statuendo sul ricorso del 8 luglio 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 25 giugno 2021 emanata da |
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CO 1
in materia di rendite AVS |
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ritenuto, in fatto
A. RI 1, vedovo dal 2012, domiciliato a __________, nato il __________ 1958 e non soggetto a misure di protezione, ha formulato alla Cassa CO 1 una richiesta di rendita di vecchiaia anticipata per il tramite del signor RA 1 (doc. 2). La richiesta, pur recando la data del 30 marzo 2020 (recte: 2021), è pervenuta alla Cassa il 9 aprile 2021 ed è stata registrata il successivo 14 aprile 2021 (doc. 2 pagina 12), data in cui l’amministrazione si è rivolta all’assicurato indicandogli come non fosse possibile ottenere il versamento della rendita a partire dal 1° febbraio 2021 siccome la richiesta tardiva (scritto del 14 aprile 2021, doc. 3) poiché “presentata il 31 marzo 2021” mentre “… La richiesta di rendita anticipata deve essere inoltrata alla Cassa di compensazione competente al più tardi entro il mese in cui si compiono gli anni determinanti per il versamento anticipato” con l’indicazione che nel caso in esame la domanda andava formulata entro il 31 gennaio 2021. Nello scritto 14 aprile 2021 della Cassa è stato chiesto al signor RI 1 di volere confermare “se intende anticipare la rendita di 1 anno” (doc. 3).
Tale comunicazione ha provocato la reazione del rappresentante dell’assicurato (scritto 28 marzo 2021, recte 28 aprile 2021, doc. 4) che ha indicato come l’assicurato non fosse informato del termine per formulare una richiesta di rendita anticipata inoltrando la sua richiesta “a tempo debito”. Il rappresentante dell’assicurato ha indicato l’eccezionalità della situazione in cui versa il signor RI 1, che vive in “disastrose condizioni economiche che non gli consentono di poter sopravvivere dignitosamente! … in un container non riscaldato” avendo perso il lavoro e non avendo potuto ritrovare un’occupazione, non disponendo di aiuti. Il signor RA 1 ha pure indicato come il signor RI 1 non disponga dei mezzi per pagare l’assicurazione malattia da diversi anni, soffrendo di sordità a causa dei mancati controlli e delle cure mediche (doc. 4).
Il 10 maggio 2021 l’amministrazione ha risposto al signor RA 1 indicandogli come, in base all’art. 67 cpv. 1bis OAVS, non sia possibile anticipare una rendita a fronte di una domanda intempestivamente inoltrata (doc. 5). Il giorno successivo (11 maggio 2021, doc. 6) il rappresentante dell’assicurato ha ribadito, in ogni caso, l’intenzione di ottenere comunque una rendita anticipata almeno di 1 anno (desiderio già manifestato il precedente 28 marzo 2021, recte 28 aprile 2021, doc. 4), ed ha domandato il rilascio di una formale decisione per ottenere un cambio di prassi specificatamente per le persone in difficoltà come il signor RI 1, privo di mezzi.
B. Il 25 maggio 2021 l’amministrazione ha rilasciato la decisione formale con cui ha respinto la domanda di pensionamento anticipato di 2 anni a causa della tardività della richiesta formulata (doc. 7). Avverso questa decisione il signor RA 1, per conto dell’assicurato, si è opposto (doc. 8) in data14 giugno 2021 invocando le difficoltà del signor RI 1, il suo modestissimo reddito, l’assenza di copertura dell’assicurazione malattia, l’assenza di un sostegno, la vita in un container, l’assenza di dignità, e questo a fronte di “una nazione che spende milioni di franchi per l’aiuto alle persone più povere”. Con la sua opposizione l’assicurato chiede in particolare di ritenere impropria la limitazione temporale fissata dalle norme applicabili e quindi di anticipare la rendita di 2 anni.
C. Con decisione emessa su opposizione il 25 giugno 2021 l’amministrazione ha respinto l’opposizione evidenziando come il diritto alla rendita per vecchiaia deve essere fatto valere presentando alla Cassa una richiesta (art. 122 e seguenti OAVS), da chi è legittimato a domandare una rendita anticipata (art. 40 LAVS), per gli uomini, è colui che, entro la fine del mese in cui la richiesta è inoltrata, compie 63 anni (per l’anticipo di 2 anni della rendita). In base all’art. 67 cpv. 1bis OAVS solo l’avente diritto o il suo rappresentante possono domandare la rendita anticipata con il rilievo che “questo diritto non può essere richiesto retroattivamente”. La Cassa sottolinea come la norma sia chiara ed esplicita e non consenta eccezioni. In concreto, per l’amministrazione, il termine per l’anticipo di 2 anni della rendita era la fine del mese di gennaio 2021, termine non rispettato, motivo per cui la rendita anticipata di 2 anni non può essere concessa.
In merito alla lamentata carenza di informazioni formulata dal signor RA 1 la Cassa osserva come la mancanza di conoscenza da parte del signor RI 1 dei suoi diritti all’ottenimento di una rendita anticipata “non è motivo sufficiente per … annullare la contestata decisione” (DTF 124 V 215 c. 2b.aa.). D’altro canto l’obbligo fatto alle casse dall’art. 67 cpv. 2 OAVS (“Una volta l’anno almeno, le casse cantonali di compensazione devono, mediante pubblicazioni, richiamare l’attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, le condizioni di diritto e la richiesta”) è stato ossequiato tramite, in particolare, la pubblicazione sul sito dell’__________ e sono comunque reperibili le medesime informazioni sul sito del Centro di informazione dell’AVS (www.ahv-iv.ch/it).
D. La Cassa ha quindi respinto l’opposizione, decisione contro cui l’assicurato, sempre rappresentato dal signor RA 1, è insorto (l’8 luglio 20219, l’atto è stato consegnato alla posta il successivo 22 luglio per poi pervenire al Tribunale cantonale delle assicurazioni il giorno successivo, ossia il 23 luglio 2021) al Tribunale cantonale delle assicurazioni con argomentazioni che riprendono quelle dell’opposizione, ossia la norma applicata sarebbe impropria e la mancata conoscenza del diritto da parte dell’assicurato. RA 1, per conto di RI 1, evidenzia poi che la norma crea un’ingiustizia e sfavorisce gli anziani (doc. I).
Il ricorso è stato notificato alla Cassa (doc. II del 23 luglio 2021) per la formulazione della risposta di causa e la produzione dell’intero incarto, ciò che la Cassa ha fatto il successivo 2 agosto 2021 (doc. III) chiedendo la reiezione del gravame con motivazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione.
Al ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’acquisizione di nuove prove (doc. IV del 3 agosto 2021).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non complessa a livello d’istruttoria o per la valutazione delle prove sicché Il TCA può decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti). Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, invero modestamente argomentata, resa in una fattispecie del tutto simile, per complessità istruttoria, per la natura delle prove acquisite e per l’importanza del caso rispettivamente per i precedenti esistenti, a quella che ha condotto alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 ma con esito opposto. Va segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte è ritornata ed ha confermato la sua prassi antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.). Non va dimenticato infatti che l’art. 30 cpv. 1 Cost. fed. prevede che nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d’essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. Nell’organizzazione dei Tribunali i cantoni gioiscono di competenza, e quando un Cantone consideri composizioni alternative per la medesima materia, a dipendenza di specifici criteri prestabiliti e oggettivi, ovvero razionali, volti a evadere la vertenza in modo appropriato e in un termine ragionevole (DTF 144 I 37 consid. 2), come il Ticino ha fatto (ritenendo la difficoltà probatoria, la complessità giuridica o l’entità dei valori in gioco), l’intervento di controllo dell’autorità giudiziaria superiore deve avvenire con doverosa cautela.
Nel caso in esame il tema sottoposto all’esame e al giudizio di questa Corte riferito al differimento del godimento della rendita di vecchiaia della LAVS in particolare il suo anticipo o il suo posticipo (qui il rifiuto di versare una rendita anticipata di 2 anni per un ritardo nella sua richiesta) è stato oggetto di diverse decisioni giudiziaria, in particolare si ricordano qui le STCA 30.2015.19 del 2 dicembre 2015 emessa dal Tribunale cantonale delle assicurazioni nella sua composizione completa, sentenza che riprende il precedente giudizio 30.2014.11 del 22 agosto 2014, in merito al diritto sostanziale si veda anche la STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015. D’altro canto la dottrina si è espressa in merito, a questo proposito si veda: Anne Meier “La retraite anticipée, la retraite progressive et la retraite differée en droit suisse des assurances sociales” in SJ 2016 II p. 95-124.
Il tema giuridico non è quindi nuovo o complesso, così come pure l’analisi dell’assetto probatorio. Il giudizio di merito può senz’altro essere eseguito monocraticamente.
nel merito
2. Giusta l'art. 1a LAVS, sono assicurati in conformità della LAVS le persone fisiche domiciliate in Svizzera (lett. a); le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera (lett. b); i cittadini svizzeri che lavorano all'estero a determinate condizioni. Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni.
Hanno diritto alle rendite di vecchiaia e superstiti i cittadini svizzeri, gli stranieri e gli apolidi (art. 18 cpv. 1 LAVS) che hanno compiuto 65 anni se uomini (art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS) rispettivamente 64 anni se donne (art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS). Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario (art. 21 cpv. 2 LAVS). La LAVS dà la possibilità di rinviare (art. 39 LAVS) o di anticipare (art. 40 LAVS) il godimento della rendita grazie all'età flessibile.
Per ciò che attiene al caso in esame, come ha ricordato questa Corte nella STCA 36.2018.5 del 13 agosto 2018, torna applicabile l’art. 40 LAVS, che regola la possibilità e l'effetto dell’anticipazione della rendita:
" 1 Gli uomini e le donne che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce per gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le donne il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni. Durante il periodo di godimento anticipato non sono versate rendite per figli.
2 La rendita di vecchiaia anticipata, la rendita vedovile e la rendita per orfani sono ridotte.
3 Il Consiglio federale stabilisce le aliquote di riduzione secondo i principi attuariali.”.
Gli art. 55bis-55quater OAVS concretizzano il diritto al rinvio della rendita, mentre gli artt. 56 e 57 OAVS regolano l'anticipazione della rendita (cfr. anche la STF 9C_903/2013 del 30 gennaio 2014, consid. 6.2).
Per quanto concerne l’importo della rendita, per l’art. 56 OAVS:
" 1 La rendita viene ridotta dell'equivalente della rendita anticipata.
2 Fino all'età del pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento per anno d'anticipazione della rendita anticipata.
3 Dopo aver compiuto l'età di pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento per anno d'anticipazione della somma delle rendite non ridotte, divisa per il numero dei mesi durante i quali la rendita è stata anticipata.
4 L'importo della riduzione è adeguato all'evoluzione dei salari e dei prezzi.”.
Sul diritto di anticipare la rendita, si veda il già citato contributo di Anne Meier, La retraite anticipée, la retraite différée et la retraite progressive en droit suisse des assurances sociales, in: SJ 2016 II 95 (pag. 99).
In generale, riguardo all'esercizio del diritto, l'art. 67 cpv. 1 1a frase OAVS dispone che il diritto alla rendita o all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente giusta gli art. 122 e seguenti, un modulo di richiesta debitamente riempito. Soltanto l'avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere il diritto alla rendita ordinaria anticipata di vecchiaia. Questo diritto non può essere richiesto retroattivamente (art. 67 cpv. 1bis OAVS). In virtù dell’art. 67 cpv. 2 OAVS, una volta l'anno almeno, le casse cantonali di compensazione devono, mediante pubblicazioni, richiamare l'attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, le condizioni di diritto e la richiesta.
Secondo il N. 1003 delle Direttive sulle Rendite (DR), edite dall’UFAS, valide dal 1° gennaio 2003 stato 1° gennaio 2020, la concessione di una rendita o di un assegno per grandi invalidi dell'AVS è subordinata alla condizione che l'interessato depositi una domanda presso la competente cassa di compensazione (RCC 1975 pag. 386).
In una sentenza (in italiano) resa dal TF il 27 dicembre 2004 (H 160/03 consid. 4.1.), l’Alta Corte così si è espressa in merito al tema della tempestività della richiesta di una rendita anticipata:
" L'art. 67 cpv. 1bis OAVS dispone che il diritto alla rendita ordinaria anticipata di vecchiaia non può essere richiesto retroattivamente. A loro volta le direttive sulle rendite (DR) edite dall'UFAS precisano alla cifra marginale 6007 (divenuta, in seguito a nuova numerazione vigente dal gennaio 2003, la cifra marginale 6103) che il diritto alla riscossione anticipata della rendita deve essere esercitato in anticipo, una riscossione retroattiva essendo esclusa anche in caso di ignoranza del diritto. Sempre secondo le citate direttive, se una donna - la cui età di pensionamento, lo si ripete, è stata fissata dal legislatore a 63 anni per un periodo transitorio di quattro anni a partire dal 1° gennaio 2001 - si annuncia solo dopo la fine del mese in cui ha compiuto 62 anni, ha diritto alla rendita soltanto dopo il compimento dell'anno di età successivo (cifra marginale 6008, diventa, sempre in seguito alla nuova numerazione, la cifra marginale 6104).
Come il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di affermare in una fattispecie analoga alla presente (sentenza del 7 novembre 2002 in re P., H 106/02, pubblicata in SVR 2003 AHV no. 7 pag. 19), il disposto dell'art. 67 cpv. 1bis OAVS si riferisce alla nascita del diritto stabilita all'art. 40 cpv. 1 LAVS e non alla data di presentazione della domanda. In quell'occasione questa Corte ha inoltre considerato la cifra marginale 6007 (ora 6103) DR, che concretizza tale principio ed esclude una riscossione retroattiva della prestazione anche in caso di ignoranza del diritto, conforme alla legge.”
Le Direttive, citate dal TF, sono ancora perfettamente attuali nella loro versione del 1 gennaio 2020 sempre alle marginali 6103 e 6104, quest’ultima recita letteralmente che:
" Se dunque una persona si annuncia solo dopo la fine del mese in cui ha compiuto 62 (le donne) oppure 63 o 64 anni (gli uomini), ha diritto alla rendita soltanto dopo il compimento dell’anno successivo.”
3. In concreto non vi è dubbio alcuno che la domanda di rendita anticipata da parte del rappresentante dell’assicurato sia stata redatta il 30 marzo 2021 e consegnata alla Cassa agli inizi del mese di aprile 2021, ossia ben oltre 2 mesi dopo la scadenza del termine della fine del mese in cui l’assicurato ha compiuto gli anni (gennaio 2021).
La domanda appare quindi, circostanza che neppure il ricorrente contesta come tale, intempestiva.
4. L’assicurato lamenta la sua ignoranza della materia e dei suoi diritti. Le direttive che reggono il tema, e la giurisprudenza del TF che le ha nella sostanza validate, sono state citate in precedenza. Correttamente poi la Cassa fa valere una sufficiente e adeguata informazione generale fornita agli assicurato per il tramite dei siti internet sia dell’__________ sia dei servizi dell’AVS. L’adeguatezza dell’agire dell’amministrazione deve essere ammessa, il fatto che il signor RI 1, rispettivamente il suo rappresentante, non abbiano saputo del diritto alla rendita anticipata non è sufficiente per riconoscere tale diritto retroattivamente.
D’altra parte il signor RI 1, sia personalmente, sia telefonicamente, avrebbe potuto facilmente (e tempestivamente) acquisire le necessarie informazioni presso l’agenzia AVS di __________, rispettivamente presso la Cassa CO 1 medesima.
5. Il fatto che il signor RI 1 viva una difficilissima condizione economica, che non benefici di sufficienti e adeguate entrate economiche, che viva in un container e che non disponga della copertura LAMal siccome considerato debitore moroso, sono circostanze che non possono modificare questo giudizio, ma che inducono a suggerire al ricorrente di rivolgersi alla competente autorità per conseguire le prestazioni dell’assistenza sociale secondo le norme applicabili.
6. Il ricorso va, di conseguenza, respinto senza carico di tasse e spese al ricorrente. Per l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, la procedura doveva essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Con il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA che prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il Tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334) e nella misura in cui sussista una sufficiente base legale cantonale che obblighi il pagamento come ricorda il TF nella STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
In concreto oggetto della controversia era il diritto alla rendita anticipata da parte del ricorrente. Per tale ragione non sono prelevate tasse e spese nonostante la palese infondatezza del ricorso sin dalla sua presentazione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso dell’8 luglio 2021 formulato da RI 1 è respinto.
2. Non si percepiscono tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti