se nel caso di specie è stata esercitata un’attività indipendente (“Was die Nichtanfechtung der Steuerveranlagungen im Besonderen anbetrifft, haben die Ausgleichskassen grundsätzlich eigenständig zu beurteilen, ob überhaupt eine selbständige Erwerbstätigkeit vorliegt (E. 4.2).”).

 

                                         Il Tribunale federale, al consid. 6.3.1, rileva inoltre che l’insorgente aveva informato più volte la Cassa di compensazione di non essere (più) un indipendente. In una e-mail del 18 marzo 2015 ha dichiarato di aver lavorato al 100% quale dipendente dal 9 luglio 2007. La sua società è stata liquidata da tempo. Redditi da attività indipendente non ne ha. Allo scritto aveva inoltre allegato la dichiarazione di salario del 2014. Egli ha conseguito un reddito da attività dipendente di fr. 67'083.

                                         La Cassa non ha ritenuto credibili tali informazioni, senza tuttavia effettuare alcun accertamento in merito e si è fondata unicamente sulla tassazione fiscale. Questo comportamento, secondo il Tribunale federale, è ancora meno comprensibile se si pon mente al fatto che i contributi da attività indipendente per il periodo dal 2010 al 2015 per complessivi fr. 50'000 sono stati dichiarati inesigibili. Ciò significa che l’insorgente per i contributi relativi a 6 anni è stato escusso senza alcun esito o che le esecuzioni non hanno dato alcun esito favorevole.

 

                                         Al consid. 6.3.2 l’Alta Corte ha concluso che in tali circostanze la Cassa, non aveva motivo di ritenere il ricorrente, contrariamente alle sue continue affermazioni, oltre che dipendente al 100% anche indipendente. Avesse avuto dei dubbi poiché la ditta individuale dell’insorgente, iscritta a registro di commercio nel febbraio 2004 non era ancora stata cancellata a fine 2016, la Cassa avrebbe dovuto effettuare ulteriori accertamenti. In particolare, vista la reticenza dell’interessato nel rispondere agli scritti a lui inviati, avrebbe dovuto convocarlo ed interrogarlo. Ciò vale a maggior ragione, ritenuto che il reddito di fr. 150'000 comunicato dall’autorità fiscale si scostava così tanto da quanto asserito dall’insorgente (nessuna attività indipendente), che si dovrebbe parlare di una valutazione volutamente errata ed arbitraria (“Dazu bestand umso mehr Anlass, als das von der Steuerverwaltung gemeldete geschätzte Einkommen von Fr. 150'000.- für 2016 derart eklatant vom geltend gemachten Sachverhalt (überhaupt keine selbständige Erwerbstätigkeit auszuüben) abwich, dass von einer bewussten und willkürlichen Falscheinschätzung gesprochen werden müsste (vgl. erwähntes Urteil 2C_679/2016 vom 11. Juli 2017 E. 5.3.4)”).

 

                                         Il Tribunale federale ha di conseguenza ritenuto la decisione di fissazione dei contributi del 18 dicembre 2017 come nulla (“In diesem Sinne ist die Verfügung vom 18. Dezember 2017 somit nichtig”).

 

                                         Infine l’Alta Corte ha stabilito che la Cassa, a cui gli atti sono stati rinviati, deve stabilire se nel 2016 il ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto, oltre alla sua attività dipendente, svolgeva anche un’attività indipendente e in caso di risposta positiva l’amministrazione dovrà nuovamente fissare i contributi (“Die Beschwerdegegnerin wird abzuklären haben, ob der Beschwerdeführer 2016 - entgegen seinen Vorbringen - neben seiner Stelle als Sachbearbeiter eine selbständige Erwerbstätigkeit ausübte; bejahendenfalls hat sie die persönlichen Beiträge neu festzusetzen”).

 

                               2.8.   Nel caso di specie questo Tribunale, anche alla luce della DTF 145 V 326, non può confermare la decisione su opposizione impugnata.

 

                                         Il ricorrente nel 2018 è stato tassato d’ufficio quale indipendente sulla base di un reddito aziendale di fr. 40'000 (cfr. comunicazione dell’autorità fiscale del 27 aprile 2021, doc. 8) e la Cassa ha fissato i contributi dovuti dall’assicurato in tale qualità deducendo dal reddito comunicatogli dal fisco il salario conseguito quale dipendente nel 2018.

 

                                         L’amministrazione, a fondamento della sua decisione, si basa unicamente sul contenuto dell’art. 23 cpv. 4 OAVS per il quale le indicazioni delle autorità fiscali sono vincolanti per le Casse di compensazione (cfr. decisione su opposizione impugnata [doc. 1], pag. 2). Ciò vale, secondo l’amministrazione, anche se le comunicazioni sono fondate su una tassazione d’ufficio (cfr. decisione su opposizione [doc. 1], pag. 3).

 

                                         Tuttavia, nella citata sentenza pubblicata in DTF 145 V 326, il Tribunale federale ha stabilito che la Cassa è vincolata dall’ammontare comunicatogli dall’autorità fiscale nel caso in cui lo statuto contributivo sia già stato stabilito ma non dalla qualifica dell’attività svolta (“Diese Bindung betrifft die Bemessung bei feststehendem Beitragsstatut und nicht die beitragsrechtliche Qualifikation”). Di principio le Casse devono valutare autonomamente se c’è un reddito da attività lucrativa e in tal caso, se esso deriva da un’attività dipendente o indipendente (“Die Ausgleichskassen haben grundsätzlich eigenständig zu beurteilen, ob überhaupt Erwerbseinkommen und gegebenenfalls solches aus selbständiger oder aus unselbständiger Erwerbstätigkeit vorliegt (Urteil 9C_471/2008 vom 10. November 2008 E. 3.2)”).

 

                                         In altre parole, se la persona assicurata è già affiliata quale indipendente ed il fisco aumenta d’ufficio il reddito aziendale, l’amministrazione non può, di regola, scostarsene, riservate le condizioni della nullità della tassazione. Se invece l’assicurato, come in concreto, non è affiliato quale indipendente e nega di esserlo, in caso di tassazione d’ufficio come persona indipendente, spetta alla Cassa, semmai, mettere in atto gli accertamenti necessari per stabilire lo statuto contributivo dell’assicurato.

 

                                         In concreto non è tuttavia necessario approfondire ulteriormente la fattispecie, poiché la documentazione prodotta dalle parti permette di risolvere la questione senza rinviare gli atti all’amministrazione.

 

                               2.9.   Nel caso di specie dalle tavole processuali si evince che l’insorgente è stato affiliato dalla Cassa quale indipendente nel 2017 e nel 2018 solo sulla base di quanto comunicato dall’autorità fiscale in seguito all’emissione delle tassazioni d’ufficio secondo le quali l’interessato aveva conseguito in quegli anni un reddito aziendale.

 

                                         Egli ha sostenuto di aver negletto gli aspetti amministrativi, tra i quali la compilazione delle dichiarazioni fiscali e la contestazione delle tassazioni, a causa del grave stato di salute del figlio __________, nato nel __________, affetto dalla sindrome di Noonan e ricoverato per 7 mesi nei nosocomi di __________ e __________. La patologia del figlio gli ha sconvolto la vita, portandolo a mettere in secondo piano tutto il resto.

                                         Lo stress provocato dalla malattia del figlio avrebbe inoltre portato sua moglie a chiedere la separazione, ciò che lo ha indotto a ritornare da sua madre a __________ (Italia; cfr. doc. V).

 

                                         Interpellato in merito l’assicurato ha sin da subito contestato di svolgere qualsiasi attività indipendente ed ha sempre ribadito di esercitare solo un’attività dipendente (doc. 18).

 

                                         Dagli atti emerge effettivamente che l’insorgente ha sottoscritto un contratto di lavoro di durata indeterminata, valido dal 1° luglio 2015, con la società __________, sua moglie, quale coordinatore d’ufficio e marketing della società (doc. B2). Lo stipendio è stato fissato in fr. 1'500 lordi mensili per dodici mensilità per un tempo di lavoro di 15 ore settimanali, con orario variabile, da convenire con il datore di lavoro (doc. B2).

 

                                         La società individuale “__________” di cui la moglie è titolare con diritto di firma individuale, è stata iscritta a registro di commercio il __________ 2014 (cfr. l’estratto del registro di commercio in internet).

 

                                         Dai certificati di salario allegati risulta che l’insorgente nel 2015 ha conseguito un salario di fr. 9'000 (doc. XII/1), nel 2016 di fr. 20'200 (doc. XII/2), nel 2017 di fr. 18'400 (doc. XII/3) e nel 2018 di fr. 11'200 (doc. V/4).

                                         Non risultano invece altri lavori svolti dal ricorrente, né la Cassa sostiene che l’interessato abbia iscritto a registro di commercio una sua società od abbia svolto una specifica attività lavorativa indipendente.

 

                                         Come visto l’amministrazione si fonda infatti esclusivamente sulla comunicazione fiscale per la qualifica di indipendente dell’assicurato (cfr. decisione su opposizione, doc. 1). Ciò tuttavia non trova conferma negli atti.

                                         Ne segue che il ricorrente nel 2018 ha svolto unicamente un’attività dipendente e di conseguenza la fissazione dei contributi quale indipendente deve essere annullata.

 

                             2.10.   L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

                                         In concreto, il ricorso è del 16 luglio 2021, per cui si applica la nuova disposizione legale.

 

                                         Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

 

                                        Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.).

 

                                         Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

1.    Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti