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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 5 febbraio 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 7 gennaio 2021 emanata da |
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CO 1
in materia di rendite AVS |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 4 novembre 2020, confermata dalla decisione su opposizione del 7 gennaio 2021, la Cassa CO 1 ha ricalcolato la rendita AVS versata a RI 1, nato nel 1944, in seguito allo scioglimento del matrimonio per divorzio avvenuto con sentenza del __________ 2014, cresciuta in giudicato il __________ 2014 ed ha chiesto la restituzione dell’importo di fr. 3'495 per il periodo dal 1° ottobre 2015 al 30 novembre 2020 (doc. A).
1.2. RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, sostenendo di essere in buona fede (doc. I). Egli contesta di aver violato l’obbligo di informare e meglio di aver omesso, nel 2014, di comunicare all’amministrazione il proprio divorzio. Infatti, “dai colloqui telefonici sulla fattispecie avuti con i due funzionari che si sono successivamente occupati del “caso” mi è stato ripetuto che la comunicazione della Cassa di un intervenuto divorzio di regola avviene automaticamente tra la Pretura e la Cassa stessa. Mi riferisco qui ai colloqui telefonici intercorsi il 9.11.2020 con il signor __________ e il 12.1.2021 con il signor __________, i quali hanno onestamente riconosciuto che qualcosa non deve aver funzionato nella comunicazione tra i competenti __________. La conferma dell’automatismo di questa prassi risulta peraltro al punto 5 della Sentenza di divorzio del __________ 2014 (allegato 2) dove si cita la __________ in __________ quale destinataria e distributrice del Documento” (doc. I). In conclusione l’insorgente sostiene di essere in buona fede e che gli errori e le mancanze di comunicazione vanno imputati all’amministrazione stessa.
1.3. Con risposta del 16 febbraio 2021 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.4. Con scritto 23 febbraio 2021, trasmesso alla Cassa per conoscenza in data 24 febbraio 2021 (doc. V), il ricorrente si è ulteriormente espresso (doc. IV).
in diritto
2.1. A norma dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.
Per l’art. 21 cpv. 2 LAVS il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario.
Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art. 29 cpv. 1 LAVS).
A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
I periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).
Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
- una persona ha pagato i contributi (lett. a);
- il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).
Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).
Esso si compone:
- dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
- degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
- degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
- entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);
- il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
- tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
- in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio.
Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).
L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
2.2. In concreto, l’insorgente, nato il __________ 1944, sposato con __________ dal __________ e con __________ dal __________, ha diritto ad una rendita di vecchiaia dal 1° marzo 2009 (art. 21 cpv. 2 LAVS).
Con decisione del 28 maggio 2009 l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita AVS di fr. 2'280 al mese, oltre alla completiva di fr. 912 al mese per la figlia __________, calcolata sulla base di un periodo di contribuzione massimo (scala di rendita 44) e di un reddito annuo medio di fr. 101'232 (doc. 6).
Nel corso del 2014 l’insorgente ha divorziato dalla seconda moglie. La sentenza del __________ 2014 (doc. 66) è cresciuta incontestata in giudicato il __________ 2014 (doc. A).
In considerazione della richiesta di una rendita AVS da parte della ex-moglie (cfr. doc. 60), la Cassa è venuta a conoscenza di tale circostanza in data 2 giugno 2020 (doc. A) ed ha proceduto ad un nuovo calcolo della rendita del ricorrente, tenendo conto della ripartizione dei redditi anche del secondo matrimonio, per il periodo dal 1995 (anno seguente il matrimonio) al 2008 (anno precedente il diritto alla rendita di vecchiaia), conformemente agli art. 29 quinquies cpv. 3 lett. c LAVS e 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS.
Con la decisione contestata il ricorrente è stato messo al beneficio di una rendita calcolata sulla base di un periodo di contribuzione effettivo di 44 anni per una scala (massima) 44 ed un reddito annuo medio di fr. 81'054 nel 2019, pari ad una rendita mensile di fr. 2'313 (dal 1° ottobre 2015 al 31 dicembre 2018 di fr. 2'294).
2.3. Dall’esame degli atti risulta che l’amministrazione ha correttamente proceduto al calcolo della prestazione fondandosi sugli anni di contribuzione dell’assicurato, nato nel 1944, dal 1° gennaio 1965 (anno susseguente il compimento del 20esimo anno di età) al 31 dicembre 2008 (anno precedente la nascita del diritto alla rendita di vecchiaia; cfr. doc. 63).
Infatti l’art. 29bis cpv. 1 LAVS prevede, di principio, che il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato (in concreto: età conferente il diritto alla rendita).
Durante questo periodo il ricorrente ha presentato una durata contributiva di 44 anni (compreso un anno aggiuntivo nel 1968; cfr. foglio di calcolo, doc. 63), che gli permette di avere diritto alla scala di rendita massima (cfr. tabelle edite dall’UFAS).
Per quanto concerne il secondo elemento di calcolo, ossia il reddito annuo medio (di seguito: RAM), va rammentato che esso è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa e dagli eventuali accrediti computabili durante il proprio periodo di contribuzione (in concreto dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 2008), ritenuto che i redditi conseguiti durante i matrimoni sono soggetti a splitting (in concreto: __________ [anno seguente il primo matrimonio; cfr. art. 50b cpv. 3 OAVS] al __________ [anno precedente il divorzio; cfr. art. 50b cpv. 3 OAVS] e dal __________ [anno seguente il secondo matrimonio; cfr. art. 50b cpv. 3 OAVS] al 2008 [anno precedente il diritto alla rendita; cfr. art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS]), il tutto diviso per gli anni di contribuzione (in concreto 44 anni).
Dalla somma dei redditi (splittati) da attività lucrativa del periodo di contribuzione, risulta quindi un importo complessivo di fr. 2'026’130.-- (cfr. doc. 63 – 13/15).
L’importo così calcolato va rivalutato in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la rendita.
Nel caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in considerazione è quella del 1965.
Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.378.
La somma dei redditi rivalutati a fr. 2'792’008.-- (2'026’130 X 1.378) va poi divisa per il periodo effettivo di contribuzione (44 anni), ciò che corrisponde ad una media dei redditi da attività lucrativa di fr. 63’455.--.
Per ogni anno in cui l’assicurato durante il matrimonio ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni è assegnato un accredito per compiti educativi.
Dal primo matrimonio sono nati tre figli, nel __________ e nel __________ (__________). Egli ha inoltre avuto due figli dalla seconda moglie, nati nel __________ e nel __________ (cfr. doc. 3).
In concreto vanno attribuiti accrediti dal __________ (anno susseguente la nascita del primo figlio) al __________ (anno precedente lo scioglimento del primo matrimonio con il quale l’autorità parentale sui figli è stata attribuita alla madre [doc. 3 – 12/15]) per i figli del primo matrimonio e dal __________ (anno seguente il secondo matrimonio) al 2006 (anno del compimento del 16esimo anno d’età della seconda figlia) per i figli della seconda moglie.
Infatti nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS) e l’accredito per compiti educativi corrispondente all’anno dello scioglimento del matrimonio è concesso al genitore al quale è stata attribuita l’autorità parentale (art. 52f cpv. 2 OAVS).
Inoltre, l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
All’assicurato vanno così attribuiti 31 mezzi accrediti.
La media dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente formula: rendita di vecchiaia annua minima x 3 x numero di bonifici educativi : durata di contribuzione computabile.
Nel caso in esame vanno conteggiati 31 mezzi accrediti educativi per un ammontare, nel 2009, di fr. 14’457.-- (1'140 [rendita di vecchiaia mensile minima] X 12 X 3 X [31:2]: 44 anni).
Per cui il reddito annuo medio nel 2009 ammonta a fr. 77’976.-- (63’455 + 14’457 = 77'912, che va arrotondato al limite superiore conformemente alle tabelle edite dall’UFAS), ciò che corrisponde alla rendita mensile di fr. 2'294 dal 1° gennaio 2015 (RAM: 80'370) e di fr. 2’313 dal 1° gennaio 2019 (RAM: 81'054).
Ne segue che la rendita è stata ricalcolata correttamente con la decisione impugnata.
2.4. Va ora esaminato se la Cassa può chiedere la restituzione dell’importo di fr. 3'495, che corrisponde alla differenza tra le prestazioni cui ha diritto l’insorgente nel periodo oggetto della decisione su opposizione contestata, dal 1° ottobre 2015 al 30 novembre 2020, pari a fr. 142’665 ([fr. 2’294 X 39] + [fr. 2’313 X 23]) e le prestazioni effettivamente versate nel medesimo lasso di tempo, pari a fr. 146’160 ([2'350 X 39] + [2’370 X 23]).
2.5. Secondo l’art. 25 LPGA, applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LAVS, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
La restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).
Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06 del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007).
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
L'irregolarità deve essere manifesta. Il Tribunale federale ha precisato (STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):
" In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1 con riferimenti)."
Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).
2.6. In concreto, il 2 giugno 2020 l’amministrazione è venuta a conoscenza di un fatto nuovo, ossia il divorzio del ricorrente la cui sentenza è cresciuta incontestata in giudicato il __________ 2014 (doc. A).
La Cassa ha pertanto dovuto ricalcolare la rendita sulla base dello splitting dei redditi del secondo matrimonio, tenendo conto della ripartizione dei redditi del secondo matrimonio per il periodo dal __________ (anno seguente il matrimonio) al 2008 (anno precedente il diritto alla rendita di vecchiaia), conformemente agli art. 29 quinquies cpv. 3 lett. c LAVS e 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS.
L’amministrazione nella decisione impugnata ha sostenuto di aver dovuto riesaminare, rispettivamente procedere alla revisione della decisione del 28 maggio 2008 (recte: 2009), in quanto manifestamente errata e in quanto la modifica riveste un’importanza notevole, essendo venuta a conoscenza di un fatto nuovo.
La Cassa confonde riconsiderazione e revisione.
La decisione del 28 maggio 2009 è corretta. Infatti a quell’epoca l’insorgente era ancora sposato. Essa pertanto non è manifestamente errata e non va sottoposta a riconsiderazione.
La Cassa ha semmai proceduto alla revisione delle decisioni informali (DTF 129 V 110; cfr. sentenza 8C_366/2019 dell’8 luglio 2019) successive alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio e con le quali ha continuato a versare la rendita, calcolata senza tenere conto del fatto nuovo, ossia dello scioglimento del secondo matrimonio, non essendo a conoscenza della modifica dello stato civile del ricorrente.
Non va del resto dimenticato che di principio prestazioni ottenute indebitamente vanno restituite indipendentemente dalla colpa dell’assicurato. Occorre infatti ristabilire l’ordine legale (cfr. sentenza 9C_328/2015 del 23 settembre 2015, consid. 1, con rinvio alla DTF 122 V 134).
Ne segue che, di principio, a giusta ragione l’amministrazione ha chiesto la restituzione dell’importo indebitamente percepito.
2.7. Va ora esaminato se la decisione è tempestiva.
Per l’art. 25 cpv. 2 LPGA nel tenore fino al 31 dicembre 2020 il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
Secondo l’art. 25 cpv. 2 LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
Come rammentato dal TF con sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.1 (cfr. anche DTF 146 V 217; sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 e sentenza 9C_663/2014 del 23 aprile 2015) il termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 146 V 217; DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 146 V 217; DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; sentenza 8C_799/2017dell’11 marzo 2019, consid. 5.4; sentenza 9C_454/2012 del 18 marzo 2013, consid. 4 non pubblicato in DTF 139 V 106; consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1). Se per l'assegnazione (e il pagamento: cfr. sentenza 9C_276/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 5.1 = DTF 139 V 6) della prestazione o per l'esame del diritto alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la (sopra definita) conoscenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 112 V 180 consid. 4c pag. 182 seg.; RCC 1989 pag. 558).
In caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 146 V 217; DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]). Nel concretare questi principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione della decisione originaria e che se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia della decisione originaria ma soltanto quando in un momento successivo subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (sentenza I 308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2).
2.8. In concreto la Cassa è venuta a conoscenza dello scioglimento del matrimonio il 2 giugno 2020 (cfr. doc. A; cfr. anche doc. 60 e 66) ed ha emanato la decisione formale il 4 novembre 2020.
Essa è pertanto manifestamente tempestiva senza che sia necessario esaminare in concreto quale termine relativo (quello di un anno dell’art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA in vigore fino al 31 dicembre 2020 o quello di 3 anni dell’art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021), vada applicato.
L’amministrazione il 4 novembre 2020 ha tuttavia chiesto la restituzione anche della rendita del mese di ottobre 2015, ossia oltre il termine assoluto di cinque anni di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA.
La Cassa non ha però indicato quale atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo sarebbe stato commesso, né, soprattutto, ha esaminato se gli elementi oggettivi e soggettivi previsti dalla norma penale eventualmente violata sarebbero adempiuti. Essa si è limitata a genericamente sostenere che l’insorgente ha violato il suo obbligo di informare.
Tale mancanza viola il diritto di essere sentito del ricorrente poiché impedisce la verifica della tempestività della richiesta di restituzione della rendita versata per il mese di ottobre 2015, non essendo chiaro quale termine di prescrizione, che permetterebbe alla Cassa di chiedere la restituzione di un mese supplementare, andrebbe applicato.
In assenza dell’indicazione della norma penale violata e dell’esame degli elementi costitutivi del presunto reato commesso dall’insorgente, la restituzione della rendita del mese di ottobre 2015 va pertanto annullata.
L’importo indebitamente percepito dl ricorrente va ridotto di fr. 56 (fr. 2'350 – fr. 2'294), per un totale complessivo dovuto di fr. 3'439 (3'495 – 56).
2.9. L’insorgente sostiene tuttavia di essere in buona fede, poiché sarebbe spettato ad altre autorità notificare il suo divorzio.
Circa la buona fede, va rammentato che secondo la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).
Questi principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).
2.10. In concreto gli estremi per riconoscere la buona fede non sono manifestamente dati ritenuto come la Cassa non ha fornito un’informazione errata, né ha omesso di fornire un’informazione al ricorrente.
La circostanza che, dopo l’emissione della decisione formale del 4 novembre 2020, ossia il 9 novembre 2020 ed il 12 gennaio 2021, due funzionari della Cassa avrebbero comunicato all’insorgente che qualcosa non ha funzionato nella comunicazione dei vari servizi dell’amministrazione poiché di regola in caso di divorzio ci sarebbe una comunicazione diretta tra la Pretura e la Cassa, non è d’aiuto all’assicurato.
Infatti tali telefonate sono successive all’emissione della decisione formale e di conseguenza non possono aver indotto l’insorgente in errore. Esse non possono pertanto assurgere a comunicazioni errate dell’amministrazione. L’audizione del ricorrente e dei funzionari della Cassa si rileva pertanto superflua.
Di nessuna utilità è poi il fatto secondo cui nella sentenza di divorzio figura: “a crescita in giudicato, comunicazione, mediante formulario, all’ufficio __________ competente per i Comuni di […] , per il tramite della __________ di __________” (doc. B), poiché nulla viene detto circa una comunicazione alla Cassa CO 1, ma unicamente ai Comuni di origine.
Del resto non va dimenticato che l’obbligo di notificare ogni cambiamento dello stato civile, compreso il divorzio, figura non solo a pag. 2 della decisione del 28 maggio 2009 di attribuzione della rendita AVS (doc. 6-2), ma pure a pag. 2 della decisione del __________ 2014, emessa appena __________ giorni dopo la crescita in giudicato della sentenza di divorzio e con la quale è stato ripristinato il diritto alla rendita completiva per la figlia (doc. 44-2/2).
Si annota qui che l’insorgente ha sempre informato la Cassa circa i percorsi formativi dei figli allo scopo di ottenere la rendita completiva, mettendosi regolarmente in contatto con l’amministrazione per ottenere le dovute prestazioni (cfr. doc. da 8 a 34). Inoltre, il 13 agosto 2014 l’insorgente ha chiesto alla Cassa di fornirgli alcuni dati necessari per la sua causa di divorzio (doc. 42).
Non vi è pertanto alcun motivo per ritenere un qualsiasi impedimento nel comunicare tempestivamente alla Cassa lo scioglimento del suo secondo matrimonio.
Alla luce di quanto esposto, all’interessato non può essere riconosciuta alcuna buona fede.
Va comunque qui evidenziato che la sopra citata buona fede non va confusa con quella insita nell’art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA e che andrà esaminata, insieme all’onere troppo grave, nell’ambito dell’eventuale richiesta di condono (cfr. art. 4 OPGA) non appena la decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009; STCA 30.2016.9 del 27 aprile 2016).
2.11. In queste condizioni il ricorso va parzialmente accolto e la decisione su opposizione impugnata modificata nel senso che l’importo da restituire ammonta a fr. 3'439.
2.12. Va ancora rammentato che l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), tuttavia, ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso è stato inoltrato il 5 febbraio 2021 e pertanto si applica il nuovo diritto.
Nell’ambito della procedura AI, il TF, a proposito dell’art. 69 cpv. 1 bis LAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, ha già avuto modo di stabilire che non si è in presenza di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI, in caso di vertenze circa l’ammontare delle ripetibili nell’ambito dell’assistenza giudiziaria (sentenza 9C_639/2011 consid. 3 = SVR 2013 IV n. 2), di pagamento di prestazioni a terzi (DTF 121 V 17 consid. 2) o di condono della restituzione di prestazioni (DTF 122 V 221, consid. 2: “[…] Folglich ist hier nur mehr streitig, ob die Vorinstanz die Erlassvoraussetzungen zu Recht als erfüllt erachtet hat. Nach ständiger Rechtsprechung geht es somit nicht um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen im Sinne von Art. 132 OG (BGE 112 V 100 Erw. 1b mit Hinweisen) […]”; cfr. Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, 2014, n. 4 ad art. 69 pag. 585; cfr. anche Kieser, ATSG Kommentar, 2015, 3a edizione, n. 61 ad art. 61, pag. 808).
In concreto trattandosi della richiesta di restituzione di prestazioni e non essendoci nella LAVS alcuna norma specifica in merito (cfr. per le autorità federali di ricorso l’art. 85bis cpv. 2 LAVS), la procedura è gratuita.
Ne segue che non vanno prelevate né tasse né spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione impugnata è modificata nel senso che l’importo da restituire ammonta a fr. 3'439.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti