Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2021.21

 

IR/TB

Lugano

27 gennaio 2022   

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 26 novembre 2021 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 17 novembre 2021 emanata da

 

Cassa CO 1  

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

A.   Nel corso dell'anno 2018 RI 1, 1951, in virtù dell'art. 175 cpv. 3 LIFD e dell'art. 258 cpv. 3 LT, ha denunciato spontaneamente e per la prima volta all'autorità fiscale il possesso di oltre CHF 12'000’000 (dodici milioni) non dichiarati (conti correnti). La procedura di recupero di imposta è stata aperta per i periodi fiscali dal 2008 al 2016 (doc. 4) e il 29 luglio 2020 sono state intimate le decisioni di recupero di imposte, cresciute in giudicato, per ciascun anno (doc. 4.1-4.10), tenendo conto dei nuovi redditi, al netto degli interessi passivi e della nuova sostanza, al lordo del debito fiscale, come deciso nei verbali di audizione del 4 novembre 2019 (doc. 4.1) controfirmati dall'autorità fiscale e dall'interessata.

B.   La Cassa CO 1, sulla scorta dei nuovi importi della sostanza e dei conseguenti redditi della stessa, ha stabilito la nuova sostanza determinante in base alla quale determinare i contributi AVS e, su tale base, ha stabilito quanto rettamente dovuto dalla signora RI 1 emanando, il 6 agosto 2021 (doc. 5-12), in sostituzione delle precedenti, nuove decisioni definitive di fissazione dei contributi per persone senza attività lucrativa per gli anni dal 2008 al 2015. Parallelamente, lo stesso giorno (doc. 13-20), la Cassa di compensazione ha emanato otto distinte decisioni di fissazione degli interessi di mora per i contributi personali da compensare valide per gli anni di contribuzione dal 2008 al 2015. Il debito complessivo dell’assicurata assomma a più di CHF 175'400.

 

                                  C.   In occasione dell'incontro avvenuto il 19 agosto 2021 (doc. 23) fra l'assicurata e un funzionario della Cassa di compensazione, questi le ha spiegato le ragioni per cui l'amministrazione è giunta a imporle il versamento della differenza tra i contributi dovuti e quelli effettivamente soluti, fino al pensionamento, in qualità di persona senza attività lucrativa (PSAL). In effetti, per le PSAL, il calcolo dei contributi è eseguito sulla base delle condizioni sociali che l’amministrazione deduce dalle decisioni dell’autorità di tassazione e, nel caso della signora RI 1, le basi di calcolo non erano corrette siccome l’assicurata non ha dichiarato l’effettiva sostanza posseduta (con i relativi frutti della stessa). Le condizioni economiche accertate dopo l’autodenuncia all’autorità fiscale, hanno condotto quindi la Cassa a procedere ad un ricalcolo dei contributi. L’assicurata è stata resa attenta dall’amministrazione circa la possibilità di opporsi, oralmente e direttamente durante quell'incontro, alle decisioni emanate e che le sue contestazioni sarebbero state verbalizzate. L'assicurata ha preferito consultarsi con un esperto prima di prendere posizione.

 

                                  D.   Il 13 settembre 2021 (doc. II/3) l'assicurata si è presentata negli uffici della Cassa di compensazione per prendere visione del proprio incarto e formulare opposizione contro le decisioni di fissazione dei contributi del 6 agosto 2021 riferite agli anni 2008 - 2015. All’opponente è stato quindi concesso un termine sino al 15 ottobre 2021 per motivare, in forma scritta, la sua opposizione. Il giorno successivo (doc. II/2) la Cassa ha formalizzato la richiesta mediante scritto all’assicurata in assenza dei requisiti formali dell’opposizione previsti dall'art. 10 cpv. 1 OPGA (assenza di motivazione) concedendo alla signora RI 1 un termine di 20 giorni per sanare la carenza, con l'avvertenza che in caso di mancato ossequio non sarebbe entrata nel merito dell'opposizione (art. 10 cpv. 5 OPGA).

                                  E.   Dando seguito alla richiesta di dilazione di pagamento presentata dall'assicurata per saldare il debito di CHF 175'472,75 (doc. 24), il 22 settembre 2021 (doc. 25) la Cassa di compensazione ha autorizzato un piano rateale per ciascun anno di contribuzione, che prevedeva che l'ultima rata sarebbe stata pagata entro il 31 maggio 2023 (doc. 25-31).

 

                                  F.   Con decisione su opposizione del 17 novembre 2021 (doc. II/1) la Cassa CO 1 ha dichiarato irricevibile l'opposizione del 13 settembre 2021 dell’assicurata per il mancato rispetto dei requisiti imposti dall'art. 10 cpv. 1 OPGA. Nonostante l’avvertenza formulata all’indirizzo della signora RI 1 la stessa non ha infatti, d’avviso della Cassa, motivato la sua opposizione, né tratto conclusioni nel termine assegnatole.

 

                                  G.   Il 26 novembre 2021 (doc. II) la Cassa ha trasmesso, per competenza, al Tribunale cantonale delle assicurazioni la lettera del 26 novembre 2021 che l'assicurata le ha consegnato brevi manu, a valere quale impugnativa contro la sua decisione resa su opposizione. La Cassa ha rilevato infatti che l’assicurata ha nuovamente contestato le basi di calcolo delle decisioni di fissazione dei contributi e dei relativi interessi di mora. L'amministrazione ha inoltre osservato che, alle richieste formulate dall’assicurata (ed elencate alle lettere a e b del suo scritto) essa aveva già risposto in occasione dei due incontri avuti.

 

Lo scritto del 26 novembre 2021 (doc. I) di RI 1 è stato considerato quale ricorso contro la decisione su opposizione del 17 novembre 2021. In tale impugnativa l'assicurata ha osservato che durante l'incontro del 13 settembre 2021 ha chiesto ai due funzionari della Cassa i conteggi relativi alle decisioni di fissazione dei contributi per gli anni 2008-2015, il motivo del ritardo con cui le sono state notificate tali decisioni, il motivo per cui gli interessi del 5% sono da pagare per così un lungo periodo e perché doveva versare l'intero importo richiesto entro il 5 settembre 2021. Alla reazione di un funzionario, definita sproporzionata dall'assicurata, non sarebbe comunque seguita una risposta alle sue richieste, perciò la ricorrente le ha riproposte e completate, chiedendo quando l'autorità fiscale ha comunicato alla Cassa di compensazione il suo reddito e la sua sostanza, visto che ha fatto denuncia spontanea il 29 ottobre 2018 e ha ricevuto le decisioni di fissazione dei contributi soltanto nel mese di agosto 2021.

In attesa di una risposta, l'assicurata ha comunicato di sospendere il pagamento dei contributi, visto che le decisioni dovevano giungerle subito dopo la denuncia spontanea all'autorità fiscale.

                                  H.   Nella risposta del 24 dicembre 2021 (doc. IV) la Cassa CO 1 ha proposto al TCA di respingere il ricorso. L'amministrazione ha rilevato che il 21 giugno 2021 (doc. 4) ha ricevuto dall'Ufficio delle procedure speciali, in risposta al suo scritto del 1° giugno 2021 (doc. 3), il verbale di audizione del 4 novembre 2019, in base al quale erano stati accertati rispettivamente stabiliti i redditi e la sostanza della signora RI 1, non dichiarati rispettivamente da imporre per gli anni dal 2008 al 2016, ciò che è avvenuto con le relative decisioni emesse il 29 luglio 2020 per il recupero di imposta. Sono dunque seguite, il 6 agosto 2021, le decisioni definitive di fissazione dei contributi personali per persone senza attività lucrativa per gli anni dal 2008 al 2015 per un importo complessivo di Fr. 175'472,75 e le decisioni dei relativi interessi di mora. L'irricevibilità dell'opposizione dell'assicurata deriva dal non avere dato seguito, neppure entro il termine assegnatole scadente il 15 ottobre 2021, alla domanda di motivare e corredare di una conclusione l'opposizione interposta il 13 settembre 2021, malgrado l'interessata fosse stata resa attenta delle conseguenze se non vi avesse provveduto nel termine indicato.

 

L'amministrazione ha sottolineato che a quel momento, e pure il 13 settembre 2021, l’assicurata ha potuto prendere visione del proprio incarto, disponeva di tutte le informazioni, che ora nuovamente richiede, essendole state fornite in occasione dell'incontro del 19 agosto 2021 e durante dei colloqui telefonici, oltre a risultare dalle decisioni che le sono state trasmesse. Inoltre l'assicurata, assistita da uno studio fiduciario, ha chiesto la dilazione di pagamento del suo debito, che è stata autorizzata il 22 settembre 2021 mediante delle decisioni cresciute in giudicato. Con il ricorso l'interessata ha chiesto di avere le medesime informazioni, pretendendo di sospendere i pagamenti fino a quando non otterrà quanto voluto, sebbene abbia chiesto e ottenuto le dilazioni di pagamento e abbia già provveduto a pagare due rate. Non avendo dunque motivato l'opposizione cautelativa né tratto delle conclusioni, la Cassa ritiene di non essere correttamente entrata nel merito dell'opposizione in virtù dell'art. 10 cpv. 5 OPGA.

 

                                    I.   Il 28 dicembre 2021 (doc. VI) la ricorrente ha confermato di avere sospeso il pagamento delle rate, ritenendo che non le siano stati né dimostrati né spiegati i conteggi per i contributi degli anni 2008-2015 (perché il reddito di CHF 5'436 per il 2008 è stato moltiplicato per 20 e per gli anni a seguire pure), e questo nonostante il pregresso patrocinio di professionisti (__________, nella persona di __________ [doc. 24], rispettivamente __________, e per esso dall’avv. __________ [doc. 24.1], iscritta all’albo degli avvocati UE). L’assicurata ha chiesto inoltre le ragioni per cui gli interessi stabiliti al 5% siano decorsi fino al 6 agosto 2021, mentre la Cassa ha ricevuto il verbale di audizione del 4 novembre 2019, perciò gli interessi sarebbero, al massimo, da calcolare fino a tale data essendo la Cassa già allora a conoscenza dei fatti. Non sarebbe dunque colpa sua se ha ricevuto in ritardo le decisioni della Cassa e così si è protratto il periodo in cui sono maturati gli interessi di ritardo. La ricorrente ha poi affermato che avrebbe soluto i contributi solo se calcolati in modo corretto, perciò ha chiesto al Tribunale un nuovo conteggio.

 

RI 1 ha ulteriormente fatto presente sia che l'Ufficio delle procedure speciali non l'ha avvisata che avrebbe dovuto pagare anche i contributi personali, sia che durante un incontro avuto il 14 ottobre 2021 non ha potuto ottenere da detto Ufficio l'autodenuncia, mentre la Cassa di compensazione ha dichiarato di avere ricevuto dall'autorità fiscale le informazioni riguardanti la sua denuncia spontanea.

 

                                   L.   Il 30 dicembre 2021 (doc. VII) il giudice delegato si è rivolto alla Cassa CO 1 osservando come: “dagli atti sin qui acquisiti la signora RI 1 è stata al beneficio di PC dal 01.02.1996 al 31.01.2015 e, per il 2016 ha beneficiato della RIPAM (doc. 3). (nel 2018) RI 1 ha denunciato spontaneamente e per la prima volta il possesso di so-stanza mobiliare (conti correnti) non dichiarata (doc. 4). Gli importi di tale sostanza sono superiori ai CHF 12 milioni. Nell’ambito delle assicurazioni sociali la Cassa ritiene che, mediante l’omessa denuncia di depositi su conti, la signora RI 1 avrebbe soluto contributi AVS inferiori a quelli effettivamente dovuti. (…) vi chiedo di volermi indicare se la Cassa, per tutte le situazioni descritte ossia: i contributi AVS versati in misura inferiore al dovuto, le PC sino al 31 gennaio 2015 e la RI-PAM 2016, ha segnalato l’agire dell’assicurata al Ministero Pubblico o meno.

                                        

Con stringata lettera l'amministrazione ha indicato, il 10 gennaio 2022 (doc. VIII), di non avere “ancora proceduto a segnalare il caso al Ministero Pubblico”.

 

Il laconico scritto della Cassa ha condotto il giudice delegato a nuovamente interpellare l’amministrazione l'11 gennaio 2022 (doc. IX), pur nella piena consapevolezza dell’oggetto della procedura (irricevibilità dell’opposizione cui è cenno nelle considerazioni precedenti), ma alla luce del tenore dell’art. 27a LOG (per cui: “Ogni magistrato che, nell’esercizio delle sue funzioni, ha notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne immediato rapporto al Ministero pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi”),e a fronte dei necessari accertamenti finalizzati al giudizio del caso all’esame. In sostanza in tale scritto (doc. IX, noto all’assicurata che ne ha ricevuto copia) il giudice delegato si è espresso nei seguenti termini:

 

" è pendente presso questo Tribunale cantonale delle assicurazioni una procedura conseguente a ricorso (26 novembre 2021, doc. I) della signora RI 1 di __________, avverso la decisione resa su opposizione il 17 novembre 2021 (doc. II/1) dalla Cassa CO 1 ed avente per oggetto la ricevibilità dell’opposizione formulata dall’assicurata avverso “le decisioni di fissazione dei contributi per gli anni dal 2008 al 2015 del 6 agosto 2021”. Tale provvedimento, per quanto rilevabile dagli atti, ha per oggetto il pagamento di contributi personali della signora versati in maniera inferiore al dovuto nel periodo dal 2008 al 2015.

Per quanto rilevo dagli atti della procedura sin qui acquisiti, la signora RI 1 è stata al beneficio di PC dal 01.02.1996 al 31.01.2015 e, per il 2016, ha beneficiato della RIPAM (doc. 3). Nel corso dell’anno 2018 (come evidenzia lo scritto dell’Ufficio delle procedure speciali della Divisione delle contribuzioni consegnato agli atti della procedura) RI 1 ha denunciato spontaneamente, e per la prima volta, il possesso di sostanza mobiliare (conti correnti) non dichiarata (doc. 4). Gli importi di tale sostanza sono superiori ai CHF 12'000'000 (12 milioni di franchi svizzeri).

Dagli atti trasmessi appare che il recupero d’imposta sia stato definito.

Nell’ambito delle assicurazioni sociali la Cassa ritiene che, mediante l’omessa denuncia di depositi su conti, la signora RI 1 avrebbe soluto contributi personali AVS inferiori a quelli effettivamente dovuti. Per tale ragione ha emanato il provvedimento 6 agosto 2021 successivamente impugnato presso questo Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Per una verifica della situazione ho trasmesso alla Cassa CO 1, in data 30 dicembre 2021, lo scritto che – per completezza – annetto alla presente (doc. VII), cui la Cassa ha risposto mediante lettera 10 gennaio 2022 (doc. VIII) che, pure per semplicità, annetto. Per completare gli atti a disposizione di questa Corte ai fini del giudizio, e per migliore comprensione della fattispecie, è necessario acquisire le seguenti informazioni (laddove ne ricorresse il caso, sorrette da copia degli atti a sostegno che vorrete spedire):

 

A.    La Cassa CO 1 rileva di non avere “ancora proceduto” con la segnalazione al Ministero Pubblico dei fatti oggetto della procedura, chiedo di conseguenza:

a.  Se la Cassa intende procedere in tale senso come a suo obbligo legale.

b. Quando intenda procedervi (attendo, in tale costellazione, la trasmissione della copia della segnalazione al MP che la Cassa CO 1 formulerà).

c. Qualora non fosse intenzione della Cassa segnalare i fatti al MP ne chiedo le ragioni e le motivazioni.

 

Rammento qui, per completezza, che l’ottenimento indebito di prestazioni delle assicurazioni sociali non è punibile solo in virtù delle norme penali previste dalle leggi istituenti le assicurazioni sociali medesime rispettivamente dall’art. 148a CP. In effetti, se, per ottenere prestazioni indebite da un’assicurazione sociale, l’autore inganna astutamente un collaboratore dell’assicurazione sociale o un terzo avente potere di disposizione sul patrimonio dell’assicurazione sociale, può essere ritenuta la commissione del reato di truffa a norma dell’art. 146 CP se realizzati gli ulteriori presupposti della norma. In merito rinvio alla STCA 33.2020.3 del 10 marzo 2020 e i rinvii alla giurisprudenza federale formulate ai punti 2.11, 2.12 e 2.13, in particolare la STF 6B_1255/2018 del 22 gennaio 2019, STF 9C_622/2011 del 3 febbraio 2012 ed anche alla DTF 9C_171/2014 pubblicata in DTF 140 IV 206 per non citarne che alcune). Questa giurisprudenza ha rilievo in particolare per quanto segue.

 

B.    Con riferimento alla costellazione relativa alle prestazioni PC di cui la signora ha beneficiato sino alla fine di gennaio 2015 vi chiedo:

a.  Se alla signora RI 1 è stata chiesta la restituzione delle prestazioni PC ottenute sotto qualsiasi forma (siano esse rendite, rimborso dei premi forfettari o delle prestazioni LAMal).

b.  Se siano state emanate decisioni in tale senso (in tal caso vorrete trasmetterne copia al TCA).

c.  Se tali decisioni siano state contestate e lo stadio della procedura (anche in questa costellazione vogliate tramettere gli atti relativi).

 

C.   Con riferimento alla RIPAM di cui la signora ha beneficiato nel corso dell’anno 2016 vi chiedo:

 

a. Se alla signora RI 1 è stata chiesta la restituzione della RIPAM 2016.

b. Se è stata emanata una decisione in tal senso.

c.  Se un’eventuale decisione è stata contestata, e l’eventuale seguito della procedura.

 

D.   A complemento degli atti sin qui trasmessi vogliate trasmettere a questo Tribunale cantonale delle assicurazioni gli atti della Cassa relativi a tali prestazioni, ossia le PC ottenute, perlomeno per il periodo corrente da 15 anni fa (2007) sino alla fine del riconoscimento delle prestazioni e gli atti completi riferiti alla RIPAM 2016.”

 

Il 21 gennaio 2022 (doc. X) l'amministrazione ha risposto di avere segnalato, dopo lo scritto del precedente 10 gennaio 2022 (doc. VII), l'assicurata al Ministero Pubblico ma di avere, già in precedenza, chiesto alla signora RI 1, come all’obbligo legale cui è soggetta l’amministrazione, la restituzione delle prestazioni ottenute indebitamente in applicazione del termine di prescrizione penale più lungo previsto dall'art. 25 cpv. 2 LPGA e che le opposizioni interposte contro le decisioni di restituzione sono state respinte di recente.

 

 

 

considerato                    in diritto

 

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011). Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pag. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015.

 

                                   2.   Oggetto della lite è la verifica della non entrata in materia decisa il 17 novembre 2021 dalla Cassa CO 1 sull'opposizione del 13 settembre 2021 formulata dall'assicurata contro le decisioni definitive di fissazione dei contributi personali dovuti come persona senza attività lucrativa per gli anni di contribuzione 2008-2015, e delle decisioni dei relativi interessi di mora, per un importo di CHF 175'472,75, emesse il 6 agosto 2021 a seguito della sua denuncia spontanea all'autorità fiscale, che ha dato luogo all'emanazione, il 29 luglio 2020, delle decisioni fiscali di recupero d'imposta per gli anni 2008-2016.

 

Le altre questioni e richieste evocate nel ricorso e nel successivo scritto del 28 dicembre 2021 (come ad esempio la determinazione delle basi di calcolo dei conteggi dei contributi dovuti per gli anni dal 2008 al 2015, stabilire quando la Cassa di compensazione ha ricevuto il verbale di audizione del 4 novembre 2019 dall'autorità fiscale, il motivo per cui la Cassa ha atteso fino al 6 agosto 2021 per notificarle le decisioni definitive dei contributi con conseguente prolungamento del periodo di decorrenza degli interessi di ritardo del 5%, il non essere stata informata dall'autorità fiscale che avrebbe poi anche dovuto pagare dei contributi personali sulla sostanza emersa) non vanno esaminate siccome non oggetto della decisione resa su opposizione sottoposta all’esame del Tribunale. Per costante giurisprudenza federale, infatti, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 c. 1b).

 

                                   3.   L'amministrazione ha considerato che l'opposizione del 13 settembre 2021 dell'assicurata era viziata dal profilo formale, non contenendo delle motivazioni e delle conclusioni.

 

                                         L'art. 52 cpv. 1 1a frase LPGA prevede che le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. L'opposizione, che può essere formulata per scritto o oralmente durante un colloquio personale (art. 10 cpv. 3 OPGA), riservate determinate eccezioni previste dall'art. 10 cpv. 2 OPGA, deve contenere una conclusione e una motivazione (art. 10 cpv. 1 OPGA). Se è presentata in forma scritta deve essere firmata dall'opponente o dal suo patrocinatore, mentre se è formulata in forma orale l'assicuratore la mette a verbale e il verbale deve essere firmato dall'opponente o dal suo patrocinatore (art. 10 cpv. 4 OPGA). Se l'opposizione non soddisfa i requisiti dell’art. 10 cpv. 1 OPGA o se manca della firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediare alla lacuna, con la comminatoria che in caso di mancata sanatoria (o insufficiente sanatoria) non entrerà nel merito dell’opposizione (art. 10 cpv. 5 OPGA).

 

                                   4.   Nella STF 8C_171/2020 del 14 aprile 2020, al considerando 4.2 l'Alta Corte ha evidenziato:

 

" Per la motivazione dell'opposizione di cui all'art. 10 cpv. 1 OPGA è sufficiente che dall'atto introduttivo emerga la chiara volontà dell'opponente di impugnare la decisione che lo interessa (DTF 116 V 353 consid. 2b pag. 356 con riferimenti; sentenza 8C_775/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 2.4). Le esigenze di motivazione sono quindi assai favorevoli per gli interessati. L'intitolazione del rimedio giuridico come opposizione non è necessaria, essa può però essere un indizio per interpretarne il suo contenuto (sentenza 9C_466/2014 del 2 luglio 2015 consid. 3.2 con riferimento).".

 

In merito si veda anche la STF 8C_657/2019 del 3 luglio 2020 consid. 3.3.

 

In una sentenza pubblicata in DTF 116 V 353, antecedentemente alla vigenza della LPGA, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi in un caso in cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Basilea Campagna, non era entrato nel merito di un ricorso inoltrato in virtù dell'art. 84 vLAVS, poiché la ricorrente, entro il termine assegnatole il 5 ottobre 1989, non aveva indicato delle chiare conclusioni, né aveva trasmesso la decisione impugnata.

L’Alta Corte ha stabilito, in primo luogo, che in quella fattispecie l'insorgente aveva manifestato la sua volontà di ricorrere già nel suo primo scritto del 28 settembre 1989 (“Wir haben Ihre Abrechnungen vom 19. September 1989 über die Beitragsjahre 1984 und 1985 erhalten und möchten hiermit fristgerecht Beschwerde erheben”) e, benché anche nella successiva lettera del 16 ottobre 1989 non avesse formulato un'esplicita richiesta (art. 85 cpv. 2 vLAVS) se il provvedimento contestato fosse da annullare o modificare, dagli scritti del 28 settembre e 16 ottobre 1989 risultava evidente cosa la medesima cercasse di ottenere, e meglio pagare dei contributi di minore entità rispetto a quelli pretesi dalla Cassa (già nel primo scritto del 28 settembre 1989 aveva indicato che non poteva essere d'accordo con l'ammontare del calcolo). In quel caso di specie l'Alta Corte ha quindi annullato la decisione di non entrata in materia del Tribunale cantonale.

 

Nella decisione pubblicata in STF 8C_817/2017 del 31 agosto 2018 il Tribunale federale, in merito all'art. 10 cpv. 5 OPGA, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…)

4. Dans un arrêt récent (9C_191/2016 du 18 mai 2016), le Tribunal fédéral a rappelé que les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l'octroi d'un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l'assuré sans connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l'abus de droit (cf. ATF 134 V 162). Le Tribunal fédéral a ensuite souligné que l'existence d'un éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l'assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d'un acte de recours ou d'une opposition et qu'il lui est également connu qu'un délai légal n'est pas prolongeable. Aussi a-t-il jugé qu'en cas de représentation, l'octroi d'un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s'impose uniquement dans la situation où l'avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l'intérieur du délai légal non prolongeable du recours, respectivement de l'opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l'écriture initiale. Il s'agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n'est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu'il n'est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivés à temps. Il n'y a alors pas de comportement abusif de la part du mandataire professionnel s'il requiert immédiatement la consultation du dossier et motive ultérieurement l'écriture initiale qu'il a déposée dans le délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors du cas de figure décrit, le Tribunal fédéral a retenu a contrario que les conditions de l'octroi d'un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas données et qu'il n'y a pas lieu de protéger la confiance que le mandataire professionnel a placée dans le fait qu'un tel délai lui a été accordé (à tort). (…)".

 

                                   5.   Nella presente evenienza la Cassa ha, come evidenziato, notificato all'assicurata il 6 agosto 2021 otto decisioni di fissazione dei contributi personali (docc. 5-12) e altrettante di fissazione degli interessi di mora dovuti su detti contributi personali (docc. 13-20).

 

Dalla nota redatta il 19 agosto 2021 (doc. 23) dalla Cassa di compensazione a seguito dell'incontro avvenuto quello stesso giorno con l'assicurata, risulta che un funzionario della Cassa ha avuto modo di spiegare a RI 1 come si era giunti ad emanare le nuove decisioni di fissazione dei contributi. Inoltre, è indicato che quando l'assicurata ha affermato di non ritenere giusto dovere pagare oltre CHF 175'400.- di contributi, il funzionario l'ha resa attenta "che era suo diritto interporre opposizione orale a questo incontro e che le sue contestazioni sarebbero state verbalizzate. La signora ha risposto di preferire consultarsi prima con un esperto e poi se del caso farà avere alla Cassa uno scritto di opposizione. (il funzionario) ha ricordato all'assicurata l'importanza dei termini per inoltrare l'opposizione. Al termine del colloquio l'assicurata ha chiesto quali sono i livelli di giudizio. (il funzionario) ha spiegato all'assicurata che un'opposizione viene evasa con una decisione su opposizione a firma anche del Capoufficio e che tale decisione può essere contestata con un ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni."

 

Il 13 settembre 2021 (doc. 21) l'assicurata è comparsa nuovamente davanti alla Cassa di compensazione "per prendere visione del proprio incarto e formulare, contro le decisioni di fissazione dei contributi emesse lo scorso 6 agosto dalla Cassa CO 1 per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Il termine per la formulazione dell'opposizione, scadente il 15 settembre, è rispettato. La signora RI 1 s'impegna a motivare, per iscritto, l'opposizione formulata in data odierna entro e non oltre il 15 ottobre 2021." Il verbale redatto durante quell'incontro è stato controfirmato da tutti i presenti e una copia è stata data all'opponente.

 

Con invio raccomandato (doc. 22.1) il 14 settembre 2021 (doc. 22) l'amministrazione ha espressamente informato/ricordato, per iscritto, l'assicurata, con riferimento alla sua opposizione orale del giorno precedente, che, per la carenza di motivazione e di conclusioni, l’atto doveva essere completato. La Cassa ha quindi assegnato alla qui ricorrente un termine di 20 giorni per rimediare alle carenze, avvertendola che in caso di mancato ossequio non sarebbe entrata nel merito dell'opposizione. La Cassa ha indicato il contenuto delle norme legali applicabili (art. 10 cpv. 1 e 5 OPGA).

 

Nonostante tali chiare ed esplicite avvertenze e malgrado l’assicurata abbia fatto anche capo a una avvocata (iscritta all’albo UE) e ai servizi di una società di consulenza (come indicato in precedenza), essa non ha più contestato le decisioni di fissazione dei contributi e dei relativi interessi di mora e, soprattutto, non ha indicato tempestivamente le motivazioni che l’avevano inizialmente indotta a contestare le decisioni formali della Cassa, omettendo pure di indicare le sue richieste di giudizio.

 

Lo stesso 14 settembre 2021 (doc. 24), ma con invio per posta elettronica e quindi pervenuto alla destinataria il giorno stesso e dunque prima che la summenzionata richiesta di colmare le lacune dell'opposizione giungesse all'assicurata, quest'ultima, per il tramite dei suoi rappresentanti di allora, ha chiesto alla Cassa di compensazione una dilazione del pagamento dei contributi per persone senza attività lucrativa per gli anni dal 2008 al 2015, proponendo la rateizzazione del debito di CHF 175'472,75 in 21 rate (e questo nonostante le certe capacità finanziare dell’assicurata).

 

Il 17 settembre 2021 (doc. 24.2) la Cassa ha trasmesso per e-mail alla rappresentante dell'assicurata una proposta di pagamento rateale, che è stata accettata il 22 settembre 2021 (doc. 24.2), cosicché lo stesso giorno l'amministrazione ha emanato sette decisioni di autorizzazione alla dilazione di pagamento, che non sono state contestate e sono dunque cresciute in giudicato. Con la risposta di causa la Cassa ha osservato che il 24 settembre 2021 le è pervenuto il pagamento di CHF 3'042,90 valido per i contributi dell'anno 2015 e il 2 novembre 2021 di CHF 7'711,60 quale prima rata per i contributi dovuti dalla ricorrente per l'anno 2008.

 

                                   6.   Dagli atti non risulta dunque che né entro al più presto il 5 ottobre 2021 nell'ipotesi in cui l'invio raccomandato del 14 settembre 2021 sia stato notificato all'assicurata l'indomani, né entro il 12 ottobre 2021 qualora la raccomandata fosse stata ritirata soltanto l'ultimo giorno possibile di giacenza (art. 38 cpv. 1 e 2bis LPGA), l'assicurata abbia in qualche modo motivato per iscritto la sua contrarietà a una o più delle sedici decisioni del 6 agosto 2021 ed abbia in qualche modo formulato delle richieste di giudizio.

 

RI 1 non si è avvalsa quindi della possibilità correttamente concessale dall'amministrazione dopo avere espresso, tuttavia soltanto genericamente, la sua opposizione oralmente il 13 settembre 2021. L’opposizione all’obbligo di dovere versare contributi arretrati per importi di certo rilievo, oltre a interessi di ritardo, è rimasta generica, senza il seguito giuridico necessario. Il termine concesso alla qui ricorrente è decorso infruttuoso, con il rilievo che l’assicurata è stata patrocinata da una avvocata (iscritta all’albo UE) e da un team di consulenza, e quindi, da persone cognite della materia. Anzi il comportamento dell’assicurata e dei suoi rappresentanti contraddice (richiesta di pagamento rateale e pagamento parziale del debito) palesemente la volontà di opporsi ai provvedimenti in discussione.

 

Va comunque osservato che, nella sentenza 9C_864/2007 del 30 aprile 2008, il Tribunale federale, in un caso relativo alla contestazione del pagamento di interessi di mora in ambito di AVS che l'insorgente nel frattempo aveva pagato, ha escluso che una rinuncia a ricorrere possa essere espressa tacitamente (v anche STF C 2/95 del 26 luglio 1995, c. 1) ed ha ricordato che un ricorso non può essere ritirato tacitamente, un ritiro necessitando di una dichiarazione esplicita e incondizionata (DTF 119 V 36 c. 1b pag. 38; 111 V 156 c. 3b pag. 158). Per tale ragione il pagamento eseguito (in parte) dall’assicurata non è equivalso a una rinuncia all’opposizione, a suo ritiro o alla rinuncia al successivo gravame al Tribunale cantonale delle assicurazioni. L’opposizione andava però completata (le motivazioni non possono essere lasciate alla scelta dell’amministrazione, così come le conclusioni cui l’opposizione tende).

 

In concreto, scaduto infruttuoso il termine di 20 giorni che le è stato accordato il 14 settembre 2021 (ossia senza che l'interessata abbia manifestato per iscritto il suo dissenso conformandosi ai dettami dell'art. 10 LPGA), il 17 novembre 2021 la Cassa di compensazione ha emesso la decisione su opposizione con cui non è entrata nel merito dell'opposizione orale dell'assicurata e l'ha dichiarata irricevibile, siccome non conforme all'art. 10 cpv. 1 OPGA.

 

                                   7.   L'agire dell'amministrazione va qui pienamente confermato essendo corretto e rispettoso dei precetti legali citati. Nessuna evidenza agli atti mostra che l'opposizione orale del 13 settembre 2021 sia stata debitamente completata dall'assicurata con un atto contenente una motivazione e delle conclusioni. D'altronde, la ricorrente nemmeno sostiene una tale ipotesi.

È solo con lo scritto del 26 novembre 2021 (doc. I), consegnato quello stesso giorno direttamente alla Cassa di compensazione, che RI 1 ha espresso la sua contrarietà motivata all'agire dell'amministrazione. Tale atto non può costituire tempestivo completamento dell’opposizione, e non salvaguarda quindi il diritto dell'assicurata di contestare le diverse decisioni emanate dalla Cassa il 6 agosto 2021, siccome ampiamente intempestivo.

 

                                   8.   Sulla scorta di quanto precede la decisione resa su opposizione dalla Cassa CO 1 va salvaguardata ed è corretta. Il ricorso va respinto.

 

                                   9.   In concreto si prescinde dal caricare tasse e spese alla ricorrente nonostante il suo atteggiamento contraddittorio e la sua negligenza.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario di Camera

 

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti